La costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte del figlio maggiorenne esclude il diritto al mantenimento (nota a Cass. civ., sez. I, ord., 27 luglio 2023, n. 22813)
autore: F. Bartoli - numero: 3/2023
Sommario: 1. Premessa. - 2. Il caso e la soluzione adottata. - 3. Il dovere genitoriale di mantenimento della prole. - 4. Il concorso nel mantenimento. Cenni. - 5. Il mantenimento del figlio maggiorenne. - 5.1. L’autosufficienza economica. - 5.2. La colpa del figlio. - 6. Il riparto dell’onere proba torio. - 7. Il principio di autoresponsabilità e la funzione educativa del mantenimento. Conclusioni
1. Premessa
Il diritto al mantenimento dei figli maggiorenni continua ad essere una delle questioni maggiormente dibattute del diritto di famiglia, impegnando i giudici nella ricerca di un criterio per la limitazione del corrispondente obbligo genitoriale. Oltre all’ormai consolidato principio secondo cui il dovere dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il conseguimento della maggiore età, nel tempo sono stati enunciati altri e connessi corollari del sud detto principio che impongono al giudice del merito di valutare le circostanze caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all’età dei beneficiari(1). È stata, dunque, esclusa la possibilità di prefissare in astratto un termine esatto all’obbligo di mantenimento(2), pur non dimenticando che è impensabile che tale obbligo si protragga ad libitum(3). In tale contesto, non può non considerarsi, inoltre, che i tempi per il raggiungimento dell’indipendenza economica da par te dei figli si sono sempre più dilatati, attese le difficoltà e i ritardi con cui i giovani entrano nel mondo del lavoro; circostanza questa che da un lato ha fatto avvertire l’esigenza di definire nel tempo il dovere genitoriale di mantenimento della prole, dall’altro ha spinto la giurisprudenza a ponderare con alcune accortezze le inclinazioni e le aspirazioni dei figli, che la legge impone di tenere in debita considerazione. Con il passare degli anni, gli elementi portati all’attenzione dei giudici, chiamati a valutare la sussistenza o meno dei presupposti per la revoca dell’obbligo genitoriale di versare l’assegno di mantenimento in favore dei figli, sono stati i più disparati. Da ultimo, il matrimonio contratto dalla figlia maggiorenne.
2. Il caso e la soluzione adottata
L’ordinanza in commento trae origine dal ricorso proposto da un padre avverso il decreto emesso dalla Corte di Appello di Bari in sede di reclamo la quale, confermando la pronuncia re sa dal Tribunale, ha rigettato la domanda avanzata dal genitore obbligato di revoca dell’assegno di mantenimento della figlia maggiorenne. Sostiene, in particolare, il padre l’insussistenza del diritto al mantenimento della figlia, avendo la stessa conseguito il titolo di parrucchiere, contratto matrimonio nel 2017 e svolgendo l’attività di dog-sitter. Ma sia il Tribunale sia la Corte di Appello di Bari non hanno accolto la domanda formulata dal genitore obbligato, ritenendo non assolto l’onere probatorio sullo stesso incombente, non avendo provato che il mancato reperimento da parte della fi glia di un’occupazione lavorativa sia avvenuto per colpa di questa. I giudici del merito hanno aggiunto, inoltre, che né il matrimonio né l’attività di conduzione di cani da parte della figlia ne potessero comportare senza alcun dubbio il raggiungimento dell’indipendenza economica, posto che il marito della figlia go deva di uno stipendio insufficiente (tant’è vero che entrambi ricorrevano ancora al sostegno economico delle proprie famiglie di origine) e che non era stato provato, neppure in via presuntiva, che il lavoro saltuario di dog sitter fosse fonte di reddito. Ciò premesso, il padre affida il ricorso per Cassazione a tre motivi, così riassunti: 1) 2) violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la corte territoriale ha invertito l’onere probatorio, ritenendo gravante sul padre l’onere di provare la colpevole inerzia del la figlia, che non si è attivata al fine di reperire un impiego, sebbene da tempo maggiorenne ed in possesso del la qualificazione professionale di parrucchiera, del tutto idonea al reperimento di un lavoro; omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dal momento che vi erano in atti elementi probatori, da cui risultava che la stessa comunque percepisce un reddito quale dog sitter, e non avendo considerato il fatto rilevante del suo matrimonio, indice della raggiunta maturità affettiva e personale, non potendo dunque sopravvivere un obbligo di mantenimento a carico del genitore; 3) violazione degli artt. 148,316-bis, 337-septies e 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non avendo la corte territoriale affatto considerato il principio della c.d. autoresponsabilità della figlia maggiorenne, la quale aveva già 24 anni ed il cui mantenimento non può comunque correlarsi al mero mancato conseguimento di una occupazione del tipo auspicato.
Dichiarata l’inammissibilità del secondo motivo(4), la Corte di Cassazione ritiene fondati il primo e il terzo e cassa con rinvio alla Corte di Appello di Bari, in diversa composizione, il decreto impugnato. Segnatamente, gli Ermellini della pronuncia in commento non soltanto definiscono la motivazione del decreto impugnato “sbrigativa e di stile”, bensì adottata in violazione dei principi di diritto affermati dalla Corte in materia. In primo luogo, l’onere probatorio di dimostrare le ragioni individuali specifiche che giustifichino il mancato raggiungimento dell’autosufficienza economica è tutto a carico del figlio divenuto maggiorenne, il quale conserverà il proprio diritto al man tenimento soltanto qualora, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico o universitario, provi di essersi adoperato per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attiva mente per trovare un’occupazione in base alle opportunità re ali offerte dal mercato del lavoro e ciò, se del caso, anche ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni(5). In secondo luogo, seguendo il principio dell’autoresponsabilità, la scelta della figlia maggiorenne di unirsi, già da molti an ni prima, in matrimonio costituendo un nuovo nucleo familiare, è di per sé indicativa di una maturità affettiva e persona le, tale da doversi accompagnare ancor più alla diligente e coerente ricerca di un lavoro. Dunque, la Corte di Cassazione ritiene che la Corte territo riale, nel caso di specie, non abbia interpretato e applicato correttamente tali regole positive, che seppur elaborate dalla giurisprudenza – e, come tali, non assurgendo a fonti del diritto –, devono essere coerentemente adottate al fine di garantire stabilità e certezza agli orientamenti giurisprudenziali. La pronuncia in esame offre l’occasione per ripercorrere l’evoluzione giurisprudenziale in tema di mantenimento dei figli maggiorenni, che ha portato all’affermazione della c.d. funzione educativa del mantenimento.
3. Il dovere genitoriale di mantenimento della prole
Il dovere di mantenimento dei figli è, in primis, un obbligo di natura costituzionale, sancito dall’art. 30 Cost., norma che insieme all’art. 147 c.c.(6), mette in rilievo la responsabilità genitoriale sia dal punto di vista personale, relativamente all’istruzione e all’educazione dei figli, sia dal punto di vista strettamente economico, proprio con riferimento al loro mantenimento. La disposizione costituzionale surrichiamata va, poi, letta in combinato disposto con l’art. 315-bis c.c., che rappresenta il c.d. “statuto” dei diritti fondamentali e di doveri del figlio, il qua le enuncia al primo posto, tra i diritti dei figli, quello al man tenimento, cui segue il correlativo obbligo in capo ai genitori. Il contenuto dei doveri genitoriali non è di facile individuazione dal momento in cui è coinvolto un soggetto in fieri. Già la riforma del 1975 aveva sostituito il testo precedente dell’art. 147 c.c., prevedendo i parametri di cui i genitori avrebbero dovuto tener conto nell’adempimento dei loro do veri genitoriali verso la prole, senza però fissare il contenuto di una precisa obbligazione. Infatti, imponendo di tener conto delle capacità, dell’inclina zione naturale e delle aspirazioni dei figli, la norma nulla sembra aggiungere rispetto a un dovere che esiste già, anzi “finisce per riecheggiare una legge di natura”(7). Circoscrivendo l’attenzione, ai fini del presente contributo, al dovere di mantenimento, si potrebbe far riferimento a ciò che e ̀ necessario per la crescita e lo sviluppo dei figli(8), ma si rischierebbe di riferirsi a un concetto vago e poco definito. La dottrina ha identificato tale dovere come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo della personalità(9).
Dunque, nel tentativo di riempire di contenuto il dovere dei genitori di mantenere i figli, si potrebbe affermare che l’oggetto di tale obbligazione sia quello di fornire ai figli i mezzi necessari a soddisfare le normali esigenze di vita, nella misura tale da garantire loro la possibilità di formarsi nel miglio re dei modi e poter essere in grado di vivere, soddisfacente mente, nell’ambiente sociale. In altre parole, esso attiene al le ordinarie necessità della vita, non limitandosi, però, a quel le primarie ma abbracciando anche quelle connesse alla vita relazionale e allo sviluppo della personalità. L’obbligo di mantenimento viene, quindi, a coincidere con “il soddisfacimento delle varie esigenze di vita dei figli, fornendo loro quei mezzi necessari affinché possano svilupparsi, correttamente, sia dal punto di vista fisico che psicologico”(10). Sarebbe limitante ricondurre tali molteplici esigenze esclusivamente a quelle alimentari(11), in quanto un’adeguata crescita può realizzarsi solo se vengono messi in gioco gli altri aspetti della vita in cui si modella la forma mentis di ciascun individuo, come ad esempio quello abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale(12). Pertanto, è possibile affermare che scopo dell’obbligo di mantenimento dei figli è quello di permettere loro una sana crescita psicofisica, un adeguato sviluppo delle proprie capacità e della propria personalità sia nel contesto sociale che in quello professionale.
4. Il concorso nel mantenimento.
Cenni Con il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, Revisione delle disposi zioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, la disciplina relativa al rapporto genitori-figli è stata trasposta nel Titolo IX del Libro primo del codice civile. Sicché, per quanto attiene alle modalità di adempimento del dovere di mantenimento dei figli, l’art. 148 c.c. rinvia alla disciplina dettata dall’art. 316-bis c.c.(13), rubricato “concorso nel mantenimento”. I genitori devono adempiere il dovere di mantenimento dei fi gli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Il criterio della proporzionalità funge da parametro inderogabile nell’adempimento del dovere genitoriale, da prendere in considerazione insieme all’interesse del minore, inteso come il complesso delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio(14). La norma, nel prescrivere che entrambi i coniugi sono tenuti ad adempiere all’obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e alla capacità di lavoro professionale o casalingo(15), non detta un criterio automatico per la determinazione dell’ammontare dei rispettivi contributi, ma prevede un sistema elastico e completo di verifica delle consistenze patrimoniali e dei redditi dei coniugi. Devono es sere presi in considerazione non solo i redditi dei coniugi ma anche ogni altra risorsa economica, ivi compreso il valore intrinseco di beni immobili, le capacità di svolgere un’attività professionale o domestica, con indagine comparativa delle condizioni dei due obbligati(16). Il criterio proporzionale, così previsto, oltre a ripartire il man tenimento della prole, serve a commisurarne il quantum de beatur: il figlio deve sì poter ricevere quanto necessario alle sue svariate necessità, ma pur sempre in relazione alle sue esigenze educative. Si è ritenuto, ad esempio, che un tenore di vita troppo dispendioso potrebbe falsarne la formazione(17). Pertanto, il corretto adempimento del dovere di mantenimento dei figli va valutato congiuntamente agli altri doveri genitoriali, e, quindi, va sempre rapportato al più ampio pro cesso educativo e formativo della prole(18), nonché al suo superiore interesse, come ribadito dalla pronuncia in commento allorché rimarca il principio secondo cui l’obbligo di mantenimento conserva in sé, tra le altre, una funzione educativa. L’ordinamento giuridico si è, poi, preoccupato di disciplinare il caso in cui entrambi i genitori non siano in grado di assolve re, adeguatamente, il loro obbligo di mantenimento nei con fronti dei figli. Il secondo periodo del comma 1 dell’art. 316-bis c.c. prevede, infatti, un obbligo di mantenimento sussidiario a carico degli ascendenti, in ordine di prossimità(19), qualora i genito ri non abbiano i mezzi sufficienti per soddisfare tale dovere. Tale obbligo suppletivo rimarca l’importanza degli ascendenti (ossia i nonni(20)) nei rapporti con i figli e li rende partecipi della responsabilità genitoriale(21) con i diritti e i doveri ad essa connessi.
Ciò non vuol dire che gli ascendenti siano direttamente chiamati a provvedere al mantenimento della prole: quest’obbli go è demandato primariamente ed integralmente ai genitori; l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere ai loro doveri nei confronti dei figli, avendo carattere sussidiario(22), sorge solo nel mo mento in cui nessuno dei due genitori possa far fronte al man tenimento della prole(23). Il criterio della proporzionalità, affermato dall’art. 316-bis c.c., per la contribuzione al mantenimento della prole, deve essere rispettato sia nella fase fisiologica del rapporto geni toriale, sia in quella patologica, regolata dal Capo II del Tito lo IX del Libro I del codice civile. In particolare, l’art. 337-ter, comma 4, c.c.(24) recita testualmente: “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in mi sura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità […]”. A tal riguardo, si rendono opportune alcune considerazioni. Innanzitutto, la possibilità per i coniugi di accordarsi, prevista nell’inciso iniziale della norma “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dal le parti […]”, non deve essere lesiva dei diritti del minore, pena l’invalidità delle clausole dell’accordo raggiunto dai coniugi(25).
Inoltre, è opinione condivisa che il legislatore con “accordi diversi” abbia voluto consentire ai genitori la possibilità di accordar si sulla modalità del mantenimento, diretta o indiretta, e non in vece di derogare al principio della proporzionalità. Eventuali accordi intervenuti tra i genitori non potrebbero incidere sull’entità dell’apporto, in quanto si è ritenuto che “la proporzionalità del contributo al mantenimento dei figli, costituendo espressione dell’effettiva compartecipazione di ciascuno dei genitori alla crescita ed alla formazione degli stessi, si configura, d’altronde, come il risvolto economico della c.d. bigenitorialità”(26). In secondo luogo, dall’inciso contenuto nel secondo periodo “ove necessario” discende che la forma da privilegiare è quella del mantenimento diretto, la quale implica che ciascun genitore provveda, direttamente, a soddisfare le esigenze di vita dei figli, permettendo così una partecipazione attiva e responsabile di entrambi i genitori al percorso educativo e di crescita della prole(27). Il c.d. mantenimento indiretto, realizzato attraverso la corresponsione di un assegno perequativo da parte del genito re non collocatario, dunque, è stato previsto in via residuale. Nonostante ciò, la prassi ha finito per ritenere che, salvo di versi accordi tra i genitori corrispondenti all’interesse dei fi gli, l’assegno a carico di uno dei genitori, come forma di contribuzione al mantenimento dei figli, sia il mezzo più idoneo per adempiere all’obbligazione. È stato, infatti, rilevato che la corresponsione di un assegno si rivela “quantomeno opportuna, se non necessaria”, quando l’affido condiviso designa uno dei due genitori quale collocatario: l’assegno, a carico del genitore non collocatario, assolverà alla “funzione pratica e giuridica di consentire anche a quest’ultimo una diretta gestione del contributo” ai sensi dell’art. 316-bis c.c., sul fondamento che il genitore collocata rio, invece, adempie l’obbligo di mantenimento dei figli sempre e direttamente con le proprie risorse, provvedendo alle normali spese ordinarie e quotidiane.
5. Il mantenimento del figlio maggiorenne
Come accennato, il diritto dei figli al mantenimento non viene meno nel caso di disgregazione del nucleo familiare. Nonostante l’insorgenza della crisi familiare, i genitori rimangono obbligati al mantenimento non soltanto dei figli minori ma anche di quelli maggiorenni che non abbiano ancora rag giunto un’indipendenza economica, come disposto dall’art. 337-septies c.c.(28). È la stessa legge sul divorzio, l. 1 dicembre 1970, n. 898, Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, che all’art. 6 prevede che “l’obbligo, ai sensi degli artt. 315-bis e 316-bis del codice civile, di mantenere, educare ed istruire i figli nati o adottati durante il matrimonio di cui sia stato pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili, permane anche nel caso di passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi i genitori”.
5.1. L’autosufficienza economica
Il dovere di mantenimento dei figli maggiorenni da parte dei genitori è legato al mancato raggiungimento dell’indipendenza economica, sulla cui esatta definizione è costantemente impegnata la giurisprudenza. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che in caso di figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l’esclusione del diritto al mantenimento, che debbo no costituire oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: (a) dall’età del figlio, desti nata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all’età progressivamente più elevata dell’avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli al tri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento; (b) dall’effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel merca to del lavoro(29). Dunque, l’obbligo dei genitori di mantenere i figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età potendo perdurare anche oltre, secondo le circostanze da va lutarsi caso per caso, finché essi non abbiano raggiunto una condizione di indipendenza economica(30). Si è ritenuto che per autosufficienza economica debba intendersi la percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni del mercato, o, in altri termini, quale occasione di lavo ro che possa considerarsi idonea rispetto alle ragionevoli e concrete aspettative del figlio. Tuttavia, in ordine al momento del raggiungimento dell’indipendenza economica e, quindi, all’estensione temporale del dovere genitoriale, diverse sono state le conclusioni raggiunte dai giudici, a seconda degli elementi sottoposti alla loro attenzione. Ad esempio, in alcuni casi, è stato rilevato che, per potersi ritenere raggiunta l’autosufficienza economica, non basta es sere in grado di fronteggiare le necessità strettamente alimentari, bensì è necessario che si riesca a condurre, con il proprio lavoro, un tenore di vita dignitoso, corrispondente al le risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza(31). Sulla scorta di tale assunto, è stato escluso che ai fini della cessazione dell’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne potesse rileva re lo svolgimento di un lavoro precario(32) o la percezione di una borsa di studio(33) o ancora lo svolgimento di un’attività di apprendistato(34), così come è stato ritenuto giustificato il rifiuto del figlio di accettare un lavoro stagionale(35), in considerazione dell’instabilità economica di tali tipologie contrattuali. Sul punto, parte della dottrina ha considerato tale orientamento dei giudici come un “premio al demerito, un incoraggiamento a non impegnarsi, un disincentivo ad osare”(36) dato che, seguendo tali principi, il giovane che intraprende un’attività imprenditoriale e poi fallisce non gode più del diritto al mantenimento, mentre quello che riscuote un salario da apprendista, in caso di fallimento, continuerà a godere del mantenimento da parte dei genitori(37). Al contrario, un contratto di specializzazione pluriennale comprendente un adeguato compenso annuo è stato ritenuto ido neo a far cessare l’obbligo di mantenimento da parte del genitore, data la non precarietà e la non saltuarietà di tale con tratto(38). Secondo tale orientamento, una volta che sia prova to l’inizio di un’attività lavorativa retribuita, costituisce valutazione di merito, quella circa l’esiguità, in relazione alle circostanze del caso, del reddito realizzato al fine di esclude re o limitare l’assegno(39): non è tanto la natura del lavoro che fa estinguere o meno l’obbligazione di mantenimento, quanto l’entità del reddito percepito. A quanto detto, si aggiunga che in altri casi la mera potenzialità del conseguimento dell’indi pendenza economica è stata reputata sufficiente ad ottenere la declaratoria di cessazione dell’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne(40).
5.2. La colpa del figlio La recente giurisprudenza ha espresso il principio secondo cui il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto per corso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico(41), di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di un’opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni. Tanto sul presupposto che il diritto del figlio al mantenimento si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni. Pertanto, uno dei fattori dirimenti dell’obbligo genitoriale di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne è la “colpa” di quest’ultimo per non aver raggiunto l’autonomia eco nomica. Tale situazione è stata ravvisata nell’ipotesi in cui il figlio “non si sia messo in condizione di conseguire un titolo di studio e/o di procurarsi un reddito mediante l’esercizio di un’idonea attività lavorativa o per aver detta attività ingiustificatamente rifiutata”(42). Il concetto di colpa finisce per essere correlato tanto all’inerzia del figlio nel raggiungere l’indipendenza economica tanto al rifiuto di occasioni lavorative che avrebbero permesso l’acquisizione della medesima autonomia. Si configura una sorta di “responsabilità dei figli(43)“, in virtù dell’obbligo di solidarietà, a cui anche i figli sono tenuti, nei confronti della famiglia. Ai fini dell’accertamento dei profili di colpa nella condotta del figlio, non possono non considerarsi le sue aspirazioni e inclinazioni, le quali, tuttavia, devono essere rapportate, in primis, a limiti temporali di ragionevole concretizzazione e, in secundis, alla compatibilità con lo status economico della famiglia. È stato affermato, allora, che la cessazione dell’obbligo di mantenimento si configura nel momento in cui il difetto d’in dipendenza economica “dipende da una ingiustificata scelta di vita, volontaria e consapevole del figlio stesso”(44). Ciò premesso, costituisce principio consolidato quello secondo cui l’obbligo del genitore di mantenimento del figlio, in assenza di una raggiunta indipendenza economica, viene a cessare soltanto quando il mancato inserimento nel mondo del lavoro sia causato da negligenza o comunque dipenda da fatto imputabile al figlio stesso per non essersi messo in condizione di conseguire un titolo di studio o di procurarsi un red dito mediante l’esercizio di un’idonea attività lavorativa(45). In conformità a tale principio, i genitori sono liberati dal dove re di mantenere i figli maggiorenni allorché il mancato svolgimento di un’attività produttiva di reddito dipende da un atteggiamento di inerzia oppure, ad esempio, quando il figlio rifiuta occasioni di lavoro, confacenti alle sue condizioni socia li(46), escludendo così che i figli abusino(47) del diritto al mantenimento oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura. Altro principio ormai consolidato è quello in virtù del quale l’imputabilità al figlio del mancato conseguimento dell’autonomia economica “va, valutata con rigore via via crescente con l’avanzare dell’età del figlio medesimo, tenuto conto che l’obbligo di mantenimento in oggetto, anche in forza del principio di autoresponsabilità, non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo”(48).
6. Il riparto dell’onere probatorio
Il raggiungimento dell’autosufficienza economica da parte del figlio maggiorenne si configura quale fatto estintivo di un’obbligazione sorta ex lege. Il genitore, per liberarsi dell’obbligo di mantenimento, necessita di una pronuncia giudiziale, in quanto “si può ritenere applicabile, anche in questo caso, la presunzione di persistenza del diritto, vigente in tema di responsabilità per inadempimento, in base alla quale un diritto si presume esistente se non risulta sopravvenuta una causa di estinzione dello stesso”(49). Nell’ambito di un giudizio volto a verificare l’esistenza di “giustificati motivi” che legittimino la revisione dell’assegno di mantenimento disposto in favore dei figli, spetta al genito re interessato alla declaratoria della cessazione dell’obbligo di mantenimento(50), fornire la prova di uno status di autosufficienza economica del figlio o la sua colpevole inerzia o rifiuto di un’attività lavorativa(51), con la precisazione, però, che non è pensabile che tale prova rimanga a carico del genito re ad libitum(52). La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha evidenziato che già l’età del figlio ed altre condizioni integrano la prova presuntiva(53) della non debenza, sicché è il richiedente stesso a dover provare che la sua inerzia sia incolpevole, ossia gli “ostacoli personali”. Ed anzi, proprio sulla base della presunzione dell’età, si in verte l’onere della prova(54): “la consequenzialità delle condotte perseguite dal raggiungimento della maggiore età costituisce un altro elemento probatorio rilevante. Ne consegue che gli ostacoli personali al raggiungimento dell’autosufficienza economico reddituale, in una fase di vita da qualificarsi pienamente adulta sotto il profilo anagrafico, devono venire puntualmente allegati e provati, se collocati all’interno di un per corso di vita caratterizzato da mancanza d’iniziativa e d’impegno verso un obiettivo prescelto”(55). La prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne. È stato, allora, enunciato il principio di diritto secondo cui “In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l’onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, ver tendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e pro segua nell’ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento; viceversa, per il “figlio adulto”, in ragione del principio dell’autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa”(56).
7. Il principio di autoresponsabilità e la funzione educativa del mantenimento.
Conclusioni Quanto esposto facilita la comprensione del principio di auto responsabilità, enunciato dalla Suprema Corte con riferimento alla permanenza o meno del diritto al mantenimento dei fi gli maggiorenni. L’assunzione di responsabilità da parte dei figli ricomprende “l’obbligo di attivazione con ogni mezzo per la ricerca di una indipendenza economica, al fine di per prendersi cura non so lo di sé stessi, ma grazie ad essa, se necessario, anche di al tri familiari”(57).
Accanto a tale principio, vi è quello volto a evidenziare la funzione educativa del mantenimento, nozione, quest’ultima, in grado di limitare l’efficacia del dovere dei genitori di mante nere i figli, sia dal punto di vista sostanziale, che temporale. In tale contesto, le nozze del figlio maggiorenne rappresenta no una circostanza che non può in alcun modo essere svalutata dal giudice del merito, come chiarito dalla pronuncia in commento. La cessazione dell’obbligo di mantenimento nel caso di matrimonio del figlio maggiorenne già destinatario del contributo a carico dei genitori si giustifica, da un lato, in virtù degli obblighi e dei diritti che derivano dal matrimonio, dall’altro, del la circostanza, sul piano fattuale, che con la costituzione del nuovo nucleo, i coniugi attuano una comunione materiale e spirituale di vita realizzando i molteplici effetti stabiliti dal la legge(58). Ciò considerato, a fronte dei principi espressi dalla Suprema Corte, non può non attribuirsi rilevanza, ai fini dell’estinzione dell’obbligazione di mantenimento dei figli, la costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte del figlio maggiorenne, in quanto rappresenta una scelta di vita idonea, al meno in via presuntiva, a far ritenere raggiunta l’indipendenza economica.
NOTE
* Contributo pubblicato previo parere favorevole, con modalità anonima, di un esperto esterno al Comitato scientifico.
1 Cass. civ., sez. I, 10 gennaio 2023, n. 358, in DeJure; Cass. civ., sez. I, 14 agosto 2020, n. 17183, in DeJure; Cass. civ., sez. VI, 12 marzo 2018, n. 5883, in DeJure; Cass. civ., sez. I, 22 giugno 2016, n. 12952, in Foro it., 2016, I, 2741; Cass. civ., sez. II, 7 luglio 2004, n. 12477, in Giust. civ., 2005, I, 699.
2 c. BenAnti, Il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne e i suoi limiti, in Familia, 2021, 1, 84-102; B. Agostinelli, Il mantenimento dei figli maggio renni e la nuova declinazione dell’autoresponsabilità, in Giur. it., 2021, fasc. 12, 2593-2600; M. D’AuriA, Sui limiti al mantenimento del figlio maggiorenne economicamente non indipendente, in Giur. it., 2021, 4, 829-834. In giurisprudenza, Cass. civ., sez. I, 14 agosto 2020, n. 17183, cit.; Cass. civ., sez. I, 26 gennaio 2011, n. 1830, in Fam. pers. succ., 2011, 660, la quale richiama i principi già espressi dalla precedente giurisprudenza tra cui quello che il limite di persistenza dell’obbligo genitoriale di mantenimento “va determi nato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie e sufficienti per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispen sabile ai fini dell’accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trarne profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera, ma discutibile, scelta delle opportunità offertegli; ovvero non sia stato in grado di raggiungere l’au tosufficienza economica per propria colpa”; Cass. civ., sez. I, 7 aprile 2006, n. 8221, in Giur. it., 2007, 337; in senso contrario, Trib. Bari, 21 settembre 2006, n. 2335, in Famiglia e minori, 2007, 2, 70, secondo cui “l’obbligo di mantenimento dei figli non può gravare all’infinito sui genitori; invero il compimento del trentesimo anno di età segna, in linea tendenziale, il limite oltre il quale cessa ogni onere di mantenimento a carico dei genitori”.
3 Sul “parassitismo” dei figli maggiorenni, Cass. civ., sez. I, 8 giugno 2023, n. 16327, in DeJure; Cass. civ., sez. I, 14 agosto 2020, n. 17183, cit., che riprendono quanto espresso da Cass. civ., 22 giugno 2016, n. 12952. In dottrina, V. rossi, Il fondamento del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne e la ripartizione dell’onere probatorio: un overruling dalla Suprema Corte?, in Fam. pers. succ., 2021, 2, 568; M.s. esPosito, Il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne tra aspirazioni personali e colpevole inerzia, in Fam. e dir., 2017, 2, 135-144; F. esPosito, Il mantenimento del figlio maggiorenne e la sua cessazione, in Nuova giur. civ. comm., 2016, 12, 1637-1642; c. FossAti, La prosecuzione degli studi non può diventare una forma di parassitismo. Cass. 22 giugno 2016 n. 12952, in questa Rivista, 22 giugno 2016; P. Di steFAno, L’obbligo di mantenimento del f iglio maggiorenne tra esigenze di tutela e pericolo di “parassitismo” sine die, in Fam. pers. succ., 2009, 68; A. liuZZi, Mantenimento dei figli maggiorenni, onere probatorio e limiti temporali (Nota a Cass. civ., sez. I, 18 gennaio 2005, n. 951), in Fam. e dir., 2005, 139; i. nAsti, Nihil sub sole novi: i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti hanno diritto al mantenimento (Nota a Cass. civ., sez. I, 3 aprile 2002, n. 4765), in Famiglia e dir., 2002, 354.
4 Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile in quanto proponeva il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in presenza di una c.d. doppia conforme e denunciando la pretermessa valutazione di fatti, viceversa dal giudice esaminati (n. 2 Ragioni della decisione, Cass. civ., sez. I, ord., 27 luglio 2023, n. 22813).
5 A tal riguardo, la pronuncia richiamata dal provvedimento in commento e ̀ Cass. civ., sez. I, 7 ottobre 2022, n. 29264, in DeJure, la quale ha escluso l’obbligo di mantenimento della figlia maggiorenne, quasi trentenne, sostenendo che il figlio, in mancanza di una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, debba soddisfare la propria esigenza a una vita dignitosa, attra verso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, e non già mediante la mera attuazione dell’obbligo di mantenimento del genitore. Si veda anche Cass. civ., sez. I, 3 dicembre 2021, n. 38366, in DeJure.
6 L’art. 147 c.c., come modificato dal d.lgs. 154/2013, richiama l’art. 315-bis c.c. per una concreta e completa disciplina dei doveri genitoriali. L’art. 315 bis c.c., rubricato “Diritti e doveri del figlio” concentra la sua attenzione sul minore, prevedendo in capo al figlio quei diritti soggettivi che nascono in forza dei doveri a cui sono tenuti i genitori. In questo modo, l’azione educativa e di crescita affidata ai genitori è volta esclusivamente all’interesse dei figli e quei parametri specificati dall’art. 147 c.c. e ribaditi dall’art. 315-bis co. 1 c.c., possono considerarsi limiti alle scelte genitoriali, vincolate all’interesse del minore. È bene precisare che i doveri genitoriali sono strettamente correlati alla figura del genitore, e non al matrimonio. Per un approfondimento, si veda g. cAsABuri, Responsabilità genitoriale e diritti e doveri del figlio, in Foro it., 2021, 12, 3821-3826; s. VAnini, Il mantenimento del figlio maggiorenne nel più ampio contesto del rapporto genitori e figli. Note a margine di un recente orientamento giurisprudenziale, in Studium Juris, 2021, 7-8, 888. Sul principio secondo cui la responsabilità accompagna ogni comportamento potenzialmente procreativo, Cass. civ., sez. I, 22 novembre 2013, n. 26205, in Dir. fam., 2014, 605, secondo cui “l’obbligo dei genitori di mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) sorge dalla nascita e discende dal mero fatto della generazione e decorre dal momento della nascita”; Cass. civ., sez. I, 15 marzo 2002, n. 3793, in DeJu re. Secondo un orientamento costante della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. III, 12 maggio 2022, n. 15148, in DeJure; Cass. civ., sez. I, 22 novembre 2013, n. 26205, in DeJure; Cass. civ., sez. I, 11 luglio 2006, n. 15756, in DeJure; Cass. civ., sez. I, 14 maggio 2003, n. 7386, in DeJure) tale obbligo non viene meno quando il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, essendo sorto sin dalla nascita nei confronti di entrambi i genitori.
7 g. Bonilini, Manuale di diritto di famiglia, Torino, 2005, 278; g. corAPi, L’obbligo di mantenimento dei figli e il concorso negli oneri (Nota a Trib. Trieste, 21 marzo 2005), in Fam. pers. succ., 2005, 327.
8 g.F. BAsini, Divorzio: alcune questioni sul contributo del non affidatario al mantenimento della prole, in Fam. pers. succ., 2005, 158.
9 Secondo M. sestA, Manuale di diritto di famiglia, Milano, 2023, 200, “Il diritto al mantenimento configura il diritto del figlio all’assistenza materiale, ossia a ricevere quanto occorre per le normali esigenze di vita e di crescita; in particolare si ritiene che non possa esaurirsi nelle cure prestate al figlio nella normale convivenza, ma riguardi anche la sfera della vita di relazione e le esigenze di sviluppo della personalità”; c. iPPoliti MArtini, Mantenimento del figlio e spese straordinarie tra interesse del minore e accordo dei geni tori, in Jus civile, 2022, 4, 976-983; g. BuFFone, Conflitti genitoriali: ampio il contenzioso sulle spese extra, in Guida dir., 2015, 49, 3
10 M. Pini, g. sAPi, Obblighi di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli: modalità e criteri di quantificazione, in Ventiquattrore avvocato, 2017, 7, 19.
11 Nella categoria delle obbligazioni patrimoniali endofamiliari rientrano sia il dovere di mantenimento sia quello di prestare gli alimenti. Tali obblighi, però, non sono privi di differenze sotto vari aspetti. Dal punto di vista nozionistico, il mantenimento sembra costituire un genus più ampio rispetto a quello degli alimenti, costituendo, invece, la richiesta di alimenti, ex art. 433 c.c., un minus rispetto al mantenimento. Sul punto, s.P. Perrino, I rapporti tra mantenimento del figlio, alimenti e Reddito di Cittadinanza, in Familia, 2022, 2, 275-289; B. Agostinelli, Il mantenimento, cit., 2599; c. ronAlDo, Alimenti e mantenimento nel diritto di famiglia - Tutela civile, penale, internazionale, Milano, 2006, 10, secondo cui “Il mantenimento tende a soddisfare tutte le esigenze di vita della persona in relazione al proprio ambiente di appartenenza, senza limitarsi al solo bisogno previsto dall’obbligazione alimentare”. Ancora sulla differenza tra obbligazione alimentare e di mantenimento, r. rossi, Il mantenimento dei f igli, Milano, 2005, 588, il quale distingue le due obbligazioni dal punto di vista funzionale: fermo restando che “il fondamento dell’obbligo alimentare è da ricercarsi nell’istituto della solidarietà familiare, dal punto di vista funzionale, mentre la prestazione degli alimenti è dovuta per far fronte allo stato di biso gno dell’alimentando, il mantenimento dipende, automaticamente, dalla posi zione del soggetto all’interno della famiglia e serve per soddisfare le esigenze dei figli, a prescindere dalla sussistenza di altri presupposti”.
12 Così Cass. civ., sez. I, 22 marzo 2005, n. 6197, in DeJure, che sancisce testualmente “Il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale, alla opportuna predi sposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione”; Cass. civ., sez. I, 10 luglio 2013, n. 17089, in DeJure; ribadito in Cass. civ., sez. VI, 10 ottobre 2018, n. 25134, in Foro it., 2018, I, 3465 n. cAsABuri.
13 I commi secondo, quarto e quinto dell’art. 316-bis c.c. sono stati recentemente modificati dall’art. 1, comma 4, lett. b), nn. 1, 2 e 3 decreto legisla tivo 10 ottobre 2022, n. 149, Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. In particolare, le modifiche apportate – decorrenti dal 28 febbraio 2023 – sono volte ad armonizzare tale norma con i principi del nuovo procedimento uniforme relativo allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie. In tal senso, è stato previsto: a) che nell’ipotesi di inadempimento da parte di uno dei genitori di concorrere al mantenimento della prole, il decreto con cui si dispone che una quota dei redditi del soggetto obbligato sia versata direttamente in favore del soggetto che sopporta le relative spese possa essere emesso tanto dal Presidente del Tribunale quanto da altro giudice delegato; b) che sia il procedimento di opposizione sia quello di modifica o revoca seguano le stesse norme del rito unico in materia di persone e famiglie.
14 L’art. 316 c.c. regola le modalità di esercizio della responsabilità genito riale, disponendo che essa sia esercitata di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. La norma è stata novellata dall’art. 1, co. 4, lett. a), nn. 1, 2 e 3 d.lgs. n. 149/2022, i quali hanno fatto rientrare espressamente tra le questioni di particolare importanza di cui al secondo comma dell’art. 316 c.c. anche quelle relative alla residenza abituale e all’istituto scolastico del figlio minorenne. Tali scelte devono essere assunte di comune accordo dai genitori ovvero, in caso di contrasto e su richiesta di uno di essi, dal giudice. In tale ultima ipotesi, in virtù delle modifiche apportate dalla Riforma Cartabia al terzo comma della norma in commento, il giudice, sentiti i genitori e disposto l’ascolto del figlio, tenta di raggiungere una soluzione concordata e, ove il contrasto permane, adotta, anche su richiesta di uno solo dei genitori, la soluzione che ritiene più adeguata all’interesse del minore. La precedente formulazione dell’art. 316, comma 3, c.c., invece, prevedeva che in caso di disaccordo il giudice fosse tenuto a suggerire le determinazioni che avesse ritenuto più utili nell’interesse del figlio e dell’unità familiare e, ove non fosse stato possibile, attribuisse il potere di decisione al genitore che in quel singolo caso avesse ritenuto più idoneo a curare l’interesse del figlio.
15 La congiunzione “o” può ritenersi giustificata dall’ormai superato pensiero comune secondo cui l’uomo e la donna hanno differenti compiti all’in terno del nucleo familiare. Entrambi i genitori potrebbero dare, nell’interesse della famiglia, un contributo professionale o casalingo.
16 Cass. civ., sez. VI, 10 ottobre 2018, n. 25134, cit.
17 Cfr. Cass. civ., sez. I, 28 gennaio 2021, n. 2020, in DeJure.it. Sul tema, c. Murgo, Il mantenimento del figlio maggiorenne, tra solidarietà familiare e autoresponsabilità, in Nuova giur. civ. comm., 2022, 6, 1202-1208; g. Bonilini, Manuale di diritto di famiglia, cit., 279.
18 Così, Cass. civ., sez. I, 31 marzo 2022, n. 10450, in DeJure.it.
19 c.M. BiAncA, Diritto civile, II, La famiglia. Le successioni, Milano, 2001, 281, testualmente “Tra gli ascendenti di pari grado l’obbligo è solidale e, in mancanza di una diversa indicazione legislativa, si ripartisce nei rappor ti interni secondo il criterio generale della proporzionalità delle condizioni economiche”.
20 Cfr. Cass. civ., sez. I, 30 marzo 2023, n. 8980, in DeJure.it; Cass. civ., sez. I, 31 marzo 2022, n. 10450, in DeJure.it; secondo Cass. civ., sez. I, 24 novembre 2015, n. 23978, in DeJure, l’art. 316-bis c.c. facendo riferimento agli ascendenti non è applicabile ai parenti in linea collaterale (nella specie, zie paterne). In dottrina, M. FlorenDi, Contributo dei nonni al mantenimento del nipote minorenne se uno dei due genitori non adempie e l’altro non ha sufficienti mezzi, in iusfamiglie.it, 26 giugno 2023; F. FerrAnDi, Concorso al mantenimento dei nipoti, si configura un rapporto di litisconsorzio necessa rio di tutti gli ascendenti?, in iusfamiglie.it, 12 maggio 2023; s. MeZZAnotte, Il mantenimento dei figli da parte degli ascendenti (Nota a Trib. Trani, 23 luglio 2010 e Trib. Trani, 13 aprile 2010), in Giur. di merito, 2011, 676, in cui si legge che nessuna importanza riveste il fatto che il genitore inadempiente sia, a sua volta, il figlio degli ascendenti onerati: questi ultimi non sono i fideiussori delle obbligazioni assunte dai loro discendenti con il matrimonio o con la filiazione. Per un approfondimento sul concorso degli ascendenti, c.D. FiorAVAnti, Mantenimento dei figli: concorso dei genitori e obbligazioni degli ascendenti (Nota a Trib. Milano, 30 giugno 2000), in Fam. e dir., 2001, 534; e. MorgAnti, Il concorso degli ascendenti negli oneri di mantenimento della pro le (Nota a Cass. civ., sez. I, 30 settembre 2010, n. 20509), in Fam. e dir., 2011, 468; e. MorgAnti, Mantenimento della prole: dovere primario dei genitori e concorso degli ascendenti nell’interesse superiore dei nipoti all’allevamento (Nota a Trib. Trani, 13 aprile 2010), in Fam. e dir., 2011, 175. g. cAttAneo, Il contributo dei nonni al mantenimento dei nipoti, in Fam. e dir., 1995, 452.
21 Imponendo agli ascendenti l’obbligo di fornire ai genitori i mezzi necessari per l’adempimento del loro dovere genitoriale, la norma non trasferisce loro la responsabilità genitoriale, che, invece, rimane in capo ai genitori stessi. La prestazione degli ascendenti è, infatti, indirizzata ai genitori e non direttamente ai figli. Così, Trib. Trani, 23 luglio 2010, in Giur. di merito, 2011, 671; Trib. Trani, 13 aprile 2010, in Fam. e dir., 2011, 173. Per un approfon dimento sui diritti e doveri degli ascendenti, g. sAPi, Ascendenti: diritti e doveri, in iusfamiglie.it, 8 febbraio 2021; V. MAZZottA, Gli obblighi economici degli ascendenti nei confronti dei nipoti, in iusfamiglie.it, 12 febbraio 2021.
22 Cass. civ., sez. I, 30 marzo 2023, n. 8980, cit.; S. MeZZAnotte, Il mantenimento dei figli, cit., definisce tale sussidiarietà parziale perché afferma che “non e ̀ indispensabile che i genitori omettano totalmente di provvedere al mantenimento della prole per configurare l’ipotesi di cui all’art. 148 c.c., essendo sufficiente che si verifichi un apporto contributivo inadeguato e deficitario da parte del nucleo genitoriale perché gli ascendenti possano essere chiamati al loro intervento economico, in via, come detto, suppletiva e complementare”.
23 Cass. civ., sez. I, 31 marzo 2022, n. 10450, cit., precisa che “l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli – che investe contemporanea mente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori – va inteso non solo nel senso che l’obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore è in grado di mantenerli”; in senso conforme, Cass. civ., sez. I, 17 ottobre 2022, n. 30368, Cass. civ., sez. VI, 14 luglio 2020, n. 14951, Cass. civ., sez. III, 15 aprile 2019, n. 10419, in DeJure.it.
24 Il secondo comma dell’art. 337-ter c.c. è stato modificato dall’art. 1, comma 5, lett. a) d.lgs. n. 149/2022, al fine di armonizzarlo con le altre novelle della Riforma. In particolare, è stato previsto che il giudice nell’a dottare i provvedimenti relativi alla prole debba prendere atto degli accordi intervenuti tra i genitori se non contrari all’interesse dei figli, specie quelli raggiunti all’esito di un percorso di mediazione familiare. Inoltre, è stato previsto che all’attuazione dei provvedimenti relativi all’affidamento della prole vi provveda il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d’ufficio ovvero “su richiesta del pubblico ministero, eliminando, al contempo, l’adempimento del p.m. relativo alla trasmissione di copia del provvedimento di affidamento al giudice tutelare.
25 Trib. Milano, 11 marzo 2016, in Foro it., 2016, I, 2616, il quale ha giudicato “palesemente lesiva dei diritti del minore” la clausola dell’accordo dei genitori in virtù della quale era disposto l’affido esclusivo della figlia minore alla madre, riconoscendo al padre il solo potere di vigilanza e il dovere di mantenere la figlia solo nei casi in cui l’avesse frequentata.
26 Cass. civ., sez. I, 9 giugno 2015, n. 11882, in Foro it., 2016, I, 902.
27 M. FlorenDi, L’obbligo di concorrere al mantenimento del figlio trova la sua ragione d’essere nello status di genitore, in iusfamiglie.it, 30 marzo 2023; g. sAPi, Il diritto/dovere di mantenimento dei figli maggiorenni, in iu sfamiglie.it, 7 aprile 2021; g. cAsABuri, In tema di mantenimento del figlio maggiorenne, in Foro it., 2016, 9, 2745; l. AirolA tAVAn, Il mantenimento di retto dei figli alla luce della l. 8 febbraio 2006 n. 54 (Nota a Cass. civ., sez. I, 4 novembre 2010, n. 22502), in Giur. it., 2011, 288.
28 Sebbene tale norma si inserisca nel Capo II, del Titolo IX del Libro I del codice civile, rubricato Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio e, quindi, si riferisca alle ipotesi di crisi della famiglia, una sua lettura combinata con l’art. 30 Cost. e con l’art. 315-bis c.c., impone la regola per cui l’obbligo di mantenimento non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte del beneficiario.
29 Cass. civ., sez. I, 7 ottobre 2022, n. 29264, cit.; Cass. civ., sez. I, 13 ot tobre 2021, n. 27904, in DeJure; Cass. civ., sez. I, 14 agosto 2020, n. 17183, in DeJure.
30 Cass. civ., sez. I, 17 febbraio 2021, n. 4219, in DeJure.
31 Cass. civ., sez. I, 14 settembre 2020, n. 19077, in DeJure; Cass. civ., sez. I, 8 agosto 2013, n. 18974, in DeJure. In senso contrario, Cass. civ., sez. I, 22 novembre 2010, n. 23590, in DeJure, secondo cui il diritto del coniuge separato di ottenere dall’altro coniuge un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando questo ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato ad espletare una attività lavorativa (nella specie: stipulando un contratto di lavoro a tempo determinato), così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento da parte del genitore, senza che assuma rilievo il sopravvenire di circostanze ul teriori le quali, se pur determinano l’effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui pre supposti siano già venuti meno; Cass. civ., sez. I, 2 dicembre 2005, n. 26259; in Dir. fam., 2007, 588; Cass. civ., sez. I, 28 agosto 2008, n. 21773, in Famiglia e minori, 2008, 9, 55: nella specie, un contratto di lavoro a tempo indeterminato con patto di prova è stato ritenuto causa della cessazione dell’obbligo genito riale di mantenimento del figlio maggiorenne a partire dal mese successivo all’assunzione e non dalla scadenza del termine previsto per l’esercizio del diritto di recesso. Infatti, si è motivato che tale tipo di contratto “non è una fattispecie a formazione progressiva, ma un negozio giuridico perfetto ed efficace che prevede il potere di entrambe le parti di recedere”. È stato, dunque, affermato che “il conseguimento dell’indipendenza economica non coincide con l’instaurazione effettiva di un rapporto di lavoro giuridicamente stabile, ma con il verificarsi di una situazione tale che sia ragionevole dedurne l’ac quisto dell’autonomia economica, anche se successivamente tale rapporto di lavoro venga meno in seguito a licenziamento, dimissione o altra causa”. In dottrina, M. Dossetti, Assegnazione della casa familiare ed esigenze del figlio maggiorenne (Nota a Cass. civ., 22 aprile 2005, n. 8539), in Fam. pers. succ., 2005, 398, secondo cui non ha, invece, alcun rilievo il tenore di vita di cui i figli godevano quando erano mantenuti dai genitori; D. Achille, Il mantenimento del figlio maggiorenne tra diritto positivo e prospettive di intervento legislativo (Nota a Cass. civ., 26 gennaio 2011, n. 1830), in Fam. pers. succ., 2011, 660.
32 Così, Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2009, n. 8227, in DeJure.
33 Cass. civ., sez. VI, 10 maggio 2017, n. 11467, in DeJure, afferma che “Il conseguimento di una borsa di studio non costituisce, di per sé, prova della capacità del figlio di mantenersi autonomamente (cassata la decisione dei giudici del merito che, dopo aver dato atto della capacità reddituale del figlio ed averla ritenuta, benché non stabile, indicativa del prossimo raggiungi mento della autonomia patrimoniale del giovane, aveva contraddittoriamen te ed apoditticamente ridotto l’assegno in suo favore)”.
34 Così, Cass. civ., sez. I, 26 maggio 2017, n. 13354, in DeJure; Cass. civ., sez. I, 11 gennaio 2007, n. 407, in Foro it., 2007, I, 770, in cui si specifica che “il complessivo contenuto dello speciale rapporto di apprendistato si distin gue sotto vari profili, anche retributivi, da quello degli ordinari rapporti di lavoro subordinato, per cui non essendo sufficiente il mero godimento di un reddito quale che sia, occorre la prova del trattamento economico percepito nel medesimo rapporto di apprendistato e, in particolare, della adeguatezza di detto trattamento, nel senso esattamente dell’idoneità di quest’ultimo ad assicurare all’apprendista, per la sua stessa entità e con riferimento anche alla durata del rapporto, l’autosufficienza”.
35 Così, Cass. civ., sez. I, 25 gennaio 2013, n. 1779, in DeJure; Cass. civ., sez. I, 24 febbraio 2006, n. 4188, in DeJure.
36 r. FAntetti, L’assegno periodico: una nuova figura di mantenimento del figlio maggiorenne?, in Fam. pers. succ., 2007, 530, secondo cui ai fini della cessazione dell’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, non è necessaria, pertanto, la dimostrazione, da parte del genitore onerato, che il figlio abbia un rapporto di lavoro stabile, cioè un contratto di lavoro a tempo indeterminato, dato che, anche un contratto di lavoro a tempo determinato, può essere sufficiente a raggiungere un’autonomia economica.
37 Cfr. Cass. civ., sez. I, n. 40282, 2021, in DeJure, secondo cui “in tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore se parato non convivente, lo svolgimento di un’attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un’adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell’obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungi mento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione”.
38 Cass. civ., sez. I, 8 agosto 2013, n. 18974, in DeJure. Nel caso di specie, tale contratto è conseguente alla laurea in medicina e chirurgia.
39 In senso conforme, Cass. civ., sez. I, 3 aprile 2002, n. 4765, in Foro it., 2002, I, 1323; Cass. civ., sez. I, 11 luglio 2006, n. 15756, in DeJure; Cass. civ., sez. I, 22 marzo 2012, n. 4555, in Foro it., 2012, I, 1384.
40 Cass. civ., sez. I, 3 novembre 2006, n. 23596, in Foro it., 2007, I, 86, in cui l’abilitazione all’esercizio della professione forense è stata ritenuta idonea a far cessare l’obbligazione di mantenimento del genitore, poiché tale si tuazione permette all’individuo di porsi nelle condizioni di poter guadagnare da vivere autonomamente; Cass. civ., sez. I, 28 agosto 2008, n. 21773, cit.
41 Cass. civ. sez. I, 10 luglio 2023, n. 19530, in questa Rivista; Cass. civ., sez. VI, 29 dicembre 2020, n. 29779, in DeJure; Cass. civ., sez. I, 14 agosto 2020 n. 17183, in DeJure. In senso difforme, in tema di onere probatorio, Cass. civ., sez. VI, 9 ottobre 2020, n. 21752; Cass. civ., sez. I, 17 luglio 2019, n. 19135; Cass. civ., sez. VI, 5 marzo 2018 n. 5088; Cass. civ., sez. I, 1 febbra io 2016 n. 1858, in DeJure: è il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell’obbligo di mantenimento a dover provare che il figlio abbia raggiunto “l’indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un’attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso”. Il figlio maggiorenne non sarebbe tenuto ad accettare ogni offerta di lavoro in quanto occorre che questa sia conforme alla sua specifica preparazione, alle sue attitudini e ai suoi effettivi interessi, quanto meno “nei limiti temporali in cui dette aspirazioni abbiano una ragionevole possibilità di essere realizzate, e sempre che tale atteggiamento di rifiuto sia compatibile con le condizioni economiche della famiglia”, Cass. civ., sez. I, 3 aprile 2002, n. 4765, cit.
42 Cass. civ., sez. I, 1 dicembre 2004, n. 22500, in Dir. e giustizia, 2005, 3, 26, n. sAn giorgio. 43 Così, g. sciAncAlePore, Il mantenimento degrada a liberalità per “responsabilità” dei figli (Nota a Cass. civ., 12 dicembre 2002, n. 17717), in Famiglia e dir., 2003, 350.
44 Cass. civ., sez. I, 18 gennaio 2005, n. 951, in Dir. e giustizia, 2005, 6, 29, n. FittiPAlDi.
45 Cass. civ., sez. I, 28 agosto 2008, n. 21773, cit.
46 Cass. civ., 24 maggio 2022, n. 16771, in DeJure; Cass. civ., sez. VI, 9 ottobre 2020, n. 21752, cit.
47 Per utilizzare il lessico di c.M. BiAncA, Diritto civile, Milano, 2001, 284, secondo cui il figlio maggiorenne perde il diritto al mantenimento non in forza di un’implicita sanzione contenuta nell’art. 147 c.c., ma perché “stante la sua condotta deplorevole, consistente in un vero e proprio rifiuto sociale al lavoro, abusa di quel diritto”. Cfr. Cass. civ., 22 giugno 2016, n. 12952, cit.; Cass. civ., sez. I, 20 agosto 2014, n. 18076, in Foro it., 2015, I, 1021, secondo cui “può essere accertato il venir meno del diritto al mantenimento, qualora il figlio, abusando di quel diritto, tenga un comportamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato di occasioni di lavoro (ovvero di colpevole negligenza nel compimento del corso di studi intrapreso) e, quindi, di disinteresse nella ricerca dell’indipendenza economica”. Si veda anche il contributo di n. Me rolA, No all’assegno di mantenimento alla figlia maggiorenne senza lavoro e fuori corso all’università, in iusfamiglie.it, 7 agosto 2023.
48 In tali termini, Cass. civ., sez. I, 14 agosto 2020, n. 17183/2020, cit.; Cass. civ., sez. I, 14 dicembre 2018, n. 32529, in DeJure; Cass. civ., 22 giugno 2016, n. 12952, cit.; Cass. civ., sez. I, 20 agosto 2014, n. 18076, cit.
49 D. Achille, Il mantenimento del figlio maggiorenne tra diritto positivo e prospettive di intervento legislativo (Nota a Cass. civ., 26 gennaio 2011, n. 1830), in Fam. pers. succ., 2011, 660.
50 Ai sensi dell’art. 2697 c.c., chi eccepisce la sopravvenuta estinzione del diritto ha l’onere di provare i fatti estintivi dello stesso.
51 52 Cass. civ., 3 aprile 2002, n. 4765, in Foro it., 2002, I, 1323. Cass. civ. sez. I, 10 luglio 2023, n. 19530, cit. In dottrina, M. D’AuriA, Sui limiti, cit., 829-834.
53 L’onere della prova ben può essere assolto, anche in tal caso, mediante l’allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l’estinzione dell’obbligazione dedotta, Cass. civ., 20 settembre 2023, n. 26875, in DeJure; Cass. civ., sez. I, 22 giugno 2016, n. 12952, cit. In dottrina, v. c. costABile, L’onere della prova nei giudizi di modifica delle condizioni di separazione e divorzio, in iusprocessocivile.it, 12 gennaio 2024.
54 Per un approfondimento sull’inversione dell’onere della prova, F. DAnoVi, Obbligo di mantenimento del maggiorenne, autoresponsabilità e vicinanza della prova: si inverte l’“onus probandi”?, in Fam. e dir., 2020, 11, 1022 1032; P. loDDo, Mantenimento dei figli maggiorenni: si accentua il principio di autoresponsabilità e si inverte l’onere della prova, in iusfamiglie.it, 30 dicembre 2020.
55 Cass. civ., sez. I, 22 giugno 2016, n. 12952, cit.
56 Cass. civ., sez. I, 20 settembre 2023, n. 26875, cit.
57 Cass. civ., sez. I, 20 settembre 2023, n. 26875, cit. Per un approfondimento sul tema, g. scuFFi, Il figlio ultra maggiorenne è sempre tenuto ad attivarsi con ogni mezzo per ricercare la propria autonomia economica lavorativa: vale il principio dell’autoresponsabilità, in iusfamigle.it, 6 novembre 2023.
58 Cass. civ., sez. I, 26 gennaio 2011, n. 1830, in DeJure.