Appello e reclamo nei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie: le novità dopo la riforma
autore: A. Angioi - numero: 3/2023
Sommario: 1. Introduzione al tema. - 2. La disciplina transitoria. - 3. Le novità sulle impugnazioni in generale. - 4. Il nuovo appello. - 5. Il nuovo re clamo. - 5.1. Il reclamo avverso i provvedimenti temporanei e urgenti. - 5.2. Il reclamo avverso gli ordini di protezione. - 5.3. Il reclamo avverso i provvedimenti relativi a condotte di violenza domestica o di genere. - 5.4. Il reclamo avverso i provvedimenti del giudice tutelare e il reclamo avverso i provvedimenti emessi dal tribunale in camera di consiglio. - 6. Osservazioni conclusive.
1. Introduzione al tema
Nell’esercizio della delega conferita dalla legge 26 novembre 2021, n. 206, il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, con cui si è attuato l’ultimo ed ambizioso intervento di riforma del processo civile, ha introdotto un rito unificato per i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie ed annunciato una modifica ordinamentale, nei prossimi anni, per l’istituzione di un giudice unico, nel frattempo incidendo in maniera articolata sulla disciplina processuale ed intervenendo an che sull’appello e sul reclamo. In queste note si tenterà di rispondere almeno in parte ai numerosi dubbi sollevati dalle nuove disposizioni, spesso oscure e di difficile coordinamento, e di delineare un primo e sommario quadro delle impugnazioni di merito attualmente esperibili nei procedimenti relativi alle controversie familiari, an che in rapporto alle norme generali del codice di procedura. Da tale prospettiva sarà possibile osservare come si esprima quella “tutela differenziata e speciale” che si ritiene necessaria per la composizione della crisi della famiglia e come sia garantita la garanzia processuale del controllo dei provvedi menti pronunciati in prima istanza, alla luce delle finalità della riforma nell’ambito della giustizia familiare(1).
2. La disciplina transitoria
Invertendo il consueto ordine di esposizione, conviene partire dalla disciplina transitoria, collocata alla fine del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in quanto essa determina il momento di applicazione e condiziona ogni altra questione. Sull’efficacia delle nuove disposizioni, in tema di appello e di reclamo, vengono in rilievo i seguenti termini: un termine generale, in virtù del quale è prevista l’applicazione della generalità delle nuove disposizioni, salvo diversa previsione, so lo ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbra io 2023, mentre ai procedimenti pendenti si applicano le di sposizioni anteriori, ai sensi dell’art. 35, comma 1; un termine eccezionale, in virtù del quale è prevista l’applicabilità del le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo, cioè de gli artt. 323 ss. e artt. 339 ss. cod. proc. civ., e di quelle ulteriori richiamate, cioè degli artt. 283, 434, 436-bis, 437 e 438 cod. proc. civ., come riformati, alle “impugnazioni” che siano state proposte successivamente al 28 febbraio 2023, mentre agli appelli già proposti si applicano le disposizioni anteriori, ai sensi dell’art. 35, comma 4. Si registra, dunque, una divaricazione temporale secondo la collocazione delle norme introdotte dalla riforma. Per quanto riguarda le norme per il procedimento in mate ria di persone, minorenni e famiglie, ivi comprese quelle relative al reclamo e all’appello, poste dagli artt. 473-bis ss. cod. proc. civ., non essendo espressamente richiamate, neanche quelle sulle impugnazioni, nella loro specialità, sono applicabili esclusivamente ai procedimenti promossi con ricorso depositato dopo il 28 febbraio 2023. Non è ammessa promiscuità di disciplina tra un grado e l’altro, a maggior ragione per il reclamo nello stesso grado. Ai procedimenti pendenti continuano ad applicarsi i riti anteriori, tutti quelli precedenti all’avvento del rito unitario. Per quanto riguarda le norme per le impugnazioni in generale, invece, solo queste, essendo espressamente richiamate, so no applicabili eccezionalmente agli appelli proposti dopo il 28 febbraio 2023. Ne viene così anticipata l’efficacia. Agli ap pelli già proposti, al contrario, continua ad applicarsi integralmente il vecchio rito, sia avverso la sentenza di divorzio sia avverso la sentenza di separazione, ai sensi dell’art. 4, com ma 12, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e dell’art. 23 del la legge 6 marzo 1987, n. 74. Fino all’entrata in vigore delle norme sul nuovo processo di cognizione per il contenzioso familiare, dunque, l’appello ed il reclamo seguono le forme del procedimento camerale(2).
3. Le novità sulle impugnazioni in generale
Alcune novità si registrano sulla disciplina generale delle impugnazioni e si riverberano sui procedimenti di famiglia. Cominciando dai motivi di appello, è prescritta la redazione dei motivi, a pena di inammissibilità, con l’indicazione dei ca pi di pronuncia gravati, delle censure proposte e delle ragioni rilevanti per la riforma richiesta, secondo i principi di chiarezza, sinteticità e specificità, ora enunciati dall’art. 342 cod. proc. civ., che coniuga i primi due, contestualmente inseriti anche nell’art. 121, con il terzo principio, ancor più confacente alle impugnazioni. Secondo un’opinione, si tratterebbe di requisiti formali tra loro autonomi, diretti ad evitare appelli oscuri, ridondanti, prolissi e peggio ancora generici, ma non di requisiti di forma indispensabili, essendo riferita la sanzione dell’inammissibilità alla mancanza degli elementi essenziali dell’appello(3); secondo un’altra opinione, l’impugnazione sarebbe inammissibile solo nel caso di insuperabile difetto di specificità, non essendo giustificate interpretazioni ispira te da mero formalismo e lesive del diritto di difesa(4). Di certo, come prima, anche ora non è necessaria né utile la trascrizione all’interno dell’atto d’appello di interi brani della sentenza impugnata(5). Proseguendo con l’inibitoria della sentenza appellata, la sospensiva resta conseguibile nelle controversie familiari con tro statuizioni condannatorie su assegni e spese di lite, an che dopo la riforma, in virtù della clausola di rinvio agli istituti non disciplinati dalle norme speciali, inserita nell’art. 473 bis, comma 2, cod. proc. civ. A differenza del passato, è ammessa la sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza impugnata, in modo alternativo, se l’impugnazione appare manifestamente fondata “o” se dall’esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, come previsto dal novellato primo comma dell’art. 283 cod. proc. civ. Ciò determina una scissione tra i requisiti del fumus e del periculum, ponendoli in rapporto di alternatività, con l’effetto di superare il tradizionale criterio di valutazione, che consentiva di bilanciare un requisito avente grado elevato di probabilità con l’altro requisito avente grado inferiore(6), e di considerare la ricorrenza anche di uno solo dei due requisiti sufficiente a giustificare la sospensione, in luogo della coesistenza di entrambi i requisiti, sulla base di una prognosi, per ciascuno di essi, particolarmente rigorosa e più restrittiva che in passato(7). Inoltre, è ammessa la proposizione o riproposizione dell’istanza nel corso del giudizio di ap pello se si verificano mutamenti nelle circostanze, come previsto ora dal secondo comma dell’art. 283 cod. proc. civ., con l’attribuzione di una nuova facoltà, subordinata a nuove circo stanze di fatto, non sussistenti al momento del ricorso o della prima istanza, che facciano sorgere i presupposti per la con cessione dell’inibitoria(8), oppure non conosciute e scoperte in un momento successivo, tali, comunque, da giustificare la richiesta dell’appellante(9). Passando alla trattazione dell’appello, non sembra esser intervenuto alcun significativo mutamento di disciplina: era collegiale la trattazione ante riforma, perché imposta dal procedimento in camera di consiglio, come visto, e resta collegiale anche post riforma, con la nomina del consigliere relato re, perché imposta dal nuovo rito, ex artt. 473-bis.30 ss. cod. proc. civ., a prescindere dalla facoltà del presidente di nomina del consigliere istruttore, anziché del relatore, per l’appello ordinario, ex art. 349-bis. Concludendo con l’abolizione del filtro in appello, anche qui non risultano conseguenze effettive dal nuovo testo dell’art. 348-bis cod. proc. civ.: prima era prevista l’inammissibilità delle impugnazioni prive di ragionevole probabilità di accoglimento, con una clausola di salvaguardia diretta ad escludere le cause in cui era ed è obbligatorio l’intervento del pubblico ministero; adesso è prevista nel caso dell’inammissibilità o della manifesta infondatezza la decisione a seguito di discussione orale, con una semplificazione del modello deciso rio e conseguente accelerazione che, da sempre, appartiene ai procedimenti in materia di famiglia anche in appello, tuttora soggetti ad un rito speciale e prevalente, già semplice e celere a confronto con il rito ordinario.
4. Il nuovo appello
Nei procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie, l’appello contro le sentenze pronunciate in primo grado con rito unificato è disciplinato in un corpo di norme a sé stante, agli artt. 473-bis.30 ss. cod. proc. civ. In sintesi: sono presenti richiami alle forme dell’appello ordinario, con la conservazione, però, della regola della collegialità della trattazione e della decisione; sono previste le forme tipiche del rito camerale, dal che la semplicità e speditezza del procedimento; sono attribuiti poteri maggiori al giudice, anche officiosi, in particolare se necessario ai fini della tutela degli interessi dei minori(10). Il modello a cui il sistema si ispira, dunque, resta essenzialmente quello camerale, che è stato a lungo in vigore e ha da to buona prova di sé, arricchito da ulteriori e più precise di sposizioni(11). Per la procedura in appello, viene confermato il ricorso come atto introduttivo, avente i requisiti formali di ogni altro appello, come previsto dall’art. 473-bis.30 cod. proc. civ., con rinvio all’art. 342. Il termine di comparizione è fissato in novanta giorni, a norma dell’art. 473-bis.31, comma 2, ed il termine di costituzione, a pena di decadenza, in almeno trenta giorni prima dell’udienza, a norma dell’art. 473-bis.32, comma 1. Seguono i termini perentori per le difese scritte iniziali, anticipate rispetto all’udienza, in quanto possono essere deposita te la memoria di replica dell’appellante fino a venti giorni prima e l’ulteriore memoria di replica dell’appellato fino a dieci giorni prima dell’udienza, a norma dell’art. 473-bis.32, comma 2. Può essere fissato dalla corte, all’udienza di discussione, anche il termine per le note difensive finali, a ritroso rispetto all’udienza di spedizione a sentenza, a norma dell’art. 473-bis.34, comma 2. Punto qualificante dell’appello in mate ria di famiglia, infine, è che la forma di trattazione è sempre collegiale, con la nomina del consigliere relatore, non istruttore, come è possibile ricavare dagli artt. 473-bis.31, comma 1, e 473-bis.34, comma 1. Articolata è la disciplina dei poteri istruttori. Nella fase introduttiva, è prevista espressamente l’acquisizione d’ufficio, con decreto del presidente, delle “relazioni aggiornate” dei servizi sociali o sanitari e della “documentazione aggiornata” sulle condizioni reddituali e patrimoniali del le parti, ai sensi dell’art. 473-bis.31, comma 4, cod. proc. civ., con rinvio all’art. 473-bis.12, comma 3. Nella eventuale fase di istruzione, è da considerare legittima la richiesta di informazioni e l’ordine di esibizione d’ufficio, con ordinanza della corte, in caso di domande riguardanti figli minori e di domande a contenuto economico, così come è possibile prima dell’udienza, in modo speculare a quanto previsto dall’art. 473-bis.31, comma 4, cod. proc. civ.; norma che non sembra del tutto sovrapponibile, escluso il caso di minori, a quella introdotta per il primo grado, essendo limi tata a un’acquisizione documentale a scopo di mero aggiornamento sulle questioni economiche, senza estensione a indagini di polizia tributaria, diversamente dall’art. 473-bis.2, commi 1 e 2. Ad istanza di parte possono essere ammessi eccezionalmente nuovi mezzi di prova, con ordinanza della corte, salva la facoltà di delega dell’assunzione al relatore, nonostante il richiamo del divieto (di nuove domande ed eccezioni e) di nuovi mezzi di prova. Il limite, infatti, non ha carattere assoluto, essendo applicabile alle sole domande aventi ad oggetto “diritti disponibili”, per i quali operano le preclusioni istruttorie, a meno di rimessione in termini, ove la parte istante sia incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile. Per con verso, è sempre possibile l’ammissione di nuovi mezzi di pro va, anche d’ufficio, per le domande relative a “diritti indisponibili”, come si ricava dal combinato disposto degli artt. 345, 473-bis.34, comma 4, e 473-bis.35. Accanto alla circoscritta esenzione dal divieto di nova per le istanze istruttorie delle parti, in appello è ammesso l’esercizio di poteri istruttori officiosi: se si tratta di “diritti disponi bili”, il supplemento istruttorio d’ufficio dovrebbe essere ammissibile eccezionalmente solo a fini di aggiornamento; se si tratta di “diritti indisponibili”, non vi dovrebbero essere limi ti all’ammissione di nuovi mezzi di prova d’ufficio, non trovando applicazione l’art. 345, comma 3. Altra tesi fa leva sulla disciplina dettata per l’appello in materia di lavoro, con riferimento all’art. 437, comma 2, ai fini dell’ammissione anche d’ufficio di nuovi mezzi di prova indispensabili per la decisione(12); nonostante la comune finalità di tutela della parte de bole, però, sembra difficile l’estensione di una norma eccezionale ad un ambito a sua volta regolato in modo autonomo. Il regime delineato per l’attività istruttoria in appello, dunque, presuppone che siano distinti i diritti indisponibili da quelli disponibili, ma questa distinzione, piana in astratto, è meno agevole di quanto appare. Per diritti indisponibili si intendono senz’altro quelli facenti capo al minore, cioè incidenti sul suo superiore interesse, per i quali è legittimo l’esercizio dei poteri officiosi(13) ed è oggi prevista espressamente anche la deroga al principio della domanda, nell’art. 473-bis.2, comma 1. Indisponibili sono anche i diritti facenti capo ai genitori in quanto tali e ai coniugi con riguardo alla propria integrità fisica o morale ovvero libertà, come desumibile dagli artt. 473-bis.42, comma 1, e 473-bis.69, comma 1. Quando il processo ha ad oggetto tali diritti, vige una deroga al principio dispositivo, più ampia ed estesa alla domanda ed agli oneri di allegazione e prova per i minori, più ristretta per il coniuge o altro convivente(14). Per diritti disponibili si intendono quelli propri del coniuge e del figlio maggiorenne fondati su rapporti patrimoniali, beninteso dopo che questi diritti sono sorti e purché intervenga il giudice ad accertarli. Il titolare, infatti, non ne ha la piena disponibilità. Secondo il principio di indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale, sancito dall’art. 160 cod. civ., è vietata la lesione del diritto del coniuge economicamente più debole o, comunque, la pattuizione preventiva, ad esempio in sede di separazione in vista del divorzio, con la conseguente nullità negoziale per illiceità della causa(15). Il divieto ha conosciuto nel tempo alcuni temperamenti: sono fatti salvi gli accordi tra coniugi sottoposti alla verifica giudiziale, ad esempio in caso di rinuncia stragiudiziale all’assegno divorzile(16), oppure, con marginali spazi di autonomia, gli accordi tra coniugi non contrari a doveri inderogabili, in senso migliorativo o di mera specificazione rispetto all’accordo omologato o al la sentenza di divorzio(17). Nonostante l’indisponibilità sul pia no sostanziale, il processo che ha ad oggetto tali diritti è retto dal principio dispositivo, con decadenze e preclusioni, sic ché, a ben vedere, sono piuttosto le domande ad essere disponibili, e non i diritti sottostanti. Mutuando un’espressione proposta in dottrina, si possono definire questi diritti “relativamente disponibili”(18). Inedita è la previsione di poteri cautelari. Per effetto del richiamo delle norme dettate per il primo grado, possono assumersi, anzitutto, “provvedimenti indifferibili”, emessi inaudita altera parte, con decreto del presidente, recante fissazione dell’udienza per la conferma, modifica o revoca in contraddittorio, ai sensi degli artt. 473-bis.15 e 473 bis.34, comma 4, cod. proc. civ. Inoltre, possono assumersi “provvedimenti temporanei e urgenti”, emessi in contraddittorio, con ordinanza della corte, all’udienza di comparizione, ai sensi degli artt. 473-bis.22 e 473 bis.34, comma 4, cod. proc. civ. Indubbiamente la previsione di poteri cautelari in appello costituisce sul piano teorico una significativa novità, inserendosi nel secondo grado, dopo che una decisione di merito, a cognizione piena, è stata già assunta. Nella pratica l’istituto sarà presumibilmente di rara applicazione e potrà offrire, all’occorrenza, uno strumento integrativo dell’inibitoria, uti le ad anticipare gli effetti della riforma della sentenza impugnata rispetto a statuizioni non suscettibili di sospensione in senso proprio. Stante la natura cautelare dei provvedimenti provvisori, dovrebbero ricorrere le stesse esigenze considerate per la con cessione delle misure in primo grado, le quali potrebbero emergere anche in secondo grado; anzi, è coerente con la struttura del giudizio che le esigenze siano più gravi e rafforzate, a fronte di una sentenza già pronunciata(19).
5. Il nuovo reclamo
Il reclamo è un mezzo d’impugnazione e, come tale, deve es sere affidato a un giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento reclamato. Può avere ad oggetto pronunce diverse, accomunate dal carattere non decisorio. Pertanto, non ci si può riferire al reclamo come categoria unitaria, ma ai singoli reclami per ciascuna tipologia di provvedimento reclamabile.
5.1. Il reclamo avverso i provvedimenti temporanei e urgenti
Nei procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie, possono darsi, in due diverse fasi, due diversi tipi di provvedimenti provvisori, lato sensu cautelari. Conviene attenersi alla terminologia usata dal legislatore. In primo luogo, possono essere assunti “provvedimenti indifferibili”, in caso di pregiudizio imminente e irreparabile “o” di pregiudizio per l’attuazione derivante dalla convocazione dell’altra parte. Questi provvedimenti possono essere emessi inaudita altera parte, prima dell’instaurazione del contraddittorio, con decreto del presidente o del giudice delegato, recante fissazione dell’udienza ravvicinata per la conferma, modifica o revoca davanti al collegio o al giudice delegato, dopo l’instaurazione del contraddittorio, a norma dell’art. 473 bis.15 cod. proc. civ. Non v’è chi non veda come il modello di riferimento sia il procedimento cautelare prefigurato dall’art. 669-sexies, comma 2, con pronuncia d’estrema urgenza e successiva udienza di conferma(20). Qui si è avvertita la necessità di colmare una lacuna con una precisa disposizione, che rende possibile, senza far ricorso all’analogia, l’assunzione immediata di provvedimenti d’urgenza, ancor prima dell’u dienza(21). Attesa la delicatezza della materia, di regola incompatibile con iniziative unilaterali, è ragionevole che lo strumento sia limitato a situazioni di massima urgenza, ad esempio violenza, abbandono o pericolo di fuga con minore(22). In secondo luogo, possono essere assunti “provvedimenti temporanei e urgenti”, in ogni altro caso e per tutto quanto opportuno nell’interesse delle parti e dei figli. Questi provvedimenti possono essere emessi a contraddittorio già instaurato, con ordinanza del giudice, cioè all’udienza fissata per la comparizione delle parti, a norma dell’art. 473-bis.22, comma 1, cod. proc. civ. Poiché la prima udienza può tenersi davanti al collegio “o” al giudice delegato, come si desume dall’art. 473-bis.21, comma 1, a provvedere d’urgenza è competente tanto il collegio quanto il giudice delegato dal presidente, secondo i casi(23); in pratica, sarà comune la delega al relatore, da parte del presidente, della trattazione del procedimento, come previsto dall’art. 473-bis.14, comma 2. Oltre all’abbandono della struttura bifasica che caratterizza va i giudizi di separazione e di divorzio, dunque, si sono previste due tipologie di provvedimenti provvisori, con innegabile comunanza di funzioni. Entrambi offrono tutela cautelare in limine litis, in genere a fini anticipatori rispetto alla disciplina finale posta con la decisione di merito. Tale forma di tu tela è giustificata, secondo le definizioni, da una “intrinseca urgenza”(24) o da una esigenza “endemica” nelle controversie familiari(25). Soprattutto nelle controversie minorili quasi sempre non si può prescindere da una fase iniziale in cui, allo scopo di evitare pregiudizi irreparabili, vanno assunti provvedi menti estremamente delicati, incidenti sulle condizioni di vita di un minore ed inscindibilmente sulla sfera personale di uno dei due genitori o di entrambi(26). Imperfetto, in questo quadro, pare il riferimento alla temporaneità, tenuto conto della perdurante efficacia dei provvedimenti provvisori anche dopo l’eventuale estinzione del processo(27); d’altronde, il carattere temporaneo ricorre nella generalità dei casi, trattandosi di provvedimenti destinati a rimanere assorbiti dalla decisione di merito(28). Volendo tracciare una linea di demarcazione tra le due categorie di provvedimenti provvisori, la distinzione si riduce al momento della pronuncia, se avvenga in fase introduttiva o in sede di prima comparizione, con diverso margine di discrezionalità: infatti, l’adozione immediata di provvedimenti opportuni è meramente facoltativa ed è lasciata alla prudenza del giudice, mentre l’adozione di provvedimenti opportuni all’esito dell’udienza di comparizione è necessaria ed obbligatoria, nei limiti delle domande delle parti e se si tratta di minori an che d’ufficio, come può argomentarsi dalla lettura congiunta dell’art. 1, comma 23, lett. r), della legge 26 novembre 2021, n. 206 e degli artt. 473-bis.2, comma 1, e 473-bis.22, comma 1, cod. proc. civ. A questo punto, è utile estendere lo sguardo a tutte le forme di controllo dei provvedimenti provvisori, al fine di inquadrare il reclamo all’interno di un apparato di rimedi più ampio ed articolato e apprezzarne la sua attuale configurazione. Contro i provvedimenti indifferibili, emessi in via anticipata rispetto alla prima udienza, il controllo è assicurato, anzi tutto, direttamente alla prima udienza, ad opera dello stesso giudice che li ha emessi. I provvedimenti di conferma, modifica o revoca, a loro volta, possono considerarsi equivalenti a quelli c.d. temporanei e urgenti ed assoggettati allo stesso regime di reclamabilità, nonostante la mancanza di testuale previsione del mezzo di reclamo, per una ragione logica: infatti, i provvedimenti indifferibili, che li precedono, hanno effetti assolutamente precari e sono soggetti ad un vaglio d’ufficio indipendentemente da qualsiasi iniziativa oppositoria o impugnatoria. Tanto si può argomentare anche in via sistematica, uscendo dall’equivoco generato dal silenzio sul punto nell’art. 473-bis.24, comma 1, cod. proc. civ., ragionando a partire dall’art. 473-bis.71, commi 3 e 4, cod. proc. civ. e dall’art. 403, commi 5 e 6, cod. civ., tenuto conto della più accorta previsione del reclamo in tema di ordini di protezione immediati e di convalida del provvedi mento della pubblica autorità a favore del minore. Altra tesi e ̀ nel senso della mancata equiparazione dei provvedimenti, ai fini della reclamabilità, in quanto non espressamente previ sta(29); non sembra giustificata, però, rispetto al modello di ri ferimento, costituito dal rito cautelare, né ragionevole in ordine alla diversità di trattamento tra le due fattispecie, secondo che i provvedimenti siano emessi immediatamente e poi confermati oppure assunti solo a seguito di udienza. Contro i provvedimenti temporanei e urgenti, il controllo è assicurato in sedi diverse ed a diversi fini. Senza bisogno del reclamo, si può chiedere che tali provvedi menti siano modificati o revocati dallo stesso collegio o dal lo stesso giudice delegato, in presenza di fatti sopravvenuti o nuovi accertamenti istruttori, a norma dell’art. 473-bis.23 cod. proc. civ. I casi previsti non sono riconducibili al principio di libera modificabilità e revocabilità delle ordinanze di cui all’art. 177, comma 2, poiché ristretti a nuove ragioni di natura sostanziale, cioè al mutamento della situazione di fatto, ovvero processuale, cioè al mutamento del quadro probato rio(30). Sono casi diversi anche da quelli in cui ricorrono eventuali errori, per la correzione dei quali è ammesso il reclamo, nei limiti dell’istruzione sommaria(31). I fatti sopravvenuti, dunque, sono deducibili solo davanti al giudice del merito, stante l’espressa previsione di un criterio di riparto, che il legislatore ha ritenuto opportuno codificare, nell’art. 473-bis.24, comma 3. Si noti che il regime di modificabilità dei provvedimenti provvisori ora delineato risulta diverso e più ampio rispetto a quello proprio dei provvedimenti decisori e definitivi, dati con sentenza, essendo per questi ultimi ammessa la revisione solo per giustificati motivi, e non per nuove prove, in base all’art. 473-bis.29. A mezzo del reclamo, infine, si può chiedere il riesame da vanti alla corte d’appello, a norma dell’art. 473-bis.24 cod. proc. civ. Per quanto riguarda i provvedimenti provvisori emessi in prima udienza, previsti dal comma 1, si tratta del rimedio già conosciuto, che con la riforma viene esteso anche alle controversie relative a figli di genitori non coniugati e che conserva la caratteristica della proponibilità senza limiti di oggetto. Per quanto riguarda i provvedimenti provvisori emessi in corso di causa, previsti dal comma 2, si tratta di un rimedio prima non concesso, cioè una novità della riforma, che ha reso questi provvedimenti reclamabili con determinati limiti di oggetto: segnatamente, solo provvedimenti che sospendono o introducono “sostanziali” limitazioni alla responsabilità genitoriale, prevedono “sostanziali” modifiche dell’affidamento o della collocazione dei minori ovvero dispongono l’affidamento extrafamiliare. In via di prima approssimazione, è possibile far coincidere i provvedimenti sempre reclamabili con quelli di maggiore importanza, sulla base di una ratio che appare comune alla prevista ricorribilità per cassazione con riguardo ai provvedi menti emessi in sede di reclamo, ai sensi dell’art. 473-bis.24, comma 5, cod. proc. civ. Non è semplice definire la portata oggettiva della norma di cui al comma 2. Il criterio selettivo, ai fini del reclamo, è in centrato sulla eventualità di modifiche sostanziali ai rapporti genitoriali apportate in corso di causa. Nell’ambigua espressione, si è visto il riferimento, in generale, a tutti i provvedi menti “particolarmente incidenti sui diritti dei minori” ovvero quelli “più invasivi”(32). A ben vedere, vi è stato un ampliamento rispetto all’alveo dei casi finora riconosciuti dalla giurisprudenza in tema di ricorso straordinario per cassazione, i quali erano circoscritti ai casi più gravi dei provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale (de potestate), in quanto aventi carattere decisorio e definitivo, con incidenza su diritti di natura personalissima e di rango costituzionale(33), e dei provvedimenti impeditivi del diritto di visita degli ascendenti(34). Nel corso del tempo, peraltro, lungo il solco della tutela dei diritti fondamentali dei genitori e del minore, la distinzione tra provvedimenti provvisori e non provvisori adottati dal tribunale dei minori si era via via attenuata, ormai enunciata e non più ap plicata35, talora come reazione alla “prassi” dei tribunali per i minorenni di trattare i procedimenti senza soluzione di continuità fino alla maggiore età(36), talaltra come rimedio alla “decisorietà di fatto” connessa al decorso del tempo nelle more delle indagini(37). Con riferimento al sistema antecedente al la riforma, da ultimo si è escluso, però, che siano impugnabili con ricorso straordinario per cassazione i provvedimenti temporanei adottati dal tribunale ordinario, in quanto privi di attitudine al giudicato, anche solo rebus sic stantibus(38). In ragione di un limite immanente, non sono reclamabili i provvedimenti istruttori, anche se oggi assunti formalmente con la stessa ordinanza, ai sensi dell’art. 473-bis.22, comma 3, cod. proc. civ.(39). Sugli aspetti relativi alla procedura in sede di reclamo, è previsto, anzitutto, che l’atto introduttivo abbia la forma del ricorso, a norma dell’art. 473-bis.24, comma 1. Il mezzo, inoltre, è sottoposto al termine perentorio di dieci giorni, con decorrenza dalla pronuncia del provvedimento in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore, a norma dell’art. 473-bis.24, comma 3. Non può che essere de formalizzata la trattazione: viene assicurato il contraddittorio tra le parti nelle formalità essenziali e possono essere assunte sommarie informazioni ove indispensabili, a norma dell’art. 473-bis.24, comma 4. Novità di rilievo è che, d’ora in poi, è prescritta la liquidazione delle spese del reclamo, a norma dell’art. 473-bis.24, comma 4. Non viene più precisato se il procedimento di reclamo debba svolgersi nelle forme del rito camerale, come era previ sto dal sistema previgente: per un verso, la formula adoperata sembra far implicito richiamo al procedimento in camera di consiglio, regolato ai fini istruttori dall’art. 738, ultimo comma, cod. proc. civ.(40); per un altro verso, la formula riecheggia in modo inconfondibile gli atti di istruzione sommaria nel pro cedimento cautelare uniforme di cui all’art. 669-sexies, primo comma. Rimane da esaminare la questione relativa all’attribuzione della competenza sul reclamo alla corte d’appello, in riferimento ad una serie di incongruenze, suscitate sul piano sistematico dalla scelta del legislatore. Anzitutto, per quanto il profilo possa apparire secondario, la competenza sul reclamo non si coordina con la competenza oggi anche cautelare della corte d’appello: esiste una lacuna sul giudice competente a conoscere del reclamo contro i provvedimenti emessi dalla corte d’appello, diversamente da quanto previsto per i provvedimenti cautelari, reclamabili da vanti ad altra sezione della stessa corte o, in mancanza, alla corte d’appello più vicina, in base all’art. 669-terdecies, comma 2, cod. proc. civ. Inoltre, la competenza in sede di reclamo della corte d’ap pello, anziché del tribunale in composizione collegiale, anche in caso di provvedimenti provvisori emessi dal giudice dele gato, e non dal collegio, appare distonica rispetto al sistema in cui la norma si inserisce, suggerendo alcune osservazioni. Prima di tutto, vi è una divergenza rispetto al procedimento cautelare uniforme, in relazione al reclamo contro i provvedi menti cautelari del giudice singolo del tribunale, proponibile al collegio, con la previsione di incompatibilità del giudice che ha emanato il provvedimento reclamato, in base all’art. 669-terdecies, comma 2, cod. proc. civ. Inoltre, vi è una deviazione rispetto alla consolidata conce zione giurisprudenziale dei provvedimenti urgenti nei procedimenti minorili e dei provvedimenti provvisori nei procedi menti di separazione e divorzio come aventi natura cautela re (in corso di causa) e del relativo procedimento come avente natura incidentale (anche in sede di reclamo), dal che si faceva derivare, di recente, l’esclusione della necessità di pro nuncia sulle spese, riservata alla sentenza anche per l’eventuale fase di reclamo(41). Vi è, ancora, una discordanza tra il “superamento della collegialità”, ai fini dell’adozione dei provvedimenti istruttori o provvisori, con la conseguente “concentrazione di poteri in capo al giudice relatore”, secondo la proclamata intenzione legislativa, e la devoluzione del controllo immediato in sede di re clamo a un giudice superiore, anziché a un collegio equiordinato, a danno della celerità perseguita con la riforma(42). Vi è, poi, una disarmonia con la legge-delega, rispetto alla previsione di reclamabilità dei provvedimenti temporanei e urgenti assunti dal giudice relatore davanti al collegio, precisamente davanti al “giudice […] in composizione collegiale”, quindi in apparenza costituito presso lo stesso ufficio giudiziario, come lascia supporre la legge 26 novembre 2021, n. 206, art. 1, comma 23, lett. r).
Questi argomenti si rinvengono nei primi commenti, orienta ti in senso critico, tanto per la mancata attribuzione del re clamo ad un collegio formato nello stesso tribunale, del qua le non faccia parte il giudice che ha emanato i provvedimenti provvisori, in analogia con il reclamo cautelare(43), quanto per la sospetta sussistenza del vizio di eccesso di delega, addirittura con l’auspicio che le corti di appello sollevino la questione di legittimità costituzionale(44). Eppure, si tratta di una scelta consapevole del legislatore. Nei lavori della commissione ministeriale, l’intenzione originaria andava verso la reclamabilità davanti al tribunale in composizione collegiale. Successivamente, “ragioni di prudenza” hanno consigliato di confermare l’attuale regime, proprio dei provvedimenti presidenziali. L’innovazione è sembrata “esorbitante rispetto ai numeri dei processi e ai ruoli”, an che tenuto conto della reclamabilità, oggi, dei provvedimenti provvisori emessi in corso di causa(45).
5.2. Il reclamo avverso gli ordini di protezione
Nel procedimento per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, il provvedimento contenente la misura interdittiva, adottato con decreto dal tribunale in composizione monocratica, che procede in camera di consiglio, è reclama bile davanti al tribunale in composizione collegiale, del quale non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato, secondo quanto previsto dall’art. 473-bis.71, comma 4, cod. proc. civ. Dal punto di vista procedurale, il reclamo è sottoposto al ter mine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notifica zione se è dato in confronto di più parti, a norma dell’art. 473 bis.71, comma 4, cod. proc. civ., stante il rinvio ai termini di cui all’art. 739, comma 2. È applicabile il rito camerale sia nella prima fase del procedi mento sia nella eventuale fase di reclamo, a norma dell’art. 473-bis.71, commi 1, 4 e 5. Tuttavia, il procedimento presenta una certa “ambiguità”: in fatti, nonostante il richiamo del rito camerale, finisce per esser modellato sulle regole del processo cautelare uniforme(46). È inspiegabile perché mai la scelta del legislatore sia caduta di nuovo sul procedimento in camera di consiglio, del quale da tempo si è denunciata l’inadeguatezza sul piano delle garanzie costituzionali, particolarmente nel caso dei provvedi menti urgenti, spesso da emanare ad horas, in un contesto di altissima conflittualità tra le parti e con una incidenza estrema su diritti della persona di carattere fondamentale(47). In linea con la natura cautelare, del resto, anche nel nuovo sistema il ricorso per ordine di protezione si intende sempre esperibile sia in pendenza del giudizio di merito sia ante causam(48). Per quanto riguarda il reclamo, il regime specifico per gli or dini di protezione va esente dai difetti sopra evidenziati per i provvedimenti provvisori. Anzitutto, la norma attribuisce la competenza per il reclamo non alla corte d’appello, ma al tribunale in composizione collegiale, ritenuto sufficiente per il controllo della pronuncia di un giudice monocratico, incompatibile a far parte del collegio, come stabilito dall’art. 473 bis.71, comma 4, cod. proc. civ. Inoltre, la scelta è coerente con la struttura sommaria e la funzione cautelare del procedimento di adozione dei decreti applicativi di misure di protezione, il quale deve essere trattato con carattere di urgenza e, se sussiste il presupposto per la pronuncia inaudita alte ra parte, con carattere di estrema urgenza, secondo lo spirito dell’art. 473-bis.71, commi 2 e 3(49). In analogia a quanto previsto dall’art. 669-terdecies, comma 4, cod. proc. civ., per quanto riguarda l’ampiezza della tratta zione in sede di reclamo, si deve ritenere non solo che il tribunale possa sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti, ma anche che il reclamante possa addurre circo stanze sopravvenute al provvedimento impugnato(50). Vale la pena ricordare che anche la giurisprudenza di legittimità annovera gli ordini di protezione tra le “misure caute lari”, tanto da escludere in essi i requisiti della decisorietà e della definitività necessari per l’ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione, nonostante l’incidenza su diritti soggettivi(51); allo stesso modo, la giurisprudenza costituzionale ha definito l’ordine di protezione “una misura civilistica temporalmente circoscritta contro la violenza [n]elle relazioni familiari”, che si affianca alla misura cautelare penale(52).
5.3. Il reclamo avverso i provvedimenti relativi a condotte di violenza domestica o di genere Nei procedimenti in cui sono allegate condotte di violenza do mestica o di genere, oltre ad una serie di cautele processuali, è previsto che il giudice adotta i provvedimenti più idonei a tutelare la vittima e il minore, “tra cui” quelli contenenti or dini di protezione contro gli abusi familiari, e disciplina, altresì, il diritto di visita con modalità protette, ma non è stabilita la forma di tali provvedimenti né il regime di reclamabilità, stante il disposto dell’art. 473-bis.46, comma 1, cod. proc. civ., che si limita a rinviare all’art. 473-bis.70. Non serve addentrarsi nelle ragioni di una disciplina ulteriormente speciale per il grave fenomeno della violenza nelle re lazioni familiari, un “problema” che “colpisce soprattutto le donne”, aggravato da “atteggiamenti socioculturali di tolle ranza”(53): tenuto conto della necessità di approntare misure adeguate di protezione delle vittime e di evitare la vittimizza zione secondaria ad opera delle competenti autorità, compre sa quella giudiziaria, come imposto dai precisi obblighi di fon te internazionale derivanti dalla Convenzione di Istanbul(54), è condivisibile l’opinione di chi ha intravisto in questo rito una “tutela differenziata, a carattere rafforzato”(55). È necessario interrogarsi, ai fini del discorso, sul senso della indicazione soltanto di una tra le tipologie di provvedimenti adottabili, se sia esauriente o esemplificativa, e la questione è rilevante per determinare la forma della pronuncia, cioè quella del decreto (prescritto per gli ordini di protezione) o quella dell’ordinanza (prescritta per i provvedimenti provvisori), e soprattutto il mezzo d’impugnazione e la competenza funziona le, cioè il reclamo davanti al collegio (previsto in un caso) o il reclamo davanti alla corte d’appello (previsto nell’altro caso). Il tema merita alcune osservazioni. Il criterio direttivo stabilito nella legge-delega per la riforma suggeriva una ridotta variabilità di provvedimenti adottabili in caso di violenza, prevedendo soltanto il potere di adotta re “misure di salvaguardia e protezione”, con il contenuto de gli ordini di protezione, come previsto dalla legge 26 novembre 2021, n. 206, art. 1, comma 23, lett. b), con rinvio all’art. 342-bis cod. civ. Il tenore letterale dell’art. 473-bis.46, comma 1, cod. proc. civ., invece, sembra ampliare il campo, perché contempla il potere di adottare da un lato gli ordini di protezione in sen so stretto e dall’altro lato la disciplina del diritto di visita con modalità protette, sempre che sia compatibile con l’eventuale divieto di avvicinamento. Già nella disciplina anteriore, così come nell’art. 473-bis.70, era previsto il potere di determina re un assegno di mantenimento a favore dei familiari, con una disposizione accessoria all’ordine di allontanamento. Questi provvedimenti ulteriori corrispondono a quelli comuni nelle controversie familiari, con la particolarità di essere consequenziali ad un ordine di protezione. A suggerire la centralità degli ordini di protezione è proprio l’art. 473-bis.46, comma 1, cod. proc. civ., nella parte in cui prevede l’adozione dei provvedimenti già sulla base di un’istruzione sommaria, per il caso di fondatezza dell’allegazione di violenza, senza la necessità di attendere che la causa sia ulteriormente trattata dalle parti e il giudice svolga l’istruzione probatoria nelle forme ordinarie. Al contempo, la riforma non chiarisce se si affermi l’autonomia degli ordini di protezione dai provvedimenti provvisori, tenuto conto dell’abrogazione della disposizione di coordina mento anteriore, secondo cui le norme processuali sugli ordini di protezione non si applicavano se era stata proposta do manda di separazione o divorzio e si era già tenuta l’udienza presidenziale, all’esito della quale potevano essere adottati provvedimenti temporanei ed urgenti aventi il medesimo contenuto, e gli ordini di protezione già adottati perdevano efficacia se veniva poi pronunciata l’ordinanza presidenziale, come previsto dall’art. 8 della legge 4 aprile 2001, n. 154, abrogato dall’art. 29, comma 3, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. Nelle intenzioni, il legislatore mira a garantire nei casi di violenza una “corsia preferenziale”, alla quale consegua un’accelerazione procedimentale, contro tutte le forme di violenza, anche quella c.d. economica, il che avvalora l’idea di una pluralità di situazioni fronteggiabili con questo procedimento(56), mentre gli ordini di protezione, come è stato evidenziato, tipicamente pongono rimedio a pregiudizi di ordine fisico o mora le, incidenti sull’“essere della vittima”, ma non a conseguenze di ordine patrimoniale, incidenti sull’“avere della vittima”, ivi comprese quelle riferibili alla cessazione della convivenza come mezzo per la cessazione della violenza(57). Si è anche osservato che il rilievo processuale della condotta violenta già a livello di “semplice allegazione”, distinto dal successivo accertamento del fatto allegato, rilevante sul piano so stanziale, esprime la volontà di attuare l’obbligo di fonte inter nazionale di garantire alle vittime mezzi di tutela adeguati(58). È utile notare poi che il principio di “concentrazione delle tu tele”, già sotto il vigore della disciplina anteriore, aveva in dotto ad affermare che l’attribuzione del procedimento per ordine di protezione al giudice monocratico valesse solo quando la misura fosse richiesta principaliter, e non nell’ambito di un più ampio conflitto familiare, allorché sarebbe sta to “antieconomico ed irrazionale” che non potesse conoscerne il giudice collegiale(59). Una possibile lettura, capace di tenere in equilibrio i diversi fattori, è quella che porta a ritenere che tutti i procedimenti relativi a controversie familiari caratterizzate da qualunque forma di violenza domestica o di genere – elemento determinante per la scelta del rito – siano assoggettati alle norme appositamente dettate per la celere trattazione. Nel corso di essi, su istanza di parte, assunte sommarie informazioni, se è fondato il timore di condotte violente, dovrebbero es sere adottati d’urgenza tutti i provvedimenti diretti alla cessazione delle condotte abusive, ivi compreso l’ordine di allontanamento e il divieto di avvicinamento, ed alla regolamenta zione delle conseguenze anche economiche delle misure protettive. Le statuizioni recanti nella sostanza ordini di protezione, ove contenute in un unico e complesso provvedimento di carattere temporaneo, dovrebbero essere adottate dal giudice delegato nella forma generalmente prevista per i provvedimenti provvisori, cioè con ordinanza, ed essere reclama bili mediante reclamo alla corte d’appello. Il giudizio è poi de stinato a proseguire per la decisione di merito, ove appunto la richiesta di misura cautelare sia proposta in via incidentale. Va da sé che l’importanza del tema della violenza nelle relazioni familiari avrebbe meritato maggiore attenzione nel co ordinamento degli istituti processuali, anche sul mezzo di re clamo, al fine di non aggravare con l’incertezza normativa la vulnerabilità della vittima, in caso di ingiusto diniego, o la libertà del presunto autore della violenza, in caso di ingiusto interdetto.
5.4. Il reclamo avverso i provvedimenti del giudice tutelare e il reclamo avverso i provvedimenti emessi dal tribunale in camera di consiglio
Nei procedimenti in materia di amministrazione di sostegno, ai fini della nomina di amministratore o del rilascio di autorizzazioni, tuttora sottoposti al rito camerale, i mezzi di reclamo sono stati rimodulati ed il sistema attuale risulta in parte differente rispetto al passato. Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo da vanti al tribunale, a norma dell’art. 473-bis.58, comma 2, cod. proc. civ., e il tribunale pronuncia in composizione monocratica sui provvedimenti a contenuto patrimoniale o gestorio, ex art. 739, comma 1, primo periodo, ed in composizione collegiale in tutti gli altri casi, anche qui con previsione di in compatibilità del singolo giudice a far parte del collegio, ex art. 739, comma 1, primo e secondo periodo. È degna di nota la perdita di collegialità nella maggior parte dei casi di re clamo contro provvedimenti del giudice tutelare, autorizzativi o reiettivi, con la previsione di un giudice dell’impugna zione appartenente allo stesso ufficio ed investito del grava me sempre in composizione monocratica(60). Invariato è il ter mine perentorio di cui all’art. 739, comma 2, fissato in dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se emesso in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se emesso in confronto di più parti. Contro il decreto del tribunale in composizione collegiale è ammesso ricorso per cassazione, a norma dell’art. 473 bis.58, comma 3, cod. proc. civ. Negli altri procedimenti da trattarsi in camera di consiglio, che sono ormai ridotti a ipotesi residuali, a fronte di un pro cesso a cognizione piena, di rito speciale, per le controversie familiari(61), è previsto che contro i decreti pronunciati dal tribunale in primo grado si può proporre reclamo davanti al la corte d’appello, a norma dell’art. 739, comma 1, ultimo pe riodo, cod. proc. civ. A seguito dell’attribuzione al notaio rogante della competenza in materia di autorizzazioni relative agli affari di volontaria giurisdizione, sia pur con alcuni limiti, si è aggiunta un’altra forma di impugnazione, non inserita nei codici, bensì in modo disorganico nell’art. 21, comma 5, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, secondo cui contro l’autorizzazione rilasciata in sede notarile è proponibile il reclamo secondo le norme applicabili al corrispondente provvedimento giudiziale. Nel nuovo ruolo del notaio prende corpo il tentativo di de-giurisdizionalizzare la funzione di amministrazione di interessi privati interferenti con interessi pubblici, propria della volontaria giurisdizione(62).
Con l’attribuzione di tale competenza concorrente, si assiste all’istituzione di un doppio binario: gli interessati possono rivolgersi al giudice ovvero al notaio, purché sia quello incaricato del rogito dell’atto, eccedente l’ordinaria amministra zione, da autorizzare in via preventiva. Come vi è uguaglianza negli effetti degli atti conseguibili alternativamente nelle due sedi, giurisdizionale e notarile, così vi è identità in ordine al regime impugnatorio, che deve essere immancabilmente il medesimo. Resta la differenza, in base al comma 6, che le autorizzazioni notarili non possono avere efficacia immediata, ma solo dopo il decorso del termine per l’impugnativa, stabilito in venti giorni dalle notificazioni e comunicazioni previste, nei confronti della cancelleria del tribunale e del pubblico ministero presso il medesimo(63). Nel silenzio del legislatore, si considera impugnabile anche il diniego(64).
6. Osservazioni conclusive
Nel disegno complessivo, la modifica della disciplina dell’appello e del reclamo nei procedimenti relativi alle controversie familiari, così come la nascita del rito unitario ed in genera le la riforma del processo civile, è animata dall’intento di ristrutturare un edificio che mostrava i segni del tempo. Seb bene si tratti, nella parte relativa al processo minorile e fa miliare, di un progetto lungamente atteso, non di mero riordino delle norme processuali, ma recettivo di soluzioni sperimentate in passato, migliorativo rispetto a limiti tradizionali ed attuativo di fonti sovranazionali, anche a causa del tempo ristretto di elaborazione, l’opera ha lasciato la via degli interpreti disseminata di dubbi. Inoltre, l’intervento difficilmente assicurerà benefici significativi verso l’agognata meta dell’efficienza del processo civile, la quale costituisce il motivo determinante della delega legislativa ed alla quale fa capo anche la “razionalizzazione” dei procedimenti in materia di famiglia65. Ancor prima e più di eventuali interventi correttivi, certo è che la fortuna di questa come di ogni altra riforma è larga mente affidata alla sua concreta applicazione: dal lato delle parti, bisogna sperare che si faccia buon uso dei mezzi di tu tela giurisdizionale, selezionando i fatti rilevanti e lasciando al di fuori della soglia della giurisdizione tutti quei fatti di mi nima importanza che, in una materia già di suo assai fluida, non meritano cognizione né dispendio di tempo, ed a maggior ragione che si faccia uso ancor più accorto e parco dei mezzi di impugnazione; dal lato del giudice, bisogna sperare che si faccia buon governo del processo, mediante il tentativo di conciliazione, se non vietato, l’istruzione probatoria, se possibile, e l’ascolto del minore, se opportuno, ed eventualmente all’esito della lite che si faccia buon governo anche delle spese, fin dal primo grado. Affinché la speranza si avveri, non si potrà prescindere da un mutamento della coscienza collettiva verso le controversie familiari, attraverso la sensibilizzazione degli avvocati, ancor più se specializzati nel diritto di famiglia, con la loro capacità di interpretare i fenomeni sociali ed avanzare proposte ragionevoli. Solo così si potrà valorizzare il processo come luogo di confronto tra le parti e tra le stesse e il giudice, in un rap porto dialettico e costruttivo. Questa evoluzione postula, for se, ancora più in là ed al di fuori, comunque, dei casi di violenza, la revisione ed il ridimensionamento dell’importanza, an che su un piano metagiuridico, attribuita alla risoluzione delle controversie familiari in forma contenziosa, anziché consensuale, in un ambito che per sua natura, forse più di ogni altro, premia gli accordi volti alla sistemazione duratura dei rap porti personali e patrimoniali, così da lasciare la decisione di merito ed a maggior ragione il gravame come extrema ratio.
NOTE
* Contributo pubblicato previo parere favorevole, con modalità anonima, di un esperto esterno al Comitato scientifico.
1 C. Cecchella, La riforma del processo in materia di persone, minorenni e famiglie dopo il d.lgs. n. 149/2022, in Questione giustizia, 13 aprile 2023, 2. 2 In tal senso, Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, 65 e Relazione sul diritto di famiglia e dei minori. Modifiche sostanziali e processuali. Rel. n. 113/2022, a cura dell’Ufficio del Massimario, 254.
3 Relazione sul diritto di famiglia e dei minori, cit., 67-68, 157; sui principi di chiarezza e sinteticità, anche in relazione alla riscrittura dell’art. 46 disp. att. cod. proc. civ., v. G. Cicalese, Chiarezza e sinteticità negli atti processuali di parte prima e dopo la Riforma Cartabia, in Giustiziacivile.com, 21 luglio 2023, 9.
4 P. D’Alessandro, La riforma del giudizio di appello: la forma dell’atto, i provvedimenti sull’esecuzione provvisoria, il filtro, in Giustiziacivile.com, 20 aprile 2023, 4.
5 L. Passanante, Le impugnazioni civili dopo il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in Questione giustizia, 1° giugno 2023, 9.
6 L. Passanante, Le impugnazioni, cit., 6.
7 Così P. D’Alessandro, La riforma del giudizio di appello, cit., 8; A. Ronco, Il giudizio di appello (e le disposizioni sulle impugnazioni in generale), in Giur. it., 2023, 3, 718.
8 L. Passanante, Le impugnazioni, cit., 7.
9 A. Ronco, Il giudizio di appello, cit., 718.
10 Relazione illustrativa, cit., 66.
11 F. Danovi, Il nuovo rito unitario per i processi relativi alle persone, ai
minorenni e alle famiglie, in Giur. it., 2023, 3, 712.
12 C. Cecchella, La riforma, cit., 27.
13 Cass. 28 marzo 2017, n. 7960, in Italgiure.
14 Cfr. Relazione illustrativa, cit., 60 e Relazione sul diritto di famiglia e dei minori, cit., 244.
15 Cass. 30 gennaio 2017, n. 2224, in Italgiure; conf. Cass. 28 giugno 2022, n. 20745, ibidem.
16 Cass. 18 aprile 2023, n. 10291, in Italgiure.
17 Cass. 12 gennaio 2016, n. 298, in Italgiure; conf. Cass. 24 febbraio 2021, n. 5065, ibidem.
18 C. Cecchella, La riforma, cit., 27.
19 Cfr. Relazione illustrativa, cit., 66 e Relazione sul diritto di famiglia e dei minori, cit., 257, 312.
20 Relazione illustrativa, cit., 59. Conf. F. Tommaseo, Nuove regole per i giudizi di separazione e divorzio, in Fam. dir., 2023, 3, 288.
21 F. Danovi, Il nuovo rito unitario, cit., 712.
22 Relazione sul diritto di famiglia e dei minori, cit., 312.
23 F. Bartolini, Separazione e divorzio: sarà soppressa l’udienza presidenziale, in Giustiziacivile.com, 25 novembre 2022, 5.
24 Relazione sul diritto di famiglia e dei minori, cit., 308.
25 C. Cecchella, La riforma, cit., 4.
26 A. Proto Pisani, G. Sergio, Ancora sul processo c.d. minorile: gravità dell’inadeguatezza
della riforma e responsabilità della sua approvazione sullabase dei troppi problemi irrisolti, in Giustiziacivile.com, 25 marzo 2022, 3.
27 Relazione sul diritto di famiglia e dei minori, cit., 310.
28 Cass. 30 aprile 2020, n. 8432, in Italgiure.
29 Relazione sul diritto di famiglia e dei minori, cit., 351.
30 Relazione illustrativa, cit., 62.
31 Relazione sul diritto di famiglia e dei minori, cit., 318.
32 Relazione illustrativa, cit., 49 e 62.
33 Cass. sez. un. 13 dicembre 2018, n. 32359, in Italgiure.
34 Cass. 25 luglio 2018, n. 19780, in Italgiure.
35 Cfr. Cass. 24 gennaio 2020, n. 1668, in tema di sospensione, e Cass. 24
marzo 2022, n. 9691, in tema di decadenza, in Italgiure.
36 Cass. 4 gennaio 2022, n. 82, in Italgiure.
37 Cass. 17 ottobre 2022, nn. 30457 e 30478, in Italgiure.
38 Cass. sez. un. 25 luglio 2023, n. 22423, in Italgiure.
39 Relazione illustrativa, cit., 62.
40 F. Tomma seo, Nuove regole per i giudizi di separazione e divorzio, cit., 288.
41 Sui provvedimenti urgenti, C. cost. 30 gennaio 2002, n. 1, in Giust. civ., 2002, I, 551 e Foro it., 2002, I, 3302. Sui provvedimenti provvisori: Cass. 30 aprile 2020, n. 8432, in Italgiure; conf. Cass. 27 aprile 2022, n. 13162 e 5 aprile 2023, n. 9344, ibidem.
42 Relazione illustrativa, cit., 49 e 61.
43 A. Proto Pisani, Note a prima lettura di una brutta riforma del processo civile, in Questione giustizia, 29 novembre 2022, 15.
44 C. Cecchella, La riforma, cit., 18.
45 Relazione illustrativa, cit., 62.
46 C. Cecchella, La riforma, cit., 32.
47 A. Proto Pisani, G. Sergio, Ancora sul processo c.d. minorile, cit., 3; in tal senso, già con riferimento alla disciplina previgente, C. Cecchella, Gli ordini di protezione, in questa Rivista, 2018, 35 ss.
48 Cfr. Relazione illustrativa, cit., 82 e Relazione sul diritto di famiglia e dei minori, cit., 340, 342.
49 Relazione illustrativa, cit., 81.
50 D. Rizzuti, La violenza nelle relazioni familiari: le tutele civili e penali, in questa Rivista, n. 1/2023, 77.
51 Cass. 5 gennaio 2005, n. 208 e Cass. 15 gennaio 2007, n. 625, in Italgiure.
52 C. cost. 5 novembre 2015, n. 220, in Cortecostituzionale.it.
53 Così la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 2 marzo 2017, ricorso n. 41237/14.
54 Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l11 maggio 2011, ratificata con legge 27 giugno 2013, n. 77.
55 G. Foti, Violenze a carattere familiare e vulnerabilità ipertrofica: gli ordini di protezione tra novità e risvolti sostanziali della Riforma del processo civile, in Giustiziacivile.com, 29 marzo 2023, 3.
56 Relazione illustrativa, cit., 71-72.
57 G. Foti, Violenze a carattere familiare e vulnerabilità ipertrofica, cit., 11.
58 C. Cecchella, La riforma, cit., 33.
59 Cass. 22 giugno 2017, n. 15482, in Italgiure.
60 C. Cecchella, Note su volontaria giurisdizione e tutela dei diritti: l’evoluzione del procedimento camerale e le innovazioni introdotte dalla legge 206/2021 e dal d.lgs. 149/2022, in questa Rivista, n. 2/2023, 9.
61 C. Cecchella, Note su volontaria giurisdizione e tutela dei diritti, cit., 7.
62 C. Cecchella, Note su volontaria giurisdizione e tutela dei diritti, cit., 8.
63 M. Laudisio, La competenza notarile dopo la riforma della volontaria giurisdizione, in Giustiziacivile.com, 28 febbraio 2023, 3; G. De Cristofa ro, Le modificazioni apportate al codice civile dal decreto legislativo attuativo della “Legge Cartabia” (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149). Profili problematici delle novità introdotte nella disciplina delle relazioni familiari, in Nuove leggi civ. comm., 2022, 6, 1407.
64 C. Cecchella, Note su volontaria giurisdizione e tutela dei diritti, cit., 11. 65 I primi commenti esprimono opinioni discordanti: in senso critico, sulla riforma, A. Proto Pisani, Note a prima lettura, cit., 2 e L. Passanante, Le impugnazioni, cit., 20; in senso favorevole, almeno sulla previsione di una disciplina processuale omogenea ed egualitaria in ambito minorile, A. Conti, La posizione processuale del minore alla luce del Decreto di Riforma del processo civile, in Giustiziacivile.com, 15 novembre 2022, 7; in senso provvisoriamente positivo, in attesa della quotidiana applicazione, A. Ronco, Il giudizio di appello, cit., 718.