Legge 24 novembre 2023 n. 168 violenza sulle donne e violenza domestica

autore: A. Cerboni Bajardi - numero: 3/2023

Sommario: 1. Premessa. - 2. Principali modifiche al codice di procedura penale. - 3. Principali modifiche al codice penale. - 4 Principali modifiche in materia di ammonimento e misure di prevenzione.

1. Premessa Il 9 dicembre 2023 è entrata in vigore la legge n. 168 del 24 novembre 2023 che contiene nuove disposizioni per il con trasto della violenza sulle donne e della violenza domestica. La nuova disciplina si inserisce nel complesso e articolato quadro normativo connesso al fenomeno della violenza di genere ed è caratterizzata dalla chiara finalità legislativa di rafforzare sia le misure di prevenzione che le tutele processuali della persona offesa. Nell’ambito della evoluzione della normativa italiana in materia di violenza sulle donne, la ratifica della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne con la legge n. 77 del 2013 ha indubbia mente rappresentato una storica svolta nel riconoscimento di tali forme di violenza e al tempo stesso nella valorizzazione del ruolo della persona offesa nel processo penale. L’art. 3 della Convenzione distingue e definisce tre forme di violenza(1):
– violenza nei confronti delle donne quale violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provoca re danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata;
– violenza di genere quale violenza diretta contro una donna in quanto tale o che colpisce le donne in modo sproporzionato;
– atti di violenza domestica quali atti di violenza fisi ca, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima. A pochi mesi di distanza dalla ratifica della Convenzione di Istanbul, il decreto legge n. 93 del 2013 ha introdotto considerevoli modifiche in ambito penale e processuale ed ha previsto l’adozione periodica di Piani d’azione contro la violenza di genere. Nel 2015 è stato adottato un Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere ed è stata attuata la direttiva del Parlamento Europeo n. 29 del 25 ottobre 2012 (in materia di diritti, assistenza e protezione della vittima del reato) con il decreto legislativo n. 212 del 15 dicembre 2015 entrato in vigore il 20 gennaio 2016, che ha modificato alcuni articoli del codice di procedura penale (artt. 90, 134, 190-bis, 351, 362, 392, 398, 498 c.p.p.), ha inserito quattro nuovi arti coli (artt. 90-bis, 90-ter, 90-quater e 143-bis c.p.p.) e due norme di attuazione (att. 107-ter e 108-ter disp.att.). Una delle novità maggiormente significative del decreto legislativo n. 212 del 2025 è stata l’introduzione dell’art. 90-qua ter c.p.p. che disciplina la “condizione di vulnerabilità”, alla quale conseguono maggiori tutele processuali. Al fine di stabilire la sussistenza di tale condizione si tengo no in considerazione l’età, l’eventuale infermità o deficienza psichica della vittima nonché la presenza di una situazione di dipendenza psicologica, economica ed affettiva dall’autore del reato; inoltre occorre valutare la tipologia, le modalità e le circostanze del reato, cioè se sia stato commesso con violenza sulla persona o con odio razziale o se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di tratta di esseri umani ovvero se si caratterizzi per finalità di discriminazione.
La legge n. 69 del 2019, nota come “Codice Rosso”, ha raffor zato le tutele processuali delle persone offese con particola re riferimento ad una categoria di reati nella quale rientrano le ipotesi di maltrattamenti familiari e violenza sessuale, atti sessuali con minorenne e corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo, atti persecutori con le nuove aggravanti nonché le nuove fattispecie introdotte dalla medesima legge, quali la diffusione illecita di immagini o video sessual mente espliciti (il cd. “revenge porn” art. 612-ter c.p.), la de formazione dell’aspetto della persona mediante lesioni per manenti al viso (art. 583-quinquies c.p.) e la costrizione o induzione al matrimonio. Le modifiche processuale apportate dalla legge n. 69 del 2019, riguardanti in modo particolare le indagini preliminari, sono finalizzate a velocizzare tale fase e a garantire la partecipazione della persona offesa sin dall’inizio del procedimento per i delitti, sopra menzionati, inclusi nel c.d. decalogo del Codice Rosso, così accelerando l’eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime di genere(2). Stessa finalità di celerità e anche di raccordo con la normativa sovranazionale contraddistingue l’ultimo intervento legislativo, cioè la legge in esame del 24 novembre 2023 n. 168, che introduce modifiche al codice di procedura penale, al codice penale, alla normativa in materia di misure di prevenzione e di ammonimento(3). Tale intervento legislativo utilizza per la prima volta l’espressione “violenza sule donne” e non solo quella di “violenza di genere”, in coerenza con le raccomandazioni e le finalità della Convenzione di Istanbul. Nella relazione di accompagnamento al disegno di legge n. 1294 si precisa che la scelta legislativa è diretta a “contra stare il fenomeno della violenza sulle donne e della violenza domestica, spesso declassata a semplice conflittualità e il reiterarsi di episodi di violenza che possono degenerare in condotte più gravi, finanche in femminicidi…”; si evidenzia inoltre la necessità di dare una adeguata risposta alle più urgenti esigenze manifestate su “tale odioso fenomeno”.

2. Principali modifiche al codice di procedura penale
A) Le novità sul rito rendono chiara la volontà del legislatore di strutturare e consolidare un impianto processuale relativo ai delitti di violenza sulle donne segnato dalla rapidità delle indagini preliminari e della eventuale applicazione di misura cautelari nonché dal riconoscimento del rilevante ruolo della persona offesa a favore della quale vengono previsti ulteriori obblighi di comunicazioni e specifiche tutele sin da tale fase. L’art. 7 introduce l’art. 362-bis c.p.p. (Misure urgenti di protezione della persona offesa) con particolare riguardo ai casi in cui si procede per alcuni delitti consumati o tentati a danno del coniuge, anche separato o divorziato o parte dell’unione civile o del convivente o di persona legata da relazione affettiva ovvero di prossimi congiunti, cioè tentato omicidio (art. 575 c.p.), costrizione o induzione al matrimonio (art. 558 bis c.p.), maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), lesioni personali aggravate (art. 582, 576 primo comma nn. 2, 5 e 5.1, 577 primo comma n. 1 e secondo comma c.p.), pratiche di mutilazioni di organi genitali (art. 583-ter c.p.), de formazione dell’aspetto della persona mediante lesioni per manenti al viso (art. 583-quinquies c.p.), interruzione di gravidanza non consensuale (art. 593-ter c.p.), violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne e violenza sessuale di gruppo (art. da 609-bis a 609-octies c.p.), violenza privata (art. 610 c.p.), minaccia grave (art. 612 secondo domma c.p.), atti persecutori (art. 612-bis c.p.), diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.), stato di incapacità procurato mediante violenza nelle ipotesi aggravate (art. 613 terzo comma c.p.). In tali casi il Pubblico Ministero è tenuto a valutare senza ri tardo e comunque entro 30 giorni dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato, la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari; il Giudice deve provvedere poi sulla richiesta entro 20 giorni dal deposito della istanza cautelare presso la cancelleria. L’art. 10 disciplina il nuovo articolo 382-bis c.p.p. (Arre sto in flagranza differita) al fine di consentire agli ufficiali di Polizia Giudiziaria di procedere all’arresto dell’indagato per i reati di cui agli artt. 387-bis (violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicina mento ai luoghi frequentati dalla parte offesa), 572 (maltrattamenti contro familiari e conviventi), 612-bis c.p. (atti per secutori) qualora emerga l’inequivoca attribuibilità del fatto sulla base di documentazione video fotografica o altra documentazione legittimamente acquisita da dispositivi informa tici e telematici. Sul punto occorre precisare che l’art. 382 c.p.p. descrive lo stato di flagranza in chi viene colto nell’atto di commettere il reato, mentre attribuisce lo stato di quasi flagranza in chi subito dopo il reato è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone, ovvero è sorpreso con co se e tracce dalle quali appaia che egli abbia compiuto il rea to immediatamente prima. Ai fini dell’arresto vi è equivalenza normativa tra flagranza e quasi flagranza. L’istituto della flagranza “differita” è stato introdotto nell’ordinamento dal decreto legge n. 28 del 2003 per contrastare il fenomeno della violenza in occasione di manifestazioni sportive e calcistiche e disciplinato dall’art. 8 comma 1ter, della legge n. 401 del 1989. Successivamente il decreto legge n. 14 del 2017 (art. 10, comma 6-quater) e il decreto legge n. 130 del 2020 (art. 6) hanno esteso la possibilità di procedere con l’arresto in flagranza differita rispettivamente ai casi di reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti al la presenza di più persone anche in occasioni pubbliche e ai reati commessi in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di permanenza per il rimpatrio (CPR o hotspot) o delle strutture di primo soccorso e accoglienza (CPA e CAS). Lo strumento dell’arresto differito, anche a seguito dei numerosi dubbi di legittimità costituzionale (legati alla nozione di flagranza, che presuppone uno stretto collegamento con la commissione del fatto-reato), è stato introdotto in entrambi i casi in via transitoria.
In dottrina si è in proposito parlato di eccessiva espansione ed enfatizzazione della risposta punitiva repressiva(4) e si è inoltre osservato che, se “nel segmento della giustizia pena le, la legislazione debba tener conto di quanto emerge nella società e debba rispondere alle esigenze collettive e alle sollecitazioni individuali per la stessa tenuta del sistema socia le, a volte anche della stessa democrazia di un Paese”, tutta via sarebbe necessario che “tutto questo si sviluppi in modo armonico, non emotivo, efficiente e non solo simbolico”(5). Altra modifica di portata innovati va introdotta dal la legge n. 168 del 2023 è quella di cui al comma 2-bis dell’art. 384-bis c.p.p. (Disposizioni in materia di allontanamento d’urgenza dalla casa familiare) che disciplina una autonoma misura precautelare di natura non custodiale per i reati commessi in ambito familiare. In particolare, anche al di fuori dell’ipotesi di flagranza del reato, il Pubblico Ministero con decreto motivato può disporre l’allontanamento dalla casa familiare, con divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa nei confronti della persona gravemente indiziata dei delitti di cui agli artt. 387-bis, 572, 612-bis, 582 nelle ipotesi aggrava te ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1 e secondo comma, ove sussi stono fondati motivi per ritenere sussistente l’esigenza cautelare di cui alla lettera c) dell’art. 274 c.p.p., cioè il pericolo che possano essere reiterate le condotte criminose ponendo in grave ed attuale pericolo la vita e l’integrità fisica della parte offesa e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice. Entro 48 ore dalla esecuzione del decreto il Pubblico Ministero ne richiede la convalida al Giudice per le indagini preliminari, il quale entro le 48 ore successive deve fissare la udienza di convalida dandone avviso al Difensore e al Pubblico Ministero.

Art. 384-bis c.p.p.
Art. 384-bis Allontanamento d’urgenza dalla casa familiare Testo precedente
1. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica, l’allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all’articolo 282-bis, comma 6, ove sussistano fon dati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l’integrità fisica o psichica della persona offesa. La polizia giudiziaria provvede senza ritardo all’adempimento degli obblighi di informazione previsti dall’articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.
2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo. Si osservano le disposizioni di cui all’arti colo 381, comma 3. Della dichiarazione orale di querela si dà atto nel verbale delle operazioni di allontanamento.

Art. 384-bis Allontanamento d’urgenza dalla casa familiare Testo modificato
1. Identico
2. Identico
2-bis. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 384, anche fuori dei casi di flagranza, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, l’allontanamento urgente dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dal la persona offesa, nei confronti della persona gravemente indiziata di taluno dei delitti di cui agli articoli 387-bis, 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d’ufficio o comunque aggrava te ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 612-bis del codice penale o di altro delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le con dotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave e attuale pericolo la vita o l’integrità fisica della persona offesa e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedi mento del giudice.
2-ter. Entro quarantotto ore dall’esecuzione del decreto di cui al comma 2-bis, il pubblico ministero richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo nel quale il provvedimento di allontanamento d’urgenza è stato eseguito.
2-quater. Il giudice fissa l’udienza di convalida al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone avviso senza ritardo al pubblico ministero e al difensore.
2-quinquies. Il provvedimento di allontanamento d’urgenza diviene inefficace se il pubblico ministero non osserva le prescrizioni del comma 2-ter.
2-sexies. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo.

In relazione alle misure cautelari che si riferiscono in modo specifico ai reati in esame, l’art. 12 della legge n. 168/2023 (Rafforzamento delle misure cautelari e dell’uso del braccialetto elettronico) prevede la integrazione dell’elenco dei reati per i quali la misura dell’allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis c.p.p.) può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena di cui all’art. 280 c.p.p. (ovvero della reclusione superiore nel massimo a tre anni) e con le modalità del con trollo di cui all’art. 275-bis c.p.p. (c.d. braccialetto elettronico). In particolare tale possibilità è stata estesa alle fattispecie di tentato omicidio (art. 575 c.p.) e di deformazione mediante le sioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.). Si stabilisce inoltre che la misura sia sempre accompagnata dalle modalità di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di cui all’art. 275-bis c.p.p. (c.d. braccialetto elettronico) e con la prescrizione di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a 500 metri, dalla casa familiare e da altri luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa. Con lo stesso provvedimento che dispone l’allontanamento il giudice prevede la applicazione, anche congiunta, di una mi sura più grave nel caso in cui l’imputato neghi il consenso all’adozione di tali modalità di controllo; qualora sia accertata la non fattibilità tecnica delle predette modalità di controllo il giudice impone l’applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.

Art. 282-bis c.p.p
Art. 282-bis (Allontanamento dalla casa familiare) Testo precedente
1. Con il provvedimento che dispone l’allontanamento il giudice prescrive all’imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l’autorizzazione del giudice che procede. L’eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.
2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell’incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrive re all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.
3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell’assegno tenendo conto del le circostanze e dei redditi dell’obbligato e stabilisce le modalità ed i ter mini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l’assegno sia ver sato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell’obbli gato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L’ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.
4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l’ordinanza prevista dall’articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice ci vile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.
5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell’obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la con vivenza riprende.
6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d’ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612, secondo comma, 612-bis, del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall’articolo 280, anche con le modalità di controllo previste all’articolo 275-bis.

Art. 282-bis (Allontanamento dalla casa familiare) Testo modificato
1. Identico
2. Identico
3. Identico
4. Identico
5. Identico
6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 572, 575, nell’ipotesi di delitto tentato, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d’ufficio o comunque aggravate, 583-quinquies, 600, 600 bis, 600-ter, 600-quater, 600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612, secondo comma, 612-bis, del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limi ti di pena previsti dall’articolo 280, con le modalità di controllo previ ste all’articolo 275-bis e con la prescrizione di mantenere una de terminata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, dalla casa familiare e da altri luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni. Con lo stesso provvedi mento che dispone l’allontanamento, il giudice prevede l’applica zione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l’imputa to neghi il consenso all’adozione delle modalità di controllo anzi dette. Qualora l’organo delegato per l’esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle predette modalità di controllo, il giudice impone l’applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.

Analoga formulazione (distanza minima, applicazione obbligatoria del braccialetto elettronico, applicazione congiunta di misure più gravi in caso di rifiuto o impossibilità tecnica) è prevista per la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-ter c.p.p.).

Art. 282-ter (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa) Testo precedente
1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa, anche disponendo l’applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall’articolo 275-bis.
2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.
3. Il giudice può, inoltre, vietare all’imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.
4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

Art. 282-ter (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa) Testo modificato
1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o dalla persona offesa, anche disponendo l’applicazione del le particolari modalità di controllo previste dall’articolo 275-bis. Nei ca si di cui all’articolo 282-bis, comma 6, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall’articolo 280. Con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prevede l’applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l’imputato neghi il consenso all’adozione delle modalità di controllo previste dall’articolo 275-bis. Qualora l’organo delegato per l’esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle predette modalità di controllo, il giudice impone l’applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.
2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrive re all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o da tali persone disponendo l’applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall’arti colo 275-bis.
3. Identico.
4. Identico.

In relazione ai criteri di scelta delle misure cautelari, l’art 12 ha modificato il primo comma dell’art. 275-bis primo comma prevedendo che la Polizia Giudiziaria debba previamente accertare la fattibilità tecnica dell’utilizzo dei mezzi elettronici e degli altri strumenti di controllo ove il giudice ne abbia prescritto la applicazione congiuntamente alla misura degli arresti domiciliari

Art. 275-bis primo comma (Criteri di scelta delle misure) Testo precedente
1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, salvo che le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedi mento il giudice prevede l’applicazione della misura della custodia caute lare in carcere qualora l’imputato neghi il consenso all’adozione dei mezzi e strumenti anzidetti.
2. L’imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso all’applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa all’ufficiale o all’agente incaricato di eseguire l’ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione è trasmessa al giudice che ha emesso l’ordinanza ed al pubblico ministero, insieme con il verbale previ sto dall’articolo 293, comma 1.
3. L’imputato che ha accettato l’applicazione dei mezzi e strumenti di cui al comma 1 è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli.

Art. 275-bis primo comma (Criteri di scelta delle misure) Testo modificato
1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, salvo che le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, previo accertamento della relativa fattibilità tecnica da parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l’imputato neghi il consenso all’adozione dei mezzi e strumenti anzidetti.
2. Identico.
3. Identico.

Viene inoltre integrato l’art. 276 primo comma ter c.p.p. laddove si prevede l’applicazione della misura cautelare in car cere nel caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli strumenti tecnici di controllo disposti con la misura degli arresti domiciliari ovvero con le misure coercitive di cui agli art. 282-bis e 282-ter c.p.p.

Art. 276 (Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte) Testo precedente
1. In caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura caute lare, il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo con altra più grave, tenuto conto dell’entità, dei motivi e delle circostanze della violazione. Quando si tratta di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una mi sura interdittiva, il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo anche con una misura coercitiva.
1-bis. Quando l’imputato si trova nelle condizioni di cui all’articolo 275, comma 4-bis, e nei suoi confronti è stata disposta misura diversa dal la custodia cautelare in carcere, il giudice, in caso di trasgressione delle prescrizioni inerenti alla diversa misura cautelare, può disporre anche la misura della custodia cautelare in carcere. In tal caso il giudice dispone che l’imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l’assistenza necessarie.
1-ter. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, il giudice dispone la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere, salvo che il fatto sia di lieve entità.

Art. 276 (Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte) Testo modificato
1. Identico
1-bis. Identico
1-ter. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora e, comunque, in caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli al tri strumenti tecnici di controllo di cui all’articolo 275-bis, anche quando applicati ai sensi degli articoli 282-bis e 282-ter, il giudice dispone la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere, salvo che il fatto sia di lieve entità.

Sempre in materia di misure cautelari con l’art. 13 si prevede che le soglie edittali, individuate dall’art 280 c.p.p. per l’applicazione delle misure cautelari, non si applicano nei pro cedimenti per i delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art 387-bis c.p.) e di lesioni personali nelle ipotesi aggravate di cui agli artt. 576 primo comma nn. 2, 5 e 5.1 e 577 primo comma n. 1 e secondo comma c.p.

Art. 280 (Condizioni di applicabilità delle misure coercitive) Testo precedente
1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo e dall’art. 391, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.
2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di chi ab bia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare.

Art. 280 (Condizioni di applicabilità delle misure coercitive) Testo modificato
1. Identico.
2. Identico.
3. Identico.
3-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 387-bis e 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, nume ri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale.

Il medesimo art. 13 interviene ampliando l’ambito di applica zione dell’art. 391quinto comma c.p.p., consentendo cioè la conversione dell’arresto in flagranza e del fermo in misura coercitiva anche nei casi di arresto eseguito per il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Art. 391 (Udienza di convalida) Testo precedente
1. L’udienza di convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria [del pubblico ministero e] del difensore dell’arresta to o del fermato.
2. Se il difensore di fiducia o di ufficio non è stato reperito o non è comparso, il giudice provvede a norma dell’articolo 97 comma 4. Il giudice altresì, anche d’ufficio, verifica che all’arrestato o al fermato sia stata data la comunicazione di cui all’articolo 386, comma 1, o che comunque sia stato in formato ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo, e provvede, se del caso, a dare o a completare la comunicazione o l’informazione ivi indicate.
3. Il pubblico ministero, se comparso, indica i motivi dell’arresto o del fermo e illustra le richieste in ordine alla libertà personale. Il giudice procede quindi all’interrogatorio dell’arrestato o del fermato, salvo che questi non ab bia potuto o si sia rifiutato di comparire; sente in ogni caso il suo difensore.
4. Quando risulta che l’arresto o il fermo è stato legittimamente eseguito e sono stati osservati i termini previsti dagli articoli 386 comma 3 e 390 comma 1, il giudice provvede alla convalida con ordinanza. Contro l’ordinanza che decide sulla convalida, il pubblico ministero e l’arrestato o il fermato possono proporre ricorso per cassazione.
5. Se ricorrono le condizioni di applicabilità previste dall’articolo 273 e taluna delle esigenze cautelari previste dall’articolo 274, il giudice dispone l’applicazione di una misura coercitiva a norma dell’articolo 291. Quando l’arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell’articolo 381, comma 2, ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza, l’applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280.
6. Quando non provvede a norma del comma 5, il giudice dispone con ordinanza la immediata liberazione dell’arrestato o del fermato.
7. Le ordinanze previste dai commi precedenti, se non sono pronuncia te in udienza, sono comunicate o notificate a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Le ordinanze pronunciate in udienza sono comunicate al pubblico ministero e notificate all’arrestato o al fermato, se non comparsi. I termini per l’impugnazione decorrono dalla lettura del provvedimento in udienza ovvero dalla sua comunicazione o notificazione. L’arresto o il fermo cessa di avere efficacia se l’ordinanza di convalida non è pronunciata o depositata anche quarantotto ore successive al momento in cui l’arrestato o il fermato è stato posto a disposizione del giudice

Art. 391 (Udienza di convalida) Testo modificato
1. Identico
2. Identico
3. Identico
4. Identico
5. Se ricorrono le condizioni di applicabilità previste dall’articolo 273 e taluna delle esigenze cautelari previste dall’articolo 274, il giudice dispone l’applicazione di una misura coercitiva a norma dell’articolo 291. Quando l’arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell’articolo 387 bis del codice penale, o nell’articolo 381, comma 2 del presente codice, ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza, l’applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280.
6. Identico.
7. Identico.

L’art. 14 (Disposizioni in materia di informazioni alla persona offesa dal reato e di obblighi di comunicazione), al fine di attuare una più efficace e corretta circolarità delle informazioni e comunicazioni, prevede la integrazione dell’art. 90-ter primo comma che estende l’obbligatorietà dell’immediata comunicazione da parte dell’Autorità Giudiziaria alle vittime di violenza domestica o di genere di tutti i provvedimenti (“emessi nei confronti dell’imputato in sta to di custodia cautelare o del condannato o dell’internato”) di estinzione, inefficacia, revoca di misure coercitive personali o loro sostituzione con una misura meno grave.
In tal modo vengono raggruppate in un’unica norma le disposizioni dettate in altri articoli del codice di procedura penale, tra cui l’art. 659 comma 1-bis, che viene infatti contestualmente abrogato (comma 1 lettera c). Sul punto si ricorda che il comma 1-bis dell’articolo 659 c.p.p., introdotto dalla legge n. 619/2019, stabilisce che il provvedi mento del Giudice di sorveglianza, che dispone la scarcera zione del condannato, debba essere immediatamente comunicato dal PM, per mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato. Ai reati per i quali era stato previsto l’obbligo di comunicazione, la legge n. 134 del 2021 ha aggiunto il reato di omicidio; per tutti gli illeciti, il suddetto obbligo vige anche nell’ipotesi del tentativo. Inoltre nell’art. 299, dopo il comma 2-bis, è inserito il comma 2-ter che prevede l’obbligo per l’Autorità Giudiziaria, nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera i ter) del Codice antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, di comunicare (a cura della cancelleria anche in via telematica) l’estinzione, l’inefficacia pronunciata per qualsiasi ragione o la revoca delle misure coercitive previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286 o la loro sostituzione con altra misura meno grave all’Autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini dell’eventuale adozione dei relativi provvedimenti. E’ stato, inoltre, inserito nell’art. 299, dopo il secondo comma, il comma 2-quater c.p.p. in base al quale nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 362, comma 1ter, l’estinzione o la revoca delle misure coercitive di cui al comma 1 del presente articolo o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicate al Prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona.
Vanno infine ricordati gli art. 3 e 4 della legge n. 168 del 2023 che rafforzano il criterio della priorità nello svolgi mento delle attività processuali riguardanti i giudizi relativi a fatti di violenza sulle donne. L’art. 3 prevede la integrazione dell’art. 132-bis disp. att. c.p.p., relativo alla formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi, ampliando il numero dei delitti ai quali deve essere assicurata precedenza assoluta, cioè anche costrizione o induzione al matrimonio (art. 588-bis c.p.), deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.), violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis c.p.), diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.), stato di incapacità pro curato mediante violenza (art. 613 terzo comma c.p.), lesione personale in alcune ipotesi aggravate (art. 582, 576 primo comma nn. 2, 5 e 5.1 e art. 577 primo comma n. 1 e secondo comma c.p.). L’art. 4 prevede che nei processi relativi ai reati indica ti nel nuovo art. 132-bis disp. att. c.p.p. deve essere assi curata priorità assoluta anche nella richiesta di misura caute lare e alla decisione sulla stessa.

Art. 132-bis disp.att.c.p.p. (Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi) Testo precedente:
1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi è assicurata la priorità assoluta:
a) ai processi relativi ai delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica;
a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 572 e da 609-bis a 609-octies e 612 bis del codice penale;
a-ter) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo, terzo e quarto comma, e 55, secondo comma, del codice penale;
b) ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle di sposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla con dizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel mas simo a quattro anni;
c) ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede;
d) ai processi nei quali l’imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;
f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato;
f-bis) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 317, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis del codice penale;
f-ter) ai processi nei quali vi sono beni sequestrati in funzione della confisca di cui all’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni.
2. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzati vi necessari per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali è prevista la trattazione prioritaria.

Art. 132-bis disp.att.c.p.p. (Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi) Testo modificato.
1. Identico
a) identica
a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 387-bis, 558-bis, 572, 582, nel le ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, nu meri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-quinquies, 593-ter, da 609-bis a 609-octies, 612-bis, 612-ter e 613, terzo comma, del codice penale;
a-ter) identica;
b) identica;
c) identica;
d) identica;
e) identica;
f) identica;
f-bis) identica;
f-ter) identica;
2. Identico.

B) Il tema della speditezza e priorità non può essere affrontato solo “in chiave dibattimentale”, ma va esteso anche al la disciplina dell’incidente probatorio che, non modifica to dalla legge n. 168 del 2023, rimane la sede privilegiata per l’assunzione anticipata, nel contradditorio delle par ti, delle dichiarazioni della vittima – minorenne o maggiorenne – dei reati attraverso i quali più frequentemente viene attuata la violenza di genere o domestica, nonché delle vittime in condizioni di particolare vulnerabilità, qualunque sia la tipologia di reato per cui si procede(6). Tale istituto, originariamente configurato come preordinato all’assunzione di prove non rinviabili in casi eccezionali (in de roga alla regola per cui la prova si deve formare nel dibatti mento), ha avuto un’evoluzione e trasformazione, nel senso che alle tassative ipotesi previste se ne sono aggiunte via via delle altre, che non rispondono alla logica della non rinviabilità ma ad altre esigenze ritenute meritevoli di tutela, che si in centrano esclusivamente sulla particolare fragilità del dichiarante o sul titolo di reato per cui si procede(7). La dottrina ha più volte evidenziato come la vittima abbia cambiato il volto del processo penale e come sia stato introdotto un vero e proprio statuto della prova dichiarativa del testimone vulnerabile, per cui nel processo è ormai riconosciuta, tra i soggetti processuali, anche la vittima alla quale sono riconosciuti ampi diritti di partecipazione sin dalla fase delle indagini(8). L’ipotesi di assunzione anticipata della prova è stata oggetto, nel corso degli anni, di numerose censure e dubbi di costituzionalità, non confermati dalla Corte Costituzionale. In particolare con sentenza n. 14 del 5 febbraio 2021 la Corte ha in sintesi affermato che la ratio della forma speciale dell’incidente probatorio è rappresentata da due fondamentali esigenze, da una parte quella di assumere quanto prima la testimonianza nel contraddittorio delle parti, al fine di garantirne la genuinità rispetto a possibili fattori di condiziona mento esterno9; dall’altra parte quella di proteggere la persona offesa dalla c.d. vittimizzazione secondaria, cioè dalla sofferenza psicologica connessa alla reiterazione delle audizioni volte alla ricostruzione di gravi fatti subiti.

3. Principali modifiche al codice penale
Sul piano sostanziale le modifiche introdotte dalla legge n. 168 del 2023 riguardano la fattispecie disciplinata dall’art. 387-bis c.p. e la sospensione condizionale della pena. L’art. 9 della legge in esame prevede un innalzamento della pena prevista per il reato di cui all’art. 387-bis c.p. che punisce la condotta di chi viola i provvedimenti che di spongono le misure cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Sul punto e con specifico riferimento a tale fattispecie delittuosa, va precisato che è stata introdotta dalla legge n. 69 del 19 luglio 2019 in attuazione dell’art. 53 della Convenzione di Istanbul, con il quale gli Stati firmatari hanno convenuto di punire penalmente la violazione delle misure cautelari di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicina mento e comunicazione con la vittima, al fine di ottenere un effetto sanzionatorio efficace e dissuasivo. Non appena la nuova norma è entrata in vigore, sono emerse subito alcune e criticità a causa della impossibilità di pro cedere all’arresto facoltativo per la fattispecie in esame in quanto non consentito per il limite massimo edittale (reclusione al massimo di tre anni). Tale incongruità non è stata completamente risolta neppure dalla legge n. 134 del 2021 che, pur prevedendo per tale delitto l’arresto obbligatorio (art. 2 comma 15), non è intervenuta sul limite di pena necessario per la applicazione di eventuali misure cautelari successivamente all’arresto (pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni). La legge n. 168 del 2023 ha quindi modificato l’art. 387-bis c.p. aumentando il massimo edittale della pena a tre anni e sei mesi di reclusione. Tale modifica della norma penale, coordinata con le novità in tema di misure cautelari di cui sopra si è detto (possibilità dell’arresto in flagranza differita e dell’applicazione di misure cautelari per tale fattispecie), ha così assicurato la finalità legislativa di dare corretta e completa attuazione al principio affermato dall’art. 53 della Convenzione di Istanbul.
L’art. 9 della nuova legge ha inoltre aggiunto un secondo comma all’art. 387-bis c.p. con il quale si punisce con la stessa pena chi elude l’ordine di protezione pre visto dall’art. 342-ter primo comma c.c. ovvero un provvedi mento di uguale contenuto assunto nel procedimento per separazione personale dei coniugi o nel procedimento di sciogli mento o di cessazione del matrimonio.
Va sul punto rilevato che tale modifica evidenzia la chiara scelta legislativa di equiparare le conseguenze della viola zione dell’ordine emesso in sede civile a quelle previste per la violazione delle misure cautelari disposte in sede penale. Conseguenza di tale novità è la soppressione di una parte del secondo comma dell’art. 388 c.p. riguardante la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.

Articolo 387-bis (Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa) Testo precedente
1. Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall’ordine di cui all’articolo 384-bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Articolo 387-bis (Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa) Testo modificato
1.Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall’ordine di cui all’articolo 384-bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e sei mesi.
2. La stessa pena si applica a chi elude l’ordine di protezione previ sto dall’articolo 342-ter, primo comma, del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Articolo 388 (Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice) Testo precedente
1. Chiunque, per sottrarsi all’adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell’autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l’accertamento di nanzi all’autorità giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi all’ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.
2. La stessa pena si applica a chi elude l’ordine di protezione previsto dall’articolo 342-ter del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero ancora l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che concerna l’affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso del credito.

Articolo 388 (Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice) Testo modificato
1. Identico.
2. La stessa pena si applica a chi elude l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che concerna l’affida mento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.
Con l’art. 15 della legge n. 168/2023 è stato riscritto il comma 5 dell’art. 165 c.p. sulla sospensione condiziona le della pena, in relazione alla descrizione dei percorsi di recupero cui deve sottoporsi l’imputato condannato per i delitti consumati o tentati di violenza domestica o sulle donne. E’ stato in particolare introdotto il riferimento specifico al la frequenza richiesta nella partecipazione ai suddetti corsi (almeno bisettimanale), con la precisazione che si deve trattare di peculiari percorsi di recupero da svolgere presso en ti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero; inoltre si è posto l’accento sulla necessità che la verifica del positivo superamento sia accertata e valutata dal Giudice, il quale dovrà esaminare i contenuti delle relazioni informative degli enti interessati, verificando la rispondenza degli obiettivi raggiunti dall’imputato alle prescrizioni impartite. Con il medesimo art. 15 (comma 2) è stato poi introdotto il secondo comma dell’art. 18-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del Codice penale, che ha previsto un sistema di controlli e comunicazioni tra cancelleria del Giudice, UEPE ed ufficio del Pubblico Ministero al fine di verificare l’effettiva partecipazione ai corsi ed eventuali violazioni rilevanti ai fini della revoca della sospensione. È stata infine prevista una disciplina di coordinamento tra la cessazione della misura cautelare in caso di condanna con pena condizionalmente sospesa e le comunicazioni all’autorità di pubblica sicurezza affinché valuti la necessità di adottare una delle misure di prevenzione di cui al d.lgs. 159/11.

Articolo 165 (Obblighi del condannato) Testo precedente
1. La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all’adempimento dell’obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull’ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
2. La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all’adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente.
3. La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell’articolo 163.
4. Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell’articolo 322-quater, fermo re stando il diritto all’ulteriore eventuale risarcimento del danno.
5. Nei casi di condanna per il delitto previsto dall’articolo 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 572, 609 bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artico li 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso en ti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati.
6. Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi de vono essere adempiuti.
7. Nel caso di condanna per il reato previsto dall’articolo 624-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla per sona offesa.

Articolo 165 (Obblighi del condannato) Testo modificato
1. Identico.
2. Identico.
3. Identico.
4. Identico.
5. Nei casi di condanna per il delitto previsto dall’articolo 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 572, 609-bis, 609 ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condanna ti per i medesimi reati, accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai sensi dell’articolo 164. Del provvedimento che dichiara la perdita di efficacia delle misure cautelari ai sensi dell’articolo 300, comma 3, del codi ce di procedura penale è data immediata comunicazione, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all’autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini delle tempestive valutazioni concernenti l’eventuale proposta di applicazione delle mi sure di prevenzione personali previste nel libro I, titolo I, capo II del co dice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fermo restando quanto previ sto dall’articolo 166, secondo comma, del presente codice. Sulla pro posta di applicazione delle misure di prevenzione personali ai sensi del periodo precedente, il tribunale competente provvede con decreto entro dieci giorni dalla richiesta. La durata della misura di prevenzione personale non può essere inferiore a quella del percorso di recupero di cui al primo periodo. Qualsiasi violazione della misura di prevenzione personale deve essere comunicata, senza ritardo, al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di condanna, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell’articolo 168, primo comma, numero 1.
6. Identico.
7. Identico.

4. Principali modifiche in materia di ammonimento e mi sure di prevenzione
Gli articoli 1 e 2 della legge n. 168 del 2023 sono diretti a rafforzare la preventiva tutela delle vittime e a pervenire ad una più efficace valutazione del rischio di commissione o di reiterazione di condotte violente nei confronti di donne. Le principali novità riguardano l’ammonimento del Questore, sia di ufficio (decreto legge n. 93 del 14 agosto 2013 converti to dalla legge n. 119 del 15 ottobre 2013) che su richiesta della persona offesa (art. 8 del decreto legge n. 11 del 2009) e le misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 L’art. 1 della legge n. 168/2023 estende l’applicabilità della misura dell’ammonimento di ufficio del Questore ai casi in cui vengano in rilievo fatti riconducibili ai reati, consumati o tentati, di violenza privata (art. 619 c.p.), minaccia aggravata (art. 612 secondo comma c.p.) di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.), di violazione di domicilio (art. 614 c.p.) e di danneggiamento (art. 635 c.p.). L’art. 1 della legge n. 168 del 2023 interviene anche sulla definizione di violenza domestica, inserendo la c.d. violenza assistita ovvero la violenza commessa alla presenza di minorenni. Si prevede inoltre un aumento di pena e la procedibilità di ufficio per i reati di percosse (art. 581 c.p.), lesioni personali (art. 582 c.p.), violenza privata (art. 610 c.p.), minaccia grave (art. 612 secondo comma, violazione di domicilio (art. 614 c.p.) danneggiamento (art. 635 c.p.), atti persecutori (art. 612-bis c.p.), c.d. revenge porn (art. 612-ter c.p.) se il fatto è commesso da soggetto già ammonito per fatto di violenza domestica, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tute la è stato adottato l’ammonimento. Viene inoltre modificato il quinto comma dell’art. 3 del decreto legge n. 93 del 2013 che prevede l’obbligo per le for ze dell’ordine, dei presidi sanitari e le istituzioni pubbliche di fornire informazioni alle vittime di una serie di reati sui centri antiviolenza presenti nel territorio; in particolare viene ampliato l’ambito oggettivo di applicazione estendendolo ad al tri reati, quali quelli di cui agli art. 610, 612 secondo comma, 614 e 635 c.p. L’art. 1 terzo comma della legge n. 168/2023 estende l’ambi to di applicazione dell’istituto dell’ammonimento su richiesta della persona offesa (prima limitato ai fatti riconducibili al reato di atti persecutori di cui all’art. 612-bis c.p.) anche ai ca si in cui i fatti siano riferibili alla diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.); prevede inoltre l’aumento di pena e la procedibilità di ufficio per i medesimi reati se il fatto è commesso da un soggetto già ammonito, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l’ammonimento. Il medesimo terzo comma amplia poi l’ambito oggettivo di applicazione dell’obbligo per le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche di fornire informazioni alle vittime di una serie di reati sui centri antiviolenza presenti nel territorio; in parti colare estende tale obbligo anche ai reati di cui agli art. 575, 583-quinquies e 612-ter c.p. L’art. 2 della legge in esame estende l’applicabilità da par te dell’Autorità Giudiziaria delle misure di prevenzione personali di cui al decreto legislativo n. 159/2011 (c.d. Codice anti mafia) e prevede che la misura della sorveglianza speciale sia applicata con le misure di controllo di cui all’art. 275-bis c.p.p. (c.d. braccialetto elettronico). Si consente inoltre al Tribunale, nel caso in cui applicazione della misura della sorveglianza speciale e di provvedimenti di urgenza, di imporre il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione e l’obbligo di mantenere una determinata di stanza, non inferiore a cinquecento metri.

Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 Art. 3 (Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica) Testo precedente
1. Nei casi in cui alle forze dell’ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli artico li 581, nonché 582, secondo comma, consumato o tentato, del codice penale, nell’ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte de gli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all’ammonimento dell’autore del fatto. Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indi pendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, come modificato dal presente decreto. Il questore può richiedere al prefetto del luogo di residenza del destinatario dell’ammonimento l’applicazione della misura della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi. Il prefetto dispone la sospensione della patente di guida ai sensi dell’articolo 218 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il prefetto non dà luogo alla sospensione della patente di guida qualora, tenuto conto delle condizioni economiche del nucleo familiare, risulti che le esigenze lavorative dell’interessato non possono essere garantite con il rilascio del permesso di cui all’articolo 218, comma 2, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.
3. Il Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, anche attraverso i dati contenuti nel Centro elaborazione dati di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, elabora annualmente un’analisi criminologica del la violenza di genere che costituisce un’autonoma sezione della relazione annuale al Parlamento di cui all’articolo 113 della predetta legge n. 121 del 1981.
4. In ogni atto del procedimento per l’adozione dell’ammonimento di cui al comma 1 devono essere omesse le generalità del segnalante, salvo che la segnalazione risulti manifestamente infondata. La segnalazione è utilizzabile soltanto ai fini dell’avvio del procedimento.
5. Le misure di cui al comma 1 dell’articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, tro vano altresì applicazione nei casi in cui le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche ricevono dalla vittima notizia dei reati di cui agli articoli 581 e 582 del codice penale nell’ambito della violenza domestica di cui al comma 1 del presente articolo.
5-bis. Quando il questore procede all’ammonimento ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, come modificato dal presente decreto, e del presente articolo, informa senza indugio l’autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale e i servizi per le dipendenze, come individuati dal Piano di cui all’articolo 5, finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere.
5-quinquies. Si procede d’ufficio per i reati previsti dagli articoli 581, 582, primo comma, 610, 612, secondo comma, nell’ipotesi di minaccia grave, 612-bis, 612-ter, 614, primo e secondo comma, e 635 del codice penale quando il fatto è commesso, nell’ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adotta to l’ammonimento previsto dal presente articolo.

Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 Art. 3 (Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica) Testo modificato
1. Nei casi in cui alle forze dell’ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635, consumati o tentati, del codice penale, nell’ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le perso ne informate dei fatti, all’ammonimento dell’autore del fatto. Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici o commessi in presenza di minorenni, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, in dipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia con diviso la stessa residenza con la vittima.
2. Identico.
3. Identico.
4. Identico.
5. Le misure di cui al comma 1 dell’articolo 11 del decreto-legge 23 febbra io 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, trovano altresì applicazione nei casi in cui le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche ricevono dalla vittima notizia dei reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale nell’ambito della violenza domestica di cui al comma 1 del presente articolo.
5-bis. Identico.
5-ter. I provvedimenti emessi ai sensi del presente articolo e dell’arti colo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, possono essere revocati su istanza dell’ammonito, non prima che siano decorsi tre anni dalla lo ro emissione, valutata la partecipazione del soggetto ad appositi per corsi di recupero presso gli enti di cui al comma 5-bis e tenuto conto dei relativi esiti. 5-quater. Le pene per i reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635 del codice pena le sono aumentate se il fatto è commesso, nell’ambito di violenza do mestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo, an che se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l’ammonimento previsto dal presente articolo.

Art. 3.1 (Particolari tutele per le vittime di violenza domestica)
L’organo di polizia che procede a seguito di denuncia o querela per fatti riconducibili ai delitti di cui all’articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale commessi in ambito di violenza domestica, qua lora dai primi accertamenti emergano concreti e rilevanti elementi di pericolo di reiterazione della condotta, ne dà comunicazione al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa.

Decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11. Art. 8 (Ammonimento) Testo precedente
1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all’articolo 612 bis del codice penale, introdotto dall’articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.
2. Il questore, assunte se necessario, informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al ri chiedente l’ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni.
3. La pena per il delitto di cui all’articolo 612-bis del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.
4. Si procede d’ufficio per il delitto previsto dall’articolo 612-bis del co dice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.

Decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11. Art. 8 (Ammonimento) Testo modificato
1. Fino a quando non è proposta querela per i reati di cui agli artico li 612-bis e 612-ter del codice penale, la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.
2. Identico.
3. Le pene per i delitti di cui agli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è di versa da quella per la cui tutela è stato già adottato l’ammonimento previsto dal presente articolo.
4. Si procede d’ufficio per i delitti previsti dagli articoli 612-bis e 612 ter e quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sen si del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l’ammonimento previ sto dal presente articolo.

Decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11. Art. 11 Misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori Testo precedente
1. Le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di cui agli articoli 572, 600, 600 bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’artico lo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies o 612-bis del codice penale, introdotto dall’articolo 7, hanno l’obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nel la zona di residenza della vittima. Le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.

Decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11. Art. 11 Misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori Testo modificato
1. Le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di cui agli articoli 572, 575, nell’ipotesi di delitto tentato, 583-quinquies, 600, 600-bis, 600-ter, an che se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis o 612-ter del codice penale, hanno l’obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima. Le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qua lora ne faccia espressamente richiesta.

Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Art. 4 (Soggetti destinatari) Testo precedente
1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano:
a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all’articolo 416-bis c.p.; b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all’articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, conver tito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o del delitto di cui all’articolo 418 del codice penale; c) ai soggetti di cui all’articolo 1; d) agli indiziati di uno dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3-quater, del codice di procedura penale e a coloro che, operanti in gruppi o isolata mente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ov vero esecutivi diretti a sovvertire l’ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I del titolo VI del libro II del co dice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 del lo stesso codice, nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un’organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all’articolo 270-sexies del codice penale; e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente; f) a coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 645 del 1952, in particolare con l’esaltazione o la pratica della violenza; g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati condannati per uno dei delitti previsti nel la legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritener si, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commette re un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera d); h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere prece denti. È finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati; i) alle persone indiziate di ave re agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occa sioni, alle manifestazioni di violenza di cui all’articolo 6 della legge 13 di cembre 1989, n. 401, nonché alle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla base della partecipazione in più occasioni alle medesime manifestazioni, ovvero della reiterata applicazione nei lo ro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo, che sono dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l’incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive; i-bis) ai soggetti indiziati del delitto di cui all’articolo 640-bis o del delitto di cui all’articolo 416 del codice penale, finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-qua ter, 320, 321, 322 e 322-bis del medesimo codice;
i-ter) ai soggetti indiziati dei delitti di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale.

Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Art. 4 (Soggetti destinatari) Testo modificato
1. Identico.
a)- i-bis) Identiche.
i-ter) ai soggetti indiziati dei delitti di cui agli articoli 572 e 612-bis del co dice penale o dei delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 575, 583, nelle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-quinquies e 609-bis del medesimo codice.

Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Art. 6 (Tipologia delle misure e loro presupposti) Testo precedente
1. Alle persone indicate nell’articolo 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli artico li seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.
2. Salvi i casi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), alla sorveglianza speciale può essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richieda no, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o più regioni.
3. Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.
3-bis. Ai fini della tutela della sicurezza pubblica, gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale possono essere disposti, con il consenso dell’interessato ed accertata la disponibilità dei relativi dispositivi, anche con le modalità di controllo previste all’articolo 275-bis del codice di procedura penale.

Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Art. 6 (Tipologia delle misure e loro presupposti) Testo modificato
1. Identico.
2. Identico.
3. Identico.
3-bis. Ai fini della tutela della sicurezza pubblica, gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale possono essere disposti, con il consenso dell’interessato ed accertata la relativa fattibilità tecnica, anche con le modalità di controllo previste all’articolo 275-bis del codice di procedura penale.
3-ter. Quando la sorveglianza speciale è applicata ai soggetti indiziati dei delitti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera i-ter), gli obblighi e le prescrizioni di cui al comma 3-bis sono disposti, con il consenso dell’interessato e accertata la relativa fattibilità tecnica, con le particolari modalità di controllo previste dall’articolo 275-bis del codice di procedura penale. Qualora l’interessato ne ghi il consenso all’adozione delle modalità di controllo anzidette, la durata della misura non può essere inferiore a tre anni e il tribunale prescrive all’interessato di presentarsi all’autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, per tutta la durata della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nonché impone, salva diversa valutazione, il divieto o l’obbligo di soggiorno ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo. In caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all’articolo 275-bis del codice di procedura penale, la durata della sorveglianza speciale, applicata con le modalità di controllo di cui al secondo periodo, non può essere inferiore a quattro an ni. Qualora l’organo delegato per l’esecuzione accerti la non fattibilità tecnica dell’applicazione delle predette modalità di control lo, il tribunale prescrive all’interessato di presentarsi all’autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, per tutta la durata della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e impone, salva diversa valutazione, il divieto o l’obbligo di soggiorno ai sen si dei commi 2 e 3 del presente articolo.

Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Art. 8 (Decisione) Testo precedente
1. Il provvedimento del tribunale stabilisce la durata della misura di prevenzione che non può essere inferiore ad un anno né superiore a cinque.
2. Qualora il tribunale disponga l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 6, nel provvedimento sono determinate le prescrizioni che la persona sottoposta a tale misura deve osservare.
3. A tale scopo, qualora la misura applicata sia quella della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e si tratti di persona indiziata di vivere con il provento di reati, il tribunale prescrive di darsi, entro un congruo termine, alla ricerca di un lavoro, di fissare la propria dimora, di farla conosce re nel termine stesso all’autorità di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all’autorità medesima.
4. In ogni caso, prescrive di vivere onestamente, di rispettare le leggi, e di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all’autorità loca le di pubblica sicurezza; prescrive, altresì, di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, di non accedere agli esercizi pubblici e ai lo cali di pubblico trattenimento, anche in determinate fasce orarie, di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora e senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all’autorità locale di pubblica sicurezza, di non detenere e non portare armi, di non partecipare a pubbliche riunioni.
5. Inoltre, può imporre tutte le prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale, e, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più regioni, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui agli articoli 1, comma 1, lettera c), il divieto di avvicinar si a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori.
6. Qualora sia applicata la misura dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale o del divieto di soggiorno, può essere inoltre prescritto: 1) di non andare lontano dall’abitazione scelta senza preventivo avviso all’autorità preposta alla sorveglianza; 2) di presentarsi all’autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni in dicati ed a ogni chiamata di essa.
7. Alle persone di cui al comma 6 è consegnata una carta di permanenza da portare con sé e da esibire ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
8. Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica, al pro curatore generale presso la Corte di appello ed all’interessato e al suo difensore.

Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Art. 8 (Decisione) Testo modificato
1. Identico.
2. Identico.
3. Identico.
4. Identico.
5. Inoltre, può imporre tutte le prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale, e, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più regioni, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori. Con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera i-ter), il tribunale impone il di vieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione, e l’obbligo di man tenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento me tri, da tali luoghi e da tali persone. Quando la frequentazione dei luoghi di cui al periodo precedente sia necessaria per motivi di la voro o per altre comprovate esigenze, il tribunale prescrive le relative modalità e può imporre ulteriori limitazioni.
6. Identico.
7. Identico.
8. Identico.

Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Art. 9 (Provvedimenti d’urgenza) Testo precedente
1. Se la proposta riguarda la misura della sorveglianza speciale con l’obbligo o il divieto di soggiorno, il presidente del tribunale, con decreto, nel la pendenza del procedimento di cui all’articolo 7, può disporre il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell’espatrio di ogni altro documento equipollente.
2. Nel caso in cui sussistano motivi di particolare gravità, può altresì di sporre che alla persona denunciata sia imposto, in via provvisoria, l’obbligo o il divieto di soggiorno fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione.
2-bis. Nei casi di necessità e urgenza, il Questore, all’atto della presentazione della proposta di applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale e dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale nei confronti delle persone di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), può disporre il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell’espatrio di ogni altro documento equipollente. Il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell’espatrio di ogni altro documento equipollente sono comunicati immediatamente al procuratore della Repubblica presso il tribuna le del capoluogo del distretto ove dimora la persona, il quale, se non ritiene di disporne la cessazione, ne richiede la convalida, entro quarantotto ore, al presidente del tribunale del capoluogo della provincia in cui la per sona dimora che provvede nelle successive quarantotto ore con le modalità di cui al comma 1. Il ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell’espatrio di ogni altro documento equipollente cessano di avere effetto se la convalida non interviene nelle novantasei ore successive alla loro adozione.

Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Art. 9 (Provvedimenti d’urgenza) Testo modificato
1. Identico.
2. Nel caso in cui sussistano motivi di particolare gravità, può altresì di sporre che alla persona denunciata sia imposto, in via provvisoria, l’obbligo o il divieto di soggiorno fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione. Se la proposta della sorveglianza speciale riguarda i soggetti indiziati dei delitti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera i-ter), e sussistono motivi di particolare gravità, il presidente del tribunale, con decreto, nella pendenza del procedimento di cui all’articolo 7, può disporre la temporanea applica zione, con le particolari modalità di controllo previste dall’articolo 275-bis del codice di procedura penale, previo accertamento della relativa fattibilità tecnica, del divieto di avvicinarsi alle perso ne cui occorre prestare protezione o a determinati luoghi da esse abitualmente frequentati e dell’obbligo di mantenere una de terminata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Qualora l’interessato neghi il consenso all’adozione delle modalità di controllo anzidette o l’organo delegato per l’esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle citate modalità di controllo, il presidente del tribunale impone all’interessato, in via provvisoria, di presentar si all’autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, fi no a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione. Quando la frequentazione dei luoghi di cui al secondo periodo sia necessaria per motivi di lavoro o per altre comprovate esigenze, il presidente del tribunale prescrive le relative modalità e può imporre ulteriori limitazioni.
2-bis. Identico.

Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Art. 75-bis (Violazione delle misure imposte con provvedimenti d’urgenza) testo precedente
1. Il contravventore al divieto di espatrio conseguente all’applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-bis dell’articolo 9 è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Art. 75-bis (Violazione delle misure imposte con provvedimenti d’urgenza) testo modificato.
1. Identico.
1-bis. Il contravventore ai divieti, agli obblighi e alle prescrizioni conseguenti all’applicazione delle misure di cui all’articolo 9, comma 2 è punito con la reclusione da uno a cinque anni; l’arresto è consentito anche fuori dai casi di flagranza.

Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93. Art. 3 (Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica) Testo precedente
1. Nei casi in cui alle forze dell’ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli artico li 581, nonché 582, secondo comma, consumato o tentato, del codice penale, nell’ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte de gli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all’ammonimento dell’autore del fatto. Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indi pendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, come modificato dal presente decreto. Il questore può richiedere al prefetto del luogo di residenza del destinatario dell’ammonimento l’applicazione della misura della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi. Il prefetto dispone la sospensione della patente di guida ai sensi dell’articolo 218 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il prefetto non dà luogo alla sospensione della patente di guida qualora, tenuto conto delle condizioni economiche del nucleo familiare, risulti che le esigenze lavorative dell’interessato non possono essere garantite con il rilascio del permesso di cui all’articolo 218, comma 2, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.
3. Il Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, anche attraverso i dati contenuti nel Centro elaborazione dati di cui all’artico lo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, elabora annualmente un’analisi criminologica della violenza di genere che costituisce un’autonoma sezione della relazione annuale al Parlamento di cui all’articolo 113 della predetta legge n. 121 del 1981.
4. In ogni atto del procedimento per l’adozione dell’ammonimento di cui al comma 1 devono essere omesse le generalità del segnalante, salvo che la segnalazione risulti manifestamente infondata. La segnalazione è utilizzabile soltanto ai fini dell’avvio del procedimento.
5. Le misure di cui al comma 1 dell’articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, trovano altresì applicazione nei casi in cui le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche ricevono dalla vittima noti zia dei reati di cui agli articoli 581 e 582 del codice penale nell’ambito della violenza domestica di cui al comma 1 del presente articolo).
5-bis. Quando il questore procede all’ammonimento ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, come modificato dal presente decreto, e del presente articolo, informa senza indugio l’autore del fatto circa i ser vizi disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale e i servizi per le dipendenze, come individuati dal Piano di cui all’articolo 5, finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere.

Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93. Art. 3 (Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica) Testo modificato
1. Identico.
2. Identico.
3. Il Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, anche attraverso i dati contenuti nel Centro elaborazione dati di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, elabora annualmente un’analisi criminologica della violenza di genere, comprendente il monitoraggio sulla fattibilità tecnica dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all’articolo 275-bis del codice di procedura penale, che costituisce un’autonoma sezione della relazione annuale al Parlamento di cui all’articolo 113 della predetta legge n. 121 del 1981.
4. Identico.
5. Identico.
5-bis. Identico.

NOTE

* Contributo pubblicato previo parere favorevole, con modalità anonima,
di un esperto esterno al Comitato scientifico.
1 Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica Istanbul, 11 maggio 2011.
2 Studi sulla violenza contro le donne, Camera dei Deputati 13 ottobre 2023.
3 Dossier XIX Legislatura Servizio studi Senato della Repubblica e Camera dei Deputati 20 novembre 2023.
4 F. Curi, Un nemico per tutte le stagioni: il tifoso violento. Le – troppo – versatili misure di prevenzione personali, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2020, 2, 1020 ss.
5 Cassazione Penale, 2015, 9, 2991B, Giorgio Spangher.
6 C. Cecchella, C. Parodi, Contrasto alla violenza sulle donne l. n. 168 del 2023. Profili penali e riflessi civilistici, Milano, 2024.
7 S. Arasi, L’incidente probatorio atipico, in Dir. Pen. e proc., 2012, 5, 622.
8 H. Belluta, Il processo penale ai tempi delle vittime, Torino, 2019; G. Canzio, La tutela della vittima nel sistema delle garanzie processuali: le misure cautelari e la testimonianza ‘‘vulnerabile’’, in Dir. pen. e processo, 2010, 8. 985 ss..
9 Si veda sul punto anche M.G. Coppetta, Il contributo dichiarativo del minorenne nell’incidente probatorio, a cura di C. Cesari, Milano, 2015.