Note sulla sospensione feriale dei termini processualinelle cause relative agli alimenti alla luce del recente, e si spera isolato, revirement giurisprudenziale (nota a Cass. civ., I sez. civ., ord. 23 giugno 2023, n. 18044, Pres. Genovese, Rel. Caiazzo)
autore: S. Cammarata - numero: 2/2023
Sommario: 1. Introduzione. - 2. Il caso e l’iter motivazionale. - 3. L’orientamento consolidato e la differenza tra alimenti e obblighi di mantenimento. - 4. La normativa emergenziale. - 5. Un argomento irrilevante: la portata ampia della nozione di obbligazione alimentare nel Reg. CE n. 4/2009. - 6. L’ordinanza al vaglio dei giudici di merito. - 7. Conclusioni su prospective overrulling e tutela del legittimo affidamento.
1. Introduzione
Il diritto, è noto, è il territorio dell’incertezza(1). Tuttavia, se si volesse elencare un novero di sparute certezze, tra queste vi rientrerebbe l’orientamento giurisprudenziale che predica un’interpretazione restrittiva della locuzione “cause relative agli alimenti” prevista all’art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941 n. 12, quale materia non soggetta alla sospensione feriale dei termini processuali (art. 3, l. 7 ottobre 1969, n. 742). Questo, almeno, fino alla pubblicazione dell’ordinanza in commento, quando, con un inatteso overruling, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha deciso di adottare un’interpretazione estensiva di tale locuzione, aprendo la trattazione durante il periodo feriale alla fiumana di cause in materia di mantenimento del coniuge debole o dei minori.
Le motivazioni portate a sostegno di tale revirement non sembrano giustificare il cambio di rotta della Cassazione, né il prevedibile sconcerto che l’ordinanza ha causato negli operatori del settore; perciò i giudici di merito, chiamati a pronunciarsi sul punto finora, hanno ritenuto di non condividere il principio di diritto enunciato dalla Corte.
2. Il caso e l’iter motivazionale
Nel caso di specie, il ricorrente aveva proposto domanda ex art. 337-quinquies c.c. di revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento del figlio, precedentemente affidato alla madre con obbligo di mantenimento a esclusivo carico del padre. Il giudice di prime cure aveva rigettava la domanda attorea, e il reclamo proposto si era concluso con un decreto negativo della Corte di Appello di Catanzaro (pubblicato il 9 febbraio 2022), avverso il quale il padre del minore aveva ricorso in Cassazione (ricorso notificato alla controparte il 23 agosto 2022).
La controricorrente, tuttavia, aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso poiché notificato tardivamente, oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., ritenendo che al caso di specie non si applicasse la sospensione feriale dei termini sulla base del disposto dell’art. 83, comma 2, lett. a), del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, rubricato “Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare”.
Sorprendentemente, la Corte di Cassazione ha ritenuto l’eccezione della controricorrente fondata e, contravvenendo al consolidato orientamento in materia(2), ha affermato che nelle cause in materia di mantenimento del coniuge debole o dei minori non è più applicabile la sospensione feriale dei termini processuali di cui alla l. 7 ottobre 1969, n. 742.
Il perno, invero debole, attorno al quale gira l’intero impianto motivazionale dell’ordinanza in commento è costituito dall’art. 83 comma 3, lett. a), del d.l. n. 18/2020. Si tratta della normativa emergenziale adottata dal Governo nel marzo 2020 per far fronte all’emergenza da Covid-19, nella quale veniva previsto, all’art. 83, commi 1 e 2, il rinvio ex lege delle udienze civili e penali, nonché la sospensione del decorso dei termini processuali per il periodo dal 9 marzo al 15 aprile 2020 (successivamente prorogato). Il comma 3° dello stesso articolo, nello stabilire le eccezioni alla previsione della sospensione ex lege dei procedimenti, annoverava tra queste alla lett. a) “le cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità”.
In particolare, in sede di motivazione dell’ordinanza, la Corte osserva che con l’utilizzo delle due diverse espressioni “alimenti” e “obbligazioni alimentari”, il d.l. n. 18/2020 ha voluto ri-portarsi alla tradizionale distinzione tra obblighi alimentari in senso stretto, disciplinati all’art. 433 c.c. e ss., e prestazioni di mantenimento: i primi tutelano le più elementari esigenze di vi-ta del beneficiario, mentre l’assegno di mantenimento consente al beneficiario di godere del pregresso tenore di vita.
Al riguardo, la Corte rileva che la Relazione illustrativa al d.l. n. 18/2020(3) ha chiarito che l’espressione “obbligazioni alimentari” deve essere intesa nel significato fatto proprio dal diritto comunitario nel Regolamento Ce n. 4 del 2009(4), con il quale sarebbero stati accomunati due istituti, obbligazioni alimentari e di mantenimento, che per antica tradizione dommatica sono sempre stati oggetto di distinta regolamentazione(5).
La Corte, dunque, correttamente ricorda che la giurisprudenza consolidata non ritiene applicabile la disciplina sulla sospensione feriale dei termini alle obbligazioni di mantenimento, in quanto queste non hanno natura alimentare, ma afferma – non del tutto coerentemente – che: “La modifica legislativa [il d.l. n. 18/2020] ha dunque inteso, ai fini della sospensione feriale dei termini accomunare le due fattispecie delle cause alimentari e del mantenimento, per attuare un’armonizzazione della normativa Eurounitaria”.
Non solo. A dire della Corte, nessun rilievo assume il fatto che la causa riguardi anche la modifica del collocamento del minore, poiché l’intrinseca urgenza sottesa alle cause in tema di mantenimento dei minori si estende anche alle altre questioni dibattute. Inoltre, conclude la Corte, sebbene la domanda di modifica del collocamento del minore non rientri nel novero dei casi che derogano alla sospensione feriale dei termini previsti dall’art. 92 ord. giud. (a cui rinvia l’art. della l. n. 742/1969), essa èsuscettibile di rientrare nell’ipotesi di chiusura prevista dal medesimo articolo, in quanto causa rispetto alla quale “la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti”(6).
Dunque, la Prima Sezione Civile afferma che al caso di specie non si applica la sospensione feriale dei termini, o almeno “non si applica più”, e il ricorso èrigettato perché inammissibile, in quanto tardivamente notificato.
3. L’orientamento consolidato e la differenza tra alimenti e obblighi di mantenimento
Con l’ordinanza in commento la Corte si è consapevolmente discostata dal consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene applicabile la sospensione feriale dei termini di cui alla l. n. 742/1965 alle cause relative alle obbligazioni di mantenimento(7).
A sostegno di tale conclusione, nei diversi precedenti, si adduceva non solo un corretto inquadramento della disciplina della sospensione feriale dei termini, ma anche l’elaborazione dommatica in materia di obbligazioni alimentari e di obbligazioni di mantenimento.
Infatti, l’art. 3 della l. n. 742/1969, il quale richiama per relationem l’art. 92 ord. giud., annovera “le cause relative agli alimenti” nell’elenco tassativo delle materie sottratte alla generale sospensione dei termini processuali prevista dal 1° al 31 agosto di ogni anno. Poiché l’art. 3 stabilisce un’eccezione alla regola generale di cui all’art. 1 della stessa legge (quella della sospensione dei termini durante il periodo feriale), coerentemente con l’art. 14 delle preleggi, la giurisprudenza riteneva che i casi previsti nel suddetto articolo fossero di rigorosa interpretazione, e dunque l’espressione “cause relative agli alimenti” dovesse essere strettamente riferita alle obbligazioni alimentari disciplinate ex art. 433 c.c.(8).
Quanto poi alle differenze sussistenti tra assegno di mantenimento e assegno alimentare, la giurisprudenza della Prima Sezione Civile da sempre afferma che: “l’assegno divorzile non si può equiparare all’assegno alimentare, essendo diverse la natura e le finalità proprie dei due tipi di assegno, con l’ulteriore conseguenza che alle controversie concernenti l’assegno di-vorzile non può neanche trovare applicazione l’esclusione dalla sospensione dei termini durante il periodo feriale, prevista dalla l. n. 742 del 1969, art. 3, in relazione all’art. 92 ord. giud., comma 1, riguardo alle cause relative agli alimenti ‘Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5862 del 14 giugno 1999’”(9).
Tale impostazione è coerente con la letteratura sul punto, la quale da sempre sottolinea che l’obbligo di mantenimento del coniuge debole, nonché dei genitori nei confronti del figlio, non ha natura alimentare.
Pur non essendo questa la sede per ripercorrere interamente il tema, dirimente appare il rilievo che l’obbligo alimentare presuppone lo stato di bisogno del richiedente, cioè l’assenza dei mezzi necessari al proprio sostentamento, in quanto fine primario della norma è tutelare il diritto alla vita di ogni singolo individuo, richiamando i parenti più prossimi a quel vincolo di solidarietà familiare che rappresenta innanzitutto un dovere morale oltre che poi un obbligo giuridico(10). La tutela del diritto primario alla vita costituisce scopo e limite della tutela offerta tramite codesto istituto, in quanto gli alimenti non devono eccedere quanto necessario alla vita del richiedente (art. 438 c.c.), non potendo estendersi fino a diventare una forma di mantenimento dello stesso(11).
L’obbligo di mantenimento, infatti, ha un contenuto più ampio, comprendendo le varie esigenze dell’individuo rapportate al suo tenore di vita e alle sue condizioni economico-sociali. Ciò emerge chiaramente ove si guardi all’obbligo di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli, il quale non è evidentemente limitato allo stretto necessario. Ed infatti, a titolo esemplificativo nelle ipotesi di separazione, divorzio o cessazione della convivenza (art. 337-bis c.c.), qualora i genitori non raggiungano un accordo, il giudice stabilisce la misura dell’assegno valutando una pluralità di circostanze, tra cui le esigenze del figlio e il pregresso tenore di vita (art. 333-ter, comma 4, c.c.)(12).
Parimenti, il diritto al mantenimento del coniuge economicamente debole in caso di separazione è parametrato al pregresso tenore di vita, non presupponendo la sussistenza di un effettivo stato di bisogno (13). Dunque, in caso di separazione, il coniuge a cui è addebitata la separazione non potrà godere dell’assegno di mantenimento a carico dell’altro coniuge, fermo restando l’obbligo di prestare gli alimenti, nell’ipotesi in cui uno dei due coniugi versi in stato di bisogno (art. 156 c.c.). Anche l’assegno divorzile non è assimilabile all’assegno alimentare, presupponendo la sua concessione una valutazione composita, in cui l’elemento assistenziale è accompagnato da una funzione compensativa e perequativa, ad oggi prevalente (14).
Posti questi pur sintetici rilievi, della cui attualità non si crede si possa dubitare, non sembra che la Corte abbia portato elementi in grado di “superare” quanto appena detto.
Il punto sarà trattato nel prossimo paragrafo, qui è opportuno rilevare che la Corte ha deciso di rovesciare un pacifico orientamento giurisprudenziale, fondato su una solida costruzione dogmatica, con un’ordinanza emessa in camera di consiglio, succintamente motivata, in contrasto con l’art. 375 c.p.c., il quale prescrive la trattazione in pubblica udienza nei casi di “particolare rilevanza della questione di diritto”(15).
Oltre alle modalità con cui tale decisione è stata adottata, parimenti criticabile è l’apparato motivazionale il quale non sembra in alcun modo supportare la conclusione a cui giunge la Corte, essendo sfornito di chiarezza e logicità. Ciò stride soprattutto in un’epoca storica in cui l’esigenza di chiarezza e sinteticità degli atti processuali (art. 121 c.p.c.) viene assunta a principio generale del processo civile, vincolando avvocati e giudici(16). Nondimeno, la motivazione dei provvedimenti assume particolare importanza nelle decisioni a valenza nomofilattica, potendo la Corte invece procedere con una motivazione più snella in tutti gli altri provvedimenti(17).
Con l’ordinanza in commento, invece, la Corte non solo si allontana dall’indirizzo consolidato in tema di sospensione feriale dei termini, ma entra in aperta contraddizione con tre decisioni di poco precedenti della stessa sezione, nelle quali si era adottata una lettura restrittiva della deroga di cui all’art. 83, comma 3, lett. a), del d.l. n. 18/2020 (cfr. infra)(18). L’assetto motivazionale di questi provvedimenti nonché la concomitanza temporale degli stessi è tale da non fare propendere per un ripensamento dell’indirizzo giurisprudenziale da parte della Corte di Cassazione, ma di provvedimenti immotivatamente contrastanti.
4. La normativa emergenziale
Il punto di maggiore debolezza dell’ordinanza in commento appare l’aver costruito l’intero impianto motivazionale sul disposto dell’art. 83, comma 3 lett. a), del d.l. 18/2020. La Corte in modo criticabile riesuma una normativa emergenziale, adottata nel marzo del 2020 per fronteggiare una crisi epidemiologica senza precedenti(19), per affermare un innovativo principio in materia di sospensione feriale dei termini processuali.
Il d.l. n. 18/2020 si colloca, infatti, in quella che è stata definita la “prima fase” del processo civile durante la pandemia(20), periodo durante il quale la strategia dell’Esecutivo è stata quella di sospendere l’attività giudiziale in corso, rinviandola ad un successivo momento. Infatti, l’art. 83, comma 1 e 2, del d.l. 18/2020 ha stabilito per un primo periodo (dal 9 marzo al 15 aprile 2020, poi prorogato) il rinvio ex lege delle udienze relative ai procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari (comma 1°), nonché la sospensione del de-corso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (comma 2)(21).
Non tutti i modelli processuali sono, però, rimasti “costretti tra le quattro mura della sospensione”(22), ed in particolare, l’art. 83, comma 3, lett. a) ha sottratto al rinvio ex lege delle udienze tutta una serie di procedimenti civili che, per la natura degli interessi coinvolti o per le esigenze di tutela immediata che mirano a soddisfare, non tollerano un differimento della loro trattazione e decisione(23); tra questi, le “cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità”(24).
Preliminare è il rilievo che il periodo di efficacia della sospensione delle udienze e dei termini processuali è stato poi prorogato, a causa del perdurare dell’emergenza pandemica, ma è comunque definitivamente cessato l’11 maggio 2020(25).
In secondo luogo, la disciplina in discorso in alcun modo incideva sulla normativa in materia di sospensione feriale dei termini durante il periodo feriale di cui alla l. n. 742/1969, in quanto le due discipline hanno ambiti di applicazione e scopi ben differenti. È pur vero che la tecnica normativa di cui all’art. 83, richiama evidentemente l’istituto della sospensione dei termini feriali, il quale è parimenti strutturato con la previsione della generale sospensione dei termini processuali per un determinato periodo (art. 1), e l’individuazione dei casi che derogano a tale sospensione (art. 3)(26). Tuttavia, le analogie si arrestano qui, dal momento che la sospensione dei termini di cui alla l. 742/1969 è destinata ad operare dal 1° al 31 agosto di ogni anno(27), al fine di consentire all’avvocatura di godere di un periodo di ferie in concomitanza con quello dei magistrati (l’art. 3 infatti rinvia all’art. 92 ord. giud. che disciplina le cause civili che i giudici trattano durante il periodo feriale).
È evidente, invece, come l’art. 83 del d.l. 18/2020 avesse una finalità differente, prevedendo una sospensione eccezionale allo scopo precipuo di limitare e contenere gli effetti della pandemia allora in atto sul sistema della giustizia. Sarebbe stato, dunque, opportuno tenere distinte le due discipline e non dedurre da una normativa eccezionale, oltretutto non più efficace, conseguenze operanti in via più duratura.
Fermo questo rilievo, il quale appare già di per sé dirimente per ritenere estremamente carente la motivazione dell’ordinanza in discorso, è ulteriormente necessario rilevare che la tecnica normativa utilizzata del d.l. 18/2020 non è stata particolarmente apprezzata in dottrina, dato che il testo permetteva un’ampia discrezionalità nell’individuazione delle cause escluse dal rinvio ex lege(28).
Ed infatti, con riferimento all’art. 83, comma 3, lett. a), si è aperto subito il dibattito se nelle “cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità” fossero da ricomprendere o meno le cause relative agli obblighi di mantenimento nei rapporti familiari.
Tale dibattito ha spinto il legislatore ad intervenire sulla norma per meglio specificarne il suo significato. Va dunque ricordato che, in sede di conversione del d.l. 18/2020 in l. 24 aprile 2020, n. 27, la deroga in questione è stata modificata inserendo dopo le parole “di matrimonio o di affinità” la seguente precisazione: “nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali”. La disposizione, lungi dal chiarire la portata applicativa della norma, ha aumentato le incertezze interpretative, richiedo di verificare caso per caso la sussistenza di un pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali(29).
La disposizione è stata poi successivamente modificata con il d.l. 30 aprile 2020 n. 28, convertito in l. 25 giugno 2020 n. 70 in tal modo: “cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all’assegno di mantenimento, agli alimenti e all’assegno divorzile”. È dunque solo in quest’ultima versione che la norma ha fatto espresso riferimento alle obbligazioni di mantenimento: se per taluni tale modifica semplicemente confermava la bontà di un’interpretazione ampia della deroga, volta a comprendere sin dalla sua versione originaria le cause relative agli obblighi di mantenimento(30), era comunque possibile argomentare in senso opposto, ritendo che nella sua versione originaria la deroga fosse limitata alle cause puramente alimentari (art. 433 c.c. e ss.).
Il dato non è irrilevante ai presenti fini, ove si consideri che la stessa Prima Sezione Civile in un’ordinanza del 21 febbraio 2023 ha preferito la seconda opzione, affermando che il testo dell’art. 83, nella versione ratione temporis applicabile alla causa, “imponeva la sospensione anche rispetto alle cause relative all’assegno divorzile, perché non comprese, in quel momento, nell’elenco dei giudizi sottratti”(31).
Tale principio è stato ripreso in un’ordinanza di poco successiva(32), nella quale la Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso in cassazione (notificato il 9 novembre 2020) avverso un decreto di modifica delle condizioni di divorzio (del 28 febbraio 2020), poiché nel caso di specie operava non solo la sospensione prevista dal d.l. 18/2020, dato che non era applicabile l’in-novazione “che ha esteso espressamente le eccezioni anche alle cause relative agli assegni di mantenimento o divorzile” (d.l. n. 28/2020 convertito con modificazioni in l. n. 70/2020), ma anche la successiva sospensione del termine feriale.
A fronte di questi precedenti della Prima Sezione, appare criticabile che nell’ordinanza in commento la Corte abbia omesso di considerare le diverse modifiche subite dalla norma, e si sia concentrata solo sulla versione originaria della deroga dell’art. 83, comma 3 lett. a), obliterando qualsiasi riferimento agli interventi successivi. Si consideri, oltretutto, che i precedenti appena menzionati riguardavano provvedimenti effettivamente pubblicati e impugnati durante il periodo di vigenza della normativa emergenziale, mentre l’ordinanza n. 18044 del 23 giugno scorso riguarda un provvedimento pubblicato nel febbraio 2022, quando l’efficacia della misura emergenziale in discorso era ampiamente cessata. Risulta, dunque, difficilmente comprensibile in che termini tale normativa emergenziale rilevi nel caso di specie.
5. Un argomento irrilevante: la portata ampia della nozione di obbligazione alimentare nel Reg. CE n. 4/2009
A fronte di quanto esposto nel paragrafo precedente appare trascurabile il ragionamento della Corte nella parte in cui la stessa ritiene che il d.l. 18/2020 nell’accostare alle “cause relative ad alimenti” quelle relative “ad obbligazioni alimentari” abbia voluto recepire la più ampia nozione contemplata dal Regolamento CE n. 4/2009; poiché, anche a voler conside-rare positivamente tale premessa, è sicuramente priva di fondamento la conseguenza che la Corte ne ricava.
Il Regolamento citato adotta effettivamente una nozione ampia di obbligazione alimentare(33), alla quale sono sicuramente riconducibili sia le obbligazioni alimentari che quelle di mantenimento, nell’accezione utilizzata nel nostro ordinamento(34). Tuttavia, tale accezione ampia è adottata limitatamente ai fini del regolamento, ed il considerando n. 11 chiarisce che la nozione “obbligazioni alimentari” dovrebbe essere interpretata in maniera autonoma.
La relazione illustrativa al decreto n. 18/2020 effettivamente chiariva che l’espressione “obbligazioni alimentari” era stata ripresa dal Regolamento n. 4/2009 “per non limitare la trattazione alle sole controversie alimentari stricto sensu il cui ambito di applicazione può essere più ristretto”.
A fronte di questi rilievi, la stessa Corte di Cassazione, nella Relazione n. 37 dell’Ufficio del massimario e del ruolo(35), aveva concluso nel senso di ritenere comprese nella deroga di cui all’art. 83, comma 3 lett. a), “tutte le cause – e non sono certo un numero trascurabile – di separazione o divorzio, nelle quali si controverte sull’assegno di mantenimento in favore dei figli, dove l’aspetto assistenziale è in re ipsa, ovvero anche sulle pretese economiche del solo coniuge o dell’ex coniuge, quando questo onere abbia profili esclusivamente alimentari”. Eppure, nella stessa Relazione si rilevava che tale accezione ampia non valesse per l’istituto della sospensione dei termini durante il periodo feriale, in quanto la natura derogatoria dell’art. 3 della l. 742/1969 “comporta che non possa esserne estesa l’applicazione a tipologie di controversie diverse da quelle espressamente richiamate”.
È infatti d’uopo rilevare che il Regolamento CE n. 4/2009 non impone di interpretare la locuzione nel senso adottato dalla Corte di Cassazione nella presente ordinanza, né la normativa emergenziale, come già evidenziato, comportava un ripensamento dell’istituto della sospensione dei termini durante il periodo feriale. Dunque, appare poco chiaro il ragionamento della Corte nella parte in cui sostiene che: “La modifica legislativa ha dunque inteso, ai fini della sospensione feriale dei termini accomunare le due fattispecie delle cause alimentari e del mantenimento, per attuare un’armonizzazione della normativa Eurounitaria”.
L’affermazione non è chiaramente intellegibile, ma in generale l’impressione è che la Corte abbia voluto interpretare la nozione “cause relative agli alimenti” di cui all’art. 92 ord. giud. in senso conforme alla normativa europea, sulla scia del tentativo fatto durante l’esperienza della normativa emergenziale(36). Tuttavia, il carattere eccezionale e dunque di stretta interpretazione dell’art. 3 della l. 742/1969, nonché la consolidata giurisprudenza sul punto, avrebbero dovuto rappresentare un ostacolo invalicabile ad una tale interpretazione estensiva, in assenza di modifiche legislativa.
6. L’ordinanza al vaglio dei giudici di merito
L’ordinanza in commento, incidendo significativamente sull’attività degli operatori del settore a ridosso del periodo di sospensione feriale, ha aperto un accesso dibattito(37).
I giudici di merito sono statati dunque chiamati a pronunciarsi circa l’applicabilità della sospensione dei termini processuali ai procedimenti in materia di obbligazioni alimentari lato sensu intese sia attraverso generali richieste presentate dai presidenti dei consigli dell’Ordine degli Avvocati(38), sia attraverso specifiche istanze depositate dai difensori in corso di causa. Si è trattato, invero, di istanze irrituali volte ad ottenere un’interpretazione da parte del giudice di merito del principio affermato dalla Corte di cassazione in via preventiva, cioè prima che si verificasse il presupposto dell’eventuale decadenza(39). La rilevanza pratica della questione ha comunque spinto i giudici di merito a pronunciarsi sul punto, e nella totalità dei provvedimenti ad oggi editi, i giudici non hanno condiviso il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 18044, ritenendo di aderire al consolidato orientamento giurisprudenziale che esclude i procedimenti in tema di mantenimento dalla deroga di cui all’art. 92 ord. giud., la quale va intese come limitata alle obbligazioni alimentari di cui all’art. 433 c.c.(40).
In uno dei decreti meglio motivati, la giudice ha affermato di non condividere il principio di diritto sotteso al ragionamento della Suprema Corte, poiché fondato su una normativa “di carattere eccezionale, di natura temporanea e allo stato priva di efficacia, che, proprio in quanto tale, non può essere utilizzata nemmeno come criterio di interpretazione autentica”(41). Il decreto aderisce dunque al consolidato orientamento giurisprudenziale, criticando altresì l’interpretazione della normativa emergenziale posta in essere dalla Prima Sezione Civile, dato che “gli stessi interventi legislativi che si sono succeduti nell’epoca emergenziale dimostrano che il Legislatore avesse ben chiara la differenza tra gli obblighi alimentari, quelli relativi ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, nonché quelli conseguenti all’assegno divorzile”.
Nondimeno, il carattere “isolato” dell’ordinanza in commento, in aperto contrasto – come si è visto – con l’interpretazione della normativa emergenziale fornita dalla stessa Prima Sezione Civile in precedenti decisioni, ha contribuito a determinare i giudici di merito verso una soluzione negativa(42).
Sul punto è intervenuta altresì una disposizione organizzativa della Corte di Appello di Milano(43), la quale ha aderito al granitico orientamento tradizionale, invitando i presidenti delle sezioni feriali a non fissare e/o trattare nel periodo feriale i procedimenti di cui all’art. 473-bis e ss. c.p.c., salvo nel caso in cui la ritardata trattazione della causa potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti e l’urgenza sia dichiarata con apposito decreto del presidente in calce all’atto introduttivo, ai sensi dell’art. 92, comma 2, ord. giud.
7. Conclusioni su prospective overrulling e tutela del legittimo affidamento
Un ultimo profilo di criticità della sentenza in commento risiede nel fatto che la Corte ha ritenuto di applicare l’innovativo principio di diritto enunciato nell’ordinanza già al caso sotto-posto al suo esame, pur nella consapevolezza che tale principio realizzava un overruling inatteso dell’indirizzo giurisprudenziale consolidato(44). Ne risulta frustrato il legittimo affidamento del ricorrente, che aveva notificato il ricorso in cassazione confidando nell’operare della sospensione feriale dei termini, alla luce di un orientamento che – fino all’ordinanza in commento – risultava granitico; tanto più che nel caso di specie la parte aveva chiesto, quale domanda principale, la modifica del collocamento del minore, e solo in secondo luogo la revoca dell’obbligo di mantenimento a esclusivo carico del padre.
Sarebbe stato più coerente con i principi del giusto processo tenere la parte indenne da un simile mutamento giurisprudenziale, applicando il meccanismo del prospective overruling, così come recepito nel nostro ordinamento(45).
È noto, infatti, che le Sezioni Unite in passato hanno precisato che il prospective overruling si applica qualora ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni: a) il mutamento giurisprudenziale concerne norme regolatrici del processo; b) il mutamento sia imprevedibile o inatteso; c) “l’overruling sia causa diretta ed esclusiva di un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte, ponendosi esso quale causa di sopravvenuta inammissibilità, improcedibilità, decadenze o preclusioni”(46).
Si tratta di requisiti sussistenti nel caso in esame, dato che l’ordinanza riguarda la disciplina dei termini, nella quale le esigenze di certezza ex ante risultano massimamente importanti. Come èstato notato, i mutamenti giurisprudenziali che concernono le norme processuali sono praticamente assimilabili allo ius superveniens, e non dovrebbero, dunque, avere effetti retroattivi(47). Nel campo del diritto processuale civile, infatti, l’esigenza di certezza è massima(48), e i mutamenti inattesi nell’interpretazione delle “regole del gioco” andrebbero di per sé evitati(49).
Concludendo, la Corte di Cassazione avrebbe dovuto operare in maniera più prudente, in considerazione non solo del proprio ruolo nomofilattico, ma anche della strumentalità del processo al diritto sostanziale, per cui un mutamento repentino di una regola processuale può costare alla parte la frustrazione del proprio diritto sostanziale, fatto massimamente grave ove rilevino diritti della persona e dei minori, come nel caso in esame.
NOTE
* Contributo pubblicato previo parere favorevole, con modalità anonima, di un esperto esterno al Comitato scientifico.
** A seguito della pronuncia della S.C., qui annotata, la prima Sezione della Corte ha rimesso la questione alle Sezioni Unite con ord. n. 27514 del 27 settembre 2023, in www.osservatoriofamiglia.it. I quesiti formulati sono due: 1. Se, ferma la differenza di diritto interno tra l’istituto degli “alimenti” e la funzione anche lata di “obbligazione alimentare”, sia possibile ipotizzare una loro convergenza all’interno di una complessiva nozione di obbligazioni alimentari nell’ambito del diritto di famiglia e, in particolare, se una simile operazione sia condivisibile ai fini del regime della sospensione dei termini processuali; 2. Se l’orientamento interpretativo di diritto interno adottato tradizionalmente da questa Corte, ove si reputi opportuno il suo mantenimento, sia compatibile con il diritto comunitario e, in particolare, con il contenuto del Regolamento CE n. 4/2009.
(1) P. Grossi, Ritorno al diritto, Roma-Bari, 2015, spec. 66.
(2) Cfr. infra.
(3) La Relazione illustrativa al d.l. 18/2020 èconsultabile qui: https:// www.ordineavvocatichieti.it/2020/03/18/relazione-iillustrativa-decreto-legge-17-marzo-2020-n-18-2/ (consultato 9 settembre 2023).
(4) Si tratta del Regolamento CE n. 4/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari.
(5) Nell’ordinanza in particolare si legge: “la norma in questione èdunque espressione della discrezionalità del legislatore Eurounitario che, nell’adottare la norma regolamentare, bilancia e contempera i diversi interessi da tutelare, esprimendo l’innovativa ratio, diretta ad accomunare, seppure ai fini della disciplina della sospensione dei termini processuali, due istituti (l’obbligazione alimentare e quella di mantenimento) che sono sempre stati oggetto di differente regolamentazione per antica tradizione dommatica”.
(6) In questo caso, tuttavia, l’art. 92, comma 2, ord. giud., richiede che “la dichiarazione di urgenza [sia] fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile”.
(7) Cfr., ex multis, Cass. civ., sez. I, 6 agosto 1991, n. 8567, in Dir. Fam., 1992, 188, ove si legge: “la richiesta di determinazione di un assegno di mantenimento a favore del minore (proposta dalla [ricorrente] per l’ipotesi di accoglimento della domanda principale di accertamento della paternità) non può annoverarsi tra le domande di pagamento degli ‘alimenti’, dovendo questa locuzione – nella legge sulla sospensione feriale dei termini – ritenersi strettamente riferita alla richiesta di adempimento dell’obbligazione disciplinate dagli artt. 433 e segg. cod. civ.”; Cass. civ., sez. I, 21 giugno 2000, n. 8417, in Giust. civ. Mass., 2000, 1358, ove si afferma l’applicabilità della sospensione feriale alla domanda di modifica dell’assegno di mantenimento dei figli, non avendo lo stesso natura alimentare; Cass. civ., sez. I, 30 luglio 2009, n. 17750, in onelegale.wolterskluwer.it, in tema di applicabilità della sospensione feriale alle cause di separazione giudiziale dei coniugi, ancorché pendenti in fase d’impugnazione con riguardo anche alle statuizioni adottate in materia di alimenti; in senso conforme Cass. civ, sez. I, 23 gennaio 2019, n. 1874, onelegale.wolterskluwer.it.
(8) Sul punto si veda anche N. Picardi, R. Martino, voce Termini (dir. proc. civ.), in Enc. Giur. Treccani, XXXI, Roma, 1994, spec. 11 ss.
(9) Per tutte, Cass. civ. 28 febbraio 2023, n. 6027, in osservatoriofamiglia.it.
(10) G. Provera, voce Alimenti, in Dig. disc. priv., Sez. civ., I, Torino, 1987, 260 ss.; G. Tamburrino, voce Alimenti (dir. civ.), in Enc. dir., II, 1958, 25 ss., spec. 26, ove l’A. sottolinea che la norma persegue una doppia finalità: non solo l’interesse del singolo di trovare i mezzi necessari alla propria sussistenza, ma anche l’interesse generale che gli indigenti siano soccorsi, sia per “il rialzamento del tenore di vita della collettività” sia per evitare che gli indi-genti non soccorsi dai parenti più prossimi gravino sul soccorso pubblico. Sul punto anche V. Amato, Alimenti, in P. Rescigno (diretto da), Trattato di diritto privato, Torino, 1982, 779 ss., spec. 810.
(11) F. Galgano, Trattato di diritto civile, I, Milano, 2020, spec. 627 ss.
(12) A. Torrente, P. Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 2023, spec. 1293 ss.
(13) Cfr. ex multis, G. Provera, op. cit., 263.
(14) Sul punto non si può non menzionare Cass. civ., sez. un., 11 luglio 2018, n. 18287 in Foro it., 2018, I, 2671 ss., con nota di M. Bianca, Le sezioni unite e i corsi e ricorsi giuridici in tema di assegno divorzile: una storia compiuta?; nonché la successiva Cass., sez. un., 5 novembre 2021, n. 32198, in Fam. e dir., 2022, 113, con osservazioni di F. Danovi, C. Rimini, E. Al Mureden. Più recentemente Cass. civ., 20 aprile 2023, n. 10614; Cass. civ., 8 marzo 2023, n. 6889; Cass. civ. 7 febbraio 2023, n. 3645; Trib. Roma, 25 ottobre, 2022; tutte in Foro it., 2023, I, 7/8, con nota di G. Casaburi, Novità in tema di assegno divorzile, 2180 ss.
(15) In tal senso G. Casaburi, Pindaro in cassazione (nota a Cass. civ, sez. I, 23 giugno 2023, n. 18044 e a Cass. civ., 21 febbraio 2023, n. 5393, in Foro it., 2023, 7/8, I, 2129 ss. Si consideri, che il comma 2 dell’art. 375 c.p.c. è stato espunto dalla recente riforma del processo civile (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), ma la necessità che la Corte decida in pubblica udienza le questioni di diritto di particolare rilevanza è stata rafforzata. Infatti, il nuovo 1° comma dell’art. 375 c.p.c. limita i casi di decisione in pubblica udienza all’ipotesi in cui la questione di diritto èdi particolare importanza, nonché nei casi di cui all’art. 391-quater c.p.c. (nuova revocazione per contrarietà della decisione passata in giudicato alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo). La nuova formulazione della norma, la quale ha eliminato il riferimento al profilo dell’“opportunità” della trattazione in pubblica udienza, sembra quindi stabilire un vero e proprio dovere di decidere in pubblica udienza quando la questione èdi particolare rilevanza. La soppressione della sezione filtro ha portato anche ad eliminare la seconda ipotesi di trattazione in pubblica udienza prevista dall’art. 375, comma 2, c.p.c., ovvero il caso in cui la sezione filtro rimettesse la decisione alla sezione semplice, all’esito della camera di consiglio che ha escluso l’operare dell’art. 375, comma 1, n. 1 e 5. La modifica si applica non solo ai giudizi instaurati successivamente al 1° gennaio 2023, ma anche ai giudizi con ricorso già notificato in tale data per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio (art. 35, comma 6, del d.lgs. 20 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla legge di bilancio 29 dicembre 2022, n. 197). Sul punto, C. Cecchella (a cura di), Il processo civile dopo la riforma, Bologna, 2023, spec. 385 ss.
(16) Il rilievo èdi M. Lupoi, E la chiamano estate… (tra termini non sospesi e un’emergenza che non vuole finire, serio ma non troppo, a tratti…, in linkedin.com, 23 luglio 2023.
(17) In tal senso un ormai risalente decreto del Primo Presidente della Corte di cassazione sulla motivazione delle sentenze civili del 14 settembre 2016, consultabile qui: https://www.cortedicassazione.it/cassazioneresources/ resources/cms/documents/Provvedimento_motivazione_provvedimenti_civili_136.pdf (consultato 9 settembre 2023)
(18) Cass. civ., sez. I, 28 febbraio 2023, n. 6027, cit.; Cass. civ., sez. I, 21 febbraio 2023, n. 5393, cit.; Cass. civ., sez. I, 6 marzo 2023, n. 6639, in osservatoriofamiglia.it.
(19) In tal senso la Relazione illustrativa al d.l. 18/2020, cit.
(20) G. Fichera, E. Escriva, Le quattro fasi del processo civile al tempo della pandemia, in judicium.it, 4 febbraio 2021.
(21) L’art. 83, comma 6, prevedeva poi un secondo periodo (dal 16 aprile al 30 giugno 2020, il cui inizio èstato poi spostato al 12 maggio 2020), in cui era previsto che i capi degli uffici giudiziari avrebbero potuto adottare le misure organizzative necessarie “al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone”; tra queste misure si annoverava il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020.
(22) L’espressione èdi G. Carmellino, I provvedimenti d’urgenza per la tutela dei diritti fondamentali, in A. Didone, F. De Santis (a cura di), Il processo civile
, Milano, 2020, 168 ss., spec. 169. Si rinvia ai contributi presenti in tale fascicolo per uno sguardo generale sul processo civile durante la pandemia. solidale
(23) In tal senso A. Panzarola, G. Farina, L’emergenza coronavirus ed il processo civile. Osservazioni a prima lettura, in Giustiziacivile.com, 2020, 3, spec. 6-7. Si rinvia alla lettura del 83 comma 3 lett. a) del d.l. n. 18/2020 per l’elenco completo delle cause sottratte dalla sospensione ex lege e ope iudicis (cfr. nota 21). La scelta di questi procedimenti ècriticata da G. Costantino, Profili sistematici ed applicativi, in AA.VV., Legislazione d’emergenza e pro-cessi esecutivi e fallimentari, in inExecutivis, 29 aprile 2020, 14 ss. Alcuni autori hanno altresì sottolineato che l’elenco contenuto in tale articolo sia privo di senso, per tutti G. Fichera, E. Escriva, op. cit., 4 ss.
(24) Si consideri che tale deroga è stata inserita nel d.l. 18/2020 ricopiando l’identica previsione prevista nell’art. 2, comma 2, lett. g, del d.l. 8 marzo 2020, n. 11, il quale aveva previsto il rinvio ex lege delle udienze a data successiva al 22 marzo 2020 nonché la sospensione dei termini fino a pari data.
(25) L’art. 36 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 convertito in l. 6 giugno 2020 n. 40 ha prorogato il termine di vigenza dell’art. 83, commi 1-3, del d.l. 18/2020, fino all’11 maggio 2020; mentre il successivo d.l. 19 maggio 2020 n. 34 non previde nulla quanto alla sospensione dei termini processuali, il quale dunque è terminata l’11 maggio 2020.
(26) Sul punto R. Lombardi, I procedimenti civili non soggetti al differimento delle udienze ed alla sospensione dei termini processuali, in A. De Santi, F. Didone (a cura di), op. cit., 138 ss., spec. 147. L’Autrice rileva come in ambito europeo l’istituto della sospensione feriale dei termini sia stato utilizzato per contenere la diffusione del Covid-19, specificatamente in Portogallo. Tale rilievo sembra confermare a fortiori l’opportunità di distinguere le due discipline nel nostro caso, ove il legislatore èintervenuto con una normativa ad hoc.
(27) Il testo anteriore della norma, il quale prevedeva la sospensione dal 1° agosto al 15 settembre, èstato modificato dall’art. 16 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla l. 10 novembre 2014, n. 162.
(28) Ed infatti vi èstato chi ha sottolineato la necessità che i giudici provvedessero a meglio specificare se le cause fissate durante il periodo di sospensione fossero effettivamente rinviate o meno, in modo da evitare incertezze cfr. G. Scarselli, Interpretazione e commento del decreto-legge 8 marzo 2020 n. 11 di differimento delle udienze e sospensione dei termini processuali civili per contrastare l’emergenza da Covid-19, in www.judicium.it, 2020.
(29) F. Cossignani, Le controversie sottratte alla sospensione dei termini e al rinvio delle udienze, in A. Carratta (a cura di), Giustizia civile ed emergenza coronavirus, in Giur. it., 2020, 2053 ss., spec. 2057, il quale rileva che “La modifica ha così solo spostato l’incertezza applicativa: mentre in precedenza era dubbia l’individuazione delle controversie interessate dalla norma astratta, ora èdubbia la sussistenza del pregiudizio nel singolo caso concreto”.
(30) A. Carratta, I processi in materia di famiglia e di minori e l’emergenza coronavirus, in Id. (a cura di), op. cit., 2058 ss., spec. 2059.
(31) Cass. civ., sez. I, 21 febbraio 2023, n. 5398, cit. In particolare, la Corte, rigettando la tesi del ricorrente, esclude che l’appello fosse stato notificato tardivamente, in quanto le cause relative all’assegno divorzile al momento della notifica della sentenza di primo grado erano da considerarsi rinviate ex lege e i relativi termini sospesi, non rientrando nell’elenco delle ipotesi eccezionali di cui all’art. 83, comma 3 lett. a), del d.l. 18/2020.
(32) Cass. civ., sez. I, 6 marzo 2023, n. 6639, cit. Si veda anche Cass. civ., sez. I, 28 febbraio 2023, n. 6027, cit., ove si legge: “Non èneanche condivisibile l’obiezione sollevata in ordine alla non applicabilità del predetto termine di sospensione d.l. n. 18 del 2020, ex art. 83, alle cause di revisione dell’assegno di divorzio, nei termini sopra ricordati, posto che, per giurisprudenza costante, l’assegno divorzile non si può equiparare all’assegno alimentare, essendo diverse la natura e le finalità proprie dei due tipi di assegno, con l’ulteriore conseguenza che alle controversie concernenti l’assegno divorzile non può neanche trovare applicazione l’esclusione dalla sospensione dei termini durante il periodo feriale, prevista dalla l. n. 742 del 1969, art. 3, in relazione all’art. 92 ord. giud., comma 1, riguardo alle cause relative agli alimenti (Cass. sez. 1, Sentenza n. 5862 del 14 giugno 1999; Cass. n. 2731 del 1997)”.
(33) L’art. 1 del Regolamento chiarisce: “il presente regolamento si applica alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità”.
(34) C. Silvestri, La circolazione nello spazio giudiziario europeo degli accordi di negoziazione assistita in materia di separazione dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2016, 4, 1288 ss., spec. 1301. Sul punto si veda anche L. Querzola, Il regolamento Ce n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, in M. Taruffo, V. Varano (a cura di), Manuale di diritto processuale civile europeo, Torino, 2011, 143 ss. In giurisprudenza, ex multis, Cass. civ., sez. un., 19 ottobre 2022, n. 30903, in osservatoriofamiglia. it; nonché Cass. 5 febbraio 2016, n. 2276, in Fam e dir., 2016, 5, 507, la quale recepisce, Corte di Giustizia UE 16 luglio 1015, C-184/14.
(35) Relazione n. 37 dell’Ufficio del massimario e del ruolo presso la Cassazione dell’11 maggio 2020, consultabile qui: https://www.cortedicassazione. it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Rel037-2020 integrazione_alla_rel_n_28.pdf (link consultato 9 settembre 2023)
(36) Tentativo – si deve notare – mal riuscito dal momento che furono necessarie successive modifiche della disciplina, e il dibattito circa la portata della deroga in tema di alimenti, di cui all’art. 83, comma 3, lett. a), fu ampio (cfr. supra).
(37) Si veda a tal proposito la comunicazione del CNF del 20 luglio 2023 indirizzata ai presidenti dei consigli dell’Ordine degli Avvocati, consultabile qui: https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17517680/cnf-comuncazione-sulla-sospensione-dei-termini-processuali-a.html; nonché l’appello al Ministro Nordio delle Associazioni familiariste del 27 luglio 2023, consultabile qui: https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17517709/ appello-al-ministro-nordio-delle-associazioni-familiariste-s.html (ultima consultazione 9 settembre 2023).
(38) Cfr. Tribunale di Napoli, 28 luglio 2023; Tribunale di Genova, 28 luglio 2023; Tribunale di Massa, 4 agosto 2023; Tribunale di La Spezia, 27 luglio 2023, tutte consultabili in osservatoriofamiglia.it.
(39) Come rilevato da Trib. Verona, 8 agosto 2022, in osservatoriofamiglia.it.
(40) Questi i provvedimenti ad oggi editi tutti consultabili in osservatoriofamiglia.it: Trib. Siena, 19 luglio 2023; Trib. Roma, 24 luglio 2023; Trib. Parma, 26 luglio 2023; Trib. Gorizia, 26 luglio 2023; Trib. Udine, 27 luglio 2023; Trib. Siena, 19 luglio 2023; Tribunale di Chieti, 1° agosto 2023; Tribunale di Verona, 8 agosto 2023.
(41) Trib. Parma, 26 luglio 2030, cit.
(42) Si veda in particolare in tal senso Trib. Roma, 24 luglio 2023, cit.; Trib. Gorizia, 26 luglio 2023, cit.
(43) Corte d’Appello di Milano, decreto del 31 luglio 2023, consultabile qui: https://www.ordineavvocatimilano.it/it/news/corte-appello-milano-procedimenti-della-sezione-famiglia-e-minori-sospensione-del-decorso-dei-termini-nel-periodo-feriale-fissazione-e-trattazione-dei-ricorsi-in-detto-periodo/p100-n1991 (link consultato il 9 settembre 2023).
(44) Tant’è che la Corte, consapevole della novità del principio di diritto enunciato, nell’ordinanza in commento afferma: “nelle cause in materia di mantenimento del coniuge debole e dei minori non è più applicabile la sospensione feriale dei termini processuali, di cui alla l. n. 742 del 1969, artt. 1 e 3” (corsivo aggiunto).
(45) Sul tema si rimanda L. Passanante, Il precedente impossibile, Torino, 2018, spec. 273 ss.
(46) Cass. civ, sez. un., 12 febbraio 2019, n. 4135, in Corr. giur., 2020, 4, con nota di D. Noviello, L’ingiusta esclusione di tutela dell’affidamento della parte nell’ipotesi di overruling processuale determinato da interpretazione manipolativa ed ampliativa, 241 ss. Nella sentenza si legge che “Il prospective overruling, èinfatti finalizzato a porre la parte al riparo da effetti processuali pregiudizievoli (nullità, decadenze, preclusioni, inammissibilità) di mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo, così consentendosi all’atto compiuto con modalità ed in forme ossequiose dell’orientamento giurisprudenziale successivamente ripudiato, ma dominante al momento del compimento dell’atto, di produrre ugualmente i suoi effetti”.
(47) C.V. Giabardo, Mutamento di giurisprudenza, regole processuali e tutela dell’affidamento (nota a Cassazione civile, Sez. lav., 14 gennaio 2021, n. 552) in Giur. it., 8/9, 2021, 1855 ss., spec. 1859.
(48) La dottrina sul punto èvasta, si rinvia a L. Passanante, op. cit., 274, nota 4, per ampli e autorevoli riferimenti dottrinali. In giurisprudenza si veda Cass. civ., sez. un., 12 ottobre 2022, n. 29862, in Foro it., 2022, I, 11, 3317, ove la corte riassume in questi termini il principio della necessaria stabilità nell’interpretazione delle norme processuali: “sebbene nel nostro sistema processuale non viga la regola dello stare decisis, nondimeno la stabilità dell’inter-pretazione delle norme processuali èun valore immanente nell’ordinamento, a salvaguardia della certezza del diritto ed a tutela del diritto di difesa”.
(49) L. Passanante, op. cit., nota come vi sia il rischio che l’istituto del prospective overruling venga utilizzato quale “salvacondotto che autorizza la Cassazione ad adottare itinerari interpretativi che, in una prospettiva di maggior rigore, dovrebbero forse essere evitati”.