L’ufficio per il processo nella giustizia familiare e minorile: dati acquisiti e nuove urgenze di riflessione*

autore: E. Nardone - numero: 2/2023

Sommario: 1. Premessa. L’ufficio per il processo dalla teoria alla pratica. - 2. La sfida attuale: la riscrittura dell’art. 38 disp. att. c.c. e il nuovo rito unico. - 3. La prossima sfida: il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. - 4. L’ufficio per il processo presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie: il criterio della compatibilità. - 4.1 Composizione dell’ufficio e mansioni: giudici onorari esperti, giudici onorari di pace, addetti PNRR e personale assunto ex art. 1 co. 19 della legge-delega. - 5. Conclusioni.

1. Premessa. L’ufficio per il processo dalla teoria alla pratica

Che l’ufficio per il processo non possa limitarsi a essere mera articolazione interna agli uffici giudiziari ma che ad esso si leghi il conseguimento di obiettivi primari, perseguiti dal legislatore anche su impulso dell’Unione europea, è evidente sin dalla prima comparsa dell’istituto, introdotto dall’art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese (1) , convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221 (2), “al fine di garantire la ragionevole durata del processo” attraverso “l’innovazione dei modelli organizzativi e un più efficiente impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione”. All’atto pratico (3), la disposizione prevedeva la costituzione nei tribunali e nelle corti d’appello di “strutture organizzative” denominate, appunto, ufficio per il processo, mediante l’impiego del personale di cancelleria, dei tirocinanti a vario titolo (4), dei giudici ausiliari di corte d’appello e dei giudici onorari (5).
Nel più recente passato, il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 1166 , in riforma generale della magistratura onoraria, ha espressamente inserito (art. 9 co. 4) i giudici onorari di pace (7) nell’ufficio per il processo, con lo specifico compito di coadiuvare il giudice professionale “a supporto del quale la struttura organizzativa è assegnata” (art. 10 co. 10) (8). In estrema sintesi, i giudici onorari di pace, nei primi due anni dal conferimento dell’incarico, devono essere assegnati all’ufficio per il processo e svolgere solo le funzioni e le attività ad esso inerenti (art. 9). In particolare, il g.o.p. presso l’ufficio per il processo compie, sotto la direzione e il coordinamento del giudice professionale, tutti gli atti preparatori utili per l’esercizio della funzione giurisdizionale da parte del giudice professionale stesso quali, ad esempio, lo studio del fascicolo, l’approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, la predisposizione di minute dei provvedimenti (art. 10 co. 10). Altresì, ai g.o.p presso l’ufficio per il processo possono essere delegati specifici compiti e attività in procedimenti di competenza del tribunale monocratico o anche collegiali purché non di particolare complessità, e ciò al fine – nuovamente – “di assicurarne la ragionevole durata” (art. 10 co. 11). Il Consiglio Superiore della Magistratura è poi intervenuto con delibera del 15 maggio 2019 contenente Linee Guida per l’ufficio del processo, chiarendo che la struttura “ufficio per il processo” può essere assegnata, indifferentemente, “a supporto di uno o più magistrati professionali (ad es. per il supporto all’istruttoria orale, per l’abbattimento dell’arretrato ultraquinquennale), ma anche a servizio di un settore (ad es. per il settore lavoro) o di tutto l’ufficio (ad es. per la massimazione delle sentenze), purché sia comunque posta a servizio di uno o più obiettivi, specificamente individuati” (9). Si esplicita, così, la razionalità dell’ufficio per il processo, al cui funzionamento dovrebbe conseguire un beneficio per l’ufficio giudiziario e, complessivamente, per il sistema giustizia. Il Consiglio Superiore della Magistratura ha poi tradotto le sopra citate Linee Guida in regole tabellari (10) con la Circolare per la formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici per il triennio 2020-2022, considerando sia l’ipotesi dell’istituzione dell’ufficio per il processo presso il tribunale ordinario (art. 10) sia quella dell’istituzione presso i tribunali per i minorenni (art. 11).
Da ultimo, l’interesse verso l’organizzazione e l’implementazione dell’istituto deriva dal reclutamento di funzionari, da assegnare proprio all’ufficio per il processo, promosso nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ossia del “pacchetto” nazionale di misure programmate per accedere ai finanziamenti europei stanziati con il piano di ripresa post Covid-19 NextGenerationEU (11). In particolare, il PNRR per il Ministero della Giustizia contemplava azioni incidenti, oltre che sul settore dell’edilizia giudiziaria, su capitale umano e digitalizzazione (12). Tra queste si inserisce, appunto, anche il rafforzamento della struttura dell’ufficio per il processo quale misura strumentale alla realizzazione degli obiettivi presentati in sede europea con lo stesso PNRR: abbattimento dell’arretrato e riduzione dei tempi del giudizio (13). Il 9 giugno 2021, quindi, il Governo ha adottato il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (14), convertito, con modificazioni, in legge 29 luglio 2021, n. 108, il cui art. 11 prevedeva, subordinatamente all’approvazione del PNRR da parte della Commissione europea, nel frattempo in effetti intervenuta, il reclutamento, con contratto a tempo determinato, di un contingente di addetti destinati agli uffici per il processo dei tribunali e delle corti d’appello nazionali, chiamati a svolgere “attività di contenuto specialistico”, quali lo studio dei fascicoli, il supporto del giudice nel compimento di “attività pratico/materiale di facile esecuzione” o per bozze di provvedimenti semplici, l’approfondimento giurisprudenziale e normativo, il “raccordo con il personale addetto alle cancellerie” e comunque le attività dettagliate all’allegato II al decreto stesso (15). Successivamente, il 13 ottobre 2021, il CSM ha riaggiornato le Linee Guida di maggio 2019 e modificato la Circolare per la formazione delle tabelle presso gli uffici giudiziari inserendo i nuovi addetti (c.d. “addetti PNRR”) tra le risorse facenti parte degli uffici per il processo, già istituiti o da istituirsi. Per il caso di assegnazione ai tribunali per i minorenni degli addetti PNRR, l’art. 11 della Circolare, come modificato, richiama la disciplina dell’ufficio per il processo presso il tribunale ordinario, posta dall’art. 10. I tribunali per i minorenni, tuttavia, sono stati esclusi dal novero degli uffici giudicanti assegnatari degli addetti reclutati in forza del d.l. 80/2021, con disappunto dell’AIMMF (Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia), espresso in apposita nota datata 5 luglio 2021 (16).
Ciò nonostante, pur con l’esclusione degli uffici minorili, il d.l. 80/2021 ha inciso sul tema “ufficio per il processo” segnando un prima e un dopo. Prima delle assunzioni promosse con il detto decreto-legge, infatti, l’ufficio per il processo si componeva, sostanzialmente, dei tirocinanti ex art. 73 del d.l. 69/2013 e dei giudici onorari, con i compiti e i limiti operativi di cui all’art. 10 del d.lgs. 116/2017 (17), e scontava la presenza temporalmente limitata dei primi e lo scarso numero dei secondi come anche del personale amministrativo. Con gli “addetti PNRR”, invece, l’ufficio per il processo ha acquisito un’oggettiva plasticità, emergendo non più come compagine coordinata dal giudice ma come spazio nel quale (anche) il giudice si colloca (18). I modelli di organizzazione dell’ufficio per il processo possono essere di tipo one-to-one, con un addetto per magistrato, oneto-many, soprattutto quando l’ufficio giudiziario è medio-grande e consta di più sezioni, o many-to-many, per servizi definibili come trasversali. In tutti i casi, però, l’ufficio è chiamato a supportare il tribunale nella sua interezza e non il singolo magistrato. L’innovazione organizzativa che i tribunali stanno sperimentando valorizza la scelta di un ufficio – appunto – per il processo e non di ufficio del giudice, anche correggendo l’iniziale tendenza dei magistrati a “appropriarsi” dell’addetto come già del tirocinante (19). Nel caso dell’addetto, l’affiancamento al magistrato è una modalità di organizzazione del lavoro, utile, ad esempio, per calendarizzare le attività preparatorie alle udienze in base all’agenda del giudice, ma non è conditio sine qua non del rapporto di servizio presso il tribunale (20).
La scelta di costituire un ufficio per il processo e non un “gabinetto” del giudice porta con sé, però, il rischio di rendere meno efficace l’effettivo supporto al magistrato. Inoltre, trattandosi l’ufficio per il processo di istituto complesso, nel quale si inseriscono risorse eterogenee, con qualifiche diverse, la prima esigenza è quella del coordinamento tra le figure, anche riducendo o evitando moduli disfunzionali che non sono di affiancamento tra le figure ma di sovrapposizione. Le difficoltà pratiche (logistiche, umane e comunque legate alle specificità di ogni singolo ufficio giudiziario) di fronte agli impegni assunti con il PNRR hanno indotto anche le università a porre l’attenzione sull’ufficio per il processo, in attuazione di sei progetti presentati nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) Governance e Capacità istituzionale 2014-2020 (21). Nello scenario sin qui delineato, si è inserita, infine, anche la “Riforma Cartabia”. Infatti, mentre i nuovi funzionari prendevano servizio (22), procedevano i lavori di discussione che, a partire dal disegno di legge 1662/S/XXIII, hanno condotto all’approvazione della legge-delega 26 novembre 2021, n. 206 (23) e dei decreti legislativi attuativi del 10 ottobre 2022, n. 149 e n. 151. Attualmente, quindi, il quadro normativo in materia di ufficio per il processo si compone, oltre che delle previsioni del d.l. 80/2021, anche delle disposizioni della legge-delega (art. 1 co. 18 e 19) e di quelle del d.lgs. 151/2022 (24). Quest’ultimo, infatti, prevede e disciplina la costituzione di strutture denominate ufficio per il processo civile e ufficio per il processo penale presso ogni tribunale ordinario e corte d’appello, presso la Corte di Cassazione – presso la cui Procura generale è, altresì, prevista l’istituzione dell’ufficio spoglio, analisi e documentazione – e presso le sezioni distrettuali e circondariali di quello che sarà il nuovo “tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie”. Traspare una strategia riformatrice che, almeno nelle intenzioni, non vuole limitarsi a una “risistemazione del rito” (25) ma incidere anche sull’organizzazione e il funzionamento degli uffici giudiziari. In attuazione della delega di cui all’art. 1, co. 18, lett. b), l’art. 5 d.lgs. 151/2022 dettaglia i compiti dell’ufficio per il processo civile presso i tribunali ordinari e le corti d’appello, contemplando: a) attività preparatorie e di supporto ai compiti del magistrato, quali: studio del fascicolo, compilazione di schede riassuntive, preparazione delle udienze e delle camere di consiglio, selezione dei presupposti di mediabilità della lite, ricerche di giurisprudenza e dottrina, predisposizione di bozze di provvedimenti, assistenza alla verbalizzazione; b) supporto al magistrato nello svolgimento delle verifiche preliminari previste dall’articolo 171-bis c.p.c. (nonché nell’individuazione dei procedimenti contemplati dall’articolo 348-bis c.p.c.); c) raccordo e coordinamento fra l’attività del magistrato e quella delle cancellerie e dei servizi amministrativi degli uffici giudiziari; d) raccolta, catalogazione e archiviazione dei provvedimenti dell’ufficio, anche attraverso banche dati di giurisprudenza locale; e) supporto per l’utilizzo degli strumenti informatici; f) assistenza per l’analisi dei flussi statistici e per il monitoraggio di attività dell’ufficio; g) supporto per l’attuazione dei progetti organizzativi finalizzati a incrementare la capacità produttiva dell’ufficio, ad abbattere l’arretrato e a prevenirne la formazione. Il co. 19 dell’art. 1 della legge-delega, invece, autorizza il Ministero ad assumere, con decorrenza che non poteva, comunque, essere antecedente all’1 gennaio 2023, 500 unità di personale di terza area funzionale, con contratto – questa volta – a tempo indeterminato, verosimilmente per dare continuità agli assetti operativi e organizzativi avviati con le assunzioni seguite al d.l. 80/2021. L’entrata in vigore delle disposizioni del d.lgs. 151/2022 è fissata per il 30 giugno 2023: nel frattempo, l’ufficio per il processo vive nella realtà dei tribunali, osservata e supportata dalle università. Si assiste, quindi, a un ufficio per il processo “a due velocità”, quella del decreto attuativo della “Riforma Cartabia” e quello, già reale, degli uffici giudiziari. Quest’ultimo, neo-istituito o appena ripensato e ancora in fase di rodaggio, è già coinvolto in plurime sfide, prove di tenuta del sistema o impulso di un’implementazione sul campo che si impone con urgenza, stante l’accelerazione data alla riforma dalla legge di bilancio 2023 (26) e, con essa, come si vedrà subito oltre, l’entrata in vigore del nuovo rito in materia familiare.

2. La sfida attuale: la riscrittura dell’art. 38 disp. att. c.c. e il nuovo rito unico

Con la riscrittura dell’art. 38 disp. att. c.c., la “Riforma Cartabia” ha attribuito al tribunale ordinario anche controversie che, nel sistema di riparto sinora vigente, potevano rimanere incardinate presso il tribunale per i minorenni. La modifica dell’art. 38 disp. att. c.c. non è stata delegata al legislatore secondario ma attuata direttamente dalla legge-delega, con disposizione (art. 1 co. 28) immediatamente efficace sull’ordinamento benché soggetta al criterio temporale tipicamente processualistico del tempus regit actum, e, quindi, di fatto valevole solo per i procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa (art. 1 co. 37). La norma riscritta chiarisce i dubbi sulla vis atractiva del tribunale ordinario estendendola anche al caso in cui il procedimento sia introdotto durante la pendenza, avanti il tribunale per i minorenni, di altro giudizio connesso. Si supera, quindi, l’applicazione del criterio della prevenzione che permetteva al tribunale ordinario di “sottrarre” competenze al tribunale per i minorenni solo nel caso in cui un procedimento “connesso” fosse già stato introdotto avanti al primo dei due uffici (27). Con la modifica operata dalla legge-delega, infatti, in caso di contemporanea pendenza di una controversia sulla responsabilità genitoriale (non solo ex art. 333 c.c. ma anche 330 e ss. c.c.) (28) avanti l’ufficio minorile e di una procedura separativa, divorzile o ex art. 316 c.c. (29) avanti il tribunale ordinario, in ogni caso (30), il tribunale per i minorenni dovrà trasmettere il fascicolo al tribunale ordinario nel breve termine di quindici giorni (31). Ciò al fine di evitare un contrasto di giudicati, essendoci spesso coincidenza, per quanto riguarda gli aspetti attinenti ai diritti del minore, tra i procedimenti avanti il tribunale per i minorenni e i procedimenti avanti il tribunale ordinario. Invero, il riparto di competenze così ridefinito è destinato a decadere quando sarà istituito il nuovo “tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie”. Frattanto, però, dalla data dell’1 marzo 2023 (32), sia il tribunale ordinario sia il tribunale per i minorenni sono chiamati a dire giustizia secondo il nuovo rito unico in materia di famiglia, dettagliato nel Titolo IV-bis del Libro II del codice di procedura civile.
Prima l’art. 1, co. 23, della legge-delega e, poi, l’articolo 473- bis c.p.c., norma che apre il detto Titolo IV-bis, definiscono il nuovo rito come “procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie”: il rito cioè, salvo che non sia diversamente stabilito, sarà lo stesso per tutti i procedimenti (contenziosi) relativi allo stato delle persone, dei minorenni e delle famiglie, oggi attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare (33). Il nuovo procedimento familiare è strutturato come un giudizio a cognizione piena, rimesso alla competenza del tribunale in composizione collegiale (tribunale ordinario o tribunale per i minorenni) con facoltà di delega al giudice relatore sia della trattazione che dell’istruzione del procedimento (34), come da sempre succede(va) nei procedimenti di separazione e divorzio e come, invece, non accade(va) nei procedimenti soggetti a rito camerale (modifica delle condizioni di separazione e divorzio, disciplina dell’affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, procedimenti de potestate), ove il giudice relatore, nominato ex art. 738 c.p.c., non può adottare provvedimenti decisori (neanche se provvisori) né procedere all’ammissione di istanze istruttorie. Si supera, quindi, l’applicazione della procedura camerale al contenzioso familiare – e con essa i rilievi di eccessiva discrezionalità in capo al giudice (35) – e altresì scompare la fase presidenziale che connotava i giudizi di separazione e divorzio: quale che sia la controversia familiare, la prima udienza si svolge davanti a un giudice – il giudice relatore – dotato di ampi poteri decisori, su misure provvisorie e misure istruttorie, e poteri di direzione di un procedimento (36) che, però, viaggia nei binari procedurali tracciati dal legislatore e fa costante appello ai principi del contraddittorio e della prova contraria. Ove il procedimento avente a oggetto l’esercizio della responsabilità genitoriale resti incardinato avanti il tribunale per i mi norenni, l’art. 473-bis.1, co. 2, c.p.c. prevede che al “giudice laico” che ancora compone il collegio giudicante possano essere delegati solo specifici adempimenti ma con espressa esclusione dell’ascolto del minore (37) e dell’assunzione dei testimoni. Altresì, il comma 3 dello stesso art. 473-bis.1 precisa che la prima udienza, l’udienza di rimessione della causa in decisione e le udienze all’esito delle quali sono assunti provvedimenti temporanei sono tenute davanti al collegio o davanti al giudice relatore, non, quindi, davanti al giudice “laico” (38). Proprio perché l’intento della riforma appare essere quello di sostituire a un iter o poco garantista o, comunque, giudicato lacunoso e inerziale un procedimento che impegni il giudice, le parti, e gli ausiliari in modo fattivo e collaborativo, l’apporto e gli spazi di operatività che si aprono per l’ufficio per il processo sono potenzialmente ampi. In questa sede, l’intento non è offrire un commento analitico alla riforma. Ciò che interessa, invece, è percorrere gli snodi essenziali del nuovo rito e individuare quelli in cui può inserirsi l’ufficio per il processo. I progetti condotti dalle università, che hanno avuto termine al 30 settembre 2023, hanno ragionato su modelli di organizzazione e implementazione dell’ufficio per il processo e sulle mansioni che gli addetti dovrebbero svolgere anche e proprio alla luce del nuovo processo riformato (39). Senza voler anticipare, quindi, i risultati di una ricerca che richiede la messa alla prova sul campo e che ha visto la sinergia costruttiva di ricercatori e tribunali, si intende qui solo suggerire la direzione della riflessione in atto, essenzialmente tesa a posiziona re l’ufficio per il processo nel nuovo rito (ordinario e) familiare, vitalizzando le più recenti disposizioni processuali nel contesto reale del dicere iustitiam. Tale il punto di vista assunto, in primo luogo, vengono in rilievo gli atti introduttivi del procedimento. Il ricorso deve avere i requisiti di forma-contenuto di cui all’art. 473-bis.12 c.p.c. Pertanto, oltre agli elementi identificativi dell’azione nonché, a pena di decadenza, ai mezzi di prova e ai documenti di cui l’attore intende valersi, l’atto che da impulso al processo deve indicare l’esistenza di altri procedimenti coinvolgenti le parti e offrire, in allegato, eventuali provvedimenti anche provvisori già adottati. Altresì, nei procedimenti relativi ai minori, il ricorso deve includere, sempre in allegato, un piano genitoriale dettagliato (40). Inoltre, se sono avanzate domande di contributo economico e, comunque, in presenza di figli minori, il ricorso dovrà attuare un’ampia disclosure della situazione economico-patrimoniale delle parti (41): un comportamento omissivo o reticente potrà essere valutato dal giudice come argomento di prova ex art. 116 c.p.c. o considerato ai fini delle spese di lite ai sensi degli artt. 92 e 96 c.p.c. (art. 473-bis.18 c.p.c.). In modo analogo, la comparsa di risposta del convenuto dovrà contenere, a pena di decadenza, oltre alle indicazioni di cui all’art. 167 c.p.c., anche quanto prescritto dai commi 2, 3 e 4 dell’art. 473-bis c.p.c. e, quindi, il piano genitoriale, la documentazione reddituale e patrimoniale, il completo riferimento ad altri procedimenti e la copia dei provvedimenti eventualmente già adottati. Si tratta di contenuti tutti essenziali affinché il giudice relatore possa svolgere consapevolmente gli adempimenti che il legislatore gli impone già dalla prima udienza. In tale sede, infatti, il giudice tenta la conciliazione delle parti comparse davanti a lui, eventualmente sottoponendo loro una proposta conciliativa che deve essere motivata. Se le parti non aderiscono alla conciliazione, il giudice dispone sulle prove e definisce il calendario del processo, fissando l’udienza per l’ammissione dei mezzi istruttori ammessi nei successivi novanta giorni. In ogni caso, adotta i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni nell’interesse dei figli e delle parti, in questo caso nei limiti delle domande da queste proposte (art. 473- bis.22 c.p.c.). Sempre “a tutela dei minori”, l’art. 473-bis.2 c.p.c., al co. 2, attribuisce al giudice il potere di adottare ogni provvedimento che ritenga opportuno (42), anche in deroga al principio di spositivo di cui all’art. 112 c.p.c., e il potere di disporre mezzi istruttori al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile ma fermo il limite del contraddittorio e del diritto alla prova (43). Quando si tratta di domande di contributo economico, poi, il giudice può ordinare l’integrazione della documentazione depositata dalle parti, disporre ordini di esibizione e – anche nei confronti dei terzi – indagini reddituali, patrimoniali e, in generale, sul tenore di vita delle parti, anche avvalendosi della polizia tributaria (art. 473-bis.2, co. 2, c.p.c.). Può, in ogni momento, promuovere la mediazione familiare (art. 473-bis.10 c.p.c.), salvo nei casi in cui tale percorso sia escluso dal legislatore (44), ed è incaricato di procedere all’ascolto del minore o, in alternativa, di adottare un provvedimento motivato qualora ritenga sussistano circostanze escludenti l’ascolto ex art. 473-bis.4 c.p.c. (45). Specifiche disposizioni, poi, attengono alla consulenza tecnica d’ufficio (art. 473-bis.25 c.p.c.) e all’intervento dei servizi sociali o sanitari (art. 473-bis.27 c.p.c.). In particolare, il giudice deve indicare in modo specifico l’attività demandata ai servizi e fissare i termini per il deposito di relazioni periodiche e, conseguentemente, di memorie a opera dei difensori.
Tale assetto procedimentale – e con esso le aspettative di celerità ed effettività di tutela che il legislatore vi ripone (46) – rischia di rimanere lettera morta qualora il giudice relatore non arrivi all’udienza profondamente preparato sui fatti di causa e sulle istanze delle parti (47) e, altresì, se dovesse difettare una verifica circa il rispetto dei termini fissati, degli obblighi collaborativi e degli incarichi assegnati a tutti gli attori, in senso lato, del processo. L’apporto dell’ufficio per il processo, allora, può essere significativo ove si estrinsechi nello svolgimento di mansioni tali da sospingere l’andamento processuale nella direzione e secondo le tempistiche delineate e volute dal legislatore. In ordine logico, la verifica della completezza della documentazione da allegarsi agli atti introduttivi ben può rientrare tra le “attività preparatorie e di supporto ai compiti del magistrato” (48) affidate, prima, al personale assunto nell’ambito del PNRR, e, da qui in poi, anche al personale ex art. 1 co. 19 della legge-delega: né, quindi, al cancelliere (49), che si occupa dello “scarico” degli atti introduttivi e dell’iscrizione al ruolo e al quale sono e devono rimanere affidati compiti precipuamente amministrativi, né al tirocinante, che sconta il limite di una presenza saltuaria e non può assicurare l’efficienza e la costanza del funzionario specificamente addetto all’ufficio (50).
Nel dettaglio, mentre il legislatore ricollega alla mancata o incompleta produzione della documentazione reddituale conseguenze in punto di condanna alle spese – e nulla dice per il ritardo o l’omessa produzione della restante documentazione di corredo agli atti introduttivi – e “rinvia il problema” alla fine del procedimento, l’intervento dell’ufficio può collocarsi in un’ottica anticipatoria. È ipotizzabile, infatti, che i funzionari dell’ufficio per il processo segnalino l’eventuale mancanza della documentazione richiesta già al presidente che, con il decreto che fissa l’udienza, potrebbe così assegnare al ricorrente anche un termine per la produzione della documentazione, congruo con la data di costituzione del convenuto (che deve avvenire almeno trenta giorni prima della data dell’udienza). All’udienza, poi, il giudice relatore verificherà – rectius l’ufficio per il processo avrà precedentemente verificato – il rispetto dell’adempimento. Analoghe mansioni di verifica e sollecitazione possono essere esercitate rispetto all’adempimento consistente nel deposito del piano genitoriale, essenziale perché il giudice possa adottare i provvedimenti temporanei e urgenti che ritenga opportuni ex art. 473-bis.22 c.p.c. o, ancora prima, se delegato dal presidente, i provvedimenti indifferibili inaudita altera parte (art. 473-bis.15 c.p.c.) (51). Con riferimento alla consulenza tecnica d’ufficio, poi, anche la tenuta e la riorganizzazione dell’albo dei consulenti tecnici in conformità alle disposizioni legislative possono essere compiti affidati agli addetti dell’ufficio per il processo: si tratterà, quindi, di verificare o provvedere a che siano specificamente indicate le competenze possedute dai tecnici e i titoli richiesti per le relative specializzazioni (artt. 13 e 15 r.d. 18 dicembre 1941, n. 1368). Altresì, per promuovere il contenimento dei tempi del giudizio e la tutela dei minori nel cui interesse la consulenza è stata disposta, è ipotizzabile porre in capo all’addetto anche la verifica del deposito della consulenza alla scadenza indicata e, in via preventiva, quindi, la predisposizione di una bozza di “sollecito bonario” all’approssimarsi della scadenza e di un “sollecito formale” ove intervenuto il termine fissato.
In un’ottica più generale, poi, tutte le evidenze in fatto, emergenti dagli atti introduttivi, come anche i presupposti e gli esiti delle dette verifiche potrebbero confluire in una scheda riassuntiva a uso dell’ufficio e del giudice, redatta su supporto informatico e, con la stessa modalità, progressivamente aggiornata, via via che il procedimento avanza (52). Più ancora, appare possibile rimediare alle perplessità comunque destate dal passaggio a un rito unico (53), tale per tutte le controversie familiari quale che ne sia la complessità. Infatti, l’attività di studio del fascicolo da parte dell’addetto all’ufficio può comprendere anche una valutazione di complessità del fascicolo, una ponderazione della controversia e della relativa urgenza, sulla base di indici precedentemente condivisi (a partire da quello più immediato, ossia dalla tipologia delle domande avanzate con gli atti introduttivi) (54). Sulla base di tale ponderazione, quindi, l’ufficio per il processo può contribuire in modo concreto a una organizzazione efficiente del calendario delle udienze e dell’agenda del giudice. Non è un’attività che dovrebbe rientrare nelle mansioni dell’addetto all’ufficio per il processo, ma che, invece, verosimilmente vi rientrerà, quella della digitalizzazione dei fascicoli che fossero trasmessi cartacei dal tribunale per i minorenni, presso il quale, come è noto, non è ancora stato implementato il processo telematico (55). Si tratta di uno scenario disfunzionale ma che pure potrebbe realizzarsi e al quale si dovrà far fronte in tempi rapidi: basti immaginare l’ipotesi in cui in un procedimento per la decadenza genitoriale avviato presso l’ufficio minorile siano stati adottati dei provvedimenti a prima tutela del minore, la cui attuazione e la relativa verifica rischierebbero di essere rallentate, o pregiudicate, dal tempo necessario per re-incardinare la procedura avanti il tribunale ordinario. È utile, altresì, svolgere qualche considerazione sui giudici onorari di pace assegnati all’ufficio per il processo, pur rammentando come presso il Ministero della Giustizia sia stata istituita una commissione (56) incaricata di elaborare proposte di interventi in materia di giurisdizione onoraria e che, a conclusione dei propri lavori, il 21 luglio 2021 ha presentato una relazione finale che prevede modifiche al d.lgs. 116/2017. Come già anticipato in apertura, i g.o.p inseriti nell’ufficio per il processo (obbligatoriamente nel primo biennio dalla nomina (57) o su domanda decorso il primo biennio) (58) svolgono sia attività preparatorie all’esercizio della giurisdizione sia attività strettamente giurisdizionali delegate dal giudice togato (quali, ad esempio, l’assunzione della prova testimoniale) in procedimenti di competenza del tribunale in composizione monocratica o, anche, collegiale ma, in tal caso, di non particolare complessità. È tuttavia necessario (59) che, come richiesto dal CSM (60), il requisito della non particolare complessità sia chiarito e predeterminato, anche con precipuo riferimento alle controversie familiari che, sino all’istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, sono tutte rimesse alla decisione del tribunale in composizione collegiale. Tra le attività delegabili, e con preferenza, l’art. 9 contempla anche l’attività di conciliazione. Tuttavia, nel nuovo rito familiare “concentrato” delineato dal legislatore, l’ipotesi è concretamente da escludersi. Infatti, se la conciliazione fallisse, il giudice dovrebbe decidere, nella stessa udienza, sui mezzi istruttori – fuoriuscendo dalla delega – mentre se la conciliazione non riuscisse, il giudice dovrebbe assumere i provvedimenti temporanei e urgenti che si rendessero necessari, anche in tal caso, e ancor più, fuoriuscendo dalla delega.
In via generale, poi, è esclusa la delega per l’assunzione di provvedimenti definitori, salvo specifiche eccezioni quali ad esempio i procedimenti in materia di previdenza e assistenza obbligatorie. L’assunzione di provvedimenti definitori, poi, è ammessa per i procedimenti di volontaria giurisdizione, inclusi gli affari di competenza del giudice tutelare ma esclusi quelli in materia di famiglia (art. 10 co. 12 lett. a, d.lgs. 116/2017): tale facoltà di delega, quindi, è da intendersi a fortiori non esercitabile nei procedimenti familiari contenziosi. Condividendo, invece, l’osservazione per cui “lo studio del fascicolo e l’approfondimento giurisprudenziale sono compiti già proficuamente svolti dai tirocinanti” (61), e ora anche dai funzionari PNRR e, in futuro, dal contingente di addetti previsto dall’art. 1 co. 19 legge-delega, “alla componente dei giudici onorari dovrebbero essere di preferenza assegnate l’elaborazione delle minute dei provvedimenti e le attività strettamente giurisdizionali” (62). Quanto, invece, all’assegnazione ai g.o.p. di procedimenti di competenza del tribunale, questa possibilità è esclusa per i procedimenti in materia di famiglia (art. 11, co. 6, d.lgs. 116/2017) (63).

3. La prossima sfida: il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie

Come anticipato, la “Riforma Cartabia” impatta anche a livello ordinamentale, disponendo la soppressione del tribunale per i minorenni e l’istituzione del nuovo “tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie”, che avrà sia competenze di primo e secondo grado in materia civile, nei procedimenti aventi a oggetto lo stato e la capacità delle persone, la famiglia, l’unione civile, le convivenze, e i minori (64), sia competenze di primo grado in materia penale e di sorveglianza, sia funzioni di giudice tutelare. Il nuovo tribunale (65) si articolerà in sezioni (66) che hanno “strutturazione presso due distinti livelli giurisdizionali” (67) e, quindi, in sezioni circondariali presso i tribunali ordinari, a composizione monocratica, e in sezioni distrettuali, a composizione collegiale (due magistrati e due giudici onorari esperti) (68), istituite presso ciascuna sede di corte d’appello o sezione di corte d’appello (69). Oltre alla differente composizione, le sezioni hanno differenti attribuzioni (70): alle sezioni circondariali, quali giudici di primo grado, è assegnato il comparto civilistico quasi per l’intero. Alle sezioni distrettuali, quali giudici di primo grado (71), oltre alla materia penale e di sorveglianza, sono attribuite le controversie afferenti l’adozione, ma non, però, quelle in materia di affidamento extrafamiliare che sono comunque rimesse alle sezioni circondariali. Le sezioni distrettuali, poi, in composizione di soli tre togati, giudicano sui reclami avverso tutte le statuizioni non idonee al giudicato delle sezioni circondariali e sugli appelli avverso le decisioni pronunciate nel distretto e idonee al giudicato. Molta enfasi è stata posta, in dottrina, sulle molte attribuzioni dei giudici delle sezioni circondariali e sull’esercizio del relativo potere giurisdizionale senza il confronto all’interno della camera di consiglio (72), nella quale, avanti l’ufficio minorile, sedeva anche il giudice “laico”. A ciò va ad aggiungersi la circostanza, già precisata, per cui, nelle materie che (ancora) oggi sono di competenza del tribunale per i minorenni, il giudice monocratico non potrà delegare al detto giudice “laico”, id est al giudice onorario esperto, se non specifiche attività, escluse, per espresso dettato legislativo, l’ascolto del minore, la prima udienza, l’udienza di assunzione dei mezzi istruttori e ogni udienza prodromica all’assunzione di provvedimenti urgenti. Il carico sarà notevole, altresì, presso le sezioni distrettuali, in particolare in conseguenza del ruolo di giudici del reclamo e dell’appello. A tal proposito, è stato osservato come “la reclamabilità, l’appellabilità e la ricorribilità, praticamente di ogni provvedimento provvisorio, anticipatorio, interinale, che produca effetti decisori potenzialmente pregiudizievoli anche in arco temporale limitato, è la più vasta mai sancita” (73). Tali le prospettive, ha senso porre al centro il tema della qualità delle decisioni, oltre che dei tempi del giudizio (74). Anche in tal caso, emergono, da una parte, l’esigenza di una struttura organizzativa realmente funzionante e funzionale, dall’altra, il potenziale dell’ufficio per il processo in termini di effettivo supporto al giudice.

4. L’ufficio per il processo presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie: il criterio della compatibilità

Il d.lgs. 151/2022 si occupa dell’ufficio per il processo presso il nuovo tribunale unico nel Capo III, con disposizioni che entreranno in vigore il 1 gennaio 2025. La previsione di un ufficio per il processo per il nuovo tribunale si inserisce in un contesto che è, in parte, senza precedenti, poiché i tribunali per i minorenni, che non erano annoverati tra gli uffici giudiziari destinatari delle “assunzioni PNRR”, non stanno sperimentando i modelli organizzativi in atto nei tribunali ordinari. È alle disposizioni sull’ufficio per il processo presso il tribunale, però, che rinvia l’art. 12 d.lgs. 151/2022, sia pure richiamandole “in quanto compatibili”. La sfida, già urgente (75), è quella di dare senso a tale richiamato canone di compatibilità. Le criticità non sono poche poiché, alla difficoltà già insita nel dover ricostruire l’intentio legis, si aggiunge la complessità di un criterio che, pur nella sua ambiguità, sembra imporre all’interprete valutazioni legate all’interesse del minore e, comunque, al rispetto dei diritti delle parti coinvolte nella controversia familiare (76). In via generale, occorre domandarsi quali siano i modelli di organizzazione e funzionamento più adeguati a garantire – oltre che l’efficienza – l’effettività della tutela per le parti, come anche occorre ragionare su come adattare i già tracciati spazi di intervento sul procedimento ad opera dell’ufficio in modo adeguato alle attribuzioni del nuovo tribunale. Poiché il funzionamento dell’ufficio per il processo dipende, quasi del tutto, dall’organizzazione delle risorse umane, un primo apporto alla riflessione, che è ancora esclusivamente teorica, può provenire da una analisi sulle mansioni del futuro ufficio per l’instituendo tribunale e sul relativo riparto interno.

4.1. Composizione dell’ufficio e mansioni: giudici onorari esperti, giudici onorari di pace, addetti PNRR e personale assunto ex art. 1 co. 19 della legge-delega

La legge-delega, all’art. 1, co. 24, lettera h), stabilisce che i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni, oltre a essere presenti presso i collegi delle sezioni distrettuali, siano assegnati all’ufficio per il processo presso il tribunale ordinario per le funzioni da svolgere nell’ambito delle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. La lettera i), subito successiva, chiama il Governo a disciplinare composizione ed attribuzioni dell’ufficio per il pro cesso presso il nuovo tribunale, prevedendo però la possibilità di demandare ai giudici onorari, oltre alle funzioni previste per l’ufficio per il processo presso il tribunale ordinario, anche funzioni di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ausilio all’ascolto del minore e di sostegno ai minorenni e alle parti, con attribuzione di specifici compiti puntualmente delegati dal magistrato togato assegnatario del procedimento. Sulla scorta delle richiamate direttive, il d.lgs. 151/2011 all’art. 12 prevede che l’ufficio per il processo presso i nuovi tribunali unici si componga dei giudici onorari esperti del tribunale per i minorenni e del personale di cui all’art. 4 dello stesso decreto legislativo che, a sua volta, comprende: i) i giudici onorari di pace di cui al d.lgs. 116/2017 (art. 10 e 30 co. 1 lett. a); ii) i tirocinanti di cui al d.l. 69/2013 e comunque le figure che svolgono la formazione professionale ai sensi del d.l. 98/2011; iii) il personale delle cancellerie; iv) il personale di cui al d.l. 80/2021; v) il personale di cui all’art. 1, co. 19, l. 206/2021 e, infine, in via residuale ogni altra figura professionale istituita per legge e, per legge, abilitata all’ufficio per il processo. Quindi, se in sede distrettuale il giudice onorario esperto sarà anche componente del collegio giudicante, in sede circondariale, ove il giudice è monocratico, i giudici onorari esperti saranno allocati esclusivamente nell’ufficio per il processo. La presenza dei giudici onorari minorili (solo) nell’ufficio per il processo e, quindi, nel collegio giudicante solo nei procedimenti di adottabilità e di adozione è un tema sul quale pare opportuno soffermarsi. La scelta legislativa è stata commentata con favore da chi già sottolineava come la presenza del giudice esperto nella camera di consiglio permettesse, sì, l’ingresso nella decisione di un sapere scientifico ma come ciò avvenisse senza le garanzie del contraddittorio (77) e, invece, con sfavore dalle voci altrettanti autorevoli che ritengono che si sia sacrificata “la sostanza alla forma” (78), poiché “una cosa è l’impiego dei giudici onorari nell’istruttoria, che può essere opportunamente ristretto nella casistica e nelle modalità, altra cosa è l’arricchimento conoscitivo” (79) che il giudice laico può apportare alla decisione. Allora, la composizione del contrasto può derivare, a parere di chi scrive, dall’inserimento del giudice laico nell’ufficio per il processo, “terza via” che merita una considerazione più approfondita o, almeno, il beneficio del dubbio sino alla prova dei fatti, tanto più se l’organizzazione giudiziaria, auspicabilmente sempre di concerto con le università, saprà individuare modalità di attuazione concreta delle disposizioni legislative compatibili, appunto, con le specificità del nuovo tribunale. Tale “terza via”, invero, è già indicata dal legislatore. A norma dell’art. 15 d.lgs. 151/2022, infatti, sia a livello distrettuale che a livello circondariale, il giudice onorario esperto presso l’ufficio per il processo potrà svolgere, su delega del giudice professionale, funzioni di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ausilio al giudice togato nell’ascolto del minore, di sostegno ai minorenni e alle parti – forse, questa, la previsione dal significato più incerto – di raccordo con gli ausiliari del giudice, a partire dal consulente d’ufficio. È già stata sottolineata l’esigenza che il coinvolgimento del giudice laico nelle funzioni “tipicamente processuali”, quali la conciliazione delle parti e l’ascolto del minore, si traduca e rimanga effettivamente nei limiti dell’affiancamento (80). Quanto alla conciliazione – così come all’informazione sulla mediazione familiare – il timore di una “invasione di campo” da parte del giudice laico è, però, in parte sterilizzato, se si considera che entrambe queste attività si collocano per lo più – benché non esclusivamente – nella prima udienza di comparizione delle parti, la cui celebrazione è e sarà riservata al giudice professionale. Per quanto attiene poi all’ascolto del minore, è ipotizzabile che l’ausilio al giudice togato possa esprimersi, ad esempio, nell’attività di verbalizzazione, poiché l’art. 473-bis.5 c.p.c., al co. 4, impone che, ove dell’ascolto non sia possibile, per motivi tecnici, la registrazione audiovisiva, il processo verbale descriva “dettagliatamente il contegno del minore”. Rileva, poi, la funzione di raccordo con gli ausiliari del giudice. Nel dettaglio, nell’ambito delle sezioni circondariali (81), al giudice onorario esperto sono assegnate importanti funzioni laddove siano coinvolti i servizi territoriali: in particolare, si legge nel testo normativo che i giudici onorari esperti “garantiscono il raccordo con i servizi sociosanitari, anche al fine di assicurare la tempestività dell’intervento giudiziario e la ragionevole durata del processo, nonché la completezza delle informazioni fornite e il corretto espletamento degli incarichi conferiti; svolgono le attività di supporto dei servizi territoriali nell’esecuzione dei provvedimenti”. Non si tratta, quindi, solo di verificare il rispetto del termine di deposito delle relazioni – funzione che, più sopra, nella prospettiva del nuovo rito, si ipotizzava come di possibile competenza degli addetti all’ufficio – ma di funzioni di monitoraggio sul flusso informativo e sull’esecuzione dei provvedimenti disposti dal giudice, più opportunamente da attribuirsi ai giudici onorari esperti, stante quella che ne è la specifica professionalità. Per quanto riguarda la consulenza d’ufficio, poi, il giudice onorario esperto potrebbe coadiuvare il giudice nella precisazione dell’oggetto dell’incarico da conferire al consulente e veri ficare che la consulenza rispetti i requisiti metodologici e redazionali previsti dall’art. 473-bis.25 c.p.c. (82). La compatibilità voluta dal legislatore si traduce, quindi, in una contrazione delle mansioni assegnabili ai funzionari addetti all’ufficio a favore dei giudici onorari esperti. Altresì, anche le mansioni già tipizzate come proprie dell’ufficio per il processo, quali lo studio della controversia o l’effettuazione di ricerche giurisprudenziali e dottrinali, sono declinabili in modo peculiare rispetto al nuovo tribunale. Infatti, lo svolgimento dei compiti più tradizionali di ausilio al giudice, quali lo studio della controversia, anche da parte del giudice onorario esperto può forse contribuire ad attenuare il difetto di collegialità che, reale o percepito, si accentua per la circostanza, già osservata, per cui il giudice onorario farà parte del collegio solo nei procedimenti adozionali presso le sezioni distrettuali ma non sarà ugualmente coinvolto nei procedimenti de potestate “che spesso sono l’anticamera dell’adozione” (83) né nei procedimenti relativi ad affidamenti extrafamiliari (Titolo I e I-bis, l. 184/1983) rimessi alle sezioni circondariali in composizione monocratica. Con specifico riferimento alla materia degli affidamenti extrafamiliari, poi, l’art. 15 co. 2 d.lgs. 151/2022 individua anche un ulteriore possibile apporto da parte dei giudici onorari esperti presso l’ufficio per il processo, che possono essere delegati, dal presidente o dal coordinatore della sezione, previo raccordo con gli enti territoriali e con gli enti del terzo settore, alla tenuta di un archivio relativo ai soggetti disponibili all’affidamento familiare “anche provvedendo alla raccolta di informazioni sui medesimi e alla loro audizione”. Se è vero, poi, che il sistema, tramite la già rilevata ampia ricorribilità delle statuizioni delle sezioni circondariali, sembra disegnato per condurre ad una “omogenea giurisprudenza distrettuale” (84), l’ufficio per il processo potrebbe contribuire a raccogliere gli indirizzi della sezione distrettuale, per assicurare prevedibilità, e quindi stabilità, alla decisione e uniformità di giudizio all’interno del nuovo tribunale unico. Questa specifica attività pare meglio esercitabile dal personale addetto – o dai tirocinanti – per la dimestichezza con la consultazione delle banche dati e con la lettura, e la comprensione, della sentenza e comunque del provvedimento giurisdizionale, così anche operando una suddivisione delle mansioni che rispecchi le competenze, giuridiche o extragiuridiche, dei componenti dell’ufficio. Quanto ai giudici onorari di pace, l’art. 14 del d.lgs. 151/2022 richiama il d.lgs. 116/2017 per quanto attiene sia alle modalità di destinazione all’ufficio per il processo sia alle funzioni e ai compiti ivi contemplati, ossia il compimento di attività preparatorie utili per l’esercizio della funzione giurisdizionale ai sensi dell’art. 10 co. 10 e lo svolgimento, nei procedimenti non di particolare complessità, di specifici adempimenti delegati dal magistrato professionale ai sensi dell’art. 10 co. 11. Vale ricordare come tra gli specifici adempimenti delegabili vi sia anche l’assunzione della prova testimoniale che, invece, l’art. 473-bis.1 co. 2 c.p.c. esclude dal novero dei compiti delegabili ai giudici onorari esperti. Come già osservato, la possibilità di ricorso ai giudici onorari di pace per questo genere di adempimenti, tuttavia, è solo apparente atteso che i procedimenti de potestate, per i quali il legislatore sancisce l’esclusione della delega al giudice esperto, non sembrano rientrare tra quelli di non particolare complessità ai sensi dell’art. 10 co. 11 del d.lgs. 116/2017 che, in astratto, ammetterebbero la delega al giudice onorario di pace. Infine, il richiamo fatto dall’art. 14 del d.lgs. 151/2022 si estende anche agli artt. 11, 13, 14 del d.lgs. 116/2017, relativi all’assegnazione ai g.o.p. della trattazione di procedimenti e di eventuali compiti di supplenza di magistrati professionali o negli uffici del giudice di pace. Più in generale, anche quanto al nuovo tribunale unico, comunque, il coinvolgimento dei g.o.p. dipende dalla natura e dalla complessità del procedimento sicché si può richiamare quanto osservato più sopra.


5. Conclusioni

Quanto scritto finora permette di svolgere alcune conclusioni. L’evoluzione dell’ufficio per il processo non è stata lineare: a una prima, lunga, fase di sostanziale evanescenza, nella quale l’ufficio, se esistente, mancava di organizzazione e di risorse stabili, è seguita una fase di accelerazione, nemmeno spontanea ma imposta dal PNRR e dal d.l. 80/2021 Quella attuale, invece, è una fase ulteriore che è sia di consolidazione dei risultati raggiunti, prima di tutto in termini di definizione di appositi modelli organizzativi, sia, quasi contestualmente di “stress-test”, per assorbire nel funzionamento dell’ufficio le novità della “Riforma Cartabia”, tra cui il nuovo “procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie”. Data l’esperienza sinora raccolta, può affermarsi che l’apporto dell’ufficio per il processo sarà tanto più effettivo, e funzionale agli scopi della riforma, quanto più le mansioni ad esso affidate, adeguatamente ripartite tra quelli che ne sono i componenti, saranno attagliate alla nuova procedura. Non, quindi, improvvisate sulla base della contingenza ma coerenti con la “concentrazione” che connota il nuovo rito, unico per (quasi) tutto il contenzioso familiare, scadenzato nei tempi, “affollato” di attori che tutti devono coordinarsi, auspicabilmente rapido nell’intercettare esigenze di tutela soprattutto del minore. In questa fase, nelle mansioni affidate al personale assunto per gli scopi del PNRR e a quello contemplato dall’art. 1 co. 19 della legge-delega (85) trovano spazio azioni non solo di supporto al giudice nella conoscenza della controversia ma anche di impulso del procedimento, in linea con l’accelerazione voluta dalla riforma. Se questo scenario sembra fronteggiabile, l’esigenza di un’adeguata organizzazione dell’ufficio per il processo sarà ancora più concreta con il passaggio dall’istruzione monocratica affidata al giudice relatore alla decisione monocratica nelle sezioni circondariali dell’istituendo tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Le disposizioni contenute nel d.lgs. 151/2022 sembrano già porre i presupposti per una declinazione peculiare dell’ufficio per il processo, compatibile con le attribuzioni e l’articolazione del futuro tribunale unico, e ciò, in particolare, tramite l’inserimento dei giudici onorari esperti nell’ufficio stesso. Concludendo, la ristrutturazione dell’ufficio per il processo imposta – quanto a composizione e mansioni – dal d.l. 80/2021 ha incontrato alcune incertezze iniziali, dovute alla necessità di familiarizzare con nuovi modelli di lavoro e di comprendere lo specifico ruolo che il legislatore intendeva assegnare alla nuova figura di “addetto all’ufficio” o anche solo dovute a complessità logistiche. Riconoscere queste difficoltà non giustifica l’espressione di giudizi a priori negativi sull’andamento futuro dell’ufficio per il processo di fronte alle sfide della riforma. Sembra possibile, al contrario, delineare in astratto e attivare in concreto strutture stabili e convincenti in grado di traghettare oltre le molte critiche già mosse alla riforma, sia negli aspetti stricto sensu procedurali sia negli aspetti ordinamentali, la soppressione dei tribunali per i minorenni innanzitutto. Il modus operandi consiste nell’assemblare e valorizzare sia l’elemento giuridico, la cui conoscenza è imprescindibile, sia l’elemento umano, ossia le risorse che compongono l’ufficio per il processo, considerandone le competenze specifiche come anche le esigenze di formazione.

NOTE

* Contributo pubblicato previo parere favorevole, con modalità anonima, di un esperto esterno al Comitato scientifico.
(1) Che aveva reso obbligatorio il processo civile telematico, altro momento fortemente trasformativo dell’organizzazione giurisdizionale.
(2) L’introduzione dell’art. 16-octies è avvenuta per mezzo dell’art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari, convertito in legge 11 agosto 2017, n. 114.
(3) Decreto attuativo del Ministero della Giustizia, 1 ottobre 2015.
(4 ) Sia i tirocini formativi di diciotto mesi ex art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98 – da oggi sempre meno presenti presso i tribunali, dal momento che l’accesso al concorso in magistratura è possibile già con il titolo di laurea – e i tirocini ex art. 37, co. 5, dello stesso d.l. per lo svolgimento presso i tribunali del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l’ammissione all’esame di avvocato.
(5 ) Per una ricostruzione del dibattito ante 2014, R. Braccialini, L’ufficio per il processo tra storia, illusioni, delusioni e prospettive, in www.questionegiustizia.it, 1 giugno 2020, https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-ufficio-per-il-processo-tra-storia-illusioni-delusioni-e-prospettive_01-06-2020.php (consultato in data 18 febbraio 2023).
(6 ) Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57.
(7) Con il d.lgs. 116/2017, attuativo della legge-delega 28 aprile 2016, n. 57, le figure dei giudici di pace e dei giudici onorari di tribunale sono state sostituite dall’unica figura di g.o.p. (giudice onorario di pace).
(8) Più in generale, per un excursus storico, v. G. Grasso, Il PNRR e l’attuazione dell’ufficio per il processo, in La Magistratura, 2022, 1, 61 ss.; R. Braccialini, L’ufficio, cit.; M.F. Ghirga, La riforma della giustizia civile nei disegni di legge Mastella, in Riv. dir. proc., 2008, 2, 441 ss. e Id., L’ufficio per il processo: una sfida, in Riv. dir. proc., 2022, 1, 177 ss.; M.G. Civinini, Il “nuovo ufficio per il processo” tra riforma della giustizia e PNRR. Che sia la volta buona!, in www. questionegiustizia.it, 8 settembre 2021, https://www.questionegiustizia.it/ articolo/il-nuovo-ufficio-per-il-processo (consultato in data 29 gennaio 2023).
(9) Fonte: www.csm.it.
(10) M.G. Civinini, Il “nuovo ufficio”, cit., 2.
(11) Fonte: https://next-generation-eu.europa.eu/index_it.
(12) Fonte: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_30.page#.
(13) La road map degli accordi con l’Ue prevede che l’Italia raggiunga i seguenti obiettivi (in due step fissati al 31 dicembre 2024 al 30 giugno 2026): ridurre il disposition time complessivo dei processi (dato dalla somma del disposition time nei tre gradi di giudizio) del 40% nel settore civile e del 25% nel settore penale entro giugno 2026; ridurre l’arretrato civile del 65% in tribunale, del 55% in corte d’appello entro fine 2024 e del 90% in tribunale e in corte d’appello entro giugno 2026. Cfr. M. Fabri, La giustizia civile nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in Riv. trim. dir. proc. civ., 2022, 3, 927 ss.
(14) Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia.
(15) Cfr. anche la Circolare del Ministero della Giustizia, 21 dicembre 2021.
(16) L’AIMMF “rappresenta come la (purtroppo non sempre considerata) funzione preventiva e riparatrice del disagio sociale posta in essere dai tribunali per i minorenni abbia un significativo impatto sul contenimento della spesa sociale e sanitaria, posto che l’intervento protettivo dei T.M., se attuato in modo precoce ed efficace, con i necessari strumenti, produce risparmio di costi e ritorno di benessere alla collettività; sottolinea pertanto come il supporto dell’ufficio per il Processo, così come delineato nel d.l. 80/2021 e nel PNRR, ove fosse destinato anche ai tribunali per i minorenni, comporterebbe un positivo e sicuro ritorno di natura economica, legato a fattori metagiuridici che non sono certamente neutrali rispetto alla ripresa economica sotto il profilo della prevenzione, considerata altresì la maggiore rapidità ed efficacia delle decisioni, peraltro in linea con le prescrizioni costanti della CEDU”.
(17) V. supra.
(18) A. Dondi, Prime impressioni su una riforma forse non tentative, in Pol. del dir., 2021, 4, 563, ove l’A. scorge nella riforma “un intento primario di riassetto del quadro strutturale o, per meglio dire, del contesto di collocazione dell’attività giurisdizionale”.
(19) E ciò benché anche il tirocinante, già dal 2014, sia inserito nell’ufficio per il processo. E invero, vi è una differenza ontologica fondamentale tra neo-addetto all’ufficio per il processo e tirocinante: la presenza del tirocinante, infatti, è per lo più vincolata alla presenza dell’affidatario presso il tribunale, mentre il funzionario addetto all’ufficio è assunto per svolgere un novero di mansioni che prescindono dalla presenza fisica di uno o più magistrati presso il tribunale e che dipendono dall’avanzamento dei procedimenti iscritti al ruolo o ai ruoli assegnati. Il tirocinante, inoltre, è soggetto solo a una valutazione da parte del magistrato affidatario mentre il funzionario dell’ufficio per il processo opera per obiettivi, il conseguimento dei quali è verificato dal dirigente amministrativo. Infatti, ai sensi dell’art. 11 co. 3 d.l. 80/2021, I tribunali assegnatari delle risorse PNRR, dovevano delineare, entro il 31 dicembre 2021, dei progetti organizzativi illustranti, anche, specifici obiettivi da raggiungere e, in alcuni tribunali, è in atto la prassi della convocazione, da parte del presidente del tribunale, di riunioni periodiche per la verifica del raggiungimento o per la ridefinizione degli obiettivi stessi.
(20) M.G. Civinini, Il “nuovo ufficio”, cit., 10.
(21) L’Università di Pisa, con altre università toscane, del Lazio e con l’Università degli studi di Perugia, è stata partner dell’Università degli studi della Tuscia nell’attuazione del progetto GiustiziaAGILE. Il progetto ha quale ambito di attuazione i distretti di Firenze, Perugia e Roma (c.d. Macro Area 03). Invero, il territorio nazionale è stato diviso, idealmente, in sei macro-aree distrettuali per altrettanti progetti: il progetto Next Generation UPP, promosso dall’Università di Torino, che interessa i distretti di Brescia, Genova, Milano, Torino (Macro Area 01), il progetto UNI4 JUSTICE, proposto dall’Università Alma Mater Studiorum di Bologna, che interessa i distretti di Trento, Bologna, Trieste, Venezia, Ancona (Macro Area 02), il progetto StartUPP, promosso dall’Università Federico II di Napoli, che interessa i distretti di Bari, Catanzaro, Lecce, Salerno, Reggio Calabria (Macro Area 04), il progetto MOD-UPP, proposto dall’Università Aldo Moro di Bari, che interessa i distretti di Campobasso, L’Aquila, Napoli e Potenza (Macro Area 05), il progetto JustSmart, proposto dall’Università di Palermo, che interessa i distretti di Cagliari, Caltanissetta, Catania, Messina, Palermo (Macro Area 06).
(22) Con decreto del Ministro della Giustizia, 26 luglio 2021, è stato poi individuato il contingente di addetti per ciascun distretto.
(23) Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. Cfr. B. Capponi, Prime note sul maxi-emendamento al d.d.l. n. 1662/S/XVIII, in www. giustiziainsieme.it, 18 maggio 2021, https://www.giustiziainsieme.it/en/ news/74-main/121-processo-civile/1736-prime-note-sul-maxi-emendamento-al-d-d-l-n-1662-s-xviii-di-bruno-capponi (consultato in data 24 gennaio 2023); G. Gilardi, La riforma della giustizia civile: dal d.d.l. 1662/S/XXIII alla legge delega 26 novembre 2021, n. 206, in www.questionegiustizia.it, 21 dicembre 2021, https://www.questionegiustizia.it/articolo/introduzione-dal-ddl-1662-s-xviii-alla-legge-26-novembre-2021-n-206 (consultato in data 29 gennaio 2023).
(24) Il cui art. 18 co. 4 ha abrogato, con decorrenza dal primo novembre 2022, l’art. 16-octies d.l. 179/2012.
(25) R. Braccialini, L’ufficio, cit.
(26) Legge 29 dicembre 2022, n. 197, il cui art. 1, co. 380, lett. a), intervenendo sull’art. 35 del d.lgs. 149/2022, ha anticipato la decorrenza dell’efficacia delle disposizioni del decreto legislativo stesso dal 30 giugno 2023, inizialmente previsto, al 28 febbraio 2023.
(27) F. Danovi, I confini delle competenze tra T.O. e T.M.: i possibili conflitti e la Cassazione, in Fam. e dir., 2021, 4, 413 ss.
(28) C. Cecchella, Introduzione generale alla riforma del giudice e del processo per le persone, i minori e le famiglie, a cura di C. Cecchella, La riforma del giudice e del processo per le persone, i minori e le famiglie: legge 26 novembre 2021 n. 206, Torino, 2022, 21.
(29) Nell’elencazione dettagliata fornita dal riscritto art. 38 disp. att. c.c. e, in parte, modificata dal d.lgs. 149/2022.
(30) Le voci critiche sottolineano come la scelta del legislatore non prenda in considerazione, non solo l’epoca di apertura della procedura avanti il tribunale per i minorenni, ma nemmeno la “natura della criticità genitoriale oggetto della stessa, nonché i provvedimenti eventualmente già assunti” e, in generale, “lo stato di avanzamento lavori della procedura”, come nota C. Maggia, Ancora una volta i tribunali per i minorenni messi al margine della giurisdizione, in Quest. giust., 2021, 3, 254 s.
(31) Salva la possibilità per l’ufficio minorile di adottare “opportuni provvedimenti temporanei e urgenti” (art. 38 co. 1) che il tribunale ordinario potrà confermare, modificare o revocare.
(32) Per l’intervento, già richiamato, della legge di bilancio 2023.
(33) Sono esclusi, ex art. 473-bis c.p.c., i procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, i procedimenti di adozione di minori di età e i procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini, come anche sono esclusi i procedimenti di giurisdizione volontaria, che continuano a essere regolati dalle forme processuali camerali ex art. 473-ter c.p.c.: si tratta, quest’ultima, come si legge nella Relazione illustrativa al d.lgs. 149/2022, di una “norma ricognitiva da applicare a tutti i procedimenti privi di una disciplina ad hoc e sino ad oggi tendenzialmente retti dalle norme relative al rito camerale”. Infine, il procedimento differisce in caso di domanda congiunta di separazione, divorzio, e affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio e nel caso di istanza congiunta per la modifica delle condizioni di separazione, per la revisione delle condizioni di divorzio e per la modifica delle condizioni di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio.
(34) Si delinea “un procedimento a istruzione monocratica e decisione collegiale”, come scrive G. Buffone, Le nuove norme processuali in materia di persone, minorenni e famiglia (d.lgs. 149/2022): prime letture sintetiche, in www.giustiziainsieme.it, 8 febbraio 2023, https://www.giustiziainsieme. it/it/riforma-cartabia-civile/2646-le-nuove-norme-processuali-in-materia-di-persone-minorenni-e-famiglia-dlgs-n-149-2022-prime-letture-sintetiche (consultato in data 17 febbraio 2023).
(35) M. Dogliotti, La riforma della giustizia familiare e minorile: dal Tribunale per i minorenni al Tribunale per le persone, i minorenni, le famiglie, in Fam. e dir., 2022, 4, 343; anche A. Carratta, Un nuovo processo di cognizione per la giustizia familiare e minorile, in Fam. e dir., 2022, 4, 350, che definisce la procedura camerale “asfittica (e poco garantista)”.
(36) C. Cecchella, Introduzione, cit., 27.
(37) E tuttavia, il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ha disposto (con l’art. 8, comma 9-bis) che, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 35 d.lgs. 149/2022, il divieto di delegare ai giudici onorari del tribunale per i minorenni l’ascolto del minore e l’assunzione delle testimonianze, previsto dall’articolo 473-bis.1, co. 2, c.p.c., si applica ai procedimenti instaurati successivamente al 30 giugno 2023. Altresì, si dispone che “nel determinare la composizione dei collegi giudicanti, il presidente del tribunale per i minorenni cura che il giudice onorario cui sia stato delegato l’ascolto del minore o lo svolgimento di attività istruttoria faccia parte del collegio chiamato a decidere sul procedimento o ad adottare provvedimenti temporanei”.
(38) V. però G. Scarselli, La riforma del processo civile, in www.giustiziainsieme.it, 15 dicembre 2021, https://www.giustiziainsieme.it/en/processo-civile/2057-la-riforma-del-processo-di-famiglia-di-giuliano-scarselli (consultato in data 29 gennaio 2023), che notava come, stante la formulazione iniziale dell’art. 1 co. 23 lett. c) della legge-delega – per cui la prima udienza di cui alla lettera l) e le udienze alle quali devono essere adottati provvedimenti decisori, anche provvisori, sono tenute dal giudice relatore (ovvero un giudice monocratico) con facoltà dello stesso di delegare ai giudici onorari specifici adempimenti – potesse concretizzarsi l’ipotesi che l’assunzione d’ufficio di provvedimenti urgenti fosse delegata al giudice onorario. Nemmeno nel testo finale della legge-delega e nell’art. 473-bis.1 c.p.c. i provvedimenti d’urgenza sono espressamente esclusi da quelli delegabili e, tuttavia, pare a chi scrive che l’intentio legis di riservare al giudice togato anche le udienze prodromiche all’adozione di provvedimenti temporanei sia ricostruibile nel senso di riservare allo stesso giudice anche l’adozione stessa dei detti provvedimenti.
(39) Tra le azioni da svilupparsi nell’ambito del progetto GiustiziaAGILE si annoverano: la proposta di modelli organizzativi per il lavoro degli addetti all’ufficio per il processo e dei g.o.p. nelle attività delegabili; la redazione di un mansionario per gli addetti; l’elaborazione di modelli funzionali ad assicurare il migliore coordinamento tra gli uffici.
(40) Che indichi gli impegni e le attività quotidiane dei figli (scuola, percorso educativo, attività extrascolastiche, frequentazioni abituali, vacanze normalmente godute).
(41) Producendo “a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali; c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni”.
(42) L’art. 473-bis.24 c.p.c. disciplina il regime del reclamo. I provvedimenti temporanei e urgenti sono reclamabili avanti la corte d’appello. Invero, l’intenzione originaria era quella di sostituire il reclamo in corte d’appello con il reclamo avanti il tribunale in composizione collegiale, senza il giudice che ha emanato il provvedimento, secondo lo schema del reclamo cautelare ex art. 669-terdecies c.p.c. ma “per non introdurre una modifica eccessiva per il sistema ed esorbitante rispetto ai numeri di processi e ai ruoli giudiziari”, come si legge nella Relazione illustrativa, 62, si è optato per estendere il modello del reclamo ex art. 708 c.p.c. oltre che ai provvedimenti presidenziali a tutti i provvedimenti temporanei e urgenti. Gli stessi provvedimenti poi sono revocabili o modificabili dal collegio o dal giudice delegato ma solo in caso di fatti sopravvenuti o di nuovi accertamenti istruttori, limite non previsto dall’art. 709 u.c. c.p.c. Gli altri provvedimenti provvisori emessi in corso di causa sono reclamabili, laddove siano invasivi, cioè abbiano i contenuti e gli effetti contemplati dall’art. 473-bis.24, co. 2, c.p.c. Inizialmente, invece, si auspicava una reclamabilità generalizzata di tutti i provvedimenti provvisori emessi in corso di causa, aspirazione che il legislatore rinvia all’istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglia, “quando la elevata specializzazione dei magistrati assegnati al costituendo tribunale potrà permettere l’assegnazione dell’intero provvedimento alle sezioni circondariali (in composizione monocratica), e le impugnazioni dei provvedimenti sia provvisori che definitivi davanti alla sezione distrettuale” (Relazione illustrativa, 63). Su questo v. infra.
(43) Cfr. G. Buffone, Le nuove norme, cit., ove l’A. definisce l’art. 473-bis.2 c.p.c. una norma che stabilisce “‘regole d’azione’ che identificano l’esercizio ‘legale’ dei poteri ufficiosi del giudice”, il quale “dovrà, dunque, necessariamente garantire la partecipazione delle parti, nella misura ritenuta adeguata e applicando, in primo luogo, l’art. 101 c.p.c. Tenuto conto della natura della misura, il contraddittorio potrà essere garantito ex ante oppure ex post”. Altresì, la stessa disposizione attribuisce al giudice il potere di nominare un curatore speciale per il minore, anche attribuendogli specifici poteri di rappresentanza sostanziale secondo quanto prevede l’art. 473-bis.8, co. 3, c.p.c. Tale ultima disposizione, in particolare, delinea i casi in cui la nomina del curatore speciale è vincolante per il giudice a pena di nullità degli atti del procedimento. Sono richiamati, altresì, gli artt. 78, 79 e 80 c.p.c., il primo e il terzo modificati con disposizioni immediatamente precettive della legge-delega, art. 1 commi 30 e 31.
(44) V. art. 473-bis.42 c.p.c., contenuto nel Capo III, Sezione I, rubricata “Della violazione domestica o di genere”, e a norma del quale, quando nei confronti di una delle parti è pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche non definitiva, o provvedimento cautelare civile o penale ovvero penda un procedimento penale in una fase successiva ai termini di cui all’art. 415-bis del codice di procedura penale per abusi o violenze, il decreto di fissazione dell’udienza non contiene l’invito a rivolgersi a un mediatore familiare.
(45) Per mantenersi aderenti al punto di osservazione assunto, non è possibile soffermarsi sull’istituto dell’ascolto del minore, che però trova nella riforma una precisa disciplina negli articoli 473-bis.4, 473-bis.5, 473-bis.6 c.p.c.
(46) Si legge nella Relazione illustrativa al d.lgs. 149/2022 che l’art. 473-bis c.p.c. è disposizione con “finalità acceleratorie perché conferisce al giudice, che verrà individuato dal collegio, il potere di condurre l’istruzione e la trattazione del procedimento, con intuibile maggiore velocità e agilità per le decisioni” (49).
(47) C. Cecchella, Contributo a una giustizia “civile”. Una prima lettura della legge delega “Cartabia” sul processo civile, in Pol. del dir., 2021, 4, 539. È funzionale alla concretizzazione di questo presupposto che la preclusione sulle prove si origini prima dell’udienza, mediante il deposito di due memorie, una per l’attore e una per il convenuto, e di un’ultima memoria riservata all’attore per le indicazioni di sola prova contraria, da depositarsi in termini stabiliti dal giudice e da rispettarsi a pena di decadenza e che negli stessi termini, nel contraddittorio cartolare tra le parti, si definisca il thema decidendum, ferma la possibilità di nuove domande qualora abbiano ad oggetto, ex art. 473-bis.19 c.p.c., diritti indisponibili; e cfr. E. Italia, Le persone, i minorenni, la famiglia, secondo la riforma Cartabia: molte domande, qualche risposta, in www.unicost.eu, 12 dicembre 2022, https://www.unicost.eu/ le-persone-i-minorenni-la-famiglia-secondo-la-riforma-cartabia-molte-domande-qualche-risposta/ (consultato in data 19 febbraio 2023), ove l’A., magistrato presso il Tribunale per i minorenni di Venezia, osserva come, nei procedimenti che abbiano ad oggetto diritti indisponibili, riemerga, di fatto, un rito “camerale”, sia pure con maggiore garanzia di contraddittorio.
(48) Cfr. art. 5 d.lgs. 151/2022.
(49) Si tratta di dare contenuto sostanziale all’attività di raccordo con le cancellerie prevista sia dall’allegato II al d.l. 80/2021 sia dall’art. 5 d.lgs. 151/2022 e, quindi, di ripartire le mansioni amministrative tra funzionario addetto all’ufficio e cancelliere. Dalle interviste condotte dall’Università di Pisa al personale del tribunale di Livorno, ad esempio, è emersa l’adozione di un criterio basato sul grado di aderenza e strumentalità delle mansioni alla funzione decisoria del giudice: all’addetto sono attribuite e riservate le mansioni amministrative più strettamente funzionali all’esercizio della funzione giurisdizionale, da dopo l’iscrizione del procedimento a ruolo sino alla decisione, compresa la liquidazione delle spese di lite in regime di patrocinio a spese dello Stato (salvo ove quest’ultima mansione sia attribuita a un ufficio per il processo per competenze trasversali).
(50) Ciò non toglie la rilevanza di un dato emerso nelle interviste condotte dall’Università di Pisa nella fase di monitoraggio dei tribunali di Pisa, Lucca e Livorno, ossia quella di un divario, quanto meno iniziale, tra i neo-assunti addetti all’ufficio per il processo che avessero precedentemente svolto attività di tirocinio ex art. 73 e tra gli addetti che non avessero alle spalle tale esperienza formativa, per avere i primi già dimestichezza con l’ufficio giudiziario e, soprattutto, una maggiore formazione anche sul piano schiettamente giuridico, affinata nell’esercizio dei compiti per lo più teorici (ricerche giurisprudenziali, elaborazione di relazioni e schede riassuntive) commissionate dal magistrato affidatario. Ciò pone al centro il tema della formazione dei componenti dell’ufficio per il processo. In dottrina, v. A. Dondi, Prime impressioni, cit., 565, ove l’A. auspicava una scelta legislativa più netta e “forme di seria selezione dei soggetti” destinati all’ufficio per il processo sul modello del law-clerk della giustizia civile statunitense e anglosassone. Più in generale, ivi, 563 s., ove l’A., commentando la genericità delle disposizioni, sia in punto di modalità di reclutamento sia in punto di ruoli da svolgere all’interno dell’ufficio, critica l’approccio “easy going” del legislatore “nella configurazione degli strumenti per migliorare il funzionamento del meccanismo processuale” e auspica lo svolgimento, da parte dell’ufficio per il processo, di un’attività “para-giurisdizionale in quanto caratterizzata, dove realizzata e funzionante, appunto come di coadiuvante del lavoro intellettuale del giudice accanto al giudice”.
(51) V. C. Cecchella, Introduzione, cit., 25, ove l’A. osserva come “viene ribadito ed esteso al rito unificato il potere preliminare di pronuncia di provvedimenti temporanei ed urgenti del presidente propri del procedimento di separazione e divorzio, come già era avvenuto, sulla base di una prassi diffusa nel contesto del rito camerale, al di là delle ipotesi effettivamente richiamate quali l’art. 336 c.c. e l’art. 710 c.p.c.”.
(52) Quanto sin qui detto è valevole, con i dovuti distinguo, anche per il procedimento d’appello, riformato come rito di tipo “contenzioso”, collegiale nella decisione e nella trattazione ma, anche, connotato da snellezza ed elasticità, mutuate dal procedimento camerale; come il giudice di primo grado, il giudice dell’appello godrà di poteri “officiosi” a tutela del minore. Anche in appello, quindi, si delineano esigenze – e, conseguentemente, possibili mansioni in capo all’ufficio per il processo – di verifica della documentazione, che l’art. 473-bis.31 c.p.c. richiede in allegato al ricorso, ossia la documentazione aggiornata di cui all’art. 473-bis.12, co. 3, c.p.c. e le relazioni aggiornate dei servizi sociali o sanitari eventualmente incaricati; di studio della controversia già in vista della prima udienza, anticipata da un contraddittorio cartolare tra le parti ex art. 473-bis.32 c.p.c. che può estendersi, quando il procedimento ha a oggetto domande indisponibili, anche a domande ed eccezioni nuove e a nuovi mezzi di prova (art. 473-bis.34 c.p.c.).
(53) M. Dogliotti, La riforma, cit., 345.
(54) Invero, nell’allegato II del d.l. 80/2021, tra i compiti dell’addetto all’ufficio per il processo compare anche quello di “organizzazione dei fascicoli, delle udienze e del ruolo con segnalazione all’esperto coordinatore o al magistrato assegnatario dei fascicoli con caratteri di priorità di trattazione”. Tale attività non compare tra quelle elencate nell’art. 6 del d.lgs. 151/2022 e, tuttavia, è facilmente estrapolabile quale compito conseguente e correlato a un’attività di studio del fascicolo che non si limiti a una mera sintesi degli atti di parte.
(55) In particolare, mentre il dettato originale dell’art. 35 co. 4 d.lgs. 149/2022 prevedeva che “le norme in materia di deposito obbligatorio degli atti si applichino al momento dell’entrata in vigore dei decreti con cui il Ministero della giustizia accerta la funzionalità dei relativi servizi” – scenario già questo inefficiente perché non preordinato al rispetto di una precisa scadenza – la legge di bilancio 2023, intervenendo sull’art. 35, ha disposto, anche per il tribunale per i minorenni, l’applicazione, a far data dal 1 gennaio 2023, delle disposizioni sull’udienza a trattazione scritta o in videoconferenza, anche per i procedimenti già pendenti, e ha fissato l’obbligatorietà delle norme sul deposito telematico degli atti e dei documenti (Capo I, Titolo V-ter disp. att. c.p.c.) al 30 giugno 2023, con possibilità di anticipazione previo accertamento da parte del Ministero della funzionalità dei necessari servizi di comunicazione. Cfr. C. Cecchella, Riforma processo civile: entrata in vigore anticipata, in www.altalex.com, 23 dicembre 2022, https://www.altalex. com/documents/2022/12/23/riforma-processo-civile-entrata-vigore-anticipata (consultato in data 17 febbraio 2023), che nota come “l’entrata in vigore ‘di schianto’ della radicale riforma […] senza che il tribunale per i minorenni abbia applicato in toto le regole del processo telematico”, porti con sé “gravi problematiche applicative, che rischiano di essere concretamente insolubili e di minare alla radice l’effettività del nuovo rito unitario”.
(56) Presieduta dal dottor Claudio Castelli, attualmente presidente della Corte d’appello di Brescia.
(57) Ma la Commissione Castelli, che ipotizza un unico incarico senza possibilità di proroga di sei anni, propone di ridurre il tempo di assegnazione obbligatoria ed esclusiva all’ufficio per il processo a mesi 18 (e di ridurlo ulteriormente a un anno in caso di pregresso svolgimento del tirocinio ex art. 73 d.l. 69/2013), perché “se tale termine restasse stabilito in due anni questo rappresenterebbe ben un terzo del complessivo periodo dell’incarico”.
(58) Salva l’assegnazione ex officio ai sensi dell’art. 10 co. 5 d.lgs. 116/2017 qualora i magistrati di nuova nomina e quelli che abbiano fatto domanda non siano sufficienti per integrare a pieno l’ufficio per il processo.
(59) E lo rileva già G. Reali, L’ufficio per il processo, in Lavoro, Diritti, Europa, 2021, 3, 6 s., nota 7.
(60) Art. 180 co. 3 cit. Circolare sulla formazione delle tabelle: “la proposta tabellare può, in proposito, specificare quali siano i procedimenti ‘non di particolare complessità’ e ‘i provvedimenti che risolvono questioni semplici e ripetitive’, indicati dalla norma ora citata”.
(61) G. Reali, L’ufficio, cit., 6.
(62) Ibidem, e cfr. art. 180 co. 1 cit. Circolare sulla formazione delle tabelle.
(63) La relazione della Commissione Castelli, invece, propone la modifica dell’art. 11 d.lgs. 116/2017 ammettendo l’assegnazione ai g.o.p. dei procedimenti che attualmente sono di competenza del giudice tutelare perché “caratterizzati da serialità e ridotta difficoltà valutativa” (Relazione, 10). La Commissione motiva la proposta sulla scorta del fatto che i procedimenti del giudice tutelare sono già tra quelli che ammettono la delega al g.o.p. per l’assunzione di provvedimenti definitori. Per conservare coerenza con l’art. 10 co. 12, quindi, nulla cambierebbe – e la possibilità di assegnazione resterebbe esclusa – per i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di famiglia.
(64) A esclusione dei procedimenti aventi a oggetto la cittadinanza, l’immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale, come precisa il nuovo art. 50.1, co. 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, Ordinamento giudiziario.
(65) Di cui la legge-delega prevede la “completa informatizzazione” (art. 1 co. 24 lett. bb), attuata in sede di decreto attuativo “nell’ambito della complessiva disciplina sulla digitalizzazione del processo”, come si legge nella relazione illustrativa del decreto stesso, ma “secondo quanto si è detto con riguardo all’avvio del processo civile telematico presso i tribunali per i minorenni” (art. 50 d.lgs. 149/2022) e su cui infra.
(66) Cfr. gli articoli da 50.1 a 50.5 introdotti nell’ord. giud. dal d.lgs. 149/2022.
(67) G. Savi, L’istituzione del tribunale per la persona e le relazioni familiari, in Dir. Fam. Pers., 2022, 3, 1226.
(68) Secondo la dicitura di cui all’art. 6 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni, come modificato dall’art. 31 d.lgs. 149/2022.
(69) Presso la città sede del distretto opereranno contestualmente la sezione distrettuale e la sezione circondariale.
(70) L’art. 50 co. 5 ord. giud. specifica che la ripartizione degli affari tra la sezione distrettuale e la sezione circondariale o tra diverse sezioni circondariali dello stesso tribunale non dà luogo a questioni di competenza, in coerenza con la circostanza per cui si tratta di sezioni di un unico tribunale.
(71) Le decisioni della sezione distrettuali saranno impugnabili, invece, davanti alla sezione minorile della corte d’appello e della corte d’assise d’appello (cfr. art. 54 ord. giud., modificato dall’art. 30 d.lgs. 149/2022).
(72) G. Savi, L’istituzione, cit., 1232. E cfr. art. 1, co. 24, lett. o) e q).
(73) Ivi, 1239.
(74) Dai magistrati minorili provengono forti paure in tal senso, v. C. Maggia, La riforma del processo civile e minorile: alcuni spunti migliorativi e molti effetti paradosso, in www.questionegiustizia.it, 27 dicembre 2022, https:// www.questionegiustizia.it/articolo/maggia-proc-civ-riforma (consultato il 29 gennaio 2023).
(75) Anche considerato che i progetti universitari in atto al momento della stesura del presente scritto, avendo termine al 30 settembre 2023, non hanno visto l’istituzione del tribunale unico.
(76) G. Savi, L’istituzione, cit., 1215: “i diritti della persona, tanto più se in età evolutiva nel delicato percorso verso la maturità adulta, e quelli che sorgono dai rapporti familiari vieppiù al momento della loro crisi, esigono tutele inalienabili. L’organizzazione delle strutture che debbono assumere questa cruciale funzione di Giustizia costituisce l’autentico volto che nel concreto realizza quei diritti ed interessi”.
(77) C. Cecchella, Introduzione, cit., 10, ove l’A. scrive: “se sulla rilevazione officiosa della quaestio facti si deve condurre necessariamente, a pena di nullità, il contraddittorio delle parti, non è dubitabile che il contraddittorio si debba esprimere sulla formazione e sui contenuti finali delle regole extra giuridiche espresse dall’esperto, qualora il giudice in camera di consiglio intenda fondare su di esse il giudizio finale”.
(78) Ad esempio, C. Maggia, Ancora una volta, cit., 257, ove l’A. nota come “la solitudine del giudice porterà a frequenti decisioni di natura formale poco incisive, stante il peso emotivo di dover affrontare da soli scelte dolorose. L’ansia di certe scelte provocherà il ricorso frequente a consulenze tecniche d’ufficio, il cui costo economico graverà sullo Stato, vista l’indigenza media de[gli] utenti” della giustizia familiare e minorile.
(79) R. Greco, La riforma del giudice della famiglia e il rito unico alla prova dei fatti, in www.lamagistratura.it, 9 novembre 2021, https://lamagistratura.it/ persone-minori-e-famiglie/la-riforma-del-giudice-della-famiglia-e-il-rito-unico-alla-prova-dei-fatti/ (consultato in data 10 febbraio 2023).
(80) Il riferimento è a G. Savi, L’istituzione, cit., 1245.
(81) Ai giudici onorari che compongono l’ufficio per il processo presso le sezioni distrettuali, poi, l’art. 15 co. 3 d.lgs. 151/2022 assegna altre specifiche funzioni correlate con la specificità delle attribuzioni delle sezioni medesime.
(82) “Nella relazione il consulente tiene distinti i fatti osservati direttamente, le dichiarazioni delle parti e dei terzi e le valutazioni da lui formulate. La relazione indica altresì le metodologie e i protocolli seguiti, nonché eventuali specifiche proposte di intervento a sostegno del nucleo familiare e del minore”.
(83) M. Dogliotti, La riforma, cit., 347.
(84) G. Savi, L’istituzione, cit., 1239.
(85) In questo caso le assunzioni sono programmate per essere a tempo indeterminato mentre i primi addetti assunti con i fondi del PNRR avevano (e hanno) un rapporto a tempo determinato. Ciò ha già comportato un parziale esodo delle figure più preparate, tentate da altri concorsi e da prospettive di inquadramento stabile. È in discussione, infatti, l’ipotesi di stabilizzare gli addetti già in servizio. In generale, un dato che i tribunali lamentano, raccolto anche dalle interviste condotte dall’Università di Pisa nell’ambito del progetto GiustiziaAGILE, è quello della strutturale scopertura di organico negli uffici giudiziari, non solo di personale magistratuale ma ad ampio raggio, tale da “imporre” ad alcuni addetti all’ufficio per il processo lo svolgimento di mansioni tipiche del cancelliere e tale da fare sì che i giudici in ruolo, a fronte di sopravvenute vacanze anche fisiologiche, quali quelle per pensionamento, non siano più in grado di far fronte al carico di lavoro nemmeno ove “epurato” delle attività non strettamente decisionali, svolte le altre dall’ufficio per il processo, che rischia, così, di essere una macchina efficiente ma che “gira a vuoto”.