Note (ulteriori) sull’espropriazione dei beni della comunione legale per debiti personali del coniuge
autore: R. Lombardi - numero: 1/2023
Sommario: 1. Il caso di specie. - 2. L’orientamento della Suprema Corte in punto di espropriazione avviata dal creditore particolare del coniuge. - 3. La posizione della dottrina. - 4. La decisione del tribunale di Crotone. - 5. Sollecitazioni alla riforma del regime patrimoniale della famiglia.
1. Il caso di specie
Il creditore particolare del coniuge in regime patrimoniale di comunione dei beni, previa notifica al solo coniuge debitore (il marito) del titolo esecutivo (ottenuto soltanto nei suoi confronti) e del precetto, pignora (tra l’altro) un intero bene immobile ricadente nella comunione legale e notifica e trascrive il pignoramento in danno di costui, mentre al coniuge non debitore (la moglie) notifica l’avviso ex art. 599 c.p.c. Il coniuge non debitore, ricevuta in tal guisa notizia della pendenza della procedura esecutiva immobiliare, propone opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c. per dolersi della mancata notificazione e trascrizione del pignoramento anche nei suoi confronti ed il Tribunale di Crotone, in accoglimento della stessa, dichiara l’improcedibilità (parziale) della procedura. A tale conclusione l’adito tribunale perviene sulla scorta dell’orientamento giurisprudenziale segnato dalla pronuncia della Corte di cassazione 14 febbraio 2013, n. 6575 (1), la quale, considerato che la comunione legale tra coniugi è senza quote, ha affermato che i coniugi in comunione legale sono ambedue titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni che la compongono, per cui il pignoramento effettuato su un bene della comunione va notificato e trascritto nei confronti di ambedue i coniugi.
2. L’orientamento della Suprema Corte in punto di espropriazione avviata dal creditore particolare del coniuge
L’ordinanza in commento si uniforma al consolidato orientamento giurisprudenziale inaugurato nel 2013 dalla terza sezione della Corte di cassazione che, in virtù del potere di cui all’art. 363, co. 3, c.p.c., si è occupata della complessa questione riguardante la procedura da utilizzare per l’espropriazione forzata dei beni della comunione legale allorché debitore inadempiente è uno solo dei coniugi e si tratta di debiti personali. Segnatamente la Cassazione, ripresa la definizione della comunione legale tra coniugi come comunione senza quote data dalla Corte costituzionale 10 marzo 1998, n. 3112 , ha escluso che nel caso considerato possa fruirsi della disciplina sull’espropriazione di beni indivisi (art. 599 e ss. c.p.c.), stante appunto la natura di comunione senza quote della comunione coniugale, ha escluso l’uso della disciplina sull’espropriazione contro il terzo proprietario (art. 602 e ss. c.p.c.), considerata la sua eccezionalità, e ha concluso che: il creditore deve pignorare un intero bene della comunione legale; il pignoramento deve essere notificato anche al coniuge non debitore, che è parte processuale anche se non è obbligato; il pignoramento deve essere trascritto contro entrambi i coniugi; la documentazione ipocatastale depositata ex art. 567 c.p.c. deve riguardare entrambi i coniugi; l’avviso di cui all’art. 498 c.p.c. deve essere notificato anche ai creditori particolari del coniuge non obbligato; la metà del ricavato dalla vendita forzata va attribuita al coniuge non obbligato, a lordo delle le spese della procedura (3). Si tratta di una procedura la cui (necessaria) osservanza è stata ribadita costantemente dai giudici di legittimità (4) , sicché i giudici di merito, dopo qualche iniziale esitazione (in particolare negli uffici giudiziari propensi al pignoramento della quota del bene in comunione ex art. 599 e ss. c.p.c.), si sono adeguati ad essa.
3. La posizione della dottrina
La pronuncia del tribunale di Crotone mette in luce che il procedimento individuato dai giudici di legittimità (ormai) dieci anni fa, stenta a radicarsi nel sistema, siccome dall’esperienza pratica continuano ad emergere dubbi e perplessità sulla sua funzionalità e correttezza (5). La procedura mancando di un appiglio normativo, infatti, alimenta l’instaurazione di opposizioni esecutive ad ampio spettro, in evidente contrasto con la logica dell’efficacia e della rapidità della giurisdizione in executivis. Occorre allora segnalare che la dottrina in prevalenza ha criticato la soluzione patrocinata dai giudici di legittimità (6). In particolare, da un lato, si è condivisa l’affermazione della Cassazione per la quale il pignoramento investe il bene della comunione nella sua interezza ma – proprio per tale ragione – si è individuato nella disciplina sull’espropriazione contro il terzo proprietario di cui all’art. 602 ss. c.p.c. il riferimento normativo appropriato (7). Dall’altro lato, esclusa a monte la definizione della comunione legale come comunione senza quote, si è ammessa sia l’espropriazione del bene della comunione per l’intero, e in tal caso si è sollecitata l’applicazione della disciplina sull’espropriazione contro il terzo proprietario (art. 602 ss. c.p.c.), sia l’espropriazione della quota idealmente spettante all’obbligato sul singolo bene, e in tal caso si è sollecitata l’applicazione della disciplina sull’espropriazione di beni indivisi (art. 599 ss. c.p.c.) (8).
In uno specifico studio sul tema abbiamo osservato che dall’analisi storica dell’istituto della comunione dei beni tra coniugi emerge che la configurazione di essa come “comunione senza quote” è discutibile (9) . Inoltre abbiamo osservato che la pronuncia della Consulta n. 311/1988, su cui si fonda l’indicata posizione di legittimità, rimarca comunque che quando si versa sul terreno dell’espropriazione forzata il parametro della “quota” assume rilievo (sia pur sul piano funzionale) (10). Altresì abbiamo osservato che la disciplina della comunione legale tra coniugi contenuta nel codice civile dà riscontro che la conclusione della Suprema Corte riguardo allo scioglimento della comunione rispetto al bene venduto in sede esecutiva contrasta con l’art. 191 c.c., il quale non menziona tra le ipotesi tipiche e tassative di scioglimento della comunione legale l’esecuzione forzata. Dipoi abbiamo osservato che in virtù del combinato disposto degli artt. 189, co. 2, e 192, co. 2 e 4, c.c., dalla comunione legale è consentito soltanto il prelievo – anche coattivo – di quanto occorre per l’adempimento di un’obbligazione contratta da uno dei coniugi, per cui il residuo rimane in comunione, mentre il coniuge debitore ha l’obbligo di rimborsare alla comunione quanto da essa prelevato, ancorché, di regola, al momento dello scioglimento della comunione legale (11). Sulla scorta di tali rilievi abbiamo segnalato che la procedura delineata dai giudici della terza sezione della Corte di cassazione contrasta con le disposizioni sulla comunione dei beni tra i coniugi di cui agli artt. 189, co. 2, 191, 192, co. 2 e 4, c.c., e, tenuto conto delle peculiarità della comunione legale dei beni tra coniugi e delle esigenze di assicurare efficienza e celerità al processo esecutivo (12), abbiamo evidenziato che il sistema previsto dal legislatore è un sistema binario, “a geometria variabile”: talvolta il pignoramento cade sull’intero bene della comunione legale, talaltra il pignoramento cade sulla quota idealmente spettante al coniuge debitore sul bene in comunione. Una conclusione questa che, a nostro avviso, è dettata dall’osservanza del limite segnato dall’art. 189, co. 2, c.c., per il quale i creditori particolari del coniuge “possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato”, onde il creditore particolare del coniuge rimasto insoddisfatto valuta, di volta in volta, l’ampiezza dell’oggetto del pignoramento in base all’entità del credito vantato, alla consistenza del patrimonio personale del coniuge obbligato, alla consistenza del patrimonio della comunione legale ed alla possibilità concreta che il coniuge non obbligato proponga un’opposizione per far valere il superamento del delineato limite (rispetto al patrimonio complessivo della comunione). Pertanto, se il creditore effettua il pignoramento dell’intero bene in comunione si osserveranno le forme dell’espropriazione ordinaria, ma con l’instaurazione del contraddittorio, a pignoramento avvenuto, anche nei confronti del coniuge non debitore, con un avviso riconducibile a quello di cui all’art. 599, co. 2, c.p.c. (13), mentre se il creditore opta per il pignoramento della quota del debitore sul singolo bene in comunione si osservano, in quanto compatibili, le forme dell’espropriazione di beni indivisi ex art. 599 ss. c.p.c. Per ambedue le evenienze quanto residua dalla soddisfazione del credito è da imputarsi alla comunione legale, quale patrimonio su cui è caduta l’esecuzione forzata, mentre il coniuge non debitore trova ampia tutela nel rimborso alla comunione del valore dei beni di cui all’art. 189 c.c. previsto dall’art. 192 co. 2 c.c. (14). Ebbene il potere di scelta in tal guisa accordato al creditore non pone specifiche criticità siccome attiene esclusivamente all’individuazione dell’oggetto del pignoramento, a cui dipoi si riconducono i vari schemi procedimentali. Del resto la mancanza di un procedimento ad hoc, la pluralità e l’entità degli interessi in gioco (tutela del creditore, del coniuge non debitore, della famiglia e del coniuge debitore) giustificano un sistema strutturato su alternative procedimentali.
4. La decisione del tribunale di Crotone
Orbene nel caso di specie – come si è osservato – il pignoramento è sì caduto sull’intero bene in comunione, come previsto dalla Corte di cassazione, ma gli adempimenti relativi al pignoramento sono stati compiuti esclusivamente rispetto al coniuge debitore, non anche rispetto al coniuge non debitore pur qualificato dalla Corte di cassazione soggetto passivo dell’esecuzione. Pertanto il tribunale calabrese, sollecitato dall’opposizione del coniuge non debitore, ha dichiarato l’improcedibilità del pignoramento. In via preliminare si rimarca che il tribunale di Crotone – pur incidentalmente – ha mutato la qualificazione dell’opposizione avanzata dal coniuge non debitore da opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. in opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. In tal guisa ha compiuto un’operazione di non poco rilievo (15). Così operando il giudice di merito, infatti, si è discostato dalle indicazioni della Corte di cassazione contenute nella pronuncia 31 marzo 2016, n. 6230, che, nel ribadire i principi espressi nel 2013, ha indicato in modo dettagliato le opposizioni che il coniuge non debitore può proporre: l’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. per far valere l’estraneità alla comunione del bene di sua esclusiva proprietà (e non anche per far escludere dall’espropriazione una quota del bene); l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. per far valere la presenza di beni personali del coniuge debitore; l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per far valere la nullità degli atti che “comportano la violazione o la limitazione del suo diritto alla metà del controvalore del bene, come pure quelli che incidano sulla pienezza di quest’ultimo, se relativi alle operazioni di vendita o assegnazione”. Inoltre il giudice calabrese definendo l’opposizione proposta come opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. ha finito per parificare la posizione del coniuge non debitore escluso dalla procedura caduta sul bene della comunione al terzo proprietario escluso da un’espropriazione che ha ad oggetto il proprio bene (16). Ed invero la dottrina che ha esaminato funditus il tema dell’espropriazione contro il terzo proprietario, si è soffermata sul pregiudizio che il terzo può patire a causa della mancata partecipazione ad una espropriazione forzata che ha ad oggetto un proprio bene, e lo ha legittimato ad avviare l’incidente cognitivo per controllare la regolarità dello svolgimento del processo e ottenere l’eventuale residuo della vendita forzata. Occorre quindi domandarsi come l’impostazione del tribunale calabrese collimi con l’affermazione della Cassazione, altresì contenuta nella pronuncia del n. 6575/2013, secondo cui “la soggezione ad espropriazione di un bene sul quale ha eguale contitolarità il coniuge non debitore lo configura come soggetto passivo dell’espropriazione in concreto operata, con diritti e doveri identici a quelli del coniuge debitore esecutato”, siccome – a seguire il ragionamento del predetto tribunale – da un lato il coniuge non debitore (pur non potendo intendersi come il terzo di cui all’art. 602 c.p.c.) è configurato “soggetto passivo dell’esecuzione” (17) e dall’altro lato è legittimato a proporre l’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. Una conclusione, questa, che pare poco lineare. Orbene, è indubbio che nel caso di specie il bene aggredito esecutivamente non era di proprietà esclusiva del coniuge non debitore e neppure era di proprietà esclusiva del debitore. Si trattava di un bene della comunione coniugale, che secondo il dettato di cui all’art. 189, co. 2, c.c. è aggredibile dai creditori particolari di ciascun coniuge in via subordinata, in caso di vacanza del patrimonio personale. Pertanto il coniuge non debitore – nella sua peculiare posizione rispetto al bene pignorato – poteva sì proporre l’opposizione ex art. 619 c.p.c. ma per far valere il limite di aggredibilità segnato dall’art. 189, co. 2, c.c. o per sottrarre un bene proprio all’esecuzione.
Si rimarca ancora che la legge tutela il coniuge non debitore non attraverso la possibilità di ricevere la metà del ricavato della vendita bene pignorato – come stabilito dalla Cassazione – bensì attraverso altri strumenti tra cui, specificamente, l’obbligo di rimborso che il debitore deve effettuare alla comunione ex art. 192 co. 2 c.c. Pertanto, a seguire la nostra impostazione, nella specie nulla ostava a che il processo esecutivo incedesse senza estensione del pignoramento verso il coniuge non debitore, che comunque era stato avvisato della pendenza della procedura. Diversamente la declaratoria d’improcedibilità per mancato coinvolgimento come soggetto passivo dell’esecuzione del coniuge non debitore resa dal tribunale calabrese contrasta con la celere ed efficace tutela del credito, siccome il debitore e il suo coniuge una volta cancellata la trascrizione del pignoramento sul bene aggredito esecutivamente (come ha disposto il tribunale) agevolmente possono farlo uscire dal patrimonio della comunione coniugale. Del resto non può escludersi che l’opposizione proposta sia frutto di una collusione tra il coniuge non debitore e il coniuge debitore tesa proprio per paralizzare il processo di esecuzione in corso e ad ostacolare l’avvio di un’ulteriore esecuzione. Ad ogni modo meglio avrebbe fatto il tribunale di Crotone, volendo adeguarsi all’indicazione di legittimità, a disporre la rinnovazione del pignoramento (18).
5. Sollecitazioni alla riforma del regime patrimoniale della famiglia
La vicenda considerata rende evidente che l’approdo ermeneutico – o meglio la creazione di nuovo diritto – della Cassazione in punto di espropriazione dei beni della comunione per debiti di uno solo dei coniugi necessita di essere rimeditato. È allora da aggiungere che mentre il settore della giustizia familiare e minorile è stato pienamente innovato dalla recente riforma di cui alla legge delega 26 novembre 2021 n. 206 e al successivo d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, l’istituto del regime patrimoniale della famiglia attende, e necessita, dell’intervento urgente del legislatore. Tanto non solo per rimediare normativamente all’incongruente soluzione giurisprudenziale divenuta “diritto vivente” ma anche, e soprattutto, per adeguare il nostro sistema alle innovazioni sul regime patrimoniale della famiglia prefigurate in ambito europeo (19).
NOTE
(1) In Foro it., 2013, I, 3274, con nostre osservazioni e nota parzialmente critica di M. Acone, Espropriabilità dei beni della comunione legale per i debiti personali di uno dei coniugi; un passo avanti ed uno indietro della Corte di cassazione; in Nuova Giur. civ. comm., 2013, I, 663 ss., con nota critica di G. Costa, Responsabilità della comunione per i debiti personali dei coniugi: ancora non chiaro il concetto di quota; in Riv. dir. proc., 2014, 790 ss., con nota adesiva di M. Pilloni, L’espropriazione “integrale” dei beni del coniuge in regime di comunione legale. V. inoltre G. Balena, Brevi riflessioni sull’espropriazione dei beni in comunione legale, in Giusto proc. civ., 2014, 1 ss. Per un’analisi dettagliata della pronuncia sia consentito il rinvio al nostro, L’espropriazione promossa dai creditori particolari del coniuge. L’art. 189 c.c. tra dogmatica e diritto vivente, Torino, 2019, sp. 1 s. e 147 ss.
(2) In Giust. civ., 1988, I, 1288, con nota di A. Natucci, Alienazioni immobiliari e annullabilità della disciplina della comunione legale; in Nuova giur. civ. comm., 1988, I, 561, con nota di C. Marti, Comunione legale. Questione di legittimità costituzionale dell’art. 184, 1° e 2° comma, cod. civ.; in Riv. trim. dir. proc. civ., 1990, 259 ss.
(3) Si tratta di un iter espropriativo peculiare che si struttura in parte come espropriazione contro il terzo proprietario, in parte come espropriazione forzata ordinaria, in parte (negli esiti finali) come espropriazione di beni indivisi.
(4) Cass. 29 maggio 2015, n. 11175; Cass. 31 marzo 2016, n. 6230; Cass., ord., 24 gennaio 2019, n. 2047; Cass., ord., 14 gennaio 2021, n. 506; Cass. 4 gennaio 2022, n. 150, e, da ultimo, Cass., ord., 19 gennaio 2023, n. 1647, in cui però i giudici della nomofilachia, pur escludendo nella specie l’applicazione della disciplina sull’espropriazione di beni indivisi, hanno puntualizzato che “quand’anche si volesse ritenere applicabile all’espropriazione di un bene in comunione legale tra coniugi l’articolo 599 c.p.c., l’omissione del suddetto avviso non comporterebbe la nullità della procedura”.
(5) Così nel caso di cui a Trib Siracusa 26 luglio 2019 (in Fam. e dir., con nostra nota critica, Comunione legale e acquisto dell’immobile pignorato: un divieto per il coniuge non debitore?) si è ritenuto che la natura di soggetto passivo dell’esecuzione attribuibile al coniuge in comunione legale lo rende “debitore” in senso codicistico e quindi destinatario del divieto di presentare offerte di acquisto previsto dall’art. 571 c.p.c.
(6) Diversamente R. Tiscini (Espropriazione forzata di beni espropriazione forzata di beni facenti parte della comunione legale per debiti personali di un solo coniuge. Lo stato dell’arte, in Giusto proc. civ., 2019, 89 ss.) ha riconosciuto che la soluzione giurisprudenziale è soluzione di compromesso e nondimeno ha auspicato che la procedura “nuova” venga riversata in un testo di legge. In tal guisa l’A. ha modificando la propria posizione espressa in Espropriazione forzata di beni facenti parte della comunione legale per debiti personali di un solo coniuge alla prova del procedimento di espropriazione di beni indivisi, in Riv. esec. forz., 2008, 4, 716, ove infatti aveva ritenuto che andasse pignorato l’intero bene in comunione ma con l’osservanza delle forme dell’espropriazione di beni indivisi.
(7) M. Acone, L’espropriazione dei beni della comunione coniugale per i debiti personali di uno dei coniugi, in Riv. dir. proc., 2016, 1419.
(8) G. Balena, Brevi riflessioni sull’espropriazione, cit., 10, il quale, evidenziato che la restituzione della metà del ricavato della vendita forzata al coniuge non obbligato “contrasta insanabilmente con l’art. 192, 2° comma, c.c.”, ritiene che detta disposizione trova applicazione esclusivamente laddove l’espropriazione colpisce l’intero bene e si ha il soddisfacimento dei soli creditori personali del coniuge obbligato.
(9) L’espropriazione promossa dai creditori particolari, cit., sp. 178 ss.
(10) Del resto la conclusione della Corte di cassazione per la quale è consentito il soddisfacimento dei creditori del coniuge obbligato nei limiti della metà della somma ricavata con devoluzione in ogni caso al coniuge non obbligato dell’altra metà, contrasta con l’assunta definizione della comunione legale come comunione “senza quote”. Cfr. M. Acone (Espropriabilità dei beni della comunione, cit., § 2) il quale evidenzia che la quota “negata in apicibus, non può risorgere, ad espropriazione avvenuta, come Venere dalle acque del mare, sotto forma di porzione della forma ricavata”. Sul punto v. anche A. Cardino, Casistica su… creditori particolari del coniuge in comunione legale e oggetto del pignoramento fra diritto vivente e diritto morente, in Giur. mer., 2012, 629.
(11) Osserva M. Acone (L’espropriazione dei beni della comunione, cit., 1419) che la Cassazione così ragionando ha “cancellato” il disposto dell’art. 192, co. 2, c.c., norma che tutela il coniuge non debitore siccome dispone che il “debitore esecutato” al momento dello scioglimento della comunione (co. 4) rimborsi alla comunione il valore dei beni di cui all’art. 189 c.c.
(12) Si veda il nostro L’espropriazione promossa dai creditori particolari, cit., 192 ss.
(13) V. Trib. Napoli 6 aprile 1990, in Giur. it., 1991, I, 2, con nota di R. De Falco.
(14) Cfr., ancora, il nostro L’espropriazione promossa dai creditori particolari, cit., 57 ss., nonché B. Capponi, Espropriazione dei beni indivisi, in Bove, Capponi, Martinetto, Sassani, L’espropriazione forzata, in Giurisprudenza sistematica di diritto processuale civile, diretta da A. Proto Pisani, Torino, 1988, 528.
(15) Su cui v. R. Metafora, L’opposizione di terzo all’esecuzione, Napoli, 2012, 161.
(16) G. Miccolis, L’espropriazione forzata per debito altrui, Torino, 1988, 281. V. sul punto, se si vuole, anche il nostro Dell’espropriazione contro il terzo proprietario, in Codice commentato delle esecuzioni civili, a cura di G. Arieta, F. De Santis, A. Didone, Milano, 2016, 1494 ss.
(17) Secondo la Cassazione al coniuge non debitore però non va notificato il titolo esecutivo e il precetto
(18) Su cui v. Cass. 16 maggio 2008, n. 12429.
(19) Eventualmente nei termini suggeriti nel nostro, L’espropriazione promossa dai creditori, cit., 261 ss.