Brevi note sulla legittimazione dell’assegnatario della casa familiare ad agire ex art. 1415, co. 2, c.c.
autore: C. Pascale - numero: 1/2023
1. La questione
Con l’ordinanza in epigrafe, la seconda sezione della Corte di Cassazione affronta il tema della legittimazione all’azione di simulazione ex art. 1415, co. 2, c.c. da parte del coniuge assegnatario della casa familiare che sia terzo rispetto al contratto di compravendita avente ad oggetto quest’ultimo immobile. Segnatamente la Corte, nel descrivere le condizioni che legittimano l’assegnatario all’esercizio della suddetta azione, coordina la normativa concernente l’esercizio dell’azione di simulazione da parte del terzo e la sostituzione processuale con quella relativa all’opponibilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale, offrendo lo spunto per una riflessione sia dal punto di vista sostanziale che processuale.
2. L’assegnazione della casa coniugale e l’opponibilità ai terzi
Ai fini delle presenti note giova, innanzitutto, soffermarsi sull’istituto dell’assegnazione della casa familiare, definendone i contorni normativi e riportando alcuni rilevanti approdi giurisprudenziali sul punto. L’istituto in questione è attualmente disciplinato dall’art. 337-sexies c.c., il cui dettato prevede espressamente che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli”. Ponendosi in conformità col dettato normativo, la giurisprudenza ha escluso che il provvedimento di assegnazione dell’abitazione familiare possa avere finalità ulteriori rispetto alla tutela dei figli e dei loro interessi, quali il riequilibrio delle condizioni economiche dei coniugi ed il favore per il coniuge economicamente più debole (1).
Segnatamente, la finalità dell’assegnazione è quella di preservare l’habitat domestico per i figli minori o maggiorenni bisognosi di protezione, con la conseguenza che la presenza della prole risulta indispensabile a tal fine e, in mancanza della stessa, al giudice è inibito ogni provvedimento al riguardo, venendo meno la ragione dell’applicazione del suddetto istituto (2). Al riguardo, inoltre va sottolineato come sia ormai sopito il dibattito interpretativo sorto in passato in ordine sia alla natura giuridica del diritto scaturente dal provvedimento di assegnazione della casa familiare, sia all’opponibilità dello stesso ai terzi. Circa il primo punto, in particolare, era discusso se il provvedimento in questione fosse idoneo a radicare in capo al beneficiario una situazione giuridica soggettiva di tipo assoluto e reale o se, diversamente, attribuisse un diritto di godimento di natura personale. Vi è convergenza oggi nel senso del diritto personale di godimento (3) . Per quanto concerne, invece, l’opponibilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale, prima dell’entrata in vigore della l. n. 54 del 2006, si riteneva, ai sensi art. 6, co. 6, l. n. 898/1970, che “l’assegnazione (della casa familiare) in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell’art. 1599 c.c.”. La norma, applicabile anche ai procedimenti di separazione coniugale (4), aveva suscitato un acceso dibattito tra chi riteneva che, in mancanza di trascrizione, l’assegnazione non fosse opponibile ai terzi (5) e chi propendeva per la possibilità di riconoscere che – analogamente a quanto disposto dal comma 3 dell’art. 1599 c.c. in materia di locazione – un’assegnazione infra-novennale potesse essere opponibile ai terzi, anche se non trascritta, restando l’inciso “in quanto trascritta” riferibile ai soli casi di assegnazione ultra-novennale (6) . La questione è stata definitivamente risolta, a seguito degli interventi della Corte costituzionale (7) e delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (8), con i quali si è ritenuto che, ai sensi dell’art. 6, co. 6, l. div., il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare, in quanto avente data certa, è opponibile al terzo acquirente dell’immobile anche se non trascritto, purché entro il limite di un novennio decorrente dalla data del provvedimento e, qualora precedentemente trascritto, anche dopo i nove anni. Nonostante ciò, non sono mancate le voci di chi ha valutato criticamente la decisione delle Sezioni Unite, in quanto basata sull’assimilazione di situazioni, quali quella del locatario e quella del beneficiario del provvedimento di assegnazione, che, in realtà, sono del tutto differenti, auspicando pertanto la necessità di un intervento normativo finalizzato ad introdurre l’obbligo di trascrizione del provvedimento di assegnazione quale presupposto indefettibile per l’opponibilità dello stesso agli eventuali terzi acquirenti di diritti incompatibili (9). Tuttavia, anche a seguito dell’introduzione, nel 2006, della disposizione della disposizione (in allora) dell’art. 155-quater c.c. (oggi art. 337-sexies c.c.), in base al quale “il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili ai terzi ai sensi dell’articolo 2643 c.c.”, si è continuato a sostenere che la disposizione contenuta all’art. 6, co. 6°, l. n. 898 del 1970, non dovesse ritenersi tacitamente abrogata per effetto dell’estensione della nuova normativa, ben potendo, grazie al suo carattere di specialità, continuare ad assolvere la funzione tradizionalmente riconosciutagli dalla giurisprudenza (10); ciò, con la precisazione che il provvedimento in questione è opponibile al terzo acquirente, anche se non trascritto, solo a condizione che sia stato adottato anteriormente all’atto di acquisto da parte di quest’ultimo (11). Posto ciò, l’ordinanza in commento ha riconosciuto, quale ulteriore strumento a tutela del coniuge assegnatario della casa familiare nei confronti del successivo acquirente della stessa, la possibilità di esercitare l’azione ex art. 1415, co. 2, c.c., al fine di far valere la simulazione assoluta dell’atto di alienazione, sul presupposto che la mancata trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale integri quel pregiudizio cui la legge condiziona la legittimazione straordinaria del terzo (nella specie, del marito) ad agire in tal senso. Ciò indipendentemente dalla circostanza che all’assegnatario possa essere mosso un rimprovero a titolo di colpa per l’inerzia nella trascrizione del detto provvedimento (12).
3. La legittimazione straordinaria all’azione e la legittimazione del terzo all’azione di simulazione
La pronuncia in epigrafe, dunque, ha riconosciuto al coniuge assegnatario la posizione di terzo legittimato straordinario all’azione di simulazione ai sensi dell’art. 81 c.p.c. La norma testé citata, nello stabilire che, fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui, contiene sia la nozione di legittimazione ad agire (13) che quella di legittimazione straordinaria o sostituzione processuale; quest’ultima, in particolare, rappresentando un’eccezione al principio (scolpito dall’art. 24, co. 1, Cost.) della normale correlazione fra titolarità dell’azione e titolarità della situazione processuale dedotta in giudizio, attribuisce ai terzi non titolari del diritto la legittimazione a farlo valere nel processo in nome proprio (14); chiaramente, per definizione normativa, si tratta sempre di legittimazione ancorata ad ipotesi tipizzate dal legislatore, sicché ne va esclusa l’applicazione analogica (15). In conseguenza di ciò, quando un soggetto agisce in nome proprio per far valere un diritto altrui, deve dichiarare che il diritto in relazione al quale invoca una decisione è di altri e non suo, non essendo ammissibile una sostituzione processuale interna, con cui far valere un diritto affermando di esserne titolare, ancorché si riconosca al di fuori del processo che lo stesso è di un terzo nel cui interesse si agisce, in quanto il giudice deve decidere sull’esistenza del diritto oggetto della controversia nei termini in cui questa è prospettata nella domanda giudiziale (16). Vanno, invece, escluse dal novero dei casi di sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c. le ipotesi in cui l’attore, oltre a far valere un diritto proprio, chiede anche un provvedimento in proprio favore (17). Ai fini del nostro commento, giova, infine, evidenziare la sussistenza di un orientamento dottrinale secondo cui, il fenomeno della sostituzione processuale presupporrebbe un’ipotesi, tutt’altro che eccezionale, di interferenza tra due o più rapporti giuridici, nel senso che uno o più interessi relativi ad un rapporto, possono essere pregiudicati da vicende inerenti ad altro rapporto che col primo interferisca (18). In tali casi, al titolare dell’interesse esposto a pregiudizio sarebbe attribuita una legittimazione straordinaria. Tale carattere di straordinarietà va ravvisato nel fatto che l’ordinamento, in alcune ipotesi tassative, permette al titolare dell’interesse esposto a pregiudizio di far valere nel processo un diritto di cui la parte sostituita sia titolare, pur senza elevare ad autonomo diritto la situazione di interesse (19). Tuttavia, pur volendo ritenere che il pregiudizio conseguente all’interferenza tra i due rapporti sia il presupposto della suddetta legittimazione, è pur sempre vero che il sostituto agisce in giudizio per far valere un diritto altrui. Infatti, come evidenziato in dottrina, la legittimazione straordinaria ad agire viene riconosciuta ad un soggetto che sia titolare di un interesse personale alla proposizione di un’azione in nome proprio e per un diritto altrui, al fine di tutelare quest’ultimo. Dunque, pur essendo vero che, allorché il sostituto processuale eserciti il potere di agire in nome proprio per far valere un diritto altrui realizza e soddisfa un proprio interesse, bisogna pur sempre ammettere che tale interesse altro non è che il diritto del sostituito per la cui tutela è attribuita ad altro soggetto la legittimazione straordinaria e dunque, a ben vedere, non si configura un diritto proprio del sostituto processuale (20). Al contrario, l’art. 1415, co. 2, c.c., nel prevedere che i terzi possono far valere la simulazione “quando essa pregiudica i loro diritti”, attribuisce la relativa legittimazione solo a coloro la cui posizione giuridica risulti negativamente incisa dall’apparenza dell’atto (21). La disposizione del comma 2 dell’art. 1415 c.c., quindi, postula un interesse del terzo correlato all’esercizio di un proprio diritto (22), il quale appunto viene escluso, reso inopponibile o ridotto dall’atto (che si suppone essere stato) simulato (23), e costituisce lo strumento normativo finalizzato ad ottenere un provvedimento che, facendo prevalere la realtà sulla pregiudizievole situazione di apparenza, è favorevole esclusivamente ad esso terzo (24). Pertanto desta più di una perplessità la posizione, fatta propria dall’ordinanza in commento, che riconduce tale ipotesi nel novero delle figure di legittimazione straordinaria ovvero di sostituzione processuale.
4. La legittimazione del terzo, coniuge assegnatario, all’azione di simulazione
Il presupposto in base al quale si è riconosciuta la suddetta legittimazione è la minor tutela derivante dal non aver trascritto il provvedimento di assegnazione della casa familiare. Al riguardo – tralasciando il caso che ha originato la pronuncia qui in esame, ove sicuramente si prospettano profili di mala fede della società acquirente ed elementi idonei a far ritenere che si fosse trattato di una simulazione – si osserva che il principio di diritto esplicitato dai giudici di legittimità pone il terzo acquirente di un bene immobile assegnato ad uno dei coniugi in quanto casa familiare, ove il provvedimento di assegnazione non risulti trascritto, nella condizione di vedere pregiudicato il proprio diritto non solo entro i primi nove anni – arco temporale in cui il suddetto provvedimento gli è sempre opponibile in quanto avente data certa – ma anche successivamente, potendo sempre il coniuge assegnatario esercitare l’azione di simulazione della compravendita. Ebbene, la posizione testé riportata finisce – quanto meno in relazione alla disciplina civilistica degli effetti della simulazione rispetto ai terzi (art. 1415 c.c.) nelle ipotesi di simulazione assoluta dell’atto di disposizione della casa familiare assegnata al coniuge separato – per porre in secondo piano, se non addirittura nell’irrilevanza, le questioni che ruotano intorno alla trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare. Invero, in termini più generali, la giurisprudenza ha costantemente ragionato nel senso che la mancata trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare escluda l’opponibilità del vincolo oltre il novennio nei confronti del terzo che abbia successivamente acquistato l’immobile dal coniuge che ne era proprietario (25). Il legislatore, infatti, nell’effettuare la valutazione comparativa tra l’interesse dei figli a conservare l’habitat domestico e quello di natura patrimoniale di tutela dell’affidamento del terzo, ha inteso contemperare gli interessi coinvolti utilizzando il criterio della limitazione nel tempo, in difetto di trascrizione, della opponibilità ai terzi del provvedimento di assegnazione (26). La preminente tutela riconosciuta all’interesse del coniuge assegnatario (in quanto affidatario della prole) rispetto a quello del terzo, va, dunque, bilanciata con la necessità di garantire l’affidabilità e la certezza delle operazioni di mercato in ordine allo status giuridico dei beni circolanti (27); con la conseguenza che, in mancanza di trascrizione, trascorsi nove anni, il diritto personale di godimento dell’assegnatario non dovrebbe essere ulteriormente tutelato, altrimenti verrebbe meno quella che è la funzione tipica della trascrizione, ossia dirimere i conflitti tra più aventi causa dallo stesso autore o dante causa in base al criterio dell’inopponibilità dell’atto non trascritto nei confronti dei terzi, per i quali si ritiene come mai compiuto (28).
Il precedente di legittimità qui in commento si pone evidentemente in prospettiva differente poiché colloca in posizione preminente l’interesse del coniuge separato assegnatario della casa familiare, quanto meno nell’ipotesi nella quale costui intenda far valere la simulazione assoluta dell’atto di disposizione posto in essere dall’altro coniuge con soggetto estraneo alla comunione sull’immobile; azione di simulazione assoluta che può essere intrapresa, in assenza di trascrizione del provvedimento di assegnazione, ben oltre il novennio dalla data di emanazione di quest’ultimo provvedimento. Il che, in linea tendenziale, espone senza limiti di tempo il beneficiario dell’atto di disposizione alla perdita del diritto acquistato, considerato appunto che l’azione di simulazione assoluta comunemente viene riportata dalla giurisprudenza di legittimità all’azione di accertamento della nullità imprescrittibile ai sensi dell’art. 1422 c.c. (29).
NOTE
(1) Cass. 10 giugno 2022, n. 18878; Cass., ord., 29 settembre 2016, n. 19347; Cass. 24 luglio 2007 n. 16398, Fam. e Dir., 2008, 7, 695, con nota di E. Grasso; Cass. 26 gennaio 2006, n. 1545.
(2 )Cass., ord., 31 marzo 2022, n. 10453, in Quotidiano Giur., 2022; Cass., ord., 7 febbraio 2018, n. 3015; Cass. 1 agosto 2013, n. 18440; Cass. 22 marzo 2007, n. 6979, in Nuova giur. civ., 2007, 1163, con nota di E. Quadri; E. Al Mureden, La crisi della famiglia, in La separazione personale dei coniugi, Milano, 2015, 321 ss.; F. Danovi, in Trattato di diritto civile e commerciale, La crisi della famiglia, Il processo di separazione e divorzio, Milano, 2015, 565. (3) Cass., ord., 13 gennaio 2021, n. 377; Cass., ord., 10 aprile 2019, n. 9990; Cass. 19 settembre 2005, n. 18476, in Giust. civ., 2006, 1595 ss.; Cass. 3 marzo 2006, n. 4719; R. Lombardi, Il fallimento del coniuge e la regolamentazione assunta in sede di separazione consensuale in Il dir. fall. e soc. comm., 1305; M. Merello, “Affectio familiaris” ed opponibilità del “diritto” al godimento della casa familiare, in Diritto fam. e pers., 2017, 1371; C. Trapuzzano, Assegnazione della casa familiare, in Giur. Mer., 2011, 1731.
(4) Corte cost. 27 luglio 1989, n. 454, in Vita not., 1989, 449.
(5) In particolare, G. Gabrielli, Pubblicità legale e circolazione dei diritti: evoluzione e stato attuale del sistema, in Riv. dir. civ., 1988, I, 433, il quale ritiene che non emerga in maniera evidente la volontà del legislatore di subordinare la opponibilità del provvedimento alla trascrizione solo dopo che siano passati nove anni dal deposito dello stesso, in quanto, così interpretando, “sarebbe stata inutile, precisamente, l’espressa menzione della necessità di trascrivere, se tale necessità sussistesse solo al fine dell’opponibilità oltre il novennio, dal momento che a tale fine sarebbe bastato il puro e semplice rinvio alla disciplina dell’art. 1599, che già impone la trascrizione per questo solo effetto”.
(6) C. Itri, L’assegnazione della casa familiare nel processo di riforma del diritto di famiglia, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2021, 1203.
(7) Corte cost., ord., 23 gennaio 1990, n. 20.
(8) Cass., Sez. Un., 26 luglio 2002, n. 11096.
(9) A. Pischetola, Opponibilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale al terzo acquirente, nota a Cass., sez. un., 26 luglio 2002, n. 11096, in Riv. not., 2003, 713.
(10) C. Itri, L’assegnazione, cit., 1203.
(11) Cass., ord., 20 aprile 2022, n. 12611.
(12) Cass., ord., 26 settembre 2022, n. 27996, in Dir. & Giust., 2022, 27 settembre.
(13) A. Attardi, Legittimazione ad agire, in Digesto civ., X, Torino, 1993, 524.
(14) Ibidem.
(15) N. Picardi, La sostituzione processuale, Milano, 1964, 134 ss. N. Picardi, in Le fonti del diritto italiano, I testi fondamentali commentati con la dottrina e annotati con la giurisprudenza, Codice di procedura civile, a cura dello stesso, sub. art. 81, Milano, 2008, I, IV, 551.
(16) A. Attardi, Legittimazione, cit., 524.
(17) C. Consolo, Sub art. 81, in Codice di procedura civile commentato, diretto dallo stesso, Milano, vol. 1, IV, 895; G. Costantino, Legittimazione ad agire, in Enc. Giur., XVIII, Roma, 1990, 8.
(18) N. Picardi, Le fonti del diritto, cit., 550; L. Montesano, La tutela giurisdizionale dei diritti, Torino, 1994, 97.
(19) E. Allorio, Diatriba breve sulla legittimazione ad agire, in Riv. trim. dir. e proc., 1955, 133; E. Garbagnati, Azione e interesse, in Jus, Milano, 1955, 316.
(20) A. Attardi, Legittimazione, cit., 524.
(21) V. Cintio, Azione di simulazione e legittimazione del terzo ex 2° comma art. 1415 c.c., in Giur. It., 2015, 6, 1335; E. Gabrielli, Sub art. 1415, Commentario del codice civile, Dei contratti in generale, a cura di E. Navaretta e A. Ortesano, Milano, 462; Cass., ord., 14 giugno 2022, n. 19149; Cass. 30 dicembre 2020, n. 29923; Cass. 21 febbraio 2007, n. 4023; Cass. 30 marzo 2005, n. 6651.
(22) Cass., ord., 14 giugno 2022, n. 19149; Cass. 13 febbraio 2002, n. 2085.
(23) V. Cintio, Azione di simulazione, cit., 1335; Cass. 05 febbraio 2015, n. 2154, in Giur. It., 2015, 6, 1335, con nota di V. Cintio.
(24) Autorevole dottrina ritiene che, quando l’attore, oltre a far valere un diritto proprio, chieda anche un provvedimento in proprio favore, sia da escludersi che si verta in un caso di legittimazione straordinaria all’azione ex art. 81 c.p.c. v. C. Consolo, Codice op. cit., 895; G. Costantino, Legittimazione, cit., 8.
(25) Ex multis Cass. 18 settembre 2009, n. 20144, in Nuova Giur. Civ, 2010, 4, 1, 390, con nota di C. Abatangelo.
(26) A. Di Lallo, Coniuge assegnatario della casa coniugale vs terzi: il bilanciamento degli interessi contrapposti, in Dir. & Giust., 2019, 3.
(27) R. Puce, Convivenza di fatto, opponibilità della assegnazione della casa familiare e trascrizione, in Corriere Giur., 2016, 12, 1552.
(28) G. Chiné, A. Zoppini, Manuale di diritto civile, con il coordinamento della riedizione a cura di L. Nonne, Molfetta, XIII, 2021, 54.
(29) C. Venditti, La simulazione, in G. Amadio, F. Macario (a cura di), Diritto civile, Norme, questioni, concetti, vol. I, Parte generale. Le obbligazioni. Il contratto. I fatti illeciti e le altre fonti delle obbligazioni, Bologna, 2022, 878.