La violenza e il processo civile
autore: G. Albiero - numero: 1/2023
Sommario: Premessa. - 1. Le nuove norme speciali. Ambito di applicazione. - 2. Il procedimento. Poteri e oneri delle parti. Poteri del giudice. - 3. Divieto di mediazione e tentativo di conciliazione. - 4. Ascolto del minore. Rifiuto del minore a incontrare il genitore. - 5. Provvedimenti del giudice. Nuove tutele a favore delle vittime di violenza.
Premessa
Tra gli aspetti più rilevanti e innovativi della riforma del processo per le persone i minorenni e le famiglie, vanno menzionate certamente le norme riguardanti la violenza domestica e di genere. Nel processo civile, infatti, il primo intervento con cui sono state apprestate, da parte del legislatore italiano, tutele a favore dei soggetti appartenenti a un nucleo familiare, vittime di violenze è rappresentato dall’introduzione degli ordini di protezione. Tuttavia, nei casi di violenza, il processo civile non subiva alcuna variazione, nemmeno in ordine alla possibilità di chiedere il risarcimento del danno endo-familiare, avendo sempre la giurisprudenza di merito e di legittimità, con orientamento assolutamente consolidato, ritenuto che tale domanda non potesse trovare ingresso nel processo di separazione o divorzio, escludendo l’art. 40 c.p.c. la connessione tra procedimenti soggetti a riti diversi (rito speciale e rito ordinario). Dopo l’introduzione, con la l. 154/2001, degli ordini di protezione contro gli abusi familiari, previsti dagli artt. 342-bis e ter c.c., il legislatore italiano non era più tornato ad occuparsi dei fatti di violenza all’interno del processo civile e in particolare nelle controversie familiari. Tuttavia, l’allarmante diffusione della violenza all’interno delle mura domestiche e una serie di interventi legislativi storici (1) legati anche e soprattutto alle influenze sovranazionali, alla ratifica da parte dell’Italia della c.d. Convenzione di Istanbul e il primo rapporto Grevio 2020 sull’Italia (2), nonché ancora le numerose condanne nei confronti dell’Italia da parte della Corte EDU in relazione alle c.d. prassi vittimizzanti sia nell’ambito dei procedimenti penali che in sede civile (3), hanno indotto il legislatore delegato alla riforma del processo civile, ad elaborare, con la l. 206/2021, una serie di principi direttivi specificamente destinati ai casi di violenza di genere e domestica, poste in essere da uno dei due partner nei confronti dell’altro, ovvero nei confronti dei figli minori. Il legislatore italiano ha preso finalmente atto che è proprio nelle controversie familiari che va fatta emergere la violenza ed anzi, che è necessario intercettarla subito, quando si manifesta, al fine di interrompere al più presto il c.d. ciclo della violenza. Si è giunti alla consapevolezza che sia necessario valutare il contesto familiare in cui si è consumata la violenza prima dell’assunzione dei provvedimenti aventi ad oggetto l’affidamento dei figli minori, nonché l’addebito della separazione e ciò al fine di consentire al giudice della famiglia di provvedere adeguatamente, tenendo conto dei fatti di violenza che hanno caratterizzato quel contesto familiare. Abbiamo quindi assistito a un netto cambio di rotta, messo in atto dal legislatore delegato, sulla base della considerazione che le controversie familiari sono “il luogo privilegiato per l’emersione della violenza domestica”(4) e che dunque il contrasto della violenza domestica e di genere non deve avvenire solo nelle aule di giustizia penale. Ha dato certamente una spinta importante all’introduzione delle “Disposizioni particolari” inserite nella Sezione denominata “Della violenza domestica o di genere” nel nuovo Titolo IV bis del codice di procedura civile, anche il “Rapporto sulla violenza di genere e domestica nella realtà giudiziaria” approvato dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere, nella seduta del 17 giugno 2021, che ha evidenziato “una sostanziale invisibilità della violenza di genere e domestica nei tribunali civili” (5). Tuttavia, l’invisibilità della violenza di genere e domestica nell’ambito dei procedimenti civili non è l’unica criticità emersa: invero, finora è stata spesso confusa la violenza domestica e di genere con il conflitto familiare fino a giungere a ritenere la sofferenza della donna, dovuta alle ripetute violenze, un grave disturbo psicologico tale da non renderla idonea a svolgere il ruolo materno. Non è superfluo considerare che il conflitto familiare è molto comune nelle coppie genitoriali in fase di dissoluzione, ma a differenza dei casi di violenza domestica e di genere presuppone una situazione interpersonale basata su posizioni simmetriche, mentre la violenza nasce proprio da uno squilibrio di posizione nella relazione tra i due partners.
1. Le nuove norme speciali.
Ambito di applicazione Con il d.lgs. n. 149/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2022, Supplemento n. 38 è stata data attuazione ai principi di delega di cui alla l. 206/2021 art. 1 comma 23 lettere b), f), l), m), n), t), ff), effettuando, quanto ai casi di violenza domestica e di genere, un incisivo e sistematico intervento. È stato introdotto il nuovo Titolo IV bis contenente le norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, suddiviso in tre Capi, di cui il primo dedicato alle Disposizioni generali, il secondo che disciplina il procedimento sia di primo che di secondo grado, e il Capo III relativo alle Disposizioni particolari, ove la I Sezione è stata rubricata “Della violenza domestica e di genere”. L’ambito di applicazione della nuova normativa è delimitato dall’art. 473-bis c.p.c. che è molto ampio e comprende tutti i procedimenti contenziosi relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie, attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni. L’art. 473-bis.40 delimita invece l’ambito di applicazione dei procedimenti ai quali vanno applicate le disposizioni speciali relative alla violenza domestica e di genere e cioè i procedimenti in cui una delle parti alleghi di essere vittima di violenza agita nei suoi confronti dal partner o ex partner, o fatti di violenza assistita o abusi di cui siano vittime i figli minori delle stesse parti. Dei 72 articoli costituenti il nuovo processo di famiglia, 7 sono dedicati alla violenza domestica o di genere (artt. 473- bis.40 - 473-bis.46) e si applicheranno a tutti i ricorsi nei quali le parti esporranno abusi familiari o condotte di violenza domestica e di genere, poste in essere da una parte nei confronti dell’altra o nei confronti dei minori. Le disposizioni di cui agli artt. 473-bis.40-46 c.p.c. prevedono regole speciali, sia in ordine ai tempi del giudizio, che in ordine ai poteri istruttori e decisori del giudice e infine con riferimento alle particolari cautele da accordare alle vittime di violenza. Non può sfuggire che il legislatore delegato ha scelto di utilizzare una nozione molto ampia nell’art. 473-bis.40 senza inserire una elencazione nemmeno esemplificativa in modo da ricomprendere nell’ambito di applicazione delle nuove norme tutte le forme di violenza anche fattispecie che prescindono da specifiche ipotesi di reato (es. percosse, violenza c.d. economica e dunque in presenza di tutte le forme di violenza, fisica, psicologica, economica) e ciò in aderenza a quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul. La specialità delle norme è rappresentata non solo dalla connotazione di snellezza e agilità del procedimento, ma soprattutto dalla previsione di ampissimi poteri di impulso del giudice, il quale già dalle prime fasi processuali dovrà accertare la fondatezza o meno delle allegazioni di violenza, auspicando tuttavia che l’ampiezza e la genericità con cui è stato delimitato l’ambito normativo, non comporti un’applicazione indiscriminata delle disposizioni speciali sulla violenza. Anzi, va osservato che al fine di evitare che il processo si trasformi in un’altra forma di violenza, attraverso le c.d. prassi vittimizzanti, nell’ambito delle controversie familiari in cui siano stati dedotti fatti di violenza, al giudice è stato dato acceso a una vera e propria “corsia preferenziale”, attraverso la previsione degli ampissimi poteri di cui è stato dotato. Altra innovativa previsione che consentirà al giudice delle persone, minorenni e famiglie di acquisire informazioni utili ai fini dell’assunzione dei provvedimenti relativi all’affidamento dei figli minori, è l’ampio coordinamento tra le diverse autorità giudiziarie (civile, penale e minorile) nonché la rivisitazione del ruolo del Pubblico Ministero.
2. Il procedimento.
Poteri e oneri delle parti. Poteri del giudice Quanto alla norma di cui all’art. 473-bis.41 relativa alla forma della domanda, il legislatore della riforma, oltre a richiamare gli elementi di cui alla norma dell’art. 473-bis.12 (Forma della domanda) prevede espressamente l’onere di specificare negli atti introduttivi eventuali procedimenti, anche pendenti, relativi alle condotte di violenza o agli abusi, a carico di tutte le parti processuali, ivi compreso il pubblico ministero (art. 473- bis.13 Ricorso del p.m.). Si tratta pertanto di un onere di allegazione a carico di tutte le parti e che riguarda eventuali provvedimenti emessi tanto dall’Autorità giudiziaria che amministrativa (es. ammonimento Questore) sia in generale verbali sommarie informazioni, verbali deposizioni testimoniali ecc. L’accezione usata dal legislatore “accertamenti svolti” è volutamente generica. Le parti sono libere di allegare qualsivoglia elemento utile a sostegno della propria tesi. Quanto alle norme che riguardano il procedimento e l’istruttoria, tutte aventi l’obiettivo di evitare i fenomeni di c.d. vittimizzazione secondaria (artt. 473-bis.42 e 44) il giudice:
– può disporre l’abbreviazione dei termini fino alla metà;
– deve anche d’ufficio e senza alcun ritardo compiere tutte le attività previste dalle disposizioni speciali;
– può disporre mezzi di prova al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile) con il rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa);
– deve chiedere al p.m. o ad altre Autorità (giudice penale, minorile, autorità amministrativa informazioni in merito all’esistenza di eventuali procedimenti e la trasmissione degli atti;
– procede all’interrogatorio libero delle parti sui fatti allegati avvalendosi se necessario di esperti;
– assume sommarie informazioni da persone informate dei fatti; assume d’ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli;
– acquisisce atti e documenti presso gli uffici pubblici;
– acquisisce rapporti di intervento e relazioni di servizio redatti dalle forze dell’ordine, salvo che non siano coperte da segreto istruttorio.
Le norme riguardanti il procedimento e l’istruttoria contengono inoltre disposizioni finalizzate espressamente a fornire al giudice e ai suoi ausiliari strumenti di tutela della sfera personale e la dignità, la personalità e la sicurezza della vittima, e più precisamente il giudice deve:
– evitare, se opportuno, la contemporanea a presenza delle parti avvalendosi degli strumenti per evitare contatti diretti tra vittima e presunto abusante/maltrattante (udienza da remoto, scansioni orarie);
– nel caso di nomina di CTU o di incarico ai Servizi sociali o sanitari, deve indicare nel provvedimento la presenza di abusi o violenza e ciò per evitare che la violenza venga confusa con la mera conflittualità;
– non inserire nel decreto di fissazione dell’udienza l’invito alle parti a rivolgersi a un mediatore familiare, quando sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di condanna o misura cautelare civile o penale, ovvero penda procedimento penale per abusi o violenza in fase successiva ai termini di cui all’art. 415-bis c.p.p.;
– può disporre la secretazione dell’indirizzo di residenza della vittima quando è inserita in collocazione protetta.
3. Divieto di mediazione e tentativo di conciliazione
L’art. 473-bis.43 prevede un divieto espresso di procedere da parte del giudice alla mediazione, con una previsione dettagliata nel primo capoverso, ma assolutamente generica nel secondo.
In caso di allegazione di fatti di violenza, è stato previsto per il giudice il divieto di procedere al tentativo di conciliazione e per il mediatore, il divieto di procedere alla mediazione in presenza di condanne o pendenza di procedimenti penali in fase successiva alla notificazione dell’avviso di conclusioni indagini, anche nel caso in cui le allegazioni di fatti di violenza vengano prodotte nel corso del procedimento. Va inoltre, sotto tale profilo, richiamata la norma di cui all’art. 472-bis.42 che prevede testualmente all’ultimo comma: “Le parti non sono tenute a comparire personalmente all’udienza di cui all’articolo 473-bis.21. Se compaiono, il giudice si astiene dal procedere al tentativo di conciliazione e dall’invitarle a rivolgersi ad un mediatore familiare. Può comunque invitare le parti a rivolgersi a un mediatore o tentare la conciliazione, se nel corso del giudizio ravvisa l’insussistenza delle condotte allegate”. Con dette previsioni è stata data attuazione al principio di delega contenuto nell’art. 1 del comma 23 lett. f) n) ed m) l. 206/2021 con la previsione del divieto, in caso di allegazione di fatti di violenza, da parte del giudice di procedere al tentativo di conciliazione e da parte del mediatore il divieto di procedere alla mediazione in presenza di condanne o pendenza di procedimenti penali in fase successiva alla notificazione dell’avviso di conclusioni indagini, anche nel caso in cui le allegazioni di fatti di violenza vengano prodotte nel corso del procedimento. A parere di chi scrive, il divieto previsto dalla norma di cui all’art. 473-bis.43 non è rispondente al dettato normativo della Convenzione di Istanbul, che all’art. 48 prevede invece il divieto al ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie, incluse la mediazione e la conciliazione in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della predetta c.d. Convenzione di Istanbul. Pertanto, il divieto contenuto nella Convenzione di Istanbul non si riferisce alla mediazione in generale, ma al carattere di obbligatorietà della stessa. Sotto questo profilo, va menzionato il Protocollo Zeuss (6) in materia di atti persecutori, violenza domestica e violenza di genere, siglato dal CIPM (Centro Italiano per la Prevenzione e Mediazione) e da oltre trentacinque Questure italiane, che viene utilizzato per intercettare la violenza domestica e di genere prima che assuma proporzioni più importanti e per far intraprendere agli autori della violenza o degli abusi un percorso orientato all’acquisizione della consapevolezza del disvalore penale delle azioni commesse. L’attuazione di tale protocollo ha dato risultati apprezzabili dimostrando che la mediazione e la rieducazione possono in alcuni casi portare al recupero del soggetto violento e soprattutto che tale percorso può rappresentare una forma di tutela della vittima di violenza, evitando la c.d. escalation della violenza.
4. Ascolto del minore.
Rifiuto del minore a incontrare il genitore Il legislatore della riforma ha dedicato poi, nell’ambito delle disposizioni speciali sulla violenza domestica e di genere, una disposizione specifica, l’art. 473-bis.45, all’ascolto del minore, e ciò nonostante avesse già introdotto, agli artt. 473-bis.4 e 5, le norme generali relative a questo importante e delicato momento processuale. L’art. 473-bis.45 nel ribadire, nel momento dell’ascolto del minore la centralità del giudice, prevedendo che il giudice vi proceda personalmente e senza ritardo, ha prescritto che il giudice faccia in modo di evitare di fare incontrare e avere contatto diretto tra il minore e l’autore della violenza: ogni momento, gesto, comportamento, contegno del minore non dovrà essere trascurato da parte del giudice che dovrà riuscire a cogliere anche il linguaggio non verbale del minore. Quanto alle modalità di ascolto l’art. 473-bis.45 si limita a richiamare le norme generali in tema di ascolto del minore, ivi compresa la videoregistrazione. Inoltre, per evitare rischi di vittimizzazione secondaria, detta disposizione di legge prevede una eccezione all’obbligatorietà dell’ascolto, prevedendo che nel caso in cui il minore sia stato già stato ascoltato in altri procedimenti, verranno acquisite agli atti del procedimento le risultanze di tale ascolto. La ratio della norma è evidente: attraverso la regola specifica, che consente al giudice di derogare alla regola della obbligatorietà dell’ascolto, si eviterà di esporre il minore, vittima di violenza diretta o assistita, a una forma di vittimizzazione secondaria. In ordine alle norme che riguardano l’ascolto del minore, sebbene inserita tra le norme di carattere generale e non tra quelle speciali riguardanti i fatti di violenza, va citata anche la norma di cui all’art. 473-bis.6, specificamente destinata a regolamentare l’ipotesi di rifiuto del minore a relazionarsi con uno o entrambi i genitori. Dietro il rifiuto del minore, specie se già adolescente, si cela infatti un forte disagio e una grande sofferenza che affondano le radici più profonde nella relazione affettiva; nei casi in cui il minore sia stato vittima diretta o assistita di violenza o abusi, la relazione figlio-genitore violento può risultare a volte irrimediabilmente compromessa.
5. Provvedimenti del giudice.
Nuove tutele a favore delle vittime di violenza L’art. 473-bis.46 c.p.c. infine, prevede che il giudice della controversia familiare, già all’esito dell’istruttoria sommaria, possa emettere, nell’ipotesi in cui ravvisi la fondatezza delle allegazioni di fatti di violenza/abusi, adotti i provvedimenti provvisori più idonei a garantire alla vittima di violenza tutela adeguata ed efficace, richiamando in modo espresso gli ordini di protezione contro gli abusi familiari, come previsti dall’art. 473-bis.70 c.p.c. Il giudice potrà inoltre disporre, in base all’art. 473-bis.46 c.p.c., l’intervento dei Servizi socio-sanitari e la secretazione dell’indirizzo di residenza/domiciliazione della vittima di violenza, quando quest’ultima sia stata inserita in un programma di collocazione protetta. Il Legislatore della riforma ha dunque confermato la scelta effettuata oltre venti anni fa introducendo nell’ordinamento italiano, gli ordini di protezione come strumento di tutela delle vittime di violenza domestica, ritenendolo evidentemente uno strumento efficace per accordare loro, in via provvisoria, alternativa o cumulativa, misure di tutela personale ed economica, anche a seguito di indagini della Polizia tributaria. Gli ordini di protezione invero, hanno carattere temporaneo e durata di non oltre un anno, eventualmente prorogabile, su istanza di parte e nell’ipotesi di presenza di minori anche su istanza del Pubblico ministero, solo se ricorrano gravi motivi e per il tempo strettamente necessario. In conclusione, si può certamente affermare che il riconoscimento della rilevanza della violenza, nell’ambito delle controversie familiari, rappresenta un passaggio non solo molto atteso dall’Avvocatura, ma inoltre sicuramente epocale, laddove, in aderenza all’indirizzo interpretativo più recente della Suprema Corte di legittimità (7), riconosce che il comportamento violento del genitore, può comportare persino la compromissione del diritto alla bigenitorialità.
NOTE
(1) L. n. 69/2019 del 19 luglio 2019 c.d. “codice rosso”, Modifiche al codice penale, codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, art. 14, Modifiche alle norma di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e agli articoli 90-bis e 190-bis del codice di procedura penale comma 1 che ha inserito l’art. 64-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
(2) Ratifica da parte dell’Italia con la l. n. 77 del 27 giugno 2013 della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e il primo rapporto Grevio 2020 sull’Italia. Il Grevio è un organismo indipendente del Consiglio d’Europa istituito con l’art. 66 della c.d. Convenzione di Istanbul, responsabile del monitoraggio dell’attuazione della Convenzione di Istanbul.
(3) Corte EDU, Sez. I, ricorso 5671 del 2016, J.L. c Italia 27 maggio 2021; Corte EDU, sentenza n. 254226/2020 del 10 novembre 2022, Caso I.M. e altri contro Italia. In https://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/
(4) Relazione illustrativa al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149: “Attuazione della legge 26 novembre 2021 n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata” in G.U. del 19 ottobre 2022, n. 245, S.S. n. 5.
(5) Senato della Repubblica, XVIII Legislatura, Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere, Doc. XXII-bis n. 4.
(6) Protocollo Zeuss, attivo da aprile del 2018, reperibile in www.poliziadistato.it.
(7) Cass. civ., sez. I, ord., n. 286 del 24 marzo 2022, in Diritto & Giustizia 2022, 10 gennaio