Gli aspetti giuridici, educativi e sociali delle implicazioni relative alla intersezione delle vulnerabilità minori-minori e stranieri-LGBTQIA+. Focus*
autore: M. Labriola - numero: 1/2023
Prima Parte
La questione che affronterò in questo mio intervento necessita una premessa. Quando parliamo di minori, migranti stranieri o italiani, l’approccio che deriva dalla lettura della nostra Carta Costituzionale ci induce ad individuare, per tutti i minori presenti nel nostro Stato, la stessa tutela, in base al principio di uguaglianza. Non ho la pretesa (credo che sia più un argomento di carattere psicologico e sociologico) di affermare che non vi siano discriminazioni tra i soggetti minori di età, ma colgo l’occasione per riflettere sulle legislazioni, soprattutto per quanto riguarda le discipline che regolamentano le varie tipologie di ingressi dei minori stranieri in Italia. Nella parte conclusiva di questo nostro lavoro evidenzierò quali siano le tutele, non decisamente ampie, ma un po’ differenziate, tra i minori stranieri e i minori italiani. Inizio con l’indicare la percentuale di minori entrati in Italia nel 2021 rispetto ai soggetti maggiorenni: il 71% sono uomini adulti, il 7% sono donne adulte, il 21% sono minorenni. Nel numero di questi minori, si consideri la particolare rilevanza degli ingressi dei cosiddetti MSNA, ovvero dei minori stranieri non accompagnati. Non sono minori senza famiglia, non sono orfani, ma sono minori che, attraverso le modalità di ingresso clandestino in Italia, accedono senza essere accompagnati da adulti.
Ci soffermeremo su questa categoria perché, in realtà, sul minore straniero non accompagnato la legislazione europea e italiana hanno dato uno sguardo particolarmente attento, nel senso che la pericolosità della vita di un minore senza protezione di tipo familiare, ovviamente, è più rilevante di quanto possa essere quella di un minore che, ancorché straniero, abbia in qualche modo una rete a cui fare riferimento. Di seguito, l’elenco dei minori stranieri entrati fino a ottobre 2021 in Italia per fasce di età.
Come possiamo vedere, la fascia di età dei più piccoli da 0 a 4 anni è quella maggiormente presente; dai 15 ai 19 anni la percentuale è un po’ più bassa. Stiamo parlando dei dati complessivi delle presenze dei minori stranieri in Italia alla data di rilevazione (ottobre 2021). Si tratta di tutti i minori presenti, dunque, anche di coloro che, nati in Italia, vengono considerati stranieri di prima o seconda generazione. Sono, quindi, minori che non sono arrivati in Italia da stranieri, ma sono nati in Italia da famiglie straniere, perciò non hanno la cittadinanza italiana (in Italia, come tutti sappiamo, la legge sullo ius soli non è stata ancora introdotta). I minori stranieri provenienti dai Paesi terzi, che sono quelli che possono subire maggiormente situazioni discriminatorie, sono quelli che ho classificato in quattro gruppi:
1. i minori stranieri che si trovano con genitori stranieri o legalmente affidati, quindi soggetti alla normativa italiana;
2. i minori stranieri affidati ad adulti stranieri in ambito familiare;
3. i minori stranieri privi di assistenza e di rappresentanza da parte di genitori o di adulti, per cui sono legalmente responsabili i tutori che verranno nominati dai tribunali per i minorenni;
4. i minori stranieri che vivono con adulti, non in ambito familiare, legalmente responsabili per una normativa interna.
Molto spesso, soprattutto nei paesi musulmani, questi minori arrivano attraverso quello che viene chiamato l’istituto della kafala. La giurisprudenza si è da tempo espressa sulla legittimità di tali affidamenti, in taluni casi con risposta affermativa. Sono presenti, poi, minori affidati di fatto ai parenti entro il quarto grado di parentela. La legge italiana sull’affidamento, Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori, legge n. 183 del 1984, non regolamenta l’ipotesi dell’eventuale affidamento di fatto di un minore, anche italiano, presso un parente entro il quarto grado di parentela. In questo grafico possiamo osservare come i minori presenti per regioni di accoglienza al 30 aprile del 2021, in Puglia sono poco meno di 400.
La questione che desta maggior preoccupazione come elusione di tutela, quella su cui le forze dell’ordine devono concentrarsi maggiormente, è quella relativa alla fuga dei minori. I c.d. stranieri irreperibili sono quasi sempre minori non accompagnati, quindi soli, che scompaiono all’arrivo, più di due al giorno ad oggi. In Italia ogni 10 ore e 57 minuti sparisce un minore straniero e diventa irreperibile. Il problema è significativo atteso che questi minori corrono il rischio di essere rapiti per ottenere il riscatto dai genitori che sono ancora in patria, di essere assoldati dalla criminalità locale, di diventare vittime della tratta e della schiavitù, di essere assoldati per spaccio di stupefacenti, di essere costretti alla prostituzione, all’accattonaggio, di essere oggetto di vendita di organi, di pedopornografia. Ovviamente, la sorte per questi minori è quella della invisibilità, il non essere visti e il diventare trasparenti all’interno del Paese significa assenza assoluta di tutela. Le analisi sollecitate dalla Convenzione ONU dei diritti del fanciullo mostrano che in assoluto nel mondo il 51% della migrazione è minorile, così vengono suddivise le diverse tipologie dei minori da proteggere: quelli provenienti da zone di guerra, quelli sottoposti ad abusi e minacce, quelli dipendenti da adulti pericolosi. Ma attenzione, perché esiste un’ulteriore categoria (che è inclusa nell’analisi dello studio che stiamo effettuando) di soggetti particolarmente a rischio per situazioni di vulnerabilità, quali l’omosessualità. Il minore di età è considerato sempre vulnerabile dalla normativa, lo è, come dire, in re ipsa, ancor di più nei casi di omosessualità o transgender. La legislazione da cui prendere le mosse con riguardo alla tutela del minore straniero in Italia è quella del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, l. n. 286/1998, c.d. Turco-Napolitano. Successivamente, sono intervenute altre normative nazionali. Si enumerano, tra le altre: La l. 30 luglio 2002, n. 189, meglio nota come legge Bossi-Fini, d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, c.d. Salvini, per approdare al d.l. n. 130 del 2018, noto come “decreto Lamorgese”, contenente Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, che ha attenuato le restrizioni che Salvini aveva previsto per gli ingressi degli stranieri nel nostro Paese. Ma la normativa che qui ci interessa particolarmente è la l. 7 aprile 2017, n. 47, c.d. legge Zampa, recante “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”. L’art. 1 afferma che i minori stranieri non accompagnati godono degli stessi diritti in materia di protezione dei minori italiani e comunitari. Quello di cui ci stiamo occupando e che stiamo analizzando, cioè la tutela dei minori in Italia, potrebbe dirsi assolutamente estesa anche ai minori stranieri non accompagnati, nonché ai minori stranieri di Paesi Terzi anche accompagnati dalle famiglie. Il mio assunto parte dal presupposto che tutta la tutela minorile è applicabile a tutti stranieri e non in Italia, ancorché ovviamente le differenze e le discriminazioni partano da motivi non tanto legati alla minore età (in quanto la vulnerabilità dei minori è evidente per tutti), quanto alle discriminazioni derivanti dalle etnie, dall’estraneità e dalla diversità. I minori stranieri non accompagnati hanno anche delle tutele derivanti da alcune leggi precedenti. Il d.l. n. 251/2007 afferma che fino ai 18 anni il minore privo di assistenza all’interno del nostro Stato viene considerato un minore vulnerabile. Allo stesso viene nominato un tutore, a norma dell’art. 343 del codice civile, che deve beneficiare di permessi di soggiorno come status di rifugiato o come protezione umanitaria, o, semplicemente, perché minore.
Il presupposto della legge è che i minori, prima che migranti o profughi, nel loro essere minori soli devono essere tutelati per la minore età, quindi, come per tutte le leggi che tutelano l’infanzia, va rafforzata la rete di protezione e di cura per questi soggetti. Lo Stato competente ad evadere le domande di asilo per gli accessi dei minori in Europa è il Paese di primo ingresso. Questo è previsto dal regolamento Dublino III e dal Regolamento UE del 2013, che in questo momento sono oggetto di accesi dibattiti in Europa. Ci sono stati dei lievi aggiustamenti e aggiornamenti, ma in realtà il primo Stato presso cui il migrante, minorenne o maggiorenne, entra è quello che si deve occupare di lui. Il minore entra con lo status di rifugiato, di protezione sussidiaria, di protezione umanitaria. Il decreto sicurezza Salvini aveva eliminato queste tre classificazioni, ed escluso gli accessi per queste categorie di persone, pertanto, la possibilità che vi fosse una limitazione sostanziale degli ingressi degli adulti in Italia aveva ristretto notevolmente il campo. In realtà, per quanto riguardava i minori questa restrizione non aveva avuto modo di essere pienamente varata, di prendere piede, quindi i minori, anche durante la vigenza del decreto sicurezza Salvini, entravano comunque, come in precedenza, con questi permessi. Della richiesta di status di rifugiato si occupano le autorità amministrative. Per i minori le garanzie di tutela sui diritti personali e familiari sono comunque di competenza delle autorità giudiziarie, del Giudice tutelare e del Tribunale per i minorenni. Tutti gli ambiti di tutela di cui oggi parliamo sui minori LGBTQIA+ quali, il diritto alla salute e al cambio di sesso, alla prevenzione da atti di bullismo derivante, anche, da discriminazioni omofobe, hanno tutti una corsia preferenziale nella normativa italiana. Ho deciso di soffermarmi poco sul diritto all’ascolto del minore, un tema che probabilmente è già stato affrontato nelle precedenti occasioni. Tuttavia, dobbiamo tener conto di un dato fondamentale: l’articolo 18 del d.l. n. 142 del 2015 obbliga l’autorità a procedere all’ascolto del minore straniero che arriva in Italia, sia perché in linea con le normative europee e con la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, sia perché ormai è diventato principio fondamentale di tutela del minore; si è passati, anche in Italia, a considerare il minore da oggetto di diritti a soggetto di diritti personali. Naturalmente dobbiamo entrare nell’ottica che il minore, ove non sia tutelato dalla famiglia (perché i genitori sono i primi responsabili della genitorialità), debba essere affidato ad un tutore, che diventa a sua volta responsabile, come il genitore, del minore abbandonato. In entrambi i casi, anche se fino al diciottesimo anno il minore non può intervenire all’interno del processo con una legittimazione attiva ad agire, potrà però essere presente all’interno di tutte le procedure che lo riguardano attraverso la procedura dell’ascolto e/o attraverso la possibile nomina di un avvocato del minore, che la l. n. 149/2001 ha previsto e introdotto per tutti i minori, ancorché applicato con una certa lentezza. Quando il minore viene ascoltato è necessario munirsi degli strumenti o delle competenze adeguate alla possibilità di recepire la sua narrazione. Il decreto legislativo del 2015, in realtà, prevede che per conoscere le esperienze pregresse è necessario, preliminarmente, valutare il rischio che il minore sia stato vittima di tratta, oltre a verificare la possibilità di un ricongiungimento familiare – ai sensi dell’art. 8 del Regolamento UE – cioè va preso in esame l’interesse primario del minore. All’ascolto, quindi, va data molta attenzione. Supporto fondamentale va fornito dai centri di prima e di seconda accoglienza. Per la legge Zampa, che sostanzialmente ha tutelato a tutto campo l’ingresso dei minori in Italia, soprattutto dei Paesi terzi, i minori devono necessariamente essere accolti. Il luogo dove i minori vengono ospitati è molto importante. Nel tenere delle relazioni precedenti, svolte in diverse città d’Italia come ONDiF – in cui mi occupavo di MSNA – mi sono resa conto che ciò che è previsto per legge, cioè l’obbligo che, nell’immediatezza dello sbarco, il minore debba essere accolto inizialmente nel centro di prima accoglienza e, nell’arco di pochissimo tempo, debba essere trasferito in un centro di seconda accoglienza, in realtà ha prodotto una prassi assolutamente negativa. Infatti, capita che in carenza di luoghi di accoglienza, di salvezza o di cura del minore, spesso, nel centro di prima accoglienza il minore soggiorna mesi. Questo significa che nei luoghi di prima accoglienza, ma talvolta anche di seconda accoglienza, non ci siano solo minori, ma ci siano anche adulti. Perché entro nel merito di questa vicenda? Perché, come noi tutti possiamo immaginare, la vulnerabilità e la situazione di particolare pericolosità o discriminazione che un minore arrivato da solo all’interno di un centro di accoglienza, per così dire misto, anche in termini di etnie, per esempio, è molto più a rischio che non all’interno di strutture di accoglienza che siano dedicate al solo minore. Ciononostante, la legge immagina che i MSNA debbano essere accolti in strutture governative di prima accoglienza per un periodo non superiore a 30 giorni dall’identificazione. Questo purtroppo non sempre avviene. Sul punto, segnalo la modifica normativa della legge sull’affidamento familiare dei minori. L’art. 2 della l. n. 184/1983 prevede la priorità, sia per i minori italiani che per i minori stranieri, di essere collocati, piuttosto che nelle case famiglia o nei centri di accoglienza (quelli che prima erano chiamati istituti), all’interno di famiglie affidatarie. Le famiglie affidatarie devono ovviamente avere una formazione peculiare, quindi essere in grado di recepire l’esigenza del minore e capirne la sua provenienza anche identitaria. Soprattutto, devono dare una disponibilità ad ampio raggio per l’attività di accudimento e di cura del minore straniero, la qual cosa vale ovviamente anche per i minori italiani. Come possiamo intuire, individuare una famiglia affidataria che abbia queste caratteristiche così importanti, significative e impegnative non è sempre facile. L’art. 7 della l. 147/2017, che ha modificato l’art. 2 della l. 184/1983 – che è la legge sull’affidamento/adozione (l’Italia ha ottenuto anche l’apprezzamento dagli Stati comunitari per la precisione e la cura con cui questa normativa è stata attuata in favore dei minori) – prevede che la condizione di accoglienza deve adeguarsi alla minore età, deve proteggere il minore, deve pensare al benessere e allo sviluppo del minore stesso, anche sociale, conformemente a quanto previsto dall’art. 3 della Convenzione di New York del 1989.
Lo stesso discorso va fatto anche per la seconda accoglienza. La formazione della famiglia e delle comunità di accoglienza è la conditio sine qua non perché il minore possa essere collocato. Lo sforzo che bisognerebbe fare è quello di cercare, quanto più immaginabile, di ampliare il concetto di familiare, di trovare quanto più in fretta possibile i familiari, sia sul territorio italiano che sul territorio di provenienza. È indicata la opportunità di far affiancare al minore anche la competenza delle Ong perché vi possa essere un ricongiungimento anche all’estero, in particolare, ai sensi dell’art. 31 del T.U. sull’immigrazione si prevede la possibilità per un adulto di entrare in Italia per assistenza in favore di un minore che è già presente all’interno dello Stato italiano. Nel caso di mancanza di un parente che sia responsabile per il minore è competente la giurisdizione del Paese in cui questi ha per primo presentato la domanda di asilo. Se ha fatto ingresso in Italia e ha chiesto il permesso di soggiorno in Italia, quindi ha espresso volontà di rimanere in Italia, ovviamente, sarà di competenza dell’Italia individuare tutte le strutture familiari, comunitarie e di terzo settore che lo prenderanno in carico. Il minore, appena sbarca, deve essere assolutamente identificato. Le tre agenzie di identificazione sono l’autorità di polizia, i servizi sociali e gli enti locali. Una volta identificato ed accertata, in linea di massima, la minore età, bisogna fare una comunicazione al Pubblico Ministero minorile, che, a sua volta, fa la segnalazione al Tribunale per i minorenni. Il Tribunale per i minorenni apre un fascicolo a tutela del minore e chiede, attraverso l’ufficio del tutore, la nomina di un tutore provvisorio in favore del minore stesso. Il tutore viene nominato (lo prevede la legge Zampa del 2017) sulla base di un elenco di persone già formate per svolgere l’attività di tutori dei minori stranieri. Nei casi in cui il minore straniero ha rapporti con un tutore, questi si deve fare assolutamente carico di recuperare eventualmente la famiglia o, se vi è la famiglia allargata, anche i membri della famiglia allargata. Di che cosa ha bisogno il minore straniero? Ha bisogno sicuramente di un mediatore culturale, di un interprete. Il tutore e l’avvocato, come abbiamo visto prima, sono individuati per legge, ma il mediatore culturale e l’interprete sono fondamentali. Se, per ipotesi, io provengo da un Paese terzo in cui la mia omosessualità o la mia particolare vulnerabilità, legata a maltrattamenti in famiglia o a maltrattamenti identitari per motivi religiosi della comunità da cui provengo, è particolarmente esposta, e scappo per venire in Italia, lo Stato italiano deve necessariamente conoscere le circostanze attraverso cui ho fatto ingresso nel Paese, quindi il precedente contesto familiare attraverso cui si entra in Italia è di fondamentale importanza. Questo pregresso di vita è difficile che sia alla portata del tutore italiano, questi o l’avvocato possono essere i professionisti che in qualche modo sollecitano il Tribunale ad una nomina del mediatore culturale o dell’interprete, devono, quindi, essere necessariamente coloro che sono trait d’union tra la vulnerabilità del minore e lo Stato di accoglienza. La cosa importante per l’interesse del minore è che, all’interno dello Stato, al minore venga garantita una dimensione adeguata di vita attraverso la cura del benessere e dello sviluppo sociale, conformemente a quanto previsto dalla Convenzione di New York. Devo aggiungere alcune nozioni sull’attività di accertamento dell’età e di indagine: chi si occupa delle indagini sul minore è il Tribunale per i Minorenni, il Pubblico Ministero minorile può disporre esami sociosanitari volti all’accertamento dell’età. È obbligatorio dare al minore straniero l’informazione su come si svolga l’accertamento sanitario sulla sua persona. Può succedere, per esempio, che il minore debba essere sottoposto ad un accertamento diagnostico, come la radiografia del polso. Naturalmente, l’attività può essere svolta soprattutto su impulso del tutore. Bisogna obbligatoriamente comunicare il risultato che viene fuori dalla verifica dell’età, oltre all’obbligo di ricerca immediata dei familiari. Ricordo che il Garante regionale dei minori di Palermo (che, come Bari, è città di sbarchi) raccontò che moltissime persone sbarcate apparendo palesemente già adulte, per esempio con la barba, chiedevano di essere sottoposte alle indagini sociosanitarie nella speranza che, a pochi mesi di distanza dalla minore età, potessero risultare ancora minorenni, col vantaggio di ottenere una protezione internazionale più favorevole. Il Consiglio di Stato nel 2017 effettivamente ha affermato che, in caso di dubbio, la Questura deve assolutamente presumere la minore età di questo straniero. Questo, a grandi linee, è quello che possiamo dire sugli ingressi dei minori stranieri più vulnerabili, quelli non accompagnati che, come ci hanno detto le statistiche precedenti, sono in realtà la maggior parte. I minori accompagnati ovviamente hanno dalla loro, ove la famiglia sia adeguata, la protezione di carattere familiare. I minori stranieri non comunitari, quindi di Paesi terzi, hanno, ove presenti le famiglie, le tutele tipiche del minore italiano. Quelli maggiormente vulnerabili sono in realtà i MSNA. Le agenzie di protezione sono (e in questo corso credo che sia già emerso) gli enti locali, le regioni, le famiglie affidatarie, i servizi sociali e sanitari, i tribunali, gli avvocati, le questure, le Commissioni Rifugiati e le scuole, che non sono ultime per importanza, perché l’istruzione per il minore straniero riveste in Italia un ruolo determinante. Per i minori stranieri, sia accompagnati che non accompagnati, tranne quelli comunitari, quindi quelli che non possono attendere ad una protezione della comunità europea, c’è l’obbligo di svolgere un progetto di integrazione. Il progetto integrazione dura due anni. Questi ragazzi devono raggiungere 30 crediti ed è istituita una anagrafe presso il Dipartimento delle Libertà Civili e dell’Immigrazione, in base alla quale i ragazzi e le ragazze devono avere conseguito questo titolo entro la maggiore età. Anche la formazione per la futura attività professionale è inserita in questo progetto di integrazione. Quello che succede, quanti ne escono e come ne escono dai progetti di integrazione, credo che sia un’indagine abbastanza complessa. Sono sicura, per esempio, che Save the Children fa parte fattivamente dei progetti di integrazione, per cui probabilmente interrogando Save the Children potremmo avere una indicazione importante sulla formazione e l’istruzione del minore straniero.
Seconda parte
Con riferimento ai casi di violenza che possono riguardare le discriminazioni cui vanno incontro le persone minorenni, con background migratorio e appartenenti alla comunità LGBTQIA+, le risposte devono essere multilivello. Quando la polizia giudiziaria e le forze dell’ordine intervengono nei casi di violenza, la formazione è fondamentale. Bisogna ripensare ad una specifica professionalità per trattare questi reati di violenza. Io uso il termine violenza in senso molto ampio, comprendendo tutte le forme di violenza, quindi anche quelle subdole, anche quelle striscianti, anche quelle non palesi, anche quelle psicologiche. Dobbiamo ripensare a ricalibrare una risposta di difesa contro questi reati. Innanzitutto vanno anche indagate le cause socioculturali che generano le condotte delittuose e il vero fine deve essere quello di rimuovere le cause di un generalizzato stigma contro le diversità, stigma che condiziona ed incentiva la diffusione di una cultura assolutamente incapace di tutelare la fragilità in Italia. È necessario capire l’origine delle condotte. Il contrasto alla violenza sui soggetti vulnerabili va combattuto principalmente sotto il profilo culturale. Il Comitato per i Minori Stranieri, che adesso si chiama Direzione Generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, quando si preoccupa delle regole delle modalità di ingresso, delle modalità di accoglienza, o eventualmente dei provvedimenti, deve avere piena cognizione di ciò di cui si parla. L’integrazione, l’ammissione, la prima e la seconda accoglienza, l’eventuale rimpatrio, l’inserimento all’interno di una famiglia affidataria devono essere supportati dalla capacità di tutti gli operatori del settore, compresi i tutori, gli avvocati e i magistrati minorili. Il minore deve essere seguito da una rete multilivello, che segna il passo da un punto di vista culturale in maniera decisiva. Il MSNA, nel momento in cui gli sia stato nominato un tutore, non va più considerato come non accompagnato. Il minore straniero non accompagnato è il minore più vulnerabile in assoluto in Italia. Il MSNA, per legge, ha diritto al permesso di soggiorno per la minore età e diventa regolare nel momento in cui ottiene il permesso di soggiorno. È il tutore che si dovrà preoccupare di agire in questa rete multilivello. È il tutore che dovrà capire, aiutato da altri esperti, la provenienza, l’identità ed eventuali ulteriori problematiche del minore, se ha subito violenza nel paese di origine (succede spesso per le giovani ragazze che ci sia stata una violenza sessuale), se si tratta di un minore LGBTQIA+, se si tratta di un minore che è scappato dal proprio paese di origine perché perseguitato per motivi di omofobia, o altro. È il tutore che deve capire tutto questo, e lo deve capire attraverso tutta quella rete di soggetti che aiutano lo Stato a proteggere il minore stesso. Va fatta una premessa, da noi la condizione di migrante viene letta e inserita nelle categorie sull’identità personale tipicamente occidentali, che riguardano l’orientamento sessuale e l’identità di genere. Questa precisazione potrebbe essere utile per un cambio di sguardo per chi si occupi di formazione dei tutori. Mi occupo di diritto, quindi, parlo sostanzialmente delle persone che in prima istanza sono responsabili giuridici del minore stesso.
Nell’ambito dei criteri sull’accoglienza altrove, in Europa, spesso viene utilizzata una definizione diversa da quella che noi in Italia adoperiamo: LGBT+ (che viene ormai considerata eccessivamente riduttiva rispetto alla varietà di situazioni cui fa riferimento). L’acronimo che viene usato in luogo di LGBT è SOGI, ovvero Sexual Orientation and Gender Identity. È questo quello a cui i primi referenti che si occupano del minore – siano essi i tutori, le famiglie affidatarie, le famiglie adottive, i genitori di minori di prima e seconda generazione entrati in Italia attraverso permessi di soggiorno temporanei o lavorativi – devono prestare attenzione, cioè un corretto esame, la verifica, lo studio e l’analisi sull’orientamento sessuale e l’identità di genere, di cui può essere portatrice una persona minorenne. Purtroppo, nonostante una definizione internazionale più ampia del concetto LGBTQIA+ le narrazioni richieste per ottenere lo status di rifugiato che riguardano il coming out nelle relazioni ricalcano ancora i paradigmi occidentali. Il sistema legislativo italiano sulla prevenzione all’omofobia, che non è più adeguato nonostante una legge che nel 1982 era molto avanzata, non contempla in alcun modo le persone minorenni, e queste non hanno praticamente nessuna voce rispetto alla loro protezione dalla discriminazione. Tutte le figure che assumono la responsabilità genitoriale, in sostituzione della famiglia, devono prendere in carico tutti i problemi del minore straniero. Si potrebbe parlare di una sorta di garanzia sostitutiva della famiglia di cui il minore ha bisogno. La situazione dei minori con varianza di genere è piuttosto problematica. Viene a loro negata la possibilità di esprimersi fuori dal binarismo di genere. Per minori si intende una fascia di età molto ampia, compresa tra gli 0 e i 18 anni, per cui le esperienze sono estremamente diverse a seconda dell’età. È difficile che una persona molto piccola abbia gli strumenti concettuali per autodeterminarsi. Inoltre è possibile che possa trattarsi di un momento di esplorazione, la cosiddetta fase di passaggio, per cui qualsiasi tipo di diagnosi permanente perde di senso. Passiamo ad un esempio concreto e lo facciamo a partire dall’analisi del fenomeno del bullismo in Italia che ha una duplice risposta normativa. C’è una risposta di responsabilità genitoriale e parentale, nel senso che si attribuisce una responsabilità diretta al genitore o ai parenti del minore rispetto ai comportamenti bullizzanti perpetrati dal figlio minore ai danni di un altro minore, e c’è una risposta di carattere pubblico/istituzionale, in tal caso siamo di fronte ad una pretesa risarcitoria contro la Pubblica amministrazione, in particolar modo la scuola. Sul bullismo abbiamo una doppia disciplina. C’è una norma che prevede che il minore bullizzante sia tale perché il genitore è stato un cattivo educatore, la cosiddetta culpa in educando; e poi c’è una responsabilità della scuola quando gli insegnanti o gli educatori siano incapaci di vigilare, la cosiddetta culpa in vigilando. Che cosa succede in questi casi? Quando un ragazzo a scuola viene bullizzato, perché è portatore di diversità, lo sguardo può cadere sull’adolescente bullizzante, nel qual caso la responsabilità economica sarà interamente riversata sul genitore del minore bullizzante, perché la legge prevede che ci sia una sorta di presunzione in re ipsa di una cattiva capacità educativa da parte del genitore del minore, che non ha saputo educare al rispetto dell’altrui vita o dell’altrui personalità. C’è invece una responsabilità della scuola quando gli episodi di bullismo o gli episodi di difficoltà relazionale del minore all’interno della scuola dipendono dall’incapacità degli insegnanti di rendersene conto, nel qual caso abbiamo un risarcimento del danno da parte del MIUR in favore del minore. La stessa tutela deve essere operata in favore del minore omosessuale, e sarà intrapresa dal tutore o dai familiari. Faccio un esempio attraverso una sentenza della Corte di Cassazione, la n. 26014 del 2019. Alcuni ragazzi avevano bullizzato un coetaneo senegalese per il colore della pelle. Questo ragazzo, conseguentemente, decideva di cambiare scuola. Come si difendono in sede penale i genitori dei ragazzini bullizzanti, diventati nel frattempo maggiorenni? E come si difendono in sede civile per evitare il risarcimento del danno? Dicendo che la condotta dei propri figli è stata abbastanza limitata nel tempo, considerato che il ragazzino bullizzato ha poi cambiato scuola. Come si è espressa la Cassazione in merito? La Corte Suprema spiega come non sia rilevante che il comportamento bullizzante di discriminazione per motivi razziali (o per l’omofobia, o per qualsiasi altra forma di violenza) sia temporaneo o limitato nel tempo, perché si tratta di un comportamento che sottolinea un atteggiamento culturale ed educativo assolutamente errato da parte dei genitori che hanno trasmesso ai figli l’incapacità di esprimere empatia nei confronti della diversità. Di conseguenza, questi ragazzi e i loro genitori sono stati condannati perché in concreto la loro modalità relazionale può essere motivo di reiterazione del reato, quindi, ripetibile anche in situazioni analoghe a fronte a situazioni di fragilità o di diversità. Questo principio della Corte di Cassazione è un principio importante perché va alla radice del comportamento bullizzante nei confronti della diversità, smascherando il disvalore culturale all’interno del nostro Paese. La Convenzione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, quello che ha come acronimo il CRC e che di solito chiamiamo la Convenzione di New York, ha considerato universali alcuni principi antidiscriminatori. Il Comitato sui diritti dell’infanzia dell’ONU, nominato a seguito della Convenzione di New York, ci dice che la disparità esistente in Italia tra le regioni, relativamente all’accesso ai servizi sanitari, allo standard di vita esistenziale e all’istruzione per i minorenni nel Paese, si traduce in un grave gap che impedisce la soluzione decisiva per la cultura e la legislazione antidiscriminatoria. La prevalenza di atteggiamenti negativi nei confronti dei minori è in base al loro stato, alla loro origine, al loro orientamento sessuale e alla loro identità di genere. Sono questi gli elementi di maggiore criticità e di maggiore discriminazione nei confronti dei minori, dei minori in generale, non solo dei minori stranieri. Il Comitato raccomanda che lo Stato Parte garantisca la piena protezione contro qualunque forma di discriminazione, inclusa la sensibilizzazione rispetto all’istigazione all’odio razziale e religioso, attraverso l’adozione di misure urgenti per affrontare le disparità esistenti tra le Regioni relativamente all’accesso alla sanità, allo standard di vita esistenziale, a un alloggio adeguato, compresa la prevenzione degli sgomberi forzati delle famiglie in indigenza o in difficoltà abitativa. Si sollecita istruzione per tutti i minorenni presenti all’interno del Paese, oltre al potenziamento delle misure per contrastare gli atteggiamenti negativi da parte delle rappresentanze e dello Stato, e soprattutto il rafforzamento di attività preventive contro la discriminazione. Si impone, inoltre, l’adozione di azioni incisive a beneficio dei minorenni, in particolar modo di quelli in situazione di svantaggio ed emarginazione, come i richiedenti asilo, i rifugiati migranti, gli apolidi, quelli appartenenti a minoranze, i rom, i camminanti, quelli nati da genitori non sposati, i minorenni LGBTQIA+ e quelli che vivono in famiglie LGBT, quelli portatori di disabilità. La Convenzione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, cosiddetta CRC o Convenzione di New York, ha dettato le linee guida. Le Regioni hanno l’obbligo di adeguarsi. Porto ad esempio alcune leggi della Regione Puglia che hanno disciplinato la prevenzione e la tutela contro la discriminazione di genere e la tutela contro la vittimizzazione sia delle donne sia dei minori – l. regionale n. 29 del 201. La Regione Puglia con il d.G.R. n. 1878/2016 ha emanato le linee guida regionali in materia di maltrattamenti nei confronti dei minori. Nel 2018, con il d.G.R. n. 1608, ha, inoltre, approvato il piano triennale di interventi per la prevenzione ed il contrasto della violenza sui minori. Le linee guida regionali hanno previsto l’attivazione di una rete di nodi locali contro le discriminazioni. Si tratta del Centro di coordinamento regionale della rete antiviolenza, a cui potersi rivolgere in casi di necessità, a cui poter chiedere effettivamente un aiuto fattivo e concreto, sia in termini di servizi di mediazione che di assistenza legale gratuita. La norma madre antidiscriminatoria del Testo Unico sull’immigrazione è l’art. 44 che ha segnato il passo, in Italia, nell’attività di prevenzione e contrasto ad ogni forma di discriminazione e violenza.