Il difensore e il “piano genitoriale”

autore: M. Labriola - numero: 1/2023

La riforma ha dato i compiti a casa ai difensori dei genitori, la redazione del “piano genitoriale”. Infatti, l’art. 473-bis.12 c.p.c. all’ultimo comma recita: Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso è allegato un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute. Dal tenore letterale della norma emerge che tale incombenza debba essere perfezionata a cura del difensore di ciascun genitore. È altresì previsto, ai sensi dell’art. 473-bis.50, in tema di provvedimenti temporanei ed urgenti nella sezione relativa alla separazione, divorzio e regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale, che il giudice possa formulare una proposta di piano genitoriale tenendo conto di quelli allegati dalle parti e tuttavia se ne possa, discrezionalmente, discostare. Nella pratica, quindi, si è diffusa la preoccupazione per le modalità di stesura del citato documento nei procedimenti giudiziari, complice la diffusione telematica di modelli precompilati definiti in alcuni casi “di base” ed in altri “altamente strutturati”; segno di un diverso grado di complessità del conflitto familiare in essere. Molte associazioni di avvocati familiaristi, e persino il CNF, si sono prodigate nella creazione di un modello, tentando una sintesi, per fornire al professionista disorientato uno strumento già confezionato che lo sollevasse dalla fatica di fare quello che sino a quel momento ogni buon difensore stava già facendo nei propri atti a domanda congiunta o giudiziale: ossia descrivere, in senso lato, le abitudini di vita del minore per disciplinare un assetto di frequentazione rispondente ai principi della bigenitorialità o per rappresentare al Giudice un progetto attinente alla frequentazione alle decisioni da adottare su aspetti sanitari, scolastici o ludici controversi. La genesi del piano genitoriale, tuttavia, dimostra come altre fossero le finalità perseguite in origine da un documento che, collocato a forza nella riforma Cartabia, ha fatto emergere delle significative criticità di cui si dovrebbe tener conto nella sua pratica elaborazione. La sua prima apparizione risale al 2015, nel foro di Civitavecchia, a valle di un aspro contenzioso sulle modalità di frequentazione tra due genitori di una bambina molto piccola e, nel corso del quale, era stata ammessa una consulenza tecnica. Per limitare il dilagare del conflitto a conclusione dell’indagine valutativa, il consulente tecnico, positivamente sedotto da una nuova figura di ADR, il coordinatore genitoriale, ha di concerto con i genitori ed i periti di parte elaborato un piano genitoriale ove si articolava l’esercizio della responsabilità genitoriale; il controllo sulla sua corretta applicazione e sulla successiva estensione delle modalità di visita era stato affidato ad una assistente sociale che assumeva la veste di questa nuova figura. In seguito, altri tribunali di merito hanno seguito il solco tracciato dal Tribunale di Civitavecchia, a cui va riconosciuto il merito di aver promosso una nuova figura di ADR in vicende familiaristiche dal tratto comune: un elevato livello di conflittualità, un processo valutativo in corso o in fase di conclusione, la necessità di arginare un conflitto che rischiava di perpetuarsi in un rivolo di procedimenti. Il piano genitoriale era, quindi, il perimetro entro il quale si sarebbero dovuti muovere i genitori; il coordinatore genitoriale colui che vigilava, in sostanza, sulla corretta esecuzione dello stesso. Qualora vi fosse stata la mancata adesione alla puntuale applicazione del documento, al coordinatore sarebbe spettato il compito di segnalare i genitori al Giudice Tutelare o nei casi più gravi al Tribunale per i minorenni per l’adozione dei provvedimenti ablativi o sospensivi della responsabilità genitoriale. La Riforma Cartabia, tuttavia, al contrario, nel tentativo di fornire una pluralità di strumenti all’operatore del diritto ne ha frammentati alcuni, come nel caso di cui ci occupiamo, separandolo dal contesto in cui era nato e attribuendogli una propria natura ma, in sostanza, snaturandone le finalità. Estrapolato, quindi, dall’ambito originario il piano genitoriale rischia oggi di essere uno strumento sovrabbondante e di diventare un rimedio peggiore del male che vorrebbe curare. L’eccesso di dettaglio nella disciplina della responsabilità genitoriale, laddove non vi sia un problema di relazione tra i due genitori, espone in caso di mancato rispetto di una delle clausole ivi contenute, banalmente la mancata comunicazione di un ritardo, ad un sistema sanzionatorio potenziato dalla riforma; si pensi, ad esempio, all’art. 473-bis.39, lett. b. L’avere assunto una dimensione autonoma ha creato le prime difficoltà interpretative innanzitutto rispetto al suo contenuto, agli argomenti da sviluppare, alle modalità di inserimento nell’atto introduttivo e all’obbligatorietà della previsione. Nel tentativo di accorpare i dubbi e di indicare strade omogenee tra loro, sono state previste in alcuni Tribunali delle linee guida e, come detto recentemente, fornite alcune indicazioni anche da parte del CNF che si prestano ad alcune criticità. Infatti, la sezione II, capo III, libro II del nuovo c.p.c. che, come prima accennato, regolamenta la procedura nei casi separativi e divorzili, ha inserito l’ipotesi dello scioglimento dell’unione civile. Preliminarmente, quindi, si pone una questione di natura lessicale: il fatto che la riforma in tema di filiazione non faccia più distinzioni, nella risoluzione giurisdizionale e di composizione alternativa del conflitto, tra genitori coniugati e non coniugati è stata considerata nella nuova legge come riferita anche alle coppie same sex. Per questa ragione la “Comunicazione ai sensi dell’art. 473- bis.12 c.p.c., ult. co.”inviata a tutti gli iscritti dal CNF e contenente la modalità di redazione del piano genitoriale avrebbe dovuto uniformarsi a tale ipotesi. Al contrario l’idea che sembrerebbe emergere da questo modello è che la famiglia di riferimento sia quella tradizionale di un padre e una madre, discostandosi dagli ultimi dibattiti sul linguaggio di genere, e riferendosi, altresì, ai figli ed al minore citati sempre al plurale maschile. Altre criticità che la lettura di questo prototipo sembrerebbe offrire si rinvengono nel contenuto delle singole informazioni che andranno riportate al giudice poiché, nel tentativo di dettagliare il più possibile le notizie riguardanti la prole, potrebbero violarsi dati sensibili sotto il profilo del diritto alla privacy. È previsto, infatti, che tra le informazioni richieste si puntualizzino: eventuali disturbi dell’apprendimento. Lezioni private. Con quale frequenza si è fatto ricorso al pediatra privato. Eventuali patologie dei figli che meritano particolare attenzione (diabete infantile, celiachia, allergie respiratorie o alimentari, altro). Eventuali medici specialisti a cui ci si è rivolti nel corso degli ultimi tre anni. Farmaci (non da banco) regolarmente assunti dai figli.
Queste dettagliate informazioni mal si conciliano con l’art. 16 della Convenzione di New York del 1989 sui diritti dell’infanzia, alla quale l’Italia ha aderito, laddove si legge: 1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. 2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti, che nessun minorenne deve subire interferenze nello svolgimento della sua vita privata, neanche da parte dei genitori. Sempre nel solco della normativa internazionale vanno letti alcuni articoli della Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea e precisamente gli artt. 7 (Rispetto della vita privata e della vita familiare. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni) e 8 (Protezione dei dati di carattere personale. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un’autorità indipendente). Nell’approfondire ulteriormente questi aspetti va operata una riflessione anche rispetto all’età del figlio minore con riferimento, nello specifico, al cosiddetto grande minore tra i 12 e i 18 anni il quale è titolare, in proprio, del diritto al consenso informato ed alla diffusione dei suoi dati personali. La normativa italiana, con l’art. 2-quinquies del d.lgs. 101/2018, prevede che il minore, che abbia compiuto i 14 anni, possa esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione; ipotesi che, per analogia, si applica ad ogni informazione diffusa all’esterno. Ad esempio, ci si potrebbe trovare di fronte ad un minore, in transizione sessuale per il quale è prevista la facoltà di decidere già dall’età di 14 anni la terapia ormonale ed il diritto di non renderne edotto uno dei due genitori, attivando la nomina di un curatore speciale. In tal caso, l’obbligo di indicare tale decisione nel piano genitoriale costituirebbe una violazione del diritto del minore al rispetto della propria identità. Sul punto è indubbio che il genitore pretermesso potrebbe, sulla base delle indicazioni fornite dal CNF, rivendicare un obbligo di disclosure, andando a ledere un diritto fondamentale della persona. Con queste premesse, il dettaglio sulle informazioni della vita del minore, come formulato dalla linee guida che qui ci occupano, ma in genere in alcuni prototipi redatti da varie associazioni, sembra non tener conto della possibile volontà di quest’ultimo di non far conoscere alcuni particolari della propria vita privata a terzi, compreso il giudice, ed anche ad uno dei genitori; e se nelle intenzioni della riforma questo era funzionale a dirimere un contenzioso tra i genitori, di fatto riduce la quotidianità del figlio ad un elencazione di regole da cui il giudice potrebbe, peraltro, discostarsene.
Altro aspetto problematico riguarda il deposito del piano genitoriale che, nei procedimenti contenziosi, dovrebbe essere effettuato separatamente da parte dei i genitori; in tal caso potrebbe accadere che siano presentati diversi modelli di piano genitoriale riconducibili a diverse linee guida, e siano date prospettazioni che palesino contraddizioni riferibili ad una percezione personale della parte nell’ambito della famiglia e sulle eventuali aspettative educative e di crescita per la prole. È, inoltre, possibile che il piano genitoriale descriva un desiderio utilitaristico o proiettivo del genitore, il quale non riferisca solo i dati fattuali dell’attività quotidiana del figlio, ma quale sia la migliore scelta di vita per quel particolare genitore. Da ultimo non è ancora chiaro, se vi sia, in un secondo momento, la possibilità di depositare un nuovo piano genitoriale rivisitato a causa del mutamento di alcune circostanze di vita del figlio. L’abitualità ha una dimensione spazio-temporale che tende a cambiare in ragione dell’età della prole e così, ad esempio, l’indicazione delle vacanze godute durante la convivenza dei genitori sconta, inevitabilmente, il probabile ridimensionamento patrimoniale della famiglia disgregata, ovvero mette in luce la sperequazione economica tra il genitore che, in ipotesi, può continuare ad effettuare dei viaggi nei periodi di vacanza e quello che non sarà più in condizione di permetterseli. Bisognerà, quindi, consentire alle parti, in corso di causa, di integrare l’inventario sulla vita personale, scolastica e amicale del minore con l’introduzione di quei dati aggiuntivi, imprevedibili in precedenza, che riempiano di senso compiuto quegli aggettivi affetti da genericità.
Lo stesso dicasi per l’elenco delle frequentazioni parentali ed amicali, collocate in uno schema che, normalmente, nella vita delle famiglie ha il connotato della fluidità. Il difensore, quindi, che dovrà redigere, con l’aiuto del genitore, il piano genitoriale, anche a prescindere dall’esistenza di apprezzabili linee guida, non avrà vita facile perché sarà tenuto a bilanciare anche l’esigenza del figlio di mantenere una sfera di riservatezza. Su tale presupposto si colloca, quindi, il margine di intervento ex officio da parte del giudice, qualora questi ritenga che i genitori non abbiano volontariamente e consapevolmente comunicato elementi necessari alla sua decisone. Ciò accade in quanto sulla base del tenore dell’art. 473-bis.50, è possibile che il tribunale proceda ad un’attività di indagine più approfondita sulla vita del minore, discostandosi dalle allegazioni contenute nei piani genitoriali allegati che presentino aspetti generici e lacunosi. La norma prevede, infatti, che questo possa essere formulato dal giudice, sin dall’emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, quindi, in fase preistruttoria, e che il mancato rispetto da parte dei genitori configuri comportamento sanzionabile ai sensi dell’art. 473-bis.39; tale conclusione, tuttavia, potrebbe essere foriera di ulteriori conflitti che anziché essere calmierati vengono potenziati. Ecco, quindi, che il piano genitoriale e le linee guida esplicative, qualunque sia la matrice di riferimento, richiedono al difensore un elevato livello di attenzione; è auspicabile, quindi, che l’attività del difensore non si traduca nella meccanica applicazione di un prototipo già confezionato ma in una attività di adattamento alla singola fattispecie.