Revisione dell’assegno divorzile e rimessione in termini per causa non imputabile (nota a Trib. Treviso, ord. 27 maggio 2019)
autore: F. Ferrandi - numero: 2/2019
Sommario: 1. Premessa. - 2. Il caso di specie. - 3. La recente evoluzione giurisprudenziale in tema di assegno divorzile. - 4. La rimessione in termini ex art. 153, secondo comma, c.p.c. - 5. Conclusioni.
1. Premessa
Con ordinanza resa in data 27 maggio 2019, il Tribunale di Treviso nella persona del Giudice Istruttore Dott. Alberto Barbazza ha accolto, nell’ambito di un procedimento di revisione dell’assegno divorzile, le cui conclusioni non erano ancora state precisate, la domanda presentata dalla parte resistente unitamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore di concessione di rimessione in termini ex art. 153, secondo comma, c.p.c., per il deposito di nuove memorie istruttorie.
2. Il caso di specie
L’ordinanza in commento trae origine dalla domanda con la quale la parte resistente, nell’ambito di un procedimento di revisione proposto ex art. 9 legge 898/1970 pendente di fronte al Tribunale di Treviso dall’anno 2016, e le cui conclusioni non erano ancora state precisate, ha formulato, ad inizi del mese di maggio 2019, domanda di concessione di rimessione in termini per il deposito di nuove memorie istruttorie unitamente alla comparsa di nuovo difensore in quanto, a suo dire, il nuovo orientamento giurisprudenziale in tema di assegno divorzile, segnato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 11504/2017, prima, e dalle Sezioni Unite n. 18287/2019, poi, imponeva un “diverso accertamento fattuale” dovendo anche i processi iniziati in data anteriore al revirement giurisprudenziale, e quindi iniziati sotto regole diverse, essere definiti tenendo conto del nuovo orientamento. A sostegno di tale domanda, la parte resistente richiamava una recente pronuncia della Suprema Corte1 con la quale, in accoglimento del ricorso presentato per la riforma di una decisione di secondo grado che confermava quella del giudice di prime cure circa l’attribuzione di un assegno divorzile all’ex coniuge2 , la prima sezione della Corte di Cassazione ha cassato con rinvio alla corte distrettuale per il “nuovo esame” con conseguente vincolo “per il giudice ad quem di attenersi alla nuova regola e fermo restando che anche nel giudizio di rinvio le parti potranno essere rimesse nei poteri di allegazione e prove conseguenti al dictum delle Sezioni Unite”. Tale sentenza, pur riconoscendo che simili considerazioni devono essere calate nell’ambito delle diverse situazioni processuali in cui i procedimenti che le hanno originate si trovano, viene condivisa dal Tribunale di Treviso in quanto riconosciuta come “un approdo equilibrato e volto, in funzione nomofilattica, ad informare a principi di equità sostanziale il panorama giurisprudenziale di merito successivo alla pronuncia delle Sezioni Unite in tema di assegno divorzile”, ragion per cui i fatti da allegare e da provare, posti a fondamento della domanda del richiedente l’assegno saranno necessariamente diversi rispetto al precedente criterio del “tenore di vita”. Il Tribunale di Treviso, pertanto, prendendo atto che il nuovo indirizzo interpretativo sancito dalle Sezioni Unite in tema di assegno divorzile non può non avere ricadute anche nei confronti dei processi pendenti, le cui istanze istruttore si siano formate e basate ai precedenti criteri, ha ritenuto di dover inquadrare la fattispecie sottoposta alla sua attenzione quale forma di decadenza per causa non imputabile alla parte ritenendo, a tal fine, la disposizione di cui all’art. 153, secondo comma, c.p.c., norma avente carattere generale nel processo civile tout court in tema di rimessione in termini, dovendosi intendere per causa non imputabile un fattore estraneo alla volontà delle parti, del quale è necessario fornire la prova. A sostegno della possibilità di far rientrare in tale ambito anche il revirement giurisprudenziale che determini un affidamento incolpevole, il Giudice Istruttore ha ritenuto “illuminante” il principio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con l’ordinanza n. 8127/2011, “secondo cui, alla luce della norma costituzionale del giusto processo, la parte che abbia proposto ricorso per cassazione facendo affidamento su una consolidata giurisprudenza di legittimità, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo incorre in un errore scusabile ed ha diritto ad essere rimessa in termini ex art. 184-bis c.p.c.” (applicabile ratione temporis, oggi ex art. 153, secondo comma, c.p.c.). Si precisa, poi, che la rimessione in termini di entrambe le parti potrà avvenire senza dubbio alcuno laddove la causa si trovi, come nel caso de quo, in fase antecedente alla precisazione delle conclusioni, mentre laddove si trovi in una fase successiva ma anteriore al deposito delle memorie conclusive e di replica e la richiesta sia inserita nelle comparse conclusive, spetti al Collegio decidere al riguardo. Non essendo configurabile da parte del giudice l’esercizio di un potere d’ufficio circa la possibilità di rimessione in termini, simile richiesta dovrà provenire dalla parte che reclama il conseguente diritto di credito nel primo atto o nella prima udienza utile successiva al revirement della Cassazione laddove la causa non sia ancora stata trattenuta in decisione, mentre in caso contrario dovrà essere proposta nelle memorie conclusive. Pertanto, il Tribunale di Treviso, ritenendo che il mutamento giurisprudenziale abbia reso impossibile una decisone sul merito delle questioni ad esso sottoposte, essendo il nuovo orientamento legato all’allegazione ed alla prova di fatti radicalmente diversi da quelli giustamente allegati e oggetto di istanze probatorie in passato, ha accolto la richiesta della parte ad essere formulata ex art. 153, secondo comma, c.p.c., concedendo al tal fine nuovi termini per il deposito di nuove memorie istruttorie.
3. La recente evoluzione giurisprudenziale in tema di assegno divorzile
La richiesta di rimessione in termini per la formulazione di istanze istruttorie, oggetto dell’ordinanza oggi annotata, è stata formulata da una delle parti alla luce del mutamento giurisprudenziale, intervenuto nel corso del giudizio, in tema di assegno divorzile. Infatti, come ben noto, l’orientamento ormai granitico della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’assegno di divorzio aveva natura esclusivamente assistenziale tanto da dover essere concesso tutte le volte in cui il richiedente non disponesse di mezzi sufficienti a mantenere il tenore di vita goduto durante la vita coniugale, è stato dapprima “sconvolto” dalla sentenza cd. “Lamorgese” (dal nome del suo estensore)3 e successivamente dalla pronuncia delle Sezioni Unite4 . Seguendo l’orientamento della giurisprudenza affermatasi negli anni Novanta5 , il giudizio relativo all’assegno divorzile si articola in due fasi nettamente distinte, basate su elementi di valutazione differenti: da un parte la fase dell’an debeatur, tesa alla valutazione dell’esistenza in astratto del diritto, in cui il giudice è guidato unicamente dal parametro della adeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente e, dall’altra, quella del quantum debeatur, durante la quale l’organo giudicante è chiamato a determinare il concreto ammontare del diritto riconosciuto in astratto sussistente, sulla base dei criteri indicati nella parte centrale dell’art. 5, sesto comma, della legge sul divorzio, nell’ipotesi in cui la precedente verifica abbia accertato l’inadeguatezza dei redditi e l’impossibilità del richiedente di procurarsi redditi adeguati per ragioni oggettive. In tale contesto, il parametro per valutare l’adeguatezza dei mezzi ai fini del riconoscimento in astratto del diritto all’assegno divorzile era costituito dal “tenore di vita familiare”, e il raccordo fra le due fasi veniva realizzato affermando che la somma necessaria al coniuge debole per mantenere il predetto tenore è il tetto massimo che l’assegno può raggiungere nella applicazione ponderata in concreto dei criteri indicati dal legislatore. L’orientamento giurisprudenziale sopra brevemente ricordato e sino ad allora unitario è stato “travolto” dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 11504 del 2017 nota come “Lamorgese”, la quale ha offerto una disciplina moderna, idonea ad evitare la concessione di assegni divorzili quantificati secondo parametri, in primo luogo quello relativo al tenore di vita matrimoniale, inconciliabili con l’attuale visione della famiglia, il frequente scioglimento del matrimonio e la formazione di una nuovo nucleo familiare. Tale pronuncia sebbene, da un lato, ribadisca la natura prettamente assistenziale dell’assegno divorzile trovando la sua ragion d’essere nel fondamento costituzionale del dovere inderogabile di solidarietà economica e confermi la natura bifasica dell’accertamento, dall’altro si discosta dall’interpretazione delle Sezioni Unite del 1990, sostituendo il criterio del “tenore di vita coniugale” con quello del “raggiungimento dell’indipendenza economica del richiedente”, ragion per cui l’eventuale quantificazione dell’assegno doveva mirare a garantire (soltanto) ciò che è sufficiente per vivere, prontamente quantificato in alcune sentenze di merito in circa mille euro al mese6 .
Un siffatto mutamento giurisprudenziale sembrava comportare il passaggio da una tutela spesso eccessiva ad una a dir poco inadeguata, poiché non abbastanza attenta alle circostanze del singolo caso sottoposto all’organo giudicante, quali l’età del richiedente, l’eventuale contributo offerto dallo stesso alla conduzione della vita familiare, la durata del matrimonio nonché la formazione del patrimonio familiare o di quello dell’altro coniuge. In dottrina, sebbene la maggior parte dei commentatori abbia salutato con favore il superamento del tenore di vita familiare come criterio indiscriminato per la valutazione dell’adeguatezza dei redditi del coniuge richiedente l’assegno7 , altri non hanno mancato di sottolineare come il nuovo orientamento rischiasse di comprimere oltre ogni ragionevolezza i diritti del coniuge che, durante il matrimonio, aveva sacrificato le proprie aspirazioni lavorative e/o professionali per dedicarsi esclusivamente e/o prevalentemente alle esigenze della famiglia8 . Successivamente al revirement, la Cassazione ha più volte ribadito la nuova presa di posizione, riaffermando con forza la necessità di una rigida distinzione fra la fase relativa all’an e quella relativa al quantum9 proponendo, però, una rilettura più flessibile del criterio dell’autosufficienza economica, affermando la necessità di adeguare quest’ultimo criterio alle caratteristiche soggettive del coniuge richiedente l’assegno, alla sua “specifica individualità”10, al “contesto sociale in cui è inserito”11. Un intervento delle Sezioni Unite, volto a dissipare qualsiasi dubbio circa l’avvenuto passaggio da una tutela eccessiva del coniuge richiedente l’assegno ad una tutela in alcuni casi particolarmente ridotta e non soddisfacente alla luce delle caratteristiche del singolo caso, era dunque inevitabile oltre che auspicabile. E così le SS.UU. con la sentenza n. 18287 del 2018, sebbene abbiano confermato l’avvenuto abbandono del parametro legato al tenore di vita matrimoniale e quello della rilevanza del criterio dell’autosufficienza economica, hanno corretto la sentenza del maggio 2017 soprattutto a causa di una “valutazione incompleta, in quanto non radicata sui fattori oggettivi e interrelazioni che determinano la condizione complessiva degli ex coniugi dopo lo scioglimento del vincolo”, lamentando peraltro la mancata applicazione di alcuni parametri contenuti nell’art. 5, sesto comma, della legge sul divorzio, che impongono, ai fini dell’attribuzione e della quantificazione dell’assegno, di tenere conto della durata del matrimonio e delle scelte di vita comune attuate al momento della determinazione dell’“indirizzo della vita familiare” ex art. 144 c.c., cioè delle decisioni che possono avere indotto un coniuge a sacrificare la propria vita professionale per dedicarsi alla famiglia e alla educazione dei figli. L’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite può essere così schematizzato:
a) abbandono dei vecchi automatismi che avevano dato vita ai due orientamenti contrapposti: da un lato il tenore di vita, dall’altro il criterio dell’autosufficienza;
b) abbandono della concezione bifasica del procedimento di determinazione dell’assegno divorzile, fondata sulla distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi;
c) abbandono della concezione che riconosce la natura meramente assistenziale dell’assegno di divorzio a favore di quella che gli attribuisce natura composita (assistenziale e perequativa/compensativa);
d) equiordinazione dei criteri previsti dalla l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6;
e) abbandono di una concezione assolutistica ed astratta del criterio “adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi” a favore di una visione che propende per la causa concreta e lo contestualizza nella specifica vicenda coniugale;
f) necessità della valutazione dell’intera storia coniugale e di una prognosi futura che tenga conto delle condizioni dell’avente diritto all’assegno (età, salute, ecc.) e della durata del matrimonio;
g) importanza del profilo perequativo-compensativo dell’assegno e necessità di un accertamento rigoroso del nesso di causalità tra scelte endofamiliari e situazione dell’avente diritto al momento dello scioglimento del vincolo coniugale. Pertanto, secondo le Sezioni Unite, stante la solidarietà postconiugale che trova la sua ratio nell’art. 29 Cost., l’assegno deve assolvere una funzione compensativa e “riequilibratrice”, che permetta di riconoscere il ruolo e il contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla vita familiare, alla formazione del patrimonio e allo svolgimento dell’attività professionale dell’altro coniuge, fermo restando, però, la ripartizione dell’onere della prova capovolta dalla sentenza “Lamorgese” secondo cui non spetta all’ex coniuge convenuto dimostrare che il richiedente ha rifiutato concrete occasioni di lavoro, ma a quest’ultimo provare che nonostante il suo impegno non ha la possibilità di svolgere un’attività lavorativa.
4. La rimessione in termini per causa non imputabile ex art. 153, secondo comma, c.p.c.
Si pone a questo punto il problema degli effetti di simile orientamento sui processi in corso, “dal momento che il nuovo indirizzo interpretativo non comporta soltanto una diversa valutazione giuridica di un quadro fattuale inalterato, essendo facilmente intuibile che l’applicazione di una regola giuridica funge anche da griglia di selezione delle allegazioni dei fatti rilevanti (e, conseguentemente, delle prove)”12. Appare evidente come in primo luogo, così come sottolineato anche dal Tribunale di Treviso, il rispetto del pieno diritto di difesa debba necessariamente passare dal combinato di disposto delle norme di cui all’art. 177 c.p.c. e dell’art. 153, secondo comma, c.p.c. Come ben noto, la novella n. 69/200913 ha modificato la restituzione in termini con l’abrogazione dell’art. 184-bis c.p.c. collocando il contenuto di quest’ultimo tra le disposizioni generali del I libro del codice di procedura civile attribuendo così all’istituto della rimessione in termini una connotazione di natura generale14, potendo così trovare applicazione non soltanto nel corso del giudizio di primo grado e nei relativi giudizi di impugnazione, ma anche nei processi speciali di cui al IV libro del codice di procedura civile, come quello del provvedimento oggetto del presente commento. Il testo della norma è rimasto invariato rispetto all’originario art. 184-bis c.p.c., ad eccezione del richiamo al giudice istruttore, ora genericamente indicato come “giudice”, ad ulteriore conferma che la rimessione in termini debba avere ora valenza universale, collocata opportunamente all’interno della disciplina dei termini processuali15. Sebbene tale collocazione per certa dottrina abbia natura prevalentemente ricognitiva16, si ritiene che simile inserimento sia stato il giusto corollario all’intervento della Corte costituzionale, più volte espressasi in punto di autoresponsabilità e decadenza dall’esercizio di poteri processuali17. Gli effetti della rimessione in termini non sono stati modificati dalla novella del 2009 e il rimedio continua ad avere carattere restitutorio con portata generale, potendo essere esteso oltre l’ambito dei due gradi di merito. Infatti, secondo la Cassazione, un’interpretazione non restrittiva della precedente disposizione regolatrice dell’istituto della rimessione in termini, porta a ritenere che la stessa possa trovare applicazione non solo in caso di decadenza dai poteri processuali di parte interni al giudizio di primo grado, ma anche in situazioni processuali ulteriori, quali per esempio le decadenze relative al potere di impugnazione18. A seguito dell’intervenuta rimessione, il processo non regredisce in toto alla situazione precedente, ma riapre dette fasi, con riferimento a quei soli poteri, rispetto ai quali la parte sia stata rimessa in termini. Presupposto perché la parte possa essere rimessa in termini è la dimostrazione che la decadenza sia determinata da una causa ad essa non imputabile perché dettata da un fattore estraneo alla sua volontà del quale è necessario fornire la prova. L’iniziativa volta alla rimessione in termini deve essere tempestiva, da intendersi come immediatezza della reazione della parte stessa al palesarsi della necessità di svolgere un’attività processuale ormai preclusa.
La domanda a questo punto è se possa rientrare o meno in tale ambito anche il mutamento di giurisprudenza che determini nei giudizi di revisione proposti ex art. 9 legge 898/70, come nel caso della ordinanza del Tribunale di Treviso, un affidamento incolpevole, tenuto conto anche del fatto che l’accertamento che il giudice effettuava nello scrutinare il “tenore di vita” non è l’accertamento che occorre compiere al fine di verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell’assegno in funzione compensativo-perequativa. Nel primo caso, era necessario e sufficiente stabilire quale fosse il tenore di vita della coppia in costanza di matrimonio e quale fosse il tenore di vita che poteva permettersi l’ex coniuge richiedente dopo il divorzio; oggi, invece, occorre stabilire, superato lo scrutinio del profilo dell’autosufficienza, ove vi sia una prospettazione in tal senso, se, a causa del matrimonio, si sia determinato uno spostamento patrimoniale, meritevole di riequilibrio attraverso l’assegno, da un coniuge all’altro19. La risposta preferibile sembra essere quella affermativa anche alla luce di quanto affermato dapprima dalle Sezioni Unite n. 8127/201120 e dalla più recente e già citata Cassazione n. 11178/201921.
5. Conclusioni
Riconoscere alle parti, anche nei giudizi di revisione dell’assegno divorzile, la possibilità di essere rimesse in termini ex art. 153, secondo comma, c.p.c., appare a chi scrive una scelta condivisile e quanto mai opportuna, a fronte del mutamento giurisprudenziale legato all’allegazione ed alla prova di fatti totalmente diversi, rispetto ai quali erano, a loro tempo, già state avanzate le istanze probatorie, in quanto in caso contrario le istanze di prova già formulate riguardanti il “tenore di vita” non sarebbero ammesse e, anche ammesse sarebbero da considerarsi irrilevanti con l’effetto di giungere al rigetto della domanda avanzata non avendo la parte provato, alla luce del nuovo orientamento, i fatti posti a fondamento del diritto. In attesa di un nuovo arresto della Cassazione, tuttavia, sarà inevitabile la formazione, all’interno delle singole corti di merito, di diversi orientamenti, a riguardo, così come è stato, in passato, per il reclamo contro i provvedimenti del giudice istruttore nei procedimenti di separazione e divorzio.
NOTE
1 E precisamente Cass., 23 aprile 2019, n. 11178, in CED Cassazione, 2019.
2 La cui motivazione, richiamata la giurisprudenza consolidata in tema di interpretazione dell’art. 5 legge n. 898/1970, si basava sulla circostanza che dall’accertamento di una differente capacità reddituale delle parti si dovesse desumere l’inadeguatezza dei redditi della moglie a mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio.
3 Sul punto cfr. Cass., 10 maggio 2017, n. 11504, in Giur. it., 2017, 1299 con nota di A. di MaJo; in Giur. it., 2017, 1796 con nota di C. riMini; in Corriere giur., 2017, 885, con nota di E. Quadri; in Fam. e dir., 2017, 636, con note di E. Al Mureden e F. danovi; in Nuova Giur. comm., 2017, 1001, con nota di U. roMa; in Foro it., 2017, I, 1859, con note di G. CaSaBuri, C. Bona e A. Mondini; in Foro it., 2017, I, 2707, con note di S. PaTTi e M. BianCa.
4 Cass. Sez. un., 11 luglio 2018, n. 18287, in Foro it., 2018, 9, 1, 2671; in Nuova giur. civ., 2018, 11, 1607 nota di C. BenanTi, e in Corriere giur., 2018, 10, 1186 nota di A. PaTTi.
5 Cfr. Cass., Sez. un., 29 novembre 1990, nn. 11489, 11490, 11491, 11492, in Foro it., 1991, I, 67, con note di E. Quadri e V. CarBone; in Giust. civ., 1990, I, 2789 e 1991, I, 1223 con nota di A. SPadaFora; in Nuova giur. comm., 1991, I, 112 con nota di E. Quadri; in Giur. it., 1991, I, 1, 536 con nota di G.M. PelleGrini; in Corriere giur., 1991, 305 con nota di A. CeCCherini.
6 Cfr. Trib. Milano 22 maggio 2017, ord., in Foro it., Le banche dati, archivio merito ed extra, 2017, 1073.
7 Così A. PaTTi, Assegno di divorzio: un passo verso l’Europa?, in Foro it., 2017, I, 2707 ss.
8 Così M. SeSTa, La solidarietà post-coniugale tra funzione assistenziale ed esigenze compensatorie, in Fam. e dir., 2018, 509 ss.; E. Quadri, I coniugi e l’assegno di divorzio tra conservazione del “tenore di vita” e “autoresponsabilità”: “persone singole” senza passato?, in Corriere giur., 2017, 7, 885.
9 Così Cass., 29 agosto 2017, n. 20525, ord., in Fam. e dir., 2018, 573, con nota di L. GiorGianni; Cass., 9 ottobre 2017, n. 23602, ord., in Corriere giur., 2017, 1597; Cass., 25 ottobre 2017, n. 25327, in www.ilfamiliarista.it, 23 gennaio 2018, con nota di A. FaSano; Cass., 26 gennaio 2018, n. 2042, in Fam. e dir., 2018, 321, con nota di A. FiGone; Cass., 7 febbraio 2018, n. 3015, ord., in Ced Cassazione, 2018.; Cass., 7 febbraio 2018, n. 3016, ord., in Dir. e giust., 8 febbraio 2018.
10 Così Cass. 26 gennaio 2018, n. 2042, cit. e Cass., 26 gennaio 2018, n. 2043, in Fam. e dir., 2018, 324, con nota di A. FiGone.
11 Cass., 7 febbraio 2018, n. 3015, cit.: “[Il parametro dell’autosufficienza economica] va apprezzato con la necessaria elasticità e l’opportuna considerazione dei bisogni del richiedente l’assegno, considerato come persona singola e non come ex coniuge, ma pur sempre inserita nel contesto sociale. Per determinare la soglia dell’indipendenza economica occorrerà avere riguardo alle indicazioni provenienti, nel momento storico determinato, dalla coscienza collettiva e, dunque, né bloccata alla soglia della pura sopravvivenza né eccedente il livello della normalità, quale, nei casi singoli, da questa coscienza configurata e di cui il giudice deve farsi interprete, ad essa rapportando, senza fughe, le proprie scelte valutative, in un ambito necessariamente duttile, ma non arbitrariamente dilatabile”.
12 Cass., 23 aprile 2019, n. 11178, in CED Cassazione, 2019.
13 Legge 18 giugno 2009, n. 69, Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (G.U. 19 giugno 2009, n. 140, suppl. ord. n. 95.L) con effetto dal 4 luglio 2009 per i giudizi instaurati dopo tale data.
14 Sul punto cfr. L.P. CoMoGlio, Ideologie consolidate e riforme contingenti del processo civile, in Riv. dir. proc. civ., 2010, 521 ss., e N. raSCio, La non contestazione come principio e la rimessione nel termine per impugnare: due innesti nel processo, benvenuti quanto scarni e perciò da rinfoltire, in Corriere giur, 2010, 1243 ss., spec. 1248 ss.
15 Cfr. C. ConSolo, La legge di riforma 18 giugno 2009, n. 69: altri profili significativi a prima lettura, in Corriere giur., 2009, 877, spec. 878.
16 Cfr. D. d’adaMo, Prime riflessioni sulla nuova rimessioni in termini, in Riv. dir. proc. civ., 2010, 385 ss., spec. 392 ss.
17 Corte cost., 14 gennaio 2010, n. 3; Corte cost., 23 gennaio 2004, n. 28 e Corte cost., 26 novembre 2002, n. 477.
18 Cfr., ex plurimis, Cass., 26 ottobre 2011, n. 98, in Ced Cassazione, 2011; Cass., 29 luglio 2010, n. 17704 e Cass., 29 ottobre 2010, n. 22245, in Ced Cassazione, 2010.
19 Cfr. Cass., 9 agosto 2019, n. 21228.
20 Cass., Sez. Unite, ord., 11 aprile 2011, n. 8127, in Foro it., 2011, 5, 1, 1386, secondo cui “alla luce della norma costituzionale sul giusto processo, la parte che abbia proposto ricorso per Cassazione facendo affidamento su una consolidata giurisprudenza di legittimità, successivamente travolta da un mutamento interpretativo incorre in un errore scusabile ed ha diritto ad essere rimessa in termini”.
21 Cass., 23 aprile 2019, n. 11178, cit., che seppure precisando che “l’interpretazione delle norme giuridiche da parte della Corte di cassazione e, in particolare, delle Sezioni Unite mira ad una tendenziale stabilità e valenza generale, sul presupposto, tuttavia, di una efficacia non cogente ma solo persuasiva, trattandosi di attività consustanziale all’esercizio stesso della funzione giurisdizionale, sicché un mutamento di orientamento reso in sede di nomofilachia non soggiace al principio di irretroattività, non è assimilabile allo ius superveniens ed è suscettibile di essere disatteso dal giudice di merito”, ha altresì riconosciuto che “l’individuazione di una regola giuridica piuttosto che un’altra implica, spesso, la valorizzazione di un diverso quadro fattuale: il giudice, invero, prediligendo una regola giuridica, individua anche i fatti da cui trae le conseguenze per la sua applicazione, mentre, se ne utilizza una diversa, valorizza fatti ulteriori non presi in considerazione precedentemente perché non rilevanti. In altri termini, l’affermazione di una nuova regola giuridica quasi mai si traduce soltanto in una diversa valutazione giuridica di un quadro fattuale inalterato, ma comporta la valorizzazione di aspetti fattuali non considerati dalla vecchia regola sostituita perché irrilevanti”.