Annullamento del testamento ed incapacità naturale del testatore (nota a Cass, Civ., Sez. II, 4 febbraio 2016, n. 2239)

autore: V. Cianciolo - numero: 3/2016

Sommario: 1. Il fatto. - 2. La testamenti factio activa. - 3. I lucidi intervalli. - 4. Gli strumenti processuali utilizzabili per contestare l’autenticità del testamento olografo.



1. Il fatto



Caia conveniva davanti al Tribunale di Firenze Mevia e Sempronia, per far dichiarare la nullità del testamento olografo redatto da Caio, che aveva istituito eredi le controparti revocando il precedente testamento olografo a favore di parte attrice. A sostegno dell’azione, questa deduceva la nullità della seconda scheda testamentaria, per mancanza di data e di autografia e comunque per incapacità naturale del testatore. Il tribunale dichiarava nullo ex art. 591 co. 3 c.c., il testamento olografo, ritenendo acclarata l’incapacità naturale del testatore, affetto da una grave malattia che aveva compromesso la sua facoltà d’intendere e di volere, fino a portarlo alla morte. La Corte di appello di Firenze rigettava l’impugnazione proposta dai convenuti perché riteneva provato lo stato di incapacità naturale del testatore al momento della redazione del successivo testamento, alla stregua del progressivo e irreversibile decadimento delle condizioni psico-fisiche del de cuius, quali erano risultate dal diario clinico nei giorni immediatamente successivi alle dimissioni dell’ospedale nonché dalle dichiarazioni rese dall’infermiera la quale aveva fra l’altro riferito che Caio non era in grado di scrivere: il che aveva trovato conferma nella documentazione medica. D’altra parte, i Giudici evidenziavano come sarebbe stato poco verosimile che proprio in quel frangente il testatore avesse deciso di revocare le disposizioni testamentarie redatte molti anni addietro in favore dell’attrice, nei confronti della quale, ancora accanto a lui, non erano intervenuti fatti tali da mutare quel sentimento di riconoscenza che aveva ispirato il primo testamento.



2. La testamenti factio activa



La capacità di testare può essere assimilata alla capacità di disporre validamente delle proprie sostanze mediante testamento.

Sebbene non sia definita dal codice civile, è la disposizione contenuta nel 1° co. dell’art. 591 c.c. a stabilire che possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge. I soggetti privi della c.d. testamenti factio activa sono: i minorenni, gli interdetti a motivo di infermità di mente, coloro che, per quanto non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, pure transitoria incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento1 . Ma cosa si intende per incapacità di intendere e di volere? La locuzione “incapace di intendere e/o di volere” è rinvenibile in più norme del codice civile:

– l’art. 120, che consente l’impugnazione del matrimonio da parte del coniuge “che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio”;

– l’art. 428, rubricato “Atti compiuti da persona incapace d’intendere o di volere”;

– l’art. 591, co. 2, n. 3, che dichiara incapaci di testare “quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento”2 ;

– l’art. 775, che disciplina il caso della donazione compiuta “da persona incapace di intendere o di volere”;

– l’art. 1425, il quale, rinviando a quanto stabilisce l’art. 428, sancisce l’annullabilità del contratto concluso dall’incapace di intendere o di volere, oltre che gli artt. 2046 e 2047, in tema di fatto illecito. A parte queste ultime norme, le altre disposizioni riguardano tutte l’attività negoziale dei soggetti che, pur legalmente capaci di agire, sono naturalmente incapaci, ossia “in una situazione di minorazione psichica non accertata da preventivo provvedimento di interdizione”3 . Fatto questo breve inquadramento, è facilmente deducibile che la norma contenuta nell’art. 428, co. 1, c.c. si pone come lex generalis, rispetto alla quale il 2° co. dello stesso articolo, unitamente all’art. 1425, e gli artt. 120, 591, co. 2, n. 3 e 775 si trovano in rapporto di specialità, poiché disciplinano le singole ipotesi del matrimonio, del testamento, della donazione e del contratto posti in essere dall’incapace di intendere e di volere. Così, per regola generale, gli atti compiuti dall’incapace naturale sono annullabili se comportano un grave pregiudizio per l’autore, mentre è sufficiente la sola incapacità di intendere e/o volere per l’annullamento del matrimonio, del testamento e della donazione e, quando si tratti di contratti, è richiesta anche la mala fede dell’altro contraente.

Questi gli elementi intorno al quale si costruisce il concetto di incapacità di intendere e di volere:

a) l’impossibilità di avere coscienza dei propri comportamenti e di autodeterminarsi;

b) l’eventuale transitorietà della causa di tale impossibilità;

c) la mancanza della pronuncia di interdizione, cui però il legislatore ha ritenuto opportuno fare riferimento. E nel testamento? Si ha incapacità naturale alla ricorrenza di anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettuali del testatore alla redazione del testamento, talmente grave da eliminare la capacità di intendere e di volere di esso, privandolo della coscienza del significato dei propri atti o della propria autodeterminazione. In dottrina si è sostenuto che il disponente al momento della redazione del testamento deve avere sufficiente grado di intelligenza e volontà, perché l’atto produca effetti, risultando da valutazione libera e cosciente. D’altro canto, si dice “te stamento” per ciò che è “una attestazione della mente”: ovvio che debba esservi capacità intellettiva e volitiva nel momento della confezione4 . Secondo altri, la prova della incapacità naturale del de cuius deve essere fornita con riferimento al momento della redazione del testamento: ma si tratta di una prova molto difficile perché occorre valutare le circostanze pregresse, quelle contingenti, quelle posteriori alla testamenti factio, come, pure, è rilevante l’accertamento delle condizioni mentali precedenti o successive alla confezione del negozio mortis causa. L’incapacità transitoria sia precedente che susseguente, non conduce a presumere l’incapacità nel momento della redazione del testamento, mentre talvolta è sufficiente la prova che il disponente versasse in stato di abituale, grave infermità mentale, salva, nel caso, la prova contraria del momento di lucido intervallo5 . Secondo la giurisprudenza, per l’annullamento del testamento per incapacità naturale non è sufficiente una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del testatore, ma occorre che, a motivo di una infermità transitoria o permanente ovvero di altra causa perturbatrice, il disponente sia assolutamente privo della coscienza dei propri atti durante la redazione del testamento6.



3. I lucidi intervalli



I lucidi intervalli sono permessi esplicitamente, quanto alle ipotesi previste dall’art. 591, n. 3, c.c., già nella Relazione al progetto preliminare del libro delle successioni. Vi si dice che il n. 3 sembrerebbe escludere la presunzione di incapacità, ricavabile dal giudice con la dimostrata incapacità prima e dopo il tempo in cui fu redatto il testamento7 . Per giurisprudenza e dottrina, tendenti ad ammetterla, può darsi la prova in tutti i modi consentiti dalla legge, non esclusa la presunzione precisa, grave, concordante, contro la quale sarà possibile prova contraria del lucido intervallo. Il thema demonstrandum è quello della infermità mentale permanente che sottragga al soggetto, nel momento della testamenti factio, la coscienza dei propri atti e la capacità di intendere e di volere. In questo caso, si ha l’inversione dell’onere della prova: colui che impugna il testamento deve dimostrare l’incapacità, salvo che il testatore sia affetto da incapacità permanente, nel qual caso spetta a chi vuole avvalersi del testamento dimostrare che fu redatto in momento di lucido intervallo. È evidente che nelle ipotesi di incapaci di intendere e di volere non interdetti, è consentito sollevare l’eccezione di validità dell’atto fondata sul lucido intervallo. E ciò perché non vi è ostacolo della presunzione assoluta di incapacità derivante dalla interdizione. Al contrario, la legge non ammette la prova che gli atti e il testamento fatti dopo la sentenza di interdizione possano essere stati compiuti dall’interdetto per infermità di mente durante lucidi intervalli8 .

La prova della causa di incapacità, agile nei casi di cui all’art. 591 c.c., nn. 1 e 2, deve essere fornita da chi invochi l’annullamento del testamento per incapacità naturale del testatore. Più specificatamente, la giurisprudenza si mostra unanime nell’attribuire all’attore l’incombenza di provare la sussistenza dell’incapacità nel momento della redazione dell’atto; tuttavia, qualora la prova rendesse evidente uno stato permanente di infermità mentale del de cuius, spetterebbe al convenuto, il quale intenda avvalersi del testamento, provare un eventuale lucido intervallo nel momento della manifestazione dell’ultima volontà9 . Ciò significa, che, nell’ipotesi di infermità di tipo permanente od abituale, l’incapacità deve presumersi sussistente anche al momento del testamento, sicché spetta a chi ne invoca la validità provarne la redazione in un lucido intervallo, mentre, nell’ipotesi di infermità di tipo episodico od intermittente, l’incapacità può ritenersi in atto in quel momento, soltanto quando la relativa prova venga fornita da chi impugni il testamento.



4. Gli strumenti processuali utilizzabili per contestare l’autenticità del testamento olografo



Quali gli strumenti processuali che l’ordinamento pone a disposizione della parte che, avendovi interesse, intenda contestare l’autografia o la sottoscrizione del testamento, a prima vista olografo), prodotto in giudizio? Non è una questione che riguarda il sesso degli angeli, ma una questione con ricadute pratiche non indifferenti: la scelta, infatti, riguarda l’indagine sul valore, anche probatorio, delle scritture private che non provengono da nessuna delle parti in causa e in ordine al riparto del relativo onere probatorio; e ciò perché il testamento olografo è un documento che costituisce il titolo in forza del quale il soggetto ivi menzionato diviene titolare di diritti soggettivi, e in ragione del quale si realizza la successione in locum et ius defuncti. Esempio. L’erede legittimo che ha esperito azione di petizione di eredità e al quale sia opposta, in tutto o in parte, la delazione testamentaria, può, qualora intenda contestare l’autografia o la sottoscrizione della scheda, limitarsi al rimedio del disconoscimento (o, meglio, alla dichiarazione di non conoscere la scrittura ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 214 c.p.c.) nella prima udienza o difesa utile, oppure ha l’onere, sia pure in ogni stato e grado del processo ed anche in via incidentale, di promuovere il più gravoso (in termini procedurali e di oneri probatorî posti a suo carico) procedimento di querela di falso, ai sensi degli artt. 221 ss. c.p.c.? Secondo un primo indirizzo giurisprudenziale, il testamento olografo rientra nella categoria delle scritture private10.

Pertanto, sul piano dell’efficacia sostanziale, è necessario e sufficiente che colui contro il quale sia prodotto il testamento non lo riconosca; sul piano dell’onere probatorio, incombe sull’altra parte, che, invece, abbia interesse all’efficacia della scheda testamentaria, dimostrare la sua provenienza dall’attore apparente. In sostanza, il soggetto contro il quale venga prodotto il testamento, se vuole impedire che il documento spieghi efficacia nei suoi confronti, ha l’onere di proporre il disconoscimento – o, meglio, di dichiarare di non conoscere la scrittura – nella prima udienza o difesa utile successiva alla produzione in giudizio del testamento medesimo. Secondo questo orientamento, la querela di falso si renderebbe indispensabile, al fine di contestare l’autenticità della scheda testamentaria, solo se la scrittura ha l’efficacia di piena prova ex art. 2702 c.c., in ragione del riconoscimento tacito o presunto o dell’esito del procedimento di verificazione. Diversamente, la querela di falso è uno strumento alternativo, ma non necessario11. Secondo un altro orientamento, il testamento olografo, pur non rientrando espressamente nella categoria degli atti pubblici, è caratterizzato da una tale rilevanza sostanziale e processuale da richiedere per la contestazione della sua autenticità la proposizione di un’eccezione di falso ex art. 221 c.p.c., incombendo l’onere della prova a carico di chi contesti la genuinità della scheda testamentaria12. In cosa divergono il disconoscimento e la querela? Si tratta di congegni processuali che presuppongono una diversa valutazione circa gli effetti che si devono raggiungere: il disconoscimento è teso ad impedire che la scrittura acquisisca valore di prova privilegiata nello specifico procedimento in cui è effettuato, con conseguente efficacia inter partes della verifica della provenienza; la querela di falso persegue un effetto più ampio e definitivo, ossia svilire la genuinità del documento e, quindi, è teso al completo annullamento del suo valore probatorio con effetti erga omnes.

Le Sezioni Unite nel 2015 tentano di riordinare il contrasto sposando una terza via già indicata dalla giurisprudenza della Suprema Corte con una risalente sentenza13, che predicava la necessità di proporre un’azione di accertamento negativo della falsità. Secondo il Palazzaccio, al fine di contestare l’autenticità di un testamento olografo non è sufficiente il disconoscimento né è necessaria la querela di falso, ma è opportuno proporre un’azione di accertamento negativo della falsità. In tal modo, il testamento olografo rimane circoscritto nell’ambito delle scritture private e si evita che il semplice disconoscimento di tale scheda renda troppo gravosa la posizione processuale dell’attore che si dichiara erede, incombendo su di lui l’intero onere probatorio del processo in relazione ad un atto che poi è caratterizzato da una sua intrinseca forza dimostrativa. Secondo la Suprema Corte, un’azione di accertamento negativo che ponga una questio nullitatis in seno al processo consente:

a) di rispondere all’esigenza di mantenere il testamento olografo definitivamente circoscritto nell’orbita delle scritture private;

b) di non equiparare l’olografo, con inaccettabile semplificazione, ad una qualsivoglia scrittura proveniente da terzi;

c) di evitare che il semplice disconoscimento di un atto caratterizzato da tale peculiarità ed efficacia dimostrativa renda troppo gravosa la posizione processuale dell’attore che si professa erede, riversando su di lui l’intero onere probatorio del processo in relazione ad un atto che è innegabilmente caratterizzato da una sua intrinseca forza dimostrativa; e last but not least, ricordandoci del giusto processo

d) di evitare che la soluzione della controversia si disperda nei rivoli di un defatigante procedimento incidentale, come quello previsto per la querela di falso, consentendo di pervenire ad una soluzione tutta interna al processo. Resta sullo sfondo di tali considerazioni procedurali ovviamente il dato pratico che la decisione della controversia di impugnazione del testamento olografo dipenda il più delle volte dall’esito della consulenza tecnica grafologica, che, pur non disgiunto dal restante compendio probatorio, resta un elemento decisivo per la formazione del libero convincimento del giudice ex art. 116, comma 1, c.p.c.

NOTE

1 I casi individuati dall’art. 591, co. 1, c.c. sono tassativi per cui si può affer- mare che la capacità

costituisce la regola e l’incapacità ha carattere eccezionale.

2 Come è noto, l’art. 591, 2° co., c.c., sancisce l’incapacità di testare, oltre che di coloro che non

hanno compiuto la maggiore età (n. 1) e degli interdetti per infermità di mente (n. 2), anche di

“quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria,

incapaci di intendere o di volere nel momento in cui fecero testamento” (n. 3). Ciò significa che,

pur in assenza di una sentenza di interdizione, al fine della pronunzia di annulla- mento del

testamento, potrà essere provato lo stato di incapacità di intendere o di volere, anche transitorio,

del testatore; sarà indispensabile, in ogni caso, la dimostrazione dell’incapacità con riguardo al

momento di confezione della scheda. Si badi, peraltro, che la presenza della congiunzione

disgiuntiva “o”, tra le locuzioni “di intendere” e “di volere”, induce agevolmente a concludere che

basti la mancanza anche di una sola delle facoltà connaturate alla persona – quella intellettiva e

quella volitiva, appunto – per inficiare il testamento. In altri termini, come costantemente ha

ribadito la giurisprudenza di legittimità, occorre che il soggetto, nel momento in cui redigeva l’atto

di ultima volontà, fosse completamente privo della coscienza dei propri atti, oppure della capacità

di autodeterminarsi, sì da versare in condizioni analoghe a quelle che, in concor- so con l’estremo

dell’abitualità, legittimerebbero la pronunzia di interdizione. In dottrina, a proposito dell’ipotesi

prevista dall’art. 591, 2° co., n. 3, c.c., Azzariti, Le successioni e le donazioni. Libro Secondo del

Codice Civile, Napoli, 1990, 376 e 381, menziona il testamento redatto da chi si trovi in stato di

ubriachezza, o di delirio febbrile, o di sonnambulismo, oppure dall’interdetto, prima del prodursi

degli effetti della sentenza d’interdizione (art. 416 c.c.), o dall’infermo di mente, dopo la nomina

del tutore provvisorio, qualora alla nomina segua la sentenza d’interdizione. Si aggiunga, che, in

applicazione della menzionata disposizione, potrebbero essere annullati pure il testamento

dell’inabilitato e del beneficiario dell’amministrazione di sostegno, al quale il giudice tutelare abbia

ritenuto di non dovere estendere l’incapacita` di testare prevista per l’interdetto (art. 411, ult.

cpv., c.c.): v. Bonilini, Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, Torino, 2005, 3a ed., 187 s.

3 Trabucchi, Istituzioni di diritto civile, XLII ed., Padova, 2005, 273.

4 Bonilini, Il testamento - Lineamenti, Padova, 1995, 71.

5 Tatarano, Il testamento, in Trattato diritto civ. Cons. Naz. Not. diretto da P. Perlingieri, VIII, 4,

Napoli, 2003, 59.

6 Cass. Civ. 18 aprile 2005, n. 8079, in Riv. not., 2006, II, 561

7 Relazione progetto preliminare Libro delle successioni, in Codice civile- Libro delle successioni e

donazioni, Roma, 1939, 95.

8 Azzariti, Le successioni e le donazioni, Padova, 1982, 347.

9 Per la giurisprudenza di legittimità, v. Cass., 7.7.1959, n. 2180, in Giust. civ. mass., 1959, 741;

Cass., 4.7.1961, n. 1600, in Giust. civ. mass., 1961, 696; Cass., 12.12.1979, n. 6481, in Mass. Foro

it., 1979, 1308; Cass., 11.8.1982, n. 4561; Cass., 5.11.1987, n. 8169; Cass., 23.1.1991, n. 652, in

Arch. civ., 1991, 546; Cass., 24.10.1998, n. 1057.

10 La previsione di forma di cui all’art. 602 c.c. conferma il requisito minimo della sottoscrizione,

ma non presenta alcun profilo di incompatibilità con la struttura della scrittura privata come

delineata dall’art. 2702 c.c.

In dottrina, in generale sul disconoscimento e sull’istanza di verificazione delle scritture private:

Mortara, Commentario del Codice e delle Leggi di Procedura Civile, III, Vallardi, 1922, 711;

Andrioli, Commento al codice di procedura civile, II, Jovene, 1960, 140 ss.; Liebman, Manuale di

diritto processuale civile. Prin- cipi, a cura di Colasanti, Merlin e Ricci, Giuffrè, 2007, 351;

Mandrioli, Diritto processuale civile, II, Giappichelli, 2011, 226.

9 Per la giurisprudenza di legittimità, v. Cass., 7.7.1959, n. 2180, in Giust. civ. mass., 1959, 741;

Cass., 4.7.1961, n. 1600, in Giust. civ. mass., 1961, 696; Cass., 12.12.1979, n. 6481, in Mass. Foro

it., 1979, 1308; Cass., 11.8.1982, n. 4561; Cass., 5.11.1987, n. 8169; Cass., 23.1.1991, n. 652, in

Arch. civ., 1991, 546; Cass., 24.10.1998, n. 1057.

10 La previsione di forma di cui all’art. 602 c.c. conferma il requisito minimo della sottoscrizione,

ma non presenta alcun profilo di incompatibilità con la struttura della scrittura privata come

delineata dall’art. 2702 c.c.

In dottrina, in generale sul disconoscimento e sull’istanza di verificazione delle scritture private:

Mortara, Commentario del Codice e delle Leggi di Procedura Civile, III, Vallardi, 1922, 711;

Andrioli, Commento al codice di procedura civile, II, Jovene, 1960, 140 ss.; Liebman, Manuale di

diritto processuale civile. Prin- cipi, a cura di Colasanti, Merlin e Ricci, Giuffrè, 2007, 351;

Mandrioli, Diritto processuale civile, II, Giappichelli, 2011, 226.

13 Cass. Civ. 15 giugno 1951, n. 1545, estensore Torrente, pubblicato in Foro it., 1951, I, 855, e in

Riv. dir. proc., 1952, II, 69, con nota di Lisanti.