
Obiettivo specializzazione. Disegno di legge del CNF
giovedì, 21 maggio 2009
Legislazione | Avvocato
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, DISEGNO DI
LEGGE 27 febbraio
2009
Testo approvato nella seduta
amministrativa del 27 febbraio 2009, sottoposto a
revisione formale a
cura del Comitato ristretto della Commissione legislativa del
CNF.
DISEGNO DI LEGGE
Art.
8.
(Specializzazioni)
1. È
riconosciuta la possibilità
per gli avvocati di ottenere e indicare il titolo di specialista,
secondo modalità che sono stabilite con regolamento adottato dal CNF
ai sensi dell'articolo 1,
comma 5, e acquisiti i pareri delle
associazioni specialistiche costituite ai sensi del comma
8.
2.
Il regolamento di cui al comma 1, prevede in maniera da garantire
libertà e
pluralismo dell'offerta formativa e della relativa
scelta individuale:
a) l'elenco delle
specializzazioni
riconosciute, tenuto anche conto delle specificità formative imposte
dai
differenti riti processuali, da aggiornarsi almeno ogni tre
anni;
b) i percorsi formativi e
professionali, di durata
almeno biennale, necessari per il conseguimento dei titoli di
specializzazione, ai quali possono accedere soltanto gli avvocati che
alla data della
presentazione della domanda di iscrizione abbiano
maturato una anzianità di iscrizione all'albo
avvocati,
ininterrottamente e senza sospensioni, per almeno due anni;
c)
le prescrizioni
destinate agli ordini territoriali, alle associazioni
forensi, ad altri enti ed istituzioni
pubbliche o private per
l'organizzazione, anche di intesa tra loro, di scuole e corsi di
alta
formazione per il conseguimento del titolo di specialista;
d)
le sanzioni per l'uso indebito
dei titoli di specializzazione;
e)
il regime transitorio.
3. Le scuole e i corsi di
alta
formazione per il conseguimento del titolo di specialista non possono
avere durata
inferiore a due anni per un totale di almeno 400 ore di
formazione complessive.
All'esito
della frequenza l'avvocato
sostiene un esame di specializzazione, presso il CNF, il cui esito
positivo è condizione necessaria per l'acquisizione del titolo. La
commissione d'esame sarà
designata dal Consiglio nazionale forense
e composta da suoi membri, da avvocati indicati dagli
ordini
distrettuali, da docenti universitari, da magistrati, da componenti
indicati delle
associazioni forensi di cui al regolamento di cui al
comma 1.
4. Il titolo di specialista è
attribuito
esclusivamente dal CNF.
5. I soggetti di cui al comma 3,
lettera c),
organizzano con cadenza annuale corsi di formazione
continua nelle materie specialistiche
conformemente al regolamento di
cui al comma 1.
6. Il conseguimento del titolo di
specialista
non comporta riserva di attività professionale.
7. Gli
avvocati docenti
universitari in materie giuridiche e coloro che
abbiano conseguito titoli specialistici
universitari possono indicare
il relativo titolo accademico con le opportune
specificazioni.
8.
Tra avvocati iscritti agli albi possono essere costituite
associazioni
specialistiche nel rispetto dei seguenti requisiti:
a)
l'associazione deve avere adeguata
diffusione e rappresentanza
territoriale, secondo quanto stabilito con regolamento da adottare ai
sensi dell'art. 1, comma 5, per il riconoscimento e il mantenimento
della qualifica di
associazione maggiormente rappresentativa a
livello nazionale per il relativo settore
specialistico;
b) lo
statuto dell'associazione prevede espressamente come scopo la
promozione del profilo professionale, la formazione e l'aggiornamento
specialistico dei suoi
iscritti;
c) lo statuto esclude
espressamente il rilascio da parte dell'associazione di
attestati
di competenza professionale;
d) lo statuto prevede una
disciplina degli organi
associativi su base democratica ed esclude
espressamente ogni attività a fini di
lucro;
e)
l'associazione si dota di strutture, organizzative e
tecnico-scientifiche,
idonee ad assicurare la determinazione dei
livelli di qualificazione professionale e il relativo
aggiornamento
professionale;
f) le associazioni professionali sono incluse
in un elenco
tenuto dal CNF.
9. Il CNF, anche per il tramite
degli ordini circondariali, esercita la
vigilanza sui requisiti e le
condizioni per il riconoscimento delle associazioni di cui al
presente articolo, ed il controllo sul rispetto delle prescrizioni di
cui al comma 2, lett.
c).
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