L. R. Veneto 8 settembre 2026 n. 17 - Procedure per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito

La Legge Regionale del Veneto n. 17 del 2026 stabilisce i protocolli operativi per l'accesso al suicidio medicalmente assistito all'interno delle strutture sanitarie regionali.

Giovedì, 17 Settembre 2026
Legislazione
Legge Regionale Veneto 8 settembre 2026 n. 17 - Procedure per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito Legge Regionale Veneto 8 settembre 2026 n. 17 - Procedure per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito

La Legge Regionale del Veneto n. 17 del 2026 introduce l'istituzione di commissioni mediche multidisciplinari incaricate di verificare rigorosamente la sussistenza dei requisiti clinici e psicologici dei richiedenti. Il testo sottolinea l'obbligo di garantire al paziente cure palliative prioritarie e un adeguato supporto informativo prima di procedere con l'autosomministrazione. Tale normativa nasce per colmare un vuoto regolamentare, recependo i principi di autodeterminazione e dignità sanciti dalla Corte Costituzionale. L'obiettivo centrale è assicurare procedure uniformi, trasparenti e gratuite per i malati affetti da patologie irreversibili e sofferenze intollerabili. La legge specifica, infine, che l'intero iter deve svolgersi nel pieno rispetto della libertà di scelta del malato e senza ritardi ingiustificati.
Le Commissioni mediche multidisciplinari permanenti sono istituite da ogni Azienda ULSS per effettuare le verifiche sui requisiti di accesso e individuare le modalità del suicidio medicalmente assistito.
I componenti sono individuati su base volontaria dall'Azienda sanitaria tra il proprio personale dipendente o, in subordine, di altre Aziende del servizio sanitario regionale.
Il parere del Comitato etico per la pratica clinica territorialmente competente costituisce un passaggio necessario nell'iter di verifica e definizione delle modalità del suicidio medicalmente assistito.
Il funzionamento del Comitato etico si articola nelle seguenti fasi:
Invio della relazione: L'Azienda ULSS territorialmente competente trasmette immediatamente al Comitato etico la relazione redatta dalla Commissione medica multidisciplinare sulla base delle verifiche effettuate.
Criteri di valutazione: Nell'esprimere la propria valutazione, il Comitato etico tiene conto degli indirizzi definiti dal Comitato regionale per la bioetica istituito dalla Giunta regionale.
Redazione e invio del parere: Una volta valutata la documentazione, il Comitato etico redige il proprio parere e lo invia alla Commissione medica. Questo parere è preventivo e vincola l'individuazione, da parte della Commissione, della metodica e del farmaco idonei a garantire un'autosomministrazione indolore e dignitosa.
Comunicazione al richiedente: L'Azienda ULSS invia tempestivamente alla persona malata l'esito della procedura, allegando sia la relazione della Commissione sia il parere fornito dal Comitato etico.

editor: Cianciolo Valeria