Figli delle coppie omogenitoriali: l’adozione come unica via per dare forma giuridica al rapporto con il genitore intenzionale (Nota Cass. civ., Sez. un., sent. 30 dicembre 2022, n. 38162)

autore: F. Ferrandi - numero: 1/2023

Sommario: 1. Premessa. - 2. Il caso. - 3. Il travagliato iter giurisprudenziale che ha portato fino alla questione affrontata dalle Sezioni Unite. - 4. Il divieto alle operazioni di maternità surrogata nell’ordinamento italiano e i problemi derivanti dal conseguente fenomeno del “turismo procreativo”. - 5. Il problema del riconoscimento dello status genitoriale ottenuto all’estero tramite maternità surrogata e il limite dell’ordine pubblico internazionale. - 6. Le ragioni che ostano alla trascrivibilità del provvedimento giudiziario straniero che indichi quale genitore del minore il padre d’intenzione. - 7. Riflessioni conclusive

1. Premessa

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza resa lo scorso 30 dicembre 2022, n. 38162, ha affrontato, nella sua massima espressione nomofilattica, la questione dell’ammissibilità o meno della trascrizione nei registri dello stato civile italiano di un atto di nascita validamente formato all’estero (nel caso di specie in Canada) dal quale risulti che il nato, concepito mediante il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, è figlio di due persone di stesso sesso maschile. La sentenza, come vedremo, si presenta senza dubbio interessante in quanto affronta, in maniera sistematica, alla luce della normativa vigente, una tematica che nel corso degli ultimi anni ha dato vita ad un acceso dibattito tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, ossia quello della regolamentazione dello status del nato da maternità surrogata praticata all’estero. Tale tematica, come noto, coinvolge diversi interessi contrapposti che vanno da quello del minore all’identità filiale, a quello della donna alla propria dignità, fino a quello di certo, non meno importante, dello Stato a non incentivare (neppure indirettamente) il ricorso a pratiche vietate nel nostro Ordinamento e ritenute lesive della dignità della donna nella sua veste di gestante. Una pronuncia importante, dunque, che si presta, in attesa di un nuovo e quanto mai auspicato intervento da parte del legislatore, ad essere la stella polare per ciò che riguarda il problema del riconoscimento dello status genitoriale conseguito all’estero grazie a norme più permissive rispetto a quelle previste dalla legislazione italiana in materia di maternità surrogata.

2. Il caso

La vicenda che ha dato origine al giudizio vedeva come protagonista un bambino nato all’estero, e precisamente in Canada, da maternità surrogata. A fronte, infatti, del progetto procreativo condiviso da una coppia omoaffettiva, uno dei due uomini aveva fornito i propri gameti, i quali erano stati, poi, uniti nella fecondazione in vitro con l’ovocita di una donatrice. In seguito, l’embrione era stato trasferito nell’utero di una diversa donna, non anonima, la quale aveva portato a termine la gravidanza e partorito il bambino. Successivamente, i due uomini, entrambi di cittadinanza italiana, si erano uniti in matrimonio sempre in Canada e l’atto era stato trascritto in Italia nel registro delle unioni civili. Quando il bambino è venuto alla luce, le autorità canadesi hanno formato un atto di nascita nel quale veniva indicato come genitore il solo padre biologico, mentre nessuna menzione veniva fatta riguardo al padre intenzionale, né tantomeno alla madre surrogata e alla donatrice dell’ovocita. Nel 2017, la Corte Suprema della British Columbia, accogliendo il ricorso della coppia, aveva dichiarato che entrambi i ricorrenti dovessero figurare come genitori del bambino, disponendo, quale corollario, la corrispondente rettifica dell’atto di nascita. In forza, quindi, di quest’ultima decisione la coppia chiedeva all’ufficiale di stato civile italiano di rettificare anche l’atto di nascita del bambino nel Belpaese, dove si indicava come genitore il solo padre biologico, ma tale richiesta veniva negata, in quanto, da un lato, esisteva già un atto di nascita trascritto, dall’altro, in ragione dell’assenza di dati normativi certi e di precedenti favorevoli da parte della giurisprudenza di legittimità. La coppia, pertanto, decideva di promuovere ricorso ex art. 702-bis c.p.c. di fronte alla Corte d’appello di Venezia, chiedendo, a norma della l. n. 218 del 1995, art. 67, che il provvedimento canadese fosse riconosciuto in Italia, tenuto conto della non contrarietà all’ordine pubblico del provvedimento de quo, già passato in giudicato, e della liceità delle condotte che avevano determinato la nascita del bambino secondo le leggi del Paese in cui erano state poste in essere. La Corte d’appello veneziana, nel luglio 2018, accoglieva il ricorso ritenendo che il provvedimento possedesse i requisiti per il richiesto riconoscimento. A detta, infatti, della Corte territoriale, la circostanza che nel sistema delle fonti interne non sia previsto il matrimonio tra soggetti dello stesso sesso e, quindi, che non sia concesso di attribuire automaticamente ad entrambi la responsabilità genitoriale del minore nato dalla procreazione medicalmente assistita, si risolverebbe nell’evidenza di una diversità di discipline sostanziali, senza che sia di per sé indice dell’esistenza di un principio superiore, fondante e irrinunciabile, dell’assetto costituzionale italiano o dell’ordinamento dell’Unione Europea. In particolare, poi, secondo i giudici veneziani, dal momento che la tutela del superiore interesse del minore rientra tra i diritti fondamentali, tanto sul piano interno che su quello internazionale, l’ordine pubblico internazionale impone di assicurare al minore la conservazione dello status e dei mezzi di tutela di cui egli possa validamente giovarsi in base alla legislazione nazionale applicabile, quale quello del diritto al riconoscimento dei legami familiari ed al mantenimento dei rapporti con chi ha legalmente assunto il riferimento della responsabilità genitoriale. Non solo, ma sempre secondo la Corte lagunare, non può ricondursi all’ordine pubblico la previsione che il minore debba avere genitori di sesso diverso, in quanto nel nostro Ordinamento è contemplata la possibilità che il minore abbia due figure genitoriali dello stesso sesso nel caso in cui uno dei genitori abbia ottenuto la rettificazione dell’attribuzione del sesso. Relativamente, invece, al divieto di ricorrere alla pratica della surrogazione di maternità, di cui alla l. n. 40 del 2003, art. 12, comma 6, la Corte veneziana ha osservato che le scelte del legislatore italiano sono frutto di discrezionalità e non esprimono principi fondanti a livello costituzionale che impegnino l’ordine pubblico, e senza che, peraltro, possa essere considerata rilevante in tal senso la sanzione penale prevista dal sopracitato articolo il quale punisce chiunque, in qualsiasi forma, realizzi, organizzi o pubblicizzi la maternità surrogata. Del resto, per la Corte d’appello, il divieto e la sanzione penale non si sovrappongono alla valutazione del miglior interesse del minore concepito all’estero con tali tecniche, il quale non potrebbe essere privato dello status legittimamente acquisito nel Paese in cui è nato. Avverso tale decisione, l’Avvocatura dello Stato decideva di ricorrere in cassazione, lamentando: il difetto assoluto di giurisdizione, in quanto nel nostro Ordinamento non esisterebbe una norma che legittimi una piena bigenitorialità omosessuale; la violazione dell’art. 95 del d.P.R. n. 396 del 2000, essendo, a suo dire, competente in materia il Tribunale in primo grado, nonché la violazione e la falsa applicazione della l. n. 218 del 1995, artt. 16 e 65, del d.P.R. n. 396 del 2000, art. 18, della l. n. 40 del 2004, art. 5 e art. 12, commi 2 e 6, dato che l’ordinanza impugnata confliggerebbe con vari principi fondanti l’ordine pubblico (la nozione di filiazione da intendersi quale discendenza da persone di sesso diverso, come disciplinata dalle norme in materia di fecondazione assistita, anche eterologa e con il divieto di maternità surrogata, fattispecie costituente reato secondo la legge italiana). La coppia omoaffettiva, in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore, resisteva con controricorso.

3. Il travagliato iter giurisprudenziale che ha portato fino alla questione affrontata dalle Sezioni Unite

Investita di tali ricorsi, la Prima Sezione Civile ha dovuto prendere atto che nel frattempo era stata depositata la sentenza delle Sezioni Unite dell’8 maggio 2019, n. 12193 (1) , con la quale è stato affermato il principio secondo cui non può essere riconosciuto nel nostro Ordinamento un provvedimento straniero che riconosca il rapporto di genitorialità tra un bambino nato da maternità surrogata e il genitore d’intenzione. Siffatto riconoscimento, infatti, trova un ostacolo insuperabile nel divieto di surrogazione di maternità, previsto dalla l. n. 40 del 2004, art. 12, comma 6, qualificabile come principio di ordine pubblico, essendo posto a tutela di valori fondamentali, quali la dignità della gestante e l’istituto dell’adozione. Secondo le Sezioni Unite, la tutela del nato non si realizza attraverso l’automatica trascrizione dei provvedimenti stranieri che riconoscono lo stato di filiazione, ma mediante il ricorso del genitore d’intenzione all’adozione in casi particolari, prevista dalla l. n. 184 del 1983, art. 44, comma 1, lett. d). Ciononostante, la Prima Sezione di Cassazione ha dubitato circa la compatibilità di tale principio di diritto, costituente diritto vivente, con una pluralità di parametri costituzionali, tanto da sollevare, nell’aprile 2020 (2) , questione di legittimità costituzionale della l. n. 40 del 2004, art. 12, comma 6, della l. n. 218 del 1995, art. 64, comma 1, lett. g), e del d.P.R. n. 396 del 2000, art. 18, laddove non consentono che possa essere riconosciuto e dichiarato esecutivo, per contrasto con l’ordine pubblico, il provvedimento giudiziario straniero relativo all’inserimento, nell’atto di stato civile di un minore nato a seguito di gestazione per altri, del genitore d’intenzione non biologico. La Corte costituzionale, nel 2021 (3) , ha dichiarato inammissibile la questione sottolineando che il punto di equilibrio raggiunto dalla Corte EDU (4) è corrispondente all’insieme dei principi della nostra Costituzione, i quali se per un verso non ostano alla soluzione della non trascrivibilità del provvedimento giudiziario straniero di riconoscimento della doppia genitorialità ai componenti della coppia (eterosessuale od omosessuale) che abbia fatto ricorso all’estero alla pratica della maternità surrogata, dall’altro impongono che, in simili casi, debba comunque essere assicurata tutela all’interesse del minore al riconoscimento giuridico del legame con coloro che esercitano di fatto la responsabilità genitoriale. Orbene, una volta ripreso il giudizio di fronte alla Suprema Corte, la Prima Sezione Civile (5) , ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, ritenendo necessario, in mancanza di un intervento innovativo del legislatore, partire da una rivalutazione degli strumenti normativi esistenti quali delibazione e trascrizione, al fine di verificare la sussistenza di un insuperabile ostacolo alla loro utilizzazione derivante dalla natura di ordine pubblico del divieto di maternità surrogata (6). Successivamente, all’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 79 del 2022 (7), ha rimosso l’impedimento alla costituzione di rapporti civili con i parenti dell’adottante (l. n. 184 del 1983, art. 55, in relazione all’art. 300 c.c., comma 2), intervenendo su uno snodo centrale della disciplina dell’adozione in casi particolari all’insegna della piena attuazione del principio di unità dello stato di figlio, tanto che, a seguito di tale pronuncia, anche l’adozione del minore in casi particolari produce effetti pieni e fa nascere relazioni di parentela con i familiari dell’adottante. Questo, quindi, seppur brevemente ripercorso, l’iter che ha preceduto la questione rimessa all’attenzione delle Sezioni Unite e oggetto della presente nota, e che è consistita nel precisare: se sia o meno contrario all’ordine pubblico internazionale il provvedimento giurisdizionale straniero; se sia trasferibile nell’ordinamento interno la formalizzazione del legame con il genitore intenzionale sancita nel provvedimento straniero e, ancora, se l’adozione in casi particolari rappresenti l’unico strumento compatibile con l’ordine pubblico in grado di instaurare un legame giuridico tra il bambino nato all’estero da gestazione per altri e il genitore intenzionale.

4. Il divieto alle operazioni di maternità surrogata nell’ordinamento italiano e i problemi derivanti dal conseguente fenomeno del “turismo procreativo”

Come noto a tutti, attualmente nel nostro Paese non è consentito il ricorso ad operazioni di maternità surrogata. La legge n. 40 del 20048 , nel dettare i requisiti di accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita fa riferimento alla coppia di sesso diverso e, all’art. 5, prevede espressamente la possibilità di accedere a siffatte tecniche solo da parte delle coppie di maggiorenni di sesso diverso, secondo quanto si ricava altresì dal divieto originariamente posto di p.m.a. eterologa e da quello di maternità surrogata, strumentale e necessaria per la coppia same sex maschile (9). Pertanto, l’accordo con il quale una donna si impegna ad attuare e a portare a termine una gravidanza per conto di terzi, gratuitamente o meno, rinunciando preventivamente a vantare qualsivoglia diritto sul bambino che verrà alla luce, è vietato in assoluto dalla stessa l. 40/2004, art. 12, comma 6 (10).
Il nostro legislatore, infatti, scegliendo di vietare il ricorso alla maternità surrogata ha salvaguardato i principi ispiratori dell’ordinamento giuridico italiano in una materia di rilevante sensibilità che coinvolge tanto il piano etico che il valore fondamentale della dignità umana, dal momento che, come sottolineato dalle stesse Sezioni Unite, “nella gestazione per altri non ci sono soltanto i desideri di genitorialità, le aspirazioni e i progetti della coppia committente. Ci sono persone concrete. Ci sono donne usate come strumento per funzioni riproduttive, con i loro diritti inalienabili annullati o sospesi dentro procedure contrattuali. Ci sono bambini esposti a una pratica che determina incertezze sul loro status e, quindi, sulla loro identità nella società” (11). Tuttavia, la ratio general preventiva del divieto previsto nel nostro sistema giuridico non ha, negli ultimi anni, avuto gli effetti sperati, in quanto non si sono placati i desiderata di genitorialità da parte delle coppie omogenitoriali (e non), specie se facoltose, le quali, non curanti del disvalore attribuito dal nostro legislatore ad una pratica siffatta, sempre più spesso decidono di ricorrere alla surrogazione di maternità all’estero (12) nei Paesi che consentono il ricorso alla gestazione per altri. Da qui, il fenomeno, sempre crescente, passato alle cronache come “turismo procreativo” verso Paesi stranieri che presentano una regolamentazione permissiva in materia di maternità surrogata, che, per quanto ci riguarda, pone di fronte a diverse problematiche giuridiche, prima fra tutte quella degli effetti sul rapporto di filiazione, oltreché sui diritti del nato, il quale non può essere in alcun modo pregiudicato dalla scelta che altri hanno intrapreso di violare il divieto posto dalla normativa italiana circa la pratica di maternità surrogata. Del resto, quando la surrogazione di maternità viene praticata all’estero, la questione dello status del nato, grazie al ricorso alla pratica de qua, fuoriesce dal perimetro dell’ordinamento interno e finisce per coinvolgere, tra gli altri, aspetti di diritto internazionale privato, legati inevitabilmente al problema del riconoscimento in Italia della genitorialità acquisita al di fuori dei confini nazionali, che sia favorita da norme più liberali delle nostre in materia. Tali coppie, infatti, dopo aver praticato all’estero la maternità surrogata rientrano, nella maggior parte dei casi subito dopo, nel nostro Paese, con il nato e pretendono di ottenere de plano il riconoscimento dell’atto di nascita formatosi nel Paese dove tale pratica viene consentita, trascurando, evidentemente, il fatto che il nostro Ordinamento, invece, la vieta per espressa previsione penale. Il problema, quindi, del riconoscimento dello stato di figlio nei confronti del genitore intenzionale non genetico investe una pluralità di profili giuridici, ed incontra, conseguentemente, anche un quesito di rispondenza al limite rappresentato dall’ordine pubblico internazionale. Sebbene, infatti, come abbiamo avuto modo di ricordare, il nostro legislatore abbia configurato come reato il ricorso alla surrogazione di maternità, nessuna disposizione è stata dedicata alla regolamentazione dello status del minore comunque nato, suo malgrado, da detta pratica svoltasi all’estero. In secondo luogo, la maternità surrogata praticata all’estero in conformità alla legge ivi vigente da parte di cittadini italiani non può essere ricondotta all’illecito penale di cui al più volte ricordato art. 12, comma 6, dal momento che la norma de qua non intercetta le condotte commesse fuori dal territorio dello Stato, essendo il fatto tipico di surrogazione di maternità contrassegnato dal radicamento al territorio nazionale. Non meno importanti sono, al contempo, i diversi interessi in gioco che vengono intercettati dal ricorso ad una simile pratica: dapprima, l’esigenza di salvaguardare i valori ispiratori dell’ordinamento italiano in una materia di rilevante sensibilità sul piano etico, la quale anche è regolata in ossequio ad una finalità general-preventiva, vale a dire quella di scoraggiare i cittadini dal ricorrere all’estero al metodo di procreazione vietata nel territorio italiano, in quanto modus operandi ritenuto lesivo di valori costituzionali primari. Secondariamente, una volta che il bambino è venuto alla luce, di contro, l’esigenza di proteggere il suo diritto fondamentale a conservare il rapporto affettivo con entrambi i soggetti che hanno condiviso la decisione di farlo venire al mondo, senza che vi possa ostare la modalità procreativa da quest’ultimi seguita all’estero, sebbene illegale nel nostro Paese. Come sottolineato dalla stessa Corte di Cassazione nella sentenza che qui si annota, infatti, la mancata attribuzione di una veste giuridica a tale rapporto venutosi a creare nonostante la disapprovazione sancita dall’Ordinamento italiano finirebbe con il pregiudicare il bambino stesso, parte debole del rapporto e senza responsabilità, e il suo diritto al rispetto della vita privata. Posto, allora, che la pratica della maternità surrogata, comunque effettuata all’estero, non può avere ripercussioni sul destino del nato, bisogna separare la fattispecie illecita (il ricorso alla maternità surrogata) dagli effetti che possono derivarne sul rapporto di filiazione e, in particolare, su chi ne sia stato, suo malgrado, in qualche modo vittima incolpevole (13).

5. Il problema del riconoscimento dello status genitoriale ottenuto all’estero tramite maternità surrogata e il limite dell’ordine pubblico internazionale

Passaggio fondamentale della Suprema Corte nel risolvere la questio sollevata dall’ordinanza di rimessione, è il riferimento all’ordine pubblico internazionale, nozione ritenuta essenziale, infatti, al fine di capire se, nel caso in cui venga richiesto il riconoscimento degli effetti di un provvedimento giurisdizionale straniero che accerti il rapporto di filiazione anche con il genitore intenzionale, il rifiuto da parte dall’ufficiale di stato civile possa dirsi o meno giustificato. Al riguardo, assumono rilievo le norme dettate dal diritto internazionale privato le quali subordinano il riconoscimento della sentenza straniera al fatto che le sue disposizioni non producano effetti contrari all’ordine pubblico: la l. n. 218 del 1995, art. 64, comma 1, lett. g) (14), infatti, pone attenzione agli effetti che la pronuncia straniera è destinata a produrre nel nostro Ordinamento. Del resto, sebbene negli ultimi tempi la funzione dell’ordine pubblico nel diritto internazionale privato (15) abbia assunto un carattere promozionale (16), esso continua a conservare la sua originaria funzione, vale a dire quella di salvaguardare l’armonia interna dell’ordinamento giuridico statale quando si presentino valori che potrebbero essere incompatibili con i suoi principi ispiratori. Guardando, quindi, ai formanti dell’ordine pubblico, i principi propri dell’ordinamento giuridico statale possono trovare espressione tanto in disposizioni di rango costituzionale, quanto in norme di legge ordinaria significative del modo di essere dell’ordinamento interno, in un dato momento storico, nei diversi ambiti materiali che possono venire in considerazione. In particolare, rientrano nel concetto di ordine pubblico internazionale i principi fondamentali, espressione della fisionomia inconfondibile della comunità nazionale, ma anche quel complesso di regole che, benché non espressamente ricomprese nella Costituzione, mirano ad attuare principi costituzionali o esprimere un principio generale di sistema. Non solo, ma il concetto in esame si estende fino a ricomprendervi i valori condivisi dalla comunità internazionale e, in particolare, la tutela dei diritti umani come scaturenti dal diritto comunitario, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, o racchiusi nella Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. La compatibilità, poi, con l’ordine pubblico, sulla base di quanto disposto dalla l. n. 218 del 1995, art. 64, comma 1, lett. g), deve essere valutata non solo alla stregua dei principi fondamentali della Costituzione e di quelli altrettanto presenti nelle fonti internazionali e sovranazionali, ma anche dal modo in cui detti principi si sono incardinati nella disciplina ordinaria dei singoli istituti. Fondamentale, inoltre, in questo senso, è l’apporto fornito al riguardo dall’interpretazione della giurisprudenza costituzionale e ordinaria, tesa a dare forma a quel diritto vivente, dal quale non può prescindersi nella ricostruzione della nozione di ordine pubblico, quale insieme dei valori fondanti dell’ordinamento in un preciso momento storico (17). Da qui, quindi, la necessità che il giudice verifichi la compatibilità degli effetti che l’atto produce con i limiti ritenuti non oltrepassabili quali quelli fondanti l’autodeterminazione e le scelte relazionali del minore e degli aspiranti genitori; del preminente interesse del minore; di non discriminazione, volto sia ad evitare ingiustificate disparità di trattamento nello status filiale dei minori, sia a non limitare la genitorialità esclusivamente sulla base dell’orientamento sessuale della coppia richiedente; solidaristico, alla base della genitorialità sociale e della pluralità di modelli di genitorialità adottiva previsti dalla legge al fine di conservare la continuità affettiva e relazionale ove già stabilizzatasi nella comunità familiare. Nella nozione di ordine pubblico internazionale ruolo centrale e preminente riveste anche il best interest of the child, riconducibile agli artt. 2, 30 e 31 Cost., ma consacrato anche in diverse fonti internazionali ed europee, quali l’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo (18) e l’art. 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (19). Ebbene, dal momento che la nozione di interesse del minore rientra in quella più ampia di ordine pubblico internazionale, essa non può di certo rappresentare un diritto tiranno rispetto alle altre situazioni soggettive costituzionalmente riconosciute o protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona; tale nozione, pertanto, come peraltro hanno avuto modo di sottolineare sia la Consulta (20) che la Corte Europea dei diritti dell’uomo (21), non giustifica comportamenti disapprovati dall’ordinamento, ma richiede, al contrario, che venga assicurata tutela all’interesse al riconoscimento giuridico del rapporto con il genitore d’intenzione. Ne risulta, in conclusione, che il concetto di ordine pubblico internazionale viene ad assumere, rispetto alla sua tradizionale funzione preclusiva e oppositiva, quella positiva consistente nel favorire l’ingresso di nuove relazioni genitoriali, con conseguente temperamento (e non superamento) della aspirazione identitaria connessa al tradizionale modello di filiazione, in ragione di un valore uniforme rappresentato dal miglior interesse del bambino. Orbene, alla luce delle considerazioni che precedono, le Sezioni Unite ritengono che l’art. 12, comma 6, della l. n. 40 del 2004, che considera fattispecie di reato ogni forma di maternità surrogata, con sanzione rivolta a tutti i soggetti coinvolti, compresi i genitori intenzionali, sia da ricomprendere tra le norme di ordine pubblico internazionale, in quanto la natura penale della sanzione posta dalla disposizione in questione, a presidio del valore fondamentale della dignità della persona umana, non solo rappresenta un indice univoco della rilevanza del divieto, quale limite di ordine pubblico, ma anche esprime l’elevato grado di disvalore che il nostro Ordinamento attribuisce, da sempre, alla surrogazione di maternità. Del resto, non bisogna dimenticare che nell’alveo delle metodiche di procreazione medicalmente assistita, la maternità surrogata riveste una posizione del tutto peculiare rispetto alle ordinarie procedure di fecondazione artificiale, omologa o eterologa, dal momento che necessita della collaborazione di una donna estranea alla coppia, disposta, molto spesso dietro compenso economico, a prestare il proprio corpo per condurre a termine una gravidanza e partorire un bambino per soddisfare il desiderio di altri di genitorialità ad ogni costo. In tale ottica, quindi, il divieto penale sancito dall’art. 12, comma 6, l. n. 40 del 2004, mira a porre un argine al desiderio così concepito, che pretende di essere soddisfatto grazie alla riduzione del corpo di una donna ad “incubatrice meccanica” (22), contenitore di una vita destinata ad altri, e, quindi, utilizzato come mero supporto materiale per la realizzazione di un progetto genitoriale altrimenti irrealizzabile. Di fatti, non può essere negato che una gestazione così concepita sia lesiva non solo della dignità della donna, ma anche della sua stessa libertà dato che quest’ultima, una volta raggiunto l’accordo con la coppia a cui è destinato il nascituro, durante la gravidanza, viene sottoposta ad una serie di limiti e di controlli sulla sua alimentazione, sul suo stile di vita, sulla sua astensione dal fumo e dall’alcol, mentre, subito dopo il parto, è oggetto di limitazioni altrettanto pesanti causate dalla privazione dell’allattamento e dalla rescissione immediata di ogni rapporto con il bambino che fino a quel momento aveva portato in grembo. Peraltro, occorre dar conto che la riprovazione della pratica in esame si è avuta anche da parte dell’Unione Europea, la quale in una risoluzione dello scorso anno, riguardante i diritti umani delle donne nella guerra in Ucraina, ha condannato, focalizzando l’attenzione proprio sul profilo dello sfruttamento delle donne, il ricorso alla pratica della maternità surrogata in quanto ritenuta lesiva della dignità della donna e del nato (23). L’operazione, quindi, che tende a cancellare il rapporto tra la donna e il bambino che partorirà per altri, non solo dimentica i legami biologici e psicologici che si stabiliscono tra madre e figlio nei mesi della gestazione, fino a smarrire il senso umano di tale periodo di vita, ma giunge altresì a ridurre la prima a mero servente gestazionale e il secondo ad atto conclusivo di tale prestazione servente (24).
Sembra a tratti che riecheggi in lontananza la voce di quella antica disputa, che dovrebbe essere ancora l’emblema di ogni discorso che abbia per oggetto lo status personarum nel contesto della cultura e della civiltà europea, se un uomo possa mai essere il frutto di un altro uomo: anche allora, bisognerebbe talvolta ricordarsene, prevalse l’opinione di Bruto, che il figlio non potesse essere considerato “fructus” della serva, sua madre (25).

6. Le ragioni che ostano alla trascrivibilità del provvedimento giudiziario straniero che indichi quale genitore del minore il padre d’intenzione

A fronte delle considerazioni che precedono la Cassazione, nella sua massima espressione nomofilattica, nel decidere il caso posto alla sua attenzione, ha concluso per escludere la trascrivibilità del provvedimento giudiziario straniero, e a fortiori dell’originario atto di nascita, che indichi quale genitore del bambino (anche) il padre d’intenzione. In particolare, tra le ragioni su cui poggia la decisione della Suprema Corte, troviamo in primo luogo quella volta a disincentivare il ricorso alla pratica della maternità surrogata: riconoscere, infatti, mediante trascrizione o delibazione il provvedimento straniero di accertamento della genitorialità e quindi lo status filiationis del nato all’estero da surrogazione di maternità anche nei confronti del committente privo di legame biologico con il bambino, finirebbe per legittimare, seppur indirettamente, una pratica degradante e lesiva della dignità della donna e del suo corpo oggetto di mercificazione. In secondo luogo, è da escludersi che il desiderio di genitorialità, possa legittimare un presunto diritto alla genitorialità comprensivo non solo dell’an e del quando, ma anche del quomodo (26). Attualmente, come sottolineato dalla S.C., nel panorama normativo non esiste un paradigma genitoriale fondato unicamente sulla volontà degli adulti di essere genitori e destinato a concorrere liberamente con quello naturalistico. Sebbene, infatti, la l. n. 40 del 2004, abbia dato ingresso alla possibilità di costituire in via diretta lo stato di figlio a prescindere dalla trasmissione di geni anche al di fuori delle ipotesi di adozione, facendo così venir meno quella dicotomia, che in passato ha costituito il fondamento del sistema, tra filiazione biologica e filiazione adottiva, agli artt. 8 e 9 della novella di cui sopra è stato definito lo status di figlio del nato da procreazione medicalmente assistita anche eterologa, ancor prima che fosse dichiarata l’illegittimità costituzionale del relativo divieto (27). E da quest’ultime disposizioni non possono invero trarsi argomenti per sostenere l’idoneità del consenso a fondare lo stato di figlio nato a seguito di surrogazione di maternità: il legislatore ha previsto che il consenso idoneo ad attribuire lo stato di figlio in difetto di legame genetico debba essere circoscritto ad una specifica fattispecie, quella della fecondazione eterologa, pratica assai diversa dalla surrogazione di maternità in cui la genitorialità giuridica non può fondarsi sulla volontà della coppia che ha voluto e organizzato la procreazione assistita, così come avviene per la fecondazione assistita. Da ultimo, si afferma che il riconoscimento della genitorialità non può essere affidato ad uno strumento di carattere automatico, in quanto l’instaurazione della genitorialità e il giudizio sulla realizzazione del miglior interesse del minore richiedono una valutazione di concretezza la quale postula il riscontro del preminente interesse del bambino a continuare, con la veste giuridica dello status, un rapporto di cura e di affettività che, già nei fatti, assume le sembianze di un rapporto genitoriale. E d’altronde, se si finisse per ragionare diversamente, si giungerebbe a basare l’acquisto della genitorialità sulla sola scelta degli adulti che ricorrono all’estero ad una pratica vietata nel nostro Ordinamento, anziché su una relazione affettiva già di fatto instaurata e consolidata. Inoltre, preme ricordare, che il riferimento alla valutazione in concreto e non in astratto del miglior interesse del nato, nonché dell’esistenza di un rapporto affettivo tra lui e il genitore intenzionale, è contenuto anche nella recente Proposta di regolamento europeo sulla competenza, legge applicabile e riconoscimento delle decisioni e accettazione degli atti pubblici in materia di filiazione e creazione di un certificato europeo di filiazione (28). Al riguardo, poi, a fronte della grande varietà di approccio degli Stati membri rispetto alla pratica della maternità surrogata, ciascun ordinamento gode, in linea di principio, di un certo margine di apprezzamento nel regolare e confrontarsi con la materia in questione, fermo restando ovviamente la necessità di riconoscere il legame di filiazione con entrambi i componenti della coppia che di fatto se ne prende cura. Sul punto, infatti, è stata la stessa Corte EDU (29) ad avere recentemente affermato che gli Stati parte possono non consentire la trascrizione di atti di stato civile stranieri, o di provvedimenti giudiziari, che riconoscano, sin dalla nascita del bambino, lo status di padre o di madre al genitore d’intenzione così da non fornire incentivi, neppure indiretti, a una pratica procreativa che ciascuno Stato ben può ritenere potenzialmente lesiva dei diritti e della stessa dignità delle donne che accettino per conto di terzi e dietro pagamento di portare a termine la gravidanza. È, dunque, rimessa alla discrezionalità di ogni Stato la scelta dei mezzi con cui pervenire al riconoscimento giuridico dei legami tra il bambino e il genitore d’intenzione, al più tardi quando tali legami si sono di fatto concretizzati. E la scelta del nostro legislatore, a mio avviso condivisibile, è stata quella del ricorso all’adozione, ritenuta l’unica soluzione, al momento in cui si scrive, in grado di garantire la tutela dei diritti del minore, nella misura in cui è in grado di costituire un legame di vera e propria “filiazione” tra adottante e adottato, purché le modalità previste dal diritto interno siano tali da assicurare l’effettività e la celerità della sua messa in opera, nel rispetto del best interest of child. Ad oggi, quindi, l’istituto in grado di consentire al bambino, nato a seguito di maternità surrogata praticata all’estero nell’ambito di un progetto procreativo di una coppia omoaffettiva, di mantenere, con il riconoscimento dello status di figlio, la relazione affettiva e di cura già di fatto instaurata e consolidata con il partner del genitore biologico è l’adozione in casi particolari, il quale rappresenta uno strumento attraverso cui il genitore intenzionale può consolidare, con una veste giuridica, il progetto genitoriale comune intrapreso con l’altro attraverso la pratica vietata nel nostro Paese della maternità surrogata. Di conseguenza, attraverso l’adozione in casi particolari, il nostro Ordinamento assicura tutela all’interesse del nato al riconoscimento giuridico, a seguito di una verifica in concreto da parte della autorità giudiziaria, di un rapporto effettivo con l’altro genitore contraente, ossia quello d’intenzione e dell’esistenza di un progetto genitoriale, al pari di altre ipotesi di adozione, con cui condivide l’instaurazione di una genitorialità non fondata sul sangue e in cui la realizzazione nell’interesse del minore non è mai presunta (30).

7. Riflessioni conclusive

Nel momento in cui si scrive, il nostro Ordinamento vieta il ricorso alla maternità surrogata e attribuisce rilevanza penale a siffatta pratica laddove questa venga consumata nel territorio nazionale, stante che il divieto di gestazione per altri costituisce principio di ordine pubblico internazionale. Solo questo, per così dire, dovrebbe fungere da elemento discriminante se non addirittura da deterrente all’ingresso di atti formati all’estero attribuitivi della genitorialità priva di qualsivoglia legame genetico con il bambino venuto al mondo, suo malgrado, attraverso una pratica vietata in Italia. Tuttavia, nonostante il nostro sistema continui a vietare qualunque forma di surrogazione di maternità, sul presupposto, condivisibile, che solo un divieto di siffatta portata possa essere in grado, sul piano general preventivo, di evitare forme di sfruttamento della dignità umana della (futura) gestante, le istanze delle coppie omogenitoriali volte ad ottenere la trascrizione di atti di nascita formatisi all’estero non sono diminuite, ma, anzi, sono in costante aumento così come i legittimi dinieghi da parte dell’ufficiale dello stato civile. Da qui, poi, il passo nelle aule giudiziarie e sui mezzi di comunicazione è breve e, sempre di più, all’ordine del giorno: pertanto, volenti o nolenti, una soluzione definitiva al problema era ed è tutt’ora quanto mai auspicabile.
Pur essendo innegabile che i grandi mutamenti del diritto di famiglia nell’ultimo decennio abbiano comportato il passaggio da una famiglia “isola” ad un “arcipelago” di famiglie in cui la filiazione costituisce il collante di diverse comunioni di affetti, ciò non appare sufficiente a legittimare la strada dell’automatismo del riconoscimento ab initio, mediante trascrizione o delibazione del provvedimento straniero di accertamento della genitorialità, dello status filiationis del nato all’estero da surrogazione di maternità anche nei confronti del committente privo di legame biologico con il bambino. Una simile scelta, infatti, finirebbe per legittimare in maniera indiretta e surrettizia una pratica degradante, ove la donna viene usata unicamente per funzioni riproduttive e i cui diritti inalienabili vengono annullati o sospesi dietro il velo di procedure contrattuali, funzionali non alla realizzazione del miglior interesse del minore, ma piuttosto al desiderio di adulti che aspirano ad avere un figlio a tutti i costi. Altrettanto indubbio è, però, che sul nato non possa ricadere la colpa di chi ha scelto di farlo venire al mondo con un metodo di procreazione vietato nel nostro Ordinamento: laddove, infatti, non si attribuisse una veste giuridica al rapporto con il genitore d’intenzione si finirebbe per pregiudicare il bambino stesso e il suo diritto al rispetto della vita privata, nonché quello ad avere un’identità nella società. Posto, dunque, che il disvalore della pratica di procreazione comunque eseguita all’estero non può ripercuotersi sul destino del nato, la soluzione che meglio soddisfa l’interesse del minore appare effettivamente essere quella ribadita dalle Sezioni Unite, ossia l’adozione in casi particolari, in quanto, in questo modo, il titolo che giustifica la costituzione dello status viene ad essere fondato non sul desiderio (o presunto diritto) di genitorialità attraverso automatismi e pratiche vietate nel nostro Ordinamento, ma attraverso la verifica in concreto dell’attualità della condivisione del disegno genitoriale e della costante cura in via di fatto del bambino da parte del partner del genitore biologico. E ciò in perfetta coerenza non solo con altre situazioni che in Italia possono dar vita ad un’adozione in casi particolari, ma anche con la Proposta di regolamento europeo in tema di riconoscimento di filiazioni accertate all’estero, di cui abbiamo dato conto nelle pagine che precedono. La sentenza in commento è solo l’ultima in ordine di tempo che ha affrontato il tema della filiazione delle coppie omogenitoriali. Il dibattito dottrinale e giurisprudenziale al riguardo è all’ordine del giorno e la lettura delle decisioni che si sono confrontate con il problema ha, in ogni caso, costantemente evidenziato l’esigenza di un nuovo intervento da parte del legislatore. Del resto, questioni come quelle oggetto della presente nota, aventi rilevanza etico sociale prima ancora che giuridica, da una parte mettono in evidenza lo stato dell’evoluzione delle relazioni familiari nell’ambito di un dato contesto sociale, dall’altra non possono prescindere dalle cure del legislatore, che più del giudice sarebbe deputato a leggere la realtà sociale e ad effettuare il miglior bilanciamento dei valori fondamentali in conflitto. In attesa, quindi, di un intervento legislativo in materia, la soluzione prospettata dalle Sezioni Unite rimane quella preferibile e la più coerente da un punto di vista sistematico.

NOTE

(1) Cfr. Cass. civ., sez. unite, 8 maggio 2019, n. 12193, in Fam. e dir., 2019, 7, 653 con nota di Dogliotti, Ferrando; in Familia, 2019, 369 con nota di M. Bianca; in Nuova Giur. Civ., 2019, 4, 741 con nota di Salanitro; in Corr. Giur., 2019, 10, 1198 con nota di Giunchedi, Winkler; in Giur. It., 2020, 3, 543 con nota di Valongo.
(2) Cfr. Cass. civ., sez. I, ord., 29 aprile 2020, n. 8325, in Corr. Giur., 2020, 7, 902 con nota di Salanitro. La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, quest’ultimo in relazione all’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (CEDU), agli artt. 2, 3, 7, 8, 9 e 18 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con la l. n. 176 del 1991, e all’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (CDFUE). In particolare, l’ordinanza de qua ha richiamato il parere consultivo della Grande Camera della Corte Europea dei diritti dell’uomo, reso su richiesta della Corte di Cassazione francese il 10 aprile 2019, con cui era stato ricondotto al principio del rispetto della vita privata e familiare, e dunque all’art. 8 della CEDU, il diritto del minore a ottenere il riconoscimento del rapporto di filiazione con il genitore di intenzione, sebbene il margine di apprezzamento spettante alle autorità nazionali che in questi casi si oppongano alla trascrizione del provvedimento straniero, imponga, come si vedrà nel proseguo, comunque l’alternativa attivazione di strumenti giuridici diversi ma altrettanto garantistici nei confronti del bambino, come l’adozione da parte del genitore d’intenzione.

(3) V. Corte cost., 9 marzo 2021, n. 33, in Nuova Giur. Civ., 2021, 3, 609 con nota di Checchini e in Corr. Giur., 2021, 8-9, 1034 con nota di Tonolo. In particolare, a detta della Consulta, l’adozione in casi particolari non appare ancora del tutto adeguata al metro dei principi costituzionali e sovranazionali, dal momento che essa non attribuisce la genitorialità all’adottante e richiede il necessario assenso del genitore biologico, che potrebbe non essere prestato in situazioni di sopravvenuta crisi della coppia. Non solo, ma il compito di adeguare il diritto vigente alle esigenze di tutela degli interessi dei bambini nati da maternità surrogata spetta, in prima battuta, al legislatore, il quale deve farsi carico di una disciplina che assicuri una piena tutela degli interessi del minore, in modo più aderente alle peculiarità della situazione, assai diverse da quelle dell’adozione in casi particolari, come prevista dalla l. n. 184 del 1983, art. 44, comma 1, lett. d).
(4) La Corte EDU ha riconosciuto agli Stati ampi margini di discrezionalità nell’individuare i modi attraverso i quali formalizzare il rapporto di genitorialità intenzionale, al riguardo v. Corte EDU, Schalk e Kopf v. Austria, del 24 giugno 2010.
(5) V. Cass. civ., sez. I, ord., 21 gennaio 2022, n. 1842, in Giur. It., 2022, 8-9, 1825 con nota di Salanitro; in Nuova Giur. Civ., 2022, 5, 1047 con nota di Federico e in Familia, 2022 con nota di M. Bianca.
(6) Un simile ostacolo, secondo la Sezione rimettente, non sussisterebbe, a patto che siffatti strumenti non operino automaticamente e che la compatibilità della delibazione o della trascrizione con i valori sottesi al divieto di surrogazione sia compiuto non in astratto, ma con riferimento ad ogni singolo caso concreto, sia pure alla luce di criteri che abbiano validità generale ed in base ad un bilanciamento dei valori in conflitto ispirato a principi di proporzionalità e ragionevolezza, senza che vi sia un’aprioristica definizione di prevalenza di un interesse in gioco.
(7) La Corte costituzionale con la pronuncia n. 79 del 28 marzo 2022, in Foro It., 2022, 10, 1, 2926, nell’esaminare una procedura di adozione conseguente ad una pratica di maternità surrogata da parte di una coppia dello stesso sesso unita civilmente, in relazione alla quale l’adottante aveva richiesto espressa mente al T.M. di dichiarare la sussistenza di rapporti giuridici tra l’adottato e i parenti dell’adottante, ha riconosciuto i legami familiari anche per l’adottato in casi particolari realizzando così il suo inserimento nell’ambiente familiare dell’adottante, in applicazione del principio di unità dello stato di figlio e attraverso un approccio teso a considerare unitariamente filiazione e adozione. La Consulta, quindi, tramite la sentenza de qua ha fatto venir meno il più importante elemento di inadeguatezza della soluzione dell’adozione particolare: la declaratoria di illegittimità costituzionale ha, infatti, rimosso un ostacolo all’effettività della tutela offerta dall’adozione in casi particolari.
(8) L. 19 febbraio 2004, n. 40, Norme in materia di procreazione medicalmente assistita. Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2004, n. 45.
(9) Un modello, questo, che neppure è stato scalfito dalla l. 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), dato che le norme codicistiche sulla filiazione sono state espressamente escluse dal novero di quelle applicabili alle unioni civili e, come tali, non sono suscettibili di applicazione in via analogica a fronte di quanto previsto dell’art. 1, comma 20, della legge sopracitata.
(10) Il quale recita testualmente che: “Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro”.
(11) Cfr. Cass. civ., sez. un., 30 dicembre 2022, n. 38162, in www.osservatoriofamiglia.it (consultato in data 25 marzo 2022).
(12) La pratica della maternità surrogata è legale, ad esempio, negli Stati Uniti, in Canada, Grecia, Olanda, Albania, Ucraina, Polonia, Russia e Gran Bretagna.
(13) Al riguardo cfr. Corte cost., 28 novembre 2002, n. 494, in Giur. It., 2003, 868 con nota di Angiuli; in Diritto e Giustizia, 2002, f. 44, 26 con nota di Dosi e, più recentemente, Corte cost., 29 maggio 2020, n. 102, in Fam. e dir., 2020, 10, 893 con nota di Pittaro; in Dir. Pen. e Processo, 2020, 7, 963 e in Riv. Dir. Internaz. Priv. e Proc., 2022, 4, 953.
(14) Tale disposizione, infatti, recita che: “La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando […] g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all’ordine pubblico”.
(15) Per un approfondimento circa l’evoluzione della nozione di ordine pubblico internazionale rinvio a U. Salanitro, Ordine pubblico internazionale, filiazione omosessuale e surrogazione di maternità, in Nuova giur. civ. comm., 2019, 737 ss., 738 s.; A. Nicolussi, Famiglia e biodiritto civile, in Europa e dir. priv., 2019, 713 ss., 742 ss.; G. Perlingieri, G. Zarra, Ordine pubblico interno e internazionale tra caso concreto e sistema ordinamentale, Napoli, 2019, e V. Barba, Ordine pubblico e gestazione per sostituzione. Nota a Cass., Sez. un., n. 12193/2019, in Genius, 2020, 2, 19 ss., 21 ss.
(16) Volta a favorire la diffusione dei valori tutelati, anche in connessione con quelli riconosciuti a livello internazionale e sovranazionale, nonché la loro armonizzazione fra gli ordinamenti.
(17) Cfr. Cass. civ., sez. un., 31 marzo 2021, n. 9006, in Corr. Giur., 2021, 6, 858
(18) Firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con la l. n. 176 del 1991, secondo cui: “In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”.
(19) Proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adottata a Strasburgo il 12 dicembre 2007.
(20) Cfr. Corte cost., sent. n. 33/2021, cit., secondo cui è imprescindibile la necessità di assicurare tutela all’interesse del minore al riconoscimento giuridico del suo rapporto con chi ne abbia voluto la nascita in un Paese estero in conformità della lex loci e lo abbia poi accudito esercitando di fatto la responsabilità genitoriale.
(21) A sua volta, la Corte Europea dei diritti dell’uomo declama che, dal punto di vista della Convenzione, occorre fare “abstraction du comportement eventuellement critiquable des parents de maniere à permettre la recherche de l’interet superieur de l’enfant, critere suprême dans de telles situations” (sentenza 22 novembre 2022, D.B. e altri c. Svizzera).
(22) Così Cass. civ., sez. un., 30 dicembre 2022, n. 38162, cit.
(23) Cfr. Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2022 riguardante l’impatto sulle donne della guerra in Ucraina dove si legge che: “lo sfruttamento sessuale ai fini di maternità surrogata e ai fini riproduttivi è inaccettabile e costituisce una violazione della dignità umana e dei diritti umani; condanna la pratica della maternità surrogata, che può esporre allo sfruttamento le donne di tutto il mondo, in particolare quelle più povere e in situazioni di vulnerabilità, come nel contesto della guerra”.
(24) Al riguardo si è espressa anche la Consulta sottolineando che la pratica della maternità surrogata “offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane” (cfr. Corte cost., 18 dicembre 2017, n. 272, in Nuova Giur. Civ., 2018, 4, 547 con nota di Gorgoni e, da ultimo, n. 33/2021 e n. 79/2022, cit.) e che “gli accordi di maternità surrogata comportano un rischio di sfruttamento della vulnerabilità di donne che versino in situazioni sociali ed economiche disagiate; situazioni che, ove sussistenti, condizionerebbero pesantemente la loro decisione di affrontare il percorso di una gravidanza nell’esclusivo interesse di terzi, ai quali il bambino dovrà essere consegnato subito dopo la nascita” (cfr. Corte cost. n. 33/2021, cit.).
(25) Cfr. Ulpiano, 17 A Sabino in D. 7.1.68 principium.
(26) Cfr. Corte cost., 28 marzo 2022, n. 79, cit.
(27) Cfr. Corte cost., sent., 10 giugno 2014, n. 162, in Dir. Pen. e Processo, 2014, 7, 825 con nota di Vallini.
(28) V. Proposta di regolamento europeo del 7 dicembre 2022 COM(2022) 695, in www.osservatoriofamiglia.it (consultato in data 27 marzo 2023).
(29) Cfr. Corte EDU, sent., 16 luglio 2020, D. contro Francia.
(30) Mi riferisco, ad esempio, all’adozione del figlio del coniuge prevista all’art. 44, lett. b) e al fatto che, anche in questo caso, la giurisprudenza è chiamata a verificare l’esistenza di un rapporto affettivo che giustifichi il procedimento di adozione.