Gli atti urgenti in materia di violenza di genere
autore: M. C. De Tommasi - numero: 1/2023
Sommario: 1. Introduzione. - 2. La fattispecie concreta della sentenza Talpis contro Italia del 2 marzo del 2017. - 3. La decisione della Corte dei diritti dell’uomo. - 4. Gli istituti giuridici che consentono di proteggere la vittima di violenza di genere nell’immediatezza. - 4 a) L’arresto obbligatorio in flagranza per i reati ex artt. 572, 612-bis cod. pen. - 4 b) L’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare. - 4 c) Il fermo di indiziato di reato. - 5. Le misure organizzative adottate negli uffici giudiziari a seguito della vicenda Talpis. - 6. Il Protocollo organizzativo della Procura Generale di Potenza del 10 luglio 2019. La sua esecuzione presso la Procura della Repubblica di Matera. - 7. Conclusioni.
1. Introduzione
L’attenzione del legislatore italiano al fenomeno della “gender based violence (GBV)” si è gradualmente intensificata negli ultimi anni in quanto, nel tessuto sociale, si è formata la piena consapevolezza della notevole dimensione dello stesso, non emersa ancora totalmente, essendo “violenza di genere”, secondo la definizione data dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nella Dichiarazione ONU 1993 sull’eliminazione della violenza contro le donne, “any act based on gender that results in, or is likely to result in physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or private life”. A seguito della severa condanna per la violazione degli articoli 2 e 3 della CEDU inflitta allo stato italiano dalla Corte Edu nel famoso caso Talpis contro Italia del 2 marzo 2017, il Parlamento e la magistratura tutta hanno percepito l’importanza di un intervento legislativo serio nella materia nonché di un’efficace organizzazione degli uffici giudiziari. La Corte Edu statuendo che “Le donne che subiscono violenza sono da qualificare come vittime particolarmente vulnerabili e, per non incorrere in una violazione dell’articolo 2 della Convenzione europea che garantisce il diritto alla vita e dell’art. 3 che vieta trattamenti disumani e degradanti, le autorità nazionali devono adottare e applicare misure preventive e punitive adeguate a tutela delle donne. L’inerzia o l’adozione di misure non effettive procura in modo certo una violazione della Convenzione anche perché la ripetizione di atti di violenza senza strumenti di intervento effettivi determina una situazione di grave impunità ed una violazione della Convenzione. Costituisce una violazione automatica del divieto di discriminazione in base al genere la ripetizione di atti di violenza senza interventi di protezione effettiva” ha disposto che, dagli artt. 2 e 3 CEDU scaturisce, a carico degli Stati, sia l’obbligo positivo di proteggere le persone vulnerabili tra cui rientrano le vittime di violenze domestiche attraverso misure idonee ad evitare aggressioni alla vita ed all’integrità fisica, sia il dovere, per le autorità pubbliche, di instaurare un procedimento penale effettivo e tempestivo.
2. La fattispecie concreta della sentenza Talpis contro Italia del 2 marzo del 2017
La vicenda riguarda una famiglia di migranti dell’est europeo composta da un padre violento e alcolista e da una madre vittima particolarmente vulnerabile perché oltre ad essere donna è anche migrante e, nell’ambito della famiglia, anche parte debole economicamente. Il 2 giugno 2012 la moglie subisce violenza da parte del marito: morsi, graffi, ecchimosi sul volto e sulle gambe; anche la figlia, intervenuta per proteggere la madre, viene a sua volta percossa dal padre. Viene chiamata la polizia che interviene, ma che non informa la donna del suo diritto a presentare denuncia e di rivolgersi ad un centro antiviolenza. La donna, per proteggersi da ulteriori aggressioni, va a dormire in cantina. Il successivo 19 agosto, a seguito di minacce telefoniche del marito, va via di casa. Rientra e trova la porta della cantina divelta. Il marito la minaccia con un coltello costringendola ad avere rapporti sessuali con i suoi amici. Per strada la ricorrente si rivolge ad una volante della Polizia che interviene, limitandosi a controllare la carta d’identità del marito e, nonostante la donna dichiari le violenze cui è stata sottoposta, la invita a rientrare con lui. Dopo poco la donna chiama un’autoambulanza e all’ospedale le vengono riscontrate trauma cranico, ferite, escoriazioni. In ospedale viene assistita da un’assistente sociale e ricoverata poi in un centro antiviolenza da dove verrà dimessa il 17 agosto per esaurimento dei fondi.
Il 5 settembre 2012 la donna presenta denuncia per lesioni, maltrattamenti e minacce ma viene sentita dopo 7 mesi, ridimensionando i fatti denunciati al fine di poter tornare a casa. Il 25 novembre 2013 la moglie è nuovamente costretta a richiedere, a seguito di una lite con il marito, l’intervento della Forza pubblica che, all’interno dell’appartamento, constata che la porta della cucina è divelta ed il pavimento è coperto di bottiglie di alcolici. Anziché chiedere di essere protetta, la donna chiede cure per suo marito ubriaco così da indurre i militari a ricoverarlo subito in ospedale. Ma il marito se ne allontana poche ore dopo e va in una sala giochi; per strada, ubriaco e barcollante, viene fermato dalla polizia che lo identifica e che lo lascia ritornare presso la sua abitazione senza preoccuparsi affatto delle possibili conseguenze per la moglie. Alle 05.00 del mattino, l’uomo rientra nell’appartamento armato di un coltello da cucina di 12 centimetri con l’intenzione di aggredire la moglie, il figlio (di 19 anni) tenta di fermarlo e viene ucciso con tre colpi. La moglie tenta di fuggire ma il marito la raggiunge per strada e la colpisce più volte con un coltello, provocandole lesioni personali. In data 8 gennaio 2015 viene pronunciata la sentenza di condanna all’ergastolo di Andrei TALPIS da parte del GUP di Udine a seguito del giudizio abbreviato. Nel 2014 la sig.ra TALPIS, avvalendosi dell’art. 34 della Convenzione, adisce la Corte Europea dei diritti dell’uomo.
3. La decisione della Corte dei Diritti dell’Uomo
La Corte Europea di Strasburgo ha rilevato l’inadeguatezza della tutela offerta in ambito giudiziario alla sig.ra Talpis: la denuncia viene trasmessa al p.m. il 9 ottobre del 2012, il 15 ottobre il p.m. redige una delega di indagine con cui dispone l’ascolto della persona offesa che di fatto avverrà solo dopo 7 mesi dalla denuncia. Intanto il sig. Talpis ha esercitato pressioni sulla stessa, perché possa ritirare la denuncia sporta, che hanno la loro incidenza nel racconto reso in quanto la donna riferisce episodi a cui attribuisce un peso modesto nel menage familiare così portando il p.m. ad inoltrare domanda di archiviazione al GIP per il reato di maltrattamenti che sarà accolta il 1° agosto 2013. Il sig. Talpis viene rinviato a giudizio soltanto per l’aggressione di agosto del 2012 in data 18 novembre 2013. Nel caso concreto, secondo la Corte Europea, le autorità nazionali italiane non hanno adottato adeguate misure sia a carattere preventivo sia a carattere repressivo per inerzia e lentezza ma anche per non aver considerato la situazione di particolare precarietà, vulnerabilità morale, fisica e materiale nella quale si trovava la moglie, sottovalutando il pericolo concreto a cui era esposta ed anzi creando un contesto di impunità per il sig. Talpis che ha reiterato le sue condotte criminose fino ad arrivare a ledere il bene della vita con riferimento al figlio ed il bene dell’incolumità individuale con riferimento alla moglie. L’Italia è stata quindi condannata per violazione dell’art. 2 della Convenzione Edu (diritto alla vita) con riferimento alla morte del figlio, per violazione dell’art. 3 (divieto di trattamenti disumani e degradanti) con riferimento alla mancata protezione della sig.ra Talpis dagli atti di violenza domestica e, da ultimo, per violazione dell’art. 14 (divieto di discrimina zione) in quanto le autorità nazionali non sono state sufficientemente garantiste sottostimando la gravità delle violenze, discriminando la donna in quanto tale. Ha chiarito la Corte che il difetto di tutela è dipeso da comportamenti inadeguati delle autorità nazionali quali “sottovalutazione del rischio, inerzia e lentezza dell’intervento” che non hanno consentito di assicurare un’effettiva prevenzione e protezione. A seguito della vicenda Talpis, il Parlamento italiano e la magistratura italiana hanno assunto la piena consapevolezza di non aver attuato l’art. 51 della Convenzione di Istanbul che prevede che debbano essere assunte misure (legislative o di altro tipo) necessarie per consentire alle autorità competenti di valutare il rischio di letalità, la gravità della situazione ed il rischio di reiterazione dei comportamenti violenti, al fine di gestire i rischi e garantire, se necessario, un quadro coordinato di sicurezza e di sostegno.
4. Gli istituti giuridici che consentono di proteggere la vittima di violenza di genere nell’immediatezza
4. a) L’arresto obbligatorio in flagranza per i reati ex artt. 572, 612-bis cod. pen.
Sul piano legislativo va evidenziato che, al momento della vicenda in oggetto, era appena entrata in vigore la legge 15 ottobre 2013, n. 119 (legge sul c.d. femminicidio) con cui è stata prevista l’obbligatorietà, ai sensi dell’art. 380, co. II, lett. L-ter c.p.p., dell’arresto, da parte degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, di chiunque sia colto in flagranza dei delitti di cui agli artt. 572 e 612-bis c.p., consumati o tentati. Prima della predetta legge l’arresto obbligatorio in flagranza, nella materia della violenza di genere, era previsto soltanto per i delitti ex art. 609-bis, co. I e II, 609-quater, co. I e II, 609-octies cod. pen. Relativamente alle fattispecie di cui agli artt. 572 e 612-bis cod. pen., si tratta di un obbligo che va attentamente delimitato atteso che i suddetti reati, essendo “abituali”, per la loro consumazione richiedono la ripetizione delle condotte per cui si pone il problema giuridico di conciliare il suddetto dato con il presupposto processuale dell’arresto dato dalla “flagranza o quasi flagranza”. L’applicazione dell’istituto, pertanto, non è stata agevole da parte degli operatori del diritto e di certo non è avvenuta contestualmente all’entrata in vigore della legge n. 119 del 2013 (16 ottobre 2013). Ai sensi dell’art. 382 c.p.p. “è in stato di flagranza chi viene colto nell’atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima”. Come chiarito dalle sezioni unite della Cassazione Penale del 2015 (1), la flagranza è caratterizzata dalla contestualità tra il reato e l’accertamento di polizia, nel senso che la percezione del reato – da parte di chi procede all’arresto – deve essere diretta e non mediata da terze persone (neppure da par te della vittima). La percezione è diretta, però, anche quando è desunta da fatti obbiettivi, quali sono il possesso – da parte del reo – di “cose” che colleghino il soggetto al reato, ovvero quando questi abbia indosso “tracce” che consentano di stabilire lo stesso collegamento. Ne consegue l’illegittimità dell’arresto operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell’immediatezza del fatto (sezioni unite Cass. Pen. n. 39131 del 2016). “Flagranza” anche etimologicamente significa ciò che flagrat, ciò che è evidente come la fiamma che brucia, esigendosi quindi una manifesta responsabilità dell’autore del reato, cioè una relazione sicura tra il fatto ed il suo autore, percepita da un terzo, in termini di “visibilità del reato”. Tale requisito è richiesto per ridurre al minimo il pericolo di un’ingiusta compromissione della libertà personale mediante l’applicazione della misura pre-cautelare dell’arresto che comporta una deroga importante al principio di cui all’art. 13 della Costituzione. Ebbene, è facile comprendere che l’applicazione rigorosa di tali criteri per i reati abituali (quali sono appunto i reati ex artt. 572 e 612-bis c.p.) richiederebbe da parte del soggetto abilitato ad effettuare l’arresto la diretta assistenza a tutta la sequenza criminosa che integra l’abitualità, e cioè a tutte le condotte violente, minacciose, offensive poste in essere dall’indagato nei confronti della vittima di violenza di genere, circostanza questa difficilmente realizzabile. Per ovviare a tale inconveniente, la giurisprudenza di legittimità ha cercato di mitigare il rigore del principio di diritto declinato in via generale, enunciando un’eccezione valevole per i reati (necessariamente) abituali, secondo cui “Nei reati abituali è legittimo l’arresto in quasi flagranza anche quando il bagaglio conoscitivo dell’operante derivi da pregresse denunce della vittima, relative a fatti a cui egli non abbia assistito personalmente, purché assista ad una frazione dell’attività delittuosa che, sommata a quella oggetto di denuncia, integri l’abitualità richiesta dalla fattispecie incriminatrice, ovvero purché, in virtù del suo bagaglio conoscitivo, l’operante medesimo sorprenda il reo con cose o tracce dalle quali appaia che questi ha commesso il reato (abituale) immediatamente prima” (nella specie, la Suprema corte ha annullato l’ordinanza di non convalida dell’arresto per atti persecutori operato dalla p.g. che aveva colto il prevenuto nei pressi dell’abitazione della parte offesa, in possesso di biglietti analoghi a quelli rinvenuti, giorni prima, dalla vittima e dalla stessa descritti alla p.g. con l’indicazione del numero di telefono risultato corrispondente alla scheda Sim pure rinvenuta all’esito della perquisizione) (2) . Tanto significa che, nei reati abituali, che secondo la Suprema Corte richiedono un processo ideativo capace di ricondurre ad unità azioni ed omissioni che, di per sé, non integrano alcun reato, all’arresto in flagranza è possibile procedere anche quando il bagaglio conoscitivo del soggetto che procede all’arresto derivi da pregresse denunce della vittima, relative a fatti a cui egli non abbia assistito personalmente, purché tale soggetto assista ad una frazione dell’attività delittuosa che, sommata a quella oggetto di denuncia, integri l’a bitualità richiesta dalla norma; ovvero, purché – già forte del suo bagaglio conoscitivo – il soggetto in questione sorprenda il reo con cose o tracce dalle quali appaia che questi ha commesso il reato immediatamente prima. Nella specie i Carabinieri avevano già ricevuto, in precedenza, denunce della persona offesa la quale aveva lamentato che, in almeno due episodi, il prevenuto si era appostato di fronte alla finestra della sua abitazione e aveva iniziato a masturbarsi; in un caso, aveva anche cercato di arrampicarsi fino alla finestra mentre in altre occasioni le aveva lasciato dei biglietti – su cui aveva scritto il proprio numero di telefono – nella serratura della porta e sul davanzale della finestra; infine, il giorno dell’arresto, aveva rincorso la donna mentre stava facendo rientro a casa, tentando di afferrarla per un braccio, senza però riuscire nell’intento perché la stessa era riuscita a chiudersi in casa e a chiamare i carabinieri. Subito occorso sul posto, i militari trovarono l’uomo nei pressi dell’abitazione della denunciante e, perquisito nell’immediatezza, rinvennero biglietti analoghi a quelli descritti dalla denunciante, nonché un telefono cellulare al cui interno era contenuta una scheda Sim corrispondente al numero di telefono scritto sui biglietti. Secondo il ragionamento della Suprema Corte, il giorno dell’arresto, sulla persona del prevenuto, furono rinvenute cose dalle quali appariva che il reato di atti persecutori era stato commesso immediatamente prima, donde la legittimità della disposta misura pre-cautelare. Per cogliere tale nesso tra res e reato gli operanti dovevano essere in possesso di un bagaglio conoscitivo derivante da pregresse denunce della vittima. Difatti, il mero rinvenimento dei bigliettini di carta ovvero del telefono risultato avere lo stesso numero ivi scritto sono circostanze, di per sé, del tutto neutre, che non giustificano l’arresto in flagranza ed anzi neppure consentono la perquisizione ex art. 352 c.p.p. (per difetto di reità). Né il rinvenimento dell’uomo nei pressi dell’abitazione della parte offesa poteva considerarsi sintomatico di un reato in fieri, trovandosi in luogo pubblico o aperto al pubblico e avendo ormai posto fine all’azione molesta al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine. Tali elementi hanno potuto assumere dignità di “frazione dell’attività delittuosa”, colorandosi, essi stessi, di illiceità solo in virtù dei precedenti episodi denunciati dalla vittima: è la sommatoria del narrato della parte offesa con quanto direttamente appreso dagli operanti che ha fatto scattare la quasi-flagranza del reato di cui all’art. 612-bis cod. pen. Quanto all’istituto dell’arresto obbligatorio in flagranza va evidenziato, da ultimo, che l’art. 2, comma 15, della legge n. 134/2021 ha modificato l’art. 380, comma 2, lett. L-ter c.p.p., aggiungendo ai delitti di maltrattamenti e di atti persecutori quello di cui all’art. 387-bis c.p., introdotto dalla legge n. 69 del 2019.
4. b) L’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare
Altro istituto rilevante, in quanto capace di proteggere la vittima di violenza di genere nell’immediatezza dei fatti, risulta la misura pre-cautelare introdotta dalla legge n. 119 del 2013 che prevede la facoltà per la polizia giudiziaria, previa autorizzazione del pubblico ministero, di disporre l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare (art. 384-bis c.p.p.).
La nuova disposizione trova applicazione, in presenza, insieme, delle seguenti condizioni e rispettando i seguenti criteri:
– nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all’art. 282-bis co. VI c.p.p., che sono quelli di cui ai seguenti articoli: 570, 571, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d’ufficio o comunque aggravate, 600, 600- bis, 600-ter, 600-quater, 600-septies 1, 600-septies 2, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, 612 co. II c.p., 612-bis c.p. commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente;
– sempre che sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate, ponendo in grave e attuale pericolo la vita e l’integrità fisica o psichica della persona offesa;
– la facoltà attribuita alla polizia giudiziaria dovrà essere esercitata tenendo conto delle prioritarie esigenze di salvaguardia della persona offesa;
– l’esercizio di tale facoltà è subordinata al previo rilascio di “autorizzazione da parte del p.m. di turno” per iscritto oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica;
– la polizia giudiziaria farà menzione nel verbale dell’autorizzazione data dal p.m. o per via telematica (con trasmissione del provvedimento scritto); – se il reato è perseguibile a querela, la polizia giudiziaria procederà ai sensi dell’art. 381, co. III, c.p.p., con querela proposta anche con dichiarazione resa oralmente all’ufficiale o agente di polizia giudiziaria;
– della dichiarazione orale di querela si darà atto nel verbale delle operazioni di allontanamento;
– la misura sarà eseguita dalla stessa polizia giudiziaria, se necessario, coattivamente, con redazione di apposito verbale. Per quanto riguarda la fase esecutiva, nella fase successiva all’esecuzione della misura pre-cautelare dell’allontanamento in flagranza, trovano applicazione in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 385 ss. c.p.p., con i conseguenziali adempimenti in capo alla polizia giudiziaria oltreché al pubblico ministero. Pertanto, la polizia giudiziaria sarà onerata dei seguenti avvisi e compiti: – immediata comunicazione al p.m., ai sensi dell’art. 386 co. I, c.p.p., dell’avvenuta esecuzione dell’allontanamento autorizzato;
– avviso all’indagato della facoltà di nominare un difensore di fiducia; – avviso, ai sensi dell’art. 386 co. II c.p.p., dell’avvenuta applicazione della misura al difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero a quello d’ufficio designato;
– trasmissione, ai sensi dell’art. 386 co. III c.p.p., del verbale di esecuzione al p.m., entro 24 ore, salvo indicazione di un termine diverso, con i relativi presupposti.
A tale trasmissione seguirà l’instaurazione del successivo giudizio direttissimo o della fase di convalida del provvedimento davanti al GIP come da disposizioni del p.m. di turno contattato al telefono. Va evidenziato che dalla disciplina legislativa emerge una sovrapposizione tra la misura pre-cautelare dell’allontanamen to e quella dell’arresto in flagranza. Infatti, per alcuni dei delitti elencati nel comma 6 dell’art. 282-bis c.p.p. l’arresto è obbligatorio (600, 600-bis co 1; 600-ter co. 1e 2, 601, 602, 609-bis co. 1, 609-quater, 609-octies), quindi l’aver previsto, con riferimento a tali reati, anche la misura dell’allontanamento in flagranza è frutto, con evidenza, di un difetto di coordinamento, non potendo concretamente coesistere l’arresto obbligatorio con la misura in esame (in caso di arresto obbligatorio infatti la p.g. deve procedere all’arresto). In concreto, dunque, la misura pre-cautelare dell’allontanamento in flagranza è adottabile solo per i seguenti reati (di cui all’elenco del comma 6 dell’art. 282-bis c.p.p.):
– i reati che non prevedono l’arresto obbligatorio bensì solo quello facoltativo (art. 600-bis, co. II, c.p., 600-ter co. III e IV, 600-quater co II, 609-bis co. III, 609-quinquies c.p.);
– reati che non prevedono nessun altro provvedimento pre-cautelare (art. 570, 571, 600-ter co. VI; 612, co. II, se commesso in danno dei prossimi congiunti e del convivente). Quanto ai reati che prevedono anche l’arresto facoltativo, invece, la p.g. dovrà valutare, consultandosi eventualmente con il sostituto procuratore di turno, se procedere all’arresto oppure optare (previa autorizzazione dello stesso sostituto) per l’immediato allontanamento dell’autore dei fatti.
4. c) Il fermo di indiziato di reato
Ante legge n. 69 del 2019 l’istituto del fermo di indiziato di reato poteva riguardare esclusivamente i delitti in materia di violenza sessuale perché puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni. A seguito dell’inasprimento sanzionatorio che la legge n. 69/2019 ha effettuato relativamente al delitto di maltrattamenti in famiglia (punito dall’art. 572 c.p. con una pena detentiva compresa tra 3 anni e sette anni di reclusione), anche per questa fattispecie penale, la polizia giudiziaria ed il pubblico Ministero potranno emettere (nel caso ve ne siano i presupposti e cioè i gravi indizi di reato ed il pericolo di fuga) decreto di fermo dell’indagato anche laddove sia cessata la flagranza di reato e vi sia il pericolo di fuga dell’indagato desunto da elementi concreti.
5. Le misure organizzative adottate negli uffici giudiziari a seguito della vicenda Talpis
Al pari del legislatore, anche la magistratura ha sentito l’esigenza, a seguito della sentenza della Corte EDU Talpis c. Italia, di intervenire nella materia. Il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera del 9 maggio del 2018, ha adottato una “Risoluzione sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica”, dopo aver acquisito gli esiti del monitoraggio in ordine agli assetti organizzativi degli uffici. Il CSM ha sottolineato la “drammatica recrudescenza” dei fenomeni delittuosi di violenza domestica e di genere, evidenziando che l’efficace tutela delle vittime richiede la tempestività dell’intervento giudiziario e, prima ancora, la capacità di cogliere gli indicatori della violenza da parte dell’autorità giudiziaria. Al paragrafo 7.5 della risoluzione, il Consiglio Superiore, nel delineare i profili della valutazione del rischio, ha rilevato che “il magistrato requirente e quello giudicante debbono prestare un’attenzione prioritaria al rischio che le violenze subite dalla vittima si ripetano nel tempo e/o degenerino. La reiterazione e l’escalation costituiscono infatti sviluppi fattuali comuni nel fenomeno della violenza di genere, che non di rado possono rinvenirsi alla base degli episodi più gravi e dall’esito infausto. Un’adeguata risposta del sistema giudiziario in termini di efficacia e tempestività della protezione verso la vittima passa anche per l’individuazione di criteri in grado di riconoscere e valutare tale rischio e l’utilizzazione degli stessi in alcuni momenti del procedimento che, ex ante, possono ritenersi più rilevanti di altri […], al fine di supportare l’iniziativa del p.m. e la decisione del giudice in ordine all’adozione di misure cautelari, misure di sicurezza provvisorie o altri provvedimenti di protezione (es. gli ordini di protezione del giudice civile, l’allocazione della vittima presso case rifugio) ovvero, ancor prima, al fine di determinare la polizia giudiziaria nell’adozione delle misure pre-cautelari di sua competenza”. Assumendo il ruolo di garante del buon funzionamento del sistema giustizia, di soluzioni organizzative e di modalità operative idonee ad implementare l’efficacia dell’intervento giurisdizionale e a conformarlo alle indicazioni provenienti dalla normativa di settore, il CSM ha desunto dalla normativa sovranazionale e nazionale i seguenti criteri di indirizzo da seguire negli uffici giudiziari:
a) riservare la trattazione dei procedimenti relativi all’area della violenza di genere e domestica a magistrati specializzati e, per le attività di indagine, a personale di polizia giudiziaria in possesso di analoga specializzazione;
b) includere gli stessi procedimenti tra quelli a trattazione prioritaria con riduzione al minimo dei tempi di esaurimento delle varie fasi processuali;
c) realizzare forme di intervento integrato con gli enti locali, le strutture sanitarie, i servizi sociali, i centri antiviolenza ed i soggetti del terzo settore attivi sul territorio. Con particolare riferimento alle Procure, il CSM ha auspicato l’adozione di “buone prassi” nei rapporti con la polizia giudiziaria (punto 7.1. della risoluzione), “nella turnazione dei magistrati requirenti nel c.d. turno violenza” (punto 7.2 della risoluzione), “nell’attività informativa a favore delle persone vittime di violenza e i rapporti con i media” (punto 7.3 della risoluzione), “nell’ascolto della persona offesa e l’intervento dei consulenti ai fini di un ottimale svolgimento dell’audizione della medesima” (punto 7.4 della risoluzione).
6. Il Protocollo organizzativo della Procura Generale di Potenza del 10 luglio 2019. La sua esecuzione presso la Procura della Repubblica di Matera
Aderendo alle sopra esposte linee guida, la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Potenza ha adottato il “Protocollo di attuazione della Risoluzione del CSM del 9 maggio 2018 in tema di violenza di genere e domestica”, sottoscritto dalle Procure circondariali nonché dalla Procura per i Minorenni e dal Tribunale per i minorenni di Potenza, in data 10 luglio 2019, dedicando un apposito articolo a tutti i punti sottolineati dalla risoluzione. Quanto al rapporto tra la Procura e la polizia giudiziaria, l’art. 1 del Protocollo distrettuale ha focalizzato l’attenzione sulla necessità di potenziare la tempestività ed efficacia delle procedure di primo intervento con particolare riferimento all’ipotesi in cui la notitia criminis venga acquisita quando l’evento violento è ancora in corso ed all’ipotesi dei delitti ex artt. 572 e 612-bis cod. pen., per i quali è previsto dall’art. 380, co. II, lett. L-ter l’arresto obbligatorio in flagranza. Si prevede espressamente che se la notitia criminis viene acquisita quando l’evento violento è ancora in corso, la Polizia giudiziaria dovrà intervenire sul posto, cercando nel tragitto di restare in contatto telefonico con la vittima, contemporaneamente chiedendo alla sala operativa informazioni su precedenti interventi effettuati presso l’indirizzo richiedente nonché sull’eventuale possesso di armi da parte del presunto aggressore. Una volta sul posto, dovrà: identificare le persone presenti sulla scena del crimine, evitando qualunque forma di mediazione tra le parti diretta alla riconciliazione della persona offesa con il suo aggressore o persecutore; documentare, con supporto fotografico, lo stato dei luoghi e le condizioni psico-fisiche dei presenti, in particolare della presunta vittima e del presunto aggressore; procedere all’ascolto separato delle parti previa verifica della presenza di minori sulla scena del crimine indicato. Specifiche direttive sono di seguito impartite relativamente all’ipotesi in cui l’intervento riguardi i delitti ex artt. 572 e 612-bis cod. pen., in considerazione della possibilità che la polizia giudiziaria operante possa cogliere in flagranza l’indagato in relazione anche ad un unico episodio maltrattante o persecutorio, quando conseguente a pregresse denunce da parte della vittima, ovvero a pregresse analoghe condotte comunque accertate anche nell’immediato. Si indica, in particolare, come “buona prassi” l’escussione immediata, anche con verbalizzazione differita, della persona offesa, che potrà fornire chiarimenti in ordine all’abitualità ed alla ripetitività dei comportamenti che il magistrato potrà valutare, ai fini dell’arresto in flagranza attraverso la verifica di pregresse denunce della stessa persona offesa o di precedenti interventi della polizia giudiziaria presso lo stesso nucleo familiare, i cui verbali saranno messi prontamente a sua disposizione dagli stessi operatori di polizia giudiziaria che, a tale fine, si doteranno di sistemi di registrazione degli interventi pregressi che consentano la segnalazione dei predetti dati statistici in tempo reale al pubblico ministero procedente. Durante l’escussione a sommarie informazioni della persona offesa si ravvisa l’opportunità di procedere all’acquisizione degli elementi che possano costituire riscontro alla versione dei fatti offerta, tra cui il testo di conversazioni telefoniche avvenute tramite applicativi info-telematici, che verrà inoltrato ad un indirizzo e-mail in uso alle forze dell’ordine, così cristallizzando le stesse ed assicurandone la conformità alle originali. Con riferimento specifico ai delitti di lesione personale e di violenza sessuale viene indicata come “buona prassi” quella di procedere al sequestro degli indumenti della vittima e di ogni oggetto che possa essere stato utilizzato dall’aggresso re durante la violenza nonché al contestuale prelievo del materiale biologico presente sugli indumenti della vittima ovvero sui luoghi attraverso idonea strumentazione. A tale fine, la persona offesa dovrà essere invitata (se del caso accompagnata) presso il presidio sanitario più vicino ove saranno effettuati i prelievi. L’applicazione in tutto il distretto di Potenza delle predette buone prassi relative al rapporto tra Procure e polizia giudiziaria è stata sicuramente agevolata in quanto, con l’entrata in vigore della legge n. 69 del 2019, è stato previsto l’obbligo della formazione della polizia giudiziaria attraverso la previsione di specifici corsi per il personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia Penitenziaria, istituzionalmente impegnato nelle funzioni di pubblica sicurezza per la prevenzione ed il contrasto dei reati in oggetto. La suddetta specializzazione è risultata essenziale per operare una cernita effettiva tra situazioni gravi e non, o di maggiore o minore pericolosità, selezione possibile solo attraverso una rigorosa e attenta valutazione delle situazioni di fatto al momento dell’intervento anche alla luce degli indici di pericolosità evincibili attraverso una banca dati a disposizione di tutti gli operatori di p.g. nell’ambito della provincia che, da novembre del 2020, si sono dotati di un programma c.d. “applicativo interforze scudo” che, in quanto applicativo del portale del sistema informativo interforze, permetterà di evidenziare i precedenti interventi degli equipaggi nei confronti di vittime di lite o violenza anche nei casi in cui non sia stata proposta denuncia o querela. Nella suddetta valutazione, presso la Procura di Matera, spesso la polizia giudiziaria si confronta con il Pubblico Ministero di turno esterno soprattutto nelle ipotesi dei delitti per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza al fine della valutazione di tutti i presupposti di legge dell’istituto (flagranza o quasi flagranza in relazione alla natura abituale del reato) ma anche in relazione ai delitti di cui all’art. 282-bis, comma VI, c.p.p., quanto all’applicabilità della misura precautelare dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare con divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa, disciplinata dall’art. 384-bis c.p.p., introdotto dalla l. n. 119 del 2013, che, come predetto, richiede a differenza dell’ipotesi dell’arresto, la previa autorizzazione da parte del Pubblico Ministero. Il confronto avviene anche nelle ipotesi in cui non vi siano i presupposti dell’arresto obbligatorio in flagranza o della misura dell’allontanamento di urgenza anche al fine di procedere nell’immediatezza all’ascolto della persona offesa o di acquisire tutta la certificazione medica necessaria per cristallizzare l’aggressione subita. L’interlocuzione con il p.m. di turno esterno consente alla polizia giudiziaria di redigere una informativa di reato assai completa contenente oltre alla querela, ove esistente, anche le sommarie informazioni della vittima, gli avvisi ex art. 90- bis c.p.p., le indagini compiute a riscontro (certificati medici; sommarie informazioni dei vicini, parenti e testimoni, eventuali accertamenti sul nucleo familiare delle parti coinvolte). In tal modo, ancor prima dell’iscrizione, ossia dell’apertura del fascicolo processuale, le indagini giungono al p.m. pressoché complete e provviste di elementi idonei a giustificare sin da subito l’adozione di ogni necessario provvedimento. Adottando la prassi di dare indicazioni alla p.g. di sentire la persona offesa a sommarie informazioni già all’atto del primo intervento, si evita di risentire la persona offesa nel termine dei tre giorni dall’iscrizione ex art. 362, co. I-ter, c.p.p., come modificato dalla legge n. 69 del 2019, ritenuto pacificamente un termine ordinatorio. In tali casi, infatti, l’obbligo del p.m. di sentire nuovamente la persona offesa entro 3 giorni condurrebbe soltanto a ritardare la richiesta di misura cautelare con pregiudizio delle esigenze di protezione della vittima. Con riferimento al rapporto con la polizia giudiziaria molto positivi sono stati anche i risultati raggiunti relativamente all’ascolto delle vittime di violenza, minorenni e maggiorenni, nelle prime fasi dell’acquisizione della notitia criminis, a cui il Protocollo distrettuale dedica un apposito articolo, il n. 3 “Buone Prassi concernenti l’ascolto delle vittime di violenza, minorenni e maggiorenni nella prime fasi dell’acquisizione della notitia criminis” indicando come indirizzo generale per le Procure circondariali l’individuazione di un “esperto in psicologia o in psichiatria infantile”, nominato dal pubblico ministero. A seguito dell’adesione della Procura di Matera al protocollo d’intesa “Rete donna” (Procedure e strategie condivise finalizzate alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno della violenza di genere” sottoscritto dal comune di Matera con il Comando polizia locale di Matera, ASM Matera, associazioni aventi tra i propri scopi la lotta contro il fenomeno della violenza di genere), avvenuta nel novembre del 2019, i servizi sociali di Matera hanno messo a disposizione della Procura, per le audizioni protette, ex art. 351 co. I-ter c.p.p., un elenco di esperti in psicologia o psichiatria infantile che provvedono, a seguito della nomina da parte del p.m. titolare del procedimento, a supportare gli operatori di polizia giudiziaria nell’assunzione di sommarie informazioni del minore o del maggiorenne, “in condizione di particolare vulnerabilità”, ex art. 90-quater c.p.p., in relazione alle fattispecie di reato richiamate dall’art. 351 co. I-ter c.p.p. L’adesione al protocollo “Rete Donna” ha consentito alla Procura della Repubblica di Matera anche di dare piena attuazione all’art. 6 del protocollo distrettuale (Buone prassi concernenti i rapporti tra Procure Ordinarie, reti territoriali antiviolenza, servizi sociali e presidi sanitari) in quanto è stata attivata una fattiva collaborazione con i servizi sociali del comune di Matera che hanno messo a disposizione una struttura, la “Casa Rifugio”, in grado di accogliere le vittime di violenza, anche assistita, laddove si renda urgente il loro allontanamento dall’abitazione. Ha consentito anche alla Procura di Matera di stabilire forme di collaborazione con le strutture sanitarie locali che si sono impegnate, in primo luogo, a trasmettere, tramite la p.g. operante, i certificati medici redatti al momento dell’intervento ma anche tutti i certificati medici relativi alla vittima di violenza di genere; in secondo luogo, all’accoglienza della donna ed eventualmente dei suoi figli, nei casi di assoluta urgenza, all’interno degli stessi reparti ospedalieri per il tempo strettamente necessario all’attivazione successiva dei servizi sociali del territorio. Da ultimo vanno segnalati anche i positivi risultati raggiunti relativamente ai rapporti tra la Procura ordinaria, gli Uffici Minorili ed i Giudici civili con riferimento ai quali il Protocollo distrettuale indica come indirizzo generale quello delle reciproche trasmissioni di atti ed informazioni nel rispetto del segreto d’indagine (art. 5 del protocollo distrettuale “Buone Prassi concernenti i rapporti tra Procure Ordinarie, Uffici minorili e Giudici civili”). Presso la Procura della Repubblica di Matera, relativamente al rapporto tra le procure Ordinarie e gli Uffici Minorili, è stata individuata come buona prassi quella di effettuare le comunicazioni oltre che nelle ipotesi espressamente previste dall’art. 609-decies “Comunicazioni al Tribunale per i minorenni” in cui il minore sia la vittima diretta della violenza sessuale, dei maltrattamenti ovvero degli atti persecutori (ovvero quando la violenza sessuale, i maltrattamenti ovvero gli atti persecutori siano posti in essere da un genitore di un minorenne in danno dell’altro genitore) anche, alla luce del comma IV dell’art. 572 c.p. come introdotto dalla legge “Codice Rosso”, nelle ipotesi in cui il minore abbia soltanto assistito agli atti di violenza sessuale, ai maltrattamenti, agli atti persecutori indirizzati ad altra persona (c.d. violenza assistita, espressione tratta dalla psicologia ma ormai invalsa nel lessico penalistico da intendersi come complesso di ricadute di tipo comportamentale, psicologico, fisico, sociale e cognitivo, nel breve e lungo termine, sui minori costretti ad assistere ad episodi di violenza prevalentemente domestica). Relativamente all’oggetto della comunicazione, conformemente al disposto ex art. 5 del Protocollo, viene inoltrata la comunicazione della notitia criminis oltre che alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni anche al Tribunale per i Minorenni oppure viene rimessa espressamente alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni l’inoltro di tale comunicazione. Relativamente al rapporto tra le procure Ordinarie e gli Uffici Civili, va rilevato che la condivisione degli atti è stata agevolata dall’introduzione di una norma ad hoc da parte della legge n. 69 del 2019 contenuta nell’art. 64-bis delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale. La predetta disposizione rubricata “Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile” impone una obbligatoria trasmissione al giudice civile di alcuni provvedimenti del giudice penale in relazione ai reati di cui agli artt. 572, 609- bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis, 612-ter c.p. nonché con riferimento ai reati di cui agli artt. 582 e 583-quinquies del c.p. nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e 577, primo comma, n. 1 e secondo comma del c.p. In particolare essa prevede che “Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all’esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l’archiviazione e della sentenza emessa nei confronti di una delle parti in relazione ai reati previsti dagli articoli sopra citati è trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente”. La qualificazione in rubrica della trasmissione come “obbligatoria” non lascia adito ad alcun dubbio sulla doverosità da parte della Procura di trasmettere al Giudice Civile l’avviso di conclusione delle indagini preliminari rientrante nella sua competenza, spettando invece all’ufficio GIP la trasmissione dell’ordinanza applicativa di misure cautelari e del provvedimento che dispone l’archiviazione e, da ultimo, all’ufficio GIP o all’ufficio del Dibattimento la trasmissione della sentenza.
7. Conclusioni
È indubbio che grandi passi avanti sono stati compiuti dal legislatore italiano e dalla magistratura tutta per cercare di evitare che la vicenda Talpis possa ripetersi. Un punto fermo possiamo individuarlo: se la vicenda Talpis si fosse verificata oggi la sig.ra Talpis avrebbe avuto una maggiore tutela in sede giudiziaria e, prima ancora, dalle forze dell’ordine: a seguito della sua denuncia, sarebbe stata sentita dopo soli 3 giorni dall’iscrizione della notizia di reato dalla Procura della Repubblica e quindi non avrebbe potuto ridimensionare gli episodi di violenza e maltrattamento. A seguito delle richieste di intervento della polizia giudiziaria non avrebbe più avuto dinanzi a sé l’ufficiale di polizia giudiziaria pronto a fare da “paciere” e ad indurla a rientrare nella sua abitazione per riappacificarsi con il suo carnefice bensì un operatore specializzato pronto a fotografare la scena del crimine per trasmettere gli atti immediatamente alla Procura della Repubblica competente. Sentendo lo Stato dalla sua parte, la donna vittima di violenza avrebbe fatto valere le sue ragioni e pensato ad essere tutelata in prima persona. La sig.ra Talpis, all’epoca dei fatti, invece, sicuramente non aveva sentito vicino le istituzioni, in primis le forze dell’ordine. Nella sua solitudine aveva ridimensionato i fatti e riferito addirittura fatti contrari al vero nell’ultima richiesta di aiuto precedente all’ultima aggressione violenta del sig. Talpis. Pensiamo all’intervento effettuato dalla p.g. presso l’abitazione della famiglia Talpis in data 25 novembre 2013 quando viene rinvenuta la porta della cucina divelta ed il pavimento coperto da bottiglie di alcolici. Una situazione di violenza sulle cose conclamata ed uno stato di intossicazione da alcol del sig. Talpis, a fronte della pregressa denuncia per maltrattamenti in famiglia, avrebbe portato il Pubblico Ministero di turno a sentire nell’immediatezza la donna e sarebbe bastata anche una minaccia grave per allontanare il sig. Talpis dall’abitazione ex art. 384-bis (che come predetto richiama i reati ex art. 282-bis comma sesto c.p.p.) purché colta nella sua flagranza. Oggi, quindi, a differenza di quanto accadeva nel 2013, antecedentemente all’entrata in vigore della legge n. 119 del 2013, possiamo contare su operatori di p.g. e magistrati specializzati nella materia. La specializzazione delle forze dell’ordine e della magistratura rappresenta un primo risultato faticosamente raggiunto nel distretto della Corte d’Appello di Potenza grazie all’impegno della Procura Generale di Potenza che ha coordinato il processo di trasformazione della gestione della materia della violenza di genere con direttive univoche e comuni per tutte le Procure Circondariali.
NOTE
(1) Cfr. Corte di Cassazione, sezioni unite penali, 24 novembre 2015 - 21 settembre 2016, n. 39131, Ced 267591
(2) Cfr. Corte di Cassazione, sez. V, 3 dicembre 2018 - 21 febbraio 2019 n. 7915 in Guida al diritto n. 17 del 13 aprile 2019