La tutela dei crediti alimentari e di mantenimento
autore: B. Magarò - numero: 1/2023
Sommario: 1. Introduzione: i crediti alimentari. - 2. Differenze tra alimenti e mantenimento. - 3. Gli strumenti a tutela dei crediti alimentari e da mantenimento anteriforma. - 4. L’iscrizione ipotecaria. - 5. Il sequestro. - 6. L’obbligo di prestare idonea garanzia reale o personale. - 7. L’ordine ai terzi tenuti a corrispondere somme di danaro all’obbligato. - 8. La tutela dei crediti alimentari nella riforma Cartabia. - 9. Le misure coercitive indirette. - 10. Cenni sulla tutela delle obbligazioni alimentari nel diritto internazionale privato.
1. Introduzione: i crediti alimentari
A norma degli artt. 433 e ss. c.c., gli alimenti sono le prestazioni di assistenza materiale dovute per legge alla persona che si trovi in stato di bisogno economico. Dato il carattere personale dell’obbligazione alimentare, legata ad una particolare condizione di necessità (lo stato di bisogno) dell’obbligato, il diritto agli alimenti è considerato un diritto indisponibile, irripetibile e incedibile, ed in quanto tale non può formare oggetto di pignoramento, rinunzia o transazione e non è soggetto a prescrizione. Tale principio trova un suo espresso riscontro normativo nell’art. 447 c.c. 2° comma, a norma del quale l’obbligato agli alimenti non può opporre all’altra parte la compensazione neppure quando si tratta di prestazione arretrate. La ratio della norma è proprio quella di assicurare la continuità dei mezzi di sostentamento a chi versi in una effettiva e non transitoria situazione di necessità, ed è per tale ragione che anche il contributo al mantenimento versato in favore dei figli o del coniuge, nella misura in cui è diretto a garantire mezzi di sussistenza, si ritiene assoggetto al medesimo regime dei crediti alimentari, strictu sensu intesi (1).
I presupposti essenziali affinché sorga il diritto agli alimenti sono:
– lo stato di bisogno oggettivo dell’alimentando (ovvero la mancanza o insufficienza dei mezzi necessari per soddisfare le esigenze fondamentali di vita);
– l’incapacità di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento economico (perché sprovvisto di redditi e non in grado di procurarseli);
– la capacità economica dell’obbligato (tale da poter sopportare l’onere degli alimenti);
– il vincolo relazionale (individuato per legge). Soggetti tenuti all’obbligazione alimentare, nell’ordine: – il coniuge quando non sussiste l’obbligo di mantenimento e quindi il coniuge separato con addebito ed il coniuge divorziato che abbia ricevuto la somma capitalizzata dell’assegno di divorzio;
– i figli, anche se adottivi, e in loro mancanza i discendenti prossimi;
– i genitori e in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;
– i generi e le nuore;
– i suoceri;
– i fratelli e le sorelle germani; i fratelli e le sorelle unilaterali (con precedenza dei germani sugli unilaterali. L’obbligo sorge a carico di chi si trova nel grado più vicino, secondo l’ordine sopra indicato; nel caso di più persone nello stesso grado, l’obbligazione si divide in proporzione delle loro condizioni economiche. Agli alimenti è tenuto anche il donatario, con precedenza su tutti gli altri obbligati. Presupposti dell’obbligazione alimentare sono, come detto, lo stato di bisogno dell’alimentando, derivante dall’impossibilità di provvedere in tutto o in parte alle sue esigenze e la disponibilità economica dell’obbligato, oltre chiaramente al rapporto di parentela o di gratitudine. Il contenuto dell’obbligazione alimentare viene determinato, avuto riguardo alle effettive condizioni economiche tanto dell’alimentando, che del soggetto obbligato. A norma dell’art. 443 c.c. l’adempimento dell’obbligo può consistere, alternativamente e a discrezione del creditore, in un’obbligazione in natura (ad es. accoglimento nell’abitazione dell’obbligato) oppure nella corresponsione di una somma periodica (in genere mensile) in denaro. In caso di contrasto tra le parti, è possibile adire l’autorità giudiziaria perché determini la misura degli alimenti e le modalità di corresponsione degli stessi, secondo quanto espressamente disposto dall’art. 443 c.c. (2).
2. Differenze tra alimenti e mantenimento
A differenza degli alimenti che presuppongono lo stato di bisogno, gli obblighi di mantenimento caratterizzano il normale svolgimento dei rapporti della famiglia nucleare, sicché gli stessi devono essere assolti a prescindere da ogni richiesta3 , necessaria invece, nelle situazioni non fisiologiche di rottura dell’unione familiare (separazione, divorzio, o cessazione della convivenza more uxorio). Se gli alimenti consistono in un ausilio economico finalizzato a fornire, alla parte più debole, i mezzi adeguati per condurre una vita dignitosa, il diritto al mantenimento ha un contenuto molto più ampio, che tiene conto anche del tenore di vita della famiglia di appartenenza.
In particolare, con riferimento ai coniugi, nel caso di separazione senza addebito e di divorzio, il coniuge che non ha un reddito sufficiente e si trovi in una posizione economica inferiore rispetto all’altro coniuge può pretendere un assegno di mantenimento; il coniuge cui sia stata addebitata la separazione ha diritto solo agli alimenti, ove si trovi in stato di bisogno. Con riferimento ai figli, invece, in caso di separazione personale o di divorzio o di cessazione della convivenza tra i genitori, a prescindere dal provvedimento di affidamento del figlio minore, entrambi i genitori continuano ad essere obbligati al suo mantenimento; in proporzione alle rispettive sostanze (4) , per garantire comunque ai figli la possibilità di mantenere lo stesso tenore di vita durante la convivenza matrimoniale o more uxorio. L’obbligo di mantenere i figli permane anche quando i figli diventano maggiorenni, fino a quando questi ultimi raggiungano l’indipendenza economica. Si discute molto in dottrina e giurisprudenza riguardo alla possibilità di individuare un limite oltre il quale il genitore non sarebbe più tenuto al mantenimento del figlio. Secondo gli orientamenti più recenti della Suprema Corte, il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l’esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l’attuazione dell’obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l’obbligazione alimentare da azionarsi nell’ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell’individuo bisognoso (5). Significativa è anche sul punto la sentenza della Suprema Corte (6) , in cui si, alla luce di una ricognizione degli orientamenti più recenti in punto di mantenimento dei figli maggiorenni, si evidenzia che, fermo restando che l’obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (7) , il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni8 . Ed ancora si afferma che in materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l’esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e di cui è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall’età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all’età via via più elevata dell’avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento; dall’effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro”. Sulla scorta di tali considerazioni, può ragionevolmente ritenersi che fino a quando sia in itinere un percorso formativo, espletato con impegno e regolarità da parte del figlio maggiorenne, non può ritenersi cessato l’obbligo di mantenimento da parte del genitore, una volta ultimato detto percorso e superata ampiamente la maggiore età, sussiste, invece, un onere del figlio di attivarsi al fine di reperire un’attività lavorativa che, anche se non propriamente in linea che con le sue attitudini, comunque possa conferirgli un’autonomia economica, sicché ove ciò non avvenga, per inerzia del figlio o oggettive difficoltà di reperire un’occupazione remunerativa, l’obbligo di mantenimento si converte in obbligo di fornire gli alimenti (9).
3. Gli strumenti a tutela dei crediti alimentari e da mantenimento ante riforma L’ordinamento, com’è noto ha previsto una serie di strumenti specifici, al fine di garantire l’adempimento degli obblighi di mantenimento, in ragione della peculiarità della natura del credito, poco idoneo ad essere eseguito nelle forme esecutive tradizionali, anche perché gli inadempimenti dell’obbligato divengono attuali in coincidenza di ogni singola mensilità non corrisposta. Ciò costringe, almeno in astratto, il creditore ad attivarsi esecutivamente un numero indefinito di volte, con le conseguenze che ne derivano in termini di costi e dispendio di attività processuale (10). Si tratta di una serie di “strumenti” processuali collocati, al di fuori del processo esecutivo e finalizzati, se non ad evitarlo o prevenirlo, sicuramente a meglio prepararlo e ad agevolarne i risultati. L’assegno di mantenimento e l’assegno alimentare, hanno infatti la funzione di garantire il soddisfacimento di bisogni primari della vita del creditore, rispondendo ad esigenze spesso improrogabili legate al benessere fisico, salutare e psichico della famiglia, sicché l’obbligazione di pagamento che ne deriva, è insuscettibile di permanere inadempiuta per lungo tempo senza che il beneficiario subisca danni, anche irreparabili. Il legislatore ha infatti predisposto ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 156 c.c., nonché all’art .8 l. 898/70, un variegato apparato di strumenti a tutela della soddisfazione degli obblighi di mantenimento a seguito di separazione personale tra coniugi o di divorzio, utilizzabili anche a tutela dei crediti di mantenimento dei figli naturali, ai sensi dell’art. 3 comma 2 legge 219/12, prevedendo, in particolare, sia per la sentenza di separazione che per quella di divorzio, l’idoneità ad essere titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale ai sensi dell’art. 2818 c.c.; la possibilità per il giudice di imporre all’obbligato idonea garanzia reale o personale qualora esista il pericolo che lo stesso possa sottrarsi al dovere di mantenimento nei confronti del coniuge o dei figli; nonché, su richiesta dell’avente diritto, la possibilità di disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e di ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere somme di denaro all’obbligato stesso, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto (11).
Si ritiene in giurisprudenza le garanzie previste dall’art. 156 c.c. e dall’art. 8 l. div. possano essere concesse anche contemporaneamente a carico del medesimo obbligato (12). La competenza a decidere sulle concessioni delle predette misure è riservata al Giudice Istruttore, nel caso in cui la stessa sia presentata in corso di causa, ovvero al Collegio qualora il procedimento sia già definito, o alla Corte d’appello dinanzi a cui pende l’appello o il reclamo, quindi al giudice competente a decidere la controversia relativa ai rapporti patrimoniali tra i coniugi (o ex coniugi). Giova evidenziare che a norma del nuovo art. 473-bis.2 c.p.c., con riferimento alle domande di contributo economico il Giudice può, d’ufficio, ordinare l’integrazione della documentazione depositata dalle parti e disporre ordini di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi, valendosi se nel caso della polizia tributaria. Invero, per effetto della nuova disposizione normativa sono stati di fatto ampliati i poteri officiosi del Giudice, già previsti da altre disposizioni normative13, al fine di ricostruire in modo più preciso la situazione economica delle parti, rafforzandosi in tal modo la tutela degli aventi diritto al mantenimento.
4. L’iscrizione ipotecaria
A norma degli artt. 156 comma 5 c.c. e 8 comma 2 l. 898/70, la sentenza sia di separazione che di divorzio costituisce titolo per iscrivere ipoteca, ai sensi dell’art. 2818 c.c. La norma potrebbe apparire pleonastica, atteso che lo stesso articolo 2818 c.c., prevede espressamente che ogni sentenza di condanna al pagamento di una somma o all’adempimento di un’obbligazione o al risarcimento dei danni costituisce titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore, e la sentenza sia di separazione che di divorzio, nella parte in cui pone a carico del coniuge l’obbligo di versare l’assegno nei confronti dell’altro coniuge o dei figli costituisce certamente una sentenza di condanna. Il legislatore, probabilmente ha voluto, da un lato ribadire, dall’altro eliminare ogni dubbio in ordine alla possibilità di iscrivere ipoteca in relazione agli obblighi di mantenimento contenuti nella sentenza di separazione, riepilogando cumulativamente in un’unica disposizione normativa gli specifici strumenti diretti alla tutela dei crediti da mantenimento. Una parte della dottrina e della giurisprudenza ha ritenuto, tuttavia, che detta norma non sia affatto pleonastica, se interpretata nel senso che la stessa richiede la sussistenza di un pericolo di inadempimento, ciò alla luce di un’interpretazione sistematica dell’intera disposizione normativa che fa espresso riferimento all’inadempimento ai commi 3 e 5 dell’art. 156 e 1,3, e 7 dell’art. 8 l. 898/70. In difetto di tale presupposto, l’ipoteca di cui al comma 5 dell’art. 156 c.c. dovrebbe essere cancellata, su ordine del giudice ai sensi dell’art. 2884 c.c. qualora si accerti la mancanza, originaria o sopravvenuta, del pericolo di inadempimento del coniuge obbligato (14). Segnatamente, secondo tale impostazione, la facoltà di iscrivere ipoteca viene attribuita direttamente al creditore, cui è rimessa la valutazione circa la sussistenza del pericolo di inadempimento. Tale valutazione resta comunque sindacabile nel merito tanto che, qualora il pericolo non sussista, viene meno lo scopo per cui la legge stabilisce il vincolo e ciò determina l’estinzione della garanzia ipotecaria. A contrario è stato osservato che laddove il legislatore ha voluto fare riferimento all’inadempimento, quale presupposto per l’attivazione degli strumenti a garanzia del credito, lo ha fatto espressamente, e ciò tanto per la prestazione di idonea garanzia reale o personale, laddove è richiesto sia per la separazione che per il divorzio un pericolo di inadempimento, quanto per il sequestro e per l’ordine al terzo tenuto alla corresponsione di somme in favore del coniuge obbligato laddove è richiesto un adempimento conclamato. Si è infatti rilevato che sarebbe astrattamente possibile che una volta ottenuta la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria, il debitore potrebbe iniziare a non onorare il pagamento dell’assegno e, parallelamente, i suoi beni immobili essere aggrediti da iscrizioni ipotecarie di creditori ulteriori e diversi di cui l’avente diritto all’assegno stesso non fosse a conoscenza, sicché quest’ultimo perderebbe la garanzia ipotecaria di primo grado, con pregiudizio per le sue ragioni creditorie. Sulla scia di dette argomentazioni, tale ultima opzione interpretativa, in stretta aderenza al dato normativo, ritiene non necessaria la valutazione di un periculum in mora ai fini dell’iscrizione ipotecaria, ponendo quale unico requisito la sussistenza del titolo (15). A conferma di tale impostazione, in particolare la Corte d’appello di Firenze, nella sentenza del 25 febbraio 2017, richiamata in nota, evidenzia che al momento dell’emanazione della sentenza di condanna al pagamento dell’assegno, l’inadempimento non è previsto né prevedibile e che, al pari di ogni sentenza di condanna, la tutela del creditore è fornita dalla possibilità di iscrivere ipoteca giudiziale ex art. 2818 c.c., sicché diversamente opinando il credito riceverebbe una tutela inferiore rispetto ai crediti ordinari, con conseguenze inaccettabili, considerati i bisogni ed i beni della vita alla cui soddisfazione l’assegno di mantenimento è preposto. Nella sentenza predetta si è altresì osservato, che ragionando sulla scia di quanto affermato nella sentenza della Suprema Corte 12309/04 citata, si arriverebbe a ritenere che il creditore possa sostituirsi al giudice nella valutazione del periculum in mora all’atto dell’iscrizione stessa. Potrebbe, tuttavia, osservarsi che la valutazione ex ante del periculum, operata dal legislatore con riferimento all’ipoteca è temperata, da un lato, dalla temporaneità dei crediti assistiti e dalla natura rebus sic stantibus delle pronunce in materia di separazione e divorzio, sempre suscettibili di essere modificate in caso di sopravvenienza di mutamento delle condizioni di fatto (l’assegno di mantenimento può essere revocato e per i figli l’obbligo cessa con la raggiunta indipendenza economica) dall’altro, dalla possibilità di far ricorso ad un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., volto alla cancellazione dell’iscrizione pregiudizievole quantomeno in presenza di un pregiudizio grave e irreparabile allegato dall’obbligato (ad es. impossibilità di vendere il bene gravato di ipoteca con connesso rischio di fallimento), per come peraltro autorevolmente sostenuto da una parte della giurisprudenza (16).
5. Il sequestro
Tra i rimedi concessi dalla legge (art. 156 6°comma e art. 8 comma 7 legge divorzio), in caso di inadempimento del coniuge/genitore obbligato, vi è il sequestro. In particolare, il coniuge che ha diritto all’assegno di mantenimento, può rivolgersi al giudice per ottenere il sequestro di parte dei beni dell’altro coniuge, nel caso di accertata inadempienza, per come espressamente previsto dall’art. 156 c.c., per assicurare che siano soddisfatte o conservate le ragioni del creditore in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 5 e 6, per come espressamente previsto dall’art. 8, comma 7, legge divorzio.
Dal confronto tra le due disposizioni emerge chiaramente che l’art. 156 richiede espressamente, ai fini della concessione del sequestro, un inadempimento acclarato, mentre l’art. 8 si limita ad enunciare una finalità di conservazione della garanzia del creditore, che presuppone, tuttavia, quantomeno un pericolo concreto di inadempimento. In entrambi i casi, il sequestro, ha come presupposto un credito già dichiarato (cioè il diritto all’assegno di mantenimento) e non richiede un pericolo imminente, ragion per cui la giurisprudenza ne ha escluso la natura cautelare (17). Non si ritiene neppure necessaria una particolare gravità dell’inadempimento, potendo tale misura essere concessa anche, in caso di inadempimento saltuario, purché frequente (quindi non episodico) ed attuale al momento della richiesta. Si è osservato, altresì, che detta “inadempienza” non si configura soltanto in caso di mancato versamento dell’assegno di mantenimento, ma anche nel caso di inadempimento all’obbligo di prestare idonea garanzia reale o personale imposto dal giudice ai sensi del comma quarto del citato art. 156, cosi come nel caso di inottemperanza ad eventuali prescrizioni della separazione consensuale volte a garantire l’osservanza dell’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento nella misura concordata18. Il sequestro andrà disposto, in proporzione all’entità del credito, avuto riguardo alla quantità e qualità dei beni del debitore ed a tutte le circostanze del caso concreto, con la precisazione che a norma dell’art. 8 l.div., ultimo comma, le somme spettanti al coniuge obbligato alla corresponsione dell’assegno di mantenimento, sono soggette a pignoramento o sequestro fino alla concorrenza della metà per il soddisfacimento dell’assegno periodico.
6. Obbligo di prestare idonea garanzia reale o personale
A norma degli artt. 156 c.c. 4° comma e art. 8 1° comma, il Giudice che pronuncia la separazione o il divorzio può imporre all’obbligato di prestare idonea garanzia reale e personale, se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all’adempimento degli obblighi di mantenimento. Presupposto per la concessione di tale forma di tutela è quindi il pericolo di inadempimento, sia per il divorzio che per la separazione, periculum in mora, inteso come concreto ed attuale rischio che l’obbligato possa sottrarsi al puntuale adempimento delle prestazioni poste a suo carico. Tale pericolo dovrà senz’altro essere oggetto di ponderata disamina da parte dell’organo giudicante con riferimento al caso concreto, avuto riguardo al pregresso comportamento del debitore, alla sua consistenza patrimoniale, all’entità degli obblighi stessi ed alla verosimile loro durata. Si ritiene che il Giudice possa procedere anche d’ufficio, quando si tratta di garantire il puntuale adempimento di obblighi di mantenimento relativi a figli minori, mentre è necessaria l’istanza di parte per il mantenimento del coniuge. Le garanzie possono essere di varia natura: dalla costituzione di ipoteca sui propri beni immobili per un valore rapportato all’entità delle somministrazioni periodiche dovute ed, in linea indicativa, ad una sommaria capitalizzazione delle stesse sulla previsione della verosimile loro durata; la consegna in pegno di denaro, beni mobili, titoli o propri crediti; adoperarsi affinché siano dei terzi ad offrire le garanzie del caso (ipoteca o pegno); l’offerta di fideiussione, prestata da persona solvibile o da istituto bancario od assicurativo, anche qui sopportandone il relativo costo. In applicazione dell’art. 1179 c.c., a norma del quale chi è tenuto a dare una garanzia, senza che ne siano determinate il modo e la forma, può scegliere il tipo di garanzia da prestare, si è indotti a ritenere che la scelta della garanzia sia rimessa all’onerato, essendo comunque opportuna, da parte del Giudice, una previa interlocuzione con le parti sul punto anche al fine di individuare il tipo di garanzia più congrua, in rapporto alle esigenze del caso concreto ed alle condizioni dell’obbligato. Entrambe le norme fanno riferimento al momento della decisione finale (sentenza di separazione e divorzio), sicché si è ritenuta preclusa l’adozione di detta misura al Giudice Istruttore in corso di causa, anche considerato che la stessa Corte Costituzionale, con le sentenze 278/1994 e 258/1996, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del solo 6° comma dell’art. 156, rispettivamente nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice istruttore di ordinare al terzo di versare somme agli aventi diritto o di disporre il sequestro dei beni dell’obbligato a garanzia degli obblighi di mantenimento, mentre analoga possibilità non è stata estesa anche alla prestazione di garanzie (19).
7. L’ordine ai terzi tenuti a corrispondere somme di danaro all’obbligato
L’apprensione diretta o ordine di pagamento diretto dell’assegno di mantenimento al coniuge creditore è previsto dall’art. 156, 6° comma, c.c. e dall’art. 8, 3° comma, l. divorzio e si inserisce nel quadro degli strumenti normativi predisposti dal legislatore, al fine di assicurare una tutela privilegiata dei crediti di mantenimento. Il presupposto per la sua applicazione è l’imposizione di un assegno di mantenimento a carico di uno dei coniugi a favore dell’altro coniuge o dei figli (20). L’istituto in esame si atteggia in maniera diversa a seconda che si tratti di separazione o di divorzio. Invero, a norma dell’art. 156 c.c., è necessario l’intervento del Giudice, al fine di ottenere un provvedimento contenente l’ordine al terzo, tenuto al pagamento di somme in favore dell’obbligato, di versare una parte di esse, corrispondente all’importo del mantenimento (21), direttamente in favore dell’avente diritto al mantenimento medesimo. La giurisprudenza ha chiarito che la previsione di cui all’art. 156, sesto comma, cod. civ., in base alla quale il giudice ha il potere di ordinare al terzo, tenuto a corrispondere anche periodicamente somme all’obbligato, che una parte di esse venga direttamente versata agli aventi diritto al mantenimento, comporta che, nel caso in cui trattasi di assegno di contributo al mantenimento di minori ed in cui questi ultimi siano stati affidati a soggetti diversi dai genitori i beneficiari dell’ordine debbano essere gli stessi affidatari, cui spetta, conseguentemente, la legittimazione ad agire alla pari del genitore (22). In sede di separazione, è quindi necessaria l’instaurazione di un giudizio da parte del coniuge o genitore che si dolga dell’inadempienza dell’altro coniuge o genitore, al fine di ottenere un provvedimento che imponga al terzo la corresponsione diretta all’avente diritto al mantenimento delle somme spettanti al coniuge/genitore inadempiente. L’instaurazione del giudizio può avvenire, tanto all’esito del giudizio di separazione, con procedimento camerale instaurato dinanzi al Collegio, tanto nel corso del giudizio di separazione, con riferimento agli obblighi di mantenimento stabiliti in sede presidenziale o dinanzi al giudice istruttore (23).
La Suprema Corte ha chiarito che il soggetto obbligato non deve necessariamente essere il datore di lavoro, ma anche un ente erogatore di pensione, ovvero il conduttore di un immobile di proprietà del coniuge onerato; tuttavia tale terzo, pur dovendo essere individuato esattamente, non è parte del procedimento, con la conseguenza che, qualora egli si rifiuti di adempiere, resta a carico del coniuge promuovere nelle forme ordinarie giudizio di accertamento del debito (24). Deve, altresì, ritenersi che pur non essendo configurabile nel caso di specie, un’ipotesi di litisconsorzio necessario rispetto al terzo, sia onere dell’avente diritto all’assegno, oltre che individuare esattamente il terzo, anche fornire la prova della sussistenza dell’obbligazione di quest’ultimo rispetto al coniuge-genitore obbligato. Costituisce, altresì, ius receptum il principio secondo cui in tema di separazione personale dei coniugi, l’art. 156, sesto comma, cod. civ., implica una valutazione di opportunità ed un apprezzamento in ordine all’idoneità del comportamento dell’obbligato a suscitare dubbi circa l’esattezza e la regolarità del futuro adempimento e, quindi, a frustrare le finalità proprie dell’assegno di mantenimento, affidato in via esclusiva al giudice di merito e tale accertamento, se adeguatamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità (25). Occorrerà valutare il generale comportamento del coniuge obbligato, la frequenza o l’episodicità degli inadempimenti, nonché le eventuali circostanze giustificative dell’inadempimento dal medesimo addotte, al fine di effettuare un giudizio prognostico in ordine ad eventuali successivi inadempimenti. Nel caso di divorzio, invece, la parte può agire direttamente nei confronti del terzo obbligato, notificandogli direttamente il provvedimento contenente l’obbligazione di mantenimento, con l’invito a versargli direttamente le somme dovute al coniuge inadempiente, previa costituzione in mora del coniuge obbligato e inadempiente da almeno trenta giorni, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, dando successiva comunicazione a quest’ultimo dell’invito al terzo. Non è, quindi necessario, l’intervento del Giudice che se adito, dovrà dichiarare il ricorso inammissibile.
8. La tutela dei crediti alimentari nella riforma Cartabia
L’attuazione degli obblighi a contenuto patrimoniale è disciplinata, dai nuovi artt. 473-bis. 36, 37, 38 e 39 c.p.c., introdotti dal d.lgs. 149/22. V’è da osservare che già il 23° comma, lett. ll), dell’art. 1 della legge 206/21 delegava il Governo a provvedere al riordino della disciplina di cui agli artt. 156 c.c., 8 legge div., all’art. 3 legge n. 219 del 2012 e 316-bis c.c., introducendo un unico modello processuale strutturato in analogia a quanto previsto dall’art. 8 della legge 898/70, che tenga conto dell’assenza di limiti prevista dall’art. 156 c.c. per adottare le garanzie a tutela dell’adempimento delle obbligazioni a carico dell’onerato e per il sequestro.
Sulla scia di tali indicazioni normativa è stata adottata la disciplina di cui agli articoli predetti. Recitano le norme in oggetto: Art. 473-bis 36: I provvedimenti anche se temporanei in materia di contributo economico in favore della prole o delle parti, sono immediatamente esecutivi e costituiscono titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Se il valore dei beni ipotecati eccede la cautela da somministrare, si applica il secondo comma dell’art. 96. Il giudice può imporre al soggetto obbligato di prestare idonea garanzia personale o reale, se esiste il pericolo che possa sottrarsi all’adempimento degli obblighi di contenuto economico. Il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni in ordine all’adempimento, può chiedere al giudice di autorizzare il sequestro di beni mobili, immobili o crediti de debitore. Qualora sopravvengano giustificati motivi, il giudice su istanza di parte può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti. I provvedimenti di cui al secondo, terzo e quarto comma sono richiesti al giudice del procedimento in corso o, in mancanza, ai sensi dell’art. 473-bis 29 c.p.c. Art. 473-bis 37: Il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo e della prole, dopo la costituzione in mora del debitore inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento o l’accordo di negoziazione assistita in cui è stabilita la misura dell’assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di danaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al debitore inadempiente. Il terzo è tenuto al pagamento dell’assegno dal mese successivo a quello in cui è stata effettuata la notificazione. Ove il terzo non adempie, il creditore ha azione esecutiva diretta nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovute. Qualora il credito dell’obbligato nei confronti dei suddetti terzi sia stato già pignorato al momento della notificazione, all’assegnazione e alla ripartizione delle somme tra l’avente diritto al contributo e gli altri creditori provvede il giudice dell’esecuzione, il quale tiene conto anche della natura e dell’entità dell’assegno. L’incipit dell’art. 473-bis 36 riconosce una tutela a carattere generale che conferisce immediata efficacia esecutiva a tutti i provvedimenti, anche temporanei, in materia di contributo economico a favore delle parti o della prole, specificando anche la loro idoneità a costituire titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale (26), in conformità con i principi sanciti dalla Corte Europea dei Diritti dell’uomo e dalla Corte di giustizia al fine di garantire l’effettività delle decisioni giudiziarie. Il comma successivo riprende, invece, quanto già stabilito sia dall’art. 156 c.c. 4° comma che dall’art. 8 comma 1 legge divorzio, in riferimento al potere del giudice di imporre alla parte obbligata di prestare garanzia personale o reale idonea a garantire il soddisfacimento del credito. La norma, peraltro, come già previsto dagli artt. 156, comma 4, c.c., 8, comma 1, legge div. e 3, comma 2, legge n. 219 del 2012, condiziona la condanna suddetta alla sussistenza del “pericolo” che la parte possa sottrarsi all’inadempimento, sicché la stessa opera nel solco già segnato dalle precedenti disposizioni. Al fine di evitare, da un lato, un ricorso abusivo allo strumento, dall’altro un pregiudizio eccessivo al debitore, si è stabilito che trovi applicazione il comma 2 dell’art. 96, nel caso in cui “il valore dei beni ipotecati” eccede la cautela da somministrare, in conformità con l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “al di là della previsione del rimedio speciale della riduzione delle ipoteche, in applicazione dei principi generali, il creditore il quale iscriva ipoteca giudiziale su beni il cui valore sia eccedente (a fortiori se sproporzionato) rispetto all’importo del credito vantato, può essere chiamato, ferma restando la eventuale responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c., a rispondere ex art. 2043 c.c., del danno subito dal debitore consistente nella difficoltà o impossibilità della negoziazione del bene medesimo ovvero nella difficoltà di accesso al credito, non potendo dirsi al creditore attribuito il potere di iscrivere ipoteca sui beni del debitore senza alcun limite di continenza o proporzionalità della cautela” (27). Il quarto comma dell’art. 437-bis.36 c.p.c., si occupa, invece, del sequestro dei beni mobili, immobili o dei crediti del debitore a tutela del contributo periodico, con una formulazione analoga a quelle contenuta nell’art. 8 legge divorzio, non essendo tuttavia previsto il limite di metà per le somme spettanti all’obbligato soggette a sequestro. Valgono, in tale sede le stesse considerazioni già svolte in ordine alla natura e alle finalità dell’istituto, avente una funzione coercitiva più che cautelare. A chiusura della disposizione in esame è previsto che i provvedimenti giudiziali che concedono il sequestro o impongono la cauzione possano essere modificati o revocati allorché sopravvengano “giustificati motivi” ed è altresì disposto che la loro richiesta possa essere avanzata al giudice del procedimento in corso oppure in via autonoma ai sensi dell’art. 473bis.29 c.p.c.28, secondo un procedimento che ricalca quello attualmente previsto dall’art. 710 c.p.c. L’art. 437-bis.37 c.p.c. disciplina invece le modalità attraverso cui è possibile ottenere il pagamento diretto da parte del terzo debitore del coniuge obbligato degli importi stabiliti a titolo di mantenimento. Come già evidenziato, mentre in materia di separazione e regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli naturali, era necessario l’intervento del Giudice, al fine di ottenere il pagamento diretto da parte del terzo, nel caso di divorzio, si seguiva una procedura stragiudiziale. La riforma, in conformità alla direttiva di cui all’art. 1, comma 23, lett. ll), della legge delega, opta la soluzione stragiudiziale, da un lato più immediata e veloce, dall’altro meno tutelante per il debitore, che voglia contestare l’inadempimento, e per il terzo che intenda contestare la sussistenza del proprio obbligo (29). I passaggi in cui si articola questo percorso stragiudiziale sono quelli di cui all’art. 8 legge divorzio comma 3: – messa in mora del debitore – inadempimento protratto per almeno trenta giorni – notificazione al terzo (obbligato a corrispondere periodicamente le somme al debitore inadempiente) del provvedimento (da intendersi, dunque, anche quello provvisorio) o dell’accordo di negoziazione assistita con la richiesta di provvedere al pagamento diretto a favore del creditore – comunicazione al debitore stesso; nel caso in cui il terzo si sottragga a tale obbligo, questi potrà subire l’esercizio dell’azione esecutiva diretta da parte del creditore del contributo economico. Come nell’art. 8 si prevede che, nel caso in cui il credito dell’obbligato sia stato già oggetto di pignoramento da parte di altri creditori, all’assegnazione e alla ripartizione delle somme tra l’avente diritto al contributo e gli altri creditori debba provvedere il giudice dell’esecuzione, ma la norma aggiunge una nuova previsione che impone al giudice di tener conto “anche della natura e delle finalità dell’assegno”. Il significato di tale disposizione, si ritiene possa essere nella possibilità di riconoscere al contributo economico in oggetto il privilegio di cui agli artt. 2751, n. 4, e 2778, n. 17, c.c., sicché, il riferimento alla “natura” e alla “finalità” dell’assegno, imporrà al giudice di verificare, almeno in misura parziale la funzione alimentare del credito (30).
9. Le misure coercitive indirette
Tra gli strumenti di attuazione degli obblighi a carattere patrimoniale, figurano anche le misure di coercizione indiretta, la cui disciplina è ora dettata dal nuovo art. 473-bis.39 c.p.c.
Recita la norma: in caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità i affidamento e dell’esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice può d’ufficio modificare i provvedimenti in vigore e può anche congiuntamente: a) ammonire il genitore inadempiente; b) individuare ai sensi dell’art 614-bis la somma di danaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento; c) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 75 euro ad un massimo € 5.000,00 a favore della cassa delle ammende. Nei casi di cui al primo comma, il giudice può inoltre condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell’altro genitore, o anche d’ufficio, del minore. I provvedimenti assunti dal Giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari. La norma ricalca il modello procedimentale di cui all’art. 709- ter c.p.c., e ribadisce il potere/dovere del giudice dell’attuazione di modificare il provvedimento da attuare, qualora le circostanze lo richiedano, al fine di adattare la regola contenuta nel provvedimento da eseguire alle circostanze del caso concreto, che possono anche mutare nel lasso di tempo intercorrente tra l’emissione del provvedimento e la sua attuazione. L’art. 709-ter, prima della riforma, era considerato il principale riferimento normativo per la risoluzione della problematica inerenti l’attuazione degli obblighi posti a carico del genitore, essendo contenuta nelle disposizioni processuali del titolo II dedicate proprio ai procedimenti in materia di famiglia e persone, anche perché individua, nello specifico, il Giudice competente, che è quello del procedimento in corso o, in ipotesi di procedimento ex art. 710 c.p.c., il Tribunale del luogo di residenza del minore. L’attribuzione all’art. 709-ter di un ruolo, per così dire privilegiato, nella risoluzione dei problemi attuativi dei provvedimenti in materia di famiglia, trova conferma nella pronuncia della Corte costituzionale n. 145/20 in cui si afferma testualmente che: Proprio da questi poteri demandati all’autorità giudiziaria dal secondo comma dell’art. 709-ter cod. proc. civ. si evince che lo scopo principale della norma è quello di superare le difficoltà da lungo tempo emerse nella prassi applicativa rispetto alla possibilità di assicurare l’effettività del diritto della prole ad un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori – in linea con le finalità generali della stessa legge n. 54 del 2006 sull’affidamento condiviso – anche ove tale diritto sia riconosciuto in un provvedimento di carattere giurisdizionale che disciplina le modalità di affidamento, per tutti gli aspetti diversi da quelli economici, e il diritto/dovere di visita del genitore non collocatario, ossia profili afferenti a obbligazioni complesse di carattere infungibile, incidenti su diritti di carattere non patrimoniale. Le evidenziate difficoltà si correlavano soprattutto alla sostanziale inidoneità del modello dell’esecuzione forzata delineato dal Terzo libro del codice di procedura civile per l’attuazione delle decisioni giudiziarie in tema di affidamento e responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori (o maggiorenni portatori di handicap) – inidoneità riconosciuta, pur incidentalmente, da questa Corte (ordinanza n. 68 del 1987) – almeno per tutti gli aspetti diversi dalle questioni di carattere economico. Per queste ultime, invece, oltre all’esecuzione per espropriazione forzata, sono previsti vari meccanismi volti ad assicurare una adeguata tutela del diritto di credito quali, ad esempio, il sequestro o il pagamento diretto da parte di terzi ai sensi dell’art. 156 del codice civile, e la possibilità ex art. 545 cod. proc. civ. di pignorare il trattamento stipendiale anche al di là del limite generale del cosiddetto quinto, oltre alla tutela penale di cui, attualmente, agli artt. 570 e 570-bis cod. pen. In questo contesto deve collocarsi l’introduzione nel codice di procedura civile dell’art. 709-ter ad opera della legge n. 54 del 2006 sull’affidamento condiviso, quale disposizione volta principalmente a colmare oggettive lacune che si erano registrate nell’assicurare una tutela effettiva dei diritti della prole di una coppia genitoriale disgregata, correlati a obblighi di natura infungibile pur consacrati in provvedimenti giudiziari. In particolare, si è consentito al giudice della cognizione – adito con il ricorso di cui all’art. 709-ter cod. proc. civ., a fronte di violazioni dei provvedimenti concernenti le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale ovvero di quelle di affidamento – di modificare o integrare il contenuto di tali provvedimenti. Il legislatore, quindi, al fine di superare il problema derivante dall’inidoneità dell’esecuzione forzata, ha per un verso demandato al giudice di merito una nuova competenza, che si svincola da moduli rigidi come quelli esecutivi, per sfruttare pienamente la maggiore flessibilità della tutela giurisdizionale di cognizione, e risponde alla finalità di individuare l’autorità più adatta a risolvere le questioni che possono sorgere nella fase di attuazione della misura; per un altro, ha attribuito a tale giudice, accertato l’inadempimento alle statuizioni contenute nei provvedimenti già emanati nei confronti della coppia parentale, il potere di comminare, ove richiesto con ricorso ai sensi del secondo comma della stessa disposizione, le misure sanzionatorie ivi contemplate (31). In base al nuovo art. 473-bis c.p.c., il Giudice, “in caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento e dell’esercizio della responsabilità genitoriale”, è attribuito il potere di:
– modificare i provvedimenti in vigore;
– applicare le misure di coercizione indiretta previste alle lettere a), b) e c) del primo comma;
– condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell’altro genitore o, anche d’ufficio, del minore.
La norma predetta contiene l’espresso riferimento a “inadempienze di natura economica”, dirimendo, pertanto, in via definitiva i contrasti insorti in dottrina e giurisprudenza, in ordine all’applicabilità dell’art. 709-ter anche nell’ipotesi di inadempimento rispetto ad obblighi di natura economica. Il legislatore ha indicato un quadro esaustivo delle diverse misure di coercizione indiretta, ordinate lungo un asse di intensità compulsiva tendenzialmente crescente in ossequio al principio di proporzionalità, prevedendo espressamente la possibilità per il Giudice di adottarle d’ufficio, in conformità con un orientamento giurisprudenziale già consolidatosi sul punto. Come l’art. 709-ter anche l’art. 473-bis 39 prevede l’astratta cumulabilità delle diverse misure coercitive. Quale misura più tenue viene confermata l’ammonizione, la cui funzione è quella di indicare la condotta corretta da seguire, dirimendo ogni dubbio in capo alla parte circa la conformità della sua condotta a quanto espressamente previsto nel provvedimento da eseguire, ed in generale all’interesse del minore. La stigmatizzazione del comportamento, conseguente all’ammonizione, ha anche l’effetto di rendere possibile una più grave risposta sanzionatoria nel futuro, posto che la reiterazione di un comportamento antigiuridico già accertato, di fatto giustifica in futuro l’adozione di una misura più grave, dovendosi ritenere acclarata anche la consapevolezza della illiceità della condotta, che prima dell’intervento del giudice poteva essere dubbia per la parte. La successiva opzione sanzionatoria prevista dal comma 1 dell’art. 473-bis.39 è costituita dalla possibilità di “individuare ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c. la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento”. Si tratta di una misura nuova, non prevista dall’art. 709-ter, dubitandosi in passato in ordine all’applicabilità di detta misura alle controversie familiari, in ragione della delicatezza egli interessi coinvolti, nonché della ritenuta incoercibilità degli obblighi familiari (32). Alcuni autori, infatti, ritengono che i provvedimenti di cui ai numeri 2 e 3 del secondo comma dell’art. 709-ter c.p.c., non abbiano una funzione coercitiva, ma risarcitoria con accenti punitivi, posto che a differenza delle misure coercitive, segnatamente di quella di cui all’art. 614-bis, hanno “diversa collocazione cronologica rispetto all’illecito: la condanna pecuniaria dell’art. 614- bis c.p.c. guarda al futuro e diviene esigibile se, nel futuro appunto, ci sia una violazione; le condanne pecuniarie dell’art. 709-ter c.p.c. postulano una violazione già verificatasi e che, appunto in quanto accertata, giustifica le condanne stesse” (33).
Oggi l’art. 437-bis.39, comma 1, lett. b), c.p.c. conferma che la sanzione pecuniaria ivi prevista, è diretta ad operare una pressione psicologica sull’obbligato proprio al fine di garantire l’adempimento degli obblighi gravanti sul medesimo. Allo stesso modo va intesa la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende nella misura compresa tra 75 e 5.000 euro; sanzione, questa, ovviamente civile e non amministrativa. Le due misure assolvono entrambe ad una funzione preventiva e deterrente, ma mentre la condanna pecuniaria irrogata ai sensi dell’art. 614 c.p.c., diviene esigibile solo ove si riscontri la violazione prevista, secondo il maccanismo “se A allora B”, sicché la parte già conosce, ex ante, le conseguenze della condotta indicata nel provvedimento del Giudice, il pagamento della sanzione, invece, presuppone un inadempimento già verificatosi, dovendo, semplicemente il Giudice determinare il quantum in ragione della gravità dell’inadempimento e di ogni altro elemento utile. Giova ribadire che la Consulta ha osservato che “il ricorso a un’enunciazione sintetica della norma incriminatrice, piuttosto che a un’analitica enumerazione dei comportamenti sanzionati, non comporta, di per sé, un vizio di indeterminatezza purché, mediante l’interpretazione integrata, sistemica e teleologica, sia possibile attribuire un significato chiaro, intelligibile e preciso alla previsione normativa” (34). La natura di tali misure, come chiarito anche nella Relazione illustrativa è “tipicamente sanzionatoria”, e può essere ricondotta, a quei “punitive damages”, molto diffusi nei paesi di Common law, previsti in relazione a comportamenti denotati dalla c.d. “malice” (assimilabile al dolo del nostro ordinamento) relativi alla possibile lesione di diritti fondamentali. Quanto alla determinazione del quantum occorrerà considerare i parametri normativi presenti nell’ordinamento in materia di sanzioni pecuniarie a carattere punitivo (35), ovvero considerando: a) la gravità della violazione; b) la reiterazione della condotta; c) l’intensità dell’elemento soggettivo; d) la condizione economica dell’autore dell’illecito; e) il danno prodotto o prevedibile; f) il guadagno conseguito; g) il complessivo apparato rimediale e la possibilità di cumulo delle diverse sanzioni. Dell’applicazione dei diversi parametri occorrerà dare conto, nella motivazione, con specifico adattamento degli stessi alle circostanze del caso concreto. Quanto, infine, al risarcimento del danno, va detto che si tratta di una misura, avente funzione sia compensativa che sanzionatoria, che figura separatamente al secondo comma dell’art. 473-bis.39 c.p.c. e la stessa Relazione illustrativa al decreto pone un solco tra il risarcimento e le altre sanzioni, osservando che la loro “natura sanzionatoria assimilabile tipicamente a quella di natura penale di tali provvedimenti ne consente la cumulabilità con il risarcimento del danno previsto dal successivo quarto comma dell’articolo in esame”. La norma consente dunque la proposizione dinanzi al giudice della crisi familiare di domande di risarcimento del danno fondate sull’illecito endofamiliare, derivante dalla violazione di precedenti accordi provvedimenti. Detta previsione sottolinea lo stretto legame che deve esserci in tali materie tra profili cognitivi e profili esecutivi, in ragione del quale si giustifica l’espressa possibilità per il Giudice di modificare i provvedimenti già adottati. Proprio in virtù di tale assorbente considerazione, già in passato è stata esclusa la compatibilità di un procedimento di attuazione/esecuzione, costruito sul principio nulla executio sine titulo e al fine di realizzare ad ogni costo un programma contenuto nel titolo esecutivo, con l’esecuzione coattiva di provvedimenti assunti nelle controversie familliari Invero, è proprio l’attenzione verso la delicatezza degli interessi coinvolti, che va ad assottigliare, in questo ambito, la distinzione tra cognizione ed esecuzione in senso tecnico, in virtù del rilievo che l’esecuzione strictu sensu intesa, postula la necessità che il programma contenuto nel titolo debba essere attuato per come previsto nel titolo, mentre nella materia de qua, potrebbero, come detto crearsi delle situazioni che implichino una modifica del programma contenuto nel provvedimento da attuare, in virtù della particolarità degli interessi coinvolti (36). Da ultimo, qualche considerazione in ordine all’individuazione dell’autorità competente per l’attuazione. Nella vigenza dell’art. 709-ter c.p.c. si distingueva tra la tutela incidentale e quella autonoma, distinzione che permane anche nel nuovo art. 473-bis 38 che detta una disciplina generale sul punto (37).
La norma attribuisce la competenza al giudice del procedimento in corso, oppure, qualora non penda alcun procedimento, al giudice che ha emesso il provvedimento da attuare, precisandosi che questi decide in composizione monocratica, mentre l’art. 709-ter, in caso di procedimento nuovo richiamava l’art. 710 c.p.c. La norma precisa che, in caso di trasferimento del minore, il Giudice competente sia “quello individuato ai sensi dell’art. 473-bis.11, primo comma”, sicché la competenza dovrebbe spettare al giudice del luogo del trasferimento, solo qualora questo sia stato autorizzato o comunque decorso un anno dal trasferimento. Altra novità di rilievo è data secondo comma dell’art. 473- bis.38 c.p.c., che, “quando è instaurato successivamente tra le stesse parti un giudizio che ha ad oggetto la titolarità o l’esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice dell’attuazione, anche d’ufficio, senza indugio e comunque entro quindici giorni adotta i provvedimenti urgenti che ritiene necessari nell’interesse del minore e trasmette gli atti al giudice di merito”. Si precisa, inoltre, che “i provvedimenti adottati conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal giudice del merito”. Si tratta di una sorta di vis attractiva, in ragione della quale la competenza spetta in via preferenziale al Giudice del procedimento in corso, inerente l’esercizio della responsabilità genitoriale, in ossequio al principio di concentrazione delle tutele e con l’evidente finalità di evitare decisioni contrastanti. Avverso l’ordinanza è possibile proporre opposizione al collegio, nelle forme di cui all’art. 473-bis 12 espressamente richiamato dall’art. 473-bis 38. La disciplina dell’udienza, contenuta nell’art. 473-bis che prevede la comparizione delle parti, nonché l’espletamento del tentativo di conciliazione, al fine di determinare le modalità di attuazione, è stata prevista seguendo quanto disposto dall’art. 1 23° comma, lett. mm), della legge delega 206/21, laddove il legislatore delegante invitava a procedere al riordino della disciplina di cui all’art. 709-ter c.p.c., con possibilità di adottare anche d’ufficio, previa instaurazione del contraddittorio i provvedimenti ai sensi dell’art. 614 c.p.c., in caso di inadempimento agli obblighi di fare e di non fare anche quando relativi a minori.
10. Cenni sulla tutela delle obbligazioni alimentari nel diritto internazionale privato
Il ruolo centrale delle obbligazioni alimentari nel diritto internazionale privato è rappresentato dalla pluralità di fonti che disciplinano tale tematica.
Invero, oltre alla legge 218/95 che riserva alle obbligazioni alimentari il solo articolo 45, tra le principali fonti che disciplinano, sul piano internazionale, le obbligazioni alimentari, vi è il regolamento UE 4/09 ed il Protocollo dell’Aja del 23 novembre 2007, richiamato dallo stesso regolamento. L’art. 45 della legge 218/95 stabilisce, in particolare che le obbligazioni alimentari nella famiglia sono regolate dalla legge designata dal regolamento 2009/4/CE del consiglio del 18 dicembre 2008 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari e successive modificazioni, rimandando sostanzialmente al regolamento la concreta disciplina della materia. Quanto alla competenza a decidere una controversia transfrontaliera in materia di obbligazioni alimentari, si osserva che l’art. 3 del Regolamento 4/09, individua, in via generale, quattro possibili alternative in ordine alla competenza: 1) l’autorità giurisdizionale del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente; b) l’autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente; c) l’autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un’azione relativa allo stato delle persone qualora la domanda relativa ad un’obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti; d) l’autorità giurisdizionale competente secondo la legge foro a conoscere di un’azione relativa alla responsabilità genitoriale, qualora la domanda relativa ad un’obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che la competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti. A norma dell’art. 4 è possibile una electio fori, salvo che si tratta di una controversia, riguardante obbligazioni alimentari nei confronti di minori, purché la competenza convenzionalmente stabilita riguardi: a) l’autorità di uno stato membro in cui la parte risiedi abitualmente; b) l’autorità di uno stato membro, in cui una delle parti abbia la cittadinanza; e per quanto riguarda le obbligazioni alimentari tra coniugi: l’autorità competente a conoscere delle loro controversie in materia matrimoniale, o quella in cui hanno avuto residenza comune per almeno un anno. L’accordo relativo alla electio deve essere concluso per iscritto. A norma dell’art. 5 è possibile anche radicare la competenza in capo all’autorità giudiziaria dinanzi a cui compare il convenuto, salvo che questi compaia solo per dichiarare l’incompetenza. Quanto alla legge applicabile l’art. 15 del regolamento richiama espressamente, quanto stabilito sul punto dal il protocollo dell’Aja del 23 novembre 2007; che consente la scelta delle legge applicabile tra diverse opzioni espressamente indicate dall’art. 8: 1) la legge dello stato in cui una delle parti ha la cittadinanza, 2) la legge dello Stato di residenza abituale delle parti 3) la legge scelta per regolare i rapporti patrimoniali tra le parti o quella di fatto applicata agli stessi; 4) la legge scelta dalle parti come applicabile o di fatto applicata al divorzio o alla separazione (se trattasi di obbligazioni sorte a seguito di scioglimento del vincolo coniugale). È prevista, in caso di assenza di scelta, l’applicazione della legge del Paese di abituale residenza del creditore (art. 3), o se si tratta di obbligazioni tra genitori e figli la Lex fori (cfr. art. 4 secondo cui: qualora, in forza della legge di cui all’articolo 3, il creditore non possa ottenere alimenti dal debitore, si applica la legge del foro. Nonostante l’articolo 3, qualora il creditore abbia adito l’autorità competente dello Stato in cui il debitore ha la residenza abituale, si applica la legge del foro. Tuttavia, qualora in forza di tale legge il creditore non possa ottenere alimenti dal debitore, si applica la legge dello Stato di residenza abituale del creditore. Qualora, in forza delle leggi di cui all’articolo 3 e ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, il creditore non possa ottenere alimenti dal debitore, si applica la legge dell’eventuale Stato di cittadinanza comune del creditore e del debitore). Con riferimento, infine, ai profili attinenti l’esecutività delle decisioni, il Regolamento distingue due differenti regimi in tema di riconoscimento ed esecutività delle decisioni straniere inerenti alle obbligazioni alimentari (da intendersi in una accezione più ampia rispetto a quella che vene riconosciuta agli alimenti nell’ordinamento italiano) a seconda che le decisioni in merito siano state o meno emesse in uno Stato membro vincolato dal Protocollo dell’Aja del 2007, predetto. In particolare, della decisione emessa in uno Stato membro vincolato dal Protocollo del 2007, ci si può valere come di un titolo esecutivo nazionale senza necessità di esperire alcuna procedura intermedia (art. 17) mentre le decisioni emesse in uno Stato membro non vincolato dal Protocollo, sono esecutive in un altro stato membro dopo essere state dichiarate esecutive su istanza della parte interessata (art. 26). Concluderei osservando che spetta a noi giudici il compito di adoperarci, con equilibrio e competenza, sfruttando tutti i rimedi previsti dall’ordinamento, al fine di garantire una tutela effettiva, immediata e attenta alle peculiarità del caso concreto, degli interessi sia economici, sia personali coinvolti nelle vicende familiari di cui ci occupiamo, perché “La ragione e il torto non si dividono mai con un taglio così netto, che ogni parte abbia soltanto dell’uno o dell’altro” (cit. Alessandro Manzoni).
NOTE
(1) Cfr. Cass. civ. 14 maggio 2018, n. 11689/18 in Dir. & Giust., 2018, 15 maggio, secondo cui, il carattere sostanzialmente alimentare dell’assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime di separazione, comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la compensazione tra credito per spese di lite e credito derivante dal mancato pagamento di ratei dell’assegno di mantenimento cumulativamente dovuto per l’ex moglie e le figlie). Altre pronunce ritengono compensabile il solo credito di mantenimento del coniuge (non anche quello relativo ai figli), sulla scorta del rilievo che quest’ultimo serva non tanto ad assicurare i mezzi di sussistenza, quanto a bilanciare la posizione del coniuge che si trovi in uno stato di inferiorità economica rispetto all’altro ed abbia comunque contribuito al ménage familiare. In tal senso Cass. civ. 26 maggio 2020, n. 9686, in Ilfamiliarista.it, 22 luglio 2020 (nota di: G. Fiengo), secondo cui: perché riferito a soggetti carenti di autonomia economica e come tali titolari di un diritto di sostentamento conformato dall’ordinamento (art. 147, cod. civ.) con riguardo alla complessiva formazione della persona; la ragione creditoria è pertanto indisponibile e impignorabile se non per crediti parimenti alimentari e, di conseguenza, non compensabile (Cass., 14 maggio 2018, n. 11689, cit. Cass., 18 novembre 2016, n. 23569 in Giust. civ. Mass., 2017); non altrettanto può dirsi del credito a titolo di mantenimento del coniuge; quest’ultimo credito non ha pari struttura, posto che trova la sua fonte legale nel diritto all’assistenza materiale inerente al vincolo coniugale e non nell’incapacità della persona che versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere materialmente a sé (Cass., 19 luglio 1996, n. 6519 in Giust. civ. Mass., 1996, 1018, Cass., 23 maggio 2014, n. 11489, pag. 5, in Foro it., 2014, 11, I, 3204); la diversità appena enucleata è stata riconosciuta anche dalla Consulta che, seppur indicando come la complessiva funzione degli assegni alimentari, di mantenimento e divorzile, sia contigua in misura da permettere additivamente il riconoscimento del privilegio ex artt. 2751, n. 4, e 2778, n. 17, cod. civ., ha rimarcato come il primo sia un “minus” compreso nei quindi più ampi secondi (Corte cost., 21 gennaio 2000, n. 17, § 2 in Fam. e dir., 2000, 537 (nota di: Figone); d’altra parte la Consulta aveva già riconosciuto che l’assegno di mantenimento al coniuge separato non è qualificabile quale credito alimentare, posta la sua maggior latitudine, in cui è ricompresa la funzione e causa di alimenti riferibile al coniuge in parola che si trovi incolpevolmente “in stato di bisogno e nell’impossibilità di svolgere attività lavorativa”. Da una diversa prospettiva, nella pronuncia emessa dalla sesta sezione penale 9553/20, si è affermato che in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il soggetto obbligato a prestare i mezzi di sussistenza non può opporre in compensazione un proprio credito verso il beneficiario, al fine di escludere la propria responsabilità da reato, essendo preminente il dovere di sopperire ai bisogni primari del coniuge e dei figli minori, dovendosi pertanto ritenere che la compensazione anche con riferimento ad un credito da mantenimento del coniuge non possa operare rispetto ad un credito del soggetto obbligato di diversa natura, nella misura in cui sia diretto ad assicurare i mezzi di sostentamento al beneficiario dell’assegno.
(2) Art. 443 c.c.: chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di adempiere questa obbligazione o mediante un assegno alimentare corrisposto in periodi anticipati o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto.
(3 ) Art. 30 Cost., artt. 147 e 148 c.c.
(4) Cfr. sulle principali differenze tra assegno di divorzio e assegno di separazione, Cass. civ. 28 febbraio 2020, n. 5605, in Giust. civ. Mass., 2020, secondo cui l’assegno di separazione presuppone la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell’adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio; al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell’assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all’art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
(5) Cfr. Cass. civ., 7 ottobre 2022, n. 29264, in Ilfamiliarista.it, 14 ottobre 2022, nella specie, la S.C. ha ritenuto insussistenti i presupposti per la persistenza del diritto all’assegno di mantenimento da parte di una figlia, ormai trentenne, convivente con uno dei genitori, evidenziando come l’età della stessa e la sua condizione di madre non economicamente autonoma avrebbero dovuto, responsabilmente, portarla a far ricorso a strumenti di sostegno sociale.
(6) Cass. civ., sez. I, 3 dicembre 2021, n. 38366, in Giust. civ. Mass., 2022.
(7) Cass., 20 agosto 2020, n. 17380 in Giust. civ. Mass., 2020; Cass., 14 dicembre 2018, n. 32529, in Dir.& Giust., 2018, 14 dicembre.
(8) Cass. n. 17183 cit.; Cass., 13 ottobre 2021, n. 27904 in Foro it., 2021, 12, I, 3815.
(9) Cfr. Cass. civ. 3 dicembre 2021, n. 38366, in Giust. civ. Mass., 2022: Là dove il figlio, che abbia ampiamente superato la maggiore età, non abbia reperito, spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo professionale sul mercato del lavoro, ed economicamente autosufficiente, non è l’attuazione dell’obbligo di mantenimento del genitore destinato a soddisfare l’esigenza ad una vita dignitosa alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, ma altri strumenti di ausilio che, ormai di dimensione sociale, restino finalizzati a dare sostegno al reddito, fermo l’obbligo alimentare da azionarsi nell’ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell’individuo bisognoso
(10) Cfr. vds. A. Graziosi, L’esecuzione forzata dei provvedimenti in materia di famiglia, in Diritto processuale di famiglia, a cura di A. Graziosi, Torino, 2016.
(11) Art. 156 commi 4, 5, 5, 7: Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all’adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall’articolo 155. La sentenza costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale ai sensi dell’articolo 2818. In caso di inadempienza, su richiesta dell’avente diritto, il giudice può disporre il sequestro (art. 671 del c.p.c. e ss.) di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all’obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto. Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti [710 c.p.c.]. L’art. 8 della l. 1 dicembre 1970, n. 898 sui casi di scioglimento del matrimonio dispone che: Il tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può imporre all’obbligato di prestare idonea garanzia reale e personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6. La sentenza costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale ai sensi dell’art. 2818 del c.c. Il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell’assegno, dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell’assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l’invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente, ove il terzo cui sia stato notificato il provvedimento non adempia, il coniuge creditore ha azione diretta esecutiva nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovutegli quale assegno di mantenimento ai sensi degli articoli 5 e 6. Qualora il credito del coniuge obbligato nei confronti dei suddetti terzi sia stato già pignorato al momento della notificazione, all’assegnazione e alla ripartizione delle somme fra il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell’assegno, il creditore precedente e i creditori intervenuti nell’esecuzione, provvede il giudice dell’esecuzione. Lo Stato e gli altri enti indicati nell’articolo 1 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, nonché gli altri enti datori di lavoro cui sia stato notificato il provvedimento in cui è stabilita la misura dell’assegno e l’invito a pagare direttamente al coniuge cui spetta la corresponsione periodica, non possono versare a quest’ultimo oltre la metà delle somme dovute al coniuge obbligato, comprensive anche degli assegni e degli emolumenti accessori. Per assicurare che siano soddisfatte o conservate le ragioni del creditore in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, su richiesta dell’avente diritto, il giudice può disporre il sequestro dei beni del coniuge obbligato a somministrare l’assegno. Le somme spettanti al coniuge obbligato alla corresponsione dell’assegno di cui al precedente comma sono soggette a sequestro e pignoramento fino alla concorrenza della metà per il soddisfacimento dell’assegno periodico di cui agli articoli 5 e 6. (12) Cfr. Cass. civ., 22 aprile 2013, n. 9671, in Dir. Fam. Pers., (Il) 2013, 4, 1, 1332.
(13) Cfr. artt. 337-ter; art. 5 l. 898/70.
(14) Cfr. Cass., 6 luglio 2004, n. 12309, in Giust. civ. Mass., 2004, 7-8, secondo cui in tema di garanzie per il pagamento dell’assegno di separazione e di divorzio, la valutazione del coniuge, in favore del quale la sentenza di separazione riconosca l’assegno di mantenimento, circa la sussistenza, ai fini dell’iscrizione ipotecaria ai sensi dell’art. 2818 cod. civ., del pericolo di inadempimento del coniuge obbligato, resta sindacabile nel merito, onde la mancanza – originaria o sopravvenuta l’estinzione – di tale pericolo determina, venendo meno lo scopo per cui la legge consente il vincolo, della garanzia ipotecaria e, di conseguenza, il sorgere del diritto dell’obbligato ad ottenere dal giudice, dietro accertamento delle condizioni anzidette, l’emanazione del corrispondente ordine di cancellazione ai sensi dell’art. 2884 cod. civ.; Trib. Roma 21 marzo 2007, in De Jure; Trib. Pordenone, 5 ottobre 2016, n. 620, in Fam. dir., 2017, 281.
(15) Cfr. Cass. civ. 12309/04, cit.
(16) Cfr. F. Danovi, Il processo di separazione e divorzio, in Trattato di diritto civile e commerciale, vol. IV, La crisi della famiglia, Milano, 2015, secondo cui con la disposizione in esame, il legislatore ha inteso rafforzare il diritto del creditore, consentendogli di iscrivere l’ipoteca secondo le sue personali e insindacabili valutazioni, e in modo indipendente da un’effettiva sussistenza del pericolo di inadempimenti futuri; cfr. anche Corte d’appello Firenze 25 febbraio 2017, in Ilfamiliarista.it, 6 giugno 2018 (nota di: A. Gragnani)
(17) Vds., ad es., Trib. Milano, sez. X, Ord., 25 ottobre 2013 in pluris-cedam. utetgiuridica.it.
(18) Cfr. ex plurimis Cass. civ., 1° luglio 2004, n. 12073, secondo cui il sequestro conservativo sui beni del coniuge obbligato a corrispondere all’altro coniuge un assegno di mantenimento, previsto dall’art. 156, sesto comma, cod. civ., non ha natura cautelare, perché prescinde dal periculum in mora, ma soltanto funzione di garanzia dell’adempimento degli obblighi patrimoniali stabiliti dal giudice della separazione dei coniugi. Pertanto il provvedimento, che per la sua particolare natura, determinata dai presupposti che ne legittimano la concessione e dalla finalità che persegue, può esser emanato, anche dopo la pronunzia giudiziale di separazione dei coniugi e la chiusura del giudizio di primo grado ogni qual volta l’inadempimento del coniuge obbligato si sia realizzato successivamente, con il limite della proposizione della relativa istanza nel rispetto del principio del contraddittorio, in https:// dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_document.
(19) Cfr. Cass. civ., 12 maggio 1998, n. 4776, in Giust. civ., 1998, I, 2533, in cui nella specie, la separazione consensuale prevedeva l’obbligo per il marito di corrispondere il 75 per cento del reddito netto di tutte le partecipazioni societarie, nonché il divieto di cedere a terzi i titoli azionari senza il consenso della moglie; la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva respinto la richiesta di sequestro ex art. 156 cod. civ. sostenendo che il marito, pur avendo alienato i titoli societari così violando le prescrizioni della separazione, non si era reso inadempiente all’obbligo di mantenimento.
(20) Cfr. “le garanzie degli obblighi di mantenimento e misure cautelari” di G. Sapi, in www.aiafrivista.it.
(21) Cfr. Cass. civ., 4 dicembre 1996, n. 10813, in Giur. it., 1997, I, 1, 1532 (nota di: Parente). In tema di separazione personale dei coniugi, l’ordine al terzo di versare direttamente agli aventi diritto parte delle somme di denaro periodicamente dovute all’obbligato può estendersi anche all’assegno in favore dei figli minori, nonostante l’art. 156 cod. civ. richiami il precedente art. 155 solo nel quarto comma, dove è prevista l’imposizione di idonee garanzie reali e personali, in quanto l’assegno a favore del coniuge affidatario è di regola comprensivo sia delle somme dovute a titolo di mantenimento del coniuge privo di adeguati redditi propri, sia di quelle dovute a titolo di contributo nel mantenimento della prole, e, quand’anche consista solo in quest’ultimo contributo, rappresenta pur sempre un credito dell’altro coniuge e la sua corresponsione da parte dell’obbligato si inserisce, necessariamente, nella disciplina dei rapporti patrimoniali tra coniugi, salva restando la destinazione delle relative somme. Generalmente l’importo che il terzo deve erogare in favore del debitore è pari al contributo del mantenimento, avendo la misura una finalità attuativa, atteso che l’eventuale contestazione in ordine al quantum debeatur dovrà essere oggetto di istanza di modifica delle condizioni già stabilite, proponibile anche in via riconvenzionale, da parte del soggetto obbligato nel medesimo procedimento instaurato ex art 156 c.c. La norma parla di una parte delle somme, e non dell’importo corrispondente all’assegno di mantenimento, inserendo quindi un elemento di elasticità.
(22) Cfr. Cass. civ. 17 luglio 1997, n. 6557, in Giust. civ. Mass., 1997, 1222.
(23) Cfr. La Corte costituzionale con sentenza n. 278 del 06 luglio 1994 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 156 6° comma nella parte in cui non prevede che il giudice istruttore possa adottare, nel corso della causa di separazione, il provvedimento di ordinare ai terzi debitori del coniuge obbligato al mantenimento di versare una parte delle somme direttamente agli aventi diritto, in Dir. famiglia, 1994, 1191.
(24) Cfr. Cass. civ., 22 aprile 2013, n. 9671, in Dir. Fam. Pers., (Il) 2013, 4, 1, 1332.
(25) Cfr., ex plurimis, Cass. civ., 19 maggio 2011, n. 11062, in Dir. Giust. Online, 2011, Cass. civ., 28 febbraio 2020, n. 5604, in Giust. civ. Mass., 2020
(26) La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha chiarito che “l’esecuzione delle decisioni deve essere riguardata come parte integrante del processo agli effetti dell’art. 6, giacché il diritto di ogni persona a vedere esaminata la propria causa da un giudice, sancito dall’articolo in esame sarebbe illusorio se il sistema legale interno di uno degli Stati contraenti consentisse che una decisione giudiziale, definitiva, rimanesse inattuata a detrimento di una parte”; sicché l’Autorità interna ha obblighi finalizzati “ad un effettivo rispetto della vita privata e familiare”, che “possono implicare… la predisposizione di strumenti giuridici adeguati e sufficienti” affinché, in materia di rispetto della vita privata e familiare, siano assicurati i legittimi diritti degli interessati nonché il rispetto delle decisioni giudiziarie” (cfr. CEDU, 28 luglio 1999, Soc. Immobiliare Saffi c. Italia, in Foro it., Rep. 1999, voce Diritti politici e civili, n. 66; in precedenza, CEDU, 19 marzo 1997, Hornsby c. Grecia, in www. echr.coe.int; negli stessi termini Corte eur. diritti dell’uomo 27 agosto 1991, Philis c. Grecia, www.echr.coe.int; v., altresì, Corte eur. diritti dell’uomo 13 luglio 2006, SC Magna Holding c. Romania, www.echr.coe.int, nella quale la Corte ha precisato che spetta a ciascuno Stato di dotarsi di strumenti idonei per garantire l’esecuzione delle decisioni pronunciate dai tribunali e non alla Corte stessa di imporre in astratto strumenti definiti di esecuzione, fermo restando che “le autorità nazionali devono adottare misure adeguate e sufficienti allo scopo”). L’art. 13 stabilisce che ad ogni persona che abbia subito la violazione di uno dei diritti riconosciuti dalla Convenzione deve essere assicurato dagli Stati membri “un rimedio effettivo davanti ad una autorità nazionale” [Così Corte giust. 13 marzo 2007, causa C-432/05, Unibet, in Foro it., Rep. 2007, voce Unione europea].
(27) Cfr. Cass., 13 dicembre 2021, n. 39441, in Dir. & Giust., 2021, 14 dicembre (nota di: R. Villani).
(28) Art. 473-bis 29: qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici.
(29) In dottrina erano stati espressi dubbi, sulla legittimità costituzionale dell’analoga previsione contenuta nell’art. 8 legge div., cfr. M. Acone, in Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, a cura di Lipari, in Nuove leggi civ. comm., 1987, 996; E. Quadri, La nuova legge sul divorzio, Napoli, 1987, 192 ss.; L. Barbiera, Il divorzio dopo la seconda riforma, Bologna, 1988, 106.
(30) Cfr. Cass., sez. un., 8 novembre 2022, n. 32914, in Dir. Fam. Pers., (Il) 2022, 4, I, 1396.
(31) Cfr. Corte cost., 10 luglio 2020, n. 145, in Ilfamiliarista.it, 28 ottobre 2020 (nota di: G. Montalcini) in cui, peraltro, espressamente si afferma che gli aspetti patrimoniali del rapporto tra i genitori e la prole, relativi all’assegno di mantenimento, non hanno mai posto significativi problemi attuativi, in quanto le relative pronunce sono eseguibili nelle forme del processo esecutivo per espropriazione (anche mediante un pignoramento dei crediti del debitore) e presidiate in sede penale dal reato di cui all’art. 570-bis cod. pen. (sentenza n. 189 del 2019) e finanche – ove il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento ridondi in deprivazione dei mezzi di sussistenza – da quello di cui all’art. 570, secondo comma, numero 2), cod. pen. L’art. 709-ter, secondo comma, cod. proc. civ., deve quindi essere interpretato nel senso che il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento della prole, nella misura in cui è già sanzionato penalmente, non è compreso nel novero delle condotte inadempienti per le quali può essere irrogata dall’autorità giudiziaria adita la sanzione pecuniaria “amministrativa” in esame. Le condotte suscettibili di tale sanzione sono infatti “altre”, ossia le tante condotte, prevalentemente di fare infungibile, che possono costituire oggetto degli obblighi relativi alla responsabilità genitoriale e all’affidamento di minori.
(32) Cfr., in particolare, Trib. Firenze, 10 novembre 2011, in Danno e resp., 2012, 781 ss.; Trib. Milano, 7 gennaio 2018, in Dejure; Trib. Genova, 8 dicembre 2018, e Trib. Lecce, 1° luglio 2019, in www.osservatoriofamiglia.it.; Cass., 6 marzo 2020, n. 6471, con nota critica di B. Ficcarelli, Misure coercitive e diritto-dovere di visita del genitore non collocatario, in Fam. dir., 2020, 32 ss.
(33) Cfr. Ronco, L’art. 614-bis c.p.c. e le controversie in materia di famiglia, in Giur. it., 2014, 761.
(34) Corte cost., 26 maggio 2020, n. 145, cit.
(35) Cfr. art. 133 c.p., 11 legge n. 689 del 1981, art. 5 d.lgs. n. 7 del 2016, art. 133 c.p.; 28, comma 6, d.lgs. n. 150 del 2011; art. 614-bis, comma 2, c.p.c.
(36) R. Vaccarella, Problemi vecchi e nuovi dell’esecuzione forzata dell’obbligo di consegna di minori, in Giur. it., 1982, il quale a commento di due decisioni contrarie all’applicazione dell’art. 612 c.p.c. (Pret. Roma 5 agosto 1981 e Pret. Nardò 18 agosto 1981, ivi, 302 ss.) osserva che: “Negando al provvedimento che erano chiamati ad eseguire la natura di titolo esecutivo, i giudici di merito hanno, in realtà, rifiutato di comportarsi come giudici dell’esecuzione” così “rivendicando non un semplice potere di scelta del quomodo exequendi, ma anche di scelta tra il provvedere e il non provvedere”. Cfr. Cass. civ. 19344/13, in cui si è rilevato, sulla scia di un orientamento che ancora attribuiva al giudice dell’esecuzione la competenza in sede di attuazione dei provvedimenti emessi in sede familiare, che lo stesso potere decisorio del giudice dell’opposizione al precetto, in sede di attuazione coattiva di statuizioni di contenuto non economico involgenti la prole minorenne, contenute nella sentenza definitiva di divorzio, è limitato all’accertamento negativo della sussistenza del diritto del precettante di procedere all’esecuzione forzata in riferimento al momento in cui essa è iniziata, senza poteri di incisione o modifica sull’azionato titolo e senza che possano essere valutate circostanze di fatto sopravvenute a detto momento, che, peraltro, se impedienti il risultato prescritto dal titolo esecutivo giudiziale, quand’anche nel superiore interesse del minore, andranno verificate non in sede di opposizione al precetto ma dal giudice dell’esecuzione, cui è devoluto anche il compito di stabilire le modalità attuative del titolo in questione. 37 Art. 473-bis 38: per l’attuazione dei provvedimenti sull’affidamento del minore e per la soluzione delle controversie relative all’esercizio della responsabilità genitoriale è competente il giudice del procedimento in corso, che provvede che in composizione monocratica. Se non pende il procedimento è competente, in composizione monocratica, il giudice che ha emesso il provvedimento da attuare, o in caso di trasferimento del minore quello individuato ai sensi dell’art. 473-bis n. 11 primo comma (per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il Tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Se vi è stato un trasferimento del minore non autorizzato e non è decorso un anno, è competente il Tribunale dell’ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento). Quando è instaurato successivamente tra le stesse parti un giudizio che ha ad oggetto la titolarità o l’esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice dell’attuazione anche d’ufficio, senza indugio e comunque entro 15 giorni adotta i provvedimenti urgenti che ritiene necessari nell’interesse del minore e trasmette gli atti al giudice del merito. I provvedimenti adottati conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal Giudice del merito. A seguito del ricorso il giudice, sentiti i genitori, coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, il curatore e il curatore speciale, se nominati e il pubblico ministero, tenta la conciliazione delle parti e in difetto pronuncia ordinanza con cui determina le modalità dell’attuazione e adotta i provvedimenti opportuni, avendo riguardo all’interesse del minore.