Il cumulo delle domande di separazione e divorzio (nota a Tribunale Treviso, 31 maggio 2023)

autore: S. Rosatti - numero: 2/2023

1. Introduzione
Prendendo le mosse dall’ordinanza in commento, il presente contributo vuole porre l’attenzione su un tema di fondamentale importanza per gli studiosi del diritto processuale civile, poiché intende affrontare la controversa questione dell’ammissibilità del cumulo delle domande di separazione e divorzio.
Tale provvedimento si presenta come estremamente chiaro e illuminante nel dare conto della problematica sottesa all’argomento e nella ricostruzione delle interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali nell’ambito di un tema che, sotto certi aspetti, è soggetto a lacuna normativa.
Come si vedrà a seguire, il problema riguarda fondamentalmente i ricorsi depositati a partire dal 28 febbraio 2023 e il focus dell’indagine è rappresentato dai ricorsi contenenti non ogni tipo di domanda, bensì solo quelle di natura consensuale.
Questo perché a tal proposito la legge nulla prevede, al contrario di quanto accade con riferimento agli altri tipi di ricorso, ossia quelli depositati a partire da tale data, ma proposti in via contenziosa, e quelli depositati anteriormente a tale data.
Stante anche l’assenza di un disposto normativo che, expressis verbis, autorizzi o neghi tale possibilità, in argomento non vi è uniformità di opinioni, né in dottrina né da parte della giurisprudenza (1). Peraltro, come segnalato anche dalla pronuncia in commento, ad oggi, non vi sono pronunce da parte della Suprema Corte.
Dunque, dopo un breve cenno a tali altre tipologie di ricorsi, l’analisi si concentrerà sul problema dell’ammissibilità, all’interno del giudizio, del cumulo delle domande congiunte di separazione e divorzio contenute nei ricorsi depositati post riforma Cartabia e, nello specifico, a partire dal 28 febbraio 20232.

2. Il caso
La questione in esame trae origine dal ricorso proposto da due coniugi, con il quale veniva chiesto al Tribunale di Treviso di pronunciare la loro separazione personale e, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall’art. 3, l. 1 dicembre n. 898 e previo passaggio in giudicato della sentenza stessa, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La peculiarità del caso è rappresentata dal fatto che il ricorso era stato presentato dai coniugi in via congiunta. Segnatamente, esso conteneva sia la domanda di separazione consensuale, sia quella di divorzio congiunto. Infatti, all’interno dell’atto, erano contenuti gli accordi presi in merito alle questioni personali nonché a quelle patrimoniali, quali quelle riguardanti l’affidamento e il collocamento dei figli minorenni, il diritto di visita in favore del genitore non collocatario, gli assegni di mantenimento in favore dei figli ecc. Tali condizioni venivano richieste sia con riguardo alla separazione personale, sia con riferimento al divorzio congiunto.
All’udienza di comparizione, il Giudice relatore, sentite le parti, evidenziava loro che la questione dell’ammissibilità di un tale ricorso fosse “esclusivamente di diritto, non ancora risolta dalla Corte di Cassazione e necessaria ai fini della definizione del giudizio; che presentava gravi difficoltà interpretative; suscettibile di porsi in numerosi giudizi”. Le parti insistevano per l’ammissibilità, mentre il Giudice relatore si riservava di riferire al Collegio per l’emissione dell’ordinanza ex art. 363bis c.p.c.
Infine, il Tribunale disponeva il rinvio pregiudiziale degli atti alla Suprema Corte di Cassazione per la risoluzione della questione di diritto attinente all’ammissibilità della domanda congiunta e cumulata di separazione e divorzio e sospendeva il procedimento sino alla restituzione degli atti da parte della Corte di Cassazione, successivamente alla definizione della questione, ai sensi dell’art. 363bis, comma 2 c.p.c.

3. Il dato normativo
Per iniziare, volgiamo lo sguardo a quanto disposto dalla legge e qui è inevitabile dare conto delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149/2022 (c.d. riforma Cartabia), il quale, fra i numerosi interventi, ha riformato anche il procedimento relativo alle persone, ai minorenni e alle famiglie(3).
Detta riforma, come è stato efficacemente osservato, si configura come una vera e propria “rivoluzione copernicana”(4) ed evidentemente rappresenta uno spartiacque, potendosi, per effetto di essa, distinguere fra un “prima” e un “dopo”.
Segnatamente, il dato temporale che viene in rilievo è il 28 febbraio 2023, data a partire dalla quale ai ricorsi depositati si applica la suddetta riforma. In altri termini, i ricorsi in materia di separazione e divorzio depositati in seguito a detta data sono disciplinati dalle nuove disposizioni introdotte dalla riforma; ai ricorsi depositati in un momento antecedente al 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni previgenti. Sul punto è opportuna una precisazione: quando si fa riferimento alle disposizioni previgenti, bisogna intenderle come modificate dalle disposizioni della riforma entrate in vigore anteriormente al 28 febbraio. Infatti alcune novelle si applicano già a partire dal 22 giugno dello scorso anno e altre a partire dal 1 gennaio 2023 (5).
Come si accennava, distinguiamo le due fasi e iniziamo l’analisi volgendo lo sguardo sul preriforma. Anteriormente alla riforma, il procedimento di separazione e quello di divorzio non trovavano una collocazione unitaria all’interno del tessuto normativo: il primo era disciplinato dal codice di rito e, nello specifico, dall’art. 711 c.p.c., mentre il secondo trovava la propria disciplina nella l. n. 898/1970, segnatamente all’art. 4 comma 16.
Non vi erano, all’interno di alcuno dei due testi, disposizioni che prevedessero la possibilità di cumulo delle domande di separazione e di divorzio.
Con la riforma Cartabia, vengono introdotte cospicue novità in merito all’argomento in esame, le quali possono essere raggruppate in quattro ordini di elementi:
a) Unificazione dei riti preesistenti e diversificati in un unico rito, il quale si trova così ad essere il medesimo per i procedimenti di separazione e per quelli di divorzio(6).
b) Inserimento del rito stesso all’interno del codice di procedura civile. In particolare, all’interno del Titolo IV bis, che regola il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, troviamo la Sezione II del Capo III, dedicato alle disposizioni speciali; la Sezione II, che comprende gli articoli dal 473bis.47 al 473bis.51, disciplina i procedimenti di separazione, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento dell’unione civile e di regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni. È bene tuttavia precisare che il procedimento di separazione e di divorzio non trova la propria disciplina processuale esclusivamente in queste cinque disposizioni: esse devono essere integrate dalle disposizioni relative al rito unificato e, per quanto non disciplinato dal rito unificato, dalle disposizioni relative al processo di cognizione, e in particolare, da quelle riguardanti il procedimento davanti al tribunale e le impugnazioni (7). Questo è quanto stabilisce l’art. 473bis c.p.c., disposizione di apertura del nuovo Titolo IV bis, che detta l’ambito di applicazione delle norme ivi contenute (8).
c) Previsione della possibilità per le parti di formulare in via cumulativa la domanda di separazione e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell’art. 473bis.49 c.p.c. (9).
d) Previsione all’interno dell’art. 473bis.51 della possibilità per i ricorrenti di formulare congiuntamente domande di separazione e di divorzio (10).
Se il ricorso è proposto in via contenziosa, non sussistendo dunque l’accordo dei coniugi, non sorgono particolari problemi interpretativi, poiché la riforma prevede la possibilità del cumulo fra la domanda di separazione e quella di scioglimento degli effetti civili del matrimonio.
I problemi si pongono allorquando l’accordo fra i coniugi sussista e quindi la domanda non possieda carattere contenzioso: è il caso della domanda contestuale e consensuale di separazione e divorzio. Una siffatta evenienza presenta particolari difficoltà applicative per lo studioso e il pratico del diritto poiché non possiede appigli normativi evidenti, in quanto la riforma in questo senso nulla prevede, almeno espressamente.
Così la questione che si pone è se si possa optare per l’ammissibilità della domanda congiunta e cumulata di separazione e divorzio o se, al contrario, tale strada non sia percorribile, in quanto, come detto, non prevista espressamente dalla legge.

4. Le tesi a favore dell’ammissibilità
Iniziamo la nostra indagine a partire dagli orientamenti dottrinali che, facendo leva su diversi ordini di argomentazioni, si presentano come permissivi rispetto alla ammissibilità del cumulo delle domande di separazione consensuale e di divorzio congiunto.
Un primo elemento è dato dall’interpretazione della lettera della legge, la quale potrebbe condurre l’operatore del diritto a optare per l’ammissibilità del cumulo in parola e ciò sulla base di due ragioni. Una prima ragione è data dal tenore letterale del comma 1 dell’art. 473bis.51, il quale afferma che “la domanda congiunta relativa ai procedimenti di cui all’articolo 473bis.47 si propone con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’una o dell’altra parte”. Si ponga l’accento sulla prima parte del periodo: il legislatore fa riferimento alla “domanda congiunta relativa ai procedimenti” (procedimenti al plurale) e non alla “domanda congiunta relativa al procedimento” (procedimento al singolare). In base a questa tesi, tali procedimenti sarebbero da riferirsi necessariamente al procedimento di separazione e a quello di divorzio, non potendosi cumulare la domanda di separazione o di divorzio con quelle di scioglimento dell’unione civile o di regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale di figli di genitori non coniugati(11). Di conseguenza, poiché il riferimento è a una e una sola domanda, visto che viene utilizzata la forma singolare, e a più procedimenti, e segnatamente quelli di separazione e divorzio, secondo tale impostazione, sarebbe ammissibile una domanda congiunta cumulata di separazione e divorzio(12).
Una seconda ragione, ancora una volta di carattere letterale, che potrebbe condurre l’operatore del diritto a optare per l’ammissibilità delle domande congiunte e cumulate di separazione e divorzio, deriva dal disposto del primo periodo del comma 4 dell’art. 473bis.51, ai sensi del quale “il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti”. Qui il fulcro dell’argomentazione è rappresentato dal provvedimento del Tribunale, che assume la forma della sentenza. Anteriormente alla riforma Cartabia, il procedimento di separazione consensuale si chiudeva con il c.d. decreto di omologa delle condizioni concordate dalle parti, mentre il procedimento di divorzio vedeva il suo provvedimento conclusivo nella forma della sentenza. Con la riforma, è stata adottata la forma unificante della sentenza. A tal proposito, è stato detto che “la soluzione adottata dal legislatore rappresenta pertanto il frutto di un necessario e utile compromesso tra le peculiarità della separazione, sub Julio fondata sulla finale omologazione, e quella del divorzio congiunto, da sempre attuato con sentenza, immaginando e anzi introducendo una sentenza con la quale è possibile, sempre beninteso nel rispetto della funzione dichiarativa propria della giurisdizione in materia matrimoniale e di status, tanto omologa re l’accordo (ad esempio di separazione) quanto prendere atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti”(13).
Come quella di carattere letterale, anche un’argomentazione latu sensu storica può condurre a una soluzione permissiva rispetto alla possibilità di domande congiunte e cumulate di separazione e divorzio. Infatti, come si diceva poc’anzi, anteriormente alla Riforma Cartabia, duplice era la fonte processuale che regolava la separazione e il divorzio. Così coesistevano l’art. 711 c.p.c., che disciplinava la separazione consensuale, e l’art. 4, comma 16 l. div., che disciplinava il divorzio su domanda congiunta. Ad oggi, il sistema delle norme è considerevolmente cambiato e questa può essere una possibile obiezione alle tesi che negano l’ammissibilità del cumulo in esame sulla base della c.d. continuità storica, secondo cui, non essendo intervenuti specifici cambiamenti, si segue l’impostazione previgente(14).
Inoltre, i fautori della tesi permissiva si sono avvalsi, nello scioglimento del nodo interpretativo, dell’interpretazione c.d. sistematica, che è quella volta a interpretare la disposizione secondo la via più coerente con l’ordinamento, con il sistema. In particolare, è stato volto lo sguardo verso la ratio sottesa all’introduzione dell’art. 473bis.49, e quindi alla possibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio in via contenziosa, ricavabile dalla Relazione Illustrativa al d.lgs. 149/2022(15) Si fa riferimento essenzialmente ad esigenze di economia processuale(16). Tenendo conto del fatto che la maggior parte delle domande di separazione e di divorzio che si riscontrano nella prassi sono perfettamente sovrapponibili quanto al loro contenuto o che comunque lo sono gli accertamenti istruttori, unire le due domande in un unico atto e procedimento comporta un dispendio, in termini di energie processuali, decisamente inferiore(17). Di qui è stato detto che, se la ratio è questa, “non avrebbe quindi senso ricercare un risparmio di ‘energie processuali’ nei giudizi contenziosi, e impedirlo poi nei procedimenti congiunti, allorquando detto risparmio può ancor più facilmente essere attuato”(18).
Pertanto, secondo questa corrente, permettere il cumulo per le domande contenziose ed escluderlo per quelle congiunte significherebbe attuare una disparità di trattamento che non poggia su alcun giustificato motivo sistematico (19).
Infine, un altro argomento a riprova del favor o addirittura della volontà del legislatore rispetto al cumulo delle domande di separazione e divorzio risiederebbe all’interno dell’art. 473 bis.49, nella parte in cui dispone che i procedimenti di separazione e divorzio separatamente instaurati possano essere riuniti, in applicazione degli artt. 40 e 274 c.p.c.(20).
Per tutte queste ragioni, secondo la tesi permissiva, apparirebbe incongruo consentire il cumulo con riferimento ai procedimenti contenziosi ed escluderlo, invece, nei casi di domanda congiunta.

5. Le tesi contrarie all’ammissibilità
Come si anticipava in apertura, le tesi della dottrina sono tutt’altro che unanimi in merito alla possibilità – e anche all’opportunità – di ammettere all’interno del giudizio domande cumulative di separazione consensuale e di divorzio congiunto.
È interessante notare come, in effetti, anche le tesi contrarie all’ammissibilità poggino su argomenti analoghi rispetto a quelle appena esaminate: esse seguono, in parte, i medesimi metodi interpretativi, ma la tesi finale è divergente. Stessa strada, diversa destinazione.
Uno degli argomenti a sostegno dell’inammissibilità della domanda congiunta cumulata poggia proprio sulla littera legis, ossia sull’interpretazione letterale del disposto normativo. Segnatamente, è stato detto che, non esistendo all’interno del tessuto normativo una apposita disposizione che preveda la possibilità di formulare tale domanda, essa non sia formulabile: in ossequio al brocardo ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit(21). E non solo all’interno del codice di rito non è presente una siffatta norma, ma vieppiù l’art. 473bis.51 c.p.c. richiama l’art. 473bis.47 e non anche l’art. 473bis.49, che disciplina il cumulo di domande contenziose.
Anche “ragioni di continuità storica” contribuirebbero a fondare la tesi dell’inammissibilità(22). Ciò significa che, poiché la disciplina previgente alla riforma Cartabia non dava la possibilità di proporre una domanda congiunta cumulata di separazione e divorzio e poiché nemmeno la riforma stessa ha espressamente previsto tale possibilità, per una ragione – appunto – di continuità, si insiste nel sostenere la tesi dell’inammissibilità.
Anche l’interpretazione sistematica conduce parte della dottrina verso tale direzione(23).
Infatti, come è stato osservato, “il processo volontario non può contenere una sentenza non definitiva, seguita da un rinvio per verificare la sussistenza, a distanza di sei mesi, delle condizioni di procedibilità e quindi da una sentenza definitiva sullo scioglimento, la forzatura va oltre la rottura del sistema. Si inventa un processo che non esiste nella norma (la legge delega e la relazione illustrativa non consentono alcun nesso, sotto il profilo particolare, dei due procedimenti)”(24).
Oltretutto, assolutamente non trascurabile è il fatto che osterebbero all’ammissibilità del cumulo in esame anche ragioni legate al diritto sostanziale e, in particolare, si fa riferimento all’indisponibilità dei diritti oggetto degli accordi25. La giurisprudenza di legittimità ha infatti più volte ribadito la nullità degli accordi conclusi in sede di separazione in vista del futuro divorzio26. Pare opportuno notare che il procedimento contenzioso si atteggia in modo differente rispetto al procedimento congiunto. Nei procedimenti di carattere contenzioso, le parti non pattuiscono gli effetti derivanti dalle domande, bensì si rivolgono a tal proposito al Tribunale; al contrario, nei procedimenti di natura consensuale, le parti hanno raggiunto degli accordi. Dunque, ammettendo la possibilità del cumulo di domande di separazione consensuale e di divorzio congiunto, le parti disciplinerebbero contemporaneamente tutte le situazioni giuridiche soggettive discendenti da entrambi gli status, in violazione dell’art. 160 c.c.
Aspetto collegato a questa tematica è rappresentato dalle sopravvenienze. In caso di sopravvenienze, nel procedimento di carattere contenzioso, ai sensi dell’art. 473bis.19 c.p.c.(27), è possibile modificare o anche proporre nuove domande. Nel caso di procedimenti di natura consensuale, l’operatività di tale norma è tutt’altro che pacifica. Parte della giurisprudenza ha ritenuto possibile applicare la suddetta norma anche a tali ultimi procedimenti, consentendo la revoca unilaterale del consenso in presenza di fatti nuovi(28). Tuttavia, come si legge nell’ordinanza in commento, “è stato osservato che nel giudizio su domanda congiunta mancherebbe – in sostanza – quel contesto processuale istruttorio/decisorio, necessario a verificare l’effettiva sussistenza (ed idoneità a comportare un mutamento dei provvedimenti assunti) delle sopravvenienze. In altri termini, ammettere l’applicabilità dell’art. 473bis.19 cod. proc. civ. nei procedimenti consensuali significherebbe consentire una revoca unilaterale del consenso ad nutum, possibilità esclusa dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., sez. VI, ordinanza del 7 luglio 2021, n. 19348, che ha ritenuto inammissibile la revoca del consenso da parte di uno soltanto dei coniugi, posto che la domanda di separazione – o divorzio – proviene in modo comune e simmetrico da entrambi)”(29).
Un altro argomento volto a escludere l’ammissibilità del cumulo delle domande di separazione consensuale e di divorzio congiunto fa leva sulla ratio della Riforma. Più nel dettaglio, è stato detto che quelle esigenze di risparmio di energie processuali, che la Riforma di certo persegue, non si pongono negli stessi termini per i giudizi contenziosi e per quelli consensuali30. Infatti, è stato osservato come “il ‘risparmio di energie processuali’ che si ottiene nel giudizio contenzioso non è affatto comparabile con quello che si potrebbe conseguire nel procedimento di cui all’art. 473bis.51, essendo profondamente diversa la natura dei due giudizi e l’attività processuale che in essi viene compiuta”. Inoltre, prosegue l’autore, “il problema del coordinamento tra le decisioni, invece, nemmeno si pone rispetto a due domande, parimenti congiunte, di separazione e divorzio”. Posta in questi termini la questione, quella ratio, che potrebbe consentire – in astratto, e in assenza di ragioni ostative – l’applicazione dell’art. 473 bis.49, comma 1 anche al procedimento su domanda congiunta, viene a mancare.

6. Gli orientamenti della giurisprudenza di merito
Come si diceva, stante l’assenza di un disposto normativo che, expressis verbis, autorizzi il cumulo di domande di separazione consensuale e di divorzio congiunto e stante anche l’assenza di pronunce da parte della Suprema Corte, non si registra uniformità di orientamenti all’interno delle aule dei Tribunali(31).
In senso favorevole si è pronunciato il Tribunale di Milano, il quale, con una recente sentenza, ha postulato l’ammissibilità del cumulo in esame(32).
Sulla stessa scia si colloca il Tribunale di Lamezia Terme, che, con ordinanza datata 13 maggio, ha statuito in senso favorevole rispetto alla domanda cumulativa di separazione consensuale e divorzio congiunto(33).
Di spiccato interesse è inoltre la posizione assunta dal Tribunale di Vercelli, il quale ha ritenuto che le domande di separazione consensuale e di divorzio congiunto possano essere avanzate con un unico ricorso. Tale statuizione poggia sulle fondamenta di quanto dicevamo poc’anzi in merito alla collocazione sistematica dell’art. 473bis.49 e alla ratio della normativa, tesa a unire i procedimenti(34).
Ancora, un orientamento permissivo rispetto al cumulo di domande congiunte è quello assento dal Tribunale di Genova, il quale ha affermato che, a seguito della sentenza di omologa per la separazione consensuale, il giudice dovrà rimettere la causa sul ruolo e fissare l’udienza di comparizione delle parti, per una data successiva al maturare dei termini fissati dalla legge per procedere con la domanda di divorzio(35).
Infine, meritano un cenno le posizioni dei Tribunali di Modena(36), di Rovigo(37) e di Bolzano(38), i quali, seppur senza aver affermato espressamente l’ammissibilità del cumulo in esame, sembrano aver implicitamente aderito a tale tesi. Infatti, nei comunicati operativi, indicano i codici SICID da utilizzare per le iscrizioni a ruolo delle domande cumulate di separazione consensuale e divorzio congiunto.
Veniamo adesso agli orientamenti dei Tribunali che si sono espressi in senso difforme rispetto a quanto appena detto, ossia trattiamo le posizioni di quei Tribunali che propendono per l’inammissibilità della domanda cumulativa di separazione consensuale e divorzio congiunto.
Merita sicuramente menzione una recentissima sentenza del Tribunale di Firenze, che ha argomentato le ragioni per le quali ha omologato la separazione consensuale proposta dai coniugi e ha dichiarato invece improponibile la domanda di divorzio(39).
La cospicua motivazione – di cui si riportano alcuni stralci, pregevoli per chiarezza espositiva – che fa leva sia sull’argomento letterale che su quello sistematico, si inserisce nell’onda di quelle tesi che abbiamo visto poc’anzi.
Con riferimento all’argomento letterale, è stato osservato che l’art. 473bis.51 “non contempla la possibilità di cumulo delle domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, espressamente previsto, per contro, dall’art. 473bis.49 c.p.c.”. Inoltre la disposizione non contiene nemmeno alcun richiamo al punto 49. La conseguenza sarebbe che “la possibilità di cumulo delle domande sia stata esplicitamente riservata dalla legge unicamente alle ipotesi di sussistenza di contenzioso tra le parti”, così trovando applicazione il principio sopra richiamato per cui ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit.
Anche l’argomento sistematico fornirebbe la stessa indicazione e questo per tre ordini di ragioni.
Un primo profilo va a indagare la ratio dell’introduzione degli istituti del ricorso congiunto e del cumulo, anche in base a quanto scritto nella relazione illustrativa; e, a tal proposito, il Tribunale evidenzia come le esigenze sottese ai due istituti non siano analoghe.
In questo senso, è stato detto che “per il ricorso congiunto la preoccupazione del legislatore era nel senso di dettare una disciplina uniforme, come sopra detto, nonché di introdurre una specifica previsione che consentisse alle parti di rinunciare a presenziare, in un’ottica di semplificazione, al contempo consentendo esplicitamente la possibilità per le parti di regolamentare i loro rapporti patrimoniali in tal modo ammettendo la possibilità di trasferimenti immobiliari in tutte le ipotesi soggette al rito uniforme […]. Diversamente per il cumulo delle domande, la voluntas legis tende ad evitare la contemporanea pendenza di due giudizi, quello di separazione e quello di divorzio, con sovrapposizione delle domande e dell’istruttoria, consentendo in tal modo di evitare onerosa duplicazione di attività giurisdizionale, evitando altresì possibili sovrapposizioni di pronunce con potenziali problemi di contrasto di giudicati, oltre che di controversie in fase esecutiva, al contempo contenendo la durata complessiva e il numero dei procedimenti, sia in primo grado sia nei gradi successivi”.
Peraltro, secondo il Tribunale, consentire il cumulo delle domande di separazione e divorzio proposte in via congiunta non solo non sarebbe utile ai fini del contenimento della durata dei procedimenti, bensì ne provocherebbe addirittura un allungamento(40).
L’altra perplessità riguarda il coordinamento dell’eventuale cumulo con il principio dell’indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale. Sulla scia di quanto detto poc’anzi, è stato osservato che “il cumulo della domanda di separazione con quella di divorzio assumerebbe portata assai differente nei procedimenti contenziosi e in quelli congiunti. Infatti mentre nei primi le parti non stabiliscono la regolamentazione delle conseguenze delle rispettive domande, limitandosi a chiedere al Tribunale di procedere alla trattazione e all’istruttoria e quindi di decidere su entrambe – decisione che per lo status non verrà resa contestualmente – nei procedimenti congiunti le parti disporrebbero contemporaneamente di entrambi gli status e dei consequenziali diritti. Di conseguenza, ove si ammettesse, in difetto di previsione normativa esplicita in tal senso e di una puntuale indicazione da parte della legge delega, la possibilità di cumulo di domande di separazione e divorzio nei procedimenti congiunti, si opererebbe in deroga al principio di indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale”. Deroga che, peraltro, il legislatore non pare, in alcun modo, aver inteso attuare.
Quello seguito dal Tribunale di Firenze non è l’unico orientamento che ha escluso l’ammissibilità del cumulo in esame: in senso conforme si sono espressi sia il Tribunale di Padova(41), sia il Tribunale di Bari(42).

7. Osservazioni conclusive
Abbiamo ripercorso, seppur senza pretesa di esaustività, alcune delle possibili interpretazioni di un disposto normati vo e di un “nondisposto” introdotto dalla recente Riforma Cartabia, il quale ha già sollevato molteplici dubbi circa la sua operatività.
Le soluzioni prospettate sono le più disparate e giungono a conclusioni opposte l’una rispetto all’altra, ma possiedono tutte una propria plausibilità giuridica, in quanto tutte poggiano su solide fondamenta interpretative ed argomentative, tanto che la scrivente stessa, che in un primo momento propendeva per l’interpretazione tesa verso l’ammissibilità, approfondendo la ricerca, ha infine optato per la tesi opposta.
A parere di chi scrive, infatti, paiono più convincenti le argomentazioni di coloro che propendono per l’inammissibilità della domanda cumulativa e congiunta.
Riprendiamo quanto detto circa la littera legis: si diceva che questo è un argomento utilizzato tanto da coloro che propendono per l’ammissibilità, quanto da quelli che la escludono. In particolare, fra le argomentazioni di carattere letterale favorevoli all’ammissibilità, quella che pare più convincente verte sul riferimento operato dal comma 1 dell’art. 473bis.51 alla “domanda congiunta relativa ai procedimenti di cui all’articolo 473bis 47”. Così, si dice da parte dei fautori della tesi dell’ammissibilità, che la necessaria conseguenza che deriverebbe dal riferimento a un’unica domanda e a più procedimenti sarebbe l’ammissibilità della domanda congiunta cumulata di separazione e divorzio.
Tuttavia, ad avviso di chi scrive, tale interpretazione costituisce una forzatura interpretativa. Probabilmente il legislatore avrebbe dovuto più correttamente scrivere “la domanda congiunta relativa a ognuno dei procedimenti di cui all’articolo 473bis.47”. Se è vero che il legislatore ha utilizzato la forma plurale e ha fatto riferimento ai “procedimenti”, è anche vero che ha utilizzato la forma singolare con riferimento alla domanda. Probabilmente, se avesse inteso consentire l’ammissione del ricorso congiunto cumulativo, avrebbe dovuto utilizzare il plurale e scrivere qualcosa del tipo: “le domande congiunte relative ai procedimenti di cui all’articolo 473bis.47”, dal momento che le domande sono, in ogni caso, tecnicamente due: una domanda di separazione e una domanda di divorzio. Poi, esse possono essere congiunte e presentate contestualmente e quindi creando un cumulo; ma sono e rimangono due. Semmai l’atto giudiziario con la quale le domande sarebbero introdotte nel processo, ossia il ricorso, è uno solo, ma le domande rimangono due.
Dunque, nel caso in esame, poiché si chiede la tutela di due diritti differenti, si deve parlare di duplice domanda: una di separazione e una di divorzio(43)
Quindi, a sommesso avviso della scrivente, il dato letterale non pare dirimente nello scioglimento del nodo interpretativo.
A questo punto, l’altra via da percorrere è rappresentata dall’interpretazione sistematica.
Se è vero che è necessario, anzi è fondamentale, andare a ricercare la ratio che ha, in via generale, ispirato la riforma, è pur vero che non necessariamente ogni disposizione deve essere all’eadem ratio orientata. Coesistono anche altri principi da salvaguardare, che magari esulano da quei criteri che hanno guidato quella determinata riforma. Cosicché l’esigenza del risparmio di energie processuali deve lasciare spazio ad altre esigenze, parimenti meritevoli di tutela.
Nel caso in esame, ad avviso di chi scrive, l’ostacolo invalicabile all’ammissibilità del cumulo in parola è rappresenta to dal diritto sostanziale. Non si può prescindere da un dato che – questa volta sì – troviamo espresso nelle pagine del codice: l’art. 160 c.c., peraltro accompagnato da un’interpretazione ormai consolidata da parte della Suprema Corte. Tale disposizione è inserita all’interno del codice civile, ma il diritto è un unicum, insuscettibile di essere “compartizzato”. Da qui, l’esigenza di un’interpretazione sistematica che guardi veramente a tutto il sistema nel suo insieme e che fornisca un’interpretazione della disposizione coerente con esso. Un’esigenza processuale – peraltro nemmeno così necessaria, visto che la tutela del diritto può essere offerta anche seguendo la modalità, per così dire, standard – non può giungere a sacrificare o finanche a trascurare l’esistenza di una norma di diritto sostanziale.
Ad ogni modo, questa è una delle possibili interpretazioni: sarà necessario, al fine di ottenere un dato ulteriore, che deriva dall’interpretazione giurisprudenziale, attendere la “risposta” da parte della Suprema Corte di Cassazione.

NOTE

* Contributo pubblicato previo parere favorevole, con modalità anonima, di un esperto esterno al Comitato scientifico.
** A seguito del rinvio pregiudiziale del tribunale di Treviso il giudice di legittimità si è pronunciato favorevole al cumulo; cfr. Cass., ord.16 ottobre 2023 n. 28727, in www.osservatoriofamiglia.it.
(1) Di tale aspetto danno conto, fra gli altri, C.A. Tenucci, Cumulo di separazione consensuale e divorzio congiunto, le prime applicazioni della Riforma Cartabia, in https://www.altalex.com/documents/news/2023/06/01/cumulo-separazione-consensuale-divorzio-congiunto-prime-applicazioni-riforma-cartabia; M. Osler, Riforma Cartabia e il cumulo delle domande di separazione consensuale e divorzio congiunto: le prime discordanti interpretazioni dei Tribunali, in https://www.avvocatipersonefamiglie.it/notizie/famiglie/riforma-cartabia-e-il-cumulo-delle-domande-di-separazione-consensuale-e-divorzio-congiunsuale e divorzio congiunto: le prime discordanti interpretazioni dei Tribunalito-le-prime-discordanti-interpretazioni-dei-tribunali/.
(2 )In argomento, v. anche Trib. Treviso, ord. 31 maggio 2023, con nota di C. Fossati, Sul cumulo di domande consensuali rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione. Tribunale di Treviso, 31 maggio 2023, in www.osservatoriofamiglia.it
(3) È stato appositamente introdotto dalla riforma Cartabia all’interno del codice di procedura civile il Titolo IV bis recante “Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie”, artt. 473-bis ss. Per una trattazione approfondita della riforma, v. C. Cecchella (a cura di), La riforma del processo e del giudice per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, Torino, 2023; C. Rizzelli, Il nuovo procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie. Introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022. (c.d. riforma del processo civile), Milano, 2023.
(4) F. Danovi, Per l’ammissibilità della domanda congiunta (cumulata) di separazione e divorzio (prime riflessioni nell’era della riforma Cartabia), in Fam. dir., 5, 2023, 487 ss., spec. 487.
(5) F. Tommaseo, Nuove regole per i giudizi di separazione e divorzio, in Fam. dir., 3, 2023, 288 ss., spec. 289 ss.
(6) Sulla portata sistematica di tale unificazione v. F. Danovi, Per l’ammissibilità della domanda congiunta (cumulata) di separazione e divorzio (prime riflessioni nell’era della riforma Cartabia), in Fam. dir., 5, 2023, 487 ss., spec. 487-488.
(7) F. Tommaseo, Nuove regole per i giudizi di separazione e divorzio, in Fam. dir., 3, 2023, 288 ss.
(8) Art. 473-bis c.p.c.: “(1) Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni, salvo che la legge disponga diversamente e con esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti di adozione di minori di età e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea. (2) Per quanto non disciplinato dal presente titolo, i procedimenti di cui al primo comma sono regolati dalle norme previste dai titoli I e III del libro secondo”.
(9) Si riporta il testo dell’art. 473-bis.49, rubricato “Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”: “(1) Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. (2) Se il giudizio di separazione e quello di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio sono proposti tra le stesse parti davanti a giudici diversi, si applica l’articolo 40. In presenza di figli minori, la rimessione avviene in favore del giudice individuato ai sensi dell’articolo 473-bis.11, primo comma. (3) Se i procedimenti di cui al secondo comma pendono davanti allo stesso giudice, si applica l’articolo 274. (4) La sentenza emessa all’esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti. Sull’analisi della norma, v. M. Paladini, Il simultaneus processus di separazione e divorzio, in La riforma del processo e del giudice per le persone, per i minorenni e per le famiglie.
Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, a cura di C. Cecchella, Torino, 2023, 41 ss.; L. Viola, Il ricorso con cumulo di domande per separazione e divorzio alla luce del nuovo art. 473-bis.49 c.p.c. (dopo Cartabia), in La Nuova Procedura Civile, 2, 2023. Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
(10) Si riporta il testo dell’art. 473-bis.51, rubricato “Procedimento su domanda congiunta”: “(1) La domanda congiunta relativa ai procedimenti di cui all’articolo 473-bis.47 si propone con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’una o dell’altra parte. (2) Il ricorso è sottoscritto anche dalle parti e contiene le indicazioni di cui all’articolo 473-bis.12 primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell’ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con il ricorso le parti possono anche regolamentare, in tutto o in parte, i loro rapporti patrimoniali. Se intendono avvalersi della facoltà di sostituire l’udienza con il deposito di note scritte, devono farne richiesta nel ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all’articolo 473-bis.13, terzo comma. (3) A seguito del deposito, il presidente fissa l’udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice relatore e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale esprime il proprio parere entro tre giorni prima della data dell’udienza. All’udienza il giudice, sentite le parti e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, rimette la causa in decisione. Il giudice può sempre chiedere i chiarimenti necessari e invitare le parti a depositare la documentazione di cui all’articolo 473-bis.12, terzo comma. (4) Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda. (5) In caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, il presidente designa il relatore che, acquisito il parere del pubblico ministero, riferisce in camera di consiglio. Il giudice dispone la com-parizione personale delle parti quando queste ne fanno richiesta congiunta o sono necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte”. Per un commento, v. F. Tommaseo, Nuove regole per i giudizi di separazione e divorzio, in Fam. dir., 3, 2023, 288 ss., spec. 294 ss.
(11) F. Danovi, Per l’ammissibilitàdella domanda congiunta (cumulata) di separazione e divorzio (prime riflessioni nell’era della riforma Cartabia), in Fam. dir., 5, 2023, 487 ss., spec. 489. V. anche p. 488, in cui l’A. afferma che “tenuto conto della differente natura degli istituti di diritto sostanziale, è evidente che la norma non può autorizzare, unitamente alla separazione e/o al divorzio, né lo scioglimento dell’unione civile, poiché quest’ultima interviene tra persone dello stesso sesso ed è dunque in radice incompatibile con il matrimonio, né la domanda di regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale nei casi di figli di coppie non coniugate, pure logicamente non cumulabile in quanto a sua volta presuppone l’assenza di matrimonio della coppia genitoriale”.
(12) F. Danovi, Per l’ammissibilitàdella domanda congiunta (cumulata) di separazione e divorzio (prime riflessioni nell’era della riforma Cartabia), in Fam. dir., 5, 2023, 487 ss., spec. 489.
(13) F. Danovi, Per l’ammissibilitàdella domanda congiunta (cumulata) di separazione e divorzio (prime riflessioni nell’era della riforma Cartabia), in Fam. dir., 5, 2023, 487 ss., spec. 489 ss.
(14) F. Danovi, Per l’ammissibilitàdella domanda congiunta (cumulata) di separazione e divorzio (prime riflessioni nell’era della riforma Cartabia), in Fam. dir., 5, 2023, 487 ss., spec. 489.
(15) Nella Relazione si legge che “è emersa con sempre maggiore urgenza la necessitàdi dettare disposizioni che possano prevedere un coordinamento tra i due procedimenti [di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio], nonché ove opportuna la loro contemporanea trattazione […]. La possibilità, sia per il ricorrente sia per il convenuto, di proporre contemporaneamente domanda di separazione e di divorzio nel medesimo giudizio, garantirà economie processuali, considerata la perfetta sovrapponibilità di molte delle domande consequenziali che vengono proposte nei due giudizi (affidamento dei figli, assegnazione della casa familiare, determinazione del contributo al mantenimento della prole) e, pur nella diversità della domanda, la analogia degli accertamenti istruttori da compiere ad altri fini (si pensi alle domande di contributo economico in favore del coniuge e di assegno divorzile per l’ex coniuge), con considerevole risparmio di tempo e di energie processuali”. la
(16) Cfr. F. Tommaseo, Separazione e divorzio: domande cumulate anche nel ricorso congiunto?, in altalex.com. V. anche Trib. Treviso, 31 maggio 2023, in Ilfamiliarista.it, 22 giugno 2023, con nota di A. Conti, L’ammissibilità del cumulo delle domande di separazione e divorzio proposte in via consensuale: in attesa della decisione della suprema corte.
(17) F. Tommaseo, Separazione e divorzio: domande cumulate anche nel ricorso congiunto?, in altalex.com, nota che “la possibilità del cumulo non ha il semplice effetto di affidare allo stesso giudice la cognizione di due cause da trattare come se fossero tra loro autonome: in realtà il procedimento è unitario anche se articolato in due fasi. Ne deriva che determinati adempimenti richiesti per il giudizio di separazione possono valere anche per la fase del procedimento riguardante la domanda di divorzio: così è, ad esempio, per quanto riguarda la costituzione in giudizio del convenuto, per il deposito dei documenti sull’assetto patrimoniale delle parti, per l’efficacia delle prove assunte nel giudizio di separazione, per la possibilità di omettere un nuovo tentativo di conciliazione e ancora per considerare ai fini della decisione sulla domanda di divorzio anche il comportamento delle parti nella fase del processo riguardante la separazione”. Così, prosegue l’A., “la possibilità di cumulare nel ricorso congiunto la domanda di separazione con quella di divorzio, in mancanza di dati testuali sicuramente affidabili […] trova più sicuro fondamento nell’esigenza di dare ai coniugi che trovano l’accordo per separarsi o divorziare quegli stessi vantaggi offerti espressamente alle parti dei giudizi contenziosi e, in particolare, i vantaggi che derivano dalla possibilità di affidare ad un unico giudizio le domande di separazione e di divorzio sia pure con le scansioni temporali richieste per la procedibilità della domanda di divorzio”.
(18) F. Danovi, Per l’ammissibilità della domanda congiunta (cumulata) di separazione e divorzio (prime riflessioni nell’era della riforma Cartabia), in Fam. dir., 5, 2023, 487 ss., spec. 491. V. anche A. Simeone, Il cumulo delle domande di separazione e di divorzio nei procedimenti congiunti, in ilFamiliarista, 13 febbraio 2023. In senso contrario, R. Donzelli, Il problema del cumulo delle domande di separazione e divorzio nel procedimento su ricorso congiunto, in judicium.it, 29 maggio 2023.
(19) F. Danovi, Per l’ammissibilitàdella domanda congiunta (cumulata) di separazione e divorzio (prime riflessioni nell’era della riforma Cartabia), in Fam. dir., 5, 2023, 487 ss., spec. 491.
(20) F. Danovi, Per l’ammissibilitàdella domanda congiunta (cumulata) di separazione e divorzio (prime riflessioni nell’era della riforma Cartabia), in Fam. dir., 5, 2023, 487 ss., spec. 491.
(21) Cfr. R. Donzelli, Il problema del cumulo delle domande di separazione e divorzio nel procedimento su ricorso congiunto, in judicium.it, 29 maggio 2023; F. Danovi, Per l’ammissibilitàdella domanda congiunta (cumulata) di separazione e divorzio (prime riflessioni nell’era della riforma Cartabia), in Fam. dir., 5, 2023, 487 ss., spec. 489, che nel proprio elaborato riportano anche questa argomentazione. In senso contrario, v. Trib. Treviso, 31 maggio 2023, in Ilfamiliarista.it, 22 giugno 2023, con nota di A. Conti, L’ammissibilità del cumulo delle domande di separazione e divorzio proposte in via consensuale: in attesa della decisione della suprema corte.
(22) Cfr. F. Danovi, Per l’ammissibilitàdella domanda congiunta (cumulata) di separazione e divorzio (prime riflessioni nell’era della riforma Cartabia), in Fam. dir., 5, 2023, 487 ss., spec. 489.
(23) C. Cecchella, La babele delle lingue sulla domanda condivisa di separazione e scioglimento del matrimonio formulate in un unico procedimento, in altalex.com, 24 maggio 2023; R. Donzelli, Il problema del cumulo delle domande di separazione e divorzio nel procedimento su ricorso congiunto, in judicium.it, 29 maggio 2023.
(24) C. Cecchella, La babele delle lingue sulla domanda condivisa di separazione e scioglimento del matrimonio formulate in un unico procedimento, in altalex.com, 24 maggio 2023, come riportato anche da R. Donzelli, Il problema del cumulo delle domande di separazione e divorzio nel procedimento su ricorso congiunto, in judicium.it, 29 maggio 2023.
(25) C. Cecchella, La babele delle lingue sulla domanda condivisa di separazione e scioglimento del matrimonio formulate in un unico procedimento, in altalex.com, 24 maggio 2023, come riportato anche da R. Donzelli, Il problema del cumulo delle domande di separazione e divorzio nel procedimento su ricorso congiunto, in judicium.it, 29 maggio 2023. V., in senso contrario, F. Danovi, Per l’ammissibilitàdella domanda congiunta (cumulata) di separazione e divorzio (prime riflessioni nell’era della riforma Cartabia), in Fam. dir., 5, 2023, 487 ss., spec. 493; F. Tommaseo, Separazione e divorzio: domande cu-mulate anche nel ricorso congiunto?, in altalex.com; Trib. Treviso, 31 maggio 2023, in Ilfamiliarista.it, 22 giugno 2023, con nota di A. Conti, L’ammissibilità del cumulo delle domande di separazione e divorzio proposte in via consensuale: in attesa della decisione della suprema corte.
(26) V., ex multis, Cass. civ., sez. I, 30 gennaio 2017, n. 2224, secondo la quale “gli accordi con i quali i coniugi fissano, in sede di separazione, il regime giuridico-patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio sono invalidi per illiceità della causa, perché stipulati in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale, espresso dall’art. 160 c.c. Pertanto, di tali accordi non può tenersi conto non solo quando limitino o addirittura escludono il diritto del coniuge economicamente più debole al conseguimento di quanto è necessario per soddisfare le esigenze della vita, ma anche quando soddisfino pienamente dette esigenze, per il rilievo che una preventiva pattuizione – specie se allettante e condizionata alla non opposizione al divorzio potrebbe determinare il consenso alla dichiarazione degli effetti civili del matrimonio (Cass., 18 febbraio 2000, n. 1810)”. È stato altresì precisato che “gli accordi dei coniugi diretti a fissare, in sede di separazione, i reciproci rapporti economici in relazione al futuro ed eventuale divorzio con riferimento all’assegno divorzile sono nulli per illiceità della causa, avuto riguardo alla natura assistenziale di detto assegno, previsto a tutela del coniuge più debole, che rende indisponibile il diritto a richiederlo. Ne consegue che la disposizione della l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 8, nel testo di cui alla l. n. 74 del 1987 – a norma del quale, su accordo delle parti, la corresponsione dell’assegno divorzile può avvenire in un’unica soluzione, ove ritenuta equa dal tribunale, senza che si possa, in tal caso, proporre alcuna successiva domanda a contenuto economico –, non è applicabile al di fuori del giudizio di divorzio, e gli accordi di separazione, dovendo essere interpretati ‘secundum ius’, non possono implicare rinuncia all’assegno di divorzio” (Cass., 10 marzo 2006, n. 5302; v. anche Cass., 9 ottobre 2003, n. 15064; Cass., 11 giugno 1981, n. 3777)”. Cfr. Cass. civ., 26 aprile 2021, ord. n. 11012, in Giur.it., 3, 2022, 591 ss., con nota di C. Irti, Sulla nullità degli accordi conclusi dai coniugi separati in vista del divorzio.
(27) Art. 473-bis.19: “(1) Le decadenze previste dagli articoli 473-bis.14 e 473-bis.17 operano solo in riferimento alle domande aventi a oggetto diritti disponibili. (2) Le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all’affidamento e al mantenimento dei figli minori. Possono altresì proporre, nella prima difesa utile successiva e fino al momento della precisazione delle conclusioni, nuove domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente e i relativi nuovi mezzi di prova, se si verificano mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori”.
(28) Cfr. Trib. Milano, 5 maggio 2023, il quale ha stabilito che “la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell’art. 473-bis.19, 2°comma, c.p.c.”.
(29) Cfr., con riferimento ai possibili risvolti, F. Danovi, Per l’ammissibilitàdella domanda congiunta (cumulata) di separazione e divorzio (prime riflessioni nell’era della riforma Cartabia), in Fam. dir., 5, 2023, 487 ss., spec. 492 ss.
(30) R. Donzelli, Il problema del cumulo delle domande di separazione e divorzio nel procedimento su ricorso congiunto, in judicium.it, 29 maggio 2023.
(31) Cfr. Trib. Macerata, d.p. n. 24/2023, in https://www.avvocatipersone-famiglie.it/media/9331682700728.1%20N, il quale rileva che, in tema di “procedimenti familiari a domanda congiunta delle domande cumulative di separazione e divorzio (art. 473-bis.49 c.p.c. novellato) […] gli orientamenti dei Tribunali non appaiono sufficientemente stabilizzati”.
(32) Trib. Milano, 5 maggio 2023, n. 3542, ha stabilito che “giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l’art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all’art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul molo del Giudice Relatore affinché questi-trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell’art. 127-ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l’art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell’art. 473-bis.19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di deposi-tare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all’art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.”.
(33) Si riporta un estratto dell’ordinanza del Trib. Lamezia Terme: “Rilevato che, in data odierna, èstata pronunciata sentenza di separazione in forma consensuale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 150 e 158 c.c. e che la controversia deve proseguire per la decisione, cumulativamente avanzata, di separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili), avendo proposto le parti cumulativamente – come premesso – la domanda di separazione e la domanda di divorzio, ai sensi del disposto combinato degli articoli 473-bis.49, comma primo e 473-bis.51 c.p.c. […], ordina rimettersi la causa sul ruolo del Giudice Relatore […] per la prosecuzione del giudizio ai fini della pronuncia della sentenza di divorzio congiunto”.
(34) V. Trib. Vercelli, prot. n. 73/2023/Int., in www.lanuovaproceduracivile. com, con cui la Presidenza, per le ipotesi di cumulo di domande di separazione consensuale e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, comunica quanto segue: “La collocazione sistematica dell’art. 473. bis.49 – all’interno del Capo Terzo, Sezione Seconda del Titolo Quarto bis del Libro Secondo c.p.c. – unitamente alla ratio ispiratrice della normativa, volta alla unificazione dei procedimenti, ed infine il dato per cui il Ministero della Giustizia ha fornito al personale amministrativo dei “codici oggetto” specifici per separazione consensuale unita a domanda per divorzio congiunto, impongono di ritenere ammissibile che dette domande siano avanzate con un unico ricorso. Pertanto – allo stato, in assenza di indicazioni specifiche da parte del Ministero al quale èstato formulato apposito quesito da questo Tribunale – all’atto del deposito del ricorso dovrà essere versato il contributo unificato tanto per la procedura di separazione quanto per quella di divorzio. Il Tribunale procederà alla pronuncia della sentenza parziale di separazione con contestuale emissione di ordinanza collegiale con la quale verrà concesso il termine di circa 7 mesi per il deposito di note scritte. Ove, in dette note, vengano confermate le conclusioni già formulate nel ricorso introduttivo ed afferenti la pronuncia di divorzio – o ne vengano comunque formulate di nuove, ma comunque congiunte – allo scadere del termine concesso per le note scritte verrà pronunciata la sentenza definitiva, appunto di divorzio (impregiudicata ogni valutazione sul tenore delle conclusioni stesse). Ove, invece, non vengano depositate note scritte ovvero in esse si dia atto che è venuto meno l’accordo tra le parti, il Tribunale pronuncerà un decreto di improcedibilità così da consentire alle parti, eventualmente, di radicare una nuova procedura, di divorzio contenzioso oppure congiunto qualora venga raggiunto, in seguito, un nuovo accordo”. afferenti la pronuncia del divorzio – o ne vengano comunque formulate di
(35) Trib. Genova, verbale riunioni ex art. 47-quater o.g., in www.lanuovapro-ceduracivile.com: “9. Si ritiene che il cumulo di domande ex art. 473-bis.49 sia applicabile anche al caso di domande di separazione consensuale. In tale caso, all’esito del giudizio di separazione, dopo aver pronunciato la relativa sentenza di omologa, il giudice rimette la causa sul ruolo e fissa udienza per la comparizione delle parti in data successiva al maturare dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio. Le domande di separazione e divorzio sono comunque due domande distinte e pertanto non si ritiene che il cumulo di domande determini una nullità delle condizioni di separazione. In ogni caso, quando diventa procedibile la domanda di divorzio, i coniugi dovranno essere riconvocati per confermare le condizioni precedentemente proposte ed in caso di mancata conferma delle condizioni non potrà essere pronunciata sentenza di divorzio congiunto”.
(36) Trib Modena, 27 febbraio 2023, prot. n. 113/Int., in https://www. avvocatipersonefamiglie.it/media/1561682700552.1%20N.
(37) Trib. Rovigo, 31 marzo 2023, prot. 4 aprile 2023, in https://www. avvocatipersonefamiglie.it/media/9251682700599.1%20N.
(38) Trib. Bolzano, 21 aprile 2023, in https://www.avvocatipersonefamiglie. it/media/8901682700705.1%20N.
(39) Trib. Firenze, 15 maggio 2023, in altalex.com.
(40) Ritiene il Tribunale che “mentre l’art. 473-bis.49 c.p.c. consente un significativo contenimento del tempo complessivamente necessario per giungere ad una definizione delle domande anche accessorie alla separazione e al divorzio, ove si consentisse il cumulo delle domande nel procedimento congiunto, si provocherebbe un allungamento della durata del procedimento, ora definibile nel giro di pochi giorni dal deposito. Difatti, in caso di cumulo delle domande, il medesimo procedimento resterebbe pendente per tutto il tempo necessario al maturare dei presupposti per il divorzio (a tacer di alcuni tra i molteplici dubbi sulla prosecuzione del giudizio: fissazione di udienza a distanza temporale adeguata perché le parti confermino – o meno – la volontà di addivenire al divorzio? pronuncia senza necessità di alcun ulteriore impulso diverso dalla mera documentazione del passaggio in giudicato della pronuncia sulla separazione? possibilità per le parti di modificare le conclusioni? conseguenze processuali e sostanziali per il caso di contrasto circa le condizioni? Necessità di fatti sopravvenuti? sospensione e riassunzione?)”.
(41) V. Trib. Padova, 7 aprile 2023, prot. 11 aprile 2023, in https://www.av-vocatipersonefamiglie.it/media/8041682700672.1%20N, il quale afferma che: “non si reputa ammissibile, in caso di domanda congiunta, il cumulo di domande di separazione e divorzio e quindi l’estensione della disciplina dettata dall’art. 473-bis.49 c.p.c. ai procedimenti disciplinati dall’art. 473-bis.51 c.p.c. Tale conclusione si ritiene sia desumibile sia dalla formulazione letterale dell’art. 473-bis.49 c.p.c., sia dal principio consolidato in giurisprudenza inerente la pacifica nullità degli accordi divorzili stipulati dai coniugi in sede di separazione personale, invalidità quindi del negozio da tener ben distinta dalla improcedibilità della domanda di divorzio fino al passaggio in giudicato della sentenza di separazione. Conseguentemente i ricorsi congiunti che prevedano il cumulo di domande di separazione e divorzio saranno dichiarati inammissibili, previo sollevamento d’ufficio, ex art. 101, comma 2, c.p.c., della relativa eccezione e fissazione di udienza nel corso della quale e/o nelle note scritte, in caso di udienza cartolare, i coniugi potranno comunque confermare, al fine di salvare la domanda di separazione, la loro volontà limitatamente agli accordi presi per la separazione consensuale. In tal caso la dichiarazione di inammissibilità riguarderà solo la domanda di divorzio, ove non espressamente rinunciata dalle parti”.
(42) Trib. Bari, con nota 6 aprile 2023, in https://www.avvocatipersonefa-miglie.it/media/2511682700638.1%20N, afferma quanto segue: “Ad avviso del sottoscritto, confortato dal parere unanime di tutti i colleghi della sezione, espresso nel corso dell’ultima riunione ex art. 47 ord. giud., il cumulo è inammissibile perché l’art. 473-bis.51 c.p.c. non prevede una siffatta possibilità, dato che la norma richiama l’art. 473-bis.47 non l’art. 473-bis.49, che disciplina il cumulo di domande contenziose. Ove anche si volesse ritenere praticabile il cumulo di domande congiunte in applicazione analogica, per ratio legis, dell’art. 473-bis.49 c.p.c., non di meno i problemi sarebbero irresolubili atteso che, anche in questo caso, sarebbe necessario che passi prima in giudicato la sentenza (ora non più decreto) di omologa della separazione consensuale e solo dopo il decorso del termine legale sarebbe possibile delibare l’istanza di divorzio congiunto. Inoltre, al cumulo di domande osta l’art. 160 c.c., come costantemente interpretato dalla S. C., che vieta alle parti di convenire in sede di separazione consensuale i patti del loro futuro divorzio […]: ciò perché nulla esclude che nelle more la situazione dei coniugi e della prole cambi, sicché le parti stesse (o almeno una di esse) ben possono non essere più d’accordo nel confermare quegli accordi presi in precedenza”.
(43) Per una trattazione approfondita della domanda giudiziale, v., ex multis, F.P. Luiso, Diritto processuale civile, vol. I, Principi generali, Milano, 2021, 60 ss.