Accordi e limiti alla negoziabilità delle situazioni esistenziali del minore. Riflessioni intorno a disponibilità e indisponibilità dei diritti
autore: A. Cordiano - numero: 3/2023
Sommario: 1. Considerazioni introduttive. - 2. Accordi e limiti alla disponibilità nella fisiologia dell’esperienza genitoriale. - 3. la crisi familiare e il controllo giudiziale sugli accordi. - 4. La patologia genitoriale e spazi inusuali di senso. - 5. Conclusioni
1. Considerazioni introduttive
Il tema degli accordi familiari, della negoziabilità delle situa zioni esistenziali del minore (fra le quali quelli in tema di affidamento, educazione, istruzione, salute, religione, residenza) e dei limiti a questa negoziabilità è certamente affascinante e complesso; uno dei temi più battuti dai più grandi maestri del diritto di famiglia che interroga, essenzialmente, su dove si ponga il confine fra disponibilità e indisponibilità(1). Questo tema, invero, sconta preliminarmente almeno due or dini di questioni. La prima questione riguarda una tendenza costante e consoli data di espansione dell’autonomia minorile, in chiave autodeterminativa, che si esplica in molti ambiti della sfera esistenziale: senza indugiare sulle esemplificazioni, è questo un aspetto chiaramente connesso alla tradizionale e graduale partecipazione del minore ai processi decisionali, ovvero a quella progressiva partecipazione che fa, altrettanto gradualmente e fisiologicamente, arretrare l’ambito di autorità dei genitori, e quindi della potestà, lasciando posto, almeno auspicabilmente, all’autorevolezza genitoriale a fungere da faro nel percorso di crescita(2). Il primo degli elementi che, quindi, compongono il poligono della negoziabilità è così l’autodeterminazione minorile e, di qui, in qualche modo una certa negoziabilità dei diritti che il minore dispone da sé: è il caso di un recente provvedimento del giudice della crisi, che, dopo aver ascoltato prudentemente la minore adolescente, si determina a favore dell’affido condiviso e dà indicazioni sulle visite in maniera conforme alla voli zione esplicitata(3); analogamente, avviene con un provvedimento relativo ad un cambio di collocamento e a una ridetermina zione dell’assegnazione della casa familiare dopo avere il giudice della crisi, nuovamente, ascoltato i figli minori(4). Si tratta, con tutta evidenza, di disposizioni di sé con formule ed esplicitazioni sempre nuovi e diversi, in una sorta dipaidocentrismo che taluni Autori molto autorevoli guardano con sospetto(5).
Ed è paradossale, non certamente il citato sospetto, quanto piuttosto questa convinta affermazione circa un’autodeterminazione minorile sempre più forte e ampia, di cui si scrive correntemente: detta autodeterminazione appare paradossa le se la si confronta con la diffusa retorica attuale, che par la dell’incapacità dei giovani a porsi nel mondo con autonomia e responsabilità delle proprie scelte, dei propri errori, del proprio futuro; questa incapacità sarebbe frutto – sempre secondo questa narrazione – di una sorta di dilatazione della funzione educativa, ben oltre la minore età in una tensione iperprotettiva. Si tratta di una dilatazione della responsabilità che conduce ad una inveterata e ormai sdoganata ingerenza dei genitori nella vita e negli spazi dei propri figli (lo so no d’esempio le chat scolastiche di whatsapp, i registri elettronici, le app di geolocalizzazione e le così dette Familiy link) e che si traduce, se non adeguatamente mediata, non solo in una manifesta intrusione in spazi di privacy e di intimità, ma, purtroppo spesso, anche in un atteggiamento, ormai acquisito, di delegittimazione delle agenzie a vario titolo educative: gli educatori sportivi e la scuola in primis – una scuola nelle quale si è cessato di riporre fiducia e alla quale si attribuisce l’inadeguatezza a svolgere quella stessa funzione educativa e strutturante della dimensione cognitiva, e che però si squalifica quotidianamente, esautorandola del suo ruolo primario e ingenerando danni a lungo termine che conducono (anche) a quella richiamata inettitudine ad autonomizzarsi, che sarebbe tipica dei giovani. In seconda battuta, il tema sconta spesso una sorta di immedesimazione, per certi versi ragionevole, fra la negoziabilità dei diritti minorili e le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale e quindi, in certo modo, fra il contenuto dei negozi e i loro confini e il loro contenitore, ovvero il modo in cui questi negozi possono realizzarsi: esercizio congiunto e disgiunto della responsabilità genitoriale, modalità di esecuzione autonoma di patti impliciti ovvero forme di esercizio di sgiunto. Una sorta di immedesimazione, di endiadi che è ben evidente della lettura dell’art. 316 c.c. Anche alla luce della Riforma Cartabia, che ha accorciato le distanze, giurisdizionali, processuali e di diritto sostanziale, e che ha rinnovato l’interesse per il tema della indisponibilità e disponibilità dei diritti (laddove il nuovo art. 473-bis.19 prescrive che “Le decadenze previste dagli articoli 473-bis.14 e 473-bis.17 operano solo in riferimento alle domande aventi a oggetto diritti disponibili. Le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all’affidamento e al mantenimento dei figli minori. Possono altresì propor re, nella prima difesa utile successiva e fino al momento del la precisazione delle conclusioni, nuove domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non in dipendenti economicamente e i relativi nuovi mezzi di pro va, se si verificano mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori”) si vuole proporre una rilettura del tema della disponibilità negoziale dei diritti di natura esistenziale dei minori lungo tre direttive principali: quella della negoziabilità e dei suoi limiti nella fisiologia del rap porto genitoriale; di seguito, nella crisi della coppia genitoriale; e, in terzo luogo, nella dimensione più tipicamente patologica del rapporto genitori-figli minori, fino a proporre alcuni orizzonti di senso.
2. Accordi e limiti alla disponibilità nella fisiologia dell’esperienza genitoriale Partendo dalla fisiologia del rapporto genitoriale, con ciò intendendo un contesto privo di conflitti formalizzati, sono in sostanza due (più una) le tessere che compongono la questione del la negoziabilità dei diritti personali dei minori e dei suoi limiti. Come tradizionalmente viene indicato (e con certe variazioni di senso, che qui non c’è il tempo per ripercorrere), il primo elemento è quello del consenso fra genitori ovvero dell’accordo che permette forme di esercizio congiunto e disgiunto della responsabilità genitoriale ovvero anche (ancora, a seconda anche qui delle modalità di intendimento teorico delle questioni) modalità di esecuzione autonoma di patti impliciti; o anche forme di esercizio unilaterale quando, a prescinde re degli accordi, la singola funzione venga esercitata nell’ambito di una consonanza di intenti che è il frutto di quella comunione di vita che, se anche non è di coppia, è certamente della relazione genitoriale e che può consentire anche esercizi non concordati e in certa misura dissonanti dall’andamento generale familiare. Il secondo elemento è individuato nell’interesse del minore, ovvero, ex latere parentum, nella funzione a cui deve tende re il munus della responsabilità genitoriale, anche nelle esplicitazioni “autonome” e unilaterali dell’esercizio: una funzione che, via via con l’acquisizione della maturità e della capacità di discernere, come s’è detto, trova nello stesso minore lo strumento per la sua manifestazione(6). Così, il minore, in virtù dell’acquisenda e progressiva autonomia, disporrà autonomamente di sé o, in ogni caso, espliciterà le sue opinioni, aspirazioni e inclinazioni e la sua volontà tra mite le molteplici fattispecie che l’ordinamento ormai gli con segna: dall’ascolto all’assenso/dissenso; dalla nomina del curatore(7) a vere e proprie disposizioni del sé esistenziale e corporale (come per l’iscrizione ad una associazione o la manifestazione del proprio orientamento sessuale; così per l’interruzione volontaria della gravidanza o altre scelte relative al la libertà riproduttiva fino alla richiesta di protezione internazionale per i minori stranieri). L’accordo dei genitori e l’interesse del minore, mediato dall’a gire adulto o reso evidente dalla voce anche metaforica del figlio o della figlia, si fondono in una relazione trilatera, con un terzo elemento che compone il disegno della disponibilità: la valutazione di meritevolezza del negozio, sì come funzionalizzato all’interesse del minore. Ecco però che, nella fisiologia del rapporto genitoriale, la valutazione di meritevolezza, e quindi il controllo del negozio, di là dalle elaborazioni teoriche che la delineano con compiutezza, nella concretezza del dispiegarsi della vita rimane “adombra to” da una sorta di presunzione di meritevolezza (che è quasi “sacrale”), dettata anche dall’impossibilità di ingerenza in dinamiche coese, non conflittuali, assurgendo quasi ad una sorta di presunzione di meritevolezza(8): a titolo d’esempio, si possono segnalare scelte peculiari – o quanto meno discusse nel dibattito della pedagogia e della psicologia contemporanee – sull’educazione e sull’istruzione (quali il cobedding, gli allattamenti iper prolungati, l’home schooling(9)); oppure opzioni religiose caratterizzate da certi estremismi (come l’adesione a Scientology); ancora, esempi di residenzialità atipiche o attribuzioni a terzi del potere di decidere in materia sanitaria o religiosa. Sono scelte queste, che nella fisiologia del rapporto, senza le frizioni del conflitto, rimangono in una sfera di privatezza che le fa trascendere da ogni tipo di controllo. Tutto ciò è ben evidente nella fattispecie dell’art. 316 c.c. riformato e nelle sue modalità di risoluzione, sia nella dimensione della fattispecie astratta, ma anche nella dimensione concreta della stessa, che vie ne interrogata in caso di conflitti genitoriali che non si rappresentano dentro una crisi separativa (magari non ancora) o in dinamiche patologiche. Nell’ambito applicativo dell’art. 316 c.c., come in altre fattispecie per certi versi simili (quale l’ipotesi dell’interruzione volontaria della gravidanza della donna mino re o altre questioni di salute oggi trattate in base alla legge n. 219 del 2017), si rappresenta questo peculiare snodo trasformativo dalla fisiologia al conflitto relazionale(10). Dove salta l’elemento della condivisione genitoriale o della consonanza con la volontà del minore, il dispositivo normativo chiama in causa l’intervento autoritativo del giudice, al quale è rimandata la valutazione di meritevolezza e che avrà il compito – anche in via d’urgenza inaudita altera parte(11) – di comporre il conflitto, di preservare l’effettività dei legami e, se possibile, di contenere pulsioni ostili, ricorrenti nel conflitto: scelte sull’ora di religione, sullo sport(12), decisioni sulla scuola privata o in vece pubblica(13), conflitti sull’attribuzione del cognome(14), tratta menti di fine vita del minore o cure sperimentali.
3. La crisi familiare e il controllo giudiziale sugli accordi
Questa apertura di senso conduce agilmente al secondo te ma, che colloca apertamente la questione nell’ambito consueto dello spazio giudiziario(15). Nella crisi genitoriale, la dimensione della questione indagata (riproducibile nel quadro del consenso o dell’accordo fra geni tori e dell’interesse del minore, arricchito eventualmente dalla sua autodeterminazione) vede lo snodo della meritevolezza al locato imprescindibilmente al vaglio del controllo del giudice, esplicitati, per un verso, dal 2 co. dell’art. 158 c.c.; per altro, al 2 co., art. 337-ter (il giudice prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi tra genitori). Questo come a di re che l’elemento dell’accordo, che rimane comunque sempre sindacabile dal giudice del merito(16), trova un limite nel richiamo al perseguimento dell’interesse del minore a “mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con i genitori, ricevere cura, educazione, istruzione, assistenza morale da entrambi, con servare rapporti significativi con parenti”(17). Si tratta di un controllo pervasivo che, ad esempio, consente agilmente al giudice di ammonire i genitori, esortando circa la non opportuna rigidità delle scelte concordate, in ordine ad esempio al calendario18 ovvero all’orario delle visite(19), stante la necessità che sia quest’ultimo a adattarsi alle esigenze dei minori e non certa mente l’opposto. Se questo confine sia rispettato e valutata dunque la meritevolezza dell’accordo, il vaglio del giudice si determina ver so la scelta, tendenzialmente prioritaria, dell’affido condiviso – che è nondimeno del modo dell’esercizio e, sempre tendenzialmente(20), non del contenuto della disponibilità: la responsabilità è e rimane esercitata da entrambi i genitori; in maniera congiunta per le decisioni di maggiore interesse su istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale, ovvero anche disgiuntamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, restando pacifico che all’altro genitore rimarrà quel potere di vigilanza che contro bilancia le decisioni arbitrarie, destinandole ancora alla decisione del giudice (anche attraverso agli strumenti preventivi e sanzionatori messi a disposizione dall’ordinamento)(21). La prassi, così, restituisce scelte per particolari motivi di salute o opzioni religiose o educative allocate a un solo genito re con l’assenso dell’altro(22), reputato presuntivamente o pragmaticamente più idoneo; opzioni che si rappresentano anomale rispetto ad una supposta ordinarietà, ma che siano suppor tate da ragioni oggettive e di contesto e in assonanza con l’interesse della prole: ad esempio, scelte peculiari di alternatività residenziale(23), collocamenti presso terzi o parenti o permanenze sporadiche presso un genitore per ragioni di rilevante lontananza, ma supportate da video chiamate e bilanciate da soggiorni sì saltuari, ma più lunghi(24); colloqui via Skype fra genitore detenuto e figlio25; mutamenti significativi di residenza del minore sostenute da ragionevoli motivazioni (come una pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale determinata da un contesto fortemente pregiudizievole26) o con modalità di salvaguardia della relazione con il genitore non collocatario; trasferimenti all’estero per la necessità di tornare in patria dopo un percorso migratorio fallito o per le condizioni di precarietà abitativa e reddituale(27), magari superando dissenso pretestuoso dell’altro genitore disinteressato(28). Sono tutte ipotesi che hanno superato il controllo del giudice (reale, prudente e attento ai personali bias cognitivi, mediante criteri prudenti ed equilibrati(29)) e vanno semmai vigilate rispetto alla loro tenuta nel tempo o ad eventuali inadempimenti(30). Altro è, invece, se gli accordi siano stipulati stragiudizialmente ovvero anche a latere del vaglio del giudice: è recente il ca so affrontato dalla Suprema corte di un accordo a margine della crisi, che ha visto la madre rinunciare per conto del figlio al suo mantenimento, in cambio dell’assenso del padre al trasferimento all’estero della residenza(31). Il giudice di legittimi tà, oltre a reputare integrato il reato di cui all’art. 570 c.p., ha rammentato che gli accordi fra genitori a margine del control lo giudiziale (anche in ordine al mantenimento) non possono spingersi sino a compromettere l’interesse morale e materia le della prole. Per ciò che qui interessa, il caso evidenzia, an cora una volta, lo snodo critico dall’autonomia privata (impropriamente o illecitamente esercitata) al controllo del giudice. Ancora, sempre per ciò che qui interessa, il sistema mostra di avere strumenti a più titolo idonei ad arginare la disponibilità privata, segnando ancora una volta nell’interesse del minore il confine invalicabile(32). Questo sguardo sulla conflittualità e sulla non conformità all’interesse del minore consente di aprire alcuni spazi di riflessione.
Il primo di questi attiene alle scelte unilaterali assunte senza accordo preventivo: così è per le ipotesi di trasferimenti di residenza non concordati(33) e non giustificati da ragioni oggettive e meritevoli di lavoro o di scelte di vita fondamentali(34); il caso delle spese straordinarie non concordate, che divengo no così irripetibili(35); le fattispecie che rappresentano interruzioni immotivate della relazione con i parenti di un ramo genitoriale(36) o con l’altro genitore(37); ancora, la mancata indica zione del periodo di ferie nei termini accordati(38). Sono casi nei quali, è evidente, non si discorre di negoziabilità e di limi ti, bensì di violazione del principio dell’accordo, di (potenzia li) abusi della funzione genitoriale e di strumenti attivabili per contenerli o eventualmente valutarne la compatibilità all’interesse della prole mediante il ricorso al giudice. Un secondo ambito di considerazioni attiene all’opzione del giudice verso affidamenti non condivisi: ciò riguarda non tan to e non solo l’ambito, ampiamente studiato, dell’affidamento esclusivo, in virtù del quale la responsabilità è esercitata in via esclusiva da un genitore, ma che vede – soprattutto – il li mite della disponibilità unilaterale arrestarsi alle condizioni de terminate dal giudice, entro il confine delle decisioni di maggio re interesse da assumersi congiuntamente e del diritto-dove re di vigilare e di ricorso in caso di decisioni pregiudizievoli(39). Più d’interesse è piuttosto l’affido così detto super esclusivo o rinforzato, che consente forme autoritative ancor più penetranti e, di qui, spazi di disponibilità unilaterale ulteriormente più ampi, anche senza provvedimenti di cui all’art. 330 c.c.(40); magari anche solo anche per mero disinteresse dell’altro genitore(41) o per la sua assenza sistematica(42). Con questa forma di affidamento, il giudice si spinge sino a limitare l’esercizio delle funzioni del genitore non affidatario, escludendolo an che dalle scelte di maggior interesse – ad esempio quelle in materia di rilascio del passaporto o anche di salute, come di mostrato dalle numerose pronunce nel periodo Covid(43) – allocandole al solo potere dell’affidatario, residuando all’altro solo il potere di vigilanza e di accesso al giudice. Se vogliamo ancor più significativo, nel senso qui scelto, è an cora l’affido a terzi o al Servizio sociale territorialmente competente(44). In questo caso, dato il collocamento che può re stare a un genitore o che può essere intra o extrafamiliare(45), le funzioni sono attribuite a soggetti terzi o a un ente pubblico, con la necessità, come espresso (impropriamente per la sede) dal nuovo art. 5-bis, l.ad., di delineare poteri attribuiti al s.s. affidatario e al curatore e quelli residuati ai genitori(46). Questo profilo è di particolare interesse perché, come è no to, non si tratta solo di modalità di esercizio allocate a terzi, sovente soggetti pubblici e comunque giuridicamente titola ti: non esclusivamente in questo caso, ma soprattutto nell’affido ai Servizi sociali, accanto a questa peculiare modalità di esercizio delle funzioni, si affiancano monitoraggi e sostegni alla genitorialità, la nomina di tutore (se necessitato dalla de cadenza) di curatori, di coordinatori genitoriali, di figure nuove come quella dell’assistente materno(47). Tutto ciò si delinea in un quadro composito e articolato, nel quale si prospetta quasi una forma di affidamento ai servizi sociali che è delle famiglie più che dei minori – o solamente dei minori coinvolti(48). Le forme di affido, soprattutto l’ultimo, consentono alcune osservazioni, con le quali chiudere la questione della crisi ed apri re all’ambito della patologia, imponendo di considerare oltre il margine del consolidato quadro (del consenso/accordo dei genitori, dell’interesse del minore del controllo di meritevolezza del giudice), e di evidenziare nell’insieme significativi spazi di indisponibilità che i principi sottraggono alla autonomia di uno o di entrambi i genitori e alla negoziabilità dei diritti, e che si rappresentano in forma di potere autoritativo al giudice, nel lo spirito del perseguimento dell’interesse della prole minore. Il controllo del giudice si colora così di una pervasività ulteriore che consente di comprimere in maniera consistente non solo il modo dell’esercizio, ma anche il contenuto della responsabilità e soprattutto della negoziabilità dei diritti dei fi gli minori, che è interamente ascritto a terzi: frequentazioni dei genitori limitate con visite facilitanti, visite dei parenti in spazi neutri, scelte in materia scolastica o religiosa opera te dal Servizio sociale, trattamenti sanitari allocati alla scelta del curatore. Tutto va nel medesimo senso di una sorta di prolungamento della pervasività autoritativa del giudice in uno spazio che può andare ben oltre il processo (ne è prova il nuovo curatore di cui all’art. 473-bis 7), riducendo fino ad annullare l’autonomia familiare e genitoriale e la disponibilità circa i diritti dei minori e, soprattutto, rendendo ormai labile il confine fra cri si e patologia.
4. La patologia genitoriale e spazi inusuali di senso
Questo quadro composito può essere infine arricchito, guardando ad uno spazio meno usato, quanto meno nei termini de gli accordi su della negoziabilità, per osservare l’ambito della patologia della relazione genitoriale, percorrendo le medesi me direttrici del consenso/accordo dei genitori, dell’interesse del minore e del controllo del giudice, ma dentro un paradigma che tradizionalmente riconducibile all’area del diritto minorile (più che della crisi familiare) e del tribunale per i minorenni (più che dell’ordinario). Ovviamente, in questo contesto, lo spazio autoritativo del controllo di meritevolezza, in uno con la sottrazione di margi ni di disponibilità ai genitori, è molto evidente, vuoi per il pre giudizio attuale o potenziale per il minore, vuoi per la presenza di opportuni meccanismi normativi volti a rafforzare il con trollo del giudice: militano in questo senso sia le varie ipotesi di segnalazioni(49), sia la stessa presenza del pubblico mini stero minorile, da sempre contraddistinto da funzioni e da un ruolo affatto peculiare e prezioso per la sua potenziale elasticità(50); non va dimenticato, nello stesso senso, la nuova o rin novata figura del curatore speciale del minore, che intervie ne in casi tipici molto evidenti nel senso a cui si sta alludendo, come anche del curatore “sostanziale” dell’art. 473-bis 7. Questo, mutatis mutandis, non si discosta dall’andamento sin qui seguito. È interessante, piuttosto, riscoprire margini di negoziabilità in contesti tradizionalmente connotati da una certa retorica del la patologia e da un’acuta pregiudizialità: esprimono questo tratto le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 9 della di sciplina adottiva, le quali, come è noto, delineando l’affido in formale, ovvero l’affido di fatto a terzi, consentono un significativo margine di negoziabilità circa la dismissione dell’esercizio delle funzioni genitoriali a terzi, benché limitatamente contenuta in margini di tempo e sostenuta con strumenti sanzionatori a carico delle parti coinvolte(51). La norma è interessante, perché permette di affidare la prole a terzi, attraverso accordi che, nel caso dell’art. 9, rimangono contenuti in una informalità fattuale, nondimeno temporalmente definita(52).
Ciò interroga, più in generale, su questi margini di disponibilità e di negoziabilità, che sono dell’esercizio della funzione: esercizio che però è svuotato interamente a favore di terzi estranei; e disponibilità che, quindi, è del contenuto della funzione, ovvero dei diritti dei minori. In questa prospettiva, invero, non deve ingannare l’idea che l’affidamento di fatto sia ipotesi eccezionale o emergenziale, contenuta nei termini anzi detti: e ciò non solamente per ché la concretezza delle fattispecie ci ha già posto di fronte a istituti come la kafalah(53) e ulteriori ipotesi ancor meno forma li, che sono espressione di ordinamenti altri, i quali conosco no forme di condivisione e di allocazione delle funzioni genitoriali fuori dai confini tipici, segnati dal controllo del giudice, dall’accertamento della situazione abbandonica, dalla statui zione giudiziale. Ne sono un triste esempio, l’ingresso in Italia dei minori stranieri ucraini, affidati di fatto a persone terze ed estranee al nucleo familiare, per sfuggire al conflitto in atto(54). Va detto anche, e soprattutto, che il nostro stesso ordina mento ha scelto, in certa misura, di riconoscere e dare prescrittività a queste forme destrutturate di affidamento informale: come è noto, infatti, art. 10 della legge n. 47 del 2017, in tema di minori stranieri non accompagnati, accorda il diritto a ottenere un permesso di soggiorno, detto per motivi familiari, a favore per minori affidati, anche di fatto, ai sensi proprio del comma 4, art. 9, l.ad., con ciò esprimendo una evidente dimensione prescrittiva dell’affidamento informale, che si esplicita nella sua capacità a sostanziare e radicare la presenza legittima sul territorio di accoglienza dei minori stranieri soli (e poi ricongiunti in loco con soggetti con i quali vi era già o si è creato un legame significativo)(55). Più in generale, va detto, proprio il tema dell’adozione e degli affidamenti temporanei mostra un grado di negoziabilità mol to più pronunciato di quello che solitamente si è soliti pensa re, certamente mediato dal controllo del giudice, ma in ogni caso interessante. I dibattiti recenti in tema di adozione offrono un andamento nuovo con cui pensare ai legami genito riali e alla loro disponibilità(56). I genitori possono acconsentire al progetto dei servizi sociali di affidamento consensuale, che il giudice tutelare si limita a rendere esecutivo, vagliandone il contenuto formale. Si tratta di uno strumento ampiamente utilizzato, anche senza il preventivo accesso al servizio territorialmente competente, dai cittadini stranieri al fine di ottenere poi un permesso di soggiorno (per sé o per il minore) così stabilizzando proprio forme di affidamento di fatto, originate da situazioni eterogenee. Anche in tema di adozione si attesta questo peculiare andamento indicato: lo dimostrano il caso del genitore biologico che acconsente alla privazione della propria responsabilità genitoriale, dismettendola, nelle ipotesi di adozione di cui all’art. 44 lett b): è celebre caso nel quale il padre biologico giustifica e, si può dire, sostanzia questo consenso a favore del genitore sociale sulla base dell’incapacità a sostenere il mantenimento della figlia minore(57). Lo dimostrano altresì la percorribilità di forme adottive “miti”, con il ricorso all’art. 44, lett. d) o anche a), che si rappresetano in una certa condivisione fra giudice, servizi sociali, fa miglia adottiva e biologica, per garantire e strutturare certa mente il diritto alla continuità affettiva con gli affidatari, ma anche per mantenere la relazione fattuale con il contesto fa miliare di origine. Lo attesta, infine, anche l’approdo formale alle adozioni pie ne ma aperte, confermato dalla recente pronuncia della Cor te costituzionale, la quale, pur dichiarando in parte inammissibile, in parte non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, terzo comma, l.ad., ha nondimeno avallato la prassi in atto da tempo e da parte di molti tribunali minori li, relativa alla praticabilità delle adozioni aperte(58). Ciò svela questa forma adottiva riguarda non solo, quindi, il fatto che l’interruzione aprioristica dei rapporti affettivi con la famiglia di origine è in contrasto con il principio del preminente interesse del minore; la fattispecie consente anche di considera re, in contro luce, la possibilità di disporre, in qualche modo, della relazione genitoriale/parentale e, più in generale, del le game formale al fine di mantenere intatta la dimensione fattuale-affettiva, se pur in via mediata dal controllo del giudice: ad esempio mediante la rinuncia dei parenti a impugnare le sentenze della procedura adottiva.
5. Conclusioni
Questo flusso magmatico di esperienze, riflessioni, dibattiti delle scienze psico-pedagogiche, ci rappresenta un mondo, quello dei legami genitoriali e del modo di pensarli, di viverli e di disporne che si sta modellando in forme certamente me no strutturate, più fluide, adattabili(59). Sullo sfondo si scorgono alcune linee di senso. Per un verso, pare potersi affermare che questo tema stia gradualmente andando a caratterizzarsi per una certa sottrazione di disponibilità e da forme varie di autoritatività e di controllo (affidi ai servizi sociali) anche per il tramite di soggetti terzi (curatori speciali e sostanziali, coordinatori genitoriali, esperti…), in ragione di una diffusa inadeguatezza genitoriale(60).
E se il senso dell’autorità giudiziale è una dimensione a tutti nota e confortevole, ciò che appare forse inedito è il consolidarsi di queste nuove le figure di soggetti privati, che, a di verso titolo, concorrono alla dimensione autoritativa pubblica a favore di soggetti terzi i quali, da un lato, avocano a lo ro poteri ascritti ai genitori, privandoli di margini di negoziabilità; dall’altro, anche qui a vario titolo, sono tenuti a riferire al giudice (del merito o in punto di vigilanza), ancorché come rappresentanti del minore, dimostrando una certa persistenza della pervasività autoritativa mediata da privati. Il tutto avviene in una prospettiva che pare potersi estendere ben oltre la cornice del processo. Per altro verso, complici anche alcuni indirizzi della recente Riforma Cartabia, la distanza fra crisi e patologia dei rapporti genitoriali pare si stia facendo più sottile e, quasi ancora, che la crisi si stia rappresentando sempre più patologica e che, per converso, l’area tradizionale della patologia minorile mostri una accesa vivacità, soprattutto giurisprudenziale, nei termini dei contenuti e dei modi di esercizio dei diritti dei minori. Le ragioni di questo peculiare andamento sono probabilmente diverse ed eterogenee. Forse la popolazione interessata dalla patologia minorile, che e ̀ spesso un’antropologia caratterizzata da povertà sociale, economica, di reti: sono famiglie spesso del tutto disinteressate alle crisi separative, a volte assenti o in contesti di forte soggezione; sovente sono famiglie straniere, soggiogate da una disciplina sull’immigrazione che non le aiuta. Così come non aiuta la disciplina originaria dell’adozione, che ancora non è stata ripensata rispetto a un mondo profondamente cambiato e che ci mostra, ormai radicate e diffuse, famiglie affidatarie in continuità affettiva, che però non hanno una piena legittimazione a partecipare alla procedura adottiva già instaurata per la dichiarazione dello sta to di adottabilità. Non trovano ancora un compiuto e definitivo assetto normativo neppure le famiglie omogenitoriali, spesso avviluppate in retoriche punitive che non giovano alla stabilità dei legami affettivi dei minori; come anche quelle allargate-ricomposte, che meriterebbero ben altro della soluzione, anacronistica e deputata ad altre funzioni, dell’art. 44 lett. b), e quelle delle famiglie straniere, le cui sorti dipendono dal succedersi di go verni che periodicamente sentono di dover imprimere al con testo la propria impronta ideologica, con modalità e frequenza che, ancora, non sembrano trovare tregua. È in questo stesso mondo che siamo chiamati a riflettere sulle nuove sfide che stressano le strutture formali del diritto e interrogano i principi su cui si sono fondate quelle stesse strutture: situazioni esistenziali, accordi e limiti alla negoziabilità, interesse del minore, autodeterminazione, controllo di meritevolezza e poteri autoritativi del giudice e di terzi. Dove, per tanto, si debba porre il confine fra disponibilità e indisponibilità delle situazioni esistenziali dei minori potrebbe trovare una risposta molto semplice e nella sua semplicità evidenzia re tutta la sua inutilità
NOTE
* Contributo pubblicato previo parere favorevole, con modalità anonima, di un esperto esterno al Comitato scientifico. ** Il lavoro propone, rielaborata, la relazione tenuta al Forum nazionale di Ondif - Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, “Diritti, autonomia privata e processo nella relazioni familiari”, Verona, 20-21 ottobre 2023. Nella vastissima letteratura sul tema, v. A.C. Pelosi, La patria potestà, Milano, 1964, 403). In prospettiva storica antecedente alla prima riforma codicistica, M. Dogliotti, La potestà dei genitori e l’autonomia del minore, in Tratt. dir. civ. e comm. Cicu e Messineo, diretto da L. Mengoni, Milano, 2007, 7 ss.; v. anche A. BucciAnte, La potestà dei genitori, la tutela e l’emancipa zione, in Tratt. di dir. priv. Rescigno, 4, Torino, 1982, 597; A. e M. FinocchiAro, Diritto di famiglia, II, 1984, 2179 ss. Sull’impianto precedente alla Riforma del 1975, A.C. Pelosi, La patria potestà, cit., 402 ss. e 414 ss.; anche P. Vercel lone, Gli aspetti personali della potestà dei genitori, in Tratt. dir. fam. Zatti, II, Milano, 2012, 1297 ss.; A.C. Moro, voce Minorenni (Tribunale per i), in Enc. dir., XXVI, Milano, 1976, 567; G. lA grecA, Tribunale per i minorenni, in Nov. Dig. it., XIX, Torino 1968, 697; nonché in App., VII, Torino, 1987, 453. Sulla riforma come occasione perduta, M. Dogliotti, Dalla patria potestà alla potestà dei genitori: un’occasione perduta?, in Giur. mer., 1978, I, 86 ss. Si veda anche F. giArDinA, I rapporti personali tra genitori e figli alla luce del nuovo diritto di famiglia, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1977, 1352. F. ruscello, La potestà dei genitori. Rapporti personali, in Il Codice Civile. Commentario fondato da P. schlesinger e diretto da F.D. Busnelli, Milano, 2006, spec. 82
2 Sulla visione costituzionale connessa a detta evoluzione, M. Bessone, Rapporti etico-sociali, sub artt. 30-31, in Commentario della Costituzione, a cura di G. BrAncA, Bologna-Roma, 1976, part. 86 ss.; P. ZAtti, Rapporto educa tivo e intervento del giudice, in L’autonomia dei minori tra famiglia e società, a cura di M. De cristoFAro e A. BelVeDere, Milano, 1980, 185 ss.; G. Furgiuele, Libertà e famiglia, Milano 1979, 64 ss.; P. stAnZione, Diritti fondamentali dei minori e potestà dei genitori, in Rass. dir. civ., 1980, 451; A. trABucchi, Il “vero interesse del minore” e i diritti di chi ha l’obbligo di educare, in Riv. dir. civ., 1988, I, 717; M. Dogliotti, La potestà dei genitori e l’autonomia del minore, cit., 93 ss.; iD., Sul concetto di diritto minorile: autonomia, favor minoris, principi costituzionali, in Dir. fam. pers., 1977, 934; A. BucciAnte, voce Potestà dei genitori, in Enc. dir., XXXIV, Milano, 1985, 790; F.D. Busnelli, Capacità e incapacità di agire del minore, in Dir. fam. pers. 1982, 54 ss.
3 Trib. Gorizia, 6 settembre 2023, consultabile al link https://www.osserva toriofamiglia.it/contenuti/17517928.
4 Trib. Bari, 5 ottobre 2023, al link https://www.osservatoriofamiglia.it/ contenuti/17518024.
5 Sulla visione sempre più “paidocentrica” dei rapporti familiari, v., in parti colare, A. PAlAZZo, La filiazione, in Tratt. dir. civ. e comm. già diretto da A. cicu e F. Messineo e continuato da L. Mengoni, Milano, 2007, 541 ss.), visione che, per un verso, tenta di incidere su una realtà tuttora fondata su un rapporto asimmetrico e, per lo più, innestato in un contesto adultocentrico, per un altro verso, con sempre maggiore convinzione continua a “picconare” l’iniziale de nuncia di chi, all’indomani dell’emanazione della riforma del diritto di famiglia, rimarcava l’occasione persa dal legislatore per scrivere il de liberis liberandi; si veda anche P. stAnZione, Diritti fondamentali dei minori e potestà dei genitori, in Rass. dir. civ., 1980, 451 s.; e M. PArADiso, Potestà dei genitori, abuso e “inte resse morale e materiale della prole”, in Riv. dir. civ., 2008, I, 207
6 Un interesse, quello del minore, che è riconducibile alla sfera dell’ordine pubblico: v. A.C. Moro, Minorenni (tribunale per i), in Enc. dir., XXVI, Milano, 1976, 567; F. DAnoVi, Il giusto processo minorile nella giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, in http://www.ca.milano. giustizia.it/allegato_corsi.aspx?File_id_allegato=736, 3, dove in nota ulte riori riferimenti. V., anche, più di recente, P. Vercellone, Il controllo giudiziario sull’esercizio della potestà, cit., 1303. Da ultimo, sull’interesse del minore v. g. sicchiero, La nozione di interesse del minore, in Fam. e dir., 2015, 72 ss., dove ulteriori indicazioni.
7 Così App. Brescia, 12 settembre 2023, al link https://www.osservatorio famiglia.it/contenuti/17517935.
8 Sulla meritevolezza di tutela della famiglia v., per tutti, P. Perlingieri, Il di ritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti3, Napoli, 2016, 919 ss., dove anche ampi riferimenti.
9 Su questo specifico aspetto e sull’intangibilità della sfera privata in assen za di comprovato pregiudizio, v. proprio Cass. civ., 4 agosto 2023, n. 23802, consultabile al link https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17517764.
10 L. FerrAjoli, I diritti fondamentali dei bambini, in http://www.minoriefami glia.it/download/catania-2011-ferrajoli.PDF, 2, che “va affermata, più che mai nel diritto minorile, il primato dei diritti fondamentali costituzionalmente sta biliti. Giacché tali diritti sono sempre le leggi del più debole, stipulate contro la legge del più forte che inevitabilmente prevale tutte le volte che essi manchino o siano ineffettivi. E i bambini, più di chiunque altro, sono i soggetti deboli per antonomasia, destinati a soccombere in quello stato di natura nel quale può consistere il loro mondo, se abbandonato alla sola logica della forza e dei poteri domestici”. Sul controllo di meritevolezza al quale deve essere sottoposta la fa miglia v., invece, P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti3, cit., 926 ss., dove ulteriori riferimenti.
11 Così Trib. Lecco, 13 maggio 2023, al link https://www.osservatoriofami glia.it/contenuti/17513902; e Trib. Trento, 7 settembre 2023, consultabile al link https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17517984.
12 Il richiamo all’intervento del giudice ai sensi dell’art. 316 c.c. è del d.lgs. n. 36 del 2021 in tema di tesseramento sportivo dei minori.
13 App. Milano, 6 novembre 2023, al link https://www.osservatoriofamiglia. it/contenuti/17518155; v anche Trib. Cremona, 11 settembre 2023, al link ht tps://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17517925/individuazione-del-ti po-di-istituto-scolastico-e-disaccordo.html; Trib. Treviso, 2 luglio 2019, al link https://www.avvocatipersonefamiglie.it/media/9341568799060.pdf.
14 Corte cost., 31 maggio 2022, n. 131, commentata da E. Al MureDen, Co gnome e identità personale nella complessità dei rapporti familiari, in Fam. dir., 2022, 871.
15 P. ZAtti, Rapporto educativo e intervento del giudice, in M. De cristoFAro e A. BelVeDere (a cura di), L’autonomia dei minori tra famiglia e società, Milano, 1980, 189 – “una stretta relazione unisce la tutela del minore ai limiti della potestà parentale e quindi all’intervento del giudice; in tal modo, ogni nuova affermazione di libertà, privatezza, capacità del minore può essere tradotta in un’altra, che restringe il potere dei genitori, può risolversi, in definitiva, nella previsione di un più incisivo impiego di quegli strumenti di controllo giudiziale che il codice civile disciplina nel titolo ‘Della potestà dei genitori’”.
16 Cass. civ., 4 luglio 2023, n. 18785, consultabile al link https://onele gale.wolterskluwer.it/document/cass-civ-sez-i-ord-data-ud-11-05-2023 04-07-2023-n-18785/10SE0002728532; Cass. civ., 11 gennaio 2022, n. 663, al link https://images.go.wolterskluwer.com/Web/WoltersKluwer/% 7Bedacb7a5-d613-4c67-9d78-1cf95ebc44ee%7D_cassazione-civile-or dinanza-n-663-2022.pdf?_ga=2.46259488.646758506.1701100578 557437792.1701100577; così anche Cass. civ., 22 febbraio 2022, n. 22577, al link https://onelegale.wolterskluwer.it/document/cass-civ-sez-vi-1-ord data-ud-01-12-2021-22-02-2022-n-5777/10SE0002492761.
17 M. giorgiAnni, Il controllo sull’esercizio della potestà dei genitori, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1979, 1179 ss.; iD., Della potestà dei genitori, in Commen tario al diritto italiano della famiglia diretto da G. ciAn, G. oPPo e A. trABucchi, IV, Padova, 1992, 325; l. Ferri, Della potestà dei genitori, art. 315-342, in Comm. del cod. civ. Scialoja e Branca, a cura di F. gAlgAno, Libro Primo, Delle persone e della famiglia, Bologna-Roma, 1988, 31. V anche Cass. civ., 5 giugno 2023, n. 15693, consultabile al link https://www.osservatoriofamiglia. it/contenuti/17513788; anche Cass. civ., 18 settembre 2023, n. 26697, consultabile al link https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17517938.
18 Così Trib. Bergamo, 10 ottobre 2023, consultabile al link https://www. osservatoriofamiglia.it/contenuti/17518020.
19 Trib. Benevento, 24 ottobre 2023, al link https://www.osservatoriofami glia.it/contenuti/17518113.
20 V., però, l’ipotesi di un provvedimento di affidamento condiviso, dove le deci sioni sulla salute sono assegnate ad un solo genitore: così Trib. Genova, 11 set tembre 2023, al link https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17518182/ affidamento-condiviso-ma-decisioni-sulla-salute-assegnate-ad.html.
21 P. Vercellone, Il controllo giudiziario sull’esercizio della potestà, in G. col lurA, L. lenti e M. MAntoVAni (a cura di), La filiazione2, in Trattato di diritto di famiglia diretto da P. ZAtti, II, Milano, 2012, 1307.
22 Cass. civ., 14 settembre 2018, n. 21916, al link https://www.avvocatiper sonefamiglie.it/notizie/responsabilita-genitoriale-e-rapporti-tra-genitori-fi gli/il-giudice-non-puo-prescindere-dallosservazione-e-dallascolto-del-mino re-anche-quando-e-chiamato-a-valutare-la-miglior-scelta-per-la-sua-educa zione-religiosa/.
23 In tema di assegnazione della casa familiare e interesse del minore, v. Cass. civ., 11 luglio 2023, n. 19602, consultabile al link https://www.osser vatoriofamiglia.it/contenuti/17517675. 24 Parla di affido a lunga distanza Trib. Udine, 23 novembre 2023, al link https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17518292.
25 Cass. pen. 3 ottobre 2023, n. 40040, al link https://www.osservatoriofa miglia.it/contenuti/17518010, che vieta i colloqui nel caso specifico, ammettendoli però in via di principio
26 Ne parla, incidenter tantum, anche Trib. Chieti, 4 agosto, 2023, al link https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17517838.
27 App. Firenze, 18 novembre 2022, consultabile al link https://www. osservatoriofamiglia.it/contenuti/17512897/melius-re-perpensa-autorizza to-il-trasferimento-del-minore-c.html.
28 Trib. Roma, 1° settembre 2020, consultabile al link https://studiodonne. it/wp-content/uploads/2020/09/20200901102852.pdf.
29 Di recente, Trib. Como, 13 luglio 2023, consultabile al link https://www. osservatoriofamiglia.it/contenuti/17517664. In tema di scelte scolastiche, per via dell’art. 709-ter c.p.c., Cass. civ., 19 settembre 2023, n. 26820, con sultabile al link https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17517910.
30 In letteratura, g. sergio, Il giudice ed il rapporto educativo del minore in certezze ed oscillazioni della giurisprudenza, in Giur. it., 1984, IV, c. 264. Sotto altro verso, sottolinea che di fronte al ciclico alternarsi delle differenti opzioni sul ruolo del giudice all’interno della famiglia – ora presen tato quale “demiur go risolutore della conflittualità domestica” ora “demonizzato quale agente di inammissibili intrusioni nella sfera intima della famiglia” – si può correre il rischio di scandire “le fasi di quella che potrebbe definirsi la storia della ‘simpatia pubblica’ nei confronti del giudice in famiglia”, e. roPPo, Ruolo del giudice nei rapporti familiari ed interesse minorile, in Dir. fam. e pers., 1982, 284, dove anche la precisazione che “Il rischio è, fondamentalmente, quello di cadere negli apriorismi ideologici proprio in una materia che, al contrario, richiede in massimo grado una laica rinuncia ad ogni pregiudiziale ideologica, in favore di un atteggiamento quanto più possibile concreto ed articolato”.
31 Cass. pen., 11 luglio 2023, n. 30150, consultabile al link https:// i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Onli ne/_Oggetti_Embedded/Documenti/2023/07/12/30150.pdf.
32 F. ruscello, La potestà dei genitori. Rapporti personali2, in Il Codice Civile. Commentario fondato da P. schlesinger e diretto da F.D. Busnelli, Milano, 2006, 180.
33 V. App. Bologna, 7 febbraio 2023, al link https://www.osservatoriofami glia.it/contenuti/17517864.
34 Trib. Genova, 13 settembre 2023, consultabile al link https://www.os servatoriofamiglia.it/contenuti/17517918.
35 Cass. civ., 12 gennaio 2023, n. 793, al link https://www.altalex.com/do cuments/news/2023/04/04/spese-straordinarie-figli-nessun-rimborso-sen za-previo-accordo.
36 Laddove, però, si veda Cass. civ. 14 luglio 2023, n. 20255, al link https:// www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17517385.
37 Così Trib. Verona, 1° giugno 2023, al link https://www.osservatoriofami glia.it/contenuti/17513800.
38 Trib. Chieti, 21 luglio 2023, consultabile al link https://www.osservato riofamiglia.it/contenuti/17517737.
39 Così Cass. civ., 4 luglio 2023, n. 188828, al link https://www.osservato riofamiglia.it/contenuti/17513935.
40 Così espressamente Cass. civ., 3 maggio 2023, n. 11595, consultabile al link https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17513792.
41 Trib. Oristano, 25 luglio 2023, consultabile al link https://www.osserva toriofamiglia.it/contenuti/17517822.
42 Così Trib. Trapani, 4 gennaio 2023, consultabile al link https://www. osservatoriofamiglia.it/contenuti/17513549/affidamento-superesclusivo-al la-madre-se-il-padre-e-assente.html. Il disinteresse sistematico, peraltro, può condurre anche alla decadenza, secondo la pronuncia del Trb. Min. Genvoa, 23 maggio 2023, al link https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17513765.
43 Cass. civ., 18 settembre 2023, n. 26792, al link https://www.osservato riofamiglia.it/contenuti/17517904
44 V. la rassegna normativa svolta da Cass. civ., 21 novembre 2023 n. 32290, al link https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17518224/ minori-la-cassazione-ripercorre-la-legislazione-tema-di-affi.html.
45 Trib. Roma, 26 luglio 2023, al link https://www.osservatoriofamiglia.it/ contenuti/17517940; Cass. civ., 27 ottobre 2023, n. 29814, al link https:// www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17518120.
46 V. Trib. min. Genova, 23 maggio 2023, al link https://www.osservatorio famiglia.it/contenuti/17513762; Trib. Ancona, 4 novembre 2022, consultabi le al link https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17518101.
47 Trib. Bari, 7 agosto 2023, al link https://www.osservatoriofamiglia.it/ contenuti/17517766. 48 In letteratura, P. ZAtti, Rapporto educativo e intervento del giudice, cit., 194; recentemente, fra le righe, si pronuncia così Trib. Verona, 20 luglio 2023, al link https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/1751; poi lo stesso giudice, nella pronuncia del Trib. Verona, 25 ottobre 2023, al link https:// www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17518105; v. anche Trib. Bari, 7 ago sto 2023, al link https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17517841.
49 V. a titolo d’esempio, A.c. Moro, Manuale di diritto minorile, a cura di L. FADigA, Bologna-Roma, 2012, 80.
50 V., benché in ottica narrativa, https://www.giustiziainsieme.it/it/mi nori-e-famiglia/2878-i-miei-otto-anni-nella-giustizia-minorile-di-alessan dro-clemente.
51 F. ruscello, La potestà dei genitori. I controlli, in Il Codice Civile. Commen tario fondato da P. schlesinger e diretto da F.D. Busnelli, Milano, 2016, 29 ss. 52 Per le questioni di seguito affrontate, si consenta di rinviare al mio A. corDiAno, Prime riflessioni sulle nuove disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati, in Nuova giur. civ. comm., 2017, 1299 ss.
53 G. Perlingieri, Ragionevolezza e bilanciamento nell’interpretazione recen te della Corte costituzionale, in Riv. dir. civ., 2018, 716.
54 A. corDiAno, B. rigotti, Minori stranieri accompagnati di fatto e percorsi di accoglienza: il caso dei minori ucraini, in Fam. dir., 2022, 1 ss.
55 A. corDiAno, “The best interest of unaccompanied foreign child” e gli istituti di diritto minorile: un caso di convergenze (quasi) parallele, in Diritto succ. fam., 2018, 409 ss.
56 P. MoroZZo DellA roccA, Dell’affidamento del minore, in Commentario del codice civile diretto da E. Gabrielli, 2, Della famiglia a cura di L. Balestra, Torino, 2010, 21.
57 V. G. FerrAnDo, Adozione in casi particolari e pluralità di rapporti paren tali, in Fam. dir., 2022, 1115, in nota a Cass. civ., 5 aprile 2022, n. 10989.
58 Sull’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, v. Cass. civ., 5 gennaio 2023, n. 230, annotata da M. riZZuti, Dall’adozione mite ad un’ado zione piena ma aperta?, in Fam. dir., 2023, 397. V. Corte cost., 5 luglio 2023, n. 183, consultabile al link https://www.cortecostituzionale.it/actionSche daPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2023:183.
59 P. ZAtti, Familia, familiae. Declinazioni di un’idea. I. La privatizzazione del diritto di famiglia, in Familia, 2002, 9 ss. ma spec. 28 ss.; e F. ruscello, Dal patriarcato al rapporto omosessuale: dove va la famiglia?, in Rass. dir. civ., 2002, 516 s.
60 Trib. Bari, 7 agosto 2023, al link https://www.osservatoriofamiglia.it/ contenuti/17517841, già cit. in precedenza; v. anche Trib. Pavia, 30 ottobre 2023, al link https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17518299