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Legge 17 maggio 2024, n. 70 - “Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo"

La Camera ha approvato in via definitiva, all’unanimità, le nuove norme contenute nella Legge 17 maggio 2024, n. 70 dal titolo “Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo”.

Venerdì, 7 Giugno 2024
Legislazione | Minori
Legge 17 maggio 2024, n. 70 -“Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo”. Legge 17 maggio 2024, n. 70 -“Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo”.

La Camera ha approvato in via definitiva, all’unanimità, le nuove norme contenute nella Legge 17 maggio 2024, n. 70 dal titolo “Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo”.

La legge è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2024 ed entrerà in vigore il 14 giugno 2024.

L’art. 1 della nuova Legge apporta delle modifiche importanti alla legge 29 maggio 2017, n. 71, includendo altresì, la definizione di bullismo.

a) all'articolo 1:

1)  il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La presente legge è volta a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l'attuazione degli interventi, senza distinzione di età, nell'ambito delle istituzioni scolastiche, delle organizzazioni degli enti locali, sportive e del Terzo settore che svolgono attività educative, anche non formali, e nei riguardi dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, cui incombe l'obbligo di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l'uso»;
2)  dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini della presente legge, per “bullismo” si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni».”

editor: Cianciolo Valeria