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Tempi difficili per la Costituzione. Gli smarrimenti dei costituzionalisti di Gustavo Zagrebelsky

In questo piccolo libro, l’amara riflessione compiuta dal Professor Gustavo Zagrebelski compendia i pensieri di quei tanti che vedono la Costituzione come qualcosa di perduto.
Dove sono i diritti e cosa fanno i costituzionalisti?
Valeria Cianciolo

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In questo piccolo libro, l’amara riflessione compiuta dal Professor Gustavo Zagrebelski compendia i pensieri di quei tanti che vedono la Costituzione come qualcosa di perduto.
Dove sono i diritti e cosa fanno i costituzionalisti?
L’attuale Costituzione Italiana nasce dal consenso espresso dagli italiani con il referendum del 1946 prima e con la costituente poi.
Occorre però ricordare la centralità che la nostra Carta ricopre come fonte principale del diritto nel nostro paese, profilo questo che pare essere dimenticato se non da tutti, certamente da tanti. Il tema rimanda al mantenimento delle promesse della democrazia e dell’efficienza della decisione politica.
A fronte delle paure emergenti, sapientemente alimentate anche dalla politica, si assiste ad uno scenario inquietante poiché è sempre più evidente e marcata l’idea che modelli di governo autoritari rispondano meglio al malcontento, facendo diventare le garanzie costituzionali secondarie e anche sacrificabili.
Quale l’efficacia normativa e l’applicabilità diretta delle norme di principio nella concretezza delle relazioni sociali, si chiede l’autore che, per meglio spiegare questo profilo, richiama il tema del fine vita: “…Eluana Englaro, vicenda che può essere assunta come immagine iconica di tante altre che si sono proposte, si propongono e si riproporranno circa l’efficacia diretta della Costituzione nel plasmare i diritti fondamentali, nell’assenza di legislazione adeguata. I costituzionalisti sono stati concordi nel considerare la forza dei principi costituzionali, e di quali principi, in tante drammatiche vicende che riguardano la vita e la morte in tanti loro aspetti?”
L’auspicio, contenuto nell’ordinanza della Corte Costituzionale n. 207 del 2018, pure ribadito nella successiva sentenza n. 242 del 2019, «che la materia formi oggetto di sollecita e compiuta disciplina da parte del legislatore conformemente ai principi precedentemente enunciati», costituisce evidente conferma della presenza, per le questioni che attengono all’esercizio dell’autonomia individuale, di una riserva di legge statale che riduce sensibilmente i margini di competenza della legge regionale. I «delicati bilanciamenti» cui conduce la decisione da assumere in presenza di una richiesta di assistenza suicidaria, gravida di «pericoli per la vita di persone in situazione di vulnerabilità», non potrebbero, per la stessa Corte Costituzionale, «in linea di principio», che essere affidati al Parlamento «sulla base di scelte discrezionali».
Come gli altri diritti sociali, il fine vita sconta la questione della difficile effettività: le norme costituzionali si collocano “all’origine” della catena normativa, ciò che implica innumerevoli passaggi prima di arrivare a produrre un impatto sulla realtà perchè deve intervenire la politica. Come pure, i giudici, specialmente le giurisdizioni costituzionali, possono essere chiamati ad intervenire anche in assenza di decisioni politiche, al fine di porre rimedio a omissioni del legislatore, attraverso la diretta applicazione dei principi costituzionali. Ma possono.
Tra le altre questioni aperte c’è l’istruzione e l’interpretazione del riferimento, nel comma 3 dell’art. 34 Cost., ai capaci e meritevoli: soltanto gli studenti eccellenti privi di mezzi hanno diritto di proseguire gli studi? Doveroso cercare una interpretazione costituzionalmente sostenibile del merito. Ma sull’interpretazione del testo costituzionale, restano questioni aperte, che continuano a riproporsi nelle scelte politiche e nell’alternarsi delle maggioranze parlamentari.
La Consulta richiama, il potere legislativo latita. Il tutto sulla pelle di chi reclama l’esercizio di un suo diritto. Alla fine i ruoli sono confusi ed i piani sovrapposti e dunque: “gli intellettuali, se sono totalmente insensibili agli interessi che muovono la società, sono superflui; se sono utili, non possono essere totalmente insensibili. In queste tendenze, per ragioni diverse, anzi opposte, c’è agli estremi l’incapacità della funzione intellettuale, in quanto tale, di svolgere una funzione sociale costruttiva e c’è la condanna all’irrilevanza e, alla fine, al disprezzo come sanzione. Inutili o servizievoli.”
C’è un’Associazione dei costituzionalisti che riunisce circa 500 persone con il compito di «promuovere e difendere le peculiarità della cultura costituzionalistica». ‘Opinionisti’ da cui si pescano quelli più congeniali a questa o quella area politica. «Sia chiaro – si dice in questo libro –, questa non è una critica, ma una constatazione e, insieme, una delusione, un dispiacere e, forse, un rimorso».
E’una vergata ai costituzionalisti che tradiscono il proprio ruolo per confezionare pareri che piacciano al potere.
Ma il diritto costituzionale è un diritto di confine tra il giuridico ed il non giuridico e deve essere capace di rinnovare sé stesso essendo soggetto a quei processi, non necessariamente normativi, che sono tali da definire gli orientamenti di un ordinamento giuridico.
Il che significa smarcarsi da qualsiasi adesione acritica alle posizioni politiche del potente di turno e dalle contaminazioni dei tempi.
Valeria Cianciolo

autore: Cianciolo Valeria