La rilevanza del “tenore di vita” dei consorti nel riconoscimento del contributo al mantenimento in regime di separazione personale e dell’assegno post-coniugale
autore: G. Savi - numero: 1-2-3/2017
Sommario: 1. Premessa. - 2. Recenti istanze evolutive del regolamento del rapporto coniugale entrato in crisi. - 3. Il precedente di Corte Cost. 11 febbraio 2015 n. 11, nel particolare. - 4. Il confronto tra le due conclusioni ermeneutiche. - 5. Il nuovo decalogo prospettato. - 6. I punti critici salienti. - 7. Gli essenziali motivi del dissenso. - 8. Il confronto argomentativo con la posizione del figlio maggiorenne. - 9. Le successive espressioni della Corte di legittimità e le prime voci della dottrina. - 10. Le prime applicazioni del nuovo corso ad opera della giurisprudenza di merito. - 11. Conclusioni.
1. Premessa
Con il primo arresto appena pubblicato, la Corte di legittimità segna ulteriore svolta in materia matrimoniale, statuendo in ordine al peculiare tema del diritto al riconoscimento dell’assegno divorzile. Al contempo, attraverso il significativo coevo secondo arresto, rimarca il diverso connotato della misura assistenziale postconiugale rispetto all’assegno di mantenimento in favore del coniuge in regime di vita separato; tanto che la regolamentazione della crisi del rapporto coniugale risulta davvero lontana da quella relativa al suo scioglimento (o cessazione degli effetti). L’odierna conclusione ermeneutica spezza una consolidata prassi giurisprudenziale1 nell’interpretazione applicativa concreta dell’art. 5, comma 6°, l. div., fondata sulla correlazione al cd. “tenore di vita” caratterizzante la comune vita in costanza di rapporto matrimoniale, rivisitandone i capisaldi ed incidendo in verità su qualche distorsione di troppo che questo riferimento convenzionale ha prodotto nel tempo, come con crescente evidenza emerso nel tessuto sociale: il parametro in parola semplicemente non rileva per il riconoscimento dell’assegno post-coniugale. Quel che colpisce è la perentoria diversa analisi dell’immutato quadro normativo, e l’eccezionalità delle due fattispecie concrete, afferenti un ceto sociale dotato di mezzi economici che possiamo definire eufemisticamente sovrabbondanti; casi che hanno però costituito l’occasione concreta della radicale svolta impressa (significativo il dato Istat che certifica l’attuale importo medio dell’assegno divorzile, pari ad € 496,60 mensili); invero, con ritorno a conclusioni che erano già presenti nella giurisprudenza anteriore alle sezioni unite del 1990. La riflessione prima risiede pertanto in questa obiettiva constatazione: l’interpretazione di principio può fondarsi su una casistica così distante dalla vita dei più? I due casi risultavano in sostanza persino imbarazzanti, connotati come sono da un domandare volto a locupletazione, con quella carica reattiva che inevitabilmente induce; difatti, la ricerca di una coerente ragione giustificatrice, di meritevolezza di tali arricchimenti, secondo il comune sentire, in questo contesto sociale, non risulta in grado di approdare ad un valido risultato; di certo, queste fattispecie concrete sono totalmente aliene rispetto alla problematica di come individuare in concreto il livello ordinario, o, se si vuole, comune, di indipendenza od autosufficienza economica. La Corte di legittimità nel rinviare al lavorio delle sedi di merito non si spinge però al punto di individuare tale livello come un tot economico (prevalentemente monetario) uguale per tutti. Evidentemente, in virtù della ragione secondo cui, anche il concetto della doverosa assistenza alimentare, al ricorrere dei basilari vincoli parentali prefigurati dall’ordinamento, non è esattamente configurata come importo fisso indistinto, uguale per ogni individuo che per sciagurato destino esistenziale si venga a trovare in stato di bisogno tale da risultare privo del necessario per la vita; dirimente è infatti, che non può comunque prescindersi dalle reali circostanze concrete2 , avendo “riguardo alla sua posizione sociale”, come detta l’art. 438, comma 2°, c.c. Senza anticipare conclusioni, opportuno rimarcare subito, come l’assistenza alimentare non possa proprio confondersi con il connotato “assistenziale” dell’assegno post-coniugale. Il pericolo di una tale deriva ermeneutica che da tempo risalente affiora (seppur occasionata da peculiari questioni che esigono sistemazione di principio con riferimento alla comune matrice di tutela della persona e, quindi, ne giustificano un avvicinamento), attraverso la spendita dell’argomento secondo cui l’attribuzione dell’assegno presupporrebbe uno “stato di bisogno”, oltre a far dubitare della piena consapevolezza sistematica, collide con il dettato dell’art. 5, comma 6°, l. div., ove volutamente è assente un qualche riferimento ad una situazione di bisogno “alimentare”; anzi, a dire il vero, come si vedrà, neppure ad una situazione di bisogno rispetto all’esigenza di assicurare un “dignitoso mantenimento”3 .
2. Recenti istanze evolutive del regolamento del rapporto coniugale entrato in crisi
Invero, le avvisaglie di un approdo sostanziale tendente alla prudente moderazione della prestazione da imporre al singolo ex coniuge verso l’altro, erano in qualche modo nell’aria, mentre non sono mai risultate sopite le contrastanti tesi4 ; solo per limitarci ai tempi recenti, il “poderoso” dubbio di costituzionalità sollevato dal Tribunale di Firenze nel 20135 , pur non cogliendo l’utile risultato della declaratoria di illegittimità6 , ipotizzato con motivazioni incisive e conformi ad un diffuso sentire sociale, aveva indotto la Corte delle leggi7 ad indicare il valore da attribuire a tale punto di riferimento del tenore di vita dei con-sorti, per decidere riguardo all’attribuzione ed alla misura del mantenimento richiesto dal coniuge economicamente svantaggiato, al momento del dissolvimento del vincolo. Il responso di costituzionalità, pur richiamando lo stesso “tradizionale” indirizzo interpretativo della Corte di legittimi tà8 , difforme da quello odierno, consapevolmente innovato dalla pronuncia annotata, come peraltro ivi si rileva acutamente, rimandava all’attività ermeneutica del giudice, da condursi nel singolo caso, con criteri comunque volgenti ad evidente moderazione. Il passaggio successivo di maggior rilievo interviene ancora nel 2015, quando la stessa Corte di legittimità9 , occupandosi della diffusa problematica caratterizzante la materia, della successione di relazioni affettive di coppia del divorziato, istituite stabilmente secondo uno degli odierni diversi modelli familiari, giunse a statuire che “L’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, costituisce espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, costituzionalmente tutelata dall’art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge e sviluppa la personalità dei singoli, idonea a rescindere l’anteriore modello di vita fondato sul vincolo di coniugio e, quindi, a far venir meno il residuo obbligo connesso al tenore di vita che l’aveva caratterizzato, comportando la perdita dell’assegno divorzile fissato ai sensi dell’art. 5 l. div.; l’esclusione di tale misura assistenziale, ispirata a ragioni di solidarietà post-coniugale, necessita di un accertamento giudiziale, ma con efficacia irreversibile, anche nell’ipotesi in cui il nuovo rapporto familiare di fatto venga poi ad interrompersi”. Questa soluzione, pur confermando il riferimento al pregresso “tenore della vita matrimoniale”, richiama con forza l’attenzione dell’interprete sul fondamentale canone di autoresponsabilità dei singoli per le scelte esistenziali realizzate. Il rilievo pratico di tali questioni, inevitabilmente legato all’evoluzione del contesto sociale e normativo, è larghissimo, cosicché giova ancora evidenziare ciò che da tempo aleggia nel tessuto sociale. Già la Corte delle leggi, nel 2015, indicando la corretta interpretazione della disposizione normativa, la rinveniva nell’orientamento della Corte di legittimità che da tempo considerava “il tenore di vita tenuto in costanza di coniugio” come parametro rettamente utilizzabile anche nella prima verifica – an debeatur – cui si deve necessariamente procedere; cioè, in quel confronto relativo che consente di stabilire se sussista o meno una concreta disparità di condizione tra il prima ed il dopo. In realtà però sottendeva una composizione delle perplessità ed ambiguità che il dato normativo ad onor del vero propone, pur frutto della riforma del 1987 e che nelle intenzioni del legislatore doveva risolvere; con il risultato, al fondo sostanziale delle cose, di evidente richiamo alla moderazione e razionalità. Lo stesso intervento della Corte delle leggi rimaneva però come incompreso nelle aule di Giustizia e perciò non appaga il sentire sociale con le sue molteplici sensibilità; la ragione sostanziale può agevolmente rinvenirsi nella condizione di crisi che da lungo tempo attraversa il rapporto affettivo istituito secondo il tradizionale vincolo matrimoniale, che appare storicamente inarrestabile; tra le tante cause di fondo, da annoverare certo l’evoluzione dell’ordinamento positivo volto a riconoscere la posizione del singolo piuttosto che quell’interesse superiore della comunità familiare10; processo di trasformazione che inevitabilmente induce la ricerca di nuovi equilibri, con l’esigenza di composizione della vocazione conflittuale che incarna, e che, tra l’altro, trova ampio riscontro nell’odierna pluralità dei modelli familiari riconosciuti dall’ordinamento. Rilevante anche il fatto che la questione è percorsa da ruvide inquietudini di genere, oramai davvero manifeste, che risuonano da tempo anche su tutti gli organi di stampa; infatti, nell’esperienza concreta, seppur realizzata l’uguaglianza morale e giuridica, maturava la conclusione secondo cui risulta insostenibile che soltanto i coniugi di sesso maschile, finiscano per “incappare”, sul versante materiale, quasi in via di automatismo, se così è consentito esprimerci, in una sorta di “accollo del peso dell’altro vita natural durante”; l’evidenza statistica – inconfutabile – è d’altronde fin troppo significativa; un meccanismo pratico che incarnava ed incarna una valutazione sociologica discriminatoria, con corrispondente favor “vitalizio” per la posizione femminile, pressoché per una sorta di dogma pratico precostituito, nella disciplina della patologia di coppia, arduo da mettere in discussione nel confronto processuale11. Invero, la questione involge anche i costumi giudiziari: una struttura giudicante purtroppo prevalentemente generalista12 e deficitaria rispetto all’esigenza di un efficiente “servizio Giustizia”, caposaldo primo di organizzazione sociale, che mostra nei fatti una certa qual avversione a calarsi realmente e con autentico sforzo nelle relazioni familiari, nonostante lo spessore primario dei diritti coinvolti e, quindi, il severo impatto sociale che tali statuizioni delineano (risulterebbe di vasto interesse uno studio sociologico che indaghi se e come la nostra giurisprudenza abbia o meno contribuito ad “opacizzare” la concezione stessa del vincolo esistenziale tra con-sorti presso le nuove generazioni, che mostrano evidente fuga dall’istituto13). La tentazione di rifuggire da una tale imponente responsabilità percorrendo prassi decisionali, che fanno dubitare della loro effettiva ispirazione, siccome appare tesa più alla “eliminazione dei fascicoli” dal tavolo del giudice14, è oramai bagaglio di esperienza noto al ceto forense dedito alle controversie cd. di diritto di famiglia; d’altronde, trova significativo riscontro sia nelle ripetute condanne CEDU pronunziate contro l’Italia, per la mancanza strutturale di efficaci tutele in tale peculiare ambito, come nelle recenti riforme di vasto ampliamento dell’autonomia privata dei coniugi e dei genitori nel componimento delle crisi familiari, esplicite proprio in tale direzione (come mostra la stessa sintomatica espressione “degiurisdizionalizzazione”), piuttosto che allo scopo autentico di miglior riconoscimento evolutivo dei diritti del singolo. Avuto riguardo ai contributi della dottrina, in tutte le sue plurime espressioni, cioè quelle di fonte propriamente accademica e quelle di fonte curiale o forense, non era sfuggito il recente saggio pubblicato dall’estensore del primo arresto in commento15; un tratto saliente di tale analisi, tesa a mettere in luce la non attualità culturale, sociologica ed economica del tradizionale criterio giurisprudenziale di attribuzione dell’assegno divorzile, fondato sul presupposto di una concezione definita “criptoindissolubilista” del matrimonio soltanto sul versante economico-patrimoniale, testualmente, sottolineava, come a seguito della riforma introdotta dalla legge 6 marzo 1987 n. 74, che ha modificato l’originario tenore dell’art. 5, comma 6°, “all’assegno di divorzio è stata riconosciuta dal legislatore natura eminentemente assistenziale, per cui ai fini della sua attribuzione assume ora valore decisivo l’autonomia economica del richiedente, nel senso che l’altro coniuge è tenuto ad ‘aiutarlo’ solo se egli non sia economicamente indipendente e nei limiti in cui l’aiuto si renda necessario per sopperire alla carenza dei mezzi conseguente alla dissoluzione del matrimonio, in applicazione del principio di solidarietà ‘post-coniugale’, che costituisce il fondamento etico e giuridico dell’attribuzione dell’assegno divorzile”; e poi, che tale ratio, era stata rettamente e meglio interpretata con l’arresto di Cass., sez. I, 2 marzo 1990 n. 165216, che aveva dettato il seguente principio di diritto: “nel giudizio per l’attribuzione dell’assegno di divorzio la valutazione relativa all’adeguatezza dei mezzi economici di cui dispone il richiedente deve essere compiuta con riferimento non al tenore di vita da lui goduto durante il matrimonio, ma ad un modello di vita economicamente autonomo e dignitoso, quale, nei singoli casi, configurato dalla coscienza sociale”. Come cennato, risulta ad ogni modo utile registrare che le ambiguità di fondo non erano certo nuove, né erano mancate voci tese a metterle in luce17.
3. Il precedente di Corte Cost. 11 febbraio 2015 n. 11, nel particolare
Già nell’occasione dell’annotamento della sentenza della Corte Costituzionale 11 febbraio 2015 n. 11, si è avuto modo di rimarcare come non fosse di poco conto la sintesi che poteva trarsi da tale verifica, siccome in qualche modo si era fatta carico di prendere in considerazione la stessa diffusa avversione al criterio del mantenimento della posizione socio-economica acquisita con il matrimonio, nonostante il definitivo venir meno del vincolo. Queste le parole che allora vennero in proposito spese: “In realtà, la Corte rivaluta certamente, imponendolo all’interprete, il rigore del dato normativo secondo quella mens legis che il legislatore sentì l’esigenza di precisare e correggere nel 1987 (dopo diciassette anni di problematica applicazione della originaria l. div.), rimarcando meglio la natura assistenziale della previsione, mettendo la parola fine a quelle interpretazioni alternative sorprendenti (pur nel novero infinito delle fattispecie concrete che la norma è chiamata a regolare), rispetto a quella individuata come ‘diritto vivente’. Ne deriva perciò un impatto concreto di grande rilievo, affermandosi definitivamente la scelta per una determinazione concreta dell’assegno post-matrimoniale in favore del coniuge sfavorito, fondata sul criterio secondo cui il ‘tenore di vita goduto in costanza di matrimonio’ è soltanto il parametro di partenza del complesso bilanciamento del caso concreto, funzionale cioè all’opera di primo scrutinio della spettanza o meno del diritto ed alla quantificazione del tetto massimo ipotizzabile. Questo dato numerico di partenza – ancora astratto – deve sottoporsi unicamente alle diminuzioni del caso concreto in relazione ai tratti salienti che hanno caratterizzato la vita matrimoniale, sino a rendere possibile persino il suo azzeramento. L’opzione ermeneutica quindi esclude, con forza e chiarezza, che l’assegno divorzile debba necessariamente garantire al coniuge economicamente più debole, sempre e comunque, il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, seppur da individuarsi in termini di adeguatezza tendenziale. Ponendoci nella stessa ottica di lineare consequenzialità espressa dalla Corte, appare evidente come questo dato numerico massimo del potenziale assegno divorzile potrà riconoscersi nella sua integrità soltanto alla condizione che: a) il coniuge sfavorito si trovi in condizione personale priva di mezzi adeguati o percepisca redditi obiettivamente non migliorabili; b) abbia contribuito personalmente ed economicamente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio individuale dell’onerato od a quello comune; c) il vincolo abbia sviluppato una durata temporale consona alla stabilità del progetto di vita; d) le ragioni della decisioni intrinsecamente connesse all’analisi delle dinamiche che hanno portato al fallimento del vincolo, risultino scevre da azioni od omissioni ascrivibili causalmente (s’intende al di là dei presupposti della declaratoria di addebito in sede di separazione coniugale, seppure l’esistenza di un tale giudicato risolve in radice la spettanza dell’assegno). Come a dire, la solidarietà post-coniugale dovrà risultare sostanzialmente connotata in termini di ‘ragionevole meritevolezza’, con analisi concreta ex post dei tratti comportamentali, dell’impegno rispetto al progetto di vita comune, delle dinamiche del moto d’affetto, del senso di autoresponsabilità e condivisione, del rispetto e dedizione reciproca, della lealtà, come pure del sacrificio personale ed economico ove volto a privilegiare l’unione o l’altro rispetto all’individualità personale – contributo dato. D’altro canto, non può che correre un abisso tra il caso limite di un rapporto matrimoniale di lunga durata con prole, caratterizzato da totale dedizione alla famiglia nel quotidiano da parte del coniuge svantaggiato, che apporta il proprio contributo alla costituzione del patrimonio dell’onerato e che infine “subisce” l’iniziativa divorzile, rispetto ad un matrimonio di breve durata scevro da ognuna di tali emergenze18. L’approfondimento di tali parametri, tutti rilevanti ed ammissibili anche sul versante della verifica probatoria, impone in primo luogo rigorosa opera del difensore del coniuge, chiamato a promuoverne la disamina effettiva nel merito. In fondo, è una pagina positiva della Corte delle leggi che indubitabilmente impone il recupero del senso autentico della misura assistenziale, quando venne meglio codificata, rispetto all’originaria previsione degli anni settanta, ponendo un monito a quelle espressioni della nostra giurisprudenza di merito che avevano in sostanza trasformato una tale provvidenza in senso tutt’affatto diverso; cioè in una sostanziale ‘rendita di posizione’, secondo una causa dell’attribuzione socialmente non condivisa, piuttosto che espressione di quella giusta solidarietà e prima ancora, per ciò stesso, di equità, tra ex coniugi in condizione dispari al momento del dissolvimento del vincolo. Ci si riferisce a quel diffuso automatismo di qualche tribunale, mosso più da prassi ‘sbrigative’ o, se si vuole, ‘distorsive’, secondo cui l’unico parametro rilevante è costituito dall’analisi del divario dei redditi e del dato patrimoniale, ovvero che gli altri elementi enumerati dalla norma in commento possono discrezionalmente trascurarsi, ivi compresa l’indisponibilità del coniuge che invoca la misura ad attivarsi per raggiungere quell’autonomia personale idonea a mitigare l’obbligazione dell’ex coniuge e persino rispondente al più ovvio senso di responsabilità del singolo, proprio secondo il dettato costituzionale (con sostanziale negazione, quindi, alla considerazione delle peculiari circostanze del caso concreto, od anche soltanto ad indagarle attraverso giusta attività probatoria); evenienza che non può che snaturare, od evidenziarne l’estraneità, alla vicenda specifica del rapporto personale di coniugio realmente intercorso, da regolarsi nel momento del suo sgretolamento esistenziale. Lo stesso processo di divorzio in sé e per sé considerato, così ridotto, aveva sempre evidenziato una carica di alienazione esistenziale, peraltro aggiunta rispetto al destino già nefasto connesso al fallimento del legame d’affetto e di vita quotidiana”.
4. Il confronto tra le due conclusioni ermeneutiche
Volutamente abbiamo riportato queste espressioni di commento stese nel 201519, poiché in sostanza veniva precorso, sull’onda della stessa tendenziale sensibilità, un sentire conforme al contesto sociale e giuridico già emerso, seppur inipotizzabile una correzione di rotta così netta da parte della Corte di legittimità, che torna sui propri passi dopo ventisette anni, recuperando l’alternativa espressione minoritaria anteriore alle sezioni unite del 199020, apprezzata come meglio corrispondente alla retta interpretazione del dato normativo. Fronteggiandosi due tesi ermeneutiche, è necessario in primo luogo indagarne il livello di compatibilità. L’essenziale snodo critico del dissidio vede, da un lato, quella razionalmente prevalente sino a tutt’oggi, che ha trovato il significativo avallo della Corte delle leggi sopra riportato, secondo cui, il criterio oggettivo della rispondenza della misura ai bisogni primari della famiglia necessita di specificazioni sulla base delle concrete condizioni di quella data unione matrimoniale e del contesto in cui è inserita, caratterizzandosi perciò, pur nei profili oggettivi, per il suo carattere essenzialmente relativo, cosicché, il rilievo del principio solidaristico conduce ad una congruità che non può prescindere da un riferimento primario alle condizioni economiche e sociali e, quindi, al tenore di vita21; dall’atro lato, la visione che imprime rigoroso discrimine limitativo all’insorgenza stessa del diritto in parola, in base alla mera verifica della sussistenza o meno di una condizione di indipendenza/autosufficienza personale del singolo (già coniuge), così lucidamente disegnata dal primo arresto in commento. In verità, v’è da chiedersi, come si tenterà infra, in che misura queste due impostazioni, pur chiaramente divergenti, impattino nel concreto, o meglio, se utilizzando rettamente gli stessi criteri enunciati, applicandoli al singolo caso concreto, esse possano portare a risultati pratici davvero difformi, ovvero fortemente difformi; od ancora, se questo dipende dall’enunciato ovvero dipende dalla applicazione pratica, sempre alla ricerca della semplificazione più estrema, con tutti i pericoli insiti in questo metodo, come in ogni “noncuranza” dell’umano operare. Ciò si osserva poiché un tale dubbio non è affatto gratuito e tantomeno paradossale; difatti, nessuna di queste impostazioni afferma che nel nostro ordinamento si rinviene la garanzia del cd. tenore di vita matrimoniale come sorta di assicurazione vitalizia di mera posizione sociale (il che finirebbe per ostacolare proprio la promozione della pari dignità sociale, oltre che risultare in contrasto con l’idea stessa di divorzio, siccome il suo presupposto risiede nell’irreversibile fine del consortium vitae); e non è neppure contestato come alla nozione di mezzi adeguati sia intrinsecamente sottesa una sua mutevole relatività – fatta evidente anche dalla lettera della norma che contiene l’efficace dizione “tenuto conto” – a seconda del parametro od il riferimento considerato, cosicché fissarne una soglia sostanzialmente di natura alimentare, ovvero di obiettivo arricchimento, è in primo luogo esercizio di vasta discrezionalità, viepiù evidente nel momento in cui discrimina la sussistenza o meno di un diritto, non la sua entità. Inoltre, neppure la visione ancorata al “tenore di vita” sembra rifuggire dalla considerazione secondo cui il suo tendenziale mantenimento può soltanto significare che l’ex coniuge svantaggiato non si venga a trovare, per effetto del divorzio, relegato in una fascia economico-sociale grandemente deteriore; in sintonia cioè col principio di aiuto esigibile, che nel merito corrisponde al sentire riferito alla coscienza collettiva, viepiù marcato in relazione al tipo matrimoniale concreto che abbia visto durante la convivenza apporti asimmetrici nell’impegno domestico a vantaggio del nucleo familiare. E queste riflessioni non sono solo la prova della piena ragionevolezza del dubbio, ma fanno percepire con evidenza quante e quali distorsioni concrete sono state (o potranno ancora essere) consumate sull’altare dell’una e dell’altra tesi: numerosi gli esempi di “polvere e miseria”22 da un lato e di “sontuosi arricchimenti”23 dall’altro, esattamente ciò che la legge di certo non prefigura, ispirata com’è al canone della solidarietà.
5. Il nuovo decalogo prospettato
A questo punto, a fronte dell’estrema chiarezza del nuovo indirizzo impresso all’accertamento del diritto all’assegno postconiugale, più che procedere alla chiosa del primo arresto in commento, seguendone i singoli tratti, appare di maggior utilità trarne il decalogo essenziale destinato alla sua operatività concreta. In tale ottica, la sua motivazione indica questo percorso:
1) l’accertamento giudiziale di scioglimento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti, assistito dalla cosa giudicata, basato sulla impossibilità di mantenere o ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, comporta la definitiva estinzione del rapporto coniugale, sotto qualsiasi profilo, sia personale che economico-patrimoniale (143, comma 2°, e 191, comma 1°, c.c.);
2) da questo momento in poi i coniugi – salvo il diverso vincolo derivante dal rapporto di filiazione – rilevano per l’ordinamento positivo unicamente come “persone singole”, libere ed autoresponsabili, non come parte di un matrimonio estinto ma pur sempre ultrattivo sul solo piano economico-patrimoniale;
3) tuttavia, al perfezionamento della fattispecie estintiva del rapporto matrimoniale e proprio a causa dello scioglimento (o cessazione degli effetti), può residuare il diritto all’assegno di divorzio, di cui all’art. 5, comma 6°, l. div., alla imprescindibile condizione della “mancanza di mezzi adeguati” da parte dell’ex coniuge richiedente tale provvidenza, da valutarsi anche come “impossibilità a procurarseli per ragioni oggettive”, informato cioè al principio di autoresponsabilità economica degli stessi ex coniugi, fissato con la riforma del 1987;
4) un tale riconoscimento del diritto all’assegno divorzile in punto an debeatur, che costituisce la prima fase del giudizio, nitidamente distinta dalla legge, rispetto alla successiva fase di determinazione del quantum, è informato dalla sua funzione esclusivamente assistenziale, in ragione della comunione di vita intercorsa e della solidarietà ancora esigibile, a tenore dei canoni ex artt. 2 e 23 Cost., e non in ragione del rapporto matrimoniale estinto;
5) la sussistenza o meno di mezzi adeguati in capo all’ex coniuge richiedente, comprensiva delle effettive possibilità di procurarseli, va risolta unicamente indagando la ricorrenza o meno della condizione soggettiva di indipendenza o autosufficienza economica di questi; mentre il riferimento al parametro del tenore di vita comporta che il discrimine per l’insorgenza del diritto finisce per fondarsi sul fatto della mera preesistenza del vincolo coniugale (secondo visione risalente che ne predicava il modello come sistemazione di vita), incompatibile con la residua solidarietà esigibile; difatti, scindendosi il metodo decisorio nelle due fasi, nettamente distinte, dell’accertamento dell’an debeatur e, soltanto all’esito positivo di questo scrutinio, che si conclude con il riconoscimento del diritto all’assegno divorzile, della fissazione del quantum, unico momento in cui rileva la dimensione economico-patrimoniale del preesistente rapporto matrimoniale, l’utilizzo dei parametri di giudizio che la legge indica soltanto nella seconda fase detta, comporterebbe inammissibile commistione tra queste fasi ed i relativi accertamenti; in particolare, comporterebbe inammissibile funzione di riequilibrio delle posizioni economicopatrimoniali – secondo metodo decisorio comparativo rilevante solo in punto quantum – e la precipua considerazione del soggetto “pagante”, piuttosto che l’esclusivo riferimento alle condizioni del soggetto richiedente l’assegno per il tempo successivo al divorzio;
6) pertanto, ai fini dell’insorgenza del diritto all’assegno divorzile rileva unicamente l’insussistenza della condizione di indipendenza od autosufficienza economica soggettiva del richiedente (analogamente alla previsione a favore del figlio maggiorenne), come posizione svantaggiata meritevole di aiuto in virtù della pregressa comunanza di vita, al fine di raggiungere la ridetta autonomia personale, idonea a condurre una esistenza libera e dignitosa, come coscienza sociale impone;
7) i criteri per dirimere la sussistenza o la non sussistenza di una tale condizione – che non si rinvengono espressamente in norme positive – e, quindi, la spettanza o meno del descritto aiuto solidaristico, sono la risultante dell’esame di indici dimostrativi, enumerati come principali, ma senza pretese di esaustività, lasciando così aperti spazi per le singole fattispecie, nel seguente ordine: a) il possesso di redditi di qualsiasi specie; b) il possesso di cespiti patrimoniali, sia mobiliari che immobiliari, gli oneri imposti ed il costo della vita con peculiare riguardo al luogo di residenza (ovviamente del richiedente); c) le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo; d) la stabile disponibilità di una casa di abitazione;
8) l’accertamento della condizione di non autosufficienza in parola risponde al generale principio dispositivo e di distribuzione dell’onere probatorio, ragione per cui è unicamente alla parte che propone la domanda che gravano le pertinenti allegazioni, deduzioni e prove di “non avere mezzi adeguati” e di “non poterseli procurare per ragioni oggettive”, salvo ovviamente il diritto dell’altro all’eccezione ed alla prova contraria;
9) l’onere probatorio ha ad oggetto i predetti indici principali, costitutivi del parametro dell’“indipendenza economica personale”, dispiegandosi, quanto ai redditi ed al possesso dei cespiti patrimoniali, di norma su base documentale, ed in caso di puntuale contestazione, con l’ulteriore facoltà di ricorso alle indagini officiose di polizia tributaria; mentre, relativamente alle “capacità e le possibilità effettive di lavoro personale” è ammesso il ricorso ad ogni mezzo, anche presuntivo, fermo l’onere di chi domanda l’assegno di allegare specificamente e provare, in caso di contestazione, le concrete iniziative assunte per il raggiungimento della propria indipendenza economica, secondo le proprie attitudini e le eventuali esperienze lavorative;
10) all’esito positivo della prima fase, conclusasi con il riconoscimento del diritto all’assegno post-coniugale, il giudice, nella fase del quantum debeatur, informata anch’essa al principio della solidarietà economica esigibile da parte del (già) coniuge più debole, deve tener conto di tutti gli altri parametri enumerati dalla norma (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno, reddito di entrambi, valutazione complessiva condotta anche in rapporto alla durata del matrimonio), al fine di determinare in concreto la misura dell’assegno di divorzio, ancora sulla base di pertinenti allegazioni, deduzioni e prove.
6. I punti critici salienti
Interrogarsi sui punti critici di questo indirizzo impresso, o meglio, parzialmente recuperato e “rimeditato”, che non può dirsi fondato sul dato testuale della norma positiva, comporta riflessioni di non poco conto, mentre la ricerca delle possibili contraddizioni appare subito piuttosto affollata. Intanto, i quesiti non sono certo “miracolosamente evaporati”, rimanendo aperta la questione principe dell’individuazione del parametro o del riferimento da prendere in considerazione, nonostante un distratto legislatore non mostri ancora di voler svelare ogni possibile equivocità residua del dettato normativo. Si tratta infatti in primo luogo di individuare comunque quale possa essere in concreto il livello economico che garantisce la conduzione di una vita libera e dignitosa, nonché, a monte, quando questa sia tale secondo la coscienza collettiva. Un altro rude approccio, già cennato in apertura, è se ciò corrisponda o meno ad un livello di disponibilità di risorse economico-patrimoniali atte a sostenere gli oneri per vivere uguale per tutti, una sorta di soglia standard, tipo pensione sociale, un suo multiplo o qualcosa di simile e questa riflessione nasconde un possibile intento pratico della svolta della giurisprudenza di legittimità, ovviamente non palesato: “archiviare” sbrigativamente, nell’univoco contesto giudiziario sopra cennato, i numerosi contenziosi pendenti su tali questioni avanti ai nostri tribunali. Affermare che ogni singolo rapporto coniugale, come ogni relazione familiare, non sia meritevole di considerazione se non alla stregua di un numero nella massa informe che la Giustizia è chiamata quotidianamente a regolare, prima ancora che violare il dato normativo, obiettivamente teso alla disamina articolata e specifica del singolo rapporto familiare, fondato sul vincolo di coniugio, costituisce un regresso civile che francamente lascia persino increduli. La stessa sede giudiziale prefigurata dall’art. 4 l. div. (ben noto che il processo di divorzio è celebrato in primo grado secondo le forme dell’ordinaria cognizione, di più alta garanzia per le parti) verrebbe a risultare anomala, se non addirittura inadeguata, trattandosi di soluzione meglio affidabile alla precisione di un contabile o di una intelligenza artificiale: inseriti i dati non v’è altro da fare che attendere il risultato! Non rimane perciò che confidare sul fatto che questo non è e non sarà l’approdo reale che si è aperto. Occupandosi dei principi dirimenti, la Corte finisce per dettare un nuovo statuto, ma come spesso accade in questi casi, non riesce – né poteva se non al prezzo di decretare una nuova legge debordando manifestamente dai limiti del potere esercitato – a disegnare l’elemento essenziale che si presenterà ad ogni giudice del merito, e che possiamo sintetizzare in questo interrogativo: qual è la soglia secondo cui obiettivamente un soggetto possa dirsi disporre di redditi e sostanze sufficienti a condurre una esistenza libera e dignitosa? Ed inoltre: nell’attuale contesto, se così ci è consentito sinteticamente esprimerci, di disgregazione sociale improntata nettamente ad “individualismo”, la coscienza sociale sul livello di meritevolezza dell’aiuto legittimamente esigibile dal già coniuge è individuabile con sicurezza? Una razionale prospettiva, in nesso logico consequenziale, porterebbe dritti al riferimento informato ai principi ex art. 36 Cost., in quanto la retribuzione del lavoratore “sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa”, tale risulta, per unanime noto indirizzo, ove corrispondente ai compensi stabiliti in un C.C.N.L. di categoria; ecco allora un primo possibile risultato della svolta giurisprudenziale in commento: il già coniuge svantaggiato che ha una occupazione lavorativa piena, percependo retribuzione corrente mensile secondo tali parametri, certamente non avrà più alcun diritto all’assistenza post-coniugale. Come a dire, operai, impiegati, insegnanti, etc., ma anche artigiani, commercianti, professionisti (assistiti da tariffari o compensi in qualche modo regolati anche solo su prassi correnti o criteri presuntivi), non potranno domandare efficacemente la prestazione che prende titolo dalla sentenza di status divorzile, nonostante l’eventuale disparità anche estremamente significativa di redditi e/o patrimoni, e magari un impegno personale profuso in famiglia preponderante – criterio quest’ultimo sino ad oggi diffusamente considerato nei fatti pur con incertezze sistematiche che non possono sottacersi24. Il collegamento concettuale appare marcato da una tale vicinanza testuale: condizione di indipendenza soggettiva che consente una esistenza libera e dignitosa; le parole odierne della Corte di legittimità allora sembrano testualmente prese, in primo luogo, proprio dall’art. 36 Cost. Questa conclusione ha però il significato di prescindere dal ben diverso contesto e spessore della “relazione” familiare instaurata con il vincolo matrimoniale, come a cancellarla, quasi una fastidiosa coda da definire quanto più agevolmente possibile, mentre, appunto, il valore attribuito a tale relazione e la sua salvaguardia risulta costituzionalmente presidiata, a tenore dei cardini ex artt. 2, 3 e 29 Cost. Senza omettere di evidenziare come ogni relazione sociale è un “capitale sociale”, mentre indubbiamente la famiglia costituisce un riferimento primario della collettività, tesa alla realizzazione di diritti inalienabili. È univocamente significativo in tale direzione l’insistente sottolineatura secondo cui i coniugi dopo lo scioglimento del vincolo rilevano per l’ordinamento positivo solo come “persone singole”; questa espressione – a dir poco inesatta poiché lo stato civile del divorziato25 non è affatto identico a quel lo della persona singola (celibe o nubile) che non abbia mai contratto matrimonio – incarna il dato filosofico, se così è consentito qualificarlo, del primo arresto in commento. La Suprema Corte ha sentito l’esigenza di qualificare come giuridicamente dirimente l’affermazione del recupero dello status libertatis da parte dei “già coniugi”, esaltando proprio l’aspetto dell’irreversibile superamento della relazione familiare, seppur questa istituita secondo il primo dei modelli prefigurati dal nostro ordinamento positivo, assistito dal più elevato grado di tutela. A ben riflettere, sembra potersi cogliere in questa impostazione ulteriore spunto di disorientamento concettuale, nel momento in cui la considerazione degli effetti dello scioglimento (o di cessazione degli effetti civili) del vincolo matrimoniale finisce per equivalere all’ipotesi della nullità dell’atto costitutivo del rapporto matrimoniale; trascurando poi di considerare che persino rispetto al matrimonio dichiarato nullo si rinviene la previsione di efficacia “ultrattiva”, in quanto, come noto, anche un tale rapporto può essere fonte di obbligazione al mantenimento od agli alimenti, in prospettiva temporale posteriore all’accertamento del vizio inficiante in radice l’atto celebrativo (artt. 129 e 129bis c.c.). L’impostazione stessa di questo aspro confronto, tra la libertà personale e l’anteriore relazione familiare, non appare un prezzo adeguato per il conseguimento del fine sostanziale che la stessa Corte si prefiggeva26, poiché il concetto di “adeguatezza di mezzi” poteva essere disegnato anche prescindendo da tanto. Difatti, se si ha a cuore la sostanza delle umane cose, non v’è reale motivo di finire su tale terreno quasi a “calpestare” persino il “ricordo”, ma è ovviamente più esatto dire, il “valore sociale”, della relazione familiare intercorsa tra quel singolo uomo e quella singola donna, secondo il millenario modello del coniugio, poiché neppure serve per stabilire che l’assegno divorzile deve rispondere a rigorosi parametri di meritevolezza in funzione di una coscienza assistenziale. L’aver invece privilegiato una “via di fuga” agile e sbrigativa da un vincolo oramai “fastidioso” per il singolo, che anela unicamente alla più incisiva esaltazione della propria individualità, come valore assoluto, comporta un costo sociale importante. A questo punto dovrebbero spendersi parole infinite, ma tutte agevolmente rinvenibili nella nostra bibliografia giuridica degli ultimi decenni, tante e tali sono state le pagine dedicate a questo argomento sull’uno e sull’altro versante, come mostrano anche le citazioni pur decisamente contenute di questo scritto, chiedendo perciò venia ai molti ed illustri autori che si sono spesi sul tema. Si badi, non si vogliono mettere in discussione e minimamente, i diritti inviolabili della persona, inalienabili quanto alle espressioni di libertà e di realizzazione della personalità, anche nell’ottica del suo pieno recupero in esito all’evenienza di disgregazione di un rapporto matrimoniale colpito da avversa sorte. Al tempo stesso, non si può parimenti non evidenziare l’ovvia conseguenza negativa che discende dalla statuizione contenuta nel primo arresto in commento, per qualunque relazione matrimoniale tutt’oggi armonicamente vissuta o di quelle future delle generazioni che vi si approcceranno. In maniera espressiva efficace, merita di essere rimarcato, diciamo, si licet, il “colpo di maglio” inferto alla famiglia istituita secondo il vincolo coniugale. Un ragionamento elementare conduce difatti al seguente paradigma: se è vero come è vero che il matrimonio si regge su scelta di libertà sino all’eventuale suo epilogo fallimentare, e se, pertanto, entrambi i coniugi debbono essere pienamente consapevoli di questa fisiologica evenienza, cui può residuare una solidarietà in mera prospettiva volta a porre riparo ad un lato bisogno seppur non meramente alimentare27, quale di essi rinuncerà mai alla propria piena realizzazione lavorativa o professionale, per dedicarsi o sostenere l’altro od il nucleo familiare, magari comprensivo di più figli? Peraltro, questa esigenza di mantenere la propria autonomia personale “da singolo”, entra in stridente rotta di collisione con la regola prima sulla quale si fonda l’indirizzo della vita familiare, univocamente informata all’accordo (art. 144 c.c.), quale conquista della pari dignità morale e giuridica riconosciuta con la riforma del 1975; per di più, in presenza di uno statuto che sanziona di nullità i patti prematrimoniali, comunque relegando i regimi patrimoniali in ambiti diciamo prestabiliti (art. 159 ss. c.c.); ed ancor prima, ponendo seri problemi di compatibilità con il canone che impone la considerazione equivalente tra l’impegno nella conduzione del menagé familiare (“lavoro casalingo”, come detta l’art. 143, comma 3°, c.c.) ed il lavoro professionale, dato da tempo scontato del nostro ordinamento positivo. La risposta all’interrogativo ognuno la coglie ed emerge anche qui quel carattere estremamente aleatorio del rapporto di coppia28, quale risultato di una evoluzione o, se si vuole, modernità, che certo segnala contraddizioni rilevanti. Una tale alea è decisamente idonea ad influire ulteriormente anche sui costumi correnti. Secondo il dato statistico, invero riferibile al tasso di occupazione femminile (oscillante tra il 46 ed il 49%), il numero delle donne coniugate dedite nei fatti unicamente alla cura della famiglia nel quotidiano, corrisponde comun que ad una percentuale ragguardevole, socialmente importante se non fondamentale per un vasto spettro sociale. Non potendo più contare su una solidarietà post-coniugale correlata (almeno come dato iniziale di partenza dell’accertamento del diritto) al tenore della condivisione di vita matrimoniale instaurata, bensì sulla residuale assistenza in vista della mera autosufficienza personale (verrebbe quasi da dire, ancora si parva licet, una sorta di “cristiana carità per ordine di giudice”, peraltro da vagliare passando attraverso l’assolvimento di rigorosi oneri processuali di prova in ordine all’impossibilità di procurarsi il necessario per una tale indipendenza), nessuna persona consapevole e responsabile potrà più “affidarsi al buon cuore dell’altro”, sacrificando la propria realizzazione personale anche sul versante reddituale, a discapito dell’autonomo futuro personale da singolo (che la Cassazione qualifica come dovere imprescindibile anche nella famiglia coniugale). Un diverso comportamento sociale è piuttosto qualificabile come imprudente eccesso di dedizione affettiva, secondo una generosità di costumi definitivamente archiviata, come appartenente solo ad “ingenui romantici”. Sul punto giova considerare come il nostro Paese non vede misure di protezione sociale dei coniugi divorziati privi di mezzi, quali si rinvengono negli altri Paesi del contesto Europeo (ove peraltro la percentuale di donne occupate è decisamente più elevata), elemento menzionato nel primo arresto – in assenza pertanto di quella necessaria omogeneità del dato complessivo da porre a paragone –, come significativo motivo della nuova interpretazione adeguatrice; mentre, il regime patrimoniale della separazione dei beni (che costituisce oramai l’opzione assolutamente dominante), non offre la possibilità del benché minimo riequilibrio patrimoniale a garanzia del coniuge svantaggiato, nel momento della crisi del rapporto. A tutto ciò si aggiunga la contraddizione della stessa sezione della Suprema Corte, intervenuta qualche giorno dopo, con il secondo arresto in commento: come è possibile a fronte di un dato normativo sostanzialmente identico, almeno quanto al possesso di “adeguati redditi propri” (art. 156, comma 1°, c.c.), che durante la condizione di vita separata29 il coniuge abbia pienamente garantito il diritto al godimento dell’anteriore tenore di vita – anche milionario o dopo qualche giorno di matrimonio, con evidente paradosso non solo giuridico, ma anche soltanto secondo il buon senso30 –, nonostante il venir meno di tutti i doveri coniugali e la marcata attenuazione della residua doverosità sul piano materiale?
Infatti, in primo luogo, la piana lettura del dato normativo, che non presenta la dizione “tenore di vita”31 (sintesi espressiva convenzionale), riferendosi semmai ai redditi ed alle possidenze patrimoniali, appare indistinta sia nella separazione che nel divorzio. Ora, il primo arresto riconosce serenamente che “la separazione personale lascia in vigore, seppure in forma attenuata, gli obblighi coniugali inerenti l’assistenza materiale”, mentre con il secondo si finisce per esaltare – oltre il segno – come valore di principio, il fatto che i coniugi separati abbiano diritto a mantenere senz’altro il medesimo tenore di vita, letto peraltro in prospettiva potenziale rispetto all’eventuale minor livello di vita condotta in concreto, proprio a staccarne differenza rispetto al regime divorzile. Una speculazione tra categorie astratte come tipicamente ricorre anche in giurisprudenza, tendenzialmente protesa a distinguere per schemi non sempre conformi ad obiettività sostanziale e tanto meno al diffuso sentire sociale. Questo risultato comunque non appare convincente se solo si considera che i con-sorti, già separandosi personalmente, vedono entrare in severa crisi il loro rapporto di coppia, mentre la legge vi ricollega persino la causa di scioglimento dell’eventuale regime patrimoniale della comunione dei beni; e questo status, in genere prodromico al pronto recupero dello status libertatis (assolutamente trascurabile a livello statistico le ipotesi di riconciliazione ex art. 158 c.c., istituto peraltro in sostanza avversato dalla stessa giurisprudenza di legittimità32), oggi, come visto, è significativamente ridotto ad un periodo davvero minimo33; tra l’altro, l’ordinamento interno è uno dei pochi ancora strutturato su tale sistema del doppio step sostanziale/processuale. Pertanto, quantificare l’assegno di separazione secondo il tenore di vita matrimoniale in somma periodica di evidente locupletazione e, dopo sei mesi od un anno, decretare che il coniuge con redditi correnti idonei alla mera autosufficienza personale vede la propria posizione di diritto passare da “cento a zero”, è un percorso in sostanza bizzarro; v’è da dire che la stravaganza certo non si confà ad un regime giuridicamente rilevante; ma è il sistema e proprio la maturazione sociale delle crisi del rapporto coniugale, come evenienze più o meno fisiologiche, quindi secondo alea tipica di ogni scelta di libertà, che non sembra reputarlo plausibile.
Ed una tale visione aveva in verità già trovato importanti prese d’atto da parte della stessa sezione prima della Suprema Corte, nel momento in cui alla separazione si è attribuita una efficacia sovrapponibile al divorzio; si pensi, a titolo esemplificativo, al recente indirizzo che ha riconosciuto una sorta di equiparazione sostanziale tra separazione e divorzio, comunque considerati momenti di un percorso e di una condizione assimilabile, al fine di stabilire il dies a quo da cui far decorrere la prescrizione34. Ed il segno univoco emerge anche aliunde; tra i tanti possibili esempi la memoria corre alla sentenza della Corte Costituzionale 21 gennaio 2000 n. 1735, proprio sulla equiparazione della natura dei crediti da assegno di separazione o di divorzio; altra equiparazione significativa è quella che si rinviene in Corte Cost. 3 novembre 1988 n. 100936, in tema di estensione della spettanza del diritto al trattamento pensionistico di reversibilità (ex art. 9 l. div.), anche in capo al coniuge superstite separato con addebito e tuttavia titolare di assegno alimentare. In sostanza, seppure la crisi del rapporto matrimoniale si sviluppa nei due momenti della separazione prima e del divorzio poi, il regolamento delle condizioni che prendono titolo da tali statuizioni è talmente ravvicinato da risultare persino incomprensibile una soluzione così radicalmente divergente. Ancora nel primo arresto in commento si rinviene l’inciso motivo per cui in ambito Europeo vi sono ordinamenti che comunque prevedono il significativo criterio dell’estinzione dell’obbligazione post-coniugale al decorrere di un certo lasso temporale massimo – il riferimento sembra particolarmente rivolto all’ordinamento francese37 –; questo rilievo non è privo di pregio e potrebbe costituire certo un criterio in fondo illuminato del tutto ragionevole38, se non fosse che le leggi debbono essere scritte dal Parlamento, spettando alle aule di Giustizia un compito indubbiamente diverso. Esattamente come la creazione di un parametro di riferimento (l’indipendenza o autosufficienza personale di chi ha mezzi sufficienti ad assicurarsi una esistenza libera e di gnitosa), che non emerge espressamente dal dato positivo39. Il dettato normativo è invero composito, ed indubbiamente impone (“tenuto conto”) di correlare il concetto di “mezzi adeguati” a quella data famiglia costituita secondo il modello matrimoniale, con le sue specifiche vicissitudini, entrata in crisi irreversibile, ma ciò non di meno relazione destinata a produrre ulteriori effetti, non potendo scemare al livello di un fastidioso fardello da cui sgravare sbrigativamente il singolo suo attore. L’evocazione dei criteri di giudizio in parola, dei quali è indispensabile appunto tener conto, è un dato obiettivo dal quale l’interprete non può prescindere. L’argomento (prettamente formalistico) secondo cui quei parametri possono collocarsi utilmente solo al momento in cui, superata positivamente la prima fase del giudizio, si deve determinare il quantum debeatur risulta, prima ancora che fallace a fronte dell’obiettivo dato normativo, contraddittorio in re ipsa; infatti, se il tenore di vita non rileva, allora in effetti non dovrebbe rilevare neppure in sede di fissazione del quantum, riferendosi in realtà la norma alle (eventualmente diverse) condizioni dei coniugi ed al confronto del reddito di entrambi, e agli altri complessi parametri. In questo senso, il nuovo indirizzo percorre il sentiero della vera e propria attività normativa, non potendo neppure inserirsi nel solco tematico – recentemente emerso con progressiva evidenza pratica –, di per sé già delicato e complesso, afferente la regolamentazione costruita sul cd. principio casistico. Accertati i limiti della normativa generale rispetto allo specifico caso concreto emerso di volta in volta (le odierne specificità sono davvero molteplici), la ricerca della sua soluzione da parte dell’interprete si incanala verso la creazione di norme ritagliate sulla singola fattispecie; la sua fondamentale ispirazione è originata dal rilievo secondo cui la legge, seppur formalmente uguale per tutti, può risultare contraddittoria, ovvero mancare, rispetto alla rivendicazione di giusta tutela secondo i valori espressi dal dato positivo40. Appare allora criticabile la mancata attivazione delle sezioni unite, atteso che in ogni caso il nuovo indirizzo – prescindendo dall’eccezionalità delle fattispecie regolate – si pone in contrasto stridente con un granitico contrario indirizzo, quasi trentennale, che aveva visto il peculiare sigillo confermativo della Corte delle leggi41; sul punto, la stessa motivazione stereotipata, è invero sintomatica, non potendo revocarsi in dubbio che ricorrevano tutte le condizioni prefigurate nell’art. 374, commi 2° e 3°, c.p.c., in funzione dell’armonica interpretazione nomofilattica, compresa la particolare importanza della questione. Seppur la prevalente dottrina reputi l’eventuale “disapplicazione” dell’art. 374, comma 3°, c.p.c.42, priva di conseguenze dirette sul procedimento, rimarcando la rilevanza prettamente disciplinare della violazione, ciò non attenua l’arbitrarietà del modus procedendi; il diverso iter seguito lede la salvaguardia dell’effettivo accesso al giudizio di legittimità, come lede la fondamentale funzione istituzionale della Corte; la tutela giurisdizionale non prescinde dal criterio guida della coerenza e, quindi, dalla prevedibilità delle decisioni, a salvaguardia del principio di uguaglianza; assicurare la tendenziale uniformità degli orientamenti giurisprudenziali, ad iniziare da quelli che appunto si formano in tale terza istanza, presuppone – per espressa volontà legislativa – il rispetto della medesima composizione degli organismi giudicanti; difatti, le decisioni emesse con noncuranza della disposizione in parola, costituiscono comunque obiettivo fenomeno patologico. Questa considerazione non risulta scalfita dal fatto che nella specie le parti abbiano trascurato di esercitare l’impulso processuale di pertinenza ex art. 376, comma 2°, c.p.c., con la proposizione della peculiare istanza (art. 139 disp. att. c.p.c.) di rimessione alle sezioni unite, in quanto la parte ricorrente ha seguito una strategia difensiva fondata proprio sull’indirizzo consolidato, valutando evidentemente scontato che il ricorso fosse affidato alla sezione semplice; in assenza peraltro di un qualche segno premonitore del nuovo indirizzo; mentre il resistente, domandando la conferma dell’univoca statuizione conseguita nei gradi di merito, non aveva un precipuo interesse in tal senso o, con più probabilità, l’ha reputata non utilmente percorribile proprio per lo spessore dell’orientamento consolidato in punto di diritto. Proprio il contributo teorico offerto dalla tesi propugnata nel primo arresto in commento, avrebbe avuto il merito di richiamare l’autorevolezza del più ampio Collegio di legittimità ad un’ulteriore adeguata riflessione43, restando sulla via maestra; non si evince ovviamente se sia corso un qualche timore per l’esito del più ampio confronto in parola; certo è che il rapido percorso dell’iter processuale adottato dalla prima sezione, tradisce un’autoreferenzialità, come legibus soluta rispetto alla norma contenuta nel ridetto comma 3°, dell’art. 374, codice di rito. La severità di questa prima conclusione risulta viepiù evidente se si considera che l’apprezzamento complessivo della norma, nel suo significato logico, non sembra proprio condurre alla formalistica individuazione contrappositiva tra criteri di attribuzione dell’assegno post-coniugale e criteri di sua quantificazione. Prescindere dai criteri elencati dal legislatore, qualificando il dato come non incidente in sede di accertamento del diritto, corrisponde ad una operazione di “amputazione” (in primo luogo del riferimento alle condizioni ed alle sostanze economico-patrimoniali), che, come tale, svuota di significato sostanziale la portata della norma; regola iuris, invece, chiaramente diretta ad imporre un vaglio contestuale, desumibile anche dal confronto tra il tenore originario del 1970 con quello riformato nel 1987 (nota 39). D’altro canto, se ben si riflette, pur ferma la correttezza del metodo decisorio nelle due fasi dell’an debeatur e del quantum, la rilevata “contrapposizione tra criteri di riconoscimento del diritto e criteri di quantificazione”, corrisponde ad una esigenza motiva al fine di ricavare il principio, altrimenti impresentabile; questo percorso ermeneutico, basato sulla scissione dell’analisi, secondo parametri tra loro impermeabili, però significa troppo ed è esso stesso il primo indizio dell’allontanamento dalla norma. L’espressione “tenuto conto”, come quella che univocamente segue “valutati tutti i suddetti elementi anche…”, collegano strettamente i criteri elencati nella prima parte del comma 6°, dell’art. 5, l. div., con “l’adeguatezza dei mezzi disponibili”. Non possono allora rilevare altri e diversi parametri frutto di eterointegrazioni della stessa disposizione, quale risulterebbe il riferimento al “dignitoso mantenimento” (opzione esclusa dal legislatore della riforma), cui è assimilabile l’odierna “indipendenza/autosufficienza economica atta a condurre una esistenza libera e dignitosa”, od addirittura allo “stato di bisogno” sotteso alla provvidenza meramente alimentare (con la quale – come visto – non può certo confondersi l’assegno post-coniugale), ed oggi alla nuova provvidenza espressamente prefigurata tra ex conviventi di fatto, come sopra rilevato (nota 38). Si potrebbe obiettare che anche il riferimento al “tenore di vita matrimoniale” costituisce indebita eterointegrazione della norma: questa conclusione risulta però subito da scartare per il fatto che la giurisprudenza, con tale dizione, avallata dalla Corte delle leggi nei sensi ripercorsi, ha sempre inteso rappresentare la sintesi motiva di tutti i parametri che emergono dalla piana e persino ovvia lettura della disposizione, fermo il suo connotato assistenziale, ma sempre correlato alle “condizioni dei coniugi” con quell’ulteriore riferimento espresso al “reddito di entrambi”. Con ciò si vuole anche sottolineare che, trattandosi appunto di un linguaggio convenzionale, l’interprete è chiamato prudentemente ad allontanarsi da qualsivoglia pericolo di suggestione; difatti, già all’utilizzo dell’espressione “tenore di vita”, nell’attualità sembra accompagnarsi una qualche evocazione di negativi preconcetti sociali, come tipicamente ricorre in ogni contrapposizione faziosa; l’opera che è chiamato ad assolvere il giurista deve però rimanere ben distante da tali insidie. Questo puntuale contesto volge a garantire, nel regolamento delle condizioni che trovano titolo nello scioglimento del matrimonio, unicamente un certo equilibrio nella posizione dei coniugi, da adattarsi necessariamente allo specifico caso concreto, partendo dal ridetto dato, riassunto in linguaggio convenzionale nella dizione “tenore di vita”, come ipotesi massima, dalla quale operare decurtazioni attraverso l’analisi ponderata dei parametri che il legislatore enumera, sino al suo legittimo eventuale azzeramento; ma non segue affatto una logica di senso opposto, volgente a verificare se il richiedente abbia quanto sufficiente alle normali esigenze di vita, secondo un parametro di indistinta dignitosa libertà esistenziale. Del tutto evidente come chi propugna una lettura della disposizione normativa avulsa dalla sua prima parte, ritiene poi che vi sia la necessità di operare sul piano interpretativo, ricercando il presunto parametro mancante nel testo legislativo, come puntualmente mostra il primo arresto in commento; l’operazione ermeneutica risulta in principio inammissibile, in quanto la scelta tra l’uno o l’altro possibile parametro, che forza la lettera ed il senso della norma positiva, inevitabilmente finisce per corrispondere alle diverse propensioni a valorizzare questo o quel referente sistematico, scivolando così nell’espediente interpretativo comunque opinabile e tipico dell’arbitrio soggettivo.
7. Gli essenziali motivi del dissenso
In questi termini, la soluzione di sistema proposta da entrambi gli arresti in commento non risulta appagante44, pur risultando condivisibile (come le parole già spese e sopra trascritte dimostrano) la linea tendenziale che nella sostanza anima la questione sociale inerente l’assegno post-coniugale; linea in fondo rispondente all’indicazione della Corte delle leggi del 2015, con quel severo monito alla moderazione dell’obbligazione soggettiva gravante in capo all’ex coniuge onerato, spostando il baricentro su colui che domanda la misura assistenziale in parola; d’altro canto, la storia insegna che la cupidigia di chi troppo pretende, anche in ambito affettivo, non esprime certo valori dell’umana “nobiltà”. Il motivo autentico del dubbio e, quindi, del dissenso, sotteso a questa prima analisi, risiede piuttosto nella stessa semplice constatazione cennata in apertura: se il criterio per il riconoscimento del diritto in punto an debeatur si sposta dal cosiddetto tenore di vita al mero rimedio per sopperire alla mancanza di autosufficienza od indipendenza della persona singola, secondo il parametro della verifica di sussistenza o meno di risorse sufficienti ad un livello di vita libero e dignitoso, riportato nel decalogo sopra steso, il diritto sorge senza correlazione alcuna con l’anteriore comunanza di vita; e si staglia più come un parametro tendenzialmente uniformato per la gran parte dei casi, affinché il coniuge svantaggiato possa al più contare su una sorta di assegno alimentare più ampio, secondo il parametro dell’autosufficienza di un individuo indistinto, che in tal guisa si vede reciso il collegamento al criterio sovraordinato di pari dignità morale e giuridica posto al fondamento del rapporto dei con-sorti, secondo l’impegno esistenziale assunto all’atto del matrimonio. Questa conclusione, prescindendo per un attimo dal fondamento familiare come “luogo degli affetti”, può indifferentemente ritenersi cruda od equa, a seconda del dato di riferimento che la legge dovrebbe aver cura di precisare: ma allo stato del nostro ordinamento positivo la soluzione ermeneutica prospettata dall’organo nomofilattico colpisce solo per la sua crudezza, siccome il criterio non si rinviene neppure in sede strettamente alimentare; infatti, persino questa estrema misura assistenziale in ambito familiare non è certo estranea ad una correlazione con la “posizione sociale” dell’alimentando, come sopra evidenziato; oltre che, ovviamente, con le “condizioni economiche di chi deve somministrarli”. Se di tanto non è dato dubitare, allora corrisponde ad errata esegesi l’affermazione secondo cui, nel dettato legislativo, la dimensione economico-patrimoniale del preesistente rapporto matrimoniale è irrilevante per stabilire se debba riconoscersi o meno il diritto all’assegno divorzile. Né può adeguatamente soccorrere, come abbiamo visto, l’argomento inerente la natura strettamente assistenziale dell’assegno divorzile, atteso che a questa natura non è invero estranea una correlazione a quella data famiglia. La stessa conclusione risulta invece impedita dal contrapposto indirizzo avallato dalla Corte delle leggi nel 2015, meglio articolato ed idoneo a calarsi nelle peculiarità della singola fattispecie, ma la cui ispirazione sostanziale aveva già recepito le istanze di cui oggi la Corte di legittimità si è fatta ferma e decisa interprete; l’unica controindicazione “fatale” è data dal fatto che l’opera richiesta all’organo giudicante è certo maggiormente impegnativa. Queste due tesi allora si fronteggieranno ancora in futuro, auspicandosi magari che il torpore parlamentare sulle varie questioni del diritto delle persone e delle relazioni familiari, da adeguare ai tempi, veda almeno un scatto d’orgoglio, non foss’altro che sul versante della chiarezza45, qualità invero indispensabile ad ogni comando legislativo.
8. Il confronto argomentativo con la posizione del figlio maggiorenne
Desta interesse il tratto motivo dell’arresto sulla spettanza o meno dell’assegno divorzile, teso a coinvolgere nella dinamica decisoria, in termini comparativi estensibili, la posizione di diritto del figlio maggiorenne46. Si assume in sostanza che neppure il figlio maggiorenne – il cui status è qualificato “tendenzialmente stabile e permanente” – avrebbe garantito il tenore di vita familiare, ragione per cui risulta legittima una applicazione analogica del principio che si trarrebbe dall’art. 337septies, comma 1°, c.c. (invero identico al previgente art. 155quinquies e da leggersi in uno agli artt. 147, 148, 315, 315bis, 337ter e 337sexies), secondo cui è la “non indipendenza economica” del figlio maggiorenne che discrimina la spettanza dell’assegno periodico. Il paragone sorprende per molteplici ragioni; trascurando l’impropria definizione di “permanenza” dello status, in primo luogo, per l’obiettiva distanza che corre tra il rapporto di filiazione e quello di coniugio, che in radice non legittima un simile approccio, pur rientrando nei temi generali del diritto di famiglia. Risulta erronea la sovrapposizione della disciplina poiché la dizione che si rinviene nell’ordinamento positivo a favore del figlio maggiorenne, “non indipendente economicamente”, non compare affatto nel comma 6°, dell’art. 5, l. div., il quale, ben diversamente, o meglio, differenziandosi, impone la disamina di parametri specifici diversi e non di altri. Tali diverse espressioni normative non sono casuali, atteso che compito primo dei genitori è quello di accompagnare i figli verso la maturità adulta; questo diritto/dovere si sostanzia per sua stessa natura come a termine; difatti, ogni sforzo esigibile è proteso al raggiungimento di una indipendenza economica, peraltro, secondo le aspirazioni e le inclinazioni del figlio (che possono non coincidere con la condizione sociale eventualmente migliore dei due genitori47). Tanto che il diritto del figlio maggiorenne è strutturato in senso composito, in funzione dell’educazione verso la maturità adulta da raggiungere, come traguardo, obiettivo che racchiude in sé il senso proprio della trasmissione della vita; un tale progetto di crescita, costituzionalmente presidiato, si compone perciò di molteplici esigenze: la stessa norma ne disegna i tratti essenziali, del mantenimento, della cura anche morale e dell’istruzione (sino al livello professionale). Trovando appunto tale percorso evolutivo di crescita l’apice nel risultato finale dell’educazione all’autonoma vita adulta, necessariamente è una condizione che infine esige l’impegno filiale, per ontologica essenza; perciò, i genitori debbono, per quanto è nelle loro possibilità, educare il figlio a condurre una esistenza indipendente, fino a che l’obbligo stesso non può che estinguersi48. Neppure a dirsi che prima del raggiungimento di tale autonomia la posizione del figlio maggiorenne sia altrimenti qualificabile rispetto a quella del figlio ancora in età minore (salva ovviamente la sfera inerente l’affidamento), trattandosi di un percorso evolutivo certamente non scindibile in segmenti, bensì complessivamente rilevante49, in vista proprio del traguardo dell’indipendenza personale; per esemplificare efficacemente, il ragazzo che frequenta l’ultimo anno di un corso liceale non si trova in posizione di diritto diversa da quella dello studente che in prosieguo di tempo segua l ‘impegno formativo del primo anno di un corso di laurea: entrambi hanno diritto “al mantenimento, all’istruzione, all’educazione…”, secondo il tenore di vita dei genitori. Ecco allora il ben diverso risultato di questo confronto: anche per tale via, la relazione del diritto delle persone e della famiglia, come ricorre nel rapporto di filiazione, che si instaura con la procreazione, ci presenta l’identico criterio primo della correlazione a quella data famiglia ovvero ai due genitori50 e non ad uno standard astratto, uguale per tutti. Non è peraltro senza significato il fatto che un coniuge possa essere chiamato al dovere di autoresponsabilità per le proprie scelte di vita, ma al contrario del figlio che ha un dovere di attivarsi utilmente per il proprio futuro adulto e, quindi, necessariamente è chiamato a rispondere verso se stesso di ogni scelta di libertà, il coniuge potrebbe anche soltanto “subire” le scelte esistenziali dell’altro; ben noto difatti che lo status giuridico di coniuge in regime di vita separato prima e di divorziato poi, corrisponde all’esercizio di un diritto connotato potestativamente51. La stabilità o meno della famiglia dipende strettamente dalle decisioni unilaterali dei coniugi, che pur in posizione di eguaglianza non sono certo garantiti a tal punto, ove nolenti; se poi ben si riflette, l’affermarsi del diritto di dare vita ad una nuova famiglia52, richiamato nel primo arresto, né è la miglior riprova.
9. Le successive espressioni della Corte di legittimità e le prime voci della dottrina
Un qualche segno di rimeditazione della stessa prima sezione civile sembrava potersi cogliere in un arresto di qualche giorno successivo53, afferente il caso di una coniuge divorziata che risultava aver rifiutato offerte di lavoro, pur modeste, ma ciò nonostante, mantenuto fermo l’assegno divorzile anche nel cospicuo importo riconosciuto (anche il riparto dell’onere probatorio risulta contraddetto, nonostante la severità della svolta determinata sul punto dal primo arresto risulti in sé pienamente condivisibile), con contraddizione casistica evidente rispetto al decalogo sopra enumerato. Ma l’impressione è subito risultata disillusa da successivo arresto54, occasionato da un giudizio di revisione avente ad oggetto l’assegno divorzile (che probabilmente costituirà la sede di ricorsi massivi da qui in avanti per far valere proprio questo nuovo indirizzo, anche in relazione a sentenze risalenti di molti anni); il responso ha concluso nel senso che anche il nuovo indirizzo può costituire sufficiente fatto sopravvenuto, che rende ammissibile la revisione in punto an debeatur55, con buona pace del cardine della cosa giudicata, pur rebus sic stantibus; seppure il tema risulti a dir poco difficoltoso, come peraltro emerge dai cenni in nota 41, la pronuncia non presenta una motivazione che proponga una sua sistemazione ex professo. In verità, questo arresto mette in luce un netto dissenso dell’organo requirente presso la Corte, che ha invano sollecitato l’intervento delle sezioni unite56; la motivazione, sorprendente anche nel tenore, richiama l’indirizzo già assunto di recente con i precedenti di Cass., sez. I, 22 giugno 2016 n. 1296257, e Id., 30 settembre 2016 n. 1959958, resi in tema di adozione del figlio del partner dello stesso sesso e di trascrivibilità dell’atto di nascita formato all’estero quanto al figlio generato con tecniche di P.M.A., da due donne coniugate in Spagna; al di là della constatazione che la perpetuazione di un errore non conduce ovviamente all’esattezza del risultato ultimo, si è già avuto modo di dissentire59 rispetto a questo illimitato esercizio del potere di apprezzamento discrezionale della sezione, che non può non considerare prudentemente che la massima importanza di questioni di tal fatta, la loro novità od i contrasti di indirizzo sottesi, lo sono prima di tutto per ragioni obiettive percepibili da chiunque; peraltro, questa “resistenza” all’intervento della sede collegiale più ampia di cui all’art. 374 c.p.c., può infine nuocere alla stessa funzione istituzionale dell’organo nomofilattico, in quanto, solo a titolo esemplificativo volendo tacer d’altro, i giudici del merito legittimamente possono qualificare “consolidato” il solo responso delle sezioni unite (di riflesso, risulta poi vistoso l’ampliamento della loro discrezionalità, potendo richiamarsi all’una o all’altra delle diverse opzioni decisorie). Le prime voci della dottrina, pur con aperture sostanziali sul versante dell’evoluzione sociale, risultano prevalentemente critiche60, o comunque propongono vasti interrogativi; le maggiori perplessità ineriscono l’evoluzione interpretativa in senso integrativo del dato legislativo, la difformità tra il regime divorzile e quello separativo, le diversità che possono caratterizzare il singolo matrimonio e le marcate difficoltà dell’impatto concreto di un nuovo indirizzo che dovrà comunque attendere un consolidamento61 prima di poter esser qualificato “diritto vivente”, per effetto della mancata investitura delle sezioni unite.
10. Le prime applicazioni del nuovo corso ad opera della giurisprudenza di merito
Qualche ulteriore riflessione discende dall’analisi della prima giurisprudenza di merito emersa: il Tribunale di Milano62, adeguatosi prontamente, rispondendo al quesito di quale sia il livello reddituale che consente al singolo una esistenza libera e dignitosa, lo ha individuato nel tetto di reddito che consente il suo accesso al patrocinio a spese dello Stato, cioè poco meno di €. 1.000,00 = mensili (soluzione problematica se solo si considera, pur nel contesto attuale di crisi economica, il costo della vita in una città come Milano, ove certo non è erroneo rilevare come quell’entità economica risponde a mala pena alla mera assistenza alimentare), erigendolo a primo parametro fisso di regolamentazione divorzile. In sostanza conforme, quanto alla disponibilità di tale livello reddituale, la posizione assunta dal Tribunale di Venezia63.
Ciò significa che il timore sotteso al dissenso sopra esposto si è concretizzato in realtà in maniera ancor più grave, anche se non può non evidenziarsi che tali statuizioni sono andate ben oltre il segno dettato dal primo arresto in commento e l’erroneità appare evidente64.
La sbrigativa eliminazione di ogni questione in punto sia alla spettanza che alla quantificazione dell’assegno divorzile, ora anche secondo il diverso canone, propone pur sempre frammistione tra le due fasi del giudizio (come motiva la Corte nel primo arresto in commento che pur ne stigmatizza l’esigenza di distinzione), esattamente in senso inverso rispetto all’indirizzo anteriore, quindi, secondo un metodo decisorio allora identicamente inaccettabile. Conclusione assimilabile è stata espressa anche dal Tribunale di Mantova65, che ha dichiarato insussistente il diritto all’assegno divorzile da parte della coniuge insegnante con uno stipendio di €. 1.450,00= mensili, assunta a tempo indeterminato nel settembre 2016, qualificato “buono stipendio”, pur in presenza di un rilevante divario rispetto al coniuge imprenditore; situazione di autosufficienza che esclude in radice di poter ipotizzare l’esigenza di un “aiuto assistenziale”. Si è invece subito discostato dal nuovo indirizzo il Tribunale di Udine 1° giugno 201766, statuendo che il parametro del tenore di vita tenuto da quella data famiglia coniugale rileva sia in punto an debeatur, che in punto determinazione del quantum, respingendo la svolta di cui al primo arresto, reputato espressione di convincimento assolutamente minoritario della Corte regolatrice e privo in effetti dell’indispensabile supporto normativo. Sulla stessa linea di dissenso sostanziale si è espresso il Tribunale di Roma, con la sentenza della sez. I, 17 luglio 2017 n. 1172367. Una diversa soluzione sembra potersi desumere anche dall’ordinanza della Corte d’appello di Milano 5 settembre 201768, che nel sospendere l’esecutività della sentenza divorzile di primo grado (che aveva respinto la domanda di assegno post-coniugale invece attribuito in sede presidenziale), afferma la rilevanza del contesto sociale in cui la famiglia aveva sempre vissuto.
11. Conclusioni
Come si vede, se prevarrà la prima interpretazione di merito, assunta dal tribunale meneghino, la conseguenza principe – di evidente gravità sistematica – è quella secondo cui, d’ora in avanti, la disponibilità di un reddito di circa €. 1.000,00 = mensili da parte del coniuge svantaggiato inibisce il riconoscimento dell’assegno divorzile. Con ciò al contempo significando che lo sforzo legittimamente richiesto al coniuge eventualmente obbligato ad assolvere tale misura assistenziale non potrà ovviamente eccedere (o eccedere significativamente) un tale ordine di grandezza. Se questo è, allora, in realtà la Suprema Corte non avrebbe dato soltanto la stura ad una interpretazione che nei fatti risulta ad efficacia soppressiva del 6° comma, dell’art. 5, l. div., in contrasto con gli unici parametri di giudizio rilevanti ivi enumerati (come sopra meglio evidenziato), bensì ad un nuovo sistema di severa esclusione massiva dell’assegno postconiugale. Persino ipotizzando, solo per un momento, che d’ora in avanti sia legittimo relegare la rilevanza dei ridetti parametri normativi nella sola fase della determinazione del quantum debeatur, il risultato di una tale opzione conduce ad una provvidenza che risulterà, nel suo massimo, in sostanza eguale in tutti i casi, emergendo così, anche per tale via, la stridente contraddizione evidenziata. Ma ancor prima, è la nozione stessa di solidarietà che risulta contraddetta, se solo si considera che secondo il dizionario della nostra lingua, per solidarietà si intende “la coscienza viva di partecipare vicendevolmente alle necessità di una comunità di persone”. Non valorizzare l’intero testo del 6° comma, dell’art. 5, l. div., con la vista tecnica contrappositiva ad efficacia mutilante, e procedere con etero integrazioni, significa in realtà rifuggire dalla strada indicata dal legislatore, che impone obiettivamente al giudice di procedere all’applicazione ponderata al singolo specifico caso dei parametri enumerati. Difatti, nell’imporre il metodo incarnato dalla dizione “tenuto conto”, il legislatore certo non ha conferito discrezionalità altra se non quella di valutare tali parametri, non di poterne prescindere: lo stesso imperativo espressivo – univoco nel contesto della norma – conduce in tale direzione, come la giurisprudenza di legittimità, per ben ventisette anni, ha sempre rettamente affermato. Diversamente, equivale a dire, che la stessa nozione di assegno divorzile, come sino ad oggi intesa, non si rinviene più, risultando di fatto “abrogata” nella quasi totalità dei casi, con evidenza ancor più marcata proprio nei casi in cui l’onerato chiamato alla residua obbligazione post-coniugale “patisca” minor sforzo soggettivo in virtù della florida condizione economico-patrimoniale.
NOTE
1 Per l’esattezza, questo indirizzo, risale alla svolta impressa con composizione degli anteriori
contrasti, dal noto arresto di Cass., sez. un., 29 novembre 1990 n. 11490, in Foro it., 1991, I, 67,
con notazioni di E. QuADri, Assegno di divorzio: la mediazione delle sezioni unite, e V. cArBone,
Urteildämmerung: una decisione crepuscolare (sull’assegno di divorzio); in Riv. dir. civ., 1991, 221,
con nota di c.m. BiAncA, Natura e presupposto dell’assegno di divorzio: le sezioni unite della
cassazione hanno deciso; in Giur. it., 1991, I, 1, 536, con nota di g.m. Pellegrini, La determinazione
dell’assegno di divorzio al vaglio delle sezioni unite; in Giust. civ., 1991, I, 1223, con nota di A.
sPADAForA, L’orientamento delle sezioni unite in materia di assegno divorzile: considerazioni
critiche; ed in Quadrimestre, 1991, 609, con nota di M. Dossetti, Il dibattito sull’assegno di divorzio
e la sintesi proposta dalle sezioni unite; questo precedente basilare è in realtà coevo ad altri
quattro di segno identico (n. 11489, 11491 e 11492), ed è sostanzialmente prevalso sino ad oggi;
una sommaria menzione degli arresti successivi, induce ad indicare quantomeno, Cass., sez. I, 1
dicembre 1993 n. 11860, in Fam. dir., 1994, 15, con nota di V. cArBone, L’evoluzione
giurisprudenziale in tema di assegno di divorzio; Id., 6 agosto 1997 n. 7269, in Giur. it., 1998, 215,
con nota critica di F. PArente, L’assegno di divorzio tra tenore di vita paraconiugale ed esistenza
libera e dignitosa; Id., 28 febbraio 1998 n. 2087, in banca dati Foro it.; Id., 16 giugno 2000 n. 8225,
in Giur. it., 2001, 462, con nota di O.B. cAstAgnAro, La Cassazione si ostina a far sopravvivere uno
status economico connesso ad un rapporto definitivamente estinto ed a non riconoscere il
carattere alimentare dell’assegno di divorzio; Id., 11 settembre 2001 n. 11575, in Fam dir., 2002,
285, con nota di G. sciAncAlePore, La funzione assistenziale dell’assegno di divorzio; Id., 17
gennaio 2002 n. 432, in Nuova giur. civ. comm., 2003, 38, con nota di E. Al mureDen, In tema di
adeguatezza dei redditi del coniuge divorziato; Id., 21 marzo 2002 n. 4038, in Giur. it., 2002, 1828,
con nota di L. BArBierA, Quantificazione e datazione dell’assegno di divorzio: vecchi e nuovi
problemi; Id., 27 settembre 2002 n. 14004, in Fam. dir., 2003, 14, con nota di G. De mArzo,
Revisione dell’assegno divorzile e conservazione del tenore di vita matrimoniale; Id., 19 marzo
2003 n. 4040, in Archivio civ., 2004, 116; Id., 28 gennaio 2004 n. 1487, Fam. dir., 2004, 237, con
nota di A. liuzzi, Assegno di divorzio e incrementi reddituali; Id. 16 luglio 2004 n. 13169, in banca
dati Pluris; Id., 22 agosto 2006 n. 18241, in Foro it., 2007, I, 770, con nota redazionale di G.
cAsABuri; Id., 12 luglio 2007 n. 15610 e n. 15611, in Fam. dir., 2007, 1092, con nota di R. russo,
Ancora sull’assegno divorzile: la Cassazione conferma l’orientamento; Id., 21 maggio 2008 n.
13058, in banca dati Pluris; Id. 11 novembre 2009 n. 23906, ivi; Id., 21 ottobre 2013 n. 23797, ivi;
Id., 28 ottobre 2013 n. 24252, ivi; Id., 5 febbraio 2014 n. 2546, ivi; Id., 20 giugno 2014 n. 14128, in
Fam. dir., 2015, 380, con nota di C. mAgli, Assegno di divorzio e progressione di carriera del
coniuge obbligato: presupposti e limiti dell’aspettativa del coniuge debole; Id., 10 febbraio 2015 n.
2574, ivi, 2016, 259, in nota di v. giorgiAnni, L’assegno “divorzile” ai tempi della crisi: criteri e
requisiti per la sua determinazione; Id., 9 giugno 2015 n. 11870; in banca dati Pluris; Id., 29
settembre 2016 n. 19339, in banca dati ivi.
2 c. ArgiroFFi, Degli alimenti, Artt. 433-448, in Commentario cod. civ. schlesinger-Busnelli, Milano,
2009, 57.
3 Durante l’iter dei lavori parlamentari di riforma della l. div., introdotta con la l. 6 marzo 1987 n.
74, come noto, venne eliminato proprio il riferimento al “dignitoso mantenimento” (cfr. meglio
infra, nota 41). A titolo esemplificativo della problematica considerazione del binomio
alimenti/mantenimento, proprio quanto alle differenze strutturali degli stessi, evanescenti ad
esempio sotto il versante quantitativo modesto o sotto le caratteristiche comuni (quali la
reciprocità, il carattere strettamente personale, la variabilità secondo la condizione rebus sic
stantibus), cfr., g. FrezzA, Diritto del divorziato alla pensione di reversibilità e convenzioni
preventive di divorzio, in Dir. fam. pers., 1996, 32; V.M. cAFerrA,
Famigliaeassistenza,Bologna,1984,57;e.QuADri,L’adeguamentomonetariodegli assegni periodici
con funzione assistenziale, in Giur. it., 1980, IV, 49; g. gABrielli, L’ordine giudiziale di pagare a
familiari del creditore, in Riv. dir. civ., 1976, I, 462; G. ProverA, Degli alimenti, sub art. 447 c.c., in
Commentario cod. civ. sciAloJA-BrAncA, Bologna-Roma, 1972, 169. In giurisprudenza, ancora a
titolo esemplificativo, secondo Cass., sez. I, 19 giugno 1996 n. 5677, in banca dati Pluris, la
domanda avente ad oggetto gli alimenti rappresenta un minus rispetto alla richiesta di
mantenimento; mentre, Cass., sez. I, 9 giugno 2002 n. 13060, in Giur. it., 2003, 1794, con nota
redazionale di D. iAcoBAzzi, arriva a sovrapporre i confini legislativamente imposti. Seguono
comunque nel testo numerosi spunti di riflessione.
4 Una bibliografia essenziale ed ultima in tema ci induce a richiamare, C.M. BiAncA, Diritto civile.
2.1 La famiglia, Milano, 2014, 289; L. rossi cArleo c. cAricAto, Il diritto di famiglia, in Trattato dir.
priv. Bessone, IV, Torino, 2013, 2, 281; A. Anceschi, voce Divorzio, in banca dati Digesto it. (civile),
2012; G. giAcoBBe P. virgADAmo, Le persone e la famiglia, 3, Il matrimonio, II, Separazione
personale e divorzio, in Trattato dir. civ. sAcco, Torino, 2011, 57; A. totAro, Gli effetti del divorzio,
in Trattato dir. famiglia zAtti, Milano, 2011, I, 1631; G. Bonilini F. tommAseo, Lo scioglimento del
matrimonio, in Commentario cod. civ. schlesinger Busnelli, Art. 149 e l. 1° dicembre 1970, n. 898,
Milano, 2010, 572; A. mArini, Il divorzio, in liPAri rescigno (diretto da), Diritto civile, II, La famiglia,
Milano, 2009, 326; A. Arceri, Lo scioglimento del matrimonio, in m. sestA (a cura di), Codice della
famiglia, Milano, 2009, II, 3897; e naturalmente i contributi già rinvenibili nella Rivista.
5 Con la nota Ordinanza 22 maggio 2013, in Fam. dir., 2014, 687, annotata da E. Al mureDen, Il
parametro del tenore di vita coniugale nel “diritto vivente” in materia di assegno divorzile tra
persistente validità, dubbi di legittimità costituzionale ed esigenze di revisione; e A. morrone, Una
questione di ragionevolezza: l’assegno divorzile e il criterio del “medesimo tenore di vita”.
6 La pronuncia annotata consente comunque di escludere agevolmente un qualche profilo di
contrarietà alla carta fondamentale dell’art. 5, comma 6°, l. div., secondo il costrutto logico
giuridico già tentato dal Tribunale di Firenze 22 maggio 2013, cit., ricorrendo anzi piena ed
armonica conformità, salvi ora nuovi e ben diversi dubbi; in buona sostanza, quell’accusa di
anacronistica irragionevolezza dell’attribuzione patrimoniale periodica in parola, connessa al
recupero dello status personale, a distanza di quarantasette anni dall’introduzione dell’istituto del
divorzio ed in un contesto sociale profondamente mutato, proprio per la svolta impressa dalla
Suprema Corte, risulta oggi priva del suo primo e basilare argomento.
7 Con la sentenza 11 febbraio 2015 n. 11, in Fam. dir., 2015, 537, con nota di E. Al mureDen,
Assegno divorzile, parametro del tenore di vita coniugale e principio di auto responsabilità; ed in
Avv. fam., 2015, 1, 56, con Mia notazione, L’assegno post coniugale: importanti precisazioni della
Corte Costituzionale sul parametro del “tenore di vita” matrimoniale. Questa la conclusione:
“L’assegno divorzile non deve necessariamente garantire al coniuge economicamente più debole il
medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, in quanto, viceversa, questo
parametro rileva soltanto per determinare in astratto il tetto massimo della misura della
prestazione assistenziale, da determinare poi in concreto, caso per caso, con tutti gli altri criteri di
diminuzione indicati nell’art. 5 l. div. (condizione e reddito dei coniugi, contributo personale ed
economico dato da ciascuno alla formazione del patrimonio comune, durata del matrimonio,
ragioni della decisione) sino all’azzeramento”. D’uopo evidenziare come la Corte, pur individuando
nell’orientamento della Corte di legittimità che da tempo considerava “il tenore di vita tenuto in
costanza di coniugio” come il parametro della sola prima verifica cui si deve necessariamente
procedere, e cioè il confronto relativo che consente di rinvenire o meno una concreta disparità di
risorse, tuttavia finiva per far emergere le criticità del sistema. Gli arresti giurisprudenziali di
legittimità, indicati come significativi di una tale corretta attività ermeneutica, ivi risultano
enumerati esattamente secondo questo percorso: Cass., sez. I civ., 5 febbraio 2014 n. 2546, in
banca dati Pluris; Id., 28 ottobre 2013 n. 24252, ivi; Id., 21 ottobre 2013 n. 23797, ivi; Id., 12 luglio
2007 n. 15611, in Fam. dir., 2007, 1092, con nota di R. russo, Ancora sull’assegno divorzile: la
Cassazione conferma l’orientamento; Id., 22 agosto 2006 n. 18241, in Foro it., 2007, I, 770, con
nota di G. cAsABuri; Id., 19 marzo 2003 n. 4040, in Archivio civ., 2004, 116. In sostanza, nonostante
l’asciutta motivazione espressa con rilevante rimando ad una giurisprudenza specifica che invero
annoverava vaste espressioni (ma non mancando il laconico ex plurimis), venne reputata valida e
conforme alla nostra carta fondamentale l’interpretazione secondo cui, in tema di scioglimento del
matrimonio e nella disciplina dettata dall’art. 5, comma 6°, della l. n. 898/1970, come modificato
dall’art. 10 della l. n. 74/1987, l’accertamento del diritto all’assegno di divorzio si articola in due
fasi: nella prima, il giudice è chiamato a verificare l’esistenza del diritto in astratto, in relazione
all’inadeguatezza dei mezzi o comunque all’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, in
confronto al tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, ovvero che poteva
legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio (fissate al momento del
divorzio) e, quindi, procedere ad una determinazione quantitativa della somma sufficiente a
colmare quella inadeguatezza dei mezzi, che costituisce il tetto massimo ipotizzabile della misura
dell’assegno post-coniugale stesso. Nella seconda fase, il giudice deve poi procedere alla
determinazione in concreto dell’assegno in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri
indicati nello stesso art. 5, che quindi agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della
somma considerata in astratto, e possono in ipotesi estreme valere anche ad azzerarla, quando la
tendenziale conservazione del tenore di vita assicurato dal matrimonio finisca per risultare
incompatibile con detti elementi di quantificazione. Singolarmente, non viene neppure
menzionato che tale giurisprudenza in realtà risaliva alla svolta dettata con l’arresto di Cass., sez.
un., 29 novembre 1990 n. 11490, cit. Secondo il medesimo primo arresto qui annotato, la Corte
delle leggi sarebbe caduta in qualche contraddizione di troppo con un proprio precedente (relativo
però al settore penale, inerente la punibilità delle diverse condotte inadempienti dell’obbligato:
Corte Cost. 31 luglio 1989 n. 472, in Foro it., 1990, I, 1815, con nota di e. QuADri, Legittimità
costituzionale della nuova tutela penale del divorziato; ed in Dir. fam. pers., 1990, 18, con nota di
F. DAll’ongAro, Sulla dubbia legittimità costituzionale dell’art. 12 sexies della vigente legge sul
divorzio), siccome ivi è rinvenibile la motivazione secondo cui, testualmente, “per il divorziato
l’assegno non è correlato al tenore di vita”. L’assunto non appare propriamente condivisibile
anche sotto il profilo del suo reale valore ai fini che qui ci occupano, per più ragioni, che in questa
sede possono così sintetizzarsi: in primo luogo nell’economia di quel precedente di scrutinio di
norme incriminatrici rilevanti l’una in regime di separazione e l’altra in quello divorzile,
l’argomento appare solo a valenza rafforzativa di ben più articolato e complesso apparato motivo,
tanto da non potersene dedurre quella specifica valenza dirimente; inoltre, la Corte allora
mutuava conclusioni emerse nella giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione, all’epoca non
ancora passate al vaglio delle sezioni unite, cui giunse per l’appunto in virtù dei contrasti
interpretativi anteriori al 1990; ad ogni modo, appare risolutiva la constatazione secondo cui nella
sentenza n. 11/2015 la Corte Costituzionale ha preso in esame ex professo la specifica questione,
indicando la corretta interpretazione costituzionalmente orientata, con la persuasiva opera di
efficace componimento, sopra trascritta. Già questi cenni consentono di escludere quella
contraddizione significativa che invece ha ritenuto di intravedervi il primo arresto in commento,
rilevante per l’odierno nuovo corso.
8 Cfr. in particolare le citazioni in nota 1.
9 Cass., sez. I, 3 aprile 2015 n. 6855, in Giur. it., 2015, 2078, con nota di D. Buzzelli, La Cassazione e
l’incidenza della convivenza more uxorio sull’assegno divorzile; ed in Foro it., 2015, I, 1527, con
nota redazionale di g. cAsABuri; invero, l’arresto risulta diffusamente segnalato ed annotato; cfr.
anche, in Fam. dir., 2015, 553, con nota di G. FerrAnDo, “Famiglia di fatto” e assegno di divorzio. Il
nuovo indirizzo della Corte di Cassazione, in Nuova giur. civ. comm., 2015, 681, con nota di E. Al
mureDen, Formazione di una nuova famiglia non matrimoniale ed estinzione definitiva
dell’assegno divorzile; ed in Corr. giur., 2016, 626, con nota di R. gelli, Finita la convivenza more
uxorio il diritto all’assegno divorzile non rivive. L’indirizzo si consolidava, con numerosi arresti
successivi identici, tra i quali, Cass., sez. VI-1, 11 gennaio 2016 n. 225, in banca dati Juris; Id., 8
febbraio 2016 n. 2466, ivi; Id., 1 luglio 2016 n. 19345, ivi; Id., 29 settembre 2016 n. 19345, ivi, Id.,
13 dicembre 2016 n. 25528, in www.ilcaso.it; Id., 22 febbraio 2017 n. 4649, in banca dati Pluris; Id,
22 marzo 2017 n. 7388, ivi, che invero estende il principio anche riguardo all’assegno di
mantenimento in regime di vita separato; Id., 22 maggio 2017 n. 12879, ivi. Sul tema, aggiornato
anche in relazione alle sue implicazioni discendenti dall’entrata in vigore della l. 20 maggio 2016 n.
76, sia consentito rimandare all’ampia recente analisi condotta in g. sAvi, Nuove convivenze
familiare e revoca dell’assegno divorzile, in Diritto e Processo, 2016, 173.
10 Il tema vede una vasta letteratura; cfr. da ultimo, m. sestA, La famiglia tra funzione sociale e
tutele individuali, in La funzione sociale nel diritto privato tra XX e XXI secolo, a cura di F. mAcArio
e m.n. miletti, Roma Tre Press, 2017, 139, ora ripreso in Riv. trim. dir. proc. civ., 2017, 567; ma
anche il significativo bilancio della fine degli anni ottanta, rinvenibile, in P. rescigno, Il diritto di
famiglia ad un ventennio dalla riforma, in Riv. dir. civ., 1988, I, 109, analisi autorevolmente ripresa
dall’A. in Le famiglie ricomposte: nuove prospettive giuridiche, in Familia, 2002, 1; e quanto
all’anteriore contesto, A. BArBerA, sub art. 2 Cost., in Commentario
dellaCostituzione,acuradig.BrAncA,Bologna-Roma,1976,49;P.Perlingieri,La personalità umana
nell’ordinamento giuridico, Camerino, 1972, 191.
11 Emblematico, tra altri, quanto apparso sulla prima pagina di Panorama, 4 marzo 2015, sotto il
titolo “Uomo divorziato uomo rovinato”, che peraltro prende le mosse proprio dalla notizia della
decisione della Corte Costituzionale con la cit. sentenza 11 febbraio 2015 n. 11. Ma se si vuol
restare rigorosamente alla casistica giurisprudenziale, numerose le fattispecie financo
imbarazzanti con l’uso dell’umana ragione. A titolo esemplificativo, tra i tanti possibili, cfr., Cass.,
sez. I, 20 giugno 2014 n. 14128, in Fam. dir., 2015, 380, con nota di C. mAgli, cit. in nota 1, che
legittima pretese anche sulle risorse reddituali conseguite dal singolo coniuge in epoca successiva
all’interruzione della condivisione delle sorti esistenziali, per intervenuta separazione personale;
Cass., sez. I, 16 ottobre 2013 n. 23442, in Corr. giur., 2014, 1349, con nota di v. AmenDolAgine,
“Tenore” e “stile” di vita non possono considerarsi tra di loro sinonimi quando si tratta di
determinare l’assegno divorzile, che riconosce l’assegno divorzile alla ex coniuge professionista
(primario ospedaliero) in elevata condizione benestante, peraltro con regime di vita matrimoniale
concordemente improntato a self-restrainment; Cass., sez. I, 4 febbraio 2009 n. 2721, in Fam. dir.,
2009, 682, con nota di e. Al mureDen, L’assegno divorzile viene attribuito dopo un matrimonio
durato una settimana. Configurabilità e limiti della funzione assistenziale-riabilitativa, che
riconosce l’assegno divorzile persino in ipotesi di cd. matrimonio effimero davvero estrema
(matrimonio inconsumato durato pochi giorni); peraltro, contraddicendo specifici arresti
consolidati, quali, Cass., 16 giugno 2000 n. 8233, in banca dati Pluris, e Cass., sez. I, 29 ottobre
1996 n. 9439, in Fam. dir., 1996, 508, con nota di v. cArBone, Matrimonio effimero: l’assegno non
è dovuto.
12 Lo stesso Consiglio Superiore della Magistratura è oggi ben consapevole, calandovi peculiare
attenzione, che l’assetto della giustizia familiare e minorile debba essere attuato all’insegna della
specializzazione: cfr. Circolare 25 gennaio 2017 sulla formazione delle tabelle di organizzazione
degli uffici giudiziari per il triennio 2017/2019, in www.csm.it; in tale marcata direzione i progetti
legislativi all’esame del Parlamento, pur nello scorcio della XVII legislatura corrente, sull’istituzione
del cd. Tribunale della famiglia.
13 Il magistero della Chiesa si è particolarmente speso sul valore centrale della famiglia fondata sul
sacramento matrimoniale, con illuminate parole moderne; cfr., a mero titolo esemplificativo oltre
ai documenti ufficiali, BeneDetto Xvi, La famiglia. Speranza della Chiesa e della società, a cura di g.
vigini, Roma, 2012. In letteratura l’approccio tende ad una maggiore attenzione sul versante delle
sensibilità psicologiche; tra le tante opere, si segnalano, s. tAmAro, “Per sempre”, Firenze, 2011;
m. recAlcAti, Non è più come prima. Elogio del perdono nella vita amorosa, Milano, 2014.
14 Con la precisazione che tale fenomeno in verità può prodursi anche per l’inverso fenomeno
della pendenza dei procedimenti su lassi temporali assolutamente inaccettabili, ovvero per le
inefficienze in sede attuativa-esecutiva.
15 A.P. lAmorgese, L’assegno divorzile e il dogma della conservazione del tenore di vita
matrimoniale, in Questione Giustizia, 11/3/2016.
16 In Foro it., 1990, I, 1165, con nota di F. mAcArio e e. QuADri, La cassazione “rimedita” il
problema dell’assegno di divorzio; in Giur. it., 1990, I, 1, 1742, con nota di c. iAcovino, Assegno di
divorzio e “modelli” di vita; in Giust. civ., 1990, I, 925 e 2390, con nota di s. sotgiu, Il concetto di
“adeguatezza di mezzi” nell’attribuzione dell’assegno di divorzio; e A. sPADAForA, Il presupposto
fondamentale per l’attribuzione dell’assegno divorzile nell’ottica assistenzialistica della riforma del
1987; in Dir. fam. pers., 1990, 437, con nota di G. nAPPi, Assegno divorzile e principio di solidarietà
postconiugale, e F. DAll’ongAro, L’art. 10 della legge n. 74 del 1987 ed il dissidio sul concetto di
mezzi adeguati; in Rass. dir. civ., 1990, 895, con nota di r. tommAsini, Primi “discutibili”
orientamenti della suprema corte in tema di determinazione dell’assegno di divorzio. Cfr. anche, le
ferme notazioni di c.m. BiAncA, g. gABrielli, F. PADovini, L’assegno di divorzio in una recente
sentenza della Cassazione, in Riv. dir. civ., 1990, II, 537, nonché la successiva sottolineatura, ivi,
1990, II, 659.
17 Cfr., ad esempio, M. PAlAzzo, Il diritto della crisi coniugale. Antichi dogmi e prospettive
evolutive, in Riv. dir. civ., 2015, 575; F. AlcAro, Note in tema di assegno divorzile: ‘il tenore di vita
in costanza di matrimonio’, un’aporia interpretativa?, in nota critica a Cass., sez. I, 3 luglio 2013 n.
16597, in Fam. dir., 2013, 1079.
18 Pur con grande sommarietà, si possono ipotizzare numerose tipologie dimostrative delle
differenze sostanziali in concreto ricorrenti tra un matrimonio e l’altro. Posta la somma
ripartizione dei matrimoni con prole – differenziando poi per il numero dei figli – rispetto a quelli
senza prole che ovviamente comportano di norma minor impegno nella conduzione familiare ed
attenuano anche i distinti ruoli, in realtà ancora in qualche misura radicati nel tessuto sociale per
importanti strati di popolazione; si possono ad esempio ipotizzare fasce di durata della comunanza
di vita prendendo a metro il lustro, distinguendo comunque quella cd. effimera, da quella almeno
venticinquennale ed oltre; distinguere poi il caso del coniuge dedito unicamente al lavoro
casalingo od alla collaborazione nell’attività dell’altro; ed ancora, l’ipotesi del concorde indirizzo
che comporta il sacrificio della realizzazione o professionalità dell’uno a vantaggio dell’altro e
dell’intero nucleo familiare; ovvero, l’ipotesi di contribuzione economica alla formazione dei
patrimoni, anche di comune pertinenza; e così via.
19 Cfr. op. cit. in nota 7.
20 Appunto rinvenuto nell’arresto di Cass., sez. I, 2 marzo 1990 n. 1652,
cit. (cfr. nota 16).
21 Sono parole preso in prestito dalla pregevole elaborazione sul dato codicistico, di m. PArADiso, I
rapporti personali tra coniugi, Artt. 143-148, in Commentario cod. civ. schlesinger Busnelli, Milano,
2012, 114 ss.
22 Frutto di percorsi argomentativi tesi a concludere per una etero integrazione normativa,
postulando la necessaria ricorrenza di una “condizione di bisogno”, qualificata perciò come di
natura sostanzialmente alimentare.
23 Ancor più ingiustificati in quanto in genere riconosciuti con argomentazioni di stile, trascurando
il concetto stesso che informa la prestazione, quale residua assistenza solidale, peraltro, senza
adeguata considerazione delle capacità del richiedente di procurarsi autonomamente risorse,
come del severo riparto dell’onere probatorio cui questi deve in realtà attendere.
24 La stessa giurisprudenza ed in tal senso anche le sezioni unite del 1990, cit. (cfr. nota 1), da
tempo esclude in principio che all’assegno divorzile possa attribuirsi funzione compensativa e
tanto meno risarcitoria (ma la casistica non manca di far dubitare: l’enunciato sulla carta poi nel
concreto non è sempre evidente). Da segnalare in proposito, l’interessante ricostruzione proposta
da e. QuADri, Definizione degli assetti economici postconiugali ed esigenze perequative, in Dir.
fam. pers., 2005, 1307; iD., Brevissima durata del matrimonio e assegno di divorzio, in Corriere
giur., 2009, 474.
25 Basta d’altronde riflettere, al di là dei contenuti definitori degli atti anagrafici, e dell’efficacia
dell’annotazione della sentenza divorzile, peculiarmente regolata nell’art. 10, comma 2°, l. div., a
titolo meramente esemplificativo, in ordine al divieto temporaneo di nuove nozze previsto per la
donna nell’art. 89 c.c., ovvero alla legittima conservazione del cognome “maritale” di cui all’art. 5,
comma 3°, l. div., ma anche al diritto all’assistenza sanitaria, seppur ipotesi assolutamente
residuale, di cui al successivo comma 11°; e prima ancora, al significativo valore sistematico che si
trae dalla disciplina inerente la revisione del giudicato divorzile (art. 9), come di quella sul diritto al
riparto del trattamento di fine rapporto (art. 12bis) e del trattamento di quiescenza reversibile
(art. 9), ed all’ipotesi di trasmissione dell’assegno divorzile a carico dell’eredità dell’obbligato (art.
9bis). Allargando l’orizzonte delle riflessioni all’ipotesi di scioglimento statisticamente più rilevante
– quella della morte di uno dei coniugi ex art. 149, comma 1°, c.c. – non è priva di significato la
condizione che ne discende, di stato vedovile o di coniuge superstite (si veda, A. De cuPis, Coniuge
(dir. vig.), in Enc. dir., IX, Milano, 1961, 6). Queste riflessioni danno peraltro l’occasione di porre in
evidenza una severa contraddizione del primo arresto in commento anche con altri recenti arresti
delle sezioni unite; difatti, mutando il più ampio Collegio il pregresso orientamento in tema di
delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio concordatario, proprio su
sollecitazione della prima sezione (Cass., sez. un., 17 luglio 2014 n. 16379 e n. 16380, in Nuova
giur. civ. comm., 2015, 36, con nota di u. romA, Ordine pubblico, convivenza coniugale e pronunce
ecclesiastiche di nullità del matrimonio: le sezioni unite suppliscono all’inerzia legislativa con una
sostanziale modifica dell’ordinamento, e l’approfondimento di e. QuADri, Il nuovo intervento delle
sezioni unite in tema di convivenza coniugale e delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità
matrimoniale, ivi, II, 47; ma v. anche, ampliando il tema, e. mArtinelli, L’araba fenice: post fata
resurgo. La riforma del processo matrimoniale canonico e i suoi riflessi sulla delibazione delle
sentenze ecclesiastiche di nullità, in Nuove leggi civili comm., 2016, 1032), ha concluso che la
delibazione di sentenze ecclesiastiche è preclusa ove il matrimonio risulti comunque caratterizzato
da una significativa convivenza come coniugi nonostante il vizio che ne minava la validità,
rimarcando particolarmente nelle argomentazioni motive “la natura inderogabile a valenza di
ordine pubblico dei diritti e dei doveri che derivano dal matrimonio, inclusi quelli inerenti la
solidarietà post-coniugale”; cioè, predicando la “tutela dell’affidamento riposto sul matrimonio e
sulle garanzie economiche espressione del fondamentale principio di solidarietà post-coniugale”.
L’orientamento si è poi consolidato ed oggi appare decisamente stabile: v., da ultimo, Cass., sez.
VI-1, 24 maggio 2017 n. 13120, in banca dati Pluris.
26 Almeno così sembra, trascurando l’ipotesi che quel Collegio abbia espresso una posizione
ideologica.
27 La giurisprudenza, trascurate aporie interpretative occasionate da peculiari questioni che
esigono il rispetto di medesimi principi di tutela della persona (cfr. quanto cennato in nota 3), ex
professo, ha affermato da tempo che la funzione dell’assegno post-coniugale è comunque diversa
da quella meramente alimentare; cfr., Cass., sez. I, 19 febbraio 1977 n. 772, in Giur. it., 1977, I, 1,
1341; Id., 20 aprile 1996 n. 4456, in Fam. dir., 1995, 213, con nota di v. cArBone, Sospensione dei
termini processuali: assegno di divorzio e “assegno alimenti”; Id., 28 febbraio 2017 n. 5075, in
banca dati Pluris.
28 Importanti le similitudini con quanto si è avuto modo di segnalare in ordine allo statuto del
rapporto di unione civile, dettato dalla recente l. 20 maggio 2016 n. 76, analizzando a confronto i
modelli; cfr., g. sAvi, L’unione civile tra persone dello stesso sesso, Perugia, 2016, 82.
29 Peraltro, l’art. 1, l. 6 maggio 2015 n. 155, ha significativamente ridotto il periodo di ininterrotta
separazione, quale causa prevalente dello scioglimento del vincolo, a sei mesi, ovvero ad un anno,
a seconda che la separazione sia stata statuita per mero consenso o concordemente domandata,
ovvero in sede contenziosa; cfr., c. rimini, Il nuovo divorzio, in Trattato dir. civ. comm. cicu
messineo mengoni schlesinger, Milano, 2015, 26; sotto il profilo dei nuovi strumenti tesi a
prescindere da un intervento giudiziale, cfr., F. DAnovi, Il processo di separazione e divorzio, ivi,
2015, 867; m. sestA, Negoziazione assistita e obblighi di mantenimento nella crisi della coppia, in
Fam. dir., 2015, 295; m.n. Bugetti, La risoluzione extragiudiziale del conflitto coniugale, Milano,
2015, 15.
30 Ricorre la convinzione – che è bene non autocensurare ipocritamente – che l’odierno risultato
ermeneutico costituisca in sostanza il “prezzo” di queste estremizzazioni casistiche che la
giurisprudenza non è stata in grado di contenere, come invero assolutamente poteva e doveva
applicando fedelmente il dato legislativo, a volte con sotto traccia l’impressione di una qualche
acrimonia di troppo, e su questo altare la generalità è ora come chiamata ad “immolarsi”, pagando
il “sacrificio” ingenerato da questi dissidi che riguardano al più qualche decina di persone, ma
comportano una rivoluzione di sistema. Per un confronto esemplificativo, v. già la significativa
casistica cit. in nota 11.
31 Come non presenta la dizione “indipendenza ed autosufficienza economica”. Invero, nel
comma 9°, dello stesso art. 5, l. div., compare la dizione “effettivo tenore di vita”, in proposito
dell’evenienza di disporre indagini, anche avvalendosi della polizia tributaria; questo comporta, da
un lato, sia di poter cogliere la coincidente origine semantica della stessa espressione
convenzionale, come un’evidente conferma di fondatezza della ricostruzione ermeneutica
proposta in questa sede; mentre, d’altro canto, consente di evidenziare ulteriore paradosso, in
quanto l’odierna concezione dell’assegno divorzile sancita dalla Corte di legittimità finisce per
relegare nell’irrilevanza le indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, in
quanto l’autosufficienza personale del richiedente la misura assistenziale in parola deve
considerarsi raggiunta già con la percezione dei comuni redditi stipendiali.
32 Che non ritiene costituisca “efficace” riconciliazione comportamenti pur rilevanti quali elementi
dimostrativi di una comunanza di vita, quali ad esempio l’abitudine di condividere ugualmente
momenti di vita o di vacanza, la ripresa dei rapporti sessuali, etc., non seguiti da altre
manifestazioni di autentico e pieno ripristino della comunione spirituale e materiale,
sottoponendo l’eccezione alla relativa severa disciplina processuale; cfr., in punto, ex pluribus,
Cass., sez. I, 13 maggio 1999 n. 4748, in Fam. dir., 2000, 362, con nota di s. ivAlDi, Riconciliazione e
nuova separazione; Id., 16 ottobre 2003 n. 15481, in banca dati Juris; Id., 6 ottobre 2005 n. 19497,
ivi; Id., 6 dicembre 2006 n. 16165, ivi; Id., 1 ottobre 2012 n. 16661, ivi; Id., 24 dicembre 2013 n.
28655, ivi; Id., 17 settembre 2014 n. 19535, ivi; Cass., sez. VI-1, 5 febbraio 2016, n. 2360, ivi.
33 Cfr. op. cit. in nota 29.
34 Cass., sez. I, 4 aprile 2014 n. 7981, in Nuova giur. civ. comm., 2014, 890, con nota m. De
PAmPhilis, La prescrizione dei reciproci diritti patrimoniali dei coniugi separati nelle recenti (e
contraddittorie) pronunce della cassazione; Id., 20 agosto 2014 n. 18078, in Fam. dir., 2015, 350,
con nota di F. FArolFi, La sospensione della prescrizione in caso di separazione personale
nell’interpretazione evolutiva della cassazione.
35 In Giur. it., 2000, 677, con nota di l. BArBierA, Una definitiva conferma del carattere alimentare
e privilegiato dei crediti da assegno di separazione o di divorzio. Cfr., peraltro, le citazioni di note
27 e 3, in prospettiva di una possibile lettura armonica del quadro che ne deriva.
36 In Foro it., 1988, I, 3516; l’illegittimità costituzionale dichiarata vede un percorso motivo
interessante ai nostri fini, anche nel tratto sull’ultrattività della vis matrimonii.
37 V. l’art. 270 code civil, che prefigura una durata massima di otto anni. Allargando lo sguardo,
cfr. anche, e. Al mureDen, Conseguenze patrimoniali del divorzio e parità tra coniugi nelle leading
decisions inglesi: verso una nuova valenza dell’istituto matrimoniale?, in Riv. trim. dir. proc. civ.,
2009, 212; M.G. cuBeDDu, Principi europei sul divorzio e il mantenimento tra ex coniugi, in s. PAtti
m.g. cuBeDDu, Introduzione al diritto della famiglia in Europa, Milano, 2008, 271.
38 In tal senso depone anche l’evoluzione del nostro apparato normativo di settore, se si
considera che l’art. 1, comma 65°, l. 20 maggio 2016 n. 76, prevede il diritto del convivente che
versi in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento, di ricevere
dall’altro, in caso di cessazione della convivenza, un assegno alimentare a suo favore, per un
periodo proporzionale alla durata della convivenza, quindi, con necessaria previsione a termine (in
tal senso, in deroga al principio generale ex artt. 440, 448 c.c.); v., l. lenti, Convivenze di fatto. Gli
effetti: diritti e doveri, in AA.vv., L’istituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso e la
disciplina delle convivenze, a cura di P. schlesinger, in Fam. dir., 2016, 938; e, l. BAlestrA, Unioni
civili, convivenze di fatto e “modello”
matrimoniale:primeriflessioni,inAA.vv.,Unionicivilieconvivenzedifatto:lalegge, a cura di P. rescigno
e v. cuFFAro, in Giur. it., 2016, 1788.
39 La Corte ha trascurato di motivare in ordine al fatto – come rilevato in apertura – che durante
l’iter dei lavori parlamentari della riforma del 1987, venne significativamente eliminato il
riferimento al “dignitoso mantenimento” contenuto nell’originario progetto, con efficacia che oggi
appare viepiù rilevante; cfr., comunque, le riflessioni in punto di A. luminoso, La riforma del
divorzio: profili di diritto sostanziale, in Dir. fam. pers., 1988, 455, assai problematiche già
nell’immediatezza.
40 Di vivo interesse recenti contributi della dottrina sul tema; cfr., tra altri, n. liPAri, Ancora
sull’abuso del diritto: Riflessioni sulla creatività della giurisprudenza, in Riv. trim. dir. proc. civ.,
2017, 1, con l’ampia bibliografia ivi rinvenibile; cfr., inoltre, in ottica che coglie anche altri
complessi e magmatici versanti, sia sostanziali che in genere processuali, g. vettori, La
giurisprudenza fonte del diritto privato?, ivi, 2017, 869; g. gABoArDi, Mutamento del precedente
giudiziario e tutela dell’affidamento della parte, in Riv. dir. proc., 2017, 435; P. grossi, La
invenzione del diritto: a proposito della funzione dei giudici, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2017, 831;
Id., Il giudice civile. Un interprete?, ivi, 2016, 1135; B. cAvAllone, Il processo come gioco, in Riv. dir.
proc., 2016, 1548; g. verDe, L’abuso del diritto e l’abuso del processo (dopo la lettura del recente
libro di Tropea), ivi, 2015, 1085; Id., Mutamento di giurisprudenza e affidamento incolpevole
(considerazioni sul difficile rapporto fra giudice e legge), ivi, 2012, 6; n. irti, La crisi della fattispecie,
ivi, 2014, 36; m. tAruFFo, La giurisprudenza tra casistica e uniformità, in Riv. trim. dir. proc. civ.,
2014, 35; c. sotis, All’incrocio tra carte e corti: il ruolo del giudice nel “labirinto” delle fonti, in Cass.
pen., 2013, 2562; c. Punzi, La Cassazione da custode dei custodi a novella fonte del diritto?, in Riv.
dir. proc., 2012, 567; g. costAntino, Il principio di affidamento tra fluidità delle regole e certezza
del diritto, ivi, 2011, 1073.
41 Tra gli scenari apertisi, non è da trascurare il fatto che tutti i contenziosi pendenti
presenterebbero quantomeno una istruttoria erratica, avendo le parti fatto affidamento sul
contrario consolidato indirizzo giurisprudenziale della stessa Corte di legittimità, costituente
“diritto vivente”, siccome elaborato e confermato in innumerevoli casi. Come non è certo da
trascurare l’interrogativo del se risulti possibile o meno porre in discussione i giudicati formatisi
sotto l’anteriore regime, quanto alle prestazioni periodiche – ovviamente, solo riguardo a quelle
che verranno a scadere in futuro –, per il solo fatto di una diversa interpretazione in punto di
diritto; sino ad oggi, i “giustificati motivi” rilevanti ai fini dell’accoglimento di una domanda di
revisione delle condizioni divorzili, in virtù della natura del giudicato, rebus sic stantibus (cfr., r.
cAPoni, L’efficacia del giudicato civile nel tempo, Milano, 1991), soggetto appunto all’eccezionale
rimedio della “revisione” in forza del mutamento delle condizioni soggettive delle parti rispetto
alla ricognizione comparativa già scrutinata (o meglio, rispetto alle condizioni sussistenti sino al
momento in cui si è prodotta la preclusione deduttiva nel procedimento che ha condotto alla
statuizione resa), sono stati intesi, da granitica giurisprudenza di legittimità, sempre ed
esclusivamente come “circostanze di fatto”. Come noto, rispetto ad una patologia da accertarsi sì
anch’essa in via retrospettiva come d’ordinario, il giudicato in parola non è insensibile all’evolversi
delle condizioni di vita degli attori del rapporto, siccome prodottesi nei fatti. Appare certo come
un qualsivoglia indirizzo giurisprudenziale, per quanto autorevole sia l’organo da cui promana e
convincenti le sue motivazioni, non possa essere ricondotto neppure nell’alveo dello ius
superveniens; peraltro, come noto, anche questo costituisce elemento sopravvenuto di norma
precluso dal giudicato; tanto che il nostro ordinamento presenta dettami anche recenti –
specificatamente in ambito familiare – nei quali il legislatore ha rettamente disciplinato la
modalità di adeguamento delle statuizioni giudiziali vigenti, assistite dalla cosa giudicata,
all’introduzione di radicali riforme di sistema (un esempio su tutti, l’art. 4, comma 2°, l. 8 febbraio
2006 n. 54), altrimenti appunto intangibili ex art. 2909 c.c. Sul tema la giurisprudenza di
legittimità, espressasi nei vari settori, si staglia comunque nitida: cfr., ex plurimis, Cass., sez. I, 10
dicembre 2010 n. 24996, in banca dati Juris; Cass., sez. un., 16 giugno 2014 n. 13676, in banca dati
Pluris; Cass., sez. VI-5, 9 gennaio 2015 n. 174, in Nuova giur. civ. comm., 2015, 501, con nota di g.
molinAro, Mutamento di giurisprudenza e tutela dell’affidamento: alla ricerca di una soluzione
coerente; Cass. sez. I, 28 ottobre 2015 n. 22008, in Giur. it., 2016, 663, con nota di e. DAlmotto,
Mezzi di impugnazione della declinatoria di competenza e clausola per arbitrato societario; Id. 1°
febbraio 2016 n. 1863, in banca dati Pluris; Cass., sez. lav., 23 febbraio 2016 n. 3488, ivi; Cass., sez.
II, 11 marzo 2016 n. 4826, ivi; Cass., sez. VI-5, 27 luglio 2016 n. 15530, ivi; Cass., sez. lav., 12 aprile
2017 n. 9398, ivi; Cass., sez. III, 20 aprile 2017 n. 9954, ivi. Nonostante ciò, ora (v. infra nel testo),
ulteriore coevo arresto della stessa sezione prima (nota 54), anch’esso di segno fortemente
innovativo ed ancora in sostanziale contrasto con l’anteriore indirizzo consolidato avallato dalle
sezioni unite – sulla detta rilevanza delle sole circostanze di fatto (come ad esempio rinvenibile in
Cass., sez. un., 26 aprile 2013 n. 10064, in Giur it., 2014, 74, con nota di l. BiAnchi, L’esecutività del
provvedimento che modifica le condizioni divorzili) –, induce ad interrogarsi in ordine al se
all’orizzonte si profili o meno un complessivo più ampio disegno della prima sezione civile,
tendente a riscrivere integralmente ogni possibile corollario del nuovo “principio di diritto”
affermato. Cfr. inoltre, in senso univocamente rilevante, da ultimo, Cass., sez. I, 13 gennaio 2017 n.
787, in banca dati Juris; Id., 3 febbraio 2017 n. 2953, ivi. Non sembra invocabile, per ciò stesso,
neppure l’eccezionale rimedio individuato da Cass., sez. un., 11 luglio 2011 n. 15144, in Foro it.,
2011, I, 2254 (cfr., tra altri, r. cAPoni, Retroattività del mutamento di giurisprudenza: limiti, ivi,
3344; g. ruFFini, Mutamenti di giurisprudenza nell’interpretazione delle norme processuali e
“giusto processo”, in Riv. dir. proc., 2011, 1390), relativamente al mutamento repentino di
giurisprudenza (cd. overruling) su questione o regola processuale, prima consolidata nel diritto
vivente, come tale fonte di legittimo affidamento della parte, la cui nuova soluzione –
imprevedibile – risulta idonea a pregiudicare un diritto di azione o difesa; cfr. anche, Cass., sez.
un., 6 novembre 2014 n. 23675, in banca dati Pluris. Non può allora sfuggire, anche sotto questo
versante, l’esigenza di un intervento legislativo, che ponga definitivamente rimedio ad una
questione di così vasta rilevanza sociale, altrimenti appesa ad incertezze davvero gravi.
42 A. cArrAttA, La riforma del giudizio di cassazione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2006, 1118; g.
verDe, In difesa dello ius litigatoris (sulla Cassazione come è e come si vorrebbe che fosse), in Riv.
dir. proc., 2008, 10; ma non mancano opinioni di segno contrario, quale quella espressa da m.
FornAciAri, La decisione della Cassazione dopo la riforma del 2006: l’enunciazione del principio di
diritto, l’accoglimento con rinvio ed il vincolo delle sezioni semplici al precedente delle sezioni
unite, in Giusto proc. civ., 2013, 1104. In visione più ampia, cfr. le riflessioni di F.P. luiso, La norma
processuale ed i suoi destinatari, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2017, 897.
43 Il precedente prossimo – restando alla materia familiare – prodottosi innanzi alla Suprema
Corte, assimilabile anche per importanza, ha riguardato la diffusa questione del rilascio della casa
familiare goduta dai coniugi/genitori a titolo comodatario, privo del temine di scadenza ed in
prosieguo di tempo assegnata in uso al cd. collocatario della prole; tale tema vedeva una
stabilizzazione dell’indirizzo di legittimità, attestato da Cass., sez. un., 21 luglio 2004 n. 13603, in
Fam. dir., 2005, 601, con nota di e. Al mureDen, L’opponibilità del provvedimento di assegnazione
della casa familiare tra tutela dei figli e diritti del comodante; l’istanza di revisione dello stesso
indirizzo è stata sollevata con l’ordinanza di Cass., sez. III, 18 giugno 2013 n. 15113, in Dir. fam.
pers., 2013, 1387, con nota di n. ciPriAni, Il comodato di casa familiare sotto esame: appunti per le
Sezioni Unite, che si faceva interprete di tutte le inquietudini critiche emerse nel tempo,
chiamando rettamente il più ampio Collegio ad un nuovo scrutinio; infine, la soluzione veniva
adottata da Cass., sez. un., 29 settembre 2014 n. 20448, in Fam. dir., 2015, 5, con nota di r. russo,
Le sezioni unite si pronunciano nuovamente sul comodato di immobile destinato ad abitazione
della famiglia; vicenda che peraltro ci insegna come, di norma, il lavorio della giurisprudenza non si
caratterizza secondo repentine e profonde svolte, ma pazientemente si affina e meglio elabora nel
tempo, con evidente autorevolezza agli occhi della collettività; nell’occasione appena menzionata,
le sezioni unite, pur confermando il principio sancito nel 2004, hanno fornito ulteriori preziose
indicazioni, proprio nel senso sollecitato dalla terza sezione, in primo luogo, richiamando
l’interprete alla giusta considerazione della volontà espressa dalle parti nel singolo caso.
44 Difformi le conclusioni rassegnate in entrambi i casi anche dell’organo requirente presso la
stessa Corte di legittimità, in sintonia con quanto qui espresso.
45 La difficoltà dei testi legislativi, di varia fonte, promananti da “autori” che sembrano come aver
smarrito quel sapere e quell’equilibrio consegnatoci dalla storia, secondo un dato inconfutabile,
affligge l’opera del giurista dei tempi moderni, costituendo uno dei momenti di evidente crisi del
sistema, proprio nella fase patologica e dell’applicazione concreta; tanto che il tema viene oggi
studiato con crescente preoccupazione, invero nell’apparente indifferenza delle stesse
rappresentanze elettive parlamentari; la marcata incertezza del diritto, segnalata come autentica
emergenza sociale, ovviamente va di pari passo con rinnovati interrogativi sull’esercizio della
giurisdizione, con peculiare attenzione alla stretta connessione con il pericolo di derive arbitrarie,
travalicando così i confini degli studi strettamente giuridici (a proposito dei quali merita particolare
menzione l’importante convegno promosso dall’Accademia dei Lincei, dal titolo, I precedenti,
tenutosi in Roma, il 6 luglio 2017), per divenire argomento diffusamente trattato anche sugli
organi di informazione di massa, secondo un dato comunicativo che può sintetizzarsi come il
“confuso mondo delle leggi” (cfr., da ultimo, c. mirABelli, Come la qualità delle leggi condiziona la
nostra vita, in Il Messaggero, 14 agosto 2017, 21).
46 A. PAlAzzo, La filiazione, in Trattato dir. civ. comm. cicu messineo mengoni schlesinger, Milano,
2013, 638 ss.; A. morAce Pinelli, Le disposizioni in favore dei figli maggiorenni, in c.m. BiAncA (a
cura di), La riforma della filiazione, MilanoLavis, 2015, 855. La cortesia del lettore è rinviata a g.
sAvi, Legittimazione del figlio maggiorenne ad intervenire nel giudizio di separazione coniugale dei
genitori, in Giur. it., 2012, 1290; e iD., Intervento del figlio maggiorenne nei giudizi coniugali/
genitoriali aventi ad oggetto il proprio mantenimento, ivi, 2011, 82.
47 Cfr., l’illuminante arresto di Cass., sez. I, 3 settembre 2013 n. 20137, in banca dati Pluris.
48 Invero, il diritto del figlio maggiorenne, seppur vede ampio riconoscimento (cfr., ancora a titolo
esemplificativo, Cass., sez. I, 26 gennaio 2011 n. 1830, in Fam. dir., 2011, 999, con nota di c. mAgli,
Il matrimonio del figlio maggiorenne quale causa di estinzione del diritto al mantenimento:
presupposti e limiti), è in stretta connessione limitativa con il progredire della soglia di età
raggiunta, secondo orientamento che oramai appare in sostanza pacifico; v., Cass., sez. I, 20
agosto 2014 n. 18076, in banca dati Juris; e, da ultimo, Cass., sez. I, 22 giugno 2016 n. 12952, in
Foro it., 2016, I, 2741, con nota di g. cAsABuri, In tema di mantenimento del figlio maggiorenne; ed
in Fam. dir., 2017, 236, con nota di g.A. PArini, I mobili “confini” del diritto al mantenimento dei
figli maggiorenni non economicamente indipendenti. Sulla cd. colpevole inerzia cfr., Cass., sez. I, 1°
febbraio 2016 n. 1858, ivi, 20157, 134, con nota di m.s. esPosito, Il diritto al mantenimento del
figlio maggiorenne tra aspirazioni personali e colpevole inerzia. Da ultimo, appare dirimente in
visione sistematica, l’arresto di Cass., sez. I, 12 aprile 2017 n. 9415, in Giur. it., 2017, 1089,
secondo cui il figlio maggiorenne ha diritto agli alimenti soltanto in ipotesi residuali.
49 Come si evince dall’apparato normativo menzionato, che trova la propria fonte nell’art. 30
Cost.; opportuno in proposito il richiamo delle basilari parole di m. sestA, Manuale di diritto di
famiglia, Padova, 2015, 234 e 300.
50 Cfr., a titolo esemplificativo, gli arresti di Cass., sez. I, 22 marzo 2005 n. 6197, in banca dati
Pluris; Id., 9 maggio 2013 n. 11020, in Fam. dir., 2014, 240, con nota di c. mAgli, Sulla persistenza
del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne; e Cass., sez. VI-1, 13 dicembre 2016 n. 25528,
in banca dati Pluris; Id., 26 aprile 2017 n. 10207, ivi, che espressamente conforma il diritto/dovere
in parola entro i limiti della “compatibilità con le condizioni economiche dei genitori”.
51 A. Proto PisAni, Il diritto alla separazione e al divorzio da diritto potestativo da esercitare
necessariamente in giudizio a diritto potestativo sostanziale, in Foro it., 2008, V, 161. In tema, v.
anche i rilievi da ultimo evidenziati in g. sAvi, Lo scioglimento “volontario” dell’unione civile, in Riv.
trim. dir. proc. civ., 2017, 691.
52 V., Cass., sez. I, 19 marzo 2014 n. 6289, in Fam. dir., 2015, 470, con nota di D. Buzzelli, Assegno
di fivorzio e nuova famiglia dell’obbligato; quanto alla fattispecie della sopravvenuta nascita di un
figlio di “secondo letto”, senza la costituzione di un nuovo nucleo familiare, cfr., Cass., sez. VI-1, 10
luglio 2015 n. 14521, in banca dati Pluris.
53 Cass., sez. VI-1, 22 maggio 2017 n. 12878, in banca dati Pluris.
54 Ci si riferisce a Cass., sez. I, 22 giugno 2017 n. 15481, in banca dati Pluris (cfr. quanto in nota
41).
55 Cfr., il primo commento di, g. Dosi, Può essere chiesta la revoca dell’assegno di divorzio in
seguito al nuovo orientamento della Cassazione sul criterio di attribuzione dell’assegno divorzile?,
in www.lessicodidirittodifamiglia.com; ma anche le argomentazioni in nota al primo arresto da cui
originano queste riflessioni, di F. DAnovi, Assegno di divorzio e tenore di vita matrimoniale: il
valore del precedente per i giudizi futuri e l’impatto sui divorzi già definiti, in Fam. dir., 2017, 655.
Oltre quanto osservato in nota 41, appare utile proporre la seguente esemplificazione della
conseguenza paradossale che si può produrre in concreto: si faccia conto che una delle parti del
giudizio conclusosi con l’arresto di Cass., sez. un., 29 novembre 1990 n. 11490, cit. in nota 1, o di
altro identico contenzioso in punto, reputi di domandare una revisione fondata sul nuovo
indirizzo, immutate tutte le circostanze di fatto; ebbene, ove la domanda venga accolta, la
pronuncia di revisione prevarrebbe sul giudicato, nonostante il contrario principio di diritto sancito
dal più ampio Collegio.
56 Il Procuratore Generale presso la Cassazione è comunque titolare della peculiare richiesta alla
Corte di enunciare il principio di diritto nell’interesse della legge, ex art. 363 c.p.c., istanza sulla
quale è ammissibile l’intervento del più ampio Collegio; cfr. in proposito, l’interessante “cronaca”
della prassi ultima, condivisa con il mondo accademico, di g. costAntino, Note sul ricorso per
cassazione nell’interesse della legge, in Riv. dir. proc., 2017, 712. I precedenti non mancano:
emblematica la vicenda che, appunto su iniziativa ex art. 363 c.p.c. del P.G., ha portato al
pregevole risultato di Cass., sez. un., 25 gennaio 2017 n. 1946, in Fam. dir., 2017, 740, con nota di
P. Di mArzio, Parto anonimo e diritto alla conoscenza delle origini; nonché in Corr. giur., 2017, 617,
con nota di m.n. Bugetti, Sul difficile equilibrio tra anonimato materno e diritto alla conoscenza
delle proprie origini: l’intervento delle Sezioni Unite.
57 In Giur. it., 2016, 2573, con notazioni di A. sPADAForA, Adozione, tutela dell’omogenitorialità
ed i rischi di eclissi della volontà legislativa; e i. riverA, La sentenza della Corte di cassazione n.
12962/2016 e il superiore interesse del minore.
58 In Corr. giur., 2017, 181, con nota di g. FerrAnDo, Ordine pubblico e interesse del minore nella
circolazione degli status filiationis; ed in Dir. fam. pers., 2017, 52 e 297, con nota di P. Di mArzio,
Figlio di due madri?
59 g. sAvi, L’unione civile tra persone dello stesso sesso, cit., 128 al richiamo di nota 156.
60 g. cAsABuri, Tenore di vita ed assegno divorzile (e di separazione): c’è qualcosa di nuovo oggi in
Cassazione, anzi d’antico, in Foro it., 2017, 1895; c. BonA, Il revirement sull’assegno divorzile e gli
effetti sui rapporti pendenti, ivi, 1900; A. monDini, Sulla determinazione dell’assegno divorzile la
sezione semplice decide “in autonomia”. Le ricadute della pronuncia sui giudizi di attribuzione e
sui ricorsi per revisione dell’assegno, ivi, 1903; g. Dosi, Presupposti dell’assegno divorzile e
condizione femminile: perché la prima sezione civile della Cassazione non è convincente, in
www.lessicodidirittodifamiglia.com; e. Al mureDen, L’assegno divorzile tra autoresponsabilità e
solidarietà post-coniugale, in Fam dir., 2017, 642; A. Di mAJo, Assistenza o riequilibrio negli effetti
del divorzio?, in Giur. it., 2017, 1304.
61 Si segnala comunque l’ulteriore arresto di Cass., sez. VI-1, 29 agosto 2017 n. 20525, in banca
dati Pluris, seppur con motivazione che si limita a richiamare la sola massima del primo arresto,
dando seguito al nuovo indirizzo.
62 Ordinanza 22 maggio 2017 (est. Buffone), in www.ilcaso.it, con la seguente massima: “Il
presupposto giuridico per il riconoscimento dell’assegno divorzile non è il pregresso tenore di vita
matrimoniale, bensì la ‘non’ indipendenza economica dell’ex coniuge richiedente. Per
‘indipendenza economica’ deve intendersi la capacità per una determinata persona adulta e sana
– tenuto conto del contesto sociale di inserimento – di provvedere al proprio sostentamento,
inteso come capacità di avere risorse sufficienti per le spese essenziali (vitto, alloggio, esercizio dei
diritti fondamentali). Un parametro (non esclusivo) di riferimento può essere rappresentato
dall’ammontare degli introiti che, secondo le leggi dello Stato, consente (ove non superato) a un
individuo di accedere al patrocinio a spese dello Stato (soglia che, ad oggi, è di euro 11.528,41
annui ossia circa euro 1000 mensili). Ulteriore parametro, per adattare ‘in concreto’ il concetto di
indipendenza, può anche essere il reddito medio percepito nella zona in cui il richiedente vive ed
abita”.
63 Ordinanza 24 maggio 2017 (est. Vettore), in www.il caso.it, con la seguente massima: “Secondo
i più recenti orientamenti della giurisprudenza appare privo di rilevanza per la concessione
dell’assegno divorzile il parametro relativo al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio,
essendo piuttosto rilevanti altri indici, quali il ‘possesso’ di redditi ed il patrimonio mobiliare e
immobiliare, le ‘capacità e possibilità effettive’ di lavoro personale e la ‘stabile disponibilità’ di
un’abitazione”.
64 Ad iniziare dall’opera di individuazione del “parametro base”; ragionevole aspettarsi che magari
per altri tribunali, viepiù se aventi sede in città svantaggiate del meridione, lo stesso parametro
base venga individuato nel primo stipendio di un lavoratore dipendente o nell’assegno cd. di
mobilità, che non supera in genere € 750,00 = mensili; v’è da chiedersi poi, a titolo esemplificativo,
perché non è stato reputato plausibile l’altro possibile riferimento, pur presente nell’ordinamento
positivo, che indica come impignorabili gli stipendi sino al multiplo di tre volte l’importo della cd.
pensione sociale (art. 545, comma 8°, c.p.c.), evidentemente reputata soglia di sussistenza
autosufficiente. Ad una simile “babele”, come già sopra rilevato, il legislatore non potrà non porre
rimedio, posto che la natura dei diritti e degli interessi in gioco esige un soddisfacente grado di
certezza – anche per gli operatori –, considerato il quadro complessivo in cui si colloca la
questione, nel delicato momento di regolamentazione della crisi familiare e di disciplina dei suoi
riflessi personali e patrimoniali. A questo punto, in verità, deve segnalarsi come la svolta disegnata
dalla Corte di legittimità con il primo arresto in commento ha motivato l’innovativa proposta di
legge presentata alla Camera dei Deputati (a firma Ferranti ed altri) in data 27 luglio 2017, n. 4605,
di riforma del 6° comma, dell’art. 5, l. div., e l’aggiunta di ulteriori nuovi commi. Questo il dato
testuale, formulato in unico articolo: 1. Il sesto comma dell’articolo 5 della legge 1° dicembre
1970, n. 898, è sostituito dal seguente: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale dispone l’attribuzione di un assegno a
favore di un coniuge, destinato a compensare, per quanto possibile, la disparità che lo
scioglimento o la cessazione degli effetti del matrimonio crea nelle condizioni di vita dei coniugi”.
2. Dopo il sesto comma dell’articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono inseriti i seguenti:
“Nella determinazione dell’assegno il tribunale valuta le condizioni economiche in cui i coniugi
vengono a trovarsi a seguito della fine del matrimonio; le ragioni dello scioglimento o cessazione
degli effetti civili del matrimonio; la durata del matrimonio; il contributo personale ed economico
dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello
comune; il reddito di entrambi, l’impegno di cura personale di figli comuni minori o disabili,
assunto dall’uno o dall’altro coniuge; la ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive; la
mancanza di un’adeguata formazione professionale quale conseguenza dell’adempimento di
doveri coniugali. Tenuto conto di tutte le circostanze il tribunale può predeterminare la durata
dell’assegno nei casi in cui la ridotta capacità reddituale del richiedente sia dovuta a ragioni
contingenti o comunque superabili. L’assegno non è dovuto nel caso in cui il matrimonio sia
cessato o sciolto per violazione, da parte del richiedente l’assegno, degli obblighi coniugali”. 3. A