Nota del Presidente del Tribunale di Bari con riferimento al ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c
Pubblichiamo la nota del Presidente del Tribunale di Bari, dott. De Simone, nella quale, con riferimento al ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c., ritiene "il cumulo inammissibile", in quanto l’articolo non prevede una siffatta possibilità, dato che la norma richiama l’art. 473 bis 47 e non l’art 473 bis 49 che disciplina il cumulo di domande contenziose.
Nota del Presidente del Tribunale di Bari del 6.04.2023 |
Il Presidente precisa che, pur a volere ritenere praticabile il cumulo di domande congiunte, in applicazione analogica dell’art-473 bis.49 c.p.c., in ogni caso si dovrebbe attendere il passaggio in giudicato della sentenza di omologa della separazione consensuale e, decorsi i termini di legge, pronunciare la sentenza di divorzio.
Al cumulo si oppone, altresì, l’art 160 c.c., che vieta alle parti in sede di separazione consensuale, di convenire patti del loro futuro divorzio in quanto, nelle more, è possibile e prevedibile un cambiamento delle ragioni che hanno ispirato gli accordi sottoscritti.
Inoltre, aggiunge che si presenterebbe l’ulteriore problema di individuare il giudice assegnatario del fascicolo in quanto i ricorsi di separazione consensuale rientrano nella competenza del Presidente del Tribunale e quelli di divorzio congiunto nella competenza della I Sezione del Tribunale;
ritiene, pertanto, “consigliabile” che non vengano depositati ricorsi cumulativi.
*si ringrazia per la segnalazione l'avvocato Anna Paola Mariella della sezione Ondif barese
autore: Fossati Cesare
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