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Decreto interministeriale 22 giugno 2022, n. 128

Regolamento recante la disciplina dei criteri per l'acquisizione, anche mediante la predisposizione di un apposito sistema telematico, dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni ereditari vacanti nel territorio dello Stato. (22G00137) (GU Serie Generale n.201 del 29-08-2022)

Lunedì, 10 Aprile 2023
Legislazione | Successioni
Decreto 128 del 22.06.2022 Decreto 128 del 22.06.2022

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  di concerto con  IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

 

  Visto l'articolo 1, comma 1008, della legge 30  dicembre  2020,  n. 178, il quale prevede  che  «la  gestione  e  la  valorizzazione,  in aggiunta alle funzioni gia' esercitate in ordine agli  immobili,  dei beni mobili, dei valori,  delle  obbligazioni,  delle  partecipazioni societarie, delle quote di fondi comuni di investimento e degli altri valori  mobiliari,  dei  crediti  nonche'  dei  diritti  e  dei  beni immateriali», relativamente ai beni devoluti allo Stato a seguito  di eredita' vacanti di cui all'articolo 586 del codice  civile,  situati nel territorio nazionale, sono affidate all'Agenzia del demanio;

  Visto, altresi', il comma 1009 del citato articolo 1  della  citata legge n. 178 del 2020, il quale prevede che con decreto del  Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  della giustizia, sono  determinati  i  criteri  per  l'acquisizione,  anche mediante la predisposizione di un apposito  sistema  telematico,  dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni  ereditari vacanti nel territorio dello Stato;

  Visto l'articolo 528, primo comma, del Regio decreto del  16  marzo 1942, n. 262, recante «Codice civile», secondo il  quale  «Quando  il chiamato non ha accettato l'eredita' e non e' nel possesso  dei  beni ereditari, il tribunale del  circondario  in  cui  si  e'  aperta  la successione, su istanza delle persone interessate o anche  d'ufficio, nomina un curatore dell'eredita'»;

  Visto l'articolo 586 del codice civile, il quale stabilisce che «In mancanza di altri successibili, l'eredita' e'  devoluta  allo  Stato. L'acquisto opera di diritto senza bisogno di accettazione e non  puo' farsi luogo a rinunzia. Lo Stato non risponde dei debiti ereditari  e dei legati oltre il valore dei beni acquistati»;

  Visto il regio decreto del  18  novembre  1923,  n.  2440,  recante «Nuove  disposizioni sull'amministrazione  del  patrimonio  e  sulla contabilita' generale dello Stato»;

  Visto il  regio  decreto  del  23  maggio  1924,  n.  827,  recante «Regolamento  per  l'amministrazione  del   patrimonio   e   per   la contabilita' generale dello Stato»;

  Vista la legge del 31 dicembre  2009,  n.  196  recante  «Legge  di contabilita' e finanza pubblica»;

  Visto l'articolo 65, del decreto legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, e successive  modifiche  e  integrazioni,  recante  la  «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

  Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173,  con  il  quale l'Agenzia  del  demanio  e'  stata  trasformata  in   ente   pubblico economico;

  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice dell'amministrazione digitale»;

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400, recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati personali, espresso in data 27 gennaio 2022;

  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 aprile 2022;

  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  ministri  a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400, con nota prot. n. 5487 del 26 maggio 2022;

 

                               Adotta

 

                      il seguente regolamento:

 

Art. 1

 

                               Oggetto

 

  1. Il presente regolamento stabilisce i criteri per l'acquisizione

dei dati e  delle  informazioni  rilevanti  per  individuare  i  beni

ereditari vacanti nel territorio  dello  Stato,  la  cui  gestione  e

valorizzazione sono affidate all'Agenzia del demanio.

 

 Art. 2

 

                       Beni ereditari vacanti

 

  1. Ai fini del presente regolamento, per «beni ereditari  vacanti»

si intendono: i beni immobili, le cose mobili, i titoli  di  credito,

le obbligazioni, le partecipazioni  societarie,  le  quote  di  fondi

comuni di investimento  e  gli  altri  valori  mobiliari,  i  crediti

nonche' i diritti e i beni immateriali, situati nel territorio  dello

Stato italiano, facenti parte di:

  1. a) eredita' devolute allo Stato all'esito delle procedure di cui

agli articoli 528 e seguenti del codice civile;

  1. b) eredita' devolute allo Stato ai sensi dell'articolo  586  del

codice civile per le quali non sono state attivate  le  procedure  di

cui agli articoli 528 e seguenti del codice civile.

 

Art. 3

 

                 Beni derivanti da eredita' giacente

 

  1. Nei casi di procedimento instaurato ai sensi dell'articolo 528,

primo comma, del codice civile, la cancelleria del tribunale  che  ha

disposto la nomina del curatore, attraverso il sistema di rilevazione

dei  dati  di  cui   all'articolo   6,   comunica   all'Agenzia   del

demanio, entro dieci giorni dalla sua adozione, il  provvedimento  di

nomina del curatore, unitamente ai dati identificativi  e  al  codice

fiscale del curatore e del defunto.  Con  le  medesime  modalita'  la

cancelleria del tribunale  comunica,  altresi',  entro  dieci  giorni

dalla  loro  adozione,  gli  eventuali  provvedimenti  di  revoca   e

sostituzione del curatore, nonche' la cessazione della  curatela  per

accettazione dell'eredita'.

  1. Il curatore dell'eredita' giacente, attraverso  il  sistema  di

rilevazione dei dati di cui all'articolo 6, trasmette, entro sei mesi

dalla nomina, un elenco provvisorio dei beni ereditari  contenente  i

dati di cui al comma 4.

  1. Nel caso di  devoluzione  dell'eredita'  allo  Stato  ai  sensi

dell'articolo 586  del  codice  civile,  entro  trenta  giorni  dalla

chiusura della procedura di eredita' giacente, il curatore  trasmette

all'Agenzia del demanio, con  le  modalita'  indicate  nel  comma  2,

l'elenco dei beni ereditari.

  1. L'elenco  dei  beni  ereditari  contiene  tutti  i  dati  e  le

informazioni occorrenti per individuare i beni, e in particolare:

  1. a) i dati identificativi  del  curatore  e  il  relativo  codice

fiscale;

  1. b) i dati  identificativi  del  defunto  e  il  relativo  codice

fiscale;

  1. c) il  tribunale  del  circondario  in  cui  si  e'  aperta   la

successione;

  1. d) i dati identificativi dei chiamati all'eredita' e i  relativi

codici fiscali;

  1. e) i dati identificativi dei beni immobili, delle  cose  mobili,

dei titoli di credito, dei titoli di Stato, delle obbligazioni, delle

partecipazioni  societarie,  delle   quote   di   fondi   comuni   di

investimento  o  di  altri  valori  mobiliari,  dei  diritti  e  beni

immateriali e di  ogni  altra  attivita'  ricompresa  nella  eredita'

giacente;

  1. f) gli estremi delle trascrizioni o  iscrizioni  risultanti  dai

pubblici registri;

  1. g) i crediti, l'ammontare delle somme di danaro  ed  ogni  altra

attivita'.

  1. L'elenco dei beni ereditari e' validamente presentato quando il

curatore lo sottoscrive o e' identificato  o  lo  trasmette  a  norma

dell'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.

82.

  1. La veridicita' e la completezza dei dati e  delle  informazioni

contenute nell'elenco dei beni ereditari sono comprovate dal curatore

mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e  dichiarazione

sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi degli articoli 46 e  47

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Le dichiarazioni di cui al primo periodo  sono validamente presentate

quando il curatore le sottoscrive o e' identificato o le trasmette  a

norma dell'articolo 65, comma 1,  del  decreto  legislativo  7  marzo

2005, n. 82.

  1. Nelle dichiarazioni di cui al  comma  6  il  curatore  attesta,

altresi', di  aver  provveduto  ad  effettuare  la  ricerca  prevista

dall'articolo 155-sexies  delle  disposizioni  per  l'attuazione  del

codice di procedura civile.

 

 Art. 4

 

                     Documentazione da allegare

                    all'elenco dei beni ereditari

 

  1. Unitamente  all'elenco  di  cui  all'articolo  3,  il  curatore

trasmette, altresi', all'Agenzia del demanio  copia  dell'inventario,

del rendiconto, del provvedimento  di  chiusura  della  procedura  di

eredita' giacente, del provvedimento di devoluzione  allo  Stato  dei

beni ereditari, dell'eventuale  nota  di  trascrizione  nei  pubblici

registri e della voltura.

  1. La formazione, la copia, la duplicazione, la  riproduzione,  la

sottoscrizione e  l'eventuale  validazione  temporale  dei  documenti

informatici di cui al comma 1 e dell'elenco  di  cui  all'articolo  3

avviene  nel  rispetto  delle  regole  tecniche  adottate  ai   sensi

dell'articolo 71  del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,

utilizzandone i formati ivi previsti.

  1. Se formati in origine in modalita' elettronica, dei documenti di

cui al comma 1 e dell'elenco di cui all'articolo 3, e'  trasmesso  il

corrispondente  duplicato  informatico;  se  formati  in  origine  su

supporto analogico, sono trasmesse le copie per immagine su  supporto

informatico effettuate  ai  sensi  dell'articolo  22,  comma  3,  del

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

 

Art. 5

 

               Beni devoluti allo Stato in assenza di

                   procedura di eredita' giacente

 

  1. Ove ricorrano le condizioni di cui  all'articolo  2,  comma  1,

lettera b), la cancelleria del tribunale del circondario in cui si e'

aperta  la  successione,  il  notaio,  l'Amministrazione  comunale  e

l'Agenzia delle entrate, ove ne  vengano  a  conoscenza  per  ragioni

d'ufficio, comunicano all'Agenzia del  demanio,  entro  i  successivi

trenta giorni e attraverso il sistema di rilevazione dei dati di  cui

all'articolo 6, gli elementi identificativi dei  beni  devoluti  allo

Stato   e   ogni    altra    informazione    rilevante,    ai    fini

dell'identificazione dei beni stessi.

 

 Art. 6

 

                        Acquisizione dei dati

 

  1. Per la ricognizione e gestione dei beni devoluti allo Stato  di

cui all'articolo 2 e' istituito un apposito  sistema  di  rilevazione

dei dati presso l'Agenzia del demanio che assume il ruolo di titolare

del trattamento.

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  del  presente

regolamento, la struttura e le caratteristiche funzionali del sistema

di cui al comma 1 sono definite dall'Agenzia del demanio d'intesa con

i Dipartimenti del tesoro, delle finanze e della Ragioneria  generale

dello Stato del Ministero  dell'economia  e delle  finanze, l'Agenzia

delle entrate e il Ministero della giustizia, previa acquisizione del

parere del Garante per la protezione dei dati personali, in modo  che

il sistema di rilevazione sia operativo entro i successivi sei mesi.

  1. Le comunicazioni di cui  agli  articoli  3,  4  e  5  avvengono

esclusivamente in modalita' telematica.

 

Art. 7

 

                 Clausola di invarianza finanziaria

 

  1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione  delle

disposizioni di cui al presente regolamento nei limiti delle  risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e

comunque  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza

pubblica.

 

 Art. 8

 

                      Disposizioni transitorie

 

  1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle

procedure di eredita' giacente aperte alla data della sua entrata  in

vigore.

  1. Gli  obblighi  di  comunicazione  attraverso  il   sistema   di

rilevazione dei dati di cui all'articolo 6  decorrono dalla  data  di

contestuale  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  e  sul   sito

dell'Agenzia del demanio dell'avviso di operativita' del  sistema  di

rilevazione.

  1. Nelle more dell'istituzione e dell'operativita' del sistema  di

rilevazione  dei  dati  di  cui  all'articolo  6,  gli  obblighi   di

comunicazione da  parte  dei  soggetti  interessati  all'Agenzia  del

demanio  si  considerano   assolti,   a   mezzo   posta   elettronica

certificata,  attraverso  le  procedure  ordinarie   previste   dalla

legislazione vigente.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

 

    Roma, 22 giugno 2022

editor: Fossati Cesare