Decreto interministeriale 22 giugno 2022, n. 128
Regolamento recante la disciplina dei criteri per l'acquisizione, anche mediante la predisposizione di un apposito sistema telematico, dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni ereditari vacanti nel territorio dello Stato. (22G00137) (GU Serie Generale n.201 del 29-08-2022)
Decreto 128 del 22.06.2022 |
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 1, comma 1008, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale prevede che «la gestione e la valorizzazione, in aggiunta alle funzioni gia' esercitate in ordine agli immobili, dei beni mobili, dei valori, delle obbligazioni, delle partecipazioni societarie, delle quote di fondi comuni di investimento e degli altri valori mobiliari, dei crediti nonche' dei diritti e dei beni immateriali», relativamente ai beni devoluti allo Stato a seguito di eredita' vacanti di cui all'articolo 586 del codice civile, situati nel territorio nazionale, sono affidate all'Agenzia del demanio;
Visto, altresi', il comma 1009 del citato articolo 1 della citata legge n. 178 del 2020, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sono determinati i criteri per l'acquisizione, anche mediante la predisposizione di un apposito sistema telematico, dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni ereditari vacanti nel territorio dello Stato;
Visto l'articolo 528, primo comma, del Regio decreto del 16 marzo 1942, n. 262, recante «Codice civile», secondo il quale «Quando il chiamato non ha accettato l'eredita' e non e' nel possesso dei beni ereditari, il tribunale del circondario in cui si e' aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredita'»;
Visto l'articolo 586 del codice civile, il quale stabilisce che «In mancanza di altri successibili, l'eredita' e' devoluta allo Stato. L'acquisto opera di diritto senza bisogno di accettazione e non puo' farsi luogo a rinunzia. Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati»;
Visto il regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»;
Visto il regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato»;
Vista la legge del 31 dicembre 2009, n. 196 recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Visto l'articolo 65, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, con il quale l'Agenzia del demanio e' stata trasformata in ente pubblico economico;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso in data 27 gennaio 2022;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 aprile 2022;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota prot. n. 5487 del 26 maggio 2022;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
- Il presente regolamento stabilisce i criteri per l'acquisizione
dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni
ereditari vacanti nel territorio dello Stato, la cui gestione e
valorizzazione sono affidate all'Agenzia del demanio.
Art. 2
Beni ereditari vacanti
- Ai fini del presente regolamento, per «beni ereditari vacanti»
si intendono: i beni immobili, le cose mobili, i titoli di credito,
le obbligazioni, le partecipazioni societarie, le quote di fondi
comuni di investimento e gli altri valori mobiliari, i crediti
nonche' i diritti e i beni immateriali, situati nel territorio dello
Stato italiano, facenti parte di:
- a) eredita' devolute allo Stato all'esito delle procedure di cui
agli articoli 528 e seguenti del codice civile;
- b) eredita' devolute allo Stato ai sensi dell'articolo 586 del
codice civile per le quali non sono state attivate le procedure di
cui agli articoli 528 e seguenti del codice civile.
Art. 3
Beni derivanti da eredita' giacente
- Nei casi di procedimento instaurato ai sensi dell'articolo 528,
primo comma, del codice civile, la cancelleria del tribunale che ha
disposto la nomina del curatore, attraverso il sistema di rilevazione
dei dati di cui all'articolo 6, comunica all'Agenzia del
demanio, entro dieci giorni dalla sua adozione, il provvedimento di
nomina del curatore, unitamente ai dati identificativi e al codice
fiscale del curatore e del defunto. Con le medesime modalita' la
cancelleria del tribunale comunica, altresi', entro dieci giorni
dalla loro adozione, gli eventuali provvedimenti di revoca e
sostituzione del curatore, nonche' la cessazione della curatela per
accettazione dell'eredita'.
- Il curatore dell'eredita' giacente, attraverso il sistema di
rilevazione dei dati di cui all'articolo 6, trasmette, entro sei mesi
dalla nomina, un elenco provvisorio dei beni ereditari contenente i
dati di cui al comma 4.
- Nel caso di devoluzione dell'eredita' allo Stato ai sensi
dell'articolo 586 del codice civile, entro trenta giorni dalla
chiusura della procedura di eredita' giacente, il curatore trasmette
all'Agenzia del demanio, con le modalita' indicate nel comma 2,
l'elenco dei beni ereditari.
- L'elenco dei beni ereditari contiene tutti i dati e le
informazioni occorrenti per individuare i beni, e in particolare:
- a) i dati identificativi del curatore e il relativo codice
fiscale;
- b) i dati identificativi del defunto e il relativo codice
fiscale;
- c) il tribunale del circondario in cui si e' aperta la
successione;
- d) i dati identificativi dei chiamati all'eredita' e i relativi
codici fiscali;
- e) i dati identificativi dei beni immobili, delle cose mobili,
dei titoli di credito, dei titoli di Stato, delle obbligazioni, delle
partecipazioni societarie, delle quote di fondi comuni di
investimento o di altri valori mobiliari, dei diritti e beni
immateriali e di ogni altra attivita' ricompresa nella eredita'
giacente;
- f) gli estremi delle trascrizioni o iscrizioni risultanti dai
pubblici registri;
- g) i crediti, l'ammontare delle somme di danaro ed ogni altra
attivita'.
- L'elenco dei beni ereditari e' validamente presentato quando il
curatore lo sottoscrive o e' identificato o lo trasmette a norma
dell'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82.
- La veridicita' e la completezza dei dati e delle informazioni
contenute nell'elenco dei beni ereditari sono comprovate dal curatore
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Le dichiarazioni di cui al primo periodo sono validamente presentate
quando il curatore le sottoscrive o e' identificato o le trasmette a
norma dell'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
- Nelle dichiarazioni di cui al comma 6 il curatore attesta,
altresi', di aver provveduto ad effettuare la ricerca prevista
dall'articolo 155-sexies delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile.
Art. 4
Documentazione da allegare
all'elenco dei beni ereditari
- Unitamente all'elenco di cui all'articolo 3, il curatore
trasmette, altresi', all'Agenzia del demanio copia dell'inventario,
del rendiconto, del provvedimento di chiusura della procedura di
eredita' giacente, del provvedimento di devoluzione allo Stato dei
beni ereditari, dell'eventuale nota di trascrizione nei pubblici
registri e della voltura.
- La formazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione, la
sottoscrizione e l'eventuale validazione temporale dei documenti
informatici di cui al comma 1 e dell'elenco di cui all'articolo 3
avviene nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi
dell'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
utilizzandone i formati ivi previsti.
- Se formati in origine in modalita' elettronica, dei documenti di
cui al comma 1 e dell'elenco di cui all'articolo 3, e' trasmesso il
corrispondente duplicato informatico; se formati in origine su
supporto analogico, sono trasmesse le copie per immagine su supporto
informatico effettuate ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Art. 5
Beni devoluti allo Stato in assenza di
procedura di eredita' giacente
- Ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b), la cancelleria del tribunale del circondario in cui si e'
aperta la successione, il notaio, l'Amministrazione comunale e
l'Agenzia delle entrate, ove ne vengano a conoscenza per ragioni
d'ufficio, comunicano all'Agenzia del demanio, entro i successivi
trenta giorni e attraverso il sistema di rilevazione dei dati di cui
all'articolo 6, gli elementi identificativi dei beni devoluti allo
Stato e ogni altra informazione rilevante, ai fini
dell'identificazione dei beni stessi.
Art. 6
Acquisizione dei dati
- Per la ricognizione e gestione dei beni devoluti allo Stato di
cui all'articolo 2 e' istituito un apposito sistema di rilevazione
dei dati presso l'Agenzia del demanio che assume il ruolo di titolare
del trattamento.
- Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, la struttura e le caratteristiche funzionali del sistema
di cui al comma 1 sono definite dall'Agenzia del demanio d'intesa con
i Dipartimenti del tesoro, delle finanze e della Ragioneria generale
dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia
delle entrate e il Ministero della giustizia, previa acquisizione del
parere del Garante per la protezione dei dati personali, in modo che
il sistema di rilevazione sia operativo entro i successivi sei mesi.
- Le comunicazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 avvengono
esclusivamente in modalita' telematica.
Art. 7
Clausola di invarianza finanziaria
- Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle
disposizioni di cui al presente regolamento nei limiti delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 8
Disposizioni transitorie
- Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle
procedure di eredita' giacente aperte alla data della sua entrata in
vigore.
- Gli obblighi di comunicazione attraverso il sistema di
rilevazione dei dati di cui all'articolo 6 decorrono dalla data di
contestuale pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sul sito
dell'Agenzia del demanio dell'avviso di operativita' del sistema di
rilevazione.
- Nelle more dell'istituzione e dell'operativita' del sistema di
rilevazione dei dati di cui all'articolo 6, gli obblighi di
comunicazione da parte dei soggetti interessati all'Agenzia del
demanio si considerano assolti, a mezzo posta elettronica
certificata, attraverso le procedure ordinarie previste dalla
legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 22 giugno 2022
editor: Fossati Cesare
Venerdì, 31 Gennaio 2020
Il Registro telematico dei biotestamenti. Decreto del Ministro della Giustizia n. 170 ... |