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Decreto del Ministero degli Interni, 8 agosto 2022 - Disciplina delle modalità  dei rimborsi e degli interventi in favore dei tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati

Pubblicato sulla G.U. n. 219 del 19 settembre 2022 il Decreto del Ministero degli Interni, 8 agosto 2022 avente ad oggetto la disciplina delle modalità dei rimborsi e degli interventi in favore dei tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati ha definito le modalità per la destinazione delle risorse, assegnate al Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (articolo 1, comma 882, legge n. 160/2019). Il decreto stabilisce che non sono rimborsabili al tutore, le spese relative a prestazioni in favore del minore che risultano già a carico delle strutture di accoglienza.
Una volta cessato l’incarico il tutore volontario, può chiedere al Tribunale per i minorenni un'equa indennità se la tutela ha presentato dei profili complessi ed onerosi. La domanda da presentarsi al Tribunale per i minorenni che ha aperto la tutela e nominato il tutore volontario, deve essere corredata da una relazione descrittiva.
Il giudice delegato dal Presidente del Tribunale per i minorenni, considerati: durata dell'ufficio, attività svolte, onerosità della gestione ed ogni altro elemento idoneo, può assegnare al tutore volontario una somma a titolo di equa indennità, fino a un importo massimo di 900 euro.
Il rimborso non è dovuto se l'ufficio della tutela volontaria è stato assunto nei tre mesi anteriori al raggiungimento della maggiore età dello straniero non accompagnato.
Ai sensi dell’art. 5, l'istanza di attribuzione degli importi dovuti è presentata dall'interessato alla Prefettura competente per territorio.
Il decreto sembra prendere atto delle indicazioni date dalla Consulta con la sentenza del 29 novembre 2018 n. 218 con la quale ha stabilito che nell’ordinamento italiano l’ufficio tutelare è sempre gratuito, a prescindere dalla nazionalità del soggetto a favore del quale viene prestato, e l’equa indennità è assegnata dal giudice tutelare solo nei casi in cui vi sono oneri derivanti dall’amministrazione di un patrimonio, in considerazione delle relative difficoltà, mentre non spetta per le cure dedicate alla persona dell’incapace. All’ufficio del tutore, infatti, non corrisponde un impiego o una prestazione professionale, integrando il suo adempimento un dovere sociale di alto valore morale.
Valeria Cianciolo