Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 20 maggio 2016, n. 76. (16G00156)
Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 20 maggio 2016, n. 76. (16G00156) |
In vigore da oggi gli undici articoli del Dpcm - cofirmato dal ministro dell'Interno Angelino Alfano - che permettono a due persone maggiorenni dello stesso sesso di unirsi civilmente da subito, in presenza di due testimoni , davanti all'ufficiale dello stato civile del Comune cui deve essere stata precedentemente inviata una richiesta congiunta, corredata da dati anagrafici e da una dichiarazione che attesti l'insussistenza di cause impeditive alla costituzione dell'unione.
L'ufficiale dello stato civile ha 15 giorni di tempo, dalla presentazione della richiesta, per effettuare tutte le verifiche del caso, richiedendo d'ufficio ulteriori documenti e sollecitando eventuali rettifiche.
Le parti confermano di volersi unire civilmente; la registrazione degli atti avviene mediante iscrizione nel registro provvisorio delle unioni civili ed è annotato negli atti di nascita di ciascuna delle parti. Nella dichiarazione dovranno essere indicati anche il cognome scelto e il regime patrimoniale opzionato, che potrà essere anche quello della separazione dei beni.
Dovranno presentare apposita dichiarazione congiunta davanti all'ufficiale di stato civile anche i coniugi etero che, in seguito alla volontà manifestata da uno dei due di cambiare sesso, intendano rimanere uniti civilmente.
Il decreto entrato in vigore oggi regolamenta anche le unioni civili costituite all'estero, che, allo stesso modo, saranno trascritte negli archivi dello stato civile. Lo straniero che, invece, voglia unirsi civilmente nel nostro Paese, dovrà seguire tutte le stesse previste per le coppie italiane allegando - in aggiunta alla documentazione - un nullaosta da parte dell'autorità competente del proprio Stato.
Il regolamento riguarda soltanto le unioni civili e non anche le convivenze di fatto (etero o omosessuali), che seguono invece l'iter della iscrizione all'anagrafe, attraverso la presentazione del modello di dichiarazione di residenza. L'impianto della legge 76/2016, nota come "legge Cirinnà", riserva infatti percorsi molto differenziati tra le due tipologie di unioni, equiparando al matrimonio le unioni civili sotto molti punti di vista: diritto di assistenza al partner malato, comunione dei beni, successione, reversibilità della pensione, Tfr, ma escludendo l'adozione dei figli.
Diversamente ai conviventi di fatto non è riservato il diritto all'eredità legittima, nè alla pensione di reversibilità, mentre è garantito il diritto all'assistenza e alle informazioni personali in caso di malattia del partner.
editor: Zadnik Francesca
Sabato, 28 Gennaio 2017
La legge Cirinnà ottiene piena operatività con la pubblicazione in G.U. il ... |
Venerdì, 7 Ottobre 2016
Decreti attuativi della legge n° 76 del 20 maggio 2016. |
Venerdì, 20 Maggio 2016
Legge n. 76 del 20 maggio 2016. Regolamentazione delle unioni civili tra ... |
Mercoledì, 30 Settembre 2015
DDL unificato sulla disciplina delle unioni civili cd. progetto Cirinnà |