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Nessuna aggiunta del cognome paterno se la figlia minore lo rifiuta - Cass. Civ., Sez. I, ord. 2 novembre 2023 n. 30404

Cass. Civ., Sez. I, ord. 2 novembre 2023 n. 30404 – Pres. Genovese, Cons. Rel. Tricomi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'opposizione del primo genitore che lo abbia già effettuato non è ostativa al successivo riconoscimento, dovendosi procedere ad un accertamento in concreto dell'interesse del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico, dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale; del pari, è ammissibile l'attribuzione del cognome del secondo genitore in aggiunta a quello del primo, purché non arrechi pregiudizio al minore in ragione della cattiva reputazione del secondo e purché non sia lesiva della identità personale del figlio, ove questa si sia già definitivamente consolidata, con l'uso del solo primo cognome, nella trama dei rapporti personali e sociali.
Nel caso in esame, la Corte territoriale, ribadisce la Suprema Corte, ha fatto corretta applicazione di questi principi, tenendo conto che la minore aveva assunto e mantenuto una posizione di rifiuto riguardo all'aggiunta del cognome paterno.

Filiazione naturale – Riconoscimento - Cognome – Opposizione del genitore che per primo ha riconosciuto - Conseguenze - Aggiunta del patronimico del secondo genitore – Interesse del minore – Rifiuto del minore all’aggiunta del cognome paterno - Ammissibilità - Rif. Leg. artt. 6 e 262 cod. civ.

autore: Cianciolo Valeria