inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

Padre assente fin dalla nascita: sì al risarcimento del danno patito dal minore privo di assistenza. Tribunale di Verona, 22 marzo 2024. Giudice Rel. Dott. Marco Nappi Quintiliano

Tribunale di Verona, sentenza 22.03.24 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione che gravano sui genitori nei confronti della prole integra gli estremi dell’illecito civile, in quanto cagiona la lesione di diritti costituzionalmente protetti, e legittima un’autonoma azione promossa dai medesimi figli, volta al risarcimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell’art. 2059 c.c.

Conf. Corte di Cassazione sez. I, 10/05/2005, n. 9801

 

Rif. Leg. Artt. 147, 250, 269, 316-bis, 1226, 2056, 2059 c.c.

Dovere di mantenimento della prole – Restituzione oneri di mantenimento – Risarcimento del danno da privazione del rapporto parentale

Nominato il Curatore Speciale del minore e dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo al riconoscimento del figlio minore da parte del padre naturale, il Tribunale di Verona accoglie la domanda attorea volta alla parziale restituzione di quanto speso per l’integrale mantenimento del figlio e alla fissazione di un contributo a carico del padre, nonché al risarcimento del danno endofamiliare subito dal minore da sempre privato della figura paterna.

Il fondamento dell’obbligo al mantenimento della prole riposa nello status genitoriale, con riguardo non solo alle necessità alimentari del figlio, ma anche a quelle legate all’aspetto abitativo, scolastico, sanitario e sociale.

L’illecito endofamiliare si consuma, nella fattispecie, nella consapevolezza, da parte del padre, della procreazione, la quale è sufficiente di per sé a far sorgere nel genitore uno specifico dovere di attivarsi per tutelare lo status di filiazione non solo sotto il profilo formale, attraverso il riconoscimento, ma anche sotto quello sostanziale.

Le circostanze allegate dal convenuto hanno configurato, oltre al nesso causale tra la condotta inerte dello stesso e il danno subito dal minore per l’assenza di cure e di affetto da parte del padre, anche l’elemento psicologico del dolo in capo al medesimo convenuto, il quale si è sostanzialmente sottratto nel tempo a qualsiasi obbligo genitoriale procurando al figlio una lesione del suo diritto ad avere una relazione con il padre.

Accertata la sussistenza del danno connesso alla lesione di valori fondamentali della persona, si fa ricorso al parametro della liquidazione equitativa per la relativa quantificazione e liquidazione.

autore: Fossati Cesare