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Non c’è un favor per il patronimico. Tribunale di Brescia, Sez. III Minori Civile, Sent. 14 marzo 2024

Mercoledì, 27 Marzo 2024
Giurisprudenza | Riconoscimento / Disconoscimento | Cognome | Accertamento paternità e maternità | Merito Sezione Ondif di Brescia
Tribunale di Brescia, Sez. III Minori Civile, Sent. 14 marzo 2024, Giudice Est. Dott.ssa Costanza Teti per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di minori, in ipotesi di riconoscimento da parte del padre successivo a quello della madre, è legittima l'attribuzione del patronimico in aggiunta al cognome della madre, purché ciò non arrechi pregiudizio al minore in ragione della cattiva reputazione del padre e purché non sia lesivo della sua identità personale, ove già consolidata con l'uso del solo matronimico; quanto poi alla collocazione del cognome paterno, il giudice, in virtù di quanto previsto dall’ art. 262, commi 2 e 3, c.c. ha il potere-dovere di decidere avendo riguardo, quale criterio di riferimento, unicamente all'interesse del minore e con esclusione di qualsiasi automaticità relativa alla priorità della attribuzione o al favor in sé per il patronimico.

 

Rif. Leg. Artt. 250, 262, c.c.

 

Diritto al nome e alla identità personale – Riconoscimento del figlio  – Attribuzione e collocazione del cognome – Superiore interesse del minore

 

Il Tribunale di Brescia, nella fattispecie, pur recependo l’accordo raggiunto tra le parti in quanto non contrastante con l’interesse della minore, pronuncia sulla apposizione del cognome paterno e la sua collocazione, in quanto sul punto permane conflittualità tra madre e padre.

Nella fattispecie, il Tribunale ritiene maggiormente rispondente all’interesse della minore, e in armonia rispetto al suo vissuto, posporre il nome paterno a quello della madre, non ravvisandosi ragioni per anteporlo, se non quella di aderire a quella concezione patriarcale che la Corte Costituzionale n. 131 del 2022, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell'articolo 262, primo comma, ritiene superata.

La priorità del cognome materno su quello paterno risponde infatti all’esigenza di conservazione di quella identità nella quale la bambina si è sempre riconosciuta.

autore: Fossati Cesare