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Il mantenimento dei legami con il genitore biologico corrisponde all’interesse del minore adottato. Cass., Sez. I Civ., sent. 16 aprile 2024, n. 10278, Cons. Rel. Dott.ssa Eleonora Reggiani

Corte di Cassazione, Sez. I, Est. Reggiani, sentenza 16.04.24 Corte di Cassazione, Sez. I, Est. Reggiani, sentenza 16.04.24

Nel solco dell’interpretazione adeguatrice della legge sulle adozioni adottata dalla Consulta, la perdita dei legami di sangue non comporta necessariamente anche la perdita di quelli sociali e di fatto.

Ove sussistano profonde radici affettive con familiari che tuttavia non possano condurre all’esclusione dello stato di abbandono, risulta preminente l’interesse dell’adottato a non subire l’ulteriore trauma di una recisione di ogni rapporto con la famiglia d’origine, mediante la preservazione di una linea di continuità con il mondo degli affetti che appartiene alla sua memoria e che costituisce un importante tassello della sua identità.

Rif. Leg. Art. 1, co. I, 5, 27 e 28 co. III e IV L. 184/1983

Filiazione adottiva – genitori biologici – partecipazione - Adozione mite – legami giuridici – legami di fatto

Si richiama: Cass. Civ. Sez. I, ord. 13 febbraio 2020 n. 3643

Corte Costituzionale 28.09.2023 n.183 e Corte EDU, Causa A.I. contro Italia 1.04.2021 (Ricorso n. 70896/17)

  • §§

La Corte Suprema di Cassazione si era già espressa sullo stesso caso con una prima ordinanza, la n. 3626/2020, nella quale aveva affermato per la prima volta il principio cardine secondo cui, prima di dichiarare l'adottabilità di un minore, il Tribunale ha sempre l'obbligo di valutare se è possibile procedere con una adozione c.d. mite, ossia dichiarare l'adottabilità e al contempo il diritto a mantenere i rapporti con la famiglia di origine. Un superamento del tabù della adozione legittimante funzionale a un rapporto esclusivo tra adottato e adottante, che tagliava definitivamente i rapporti tra il minore e il suo passato.

Tuttavia, la Corte di appello in riassunzione con sentenza 3544/2022 dà esecuzione al principio affermato dalla Cassazione, ma in gran parte lo vanifica sancendo l'obbligo di non svelare mai agli stessi protagonisti le loro reciproche identità. Di fatto in questo modo vanificando in gran parte l'innovazione introdotta dalla Cassazione per la realistica impossibilità che si crei un rapporto effettivo tra la famiglia d'origine e quella adottiva (quindi con il minore). La Corte di appello di Roma ha inoltre seguito questo orientamento costantemente facendo di fatto passare il principio che il carattere della segretezza della adozione legittimante dovesse considerarsi insuperato e indiscusso.

La Cassazione qui appena pubblicata viceversa smonta questo assunto e afferma il principio opposto per cui l'eventuale segretezza può essere disposta solo ed esclusivamente nell'interesse del minore, quindi a fronte di una giustificazione giuridica che affondi le radici in una valutazione specifica del caso.

La Cassazione inoltre ricorda come nel caso trattato la CTU avesse viceversa affermato l'interesse delle minori dichiarate in stato di adottabilità a conoscere l'identità della famiglia di origine.

In definitiva, con quest’ultima pronuncia la Cassazione rimuove l'ultimo ostacolo che la Corte di Appello di Roma aveva eretto nel tentativo di frenare il superamento di una vecchia e ormai anacronistica concezione della adozione legittimante, intesa come esclusiva e inevitabilmente cedevole alle tentazioni di cancellare la storia del minore e rimarcare il sentimento della appartenenza.

 

*si ringraziano gli avvocati Cristina Laura Cecchini, Giulia Crescini e Salvatore Fachile.

autore: Fossati Cesare