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Requisiti per il rimpatrio del minore vittima di sottrazione internazionale. Tribunale per i Minorenni di Roma, 19 ottobre 2022

Nell'ipotesi in cui, indipendentemente dalla elevatissima conflittualità esistente tra un genitore e la famiglia di origine dell’altro genitore deceduto, non emergano elementi concretamente indicativi di una condizione di maltrattamento nei confronti del minore, nemmeno sotto il profilo della violenza assistita, accertata l’illecita sottrazione del minore da parte del genitore deceduto e non potendosi effettuare alcuna comparazione sulle migliori modalità di affidamento, la sola circostanza che deve essere indagata è rappresentata dal fatto che il rientro nel paese di origine possa condurre il minore a vivere una situazione per lui intollerabile.

A tale scopo deve essere chiesto all’Autorità Centrale di acquisire informazioni circa le attuali condizioni di vita, abitative e lavorative, del genitore che chiede il rimpatrio e della famiglia allargata di quest’ultimo e si deve verificare in concreto il rapporto tra il medesimo genitore e il minore con incontri organizzati dal Servizio Sociale alla presenza di un operatore in grado di valutare la qualità del rapporto in spazio neutro, accompagnati da un sostegno psicologico che deve essere immediatamente attivato per il minore al fine di consentire il recupero del rapporto con il genitore.

Gli accertamenti da eseguirsi sono funzionali alla verifica della sussistenza di un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, ai pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile.

Fermo l’attuale collocamento provvisorio del minore, deve esserne disposto l’affidamento al Servizio Sociale territoriale e deve essere conferito incarico al Curatore speciale di favorire il raccordo genitore - figlio, residuando ai Servizi il compito di relazionare sull'esito degli incontri e di segnalare eventuali comportamenti pregiudizievoli. (CF)

 

Sottrazione internazionale – domanda di rimpatrio – condizioni – verifica della relazione genitore-figlio –

Rif. Leg.: Convenzione dell’Aja del 25.10.1980, artt. 13, comma 1, lett b e comma 2, 21; Convenzione di Strasburgo del 25.01.1996, artt. 3 e 6; Convenzione di Instanbul del 11.05.2011, art. 31; Artt. 315 bis, 336 bis, 333 c.c

Tribunale per i Minorenni di Roma, Est. Corsetti, Ord. 19.10.22 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
TM Roma 19.10.22 massima per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'Ordinanza in oggetto viene pronunciata nel corso del giudizio riassunto nanti il Tribunale per i Minorenni di Roma a seguito dell’Ordinanza n. 7261/2022 con la quale la Suprema Corte ha cassato con rinvio il Decreto del medesimo Tribunale in data 22 luglio 2022, per avere ritenuto che l’accordo dei genitori sul trasferimento del figlio all’estero, pur connotato dai caratteri di temporaneità e non definitività, valesse ad escludere che il perdurante trattenimento attuato da uno dei genitori potesse integrare i profili civilistici della sottrazione internazionale di minore, non considerando che, qualora il trasferimento sia temporaneo, esso è destinato a venire meno nel caso in cui il genitore privato dei diritti di custodia e di visita si opponga all'ulteriore permanenza all'estero del figlio.  

Riassunto il giudizio, il padre del minore, dato atto dell’intervenuto decesso della madre, chiede nuovamente l'accoglimento dell'istanza di rientro del minore presso il paese di origine e, per l’effetto, l'ordine di immediato rimpatrio del figlio presso la propria residenza, secondo le modalità anche esecutive previste ex lege.

Nominato il curatore speciale del minore, disposta l’integrazione del contraddittorio anche nei confronti del tutore provvisorio del minore (nominato nell’instaurato procedimento nanti il T.M. di Roma per la verifica dello stato di abbandono del minore), comparsa nel processo la nonna materna e costituitasi la zia materna, disposto l’ascolto del minore, il Collegio si riporta alla giurisprudenza di legittimità in punto condizioni ostative al rientro del minore nel luogo di residenza abituale a seguito di sottrazione internazionale, ex art. 13, comma 1 lett. b, della Convenzione dell’Aja del 1980, ossia il fondato rischio del minore di essere sottoposto a pericoli fisici o psichici oppure di trovarsi in una condizione di fatto intollerabile (Cfr. Cass. 17.01.2022, n. 4222), indipendentemente dalla sofferenza morale derivante dal distacco del genitore autore della sottrazione abusiva.

Nel caso di specie, non emergono elementi concretamente indicativi di una condizione di maltrattamento, né il minore, in occasione dell'ascolto, ha espresso alcun giudizio negativo sul tempo trascorso nel paese di origine ed anzi ha manifestato un persistente affetto.

 

autore: Fossati Cesare