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Mutilazioni genitali femminili: il Tribunale è tenuto ad accertare la fondatezza del rischio di ulteriori trattamenti inumani in caso di rimpatrio - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 15 marzo 2024, n. 7022

Cass. Civ., Sez. I, Ord., 15 marzo 2024, n. 7022; Pres. Acierno, Rel. Cons. Parise per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di protezione internazionale, ove risulti che la ricorrente abbia subito mutilazioni genitali femminili, il pericolo per la richiedente di subire in caso di rimpatrio ulteriori trattamenti discriminatori di genere o trattamenti inumani e degradanti, pure di tipologia diversa da quelli già patiti, deve essere valutato anche con riguardo all'eventualità che ella possa subire tali trattamenti a causa del pregresso vissuto e delle peculiarità della sua storia personale e il rischio prognostico così individuato va accertato tramite le fonti di conoscenza sul contesto sociale e culturale di provenienza, in relazione anche alla possibilità di ottenere adeguata protezione da parte della autorità locali.


Diritto internazionale – Protezione internazionale – Protezione speciale - Diritti della persona – Mutilazioni genitali femminili; Rif. Leg. D.Lgs. 251 del 2007

autore: Ferrandi Francesca