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Assegno divorzile e mancata ammissione delle prove orali - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 04 aprile 2024, n. 8897

Cass. Civ., Sez. I, Ord., 04 aprile 2024, n. 8897; Pres. Acierno, Rel. Cons. Reggiani per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione quando esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, se la prova non ammessa (o non esaminata in concreto) sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento.


Divorzio - Assegno di divorzio - Aspetti processuali - Prova testimoniale - Richieste istruttorie; Rif. Leg. L. n. 898 del 1970

autore: Ferrandi Francesca