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L'assegno divorzile deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 17 aprile 2024, n. 10486

Cass. Civ., Sez. I, Ord., 17 aprile 2024, n. 10486; Pres. Acierno, Rel. Cons. Tricomi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.


Divorzio - Assegno di divorzio - Valutazione delle prove; Rif. Leg. L. n. 898 del 1970 e art. 115 c.p.c.

autore: Ferrandi Francesca