Inosservanza dell’obbligo di fedeltà e ripartizione dell’onere probatorio - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 18 aprile 2024, n. 10489
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La mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale deve essere accertata in modo rigoroso attraverso una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda di addebito (nella specie, dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza) deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà.
Separazione dei coniugi – Violazione dell’obbligo di fedeltà – Accertamento e onere probatorio; Rif. Leg. Artt. 143, 146, 151 e 2697 c.c.
autore: Ferrandi Francesca
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