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Falso avvocato. Anche l’attività stragiudiziale configura il reato di esercizio abusivo della professione - Cass. Pen., Sez. V, sent. 2 aprile 2024 n. 13341

Martedì, 2 Aprile 2024
Giurisprudenza | Avvocato | Legittimità
Cass. Pen., Sez. V, sentenza 2 aprile 2024 n. 13341 - Pres. Di Stefano, Cons. Rel. Calvanese per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Integra il reato di esercizio abusivo di una professione, il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato.

La Corte di Cassazione torna ad analizzare il reato di abusivo esercizio della professione nel caso di svolgimento di attività stragiudiziale da parte di un soggetto che si “spacci” per avvocato. Del tutto correttamente, in particolare, i giudici di merito avevano richiamato, quale norma integratrice del precetto penale, la L. 31/12/2012 n. 247 che disciplina l'ordinamento della professione forense e all'art. 2, comma 6, espressamente prevede la competenza degli avvocati in relazione all'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, "se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato".


Avvocato – Esercizio abusivo della professione – Svolgimento della professione in modo continuativo, organizzato e retribuito - Reato – Configurabilità - Rif. Leg. art. 348 cod. pen.; Legge 31 dicembre 2012 n. 247

autore: Cianciolo Valeria