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L'omissione documentale comporta la revoca dell'ammissione al patrocinio. Tribunale di Verona, 12 dicembre 2023

Tribunale di Verona, Est. Vaccari, decreto 12.12.23 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Dalla documentazione prodotta dalla parte è lecito dedurre che i redditi dello stesso siano superiori ai limiti per l'ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato, di tal ché quest'ultima deve essere revocata.
L'omessa produzione degli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari assume rilevanza non solo in relazione alla domanda, ma altresì a fini presuntivi riguardo alla decisione in ordine ai presupposti per l'ammissione al patrocinio e la liquidazione del compenso al difensore. 

patrocinio a spese dello Stato - ammissione provvisoria - presupposti per la conferma o la revoca
Rif. Leg.: art. 473-bis.12 cpc - art. 136 d.P.R. n. 115/2002

autore: Fossati Cesare