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Non spetta al Curatore di Eredità Giacente il pagamento delle imposte di successione. Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Lecco, 30 ottobre 2023

Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Lecco, Est. Catalano, sentenza 30.10.23 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il Curatore dell’eredità giacente non ha sulle cose del “de cuius” un potere che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale, in quanto egli svolge unicamente un’attività di custodia e di amministrazione del patrimonio ereditario, a ciò incaricato dal Tribunale e sotto il diretto controllo di quest’ultimo.

Poiché l’obbligo di custodire e amministrare fedelmente i beni dell’eredità non può essere confuso con il possesso, il curatore dell’eredità giacente, pur essendo tenuto a presentare la dichiarazione di successione, non è obbligato a pagare l’imposta di successione.

 

Imposta di successione – Curatela Eredità Giacente – obblighi del Curatore

Rif. Leg.: art. 1 del D. Lgs. n. 346/1990

conformi:

  • Commissione Tributaria reg. Toscana 18.02.2019
  • Commissione Tributaria reg. Toscana 21.02.2019
  • Commissione Tributaria prov. di Torino 22.09.2020
  • Commissione Tributaria prov. di Milano 02.03.2021
  • Commissione Tributaria prov. di Milano 04.03.2021
  • Commissione Tributaria prov. di Milano 02.03.2022
  • Corte di Giustizia Trib. di I grado di Bologna 18.04.2023

autore: Fossati Cesare