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Nel tardivo riconoscimento della paternità è esclusa l'incapacità a testimoniare dalla madre. - Cass. Civ., Sez. I, ord. 18 marzo 2024 n. 7171

Cass. Civ., Sez. I, ord. 18 marzo 2024 n. 7171 – Pres. Genovese, Cons. Rel. Reggiani per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di incapacità a testimoniare nel processo civile, tale incapacità sussiste quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire e a contraddire di cui all'art. 100 c.p.c., con riferimento alla domanda in concreto formulata, e non ad un ipotetica analoga domanda esperibile, sicché nel giudizio volto all'accertamento del pregiudizio lamentato dal figlio, oramai maggiorenne, conseguente al consapevole tardivo riconoscimento della paternità da parte del padre biologico, va esclusa l'incapacità a testimoniare dalla madre, ove oggetto del giudizio sia la violazione degli obblighi morali e materiali derivanti dalla filiazione, riferiti esclusivamente al rapporto tra padre e figlio.
 
Riconoscimento di paternità - Violazione degli obblighi di mantenimento - Illecito endofamiliare – Valore della testimonianza del genitore - Rif. Leg. artt. 147, 148, 261, 269, 276, 2043 e 2059 cod. civ.; art. 100, 116 e 246 c.p.c.; art. 30 Cost.

autore: Cianciolo Valeria