PMA. No all’indicazione del genitore intenzionale nell’atto di nascita - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 20 febbraio 2024, n. 4448
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi |
L'unico strumento utilizzabile, ai fini della contestazione della legittimità della annotazione sull'atto di nascita operata dall'Ufficiale di stato civile, dev'essere individuato nel procedimento di rettificazione, la cui funzione, collegata a quella pubblicitaria propria dei registri dello stato civile ed alla natura dichiarativa propria delle annotazioni in essi contenute, aventi l'efficacia probatoria privilegiata prevista dall'art. 451 c.c., ma non costitutive dello status cui i fatti da esse risultanti si riferiscono, esclude peraltro l'idoneità della decisione ad acquistare efficacia di giudicato in ordine alla sussistenza del rapporto giuridico di filiazione.
Filiazione - Procreazione medicalmente assistita - Azione di contestazione della legittimità Stato civile; Rif. Leg. Artt. 95 e 96 del D.P.R. n. 396/2000 e art. 451 c.c.
autore: Ferrandi Francesca
Mercoledì, 24 Aprile 2024
Il mantenimento dei legami con il genitore biologico corrisponde all’interesse del minore ... |
Mercoledì, 20 Marzo 2024
Nel tardivo riconoscimento della paternità è esclusa l'incapacità a testimoniare dalla madre. ... |
Venerdì, 15 Marzo 2024
La S.C. in tema di prova della filiazione - Cass. Civ., Sez. ... |
Venerdì, 8 Marzo 2024
Gli embrioni criocongelati sono bambini - Supreme Court of Alabama, 16 febbraio ... |