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L'ascolto costituisce primario elemento di valutazione del miglior interesse del minore - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 08 febbraio 2024, n. 3576

Cass. Civ., Sez. I, Ord., 08 febbraio 2024, n. 3576; Pres. Genovese, Rel. Cons. Russo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'ascolto del minore è disegnato dall'art. 315-bis c.c. non come un atto istruttorio, ma come un diritto, esercitato dal minore capace di discernimento, di esprimere liberamente la propria opinione in merito a tutte le questioni e procedure che lo riguardano, vale a dire alle questioni che hanno incidenza sulla sua vita e sulla relazione familiare. Si tratta di un diritto personalissimo, della persona minore di età, attraverso il quale è assicurata, a prescindere dall'acquisto della capacità di agire, la libertà di autodeterminarsi, di esprimere la propria opinione e di partecipare in prima persona, e non solo tramite rappresentante, al processo.


Divorzio – Separazione – Affidamento dei figli – Ascolto del minore; Rif. Leg. Artt. 315-bis, 337-ter c.c. e 709-ter c.p.c.

autore: Ferrandi Francesca