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Infedeltà e addebito. Valide le testimonianze delle figlie - Cass. Civ., Sez. I, ord. 23 gennaio 2024 n. 2252

Cass. Civ., Sez. I, ord. 23 gennaio 2024 n. 2252 – Pres. Genovese, Cons. Rel. Parise per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione.
In tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento. E', pertanto, insindacabile, in sede di legittimità, il "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice.


Separazione con addebito – Infedeltà - Poteri (o obblighi) del giudice - Valutazione delle prove - Ricorso per cassazione - Sindacato sulla valutazione delle prove - Oneri di allegazione - Limiti – Rif. Leg.  artt. 115, 116, 210 e 669-bis  c.p.c.

autore: Cianciolo Valeria