Avvicinamento alla sede di lavoro dell’altro genitore anche in presenza di figli successivi al primo - Cons. Stato, Sez. II, Sent., 10 agosto 2023, n. 7725
Giovedì, 21 Settembre 2023
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L’art. 42-bis d.lgs. n. 151 del 2001 nella parte in cui individua in tre anni il termine massimo di durata dell’assegnazione temporanea per avvicinarsi alla sede di lavoro dell’altro genitore, deve essere interpretato nel senso che l’assegnazione possa essere estesa anche ai figli successivi al primo. (FF)
Giustizia amministrativa – Genitorialità – Figli minori – Avvicinamento sede lavorativa; Rif. Leg. Art. 42-bis d.lgs. 30 marzo 2001, n. 151
autore: Ferrandi Francesca
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