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Affido esclusivo al padre se la madre decide unilateralmente di trasferire la propria residenza a notevole distanza. Cass., Sez. I Civ., Ord. 27 febbraio 2024, n. 5136

Cass. Sez. I , Est. Parise, ord. 27.02.24 n.5136 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Va confermato l’affido esclusivo al padre qualora la madre abbia trasferito la propria residenza in altra regione lontana, con ciò pregiudicando la concreta possibilità di partecipare alla vita della figlia e alle decisioni da assumere nell’interesse della minore.

 

Rif. Leg. Artt. 315-bis, 337-ter, 337-quater, 337-octies c.c.; Artt. 3,6, 12, 16, 19 Convenzione di New York sui diritti del fanciullo; Artt. 3, 6 Convenzione Europea di Strasburgo; Art. 8 CEDU; Art. 4 Convenzione di Instanbul

 

Affido esclusivo – Collocamento e frequentazione del minore – Interesse del minore

 

  • §§

 

La Corte di Cassazione, dichiarando inammissibili le censure mosse avverso il Decreto della Corte d’Appello di Torino, in quanto costituenti un riesame di fatti e di valutazioni espresse nel merito con adeguata motivazione, condivide le statuizioni della Corte Territoriale ritenute consone a realizzare l’interesse della minore, così confermando il regime di frequentazione madre – figlia disposto in primo grado, giacché idoneo a garantire il mantenimento della relazione filiale compatibilmente con il trasferimento di residenza della madre in Sardegna, e dando altresì atto del comportamento del padre sempre rispettoso del principio di bigenitorialità.

Precisa altresì che l'omessa considerazione di elementi istruttori (ovvero gli atti del processo penale a carico degli zii paterni su denuncia della ricorrente e conclusosi con l'archiviazione) non integra, di per sé, il vizio “di omesso esame di un fatto decisivo” qualora i fatti storici siano stati comunque presi in considerazione dal giudice, ancorché il provvedimento non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. ex multis Cass. n. 27415/2018).

autore: Fossati Cesare