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La formazione di una nuova famiglia può incidere sulla quantificazione dell’assegno di mantenimento in favore dei figli. Cass., Sez. I Civ., Ord. 12 marzo 2024, n. 6455

Cass. Sez.I, Est. Tricomi, Ord. 12.03.24 n.6455 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Considerato che ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio, si deve tenere conto non solo delle "rispettive sostanze", ma anche della capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, in ragione delle esigenze attuali del figlio, nonché dei tempi di permanenza dello stesso presso ciascuno dei genitori e della valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti, la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli con il nuovo partner, pur non determinando automaticamente una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati dalla precedente unione, deve essere valutata dal giudice come circostanza che può incidere nella determinazione dell'importo dovuto in quanto comporta il sorgere di nuovi obblighi di carattere economico

Rif. Leg. Artt. 147, 315-bis, 316-bis, 337-ter c.c.; Art. 5 Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e ss.mm.ii.; Artt. 91, 92 c.p.c.

Assegno di mantenimento dei figli – Criteri di quantificazione – Assegno divorzile – Presupposti e funzioni

In accoglimento dei primi tre motivi di ricorso principale, la Corte di Cassazione rileva come la pronuncia impugnata abbia disatteso i principi di diritto in ordine alla quantificazione dell’assegno di mantenimento in favore dei figli, per essersi fondata esclusivamente sulle esigenze della minore e sulla valorizzazione della più ampia permanenza temporale presso la madre, senza motivare le ragioni dell’aumento dell’assegno, né prendere in esame i sopravvenuti oneri di mantenimento rispetto alla nuova prole a carico del genitore obbligato.

In applicazione dei principi espressi da S.U. n. 18287/2018, la Suprema Corte ripete poi che all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi, tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.

All’accoglimento anche del ricorso incidentale consegue la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese.

autore: Fossati Cesare