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Dovuta l'imposta di donazione sulle liberalità informali, nella misura più favorevole al contribuente collaborativo. Cassazione, Sez. Trib., 12 aprile 2023, n. 9780

Cass. Sez. Trib., Est. Lo Sardo, sentenza 12.04.23 n.9780 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Le liberalità diverse dalle donazioni (e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all'estero a favore di residenti), ossia tutti quegli atti di disposizione mediante i quali viene realizzato un arricchimento (del donatario) correlato ad un impoverimento (del donante) senza l'adozione della forma solenne del contratto di donazione tipizzato dall'art. 769  c.c., e che costituiscono manifestazione di capacità contributiva, sono accertate e sottoposte ad imposta in presenza di una dichiarazione circa la loro esistenza, resa dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi, se sono di valore superiore alle franchigie oggi esistenti: Euro 1.000.000,00 per coniuge e parenti in linea retta, Euro 100.000,00 per fratelli e sorelle, Euro 1.500.000,00 per persone portatrici di handicap, mentre per i casi in cui la norma vigente non prevede franchigie, l'imposta trova applicazione sull'intero importo della liberalità. Per le fattispecie di liberalità imponibili come sopra individuate, l'aliquota da applicare è quella dell'8%, che costituisce attualmente la percentuale massima prevista dalla legge, a prescindere dal rapporto di parentela del beneficiario, così da mantenere la funzione latamente sanzionatoria contemplata dal legislatore.

Nello stesso senso anche Cass., Sez. V, 3 dicembre 2020, n. 27665; Cass., Sez. V, 9 dicembre 2020, n. 28047; Cass., Sez. V,12 gennaio 2022, n. 735).

 

Rif. Leg.: D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346; D.L. 15 settembre 1990, n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 19 novembre 1990, n. 334; D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 1990, n. 227; L. 15 dicembre 2014, n. 186; D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472; D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 1990, n. 227;  D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286; Art. 23 Costituzione; Artt. 742, 769, 782, 783, 809 Codice Civile

Nella fattispecie, la Suprema Corte è chiamata a pronunciarsi sul ricorso promosso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte il 15 ottobre 2019 n. 1095/07/2019, che, in controversia sull'impugnazione di due avvisi di liquidazione per omesso pagamento dell'imposta sulle donazioni nella misura di Euro 551.086,00 (con i relativi accessori) in relazione alla riqualificazione in termini di liberalità indiretta del trasferimento mediante ordinativo bancario da parte dei genitori in favore del ricorrente di attività finanziarie (denaro e titoli) detenute all'estero (Svizzera) ed emerse con l'istanza presentata dai genitori per la procedura di collaborazione volontaria per un totale di Euro 6.888.587,00, ha accolto gli appelli proposti dall'Agenzia delle Entrate avverso le sentenze depositate dalla Commissione Tributaria Provinciale di Torino il 26 giugno 2018, nn. 600/03/2018 e 601/03/2018, con compensazione delle spese giudiziali. Il giudice di appello ha riformato le decisioni di prime cure, sul presupposto che il trasferimento di attività finanziarie in oggetto, ancorché sprovvisto dei requisiti formali dell'atto pubblico, integrasse una liberalità (diretta o indiretta, a seconda delle varie opinioni sul punto) e fosse soggetto ad imposta sulle donazioni, per quanto le sanzioni amministrative non fossero dovute sia per il decesso sopravvenuto dell'autore materiale delle violazioni contestate che per la carenza di colpa del beneficiario della liberalità.

Preliminarmente viene rigettato il primo motivo di impugnazione relativo al  vizio di motivazione del provvedimento impugnato e ciò in quanto secondo la giurisprudenza di legittimità la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell'atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse o obiettivamente incomprensibili (Cfr. ex multis: Cass., Sez. V, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. VI-5, 15 aprile 2021, n. 9975).

Vengono altresì richiamate analoghe pronunce in tema di "motivazione apparente", "motivazione perplessa e incomprensibile" (Cfr. ex multis: Cass., Sez. I, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. VI-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. VI-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. V, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. V, 7 aprile 2022, n. 11282; Cass., Sez. V, 12 maggio 2022, n. 15135).

Seguono ampie argomentazioni a sostegno della pronuncia di infondatezza dei motivi secondo, quarto, quinto  ottavo, sul presupposto che, a prescindere dalle qualificazioni civilistiche, secondo la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione la donazione di denaro depositato, al momento dell'atto di liberalità, presso un conto corrente di un istituto di credito nazionale o estero, la quale sia effettuata tramite bonifico bancario, assume una diversa connotazione ai fini fiscali (Cfr. da ultimo: Cass., Sez. V, 12 gennaio 2022, n. 735).

Dopo ampie argomentazioni in ordine alla natura diretta, indiretta o informale delle donazioni, all'obbligo di registrazione o meno delle donazioni indirette, riportata la normativa sul tema, gli Ermellini giungono ad enunciare il principio di diritto di cui supra, considerato che la liberalità in oggetto integra gli estremi di una donazione informale, per la quale il D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 56-bis, comma 1 non pone limitazioni in ordine alla residenza (italiana o estera) del beneficiario, per cui non viene in rilievo l'obbligo della registrazione a carico delle parti, ma trova applicazione l'imposta sulle donazioni nella misura dell'8% qualora il valore imponibile (da solo o all'esito del cumulo con precedenti donazioni) sia superiore alle franchigie esistenti.

Pertanto, non essendo obbligati alla registrazione della donazione informale, donante e donatario sono del tutto immuni dall'irrogazione di eventuali sanzioni.

Posto che in tema di imposta sulle donazioni, del coacervo effettuato ai fini dell'applicazione della franchigia di esenzione non fanno parte le donazioni fiscalmente irrilevanti perchè poste in essere nel periodo in cui l'imposta non esisteva, ovvero perchè ritenute esenti dalla disciplina impositiva vigente al momento della loro realizzazione (Cfr. Cass., Sez. V, 19 gennaio 2021, n. 727), dovendosi escludere dall'imputazione al coacervo le donazioni stipulate nell'intervallo temporale tra il 25 ottobre 2001 e il 28 novembre 2006, si rende necessario il ricalcolo dell'imposta sulle donazioni in base al corrispondente ripristino della franchigia, essendo analogo - per l'identità della ratio legis - il meccanismo operativo del coacervo previsto dal D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 56-bis, comma 1, lett. b, che deve ora essere riferito alle nuove aliquote e franchigie introdotte dal D.L. 15 settembre 1990, n. 262, art. 2, commi 49 e 49-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 novembre 1990, n. 334, così da mantenere il regime impositivo più favorevole riservato al contribuente totalmente collaborativo.

Conclusivamente, la Corte accoglie i motivi terzo (per quanto di ragione), sesto e settimo, rigetta il primo motivo, il secondo motivo, il quarto motivo, il quinto motivo e l'ottavo motivo, dichiara l'assorbimento del nono e del decimo del ricorso principale e del ricorso incidentale, cassando la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti (nei limiti specificati) e rinviando la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

autore: Fossati Cesare