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La donazione in conto di disponibile con dispensa dall’imputazione contenuta nella donazione è negozio di ultima volontà - Cass. Civ., Sez. II, ord. 6 febbraio 2024 n. 3352

Martedì, 6 Febbraio 2024
Giurisprudenza | Successioni | Donazione | Legittimità
Cass. Civ., Sez. II, ord. 6 febbraio 2024 n. 3352 - Pres. Orilia, Cons. Rel. Cavallino per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La disposizione del donante secondo la quale la donazione è eseguita in conto di disponibile con dispensa dall’imputazione, seppure contenuta nella donazione, costituisce negozio di ultima volontà, come tale revocabile dal suo autore. La successiva revoca della dispensa dall’imputazione, così come la dispensa dall’imputazione ex articolo 564 co. 2 cod. civ., deve essere espressa e l’attribuzione per testamento della disponibilità ad altro erede, non comporta annullamento della precedente dispensa dall’imputazione della donazione, ai sensi dell’articolo 682 codice civile, nel caso in cui le disposizioni siano di fatto compatibili in quanto il valore della donazione con dispensa dell’imputazione sia inferiore a quello della disponibile.


Donazione - Donazione in conto disponibile – Dispensa dall’imputazione – Rif. Leg. Artt. 458, 564 e 682 cod. civ.

autore: Cianciolo Valeria