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Per la revoca della donazione non basta la violazione dell’obbligo di prestare assistenza al donante - Cass. Civ., Sez. II, ord. 12 febbraio 2024 n. 3811

Martedì, 13 Febbraio 2024
Giurisprudenza | Legittimità | Donazione
Cass. Civ., Sez. II, ord. 12 febbraio 2024 n. 3811 - Pres. Manna, Cons. Rel. Giannaccari per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece improntarne l'atteggiamento, e costituisce, peraltro, formula aperta ai mutamenti dei costumi sociali.
La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.

 
Donazione – Donazione modale – Obblighi verso il donante – Ingratitudine -  Caratteri - Risoluzione per inadempimento degli obblighi alimentari - Rif. Leg. art. 801 cod. civ.

autore: Cianciolo Valeria