Il tenore di vita non è più il parametro per la determinazione dell'assegno divorzile - Cass. Civ., Sez. I, ord., 23 marzo 2023, n. 8421
Il tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio non può più costituire il parametro al quale fare riferimento per la determinazione dell'assegno divorzile, dovendo piuttosto il giudice avere riguardo alla indipendenza economica intesa come disponibilità di mezzi adeguati tali da consentire una vita dignitosa ed autosufficiente secondo una valutazione di fatto riservata al giudice di merito.
Divorzio - Assegno divorzile – Criteri per la determinazione - Tenore di vita – Rif. Leg. artt. 115, 116 e 167 c.p.c.; art. 5 Legge 1 dicembre 1970 n. 898
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Nel caso in esame, il giudice del gravame, in sede di comparazione, ha accertato, sulla base della documentazione in atti, che il divario fra le due posizioni economico - patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo fosse dipeso dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative reddituali del soggetto richiedente in funzione dell'assunzione di un suo ruolo trainante endo-familiare che si era protratto sino all'età adolescenziale dei figli e che quindi aveva rappresentato un elemento di cruciale importanza, ai fini della formazione del patrimonio dell'altro coniuge, il quale aveva potuto godere, grazie a questo, di una situazione reddituale-patrimoniale migliore dell'ex moglie.
autore: Cianciolo Valeria
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