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La casa familiare tolta al proprietario anche con presenza paritetica. Nota a Cassazione 24.02.23 n. 5738, di Marino Maglietta


Un’ordinanza di Cassazione (5738/’23) che sembra minacciare i proprietari, ma che dovrebbe trovare ambiti di applicazione molto limitati.

indice

• Il principio di conservazione dell’habitat
• La tesi della Corte di Appello di Venezia
• I motivi del reclamo
• Il ragionamento della Suprema Corte
• Perplessità e motivi di preoccupazione
• Conclusioni


Nota a Cass. 24.02.23 n. 5738, di Marino Maglietta Nota a Cass. 24.02.23 n. 5738, di Marino Maglietta

Il principio di conservazione dell’habitat

Benché discutibile, e in alcuni casi addirittura sconsigliabile (ad esempio quando l’abitazione è stata il luogo di scontri anche violenti tra i genitori e ne conserva la memoria) il principio di conservazione ai figli del luogo dove sono cresciuti e dove hanno sviluppato la propria iniziale vita di relazione rappresenta per la giurisprudenza del nostro paese un costante e insuperabile criterio ai fini dell’assegnazione della casa familiare. Nel caso qui illustrato, questa era stata inizialmente attribuita alla madre, benché di esclusiva proprietà paterna, in quanto genitore “collocatario”, ovvero che aveva con la figlia, nata fuori del matrimonio, una frequentazione prevalente. Tuttavia, nel momento in cui, a seguito delle valutazioni di una consulenza tecnica di ufficio, emerge l’opportunità di una frequentazione paritetica, accolta dalla Corte di appello di Venezia in nome del superiore interesse della figlia, questa la dispone e al tempo stesso cambia l’assegnazione della casa, restituendone il godimento al padre.

segue

autore: Fossati Cesare